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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 13124/2023

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to la seguente ORDINANZA sulricorso iscritto al n. 20924 /2017 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], domiciliatopresso la Cancelleria della Corte di Cassazione; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA]: accertamentoanalitico induttivo AGENZIADELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rap- presentatae difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con d omicilio elettoin Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 12; –controricorrente – avversola sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Cam- pania,sez. staccata di Salerno, n.3457 /5/2017 depositata il 12 aprile 2017,non notificata; Uditala relazione svolta nell’adunanza camerale del 10 febbraio 2023 dalconsigliere [OSCURATO:PERSONA].

Rilevatoche: 1.Con sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Campa- nia,sez. staccata di Salerno, veniva accolto l’appello dell’Agenzia delle Entrateavverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] diSalerno n. 2740/8/2014 la quale, a sua volta, aveva accolto il ricorso propostoda [OSCURATO:PERSONA] quale ex socio della cessata società a ristrettabase sociale [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., avente ad oggetto un av- visodi accertamento per IRPEF 2009. 2.Nei confronti della società, svolgente attività di trasporto merci su strada,era stato disposto un accertamento analitico induttivo ex art.39 comma1 lett. d) del d.P.R. n.600 del 1973 con applicazione di studio disettore e acquisizione di documentazione ai fini della ricostruzione diricavi non dichiarati; nelle more del contraddittorio endoprocedimen- tale la società si era estinta per cancellaz ione dal registro delle im- prese,con conseguente notifica dell’avviso in capo al socio responsa- bile,sino al 2011 detentore di una quota sociale del 90%. 3.La CTR, a differenza del giudice di prime cure, confermava la legit- timitàe la misura delle riprese o ggetto dell’atto impositivo e, avverso taledecisione, propone ricorso il contribuente per tre motivi.

Resiste l’Agenziacon controricorso. 4.In data 20/12/2021 è pervenuta alla Cancelleria nota in cui si in- formadell’intervenuta definizione bonaria della l ite e della rinuncia al ricorsoe la Corte, letti gli artt. 6 - 7 comma 2 lett. b) e comma 3 del d.l.n.119 del 2018, ha rinviato la causa a nuovo ruolo per acquisizione diinformazioni da parte dell’Agenzia delle Entrate sull’eventuale inter- venuto condono.

Da ultimo l’Amministrazione finanziaria ha deposi- tatomemoria illustrativa.

Consideratoche: 5.In via preliminare, va dato atto dell’ istanza depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA] concui parte ricorrente ha dichiarato - con comunicazione non notifi- cataalla contropart e - di aver adito la definizione agevolata della lite . 5.1.La Corte inoltre osserva che l’Agenzia ha prodotto anteriormente alla presente adunanza una nota di deposito in cui riferisce di aver rigettatola richiesta di condono, presentata da [OSCURATO:PERSONA] oso.

In particolare, la definizione della controversia ex art. 6 del D.L. n 119/2018è stata oggetto di diniego prot. 91304/2020 del 29/07/2020 comunicato a mezzo Pec al contribuente e da questi non impugnato.

Inoltre,non risulta che il contribuente, in a ssenza di impugnazione di diniego,abbia presentato istanza di trattazione entro il 31.12.2020 e, pertale ragione, l’Agenzia chiede che sia senz’altro dichiarata l'estin- zionedel giudizio. 6.In ogni caso, la rinuncia al ricorso agli atti, atto unilateral e e recet- tizio,è correttamente corredata da sottoscrizione dell’avvocato difen- soreil quale per procura in calce al ricorso è munito anche di poteri per transigerela lite e, bench é non notificata alla controparte, è stata cer- tamente portata a conoscenza dell’Agenzia tramite la comunicazione alleparti dell’ordinanza della Corte emessa alla conclusione dell’adu- nanzache precede, come del resto attesta la presenza della successiva notadi deposito dell’Amministrazione.

La rinuncia spiega pertanto ef- fetto su l processo determinandone senz’altro, se non l’estinzione del giudizio,comunque la sopravvenuta inammissibilità per carenza di in- teresse.

7. Con riferimento alla soccombenza virtuale, ai fini del regolamento delle spese di lite, vengono brevemente scrutin ate le censure, non avendol’Agenzia chiesto la compensazione delle spese nella sua me- moria datata 19.11.2022 (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 22106 del 22/10/2007).

8. Preliminarmente, va dato atto dell’eccezione di inammissibilità del ricorsosollevata dalla Agenzia controricorrente, per difetto di autosuf- ficienza,eccezione non accoglibile in quanto il ricorso menziona i pas- saggidella sentenza impugnata oggetto di censura e allega anche copia autentica della decisione in termini che soddisfan o il disposto dell’art.366cod. proc. civ.. 9.Con il primo motivo di ricorso - ai sensi dell’art.360 primo comma n.5cod. proc. civ. - le contribuenti deducono l’errata interpretazione dell’art.2495 comma 2 cod. civ., per aver il giudice d’appello « trala- sciatola valutazione del difetto di legittimazione passiva » (cfr. p.2 ri- corso),questione già sollevata in primo grado. 10.La censura non è accoglibile.

In disparte dalla tecnica di formula- zionedella censura, che individua il non pertinente parametro pro ces- sualedel vizio motivazionale dal momento che sostanzialmente denun- ciaun’omessa pronuncia, il Collegio osserva in ogni caso che la CTR eraben consapevole dell’esistenza della questione, riportata a pag.3 della sentenza impugnata: « 1) nullità di diritt o ex art.2495 cod. civ. dell’attoimpugnato in quanto la società si è estinta in data 15/3/2013 con conseguente difetto di legittimità passiva essendo intervenuta l’estinzionedella società in data antecedente alla consegna dell’avviso diaccertamento, anc he del sig. [OSCURATO:PERSONA], non più socio della societàdal 3/8/2011 ». 11.Orbene, premesso il fatto che il profilo dell’eventuale difetto di le- gittimazionepassiva della parte è rilevabile d’ufficio se risultante dagli atti di causa (Cass. Sez.

U, Sente nza n. 2951 del 16/02/2016, Rv. 638373- 01), la Corte rammenta che non ricorre il vizio di mancata pronuncia su una eccezione di merito sollevata in appello, o su que- stione comunque rilevabile d’ufficio, « Qualora essa, anche se non espressamenteesaminata, risulti incompatibile con la statuizione di ac- coglimentodella pretesa dell'attore, deponendo per l'implicita pronun- ziadi rigetto dell'eccezione medesima, sicché il relativo mancato esame puòfarsi valere non già quale omessa pronunzia, e, dunque, viola zione diuna norma sul procedimento (art. 112 c.p.c.), bensì come violazione di legge e difetto di motivazione, in modo da portare il controllo di legittimitàsulla conformità a legge della decisione implicita e sulla de- cisivitàdel punto non preso in cons iderazione » (cfr., da ultimo, Cass. Sez.3 - , Ordinanza n. 24953 del 06/11/2020, Rv. 659772 - 01; con- forme,Cass.

Sez. 3, Sentenza n. 14486 del 29/07/2004, Rv. 575700 - 01).

Ilgiudice d’appello ha dunque certamente implicitamente ritenuto sus- sistentela legittimazione passiva delle contribuenti, dal momento che hagiudicato nel merito le riprese ritenendole fondate.

12. Con il secondo motivo di ricorso - agli effetti dell’art.360 primo comma n.5 cod. proc. civ. - le contribuenti prospettano la violazione delprincipio del giusto processo, del diritto di difesa ex art.24 Cost., l’erratainterpretazione degli artt.2491 e 2489 cod. civ., per aver il giu- diced’appello mancato di considerare che erano illegittime le notifiche dell’atto impositivo effettuate nei confronti di soggetti non legittimati almomento dell’avvio dell’accertamento, tenuto anche conto del fatto cheOdierna Generoso non era più socio responsabile a far data dal 21 settembre2011, ed avendo ritenuto esigibili pro quota in capo agli ex soci i crediti tributari vantati dall’Amministrazione nei confronti della societàestinta, e ritenuti responsabili per la carente documentazione socialeconsegnata. 13.Il motivo è infondato.

In tema di società di capitali, la disciplina dettatadall'art. 2495, comma 2, cod. civ., come modif. dall'art. 4 d.lgs. n.6 del 2003, nella parte in cui ricollega alla cancellazione dal registro delleimprese l'estinzione immediata della società, implica che nei de- bitisociali subentrano "ex lege" i soci, sicché il Fisco, ove le proprie ragioninei confronti dell'ente collettivo siano state definitivamente ac- certate (ad esempio, per mancata tempestiva impugnazione dell'atto impositivo, ovvero per intervenuta estinzione del relativo giudizio, o infine per intervenuto giudica to sostanziale) può procedere all'iscri- zionea ruolo dei tributi non versati, sia a nome della società estinta, siaa nome dei soci ("pro quota", in relazione ai relativi titoli di parte- cipazione),e ciò ai sensi degli artt. 12, comma 3, e 14, lett. b), d.

P.R. n. 602 del 1973, nonché azionare comunque il credito tributario nei confrontidei soci stessi, non occorrendo procedere all'emissione di au- tonomoavviso di accertamento, ai sensi dell'art. 36, comma 5, d.P.R. cit., relativo al diverso titolo di respon sabilità di cui al precedente comma 3 (nel testo antecedente alla modifica apportata dall'art. 28, comma5, del d.lgs. n. 175 del 2014), di natura civilistica e sussidiaria (Cass. Sez. 5 - , Ordinanza n. 31904 del 05/11/2021, Rv. 662629 - 01).

14. A non dissimili conclusioni si deve giungere per il caso in cui il creditonon sia stato definitivamente accertato nei confronti della so- cietà,estinta nelle more della fase amministrativa di accertamento.

Ciò ècoerente con l’insegnamento di Cass. Sez .

U, Sentenza n. 6071 del 12/03/2013,secondo cui quando il debitore è un ente collettivo, non v'èragione per ritenere che la sua estinzione non dia ugualmente luogo adun fenomeno di tipo successorio, sia pure sui generis , che coinvolge i soci ed è varia mente disciplinato dalla legge a seconda del diverso regimedi responsabilità da cui, pendente societate, erano caratteriz- zatii pregressi rapporti sociali.

Nonvi è alcun ingiustificato pregiudizio arrecato alle ragioni dei credi- tori,del resto, per il f atto che i soci di società di capitali rispondono solonei limiti dell'attivo loro distribuito all'esito della liquidazione.

In- fatti,è largamente condivisa dalla giurisprudenza della Sezione e delle stesseSezioni Unite (cfr. da ultimo Cass. Sez.

U - , Or dinanza n. 619 del15/01/2021), che individua invece sempre nei soci coloro che son destinatia succedere nei rapporti debitori già facenti capo alla società cancellata ma non definiti all'esito della liquidazione, fermo però re- standoil loro diritto di op porre al creditore agente il limite di respon- sabilitàeventualmente esistente.

15. Perciò, in caso di estinzione della società, i soci subentrano nel medesimodebito della società stessa, debito che conserva "intatta la propria causa e la propria originar ia natura giuridica”.

Né, del resto, l'utile partecipazione alla distribuzione dell'attivo liquidato costituisce presupposto costitutivo della successione del soci come ribadito, da ultimo, da Cass. Sez.

U - , Ordinanza n. 619 del 15/01/2021, Rv. 660218- 01. 16.Alla luce di quanto precede, correttamente l’avviso impugnato, in conseguenzadell’estinzione della società, è stato notificato ai soci, le- gittimatiin quanto senz’altro responsabili pro quota .

Né rileva il fatto cheOdierna Generoso non fosse più socio responsabile a far data dal 21 settembre 2011, dal momento che l’anno di imposta in contesta- zione è il 2009 e, intatta la causa e l’originaria natura giuridica del credito tributario, la responsabilità degli ex soci riguarda anche l’in- completadocumentazione contabile consegnata all’Amministrazione fi- nanziariache, su tale carenza imputabile alla parte, ha legittimamente fondatol’accertamento analitico induttivo ex art.39 comma 1 lett. d) deld.P.R. n.600 del 1973 con applicazione di studio di settor e, come accertatodal giudice d’appello. 17.Con il terzo motivo il ricorrente - ex art.360 primo comma n.5 cod. proc.civ. - deduce l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio oggettodi discussione, circa la procedura di calcolo dei maggiori rica vi effettuatadall’Agenzia, la quale prenderebbe in considerazione il solo datomatematico della remunerazione a km percorsi senza considerare fattori rilevanti per la determinazione del prezzo, che può variare da incaricoad incarico. 18.Il motivo è inam missibile, in accoglimento dell’eccezione sollevata incontroricorso.

Va ribadito che « Il giudizio di cassazione è un giudizio acritica vincolata, nel quale le censure alla pronuncia di merito devono trovarecollocazione entro un elenco tassativo di motiv i, in quanto la Cortedi cassazione non è mai giudice del fatto in senso sostanziale ed esercita un controllo sulla legalità e logicità della decisione che non consente di riesaminare e di valutare autonomamente il merito della causa.Ne consegue che la pa rte non può limitarsi a censurare la com- plessiva valutazione delle risultanze processuali contenuta nella sen- tenzaimpugnata, contrapponendovi la propria diversa interpretazione, al fine di ottenere la revisione degli accertamenti di fatto compiuti. » (Cass.28 novembre 2014 n. 25332).

Infatti,«Il giudizio di cassazione è un giudizio a critica vincolata, deli- mitato e vincolato dai motivi di ricorso, che assumono una funzione identificativa condizionata dalla loro formulazione tecnica con riferi- mentoalle ip otesi tassative formalizzate dal codice di rito.

Ne consegue che il motivo del ricorso deve necessariamente possedere i caratteri della tassatività e della specificità ed esige una precisa enunciazione, dimodo che il vizio denunciato rientri nelle categor ie logiche previste dall'art.360 cod. proc. civ., sicché è inammissibile la critica generica della sentenza impugnata, formulata con un unico motivo sotto una molteplicitàdi profili tra loro confusi e inestricabilmente combinati, non collegabili ad alcun a delle fattispecie di vizio enucleata dal codice di rito.»(Cass. 22 settembre 2014 n. 19959).

Losviluppo della censura si pone in contrasto con i principi di diritto di cuia tali arresti giurisprudenziali, dal momento che il ricorrente investe direttamentela prova dei maggiori ricavi, oggetto di accertamento in fatto del giudice del merito compiuto a pag.3 della sentenza impu- gnata,ancorato al quadro istruttorio, immune da vizi logici e conforme allagiurisprudenza della Sezione (Cass. Sez. 6 - 5, Ordi nanza n. 30276 del15/12/2017, Rv. 646984 - 01; conforme, Cass. Sez. 5 - , Ordinanza n.736 del 19/01/2021, Rv. 660296 - 01), chiedendone una revisione preclusaal giudice di legittimità. 19.In conclusione il ricorso dev’essere dichiarato inammissibile e, in presenzadi soccombenza virtuale, le spese di lite seguono la soccom- benza,liquidate come da dispositivo.

Nonsussistono i pre

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA sulricorso iscritto al n. 20924 /2017 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], domiciliatopresso la Cancelleria della Corte di Cassazione; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA]: accertamentoanalitico induttivo AGENZIADELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rap- presentatae difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con d omicilio elettoin Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 12; –controricorrente – avversola sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Cam- pania,sez. staccata di Salerno, n.3457 /5/2017 depositata il 12 aprile 2017,non notificata; Uditala relazione svolta nell’adunanza camerale del 10 febbraio 2023 dalconsigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevatoche: 1.Con sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Campa- nia,sez. staccata di Salerno, veniva accolto l’appello dell’Agenzia delle Entrateavverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] diSalerno n. 2740/8/2014 la quale, a sua volta, aveva accolto il ricorso propostoda [OSCURATO:PERSONA] quale ex socio della cessata società a ristrettabase sociale [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., avente ad oggetto un av- visodi accertamento per IRPEF 2009. 2.Nei confronti della società, svolgente attività di trasporto merci su strada,era stato disposto un accertamento analitico induttivo ex art.39 comma1 lett. d) del d.P.R. n.600 del 1973 con applicazione di studio disettore e acquisizione di documentazione ai fini della ricostruzione diricavi non dichiarati; nelle more del contraddittorio endoprocedimen- tale la società si era estinta per cancellaz ione dal registro delle im- prese,con conseguente notifica dell’avviso in capo al socio responsa- bile,sino al 2011 detentore di una quota sociale del 90%. 3.La CTR, a differenza del giudice di prime cure, confermava la legit- timitàe la misura delle riprese o ggetto dell’atto impositivo e, avverso taledecisione, propone ricorso il contribuente per tre motivi. Resiste l’Agenziacon controricorso. 4.In data 20/12/2021 è pervenuta alla Cancelleria nota in cui si in- formadell’intervenuta definizione bonaria della l ite e della rinuncia al ricorsoe la Corte, letti gli artt. 6 - 7 comma 2 lett. b) e comma 3 del d.l.n.119 del 2018, ha rinviato la causa a nuovo ruolo per acquisizione diinformazioni da parte dell’Agenzia delle Entrate sull’eventuale inter- venuto condono. Da ultimo l’Amministrazione finanziaria ha deposi- tatomemoria illustrativa. Consideratoche: 5.In via preliminare, va dato atto dell’ istanza depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA] concui parte ricorrente ha dichiarato - con comunicazione non notifi- cataalla contropart e - di aver adito la definizione agevolata della lite . 5.1.La Corte inoltre osserva che l’Agenzia ha prodotto anteriormente alla presente adunanza una nota di deposito in cui riferisce di aver rigettatola richiesta di condono, presentata da [OSCURATO:PERSONA] oso. In particolare, la definizione della controversia ex art. 6 del D.L. n 119/2018è stata oggetto di diniego prot. 91304/2020 del 29/07/2020 comunicato a mezzo Pec al contribuente e da questi non impugnato. Inoltre,non risulta che il contribuente, in a ssenza di impugnazione di diniego,abbia presentato istanza di trattazione entro il 31.12.2020 e, pertale ragione, l’Agenzia chiede che sia senz’altro dichiarata l'estin- zionedel giudizio. 6.In ogni caso, la rinuncia al ricorso agli atti, atto unilateral e e recet- tizio,è correttamente corredata da sottoscrizione dell’avvocato difen- soreil quale per procura in calce al ricorso è munito anche di poteri per transigerela lite e, bench é non notificata alla controparte, è stata cer- tamente portata a conoscenza dell’Agenzia tramite la comunicazione alleparti dell’ordinanza della Corte emessa alla conclusione dell’adu- nanzache precede, come del resto attesta la presenza della successiva notadi deposito dell’Amministrazione. La rinuncia spiega pertanto ef- fetto su l processo determinandone senz’altro, se non l’estinzione del giudizio,comunque la sopravvenuta inammissibilità per carenza di in- teresse. 7. Con riferimento alla soccombenza virtuale, ai fini del regolamento delle spese di lite, vengono brevemente scrutin ate le censure, non avendol’Agenzia chiesto la compensazione delle spese nella sua me- moria datata 19.11.2022 (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 22106 del 22/10/2007). 8. Preliminarmente, va dato atto dell’eccezione di inammissibilità del ricorsosollevata dalla Agenzia controricorrente, per difetto di autosuf- ficienza,eccezione non accoglibile in quanto il ricorso menziona i pas- saggidella sentenza impugnata oggetto di censura e allega anche copia autentica della decisione in termini che soddisfan o il disposto dell’art.366cod. proc. civ.. 9.Con il primo motivo di ricorso - ai sensi dell’art.360 primo comma n.5cod. proc. civ. - le contribuenti deducono l’errata interpretazione dell’art.2495 comma 2 cod. civ., per aver il giudice d’appello « trala- sciatola valutazione del difetto di legittimazione passiva » (cfr. p.2 ri- corso),questione già sollevata in primo grado. 10.La censura non è accoglibile. In disparte dalla tecnica di formula- zionedella censura, che individua il non pertinente parametro pro ces- sualedel vizio motivazionale dal momento che sostanzialmente denun- ciaun’omessa pronuncia, il Collegio osserva in ogni caso che la CTR eraben consapevole dell’esistenza della questione, riportata a pag.3 della sentenza impugnata: « 1) nullità di diritt o ex art.2495 cod. civ. dell’attoimpugnato in quanto la società si è estinta in data 15/3/2013 con conseguente difetto di legittimità passiva essendo intervenuta l’estinzionedella società in data antecedente alla consegna dell’avviso diaccertamento, anc he del sig. [OSCURATO:PERSONA], non più socio della societàdal 3/8/2011 ». 11.Orbene, premesso il fatto che il profilo dell’eventuale difetto di le- gittimazionepassiva della parte è rilevabile d’ufficio se risultante dagli atti di causa (Cass. Sez. U, Sente nza n. 2951 del 16/02/2016, Rv. 638373- 01), la Corte rammenta che non ricorre il vizio di mancata pronuncia su una eccezione di merito sollevata in appello, o su que- stione comunque rilevabile d’ufficio, « Qualora essa, anche se non espressamenteesaminata, risulti incompatibile con la statuizione di ac- coglimentodella pretesa dell'attore, deponendo per l'implicita pronun- ziadi rigetto dell'eccezione medesima, sicché il relativo mancato esame puòfarsi valere non già quale omessa pronunzia, e, dunque, viola zione diuna norma sul procedimento (art. 112 c.p.c.), bensì come violazione di legge e difetto di motivazione, in modo da portare il controllo di legittimitàsulla conformità a legge della decisione implicita e sulla de- cisivitàdel punto non preso in cons iderazione » (cfr., da ultimo, Cass. Sez.3 - , Ordinanza n. 24953 del 06/11/2020, Rv. 659772 - 01; con- forme,Cass. Sez. 3, Sentenza n. 14486 del 29/07/2004, Rv. 575700 - 01). Ilgiudice d’appello ha dunque certamente implicitamente ritenuto sus- sistentela legittimazione passiva delle contribuenti, dal momento che hagiudicato nel merito le riprese ritenendole fondate. 12. Con il secondo motivo di ricorso - agli effetti dell’art.360 primo comma n.5 cod. proc. civ. - le contribuenti prospettano la violazione delprincipio del giusto processo, del diritto di difesa ex art.24 Cost., l’erratainterpretazione degli artt.2491 e 2489 cod. civ., per aver il giu- diced’appello mancato di considerare che erano illegittime le notifiche dell’atto impositivo effettuate nei confronti di soggetti non legittimati almomento dell’avvio dell’accertamento, tenuto anche conto del fatto cheOdierna Generoso non era più socio responsabile a far data dal 21 settembre2011, ed avendo ritenuto esigibili pro quota in capo agli ex soci i crediti tributari vantati dall’Amministrazione nei confronti della societàestinta, e ritenuti responsabili per la carente documentazione socialeconsegnata. 13.Il motivo è infondato. In tema di società di capitali, la disciplina dettatadall'art. 2495, comma 2, cod. civ., come modif. dall'art. 4 d.lgs. n.6 del 2003, nella parte in cui ricollega alla cancellazione dal registro delleimprese l'estinzione immediata della società, implica che nei de- bitisociali subentrano "ex lege" i soci, sicché il Fisco, ove le proprie ragioninei confronti dell'ente collettivo siano state definitivamente ac- certate (ad esempio, per mancata tempestiva impugnazione dell'atto impositivo, ovvero per intervenuta estinzione del relativo giudizio, o infine per intervenuto giudica to sostanziale) può procedere all'iscri- zionea ruolo dei tributi non versati, sia a nome della società estinta, siaa nome dei soci ("pro quota", in relazione ai relativi titoli di parte- cipazione),e ciò ai sensi degli artt. 12, comma 3, e 14, lett. b), d. P.R. n. 602 del 1973, nonché azionare comunque il credito tributario nei confrontidei soci stessi, non occorrendo procedere all'emissione di au- tonomoavviso di accertamento, ai sensi dell'art. 36, comma 5, d.P.R. cit., relativo al diverso titolo di respon sabilità di cui al precedente comma 3 (nel testo antecedente alla modifica apportata dall'art. 28, comma5, del d.lgs. n. 175 del 2014), di natura civilistica e sussidiaria (Cass. Sez. 5 - , Ordinanza n. 31904 del 05/11/2021, Rv. 662629 - 01). 14. A non dissimili conclusioni si deve giungere per il caso in cui il creditonon sia stato definitivamente accertato nei confronti della so- cietà,estinta nelle more della fase amministrativa di accertamento. Ciò ècoerente con l’insegnamento di Cass. Sez . U, Sentenza n. 6071 del 12/03/2013,secondo cui quando il debitore è un ente collettivo, non v'èragione per ritenere che la sua estinzione non dia ugualmente luogo adun fenomeno di tipo successorio, sia pure sui generis , che coinvolge i soci ed è varia mente disciplinato dalla legge a seconda del diverso regimedi responsabilità da cui, pendente societate, erano caratteriz- zatii pregressi rapporti sociali. Nonvi è alcun ingiustificato pregiudizio arrecato alle ragioni dei credi- tori,del resto, per il f atto che i soci di società di capitali rispondono solonei limiti dell'attivo loro distribuito all'esito della liquidazione. In- fatti,è largamente condivisa dalla giurisprudenza della Sezione e delle stesseSezioni Unite (cfr. da ultimo Cass. Sez. U - , Or dinanza n. 619 del15/01/2021), che individua invece sempre nei soci coloro che son destinatia succedere nei rapporti debitori già facenti capo alla società cancellata ma non definiti all'esito della liquidazione, fermo però re- standoil loro diritto di op porre al creditore agente il limite di respon- sabilitàeventualmente esistente. 15. Perciò, in caso di estinzione della società, i soci subentrano nel medesimodebito della società stessa, debito che conserva "intatta la propria causa e la propria originar ia natura giuridica”. Né, del resto, l'utile partecipazione alla distribuzione dell'attivo liquidato costituisce presupposto costitutivo della successione del soci come ribadito, da ultimo, da Cass. Sez. U - , Ordinanza n. 619 del 15/01/2021, Rv. 660218- 01. 16.Alla luce di quanto precede, correttamente l’avviso impugnato, in conseguenzadell’estinzione della società, è stato notificato ai soci, le- gittimatiin quanto senz’altro responsabili pro quota . Né rileva il fatto cheOdierna Generoso non fosse più socio responsabile a far data dal 21 settembre 2011, dal momento che l’anno di imposta in contesta- zione è il 2009 e, intatta la causa e l’originaria natura giuridica del credito tributario, la responsabilità degli ex soci riguarda anche l’in- completadocumentazione contabile consegnata all’Amministrazione fi- nanziariache, su tale carenza imputabile alla parte, ha legittimamente fondatol’accertamento analitico induttivo ex art.39 comma 1 lett. d) deld.P.R. n.600 del 1973 con applicazione di studio di settor e, come accertatodal giudice d’appello. 17.Con il terzo motivo il ricorrente - ex art.360 primo comma n.5 cod. proc.civ. - deduce l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio oggettodi discussione, circa la procedura di calcolo dei maggiori rica vi effettuatadall’Agenzia, la quale prenderebbe in considerazione il solo datomatematico della remunerazione a km percorsi senza considerare fattori rilevanti per la determinazione del prezzo, che può variare da incaricoad incarico. 18.Il motivo è inam missibile, in accoglimento dell’eccezione sollevata incontroricorso. Va ribadito che « Il giudizio di cassazione è un giudizio acritica vincolata, nel quale le censure alla pronuncia di merito devono trovarecollocazione entro un elenco tassativo di motiv i, in quanto la Cortedi cassazione non è mai giudice del fatto in senso sostanziale ed esercita un controllo sulla legalità e logicità della decisione che non consente di riesaminare e di valutare autonomamente il merito della causa.Ne consegue che la pa rte non può limitarsi a censurare la com- plessiva valutazione delle risultanze processuali contenuta nella sen- tenzaimpugnata, contrapponendovi la propria diversa interpretazione, al fine di ottenere la revisione degli accertamenti di fatto compiuti. » (Cass.28 novembre 2014 n. 25332). Infatti,«Il giudizio di cassazione è un giudizio a critica vincolata, deli- mitato e vincolato dai motivi di ricorso, che assumono una funzione identificativa condizionata dalla loro formulazione tecnica con riferi- mentoalle ip otesi tassative formalizzate dal codice di rito. Ne consegue che il motivo del ricorso deve necessariamente possedere i caratteri della tassatività e della specificità ed esige una precisa enunciazione, dimodo che il vizio denunciato rientri nelle categor ie logiche previste dall'art.360 cod. proc. civ., sicché è inammissibile la critica generica della sentenza impugnata, formulata con un unico motivo sotto una molteplicitàdi profili tra loro confusi e inestricabilmente combinati, non collegabili ad alcun a delle fattispecie di vizio enucleata dal codice di rito.»(Cass. 22 settembre 2014 n. 19959). Losviluppo della censura si pone in contrasto con i principi di diritto di cuia tali arresti giurisprudenziali, dal momento che il ricorrente investe direttamentela prova dei maggiori ricavi, oggetto di accertamento in fatto del giudice del merito compiuto a pag.3 della sentenza impu- gnata,ancorato al quadro istruttorio, immune da vizi logici e conforme allagiurisprudenza della Sezione (Cass. Sez. 6 - 5, Ordi nanza n. 30276 del15/12/2017, Rv. 646984 - 01; conforme, Cass. Sez. 5 - , Ordinanza n.736 del 19/01/2021, Rv. 660296 - 01), chiedendone una revisione preclusaal giudice di legittimità. 19.In conclusione il ricorso dev’essere dichiarato inammissibile e, in presenzadi soccombenza virtuale, le spese di lite seguono la soccom- benza,liquidate come da dispositivo. Nonsussistono i pre
Sentenza Cassazione n. 13124/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris