CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 17 marzo 2026
Cassazione n. 26139/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
osto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/09/2025 della CORTE APPELLO di VENEZIA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Venezia che ha parzialmente riformato, dichiarando la prescrizione per I secondo reato, la sentenza del Tribunale di Verona, con la quale era stato ritenuto responsabile dei reati di cui agli artt. 216, primo comma, nn. 1 e 2, 223, 217, legge fall. e condannato alla pena ritenuta di giustizia (con inziale costituzione di parte civile poi revocata); Il ricorrente contesta la correttezza della motivazione in ordine alla dichiarazione di responsabilità a fronte di vicenda piuttosto complessa involgente i diversi piani valutativi evidenziati in ricorso; in particolare, con il primo motivo contesta la valutazione sulla responsabilità penale in punto di integrazione della fattispecie criminosa, evidenziando, tra l'altro, la mancata considerazione di diversi aspetti/atti rappresentati coi motivi di appello; col secondo motivo, lamenta vizio di motivazione in ordine alla valutazione delle prove testimoniali e delle dichiarazioni dell'imputato svolta dalla Corte di appello, specificando tutti i rilievi rinvenuti; con il terzo motivo, contesta la correttezza della motivazione in ordine alla mancata considerazione delle circostanze sopravvenute rilevanti anche ai fini della valutazione della fattispecie di reato, considerate invece solo ai fini del riconoscimento delle attenuanti generiche. Il ricorso, tenuto conto della entità delle censure mosse, di cui qui il solo cenno dà conto della loro portata, non è manifestamente infondato. Consegue che deve rilevarsi la maturazione del termine di prescrizione in data 17 marzo 2026. Pertanto, verificato che è maturata una causa di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen., occorre dichiarare il reato residuo prescritto. Ne discende, pertanto, l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata perché il reato si è estinto per prescrizione in data il 17 marzo 2026. P.Q.M