CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 20 aprile 2023
Cassazione n. 23246/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( ALBANIA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/11/2022 del [OSCURATO:PERSONA] di BRINDISIsvolta la relazione dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; (2g [OSCURATO:PERSONA] che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] Ardit, con proprio difensore, ha proposto ricorso avverso la sentenza con la quale il Tribunale di Brindisi ha applicato allo stesso, su accordo delle parti, la pena di anni cinque di reclusione e euro 16.000,00 di multra, riconosciute le generiche, per il reato di cui all'art.. 73, d.P.R. n. 309/1990, relativamente alla detenzione illecita di un quantitativo di eroina, pari a 14.170 dosi medie singole (in Brindisi, il 16/3/2022); ritenuto che il ricorso é inammissibile, per causa che può essere dichiarata senza formalità ai sensi dell'art. 610 c. 5 bis cod. proc. pen., aggiunto dall'art. 1, c. 62, della legge 23 giugno 2017, n. 103, in vigore a decorrere dal 3 agosto 2017; che, in particolare, si tratta di ricorso avverso sentenza applicativa di pena (art. 444 cod. proc. pen.), proposto per motivi (incongruità del trattamento sanzionatorio) non deducibili ai sensi dell'art. 448 c. 2-bis cod. proc. pen. (inserito dall'art. 1, c. 50, legge 103/2017 citata); ritenuto che, a norma dell'articolo 616 c.p.p., segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 4.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero (C. Cost. 186/2000). P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Deciso il 20 aprile 2023. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] te [OSCURATO:PERSONA]