CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 10 marzo 2020
Cassazione n. 10956/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 28343-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] , in persona del legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale procuratore speciale della Società di Cartolar:izzazione dei crediti INPS, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA], CARLA D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 88, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 97/2020 della CORTE D'APPELLO di GENOVA, depositata il 10/03/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 02/12/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]: 1.con la sentenza in epigrafe, la Corte d'appello di Genova ha confermato la decisione di primo grado che aveva dichiarato estinto, per intervenuta prescrizione, il credito dell'Inps, relativo ai contributi dovuti alla gestione separata dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], per prestazioni libero professionali svolte nell'anno 2010; 2.a fondamento del decisum, la Corte d'appello ha osservato che la richiesta dell'INPS era intervenuta dopo il quinquennio, decorrente dalla data in cui i contributi dovevano essere versati; 3.1a cassazione della sentenza è domandata dall'INPS sulla base di un unico motivo, cui ha opposto difese, con controricorso, la professionista in epigrafe; 4.1a proposta del relatore è stata ritualmente comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio, ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc.. civ; [OSCURATO:PERSONA]: 5. con l'unico motivo di ricorso, formulato ai sensi dell'art. 360, co.1, nr.3 cod. proc. civ., il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 2935 e 2941 nr. 8, in relazione all'art. 2 comma 26 e ss della legge nr.335 del 1995, dell'art. 18, comma 12, del DL nr. 98 del 2011, conv. con legge 6 luglio 2011 nr. 111, dell'art. 1 del D.Lgs. nr. 462 del 1997 e dell'art. 10, comma 1, del Ric. 2020 n. 28343 sez. ML - ud. 02-12-2021 -2- D.Lgs. nr. 241 del 1997, per avere la Corte territoriale omesso di considerare che «nel caso di libero professionista (avvocato), iscritto d'ufficio dall'INPS alla Gestione separata per l'anno 2010, la prescrizione è sospesa, per doloso occultamento del debito, qualora in occasione della dichiarazione dei redditi venga omessa la compilazione del cd. Quadro RR»; 6. in materia previdenziale, la prescrizione dei contributi dovuti alla gestione separata decorre dal momento in cui scadono i termini per il pagamento dei predetti contributi e non dalla data di presentazione della dichiarazione dei redditi ad opera del titolare della posizione assicurativa, in quanto la dichiarazione in questione, quale esternazione di scienza, non costituisce presupposto del credito contributivo (Cass. nr. 27950 del 2018; sez. 6 nr. 19403 del 2019; sez. 6 nr. 13049 del 2020); 7. quanto alla invocata sospensione del decorso della prescrizione, deve rilevarsi che l'operatività della causa (di sospensione) di cui all'art. 2941 nr. 8 cod.civ. «ricorre quando sia posta in essere dal debitore una condotta tale da comportare per il creditore una vera e propria impossibilità di agire, e non una mera difficoltà di accertamento del credito» (v. sul punto Cass. nr. 19640 del 2018; nr. 21567 del 2014); 8. la sentenza impugnata non affronta la questione in esame. Secondo la tesi dell'Inps, ciò configurerebbe un errore di diritto in presenza, agli atti del giudizio di merito, della dichiarazione dei redditi, priva della compilazione del «quadro RR», circostanza, di per sé, sintomatica del doloso occultamento del debito contributivo che avrebbe dovuto condurre al rilievo officioso della causa di sospensione della prescrizione ex art. 2941,, nr. 8. cit; 9. le censure, tuttavia, come sviluppate, si arrestano ad un rilievo di inammissibilità. Esse, prospettate in termini di violazione delle norme che regolano i termini di prescrizione, si fondano sull'erroneo presupposto di un «automatismo [...] tra la mancata compilazione del quadro RR nella dichiarazione dei redditi e l'occultamento doloso del debito contributivo», che, invece, questa Ric. 2020 n. 28343 sez. ML - ud. 02-12-2021 -3- Corte ha, in più occasioni, escluso (v. Cass. nr. 37529 del 2021 e numerose alter pronunce di questa sesta sezione), osservando come l'accertamento del dolo configuri un giudizio di fatto (v. Cass. nr. 7254 del 2021, con richiamo anche a Cass. 6677 del 2019 e numerose ordinanze di questa sesta sezione) rimesso al giudice di merito; 10. le spese del presente giudizio, come liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza; P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna l'Inps al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore del controricorrente, che liquida in Euro 1200,00 a titolo di compensi professionali, in Euro 200,00 per esborsi otre a spese generali nella misura forfetaria del 15% e accessori di legge. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto. Così deciso in Roma, nell'Adunanza camerale del 2 dicembr 2021. [OSCURATO:PERSONA]