Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 21449/2024

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/06/2023 della CORTE APPELLO di BARIdata.amyluLalle-pafti-; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; n. 141 R.G. n. 44259/23 OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti nei ricorsi avverso sentenza di appello emessa ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen. non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità (da doglianze di vizio di motivazione sulla mancata applicazione di attenuanti generiche, oggetto di rinuncia dei motivi di appello); Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con procedura de plano, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 12t04120

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/06/2023 della CORTE APPELLO di BARIdata.amyluLalle-pafti-; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; n. 141 R.G. n. 44259/23 OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti nei ricorsi avverso sentenza di appello emessa ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen. non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità (da doglianze di vizio di motivazione sulla mancata applicazione di attenuanti generiche, oggetto di rinuncia dei motivi di appello); Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con procedura de plano, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 12t04120
Sentenza Cassazione n. 21449/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris