CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 23 settembre 2021
Cassazione n. 40254/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di [OSCURATO:PERSONA] Fato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza in epigrafe il GIP del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], in qualità di giudice dell'esecuzione, ha respinto l'opposizione proposta nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], terzo interessato nel procedimento di confisca ex art. 12 sexies D. L. n. 306 del 1992. 2, Avverso tale ordinanza il terzo interessato, a mezzo del difensore, ha proposto ricorso per cassazione. 3. Il ricorso è inammissibile, in quanto proposto da un difensore privo di procura speciale, requisito richiesto dall'art. 100 cod. proc. pen. Trattasi di una irregolarità riguardante l'impugnabilità soggettiva del provvedimento, che va dichiarata de plano, senza necessità di fissare l'udienza camerale e di avvisare i difensori (Sez. 2, n. 18333 del 22/04/2016, Moccardi, Rv. 267083). 4. Per queste ragioni, il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento della congrua somma indicata in dispositivo alla cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 23 settembre 2021 [OSCURATO:PERSONA] gliere estensore Il Presidente T