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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 31731/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/04/2021 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; J OSSERVA Ritenuto che le censure sono riproduttive di questioni in fatto già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomento giuridici dal giudice di merito in relazione alla articolata corretta risposta data sulla responsabilità in ordine al reato contestato, segnatamente sulla attribuzione all'imputato, che in stato di agitazione pretendeva minacciosamente di parlare con il Sindaco, dello svellimento della porta dell'ufficio della segreteria del Sindaco (v. pg. 4 della sentenza) con riferimento alle indicate deposizioni non illogicamente valutate; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 27.5.202

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/04/2021 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; J OSSERVA Ritenuto che le censure sono riproduttive di questioni in fatto già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomento giuridici dal giudice di merito in relazione alla articolata corretta risposta data sulla responsabilità in ordine al reato contestato, segnatamente sulla attribuzione all'imputato, che in stato di agitazione pretendeva minacciosamente di parlare con il Sindaco, dello svellimento della porta dell'ufficio della segreteria del Sindaco (v. pg. 4 della sentenza) con riferimento alle indicate deposizioni non illogicamente valutate; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 27.5.202
Sentenza Cassazione n. 31731/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris