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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 38353/2024

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/06/2023 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Brescia del 20 giugno 2023 di conferma della sentenza di condanna del Tribunale di Brescia in ordine al reato di cui agli artt. 624 e 625 nn. 2 e 7 cod. pen. commesso in Salò il 25 agosto 2019.

Rilevato che il motivo, con cui ha dedotto il vízio di motivazione in relazione alla riconosciuta responsabilità del ricorrente, è inammissibile in quanto volto a prefigurare una rivalutazione del materiale probatorio estranea al sindacato di legittimità: la Corte di Appello, invero, è pervenuta alla conferma della condanna attraverso un percorso argomentativo coerente con le risultanze e scevro da profili di illogicità o di travisamento (pagg. 7 e 8).

La corte ha richiamato le dichiarazioni dei testimoni oculari, i quali subito dopo il furto sono entrati nel locale per segnalarlo ed hanno così consentito di individuare l'autore, conducente e proprietario della vettura a bordo della quale era stato visto allontanarsi.

Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 3 ot bre 2024 Il Consigliere sore Il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/06/2023 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Brescia del 20 giugno 2023 di conferma della sentenza di condanna del Tribunale di Brescia in ordine al reato di cui agli artt. 624 e 625 nn. 2 e 7 cod. pen. commesso in Salò il 25 agosto 2019. Rilevato che il motivo, con cui ha dedotto il vízio di motivazione in relazione alla riconosciuta responsabilità del ricorrente, è inammissibile in quanto volto a prefigurare una rivalutazione del materiale probatorio estranea al sindacato di legittimità: la Corte di Appello, invero, è pervenuta alla conferma della condanna attraverso un percorso argomentativo coerente con le risultanze e scevro da profili di illogicità o di travisamento (pagg. 7 e 8). La corte ha richiamato le dichiarazioni dei testimoni oculari, i quali subito dopo il furto sono entrati nel locale per segnalarlo ed hanno così consentito di individuare l'autore, conducente e proprietario della vettura a bordo della quale era stato visto allontanarsi. Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 3 ot bre 2024 Il Consigliere sore Il
Sentenza Cassazione n. 38353/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris