Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 3 aprile 2026

Cassazione n. 08441/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]-ricorrente-controCOMUNE [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA]-controricorrente-avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO di FIRENZE n. 358/2023depositata il 21/02/2023.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 04/12/2025 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Con contratto rep. n. 102 del 12.12.2002 la [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione, aseguito di gara a licitazione privata, è risultata aggiudicataria dell’appaltorelativo alla realizzazione della nuova scuola “Margaritone” in Arezzo, perNumero registro generale 6801/2024Numero sezionale 4342/2025Numero di raccolta generale 8441/2026Data pubblicazione 03/04/2026l’importo di € 2.537.570,53 al netto degli oneri per la sicurezza pari ad €95.958,84.Ai sensi dell’art. 14.3 del [OSCURATO:PERSONA] d’appalto, i lavori avrebberodovuto concludersi entro 430 giorni naturali consecutivi a decorrere dalladata del verbale di consegna, con termine ultimo per il completamento deilavori al 21.02.2004.Ritenendo la [OSCURATO:SOCIETA]. che l’esecuzione dei lavori avesse avuto unadurata maggiore e un andamento anomalo sin dall’origine per tutta unaserie di impedimenti addebitabili al Comune di Arezzo (erano, infatti,intervenute numerose sospensioni dei lavori; erano sopraggiunte ulteriorimodifiche sostanziali all’appalto affidato alla ricorrente, che avevano portatoalla sottoscrizione, in data 29.07.2005, di un secondo contratto d’appaltoper le “opere complementari” della nuova scuola “Mergheritone”; in ragionedella sovrapposizione dei due contratti, erano sorti numerosi impedimentitecnico-amministrativi che avevano creato ulteriori difficoltà di esecuzione,sia per la mancanza di coordinamento tra i due progetti, sia per l’ulterioresuperficialità del Comune, che aveva comportato per il secondo contratto lanecessità di ulteriori variazioni, aggiunte e diminuzioni di opere, che si eranoprotratte fino al termine dell’appalto) la stessa società aveva convenuto ingiudizio il Comune di Arezzo per sentirlo condannare al risarcimento degliingenti danni in ragione dei maggiori costi sostenuti per fatti ascrivibiliall'ente committente.Il Tribunale di Arezzo, in parziale accoglimento delle domande avanzatedalla S.[OSCURATO:SOCIETA], nonché di quelle svolte in via riconvenzionale dal [OSCURATO:PERSONA], operata la compensazione tra le contrapposte ragioni di debito ecredito, ha condannato la S.[OSCURATO:SOCIETA]. a versare all’amministrazioneconvenuta l'importo di € 148.280,00, oltre accessori di legge.La Corte d’Appello di Firenze, con sentenza n. 358/2023, depositata il21.2.2023, in parziale accoglimento dell’appello principale della S.[OSCURATO:SOCIETA].e di quello incidentale del Comune di Arezzo, operata la compensazione fraNumero registro generale 6801/2024Numero sezionale 4342/2025Numero di raccolta generale 8441/2026Data pubblicazione 03/04/2026i crediti ed in parziale riforma della sentenza appellata, ha rideterminato in€ 99.436,35 l’importo dovuto dalla S.[OSCURATO:SOCIETA]. con conseguente condannadella predetta società al pagamento di detta somma.Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione laS.[OSCURATO:SOCIETA]. affidandolo a tre motivi.Il Comune di Arezzo ha resistito in giudizio con controricorso.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con il primo motivo è stata dedotta la violazione e falsa applicazionedell’art. 115 c.p.c. in combinato disposto con gli artt. 1218, 2043 e 2697c.c., 26 comma 6° L. 109/1994, 117 DPR 554/1999 come richiamati dall’art.14.5. del capitolato speciale d’appalto.La ricorrente censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha accolto ilterzo motivo del ricorso incidentale del Comune di Arezzo che avevainvocato l’applicazione delle penali contrattuali da ritardo, richieste in viariconvenzionale.Sul punto, la ricorrente lamenta che l’applicazione della clausola penale nonera stata invocata dal Comune di Arezzo secondo le specifiche disposizionidel capitolato speciale di appalto, né era stata neppure richiesta in sedegiudiziale, atteso che, al momento della costituzione in giudizio, avevachiesto di “accertare tutti i danni subiti dal Comune di Arezzo per leinadempienze poste in essere dalla [OSCURATO:SOCIETA]. nell'appalto di cui ècausa, fra cui in particolare, i ritardi nel compimento dell'opera, i difetti alleopere eseguite ed ogni altra inadempienza che verrà rilevata nel collaudodell’opera o in corso di causa”.Le stesse conclusioni erano state confermate in appello.

Le penali non eranostate contabilizzate dal comune nel conto finale e nel certificato di collaudoed erano quindi state esplicitamente rinunciate nei documenti contabilidell’appalto.Deduce, altresì, la ricorrente che l’inammissibilità della domanda con cui èstata richiesta l’applicazione della penale è insita nei successivi pacificiNumero registro generale 6801/2024Numero sezionale 4342/2025Numero di raccolta generale 8441/2026Data pubblicazione 03/04/2026stravolgimenti del contratto di appalto originario che hanno portato ilsusseguirsi di ben tre contratti di appalto intimamente connessi tra di loro,gravando, pertanto, sulla amministrazione resistente l’onere della provadell’eventuale danno sofferto a titolo extracontrattuale ex art. 2043 c.c.,senza poter eccepire l’applicazione della clausola penale.Inoltre, la ricorrente lamenta che la sentenza impugnata è viziata sotto ilprofilo processuale in quanto la consulenza tecnica non può assumere unvalore esplorativo e supplire alla carenza probatoria dell’amministrazione,la quale non aveva fornito prova del presunto ritardo nell’esecuzione deilavori.2.

Il motivo presenta concomitanti profili di infondatezza ed inammissibilità.La ricorrente si duole dell’applicazione a suo carico della penalecontrattuale, sostenendo che il Comune non ne aveva richiestol’applicazione, come si desumerebbe dalle conclusioni della comparsa dicostituzione depositata in primo grado in cui aveva svolto la domandariconvenzionale.In realtà, è principio costante nella giurisprudenza di legittimità (vedi Cass.n. 20294/2014) che il petitum è individuabile attraverso l’esamecomplessivo dell’atto introduttivo del giudizio, non limitato alla parte di essodestinata a contenere le conclusioni, ma esteso anche alla parte espositiva.Orbene, nel caso di specie, il Comune di Arezzo, in ossequio al principio diautosufficienza del ricorso, ha allegato e dimostrato che,indipendentemente dal fatto che non avesse esplicitamente richiestol’applicazione della penale nelle conclusioni, facendosi genericamenteriferimento ai danni, nel paragrafo 4 della propria comparsa di costituzionee risposta di primo grado, relativo alle “[OSCURATO:PERSONA]”proposte dall’Ente, era stata articolato un sub-paragrafo 4.1 (rubricato “4.1”Danni e penali per ritardo nel completamento dell’opera”) ove l’Enteinvocava proprio l’applicazione della penale giornaliera da ritardo previstaNumero registro generale 6801/2024Numero sezionale 4342/2025Numero di raccolta generale 8441/2026Data pubblicazione 03/04/2026dall’art. 14.5 del [OSCURATO:PERSONA] d’Appalto in relazione ai giorni diritardo nell’ultimazione dell’appalto imputabili alla SACED.Le penali da ritardo sono state richieste dalla controricorrente anche nelterzo motivo dell’appello incidentale, nelle conclusioni dello stesso atto.Irrilevante è, inoltre, la circostanza che la penale non sia stata contabilizzatanel [OSCURATO:PERSONA], atteso che l’art. 117 DPR 554/1999, richiamato dal punto14.5. del capitolato d’appalto, non prevede alcun termine a pena didecadenza a carico della stazione appaltante.Infine, la ricorrente lamenta apoditticamente che la CTU, nel determinare ilritardo nell’esecuzione dei lavori, avrebbe supplito ad una carenzaprobatoria senza, tuttavia, esplicitare la propria affermazione che siappalesa quindi generica.3.

Con il secondo motivo è stata dedotta la violazione e falsa applicazionedell’art. 360 comma 1° n. 5 c.p.c.La ricorrente lamenta l’omesso esame di un punto decisivo dellacontroversia, costituito dall’attribuzione di una responsabilità a carico dellaSACED per il presunto ritardo nell’esecuzione dei lavori commissionati dalComune, senza tenere in alcun conto i numerosi interventi che, seppurdisposti dalla committente per ovviare ad inadempimenti ad essa stessaaddebitabili, avevano profondamente condizionato l’esecuzionedell’appalto.Rileva che lo stesso CTU aveva riscontrato diversi motivi di criticità,costituiti dalla stipula del secondo contratto di appalto per le operecomplementari, da un contenzioso intercorso tra l’amministrazione ed unaproprietà privata confinante con l’area di cantiere, dall’introduzione delleopere relative al terzo contratto, senza le quali non si sarebbe potutoultimare quanto previsto nel primo e secondo contratto.

Inoltre, vi eranostate numerose e corpose variazioni ed integrazioni processuali intervenuteanche dopo la conclusione dei lavori che avevano costretto l’impresa amodificare ripetutamente la propria organizzazione.Numero registro generale 6801/2024Numero sezionale 4342/2025Numero di raccolta generale 8441/2026Data pubblicazione 03/04/20264.

Il motivo è inammissibile.Va osservato che la ricorrente, con l’apparente doglianza dell’omesso esamedi fatto decisivo, intende, in realtà, sollecitare una ricostruzione del fatto eduna valutazione del materiale probatorio diverse rispetto a quella operatadal giudice d’appello, il quale ha valorizzato le risultanze della CTU dispostain grado di appello, che aveva accertato che 146 giorni del ritardonell’esecuzione delle opere di cui al primo contratto fosse imputabili allaSACED, disponendo un’ulteriore decurtazione di 76 giorni corrispondenti alperiodo 18.12.2002-4.3.2003 in relazione al quale le parti avevano stipulatoun accordo transattivo.Orbene, la ricorrente neppure allega di aver svolto nel corso del giudiziod’appello delle critiche alla CTU, e di aver presentato all’uopo delleosservazioni, con la conseguenza che le odierne critiche sono palesementeinammissibili in quanto di merito.5.

Con il terzo motivo è stata la violazione e falsa applicazione degli artt.1218, 1223 e 1227 c.c.Espone la ricorrente che, anche a voler ricondurre la fattispecie di cui ècausa nell’alveo della disciplina della responsabilità contrattuale, non si puònon tener conto che, secondo la previsione di cui all’art. 1223 c.p.c., ildebitore non deve rispondere di tutti i possibili danni causatidall'inadempimento, ma solo di quelli che ne siano la conseguenza"immediata e diretta”, e, a norma dell’art. 1227 c.p.c., il creditore non ha ildiritto al risarcimento se, usando l’ordinaria diligenza, avrebbe potutoevitare il prodursi del danno.

Orbene, nel caso di specie, l’Amministrazionenon aveva utilizzato l’ordinaria diligenza, essendo stata l’impresa asollecitare più volte il Comune al fine di sopperire alle incombenze logisticheche via via si presentavano e alle carenze progettuali, in ordine al primocontratto, che poi sono diventate oggetto dei successivi due contratti.Ribadisce che molte opere del primo contratto non erano state eseguite neiNumero registro generale 6801/2024Numero sezionale 4342/2025Numero di raccolta generale 8441/2026Data pubblicazione 03/04/2026tempi programmati per responsabilità esclusiva del Comune e censural’affermazione con cui il CTU aveva negato l’interferenza tra i due contratti.6.

Il motivo è parimenti inammissibile.La ricorrente non fa che reiterare le proprie critiche alla valutazione di fattocompiuta dal giudice di merito in ordine all’accertamento dellaresponsabilità per il ritardo nell’esecuzione dei lavori di cui al contratto diappalto oggetto di causa.

E quindi la doglianza manca di specificità.Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

P.Q.MDichiara il ricorso inammissibile.Condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali, che liquida in€ 5.200,00, di cui € 200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie nella misuradel 15% ed accessori di legge.Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del DPR 115 del 2002, dà atto dellasussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrentedell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto peril ricorso principale, a norma del comma 1° bis dello stesso articolo 13.Così deciso in Roma nella camera di consiglio della I Sezione civile il4.12.2025Il PresidenteMarco Marulli

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]-ricorrente-controCOMUNE [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA]-controricorrente-avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO di FIRENZE n. 358/2023depositata il 21/02/2023.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 04/12/2025 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Con contratto rep. n. 102 del 12.12.2002 la [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione, aseguito di gara a licitazione privata, è risultata aggiudicataria dell’appaltorelativo alla realizzazione della nuova scuola “Margaritone” in Arezzo, perNumero registro generale 6801/2024Numero sezionale 4342/2025Numero di raccolta generale 8441/2026Data pubblicazione 03/04/2026l’importo di € 2.537.570,53 al netto degli oneri per la sicurezza pari ad €95.958,84.Ai sensi dell’art. 14.3 del [OSCURATO:PERSONA] d’appalto, i lavori avrebberodovuto concludersi entro 430 giorni naturali consecutivi a decorrere dalladata del verbale di consegna, con termine ultimo per il completamento deilavori al 21.02.2004.Ritenendo la [OSCURATO:SOCIETA]. che l’esecuzione dei lavori avesse avuto unadurata maggiore e un andamento anomalo sin dall’origine per tutta unaserie di impedimenti addebitabili al Comune di Arezzo (erano, infatti,intervenute numerose sospensioni dei lavori; erano sopraggiunte ulteriorimodifiche sostanziali all’appalto affidato alla ricorrente, che avevano portatoalla sottoscrizione, in data 29.07.2005, di un secondo contratto d’appaltoper le “opere complementari” della nuova scuola “Mergheritone”; in ragionedella sovrapposizione dei due contratti, erano sorti numerosi impedimentitecnico-amministrativi che avevano creato ulteriori difficoltà di esecuzione,sia per la mancanza di coordinamento tra i due progetti, sia per l’ulterioresuperficialità del Comune, che aveva comportato per il secondo contratto lanecessità di ulteriori variazioni, aggiunte e diminuzioni di opere, che si eranoprotratte fino al termine dell’appalto) la stessa società aveva convenuto ingiudizio il Comune di Arezzo per sentirlo condannare al risarcimento degliingenti danni in ragione dei maggiori costi sostenuti per fatti ascrivibiliall'ente committente.Il Tribunale di Arezzo, in parziale accoglimento delle domande avanzatedalla S.[OSCURATO:SOCIETA], nonché di quelle svolte in via riconvenzionale dal [OSCURATO:PERSONA], operata la compensazione tra le contrapposte ragioni di debito ecredito, ha condannato la S.[OSCURATO:SOCIETA]. a versare all’amministrazioneconvenuta l'importo di € 148.280,00, oltre accessori di legge.La Corte d’Appello di Firenze, con sentenza n. 358/2023, depositata il21.2.2023, in parziale accoglimento dell’appello principale della S.[OSCURATO:SOCIETA].e di quello incidentale del Comune di Arezzo, operata la compensazione fraNumero registro generale 6801/2024Numero sezionale 4342/2025Numero di raccolta generale 8441/2026Data pubblicazione 03/04/2026i crediti ed in parziale riforma della sentenza appellata, ha rideterminato in€ 99.436,35 l’importo dovuto dalla S.[OSCURATO:SOCIETA]. con conseguente condannadella predetta società al pagamento di detta somma.Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione laS.[OSCURATO:SOCIETA]. affidandolo a tre motivi.Il Comune di Arezzo ha resistito in giudizio con controricorso.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo è stata dedotta la violazione e falsa applicazionedell’art. 115 c.p.c. in combinato disposto con gli artt. 1218, 2043 e 2697c.c., 26 comma 6° L. 109/1994, 117 DPR 554/1999 come richiamati dall’art.14.5. del capitolato speciale d’appalto.La ricorrente censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha accolto ilterzo motivo del ricorso incidentale del Comune di Arezzo che avevainvocato l’applicazione delle penali contrattuali da ritardo, richieste in viariconvenzionale.Sul punto, la ricorrente lamenta che l’applicazione della clausola penale nonera stata invocata dal Comune di Arezzo secondo le specifiche disposizionidel capitolato speciale di appalto, né era stata neppure richiesta in sedegiudiziale, atteso che, al momento della costituzione in giudizio, avevachiesto di “accertare tutti i danni subiti dal Comune di Arezzo per leinadempienze poste in essere dalla [OSCURATO:SOCIETA]. nell'appalto di cui ècausa, fra cui in particolare, i ritardi nel compimento dell'opera, i difetti alleopere eseguite ed ogni altra inadempienza che verrà rilevata nel collaudodell’opera o in corso di causa”.Le stesse conclusioni erano state confermate in appello. Le penali non eranostate contabilizzate dal comune nel conto finale e nel certificato di collaudoed erano quindi state esplicitamente rinunciate nei documenti contabilidell’appalto.Deduce, altresì, la ricorrente che l’inammissibilità della domanda con cui èstata richiesta l’applicazione della penale è insita nei successivi pacificiNumero registro generale 6801/2024Numero sezionale 4342/2025Numero di raccolta generale 8441/2026Data pubblicazione 03/04/2026stravolgimenti del contratto di appalto originario che hanno portato ilsusseguirsi di ben tre contratti di appalto intimamente connessi tra di loro,gravando, pertanto, sulla amministrazione resistente l’onere della provadell’eventuale danno sofferto a titolo extracontrattuale ex art. 2043 c.c.,senza poter eccepire l’applicazione della clausola penale.Inoltre, la ricorrente lamenta che la sentenza impugnata è viziata sotto ilprofilo processuale in quanto la consulenza tecnica non può assumere unvalore esplorativo e supplire alla carenza probatoria dell’amministrazione,la quale non aveva fornito prova del presunto ritardo nell’esecuzione deilavori.2. Il motivo presenta concomitanti profili di infondatezza ed inammissibilità.La ricorrente si duole dell’applicazione a suo carico della penalecontrattuale, sostenendo che il Comune non ne aveva richiestol’applicazione, come si desumerebbe dalle conclusioni della comparsa dicostituzione depositata in primo grado in cui aveva svolto la domandariconvenzionale.In realtà, è principio costante nella giurisprudenza di legittimità (vedi Cass.n. 20294/2014) che il petitum è individuabile attraverso l’esamecomplessivo dell’atto introduttivo del giudizio, non limitato alla parte di essodestinata a contenere le conclusioni, ma esteso anche alla parte espositiva.Orbene, nel caso di specie, il Comune di Arezzo, in ossequio al principio diautosufficienza del ricorso, ha allegato e dimostrato che,indipendentemente dal fatto che non avesse esplicitamente richiestol’applicazione della penale nelle conclusioni, facendosi genericamenteriferimento ai danni, nel paragrafo 4 della propria comparsa di costituzionee risposta di primo grado, relativo alle “[OSCURATO:PERSONA]”proposte dall’Ente, era stata articolato un sub-paragrafo 4.1 (rubricato “4.1”Danni e penali per ritardo nel completamento dell’opera”) ove l’Enteinvocava proprio l’applicazione della penale giornaliera da ritardo previstaNumero registro generale 6801/2024Numero sezionale 4342/2025Numero di raccolta generale 8441/2026Data pubblicazione 03/04/2026dall’art. 14.5 del [OSCURATO:PERSONA] d’Appalto in relazione ai giorni diritardo nell’ultimazione dell’appalto imputabili alla SACED.Le penali da ritardo sono state richieste dalla controricorrente anche nelterzo motivo dell’appello incidentale, nelle conclusioni dello stesso atto.Irrilevante è, inoltre, la circostanza che la penale non sia stata contabilizzatanel [OSCURATO:PERSONA], atteso che l’art. 117 DPR 554/1999, richiamato dal punto14.5. del capitolato d’appalto, non prevede alcun termine a pena didecadenza a carico della stazione appaltante.Infine, la ricorrente lamenta apoditticamente che la CTU, nel determinare ilritardo nell’esecuzione dei lavori, avrebbe supplito ad una carenzaprobatoria senza, tuttavia, esplicitare la propria affermazione che siappalesa quindi generica.3. Con il secondo motivo è stata dedotta la violazione e falsa applicazionedell’art. 360 comma 1° n. 5 c.p.c.La ricorrente lamenta l’omesso esame di un punto decisivo dellacontroversia, costituito dall’attribuzione di una responsabilità a carico dellaSACED per il presunto ritardo nell’esecuzione dei lavori commissionati dalComune, senza tenere in alcun conto i numerosi interventi che, seppurdisposti dalla committente per ovviare ad inadempimenti ad essa stessaaddebitabili, avevano profondamente condizionato l’esecuzionedell’appalto.Rileva che lo stesso CTU aveva riscontrato diversi motivi di criticità,costituiti dalla stipula del secondo contratto di appalto per le operecomplementari, da un contenzioso intercorso tra l’amministrazione ed unaproprietà privata confinante con l’area di cantiere, dall’introduzione delleopere relative al terzo contratto, senza le quali non si sarebbe potutoultimare quanto previsto nel primo e secondo contratto. Inoltre, vi eranostate numerose e corpose variazioni ed integrazioni processuali intervenuteanche dopo la conclusione dei lavori che avevano costretto l’impresa amodificare ripetutamente la propria organizzazione.Numero registro generale 6801/2024Numero sezionale 4342/2025Numero di raccolta generale 8441/2026Data pubblicazione 03/04/20264. Il motivo è inammissibile.Va osservato che la ricorrente, con l’apparente doglianza dell’omesso esamedi fatto decisivo, intende, in realtà, sollecitare una ricostruzione del fatto eduna valutazione del materiale probatorio diverse rispetto a quella operatadal giudice d’appello, il quale ha valorizzato le risultanze della CTU dispostain grado di appello, che aveva accertato che 146 giorni del ritardonell’esecuzione delle opere di cui al primo contratto fosse imputabili allaSACED, disponendo un’ulteriore decurtazione di 76 giorni corrispondenti alperiodo 18.12.2002-4.3.2003 in relazione al quale le parti avevano stipulatoun accordo transattivo.Orbene, la ricorrente neppure allega di aver svolto nel corso del giudiziod’appello delle critiche alla CTU, e di aver presentato all’uopo delleosservazioni, con la conseguenza che le odierne critiche sono palesementeinammissibili in quanto di merito.5. Con il terzo motivo è stata la violazione e falsa applicazione degli artt.1218, 1223 e 1227 c.c.Espone la ricorrente che, anche a voler ricondurre la fattispecie di cui ècausa nell’alveo della disciplina della responsabilità contrattuale, non si puònon tener conto che, secondo la previsione di cui all’art. 1223 c.p.c., ildebitore non deve rispondere di tutti i possibili danni causatidall'inadempimento, ma solo di quelli che ne siano la conseguenza"immediata e diretta”, e, a norma dell’art. 1227 c.p.c., il creditore non ha ildiritto al risarcimento se, usando l’ordinaria diligenza, avrebbe potutoevitare il prodursi del danno. Orbene, nel caso di specie, l’Amministrazionenon aveva utilizzato l’ordinaria diligenza, essendo stata l’impresa asollecitare più volte il Comune al fine di sopperire alle incombenze logisticheche via via si presentavano e alle carenze progettuali, in ordine al primocontratto, che poi sono diventate oggetto dei successivi due contratti.Ribadisce che molte opere del primo contratto non erano state eseguite neiNumero registro generale 6801/2024Numero sezionale 4342/2025Numero di raccolta generale 8441/2026Data pubblicazione 03/04/2026tempi programmati per responsabilità esclusiva del Comune e censural’affermazione con cui il CTU aveva negato l’interferenza tra i due contratti.6. Il motivo è parimenti inammissibile.La ricorrente non fa che reiterare le proprie critiche alla valutazione di fattocompiuta dal giudice di merito in ordine all’accertamento dellaresponsabilità per il ritardo nell’esecuzione dei lavori di cui al contratto diappalto oggetto di causa. E quindi la doglianza manca di specificità.Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo. P.Q.MDichiara il ricorso inammissibile.Condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali, che liquida in€ 5.200,00, di cui € 200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie nella misuradel 15% ed accessori di legge.Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del DPR 115 del 2002, dà atto dellasussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrentedell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto peril ricorso principale, a norma del comma 1° bis dello stesso articolo 13.Così deciso in Roma nella camera di consiglio della I Sezione civile il4.12.2025Il PresidenteMarco Marulli