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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 37315/2022

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- Rep. ha pronunciato la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso n. 13808-2021, proposto da: [OSCURATO:PERSONA] - AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Presidente p.t., legale rappresentante, dom.to in ROMA, alla [OSCURATO:PERSONA], n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che lo rapp. edif.; -ricorrente - contro [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante p.t., elett.te dom.to in BORGIA (CZ), alla [OSCURATO:PERSONA], presso lo studio degli AVV.[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; -intimata - avverso la sentenza n. 3027/2020 della [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 23/11/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che la [OSCURATO:PERSONA] S .

R .

L . impu gnò, innanzi alla C.T.P. di Catanzaro, l’estratto di ruolo che la riguardava, avuto riguardo a pretese erariali delle quali assumeva di non avere avuto conoscenza; che la C.T.P. di Catanzaro, con sentenza n. 2414/2017, accolse il ricorso; che tanto la contribuente, quanto l’ ADER - AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE ,succeduta ex lege, nelle more del giudizio, all’ [OSCURATO:PERSONA] S .

P .

A .,proposero appello innanzi alla C.T.R. della [OSCURATO:PERSONA], la quale, con sentenza n. 3027/2020, depositata il 13/11/2020, accolse parzialmente il primo e rigettò il secondo osservando – per quanto in questa sede ancora rileva – come, acclarata l’autonoma impugnabilità dell’estratto di ruolo ed accertata la regolare notifica della cartella di pagamento formata nei confronti della contribuente, cionondimeno i crediti vantanti dall’Ufficio debbano ritenersi prescritti, per effetto del decorso del termine quinquennale tra la predetta notifica della cartella di pagamento (18.10.2006) e l’avvenuto rilascio dell’estratto di ruolo dal parte dell’ex concessionario ([OSCURATO:DATA_NASCITA]); che avverso tale decisione l’ ADER - AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un motivo, illustrato da memoria ex art. 380-bis cod. proc. civ.; è rimasta intimata la [OSCURATO:PERSONA] S .

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L .; che sulla proposta avanzata dal relatore, ex art. 380-bis cod. proc. civ., risulta regolarmente costituito il contraddittorio; Considerato che, alla luce di quanto esposto nella memoria ex art. 380-biscod. proc. civ., appare opportuno disporre il rinvio a nuovo ruolo, innanzi alla sezione tributaria, in attesa degli esiti della pubblica udienza ivi svolta in data 8.11.2022; P.Q.M.

La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo innanzi alla

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
- Rep. ha pronunciato la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso n. 13808-2021, proposto da: [OSCURATO:PERSONA] - AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Presidente p.t., legale rappresentante, dom.to in ROMA, alla [OSCURATO:PERSONA], n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che lo rapp. edif.; -ricorrente - contro [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante p.t., elett.te dom.to in BORGIA (CZ), alla [OSCURATO:PERSONA], presso lo studio degli AVV.[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; -intimata - avverso la sentenza n. 3027/2020 della [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 23/11/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che la [OSCURATO:PERSONA] S . R . L . impu gnò, innanzi alla C.T.P. di Catanzaro, l’estratto di ruolo che la riguardava, avuto riguardo a pretese erariali delle quali assumeva di non avere avuto conoscenza; che la C.T.P. di Catanzaro, con sentenza n. 2414/2017, accolse il ricorso; che tanto la contribuente, quanto l’ ADER - AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE ,succeduta ex lege, nelle more del giudizio, all’ [OSCURATO:PERSONA] S . P . A .,proposero appello innanzi alla C.T.R. della [OSCURATO:PERSONA], la quale, con sentenza n. 3027/2020, depositata il 13/11/2020, accolse parzialmente il primo e rigettò il secondo osservando – per quanto in questa sede ancora rileva – come, acclarata l’autonoma impugnabilità dell’estratto di ruolo ed accertata la regolare notifica della cartella di pagamento formata nei confronti della contribuente, cionondimeno i crediti vantanti dall’Ufficio debbano ritenersi prescritti, per effetto del decorso del termine quinquennale tra la predetta notifica della cartella di pagamento (18.10.2006) e l’avvenuto rilascio dell’estratto di ruolo dal parte dell’ex concessionario ([OSCURATO:DATA_NASCITA]); che avverso tale decisione l’ ADER - AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un motivo, illustrato da memoria ex art. 380-bis cod. proc. civ.; è rimasta intimata la [OSCURATO:PERSONA] S . R . L .; che sulla proposta avanzata dal relatore, ex art. 380-bis cod. proc. civ., risulta regolarmente costituito il contraddittorio; Considerato che, alla luce di quanto esposto nella memoria ex art. 380-biscod. proc. civ., appare opportuno disporre il rinvio a nuovo ruolo, innanzi alla sezione tributaria, in attesa degli esiti della pubblica udienza ivi svolta in data 8.11.2022; P.Q.M. La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo innanzi alla
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