CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 16 giugno 2022
Cassazione n. 30129/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 18540-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, VIA F. [OSCURATO:PERSONA] n. 15, presso lo studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n. 21, presso [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente - avverso la sentenza n. 18869/2021 del TRIBUNALE di ROMA, depositata il 31/12/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 16/06/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Con sentenza n. 6959/2018 il Giudice di Pace di Roma, in accoglimento del ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], annullava un verbale di contravvenzione al codice della strada elevato in danno della predetta ricorrente per transito non autorizzato sulla corsia preferenziale esistente in Roma, in via di Portonaccio. Con sentenza n. 8871/2020 il Tribunale di Roma dichiarava inammissibile l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso tale decisione di prima istanza, ritendo che lo stesso fosse stato proposto in violazione dell’art. 325 c.p.c. Con la sentenza impugnata, n. 18869/2020, il predetto Tribunale accoglieva la revocazione proposta da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza di seconde cure e, ravvisata la tempestività del gravame, lo accoglieva, riformando la decisione di prima istanza. Propone ricorso per la cassazione di detta decisione [OSCURATO:PERSONA]. Resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA]. In prossimità dell’adunanza camerale, la parte ricorrente ha depositato memoria e documenti. [OSCURATO:PERSONA] Il Relatore ha avanzato la seguente proposta ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ.: “[OSCURATO:PERSONA]. 380-[OSCURATO:PERSONA]. PROC. CIV. INAMMISSIBILITA’ del ricorso. Con sentenza n. 6959/2018 il Giudice di Pace di Roma, in accoglimento del ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], annullava un verbale di contravvenzione al codice della strada elevato in danno della predetta ricorrente per transito non autorizzato sulla corsia preferenziale esistente in Roma, in via di Portonaccio. Con sentenza n. 8871/2020 il Tribunale di Roma dichiarava inammissibile l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso tale decisione di prima istanza, ritendo che lo stesso fosse stato proposto in violazione dell’art. 325 c.p.c. Con la sentenza impugnata, n. 18869/2020, il predetto Tribunale accoglieva la revocazione proposta da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza di seconde cure e, ravvisata la tempestività del gravame, lo accoglieva, riformando la decisione di prima istanza. Propone ricorso per la cassazione di detta decisione [OSCURATO:PERSONA], affidandosi ad un unico motivo, con il quale lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 324 c.p.c. e 2909 c.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., perché il Tribunale non avrebbe ravvisato l’esistenza di un giudicato esterno tra le parti, derivante dalla precedente sentenza n. 8979 emessa dal medesimo ufficio giudiziario. La censura è inammissibile per diverse, e concorrenti, ragioni. In primo luogo, la sentenza n. 8798/2020, dalla quale deriverebbe il giudicato esterno eccepito dalla ricorrente, viene riportata nel ricorso (cfr. pagg. 3 e ss.) senza la relativa attestazione di passaggio in giudicato, in assenza della quale non è configurabile alcun giudicato. Sul punto, merita di essere ribadito il principio secondo cui “Colui che afferma il passaggio in giudicato di una sentenza resa in altro giudizio, deve dimostrarlo, per cui non basta la produzione della sentenza, ma deve altresì corredarla di idonea certificazione dalla quale risulti che non è soggetta ad impugnazione, non potendosi ritenere ne' che la mancata contestazione di controparte sull' affermato passaggio in giudicato significhi ammissione della circostanza, ne' che sia onere di quest' ultima dimostrare il secondo elemento dell'unica fattispecie costituente il giudicato” (Cass. Sez.2, Sentenza n. 2524 del 19/03/1999, Rv. 524306; conf. Cass. Sez. L , Sentenza n. 12770del 09/07/2004 , Rv. 574422; Cass. Sez. 5 , Sentenza n. 22644 del 02/12/2004 , Rv. 578288; Cass. Sez. 3 , Sentenza n. 4763 del 04/03/2005 , Rv. 581167; Cass. Sez. 1 , Sentenza n. 20438 del 21/09/2006 , Rv. 592802; Cass. Sez. 3 , Sentenza n. 19883del 29/08/2 013 , Rv. 627590; Cass. Sez. 6 - 5 , Ordinanza n. 9746 del 18/04/2017 , Rv. 643801; Cass. Sez. 3 , Ordinanza n. 20974del 23/08/2018 , Rv. 650322; Cass. Sez. 3 , Ordinanza n. 26310del 29/09/2021 , Rv. 662500; l’unica eccezione è costituta dall’ipotesi in cui la parte nei cui confronti viene eccepito il giudicato “… ammetta esplicitamente l'intervenuta formazione delgiudicato esterno”; ipotesi che non equivale alla “mera non contestazione delgiudicato, cui non può attribuirsi il significato di ammissione della definitività della decisione”: Cass. Sez.6 - 1 , Ordinanzan. 4803 del 01/03/2018 , Rv. 647893 ). Inoltre, la sentenza predetta concerne un verbale di contravvenzione elevato in data 11.6.2017; il presente giudizio ha invece oggetto un diverso verbale elevato - sia pure per la medesima violazione-in data 10 luglio 2017. La stessa decisione n. 8798/2020 precisa che, alla luce della condotta tenuta da [OSCURATO:PERSONA] in occasione della sospensione e successiva riattivazione della corsia preferenziale su via di Portonaccio, può ravvisarsi violazione della buona fede degli utenti della strada soltanto in relazione alle sanzioni elevate in un determinato intervallo temporale, e precisamente sino a luglio 2017; il che esclude che, in concreto, possa essere configurato un giudicato esterno, sia in ragione della differenza del verbale che forma oggetto dei due giudizi, sia in relazione alla stessa motivazione che, nel primo caso, aveva condotto il Tribunale ad optare per l’annullamento della sanzione. Infine, la sentenza impugnata evidenzia che [OSCURATO:PERSONA] ha assicurato un’attività di informazione preventiva dell’utenza circa la riattivazione della corsia preferenziale di cui si discute (cfr. pagg. 10 e ss. della sentenza), e che anche prima degli interventi sulla segnaletica orizzontale, eseguiti nella notte tra 11 e 12 luglio 2017, la stessa, seppur sbiadita, mostrava chiaramente l’esistenza della corsia riservata al transito di autobus e taxi (cfr. pag. 13 della sentenza). E’ opportuno precisare che questa Corte, pronunciandosi sulla specifica vicenda della riattivazione della corsia preferenziale esistente in via di Portonaccio in Roma, ha affermato il principio per cui “In tema di opposizione a verbale di contravvenzione al codice della strada per transito su corsia preferenziale, se l'opponente deduca l'inesistenza della segnaletica indicante la presenza della corsia medesima (nella specie, disattivata per un periodo e, poi, riattivata), spetta all'Amministrazione provare il contrario, posto che l'esistenza del segnale di preavviso o di divieto è elemento costitutivo della fattispecie sanzionata mentre, laddove l'opponente deduca la non adeguatezza della segnaletica, è sullo steso –e non sulla P.A.–che grava l'onere della relativa prova” (Cass. Sez. 6 - 2 , Ordinanza n.36275 del 23/11/2021 , Rv. 662934) ”. [OSCURATO:PERSONA] condivide la proposta del Relatore, pur con alcune precisazioni, imposte anche dalla lettura della memoria depositata dalla parte ricorrente e dall’esame dei documenti prodotti in prossimità dell’adunanza camerale. Questi ultimi, in particolare, sono ammissibili, essendosi formato il giudicato dedotto dalla [OSCURATO:PERSONA] in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], e quindi dopo la pubblicazione della sentenza impugnata, avvenuta il 31.12.2020. Sul punto, va ribadito che “Nel giudizio di cassazione, il giudicato esterno è, al pari del giudicato interno, rilevabile d'ufficio, non solo qualora emerga da atti comunque prodotti nel giudizio di merito, ma anche nell'ipotesi in cui il giudicato si sia formato successivamente alla sentenza impugnata; in tal caso, infatti, la produzione del documento che lo attesta non trova ostacolo nel divieto posto dall'art. 372 c.p.c., che è limitato ai documenti formatisi nel corso del giudizio di merito, ed è, invece, operante ove la parte invochi l'efficacia di giudicato di una pronuncia anteriore a quella impugnata, che non sia stata prodotta nei precedenti gradi del processo” (Cass. Sez. 2 , Ordinanza n. 1534 del 22/01/2018 , Rv. 647079 ). L’ esistenza del giudicato esterno, infatti, al pari di quella del giudicato interno, è sempre rilevabile d'ufficio, anche quando esso si sia formato successivamente alla pronuncia della sentenza impugnata, trattandosi “… di un elemento che non può essere incluso nel fatto, in quanto, pur non identificandosi con gli elementi normativi astratti, è ad essi assimilabile, essendo destinato a fissare la regola del caso concreto, partecipando quindi della natura dei comandi giuridici, la cui interpretazione non si esaurisce in un giudizio di mero fatto”(Cass. Sez. L , Ordinanza n. 12754 del 21/04/2022 , Rv. 664480). Ciò posto, il Collegio rileva però che il giudicato dedotto dal ricorrente è ininfluente ai fini della decisione del presente ricorso, poiché esso –come evidenziato già in proposta– ha ad oggetto un verbale di contravvenzione diverso da quello oggetto di impugnazione nel presente giudizio, elevato in un diverso contesto temporale. Sotto questo profilo, va ribadito che il giudicato si riferisce allo specifico rapporto giuridico oggetto del giudizio, e non a rapporti diversi, sia pure contraddistinti da elementi di analogia rispetto al primo. Inoltre, la sentenza del Tribunale di Roma n. 8797/2020, passata in giudicato, afferma che “… le infrazioni elevate sino al luglio 2017 appaiono essere conseguite, di regola, in violazione della buona fede da parte degli utenti della strada … salva la particolarità del caso specifico che fosse sottoposto all’esame del giudice” (cfr. pag. 11 della sentenza richiamata). L’uso delle parole “di regola” ed il riferimento alla “particolarità del caso specifico” esprimono un giudizio tendenziale, non assoluto, e limitano la valutazione espressa dal Tribunale capitolino al solo caso specifico, oggetto di quel particolare giudizio, ed ai casi ad esso corrispondenti. La questione della corrispondenza tra la fattispecie oggetto del presente giudizio rispetto a quella definita con la sentenza n. 8797/2020, non è stata –evidentemente– affrontata dalla decisione impugnata, posto che il giudicato allegato dalla ricorrente si è formato in epoca successiva al deposito della stessa. Ne consegue che era onere della ricorrente dimostrare, con assoluta precisione, la sussistenza della corrispondenza tra le due fattispecie, fornendo la prova dell’assoluta identità della situazione di fatto presupposta alle due diverse violazioni alle norme del codice della strada rilevate mediante le due distinte contravvenzioni oggetto del presente giudizio e di quello, diverso, definito dalla già richiamata sentenza n. 8797/2020. Detta prova non è stata offerta dalla [OSCURATO:PERSONA], la quale si è limitata ad evidenziare che le due contravvenzioni erano state elevate nel medesimo contesto spaziale e per la medesima violazione: elementi, questi, insufficienti ai fini della dimostrazione della identità tra le due fattispecie, che – in quanto oggetto di distinti provvedimenti sanzionatori–sono evidentemente distinte. Infine, va dato atto che questa sezione ha già esaminato in diverse occasioni la fattispecie relativa alle contravvenzioni elevate in Roma, via di Portonaccio, per mancato rispetto della corsia preferenziale, concludendo sempre per l’inammissibilità del ricorso (cfr. Sez. 6 - 2 , Ordinanza n. 36275 del 23/11/2021 , Rv. 662934; nonché Cass. Sez. 6 – 2, Ordinanza n. 36265 e n. 36274 del 23/11/2021, non massimate; e Cass. Sez. 6 - 2 , Ordinanza n. 34887, n. 34895, n. 34917, n. 35085, n. 35088, tutte del 17/11/2021, non massimate). [OSCURATO:PERSONA] non ravvisa motivi per non confermare l’orientamento appena richiamato. In definitiva, il ricorso va dichiarato inammissibile. Le spese del presente giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza. Stante il tenore della pronuncia, va dato atto –ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002– della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizione dell’impugnazione, se dovuto. PQM la Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in € 500, di cui € 200 per esborsi, oltre rimborso delle spese generali nella misura del 15%, iva, cassa avvocati ed accessori tutti come per legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D .P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteri