CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 11 ottobre 1984
Cassazione n. 25441/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
O [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 11/10/1984; avverso la ordinanza del Tribunale di Parma, in funzione di giudice dell'esecuzione, del 09/03/2026; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per la inammissibilità della impugnazione.[OSCURATO:PERSONA] 1. Con la ordinanza indicata in epigrafe il Tribunale monocratico di Parma, in funzione di giudice dell'esecuzione, respingeva l'istanza presentata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] (condannato per concorso in ricettazione con sentenza ex art. 444 cod. proc. pen. pronunciata dal medesimo Tribunale in data 17 giugno 2025, con applicazione della pena di mesi undici di reclusione ed euro 1.400,00 di multa, sostituita con i lavori di pubblica utilità), diretta ad ottenere la sostituzione della prescrizione della pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità consistente del divieto di uscire dai confini regionali con quello meno afflittivo del divieto di espatrio In particolare, il giudice dell'esecuzione osservava che la prescrizione in esame non poteva essere modificata trattandosi non di una pena accessoria, costituendo piuttosto contenuto necessario e predeterminato della pena sostitutiva da applicare obbligatoriamente anche nella ipotesi di sentenza di patteggiamento. 2. Avverso la sopra indicata ordinanza il condannato, per mezzo dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi, di seguito riprodotti nei limiti strettamente necessari ai sensi dell'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen., insistendo per il suo annullamento. 2.1. Con il primo motivo il ricorrente lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., il vizio di carenza di motivazione poiché, a suo dire, non è possibile comprendere le ragioni della decisione impugnata. 2.2. Con il secondo motivo [OSCURATO:PERSONA] deduce, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., l'inosservanza o erronea applicazione della legge penale in quanto l'art 56-bis della I. n. 689/81 prevede soltanto che 'di regola' il lavoro di pubblica utilità si svolge entro l'ambito territoriale della regione di residenza, di talché il giudice può autorizzare spostamenti al di fuori della regione nella ipotesi di comprovate esigenze lavorative e famigliari, come documentato nel caso di specie. 3. [OSCURATO:PERSONA] generale [OSCURATO:PERSONA] ha depositato requisitoria scritta con la quale ha chiesto che il ricorso venga dichiarato inammissibile. 2CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso, per le ragioni di seguito indicate, deve essere qualificato come opposizione diretta al Tribunale monocratico di Parma, in funzione di giudice dell'esecuzione. 2. Invero, ai sensi del secondo comma dell'art. 64 I. n. 689/1981 (come sostituito dall'art. 71 d.lgs. n.150/2022) il giudice che ha applicato la pena sostitutiva dei lavori di pubblica utilità provvede sulla istanza di modifica delle relative prescrizioni a norma dell'art. 667, comma 4, cod. proc. pen. Contro tale provvedimento, quindi, il rimedio esperibile è l'opposizione dinanzi allo stesso giudice che procede ai sensi della citata disposizione del codice di rito. 2.1. Orbene, ciò non è avvenuto nel caso di specie, poiché avverso il provvedimento con cui il giudice dell'esecuzione aveva respinto la richiesta di modifica delle prescrizioni da parte dell'odierno ricorrente, è stato proposto direttamente il ricorso per cassazione. Sul provvedimento impugnato deve essere, pertanto, ripristinata la struttura procedimentale indicata dalla citata disposizione, intesa a garantire una ponderata valutazione delle questioni sottoposte all'esame del giudice dell'esecuzione, cui si richiede un rinnovato esame, anche sulla scorta di argomenti ed elementi segnalati dalla parte. 2.2. Ritiene, infatti, il Collegio di dare continuità al prevalente orientamento giurisprudenziale secondo cui avverso il provvedimento del giudice dell'esecuzione, sia che questi abbia deciso de plano ai sensi dell'art. 667, quarto comma, cod. proc. pen., sia che abbia provveduto irritualmente nelle forme dell'udienza camerale ex art. 666 cod. proc. pen. (come avvenuto nel caso in esame), è prevista solo la facoltà di proporre opposizione, sicché come tale deve essere riqualificato l'eventuale ricorso per cassazione proposto avverso il suddetto provvedimento, nel rispetto del principio generale della conservazione degli atti giuridici, con conseguente trasmissione degli atti al giudice competente (vedi in fattispecie assimilabili alla presente: Sez. 1, n. 47750 del 18/11/2022, Pieri, Rv. 283858; Sez. 2, n. 12899 del 31/03/2022, Crea, Rv. 283061; Sez. 3, n. 49317 del 27/10/2015, Clark, Rv. 265538; Sez. 3, n. 39515 del 27/06/2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 271460). 32.3. Infatti, in caso contrario, l'interessato si vedrebbe comunque privato della fase del "riesame" del provvedimento da parte del giudice dell'esecuzione, il quale - al contrario del giudice di legittimità - ha cognizione piena delle doglianze ed è il giudice deputato a prendere in esame tutte le questioni e le istanze (anche istruttorie), queste ultime peraltro precluse nel giudizio di legittimità, che il ricorrente non sia stato in grado di sottoporre ad un giudice di merito. La stessa giurisprudenza ha poi chiarito che il ricorso per cassazione, ove irritualmente proposto, non deve essere dichiarato inammissibile, ma dev'essere riqualificato come opposizione contro il provvedimento censurato, sulla base del principio generale di conservazione degli atti giuridici e del favor impugnationis (ex multis, Sez.5, n. 503 del 11/11/2014, dep. 2015, Viti, Rv. 262166; Sez. 6, n. 13445 del 12/02/2014, Matuozza, Rv. 259454; Sez. 3, n. 48495 del 06/11/2013, Gabellone, Rv. 258079; Sez. 3, n. 14724 del 20/01/2004, Mariano, Rv. 228605; Sez. 3, n. 34403 del 27/05/2003, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 225717; Sez. 3, n. 8124 del 05/12/2002, Salamone, Rv. 223464). 3. In conclusione, qualificato il ricorso come opposizione, gli atti devono essere trasmessi al Tribunale monocratico di Parma affinché proceda alla necessaria fase dell'opposizione ai sensi del citato art. 667, comma quarto, espressamente previsto dall'art. 64, comma secondo, I. n. 689/1981. Si dà atto, infine, che per mero errore materiale nel dispositivo è stata aggiunta la frase 'Ufficio GIP' che non deve essere presa in considerazione. P. P.Q.M,\ 4