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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 06644/2026

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/05/2025 della CORTE D'APPELLO DI ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Ancona, che ha parzialmente riformato quella del Tribunale anconetano e rideterminato la pena in anni tre di reclusione per il reato di furto in abitazione; [OSCURATO:PERSONA] che il primo motivo di ricorso - che lamenta vizio di motivazione in ordine al riconoscimento fotografico e alla tenuta logico argomentativa dell'apparato probatorio - non è deducibile in sede di legittimità, in quanto fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710; Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo e altri, Rv. 260608; Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone e altri, Rv. 243838).

Inoltre, il motivo è aspecifico, in quanto non si confronta con l'argomentare della Corte territoriale che ha diffusamente motivato sul punto, ancorando l'attendibilità del riconoscimento fotografico operato dalla persona offesa anche al riconoscimento della ricorrente da parte del vicino di casa, rendendo così una motivazione congrua ed esente dai vizi logico-giuridici I prospettati dal ricorrente; in sostanza il motivo 'attacca' solo uno dei due riconoscimenti, mentre entrambi si sostengono vicendevolmente nella rispettiva attendibilità; [OSCURATO:PERSONA] che il secondo motivo di ricorso - vizio di motivazione in ordine alla mancata prevalenza delle attenuanti generiche rispetto alle contestate aggravanti - è manifestamente infondato in quanto prospettazione di enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo e con la consolidata giurisprudenza di legittimità.

Va infatti ricordato il consolidato principio secondo cui «le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra opposte circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità qualora non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che per giustificare la soluzione dell'equivalenza si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto» (Sez.

U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931 - 01); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 28 gennaio

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/05/2025 della CORTE D'APPELLO DI ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Ancona, che ha parzialmente riformato quella del Tribunale anconetano e rideterminato la pena in anni tre di reclusione per il reato di furto in abitazione; [OSCURATO:PERSONA] che il primo motivo di ricorso - che lamenta vizio di motivazione in ordine al riconoscimento fotografico e alla tenuta logico argomentativa dell'apparato probatorio - non è deducibile in sede di legittimità, in quanto fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710; Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo e altri, Rv. 260608; Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone e altri, Rv. 243838). Inoltre, il motivo è aspecifico, in quanto non si confronta con l'argomentare della Corte territoriale che ha diffusamente motivato sul punto, ancorando l'attendibilità del riconoscimento fotografico operato dalla persona offesa anche al riconoscimento della ricorrente da parte del vicino di casa, rendendo così una motivazione congrua ed esente dai vizi logico-giuridici I prospettati dal ricorrente; in sostanza il motivo 'attacca' solo uno dei due riconoscimenti, mentre entrambi si sostengono vicendevolmente nella rispettiva attendibilità; [OSCURATO:PERSONA] che il secondo motivo di ricorso - vizio di motivazione in ordine alla mancata prevalenza delle attenuanti generiche rispetto alle contestate aggravanti - è manifestamente infondato in quanto prospettazione di enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo e con la consolidata giurisprudenza di legittimità. Va infatti ricordato il consolidato principio secondo cui «le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra opposte circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità qualora non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che per giustificare la soluzione dell'equivalenza si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto» (Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931 - 01); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 28 gennaio
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