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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 30 marzo 2023

Cassazione n. 39639/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 0523K91) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/12/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; ritenuta l'inammissibilità del motivo dedotto in punto di contestazione della recidiva perché non dedotto specificamente nei motivi di appello con riguardo al tipo di recidiva contestata, e considerato, inoltre, che il contrasto rilevato è stato risolto della decisione assunta dalle Sezioni Unite all'udienza del 30 marzo 2023 nel senso che ai fini del riconoscimento della recidiva reiterata è sufficiente che, al momento della consumazione del reato, l'imputato risulti gravato da più condanne definitive per reati precedentemente commessi ed espressivi di una maggiore pericolosità sociale, oggetto di specifica e adeguata motivazione, e che a detto criterio si sono attenuti i giudici di merito che hanno dato atto dei numerosi, recenti e anche specifici precedenti penali dell'imputato; rilevato che dall'inammissibilità del ricorso deriva ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 18 settembre 2023 [OSCURATO:PERSONA]. ; re estensore [OSCURATO:PERSONA] idente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 0523K91) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/12/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; ritenuta l'inammissibilità del motivo dedotto in punto di contestazione della recidiva perché non dedotto specificamente nei motivi di appello con riguardo al tipo di recidiva contestata, e considerato, inoltre, che il contrasto rilevato è stato risolto della decisione assunta dalle Sezioni Unite all'udienza del 30 marzo 2023 nel senso che ai fini del riconoscimento della recidiva reiterata è sufficiente che, al momento della consumazione del reato, l'imputato risulti gravato da più condanne definitive per reati precedentemente commessi ed espressivi di una maggiore pericolosità sociale, oggetto di specifica e adeguata motivazione, e che a detto criterio si sono attenuti i giudici di merito che hanno dato atto dei numerosi, recenti e anche specifici precedenti penali dell'imputato; rilevato che dall'inammissibilità del ricorso deriva ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 18 settembre 2023 [OSCURATO:PERSONA]. ; re estensore [OSCURATO:PERSONA] idente
Sentenza Cassazione n. 39639/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris