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CassazionedecretoSezione 2

Cassazione n. 33075/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/01/2021 della CORTE DI CASSAZIONEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto che la Corte di Cassazione voglia revocare la sentenza della Corte di Cassazione, Sez. 7 n. 20035 del 28/01/2021, e annullare senza rinvio la sentenza della Corte di Appello di Milano, in data in data 12 novembre 2019 perché il reato è estinto per prescrizione; lette le conclusioni dell'Avvocato [OSCURATO:PERSONA] che, nell'interesse della ricorrente, ha insistito per l'accoglimento del ricorso; all'esito della trattazione ai sensi dell'art. 23, comma 8 d.l. n. 137/2020 [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore, propone ricorso straordinario ai sensi dell'art. 625-bis cod.proc.pen. contro la sentenza del 28/01/2021 della Corte di cassazione.

L'errore di fatto viene indicato nel mancato rilievo della estinzione del reato per prescrizione.

Il ricorrente osserva come la maturazione della prescrizione emergesse evidente dagli atti processuali, visto che la data di consumazíone del reato di abuso dei mezzi di correzione indicato nel capo di imputazione era il 28.3.2013 e che l'unico atto interruttivo era stato il decreto che aveva disposto il giudizio, risalente al 24.3.2015.

Si sostiene che la prescrizione era -dunque- immediatamente e oggettivamente rilevabile dalla Corte di cassazione. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è ammissibile e fondato.

1.1. Sotto il profilo dell'ammissibilità, va ricordato che «l'omessa rilevazione della prescrizione del reato nel corso del processo di cassazione è emendabile con il rimedio di cui all'art. 625 - bis cod. proc. pen. a condizione che il ricorrente abbia prospettato la questione come derivante da un mero errore percettivo dell'organo giudicante ed emerga chiaramente che la valutazione operata dal predetto organo non costituisca frutto di un autonomo percorso decisorio, sia pure errato, che coinvolga il compimento di specifiche valutazioni giuridiche», (Sez. 3 - , Sentenza n. 10417 del 25/02/2020, Tullio, Rv. 279065 — 01).

Tali condizioni si rinvengono nel caso in esame, visto che il ricorrente si limita a lamentare l'omessa pronuncia della prescrizione senza addurre censure alla sentenza della Corte di cassazione e visto che l'omessa pronuncia sulla prescrizione non costituisce il risultato di un percorso decisorio della stessa Corte di cassazione.

Va aggiunto che si era configurata la regolare instaurazione del rapporto processuale, visto che il ricorso non era stato dichiarato inammissibile e che la sentenza impugnata era stata annullata senza rinvio in punto di trattamento sanzionatorio.

1.2. Sotto il profilo della fondatezza, va rilevato che la Corte di cassazione - in effetti- non ha rilevato che al momento della pronuncia della sua sentenza, il reato era estinto per prescrizione.

Il ricorrente, invero, ha correttamente delineato la sequenza procedimentale che ha condotto al perfezionamento della fattispecie estintiva, ove si consideri che il reato di abuso dei mezzi di correzione è punito con la pena edittale massima pari a mesi sei di reclusione; che in tale caso l'art. 157, comma primo, cod.pen. prevede che il reato si prescriva in un tempo non inferiore a sei anni; che, ai sensi dell'art. 161, comma secondo, cod.pen., la presenza di atti interruttivi sposta il tempo necessario alla prescrizione e lo fissa in sette anni e sei mesi; che nel caso in esame non si sono verificate cause di sospensione.

Va dunque, rilevato che il capo d'imputazione individua nel 28 marzo 2013 la data di consumazione del reato, così che la prescrizione si perfezionava il 28 settembre 2020.

Da qui l'errore percettivo della Corte di cassazione che non ha rilevato che il 28 gennaio 2021, nel momento in cui pronunciava la sentenza, il reato era già estinto per prescrizione.

Va conseguentemente disposta la revoca della sentenza di questa Corte n. 20035 del 28 gennaio 2021.

Al contempo, va rivisto l'esito finale dell'impugnazione proposta da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in data 12 novembre 2019 della Corte di appello di Milano che, alla luce di quanto esposto, va annullata senza rinvio perché il reato è estinto per prescrizione.

P.Q.M.

Revoca la sentenza di questa Corte n. 20035 del 28 gennaio 2021 emessa nei confronti di [OSCURATO:PERSONA].

Annulla serfa rinvio la sentenza emessa dalla Corte di appello di Milano in data 12 novembre 2019 gillZ5Sa perché il reato è estinto per prescrizione.

Così deciso il 28 aprile

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/01/2021 della CORTE DI CASSAZIONEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto che la Corte di Cassazione voglia revocare la sentenza della Corte di Cassazione, Sez. 7 n. 20035 del 28/01/2021, e annullare senza rinvio la sentenza della Corte di Appello di Milano, in data in data 12 novembre 2019 perché il reato è estinto per prescrizione; lette le conclusioni dell'Avvocato [OSCURATO:PERSONA] che, nell'interesse della ricorrente, ha insistito per l'accoglimento del ricorso; all'esito della trattazione ai sensi dell'art. 23, comma 8 d.l. n. 137/2020 [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore, propone ricorso straordinario ai sensi dell'art. 625-bis cod.proc.pen. contro la sentenza del 28/01/2021 della Corte di cassazione. L'errore di fatto viene indicato nel mancato rilievo della estinzione del reato per prescrizione. Il ricorrente osserva come la maturazione della prescrizione emergesse evidente dagli atti processuali, visto che la data di consumazíone del reato di abuso dei mezzi di correzione indicato nel capo di imputazione era il 28.3.2013 e che l'unico atto interruttivo era stato il decreto che aveva disposto il giudizio, risalente al 24.3.2015. Si sostiene che la prescrizione era -dunque- immediatamente e oggettivamente rilevabile dalla Corte di cassazione. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è ammissibile e fondato. 1.1. Sotto il profilo dell'ammissibilità, va ricordato che «l'omessa rilevazione della prescrizione del reato nel corso del processo di cassazione è emendabile con il rimedio di cui all'art. 625 - bis cod. proc. pen. a condizione che il ricorrente abbia prospettato la questione come derivante da un mero errore percettivo dell'organo giudicante ed emerga chiaramente che la valutazione operata dal predetto organo non costituisca frutto di un autonomo percorso decisorio, sia pure errato, che coinvolga il compimento di specifiche valutazioni giuridiche», (Sez. 3 - , Sentenza n. 10417 del 25/02/2020, Tullio, Rv. 279065 — 01). Tali condizioni si rinvengono nel caso in esame, visto che il ricorrente si limita a lamentare l'omessa pronuncia della prescrizione senza addurre censure alla sentenza della Corte di cassazione e visto che l'omessa pronuncia sulla prescrizione non costituisce il risultato di un percorso decisorio della stessa Corte di cassazione. Va aggiunto che si era configurata la regolare instaurazione del rapporto processuale, visto che il ricorso non era stato dichiarato inammissibile e che la sentenza impugnata era stata annullata senza rinvio in punto di trattamento sanzionatorio. 1.2. Sotto il profilo della fondatezza, va rilevato che la Corte di cassazione - in effetti- non ha rilevato che al momento della pronuncia della sua sentenza, il reato era estinto per prescrizione. Il ricorrente, invero, ha correttamente delineato la sequenza procedimentale che ha condotto al perfezionamento della fattispecie estintiva, ove si consideri che il reato di abuso dei mezzi di correzione è punito con la pena edittale massima pari a mesi sei di reclusione; che in tale caso l'art. 157, comma primo, cod.pen. prevede che il reato si prescriva in un tempo non inferiore a sei anni; che, ai sensi dell'art. 161, comma secondo, cod.pen., la presenza di atti interruttivi sposta il tempo necessario alla prescrizione e lo fissa in sette anni e sei mesi; che nel caso in esame non si sono verificate cause di sospensione. Va dunque, rilevato che il capo d'imputazione individua nel 28 marzo 2013 la data di consumazione del reato, così che la prescrizione si perfezionava il 28 settembre 2020. Da qui l'errore percettivo della Corte di cassazione che non ha rilevato che il 28 gennaio 2021, nel momento in cui pronunciava la sentenza, il reato era già estinto per prescrizione. Va conseguentemente disposta la revoca della sentenza di questa Corte n. 20035 del 28 gennaio 2021. Al contempo, va rivisto l'esito finale dell'impugnazione proposta da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in data 12 novembre 2019 della Corte di appello di Milano che, alla luce di quanto esposto, va annullata senza rinvio perché il reato è estinto per prescrizione. P.Q.M. Revoca la sentenza di questa Corte n. 20035 del 28 gennaio 2021 emessa nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]. Annulla serfa rinvio la sentenza emessa dalla Corte di appello di Milano in data 12 novembre 2019 gillZ5Sa perché il reato è estinto per prescrizione. Così deciso il 28 aprile
Decreto Cassazione n. 33075/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris