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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 11 ottobre 2022

Cassazione n. 44123/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/12/2021 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di L'Aquila, con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], ha confermato la sentenza del Tribunale di Pescara nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione ai reati di cui agli artt. 648, 61 n. 2 e 477-482 cod. pen.

Ritenuto che il primo motivo di ricorso, con cui si censura la correttezza della motivazione posta a base della condanna per il reato di ricettazione, è manifestamente infondato in quanto la motivazione risulta essere connotata da lineare e coerente logicità e conforme all'esauriente disamina dei dati probatori (si veda, in proposito, pag. 4 sulla prova della ricezione data dall'utilizzo dei quattro fogli di carta intestata provento di furto, divenuti prescrizioni mediche di Rivotril, del cui possesso l'imputata non forniva alcuna giustificazione plausibile e suscettibile di riscontro); Considerato che il secondo e il terzo motivo di ricorso, che lamentano il vizio della motivazione in ordine al diniego della circostanza di cui all'art. 648, comma secondo (attuale comma quarto), cod. pen., sono altresì manifestamente infondati poiché l'esclusione della particolare tenuità tenuità del fatto appare sorrettarsufficiente e non illogica motivazione (si veda, in particolare, pag. 4 sulla rilevanza del danno derivante dall'utilizzo di prescrizioni mediche rubate), limitandosi la ricorrente a proporre una lettura alternativa del merito non consentita in questa sede; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, in data 11 ottobre 2022 Il Consigliere Estensore I

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/12/2021 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di L'Aquila, con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], ha confermato la sentenza del Tribunale di Pescara nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione ai reati di cui agli artt. 648, 61 n. 2 e 477-482 cod. pen. Ritenuto che il primo motivo di ricorso, con cui si censura la correttezza della motivazione posta a base della condanna per il reato di ricettazione, è manifestamente infondato in quanto la motivazione risulta essere connotata da lineare e coerente logicità e conforme all'esauriente disamina dei dati probatori (si veda, in proposito, pag. 4 sulla prova della ricezione data dall'utilizzo dei quattro fogli di carta intestata provento di furto, divenuti prescrizioni mediche di Rivotril, del cui possesso l'imputata non forniva alcuna giustificazione plausibile e suscettibile di riscontro); Considerato che il secondo e il terzo motivo di ricorso, che lamentano il vizio della motivazione in ordine al diniego della circostanza di cui all'art. 648, comma secondo (attuale comma quarto), cod. pen., sono altresì manifestamente infondati poiché l'esclusione della particolare tenuità tenuità del fatto appare sorrettarsufficiente e non illogica motivazione (si veda, in particolare, pag. 4 sulla rilevanza del danno derivante dall'utilizzo di prescrizioni mediche rubate), limitandosi la ricorrente a proporre una lettura alternativa del merito non consentita in questa sede; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 11 ottobre 2022 Il Consigliere Estensore I
Sentenza Cassazione n. 44123/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris