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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 29 giugno 1968

Cassazione n. 31428/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/12/2024 della CORTE APPELLO di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'AURIA; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che l'unico motivo di ricorso - che contesta l'affermazione di responsabilità per il reato di cui all'art. 633 cod. pen., ritenendo che al più sarebbe configurata la violazione di cui all'art. 20 cod. strada - è manifestamente infondato, poiché prospetta enunciati ermeneutici in contrasto con i principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui commette il reato di invasione di terreno chi, sia pur autorizzato dall'ente pubblico, occupa uno spazio demaniale diverso e di maggiore estensione rispetto a quello per il quale è stata rilasciata la concessione (Sez. 2, n. 17892 del 15/04/2015, Ganci, Rv. 263765 - 01); va, in particolare, rilevato come la fattispecie che ha condotto all'affermazione del principio di diritto summenzionato riguardava, a differenza di quanto erroneamente sostenuto nel ricorso in esame, una situazione fattuale analoga al caso di specie, ovverosia l'occupazione con la propria bancarella, adibita all'esposizione della mercanzia in vendita, di un'area pubblica di una metratura superiore rispetto a quella oggetto di autorizzazione; considerato che il giudice di appello, con congrua e lineare motivazione, ha analiticamente indicato i singoli elementi costitutivi del reato ascritto (si vedano le pagg. 4-7 della sentenza impugnata); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, il giorno 1 luglio

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/12/2024 della CORTE APPELLO di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'AURIA; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che l'unico motivo di ricorso - che contesta l'affermazione di responsabilità per il reato di cui all'art. 633 cod. pen., ritenendo che al più sarebbe configurata la violazione di cui all'art. 20 cod. strada - è manifestamente infondato, poiché prospetta enunciati ermeneutici in contrasto con i principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui commette il reato di invasione di terreno chi, sia pur autorizzato dall'ente pubblico, occupa uno spazio demaniale diverso e di maggiore estensione rispetto a quello per il quale è stata rilasciata la concessione (Sez. 2, n. 17892 del 15/04/2015, Ganci, Rv. 263765 - 01); va, in particolare, rilevato come la fattispecie che ha condotto all'affermazione del principio di diritto summenzionato riguardava, a differenza di quanto erroneamente sostenuto nel ricorso in esame, una situazione fattuale analoga al caso di specie, ovverosia l'occupazione con la propria bancarella, adibita all'esposizione della mercanzia in vendita, di un'area pubblica di una metratura superiore rispetto a quella oggetto di autorizzazione; considerato che il giudice di appello, con congrua e lineare motivazione, ha analiticamente indicato i singoli elementi costitutivi del reato ascritto (si vedano le pagg. 4-7 della sentenza impugnata); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il giorno 1 luglio
Sentenza Cassazione n. 31428/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris