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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 16333/2026

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n. a Locri il 26/7/1986Romeo [OSCURATO:PERSONA] n. a Siderno il [OSCURATO:DATA_NASCITA]Versace [OSCURATO:PERSONA] n. a [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA]Valente [OSCURATO:PERSONA] n. a [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA]Carzo [OSCURATO:PERSONA] n. a Cinquefrondi l’[OSCURATO:DATA_NASCITA]Carzo [OSCURATO:PERSONA] n. a Cinquefrondi il [OSCURATO:DATA_NASCITA]Laganà [OSCURATO:PERSONA] n. a [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA]Salvadore [OSCURATO:PERSONA] n. [OSCURATO:PERSONA] d’America il [OSCURATO:DATA_NASCITA]Delfino [OSCURATO:PERSONA] n. a [OSCURATO:PERSONA] il 30/1071974Carzo [OSCURATO:PERSONA] n. a [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso la sentenza della Corte di Appello di Roma in data 13/2/2025visti gli atti, la sentenza impugnata e i ricorsi;letti i motivi nuovi presentati dal difensore nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] e la memoria di replicaa firma dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA] per i ricorrenti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA];udita la relazione del Cons. [OSCURATO:PERSONA];udita la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sost.

Proc.Gen. [OSCURATO:PERSONA] che haconcluso per l'annullamento della sentenza impugnata nelle parti in cui: dichiara la responsabilitàconcorsuale di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di estorsione di cui al capo 21)della rubrica; dichiara la responsabilità concorsuale di [OSCURATO:PERSONA] per il tentativo di estorsionedi cui al capo 26) della rubrica; in parziale riforma della sentenza del g.u.p. del Tribunale di Romariqualifica nel delitto di cui all'art. 418 cod.pen. la condotta di [OSCURATO:PERSONA] originariamentesussunta nella previsione dell'art. 416 bis cod.pen. di cui al capo 1) della rubrica revocando, perl'effetto, le pene accessorie di cui agli artt. 29 e 32 del c.p. e la misura di sicurezza della libertàvigilata di cui all'art. 417 cod.pen.; in riforma della sentenza impugnata assolve [OSCURATO:PERSONA] reato di cui all'art. 73, comma 1, D.P.R. 309/1990 a lui ascritto al capo 34) della rubricaperchè il fatto non sussiste; stabilisce il trattamento sanzionatorio per [OSCURATO:PERSONA],erroneamente determinando l'incremento imputabile alla recidiva; stabilisce il trattamentosanzionatorio per [OSCURATO:PERSONA] erroneamente determinando l'incremento imputabile allarecidiva. [OSCURATO:PERSONA] generale conclude per l'inammissibilita' nel resto dei ricorsi concondanna per [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] alpagamento delle spese del procedimento e della somma ritenuta di giustizia in favore della cassadelle ammende.Udito il patrono della parte civile, Associazione nazionale per la lotta contro le illegalità e le mafie“[OSCURATO:PERSONA]”, Avv. [OSCURATO:PERSONA]Amico, che ha depositato conclusioni scritte e nota spesedelle quali ha chiesto la liquidazione;Udito l’Avv. [OSCURATO:PERSONA] per [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità delricorso del Procuratore generale;Uditi gli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in difesa di [OSCURATO:PERSONA], l'Avv. [OSCURATO:PERSONA]Gauttieri in difesa di [OSCURATO:PERSONA]; l'Avv. [OSCURATO:PERSONA] in difesa di [OSCURATO:PERSONA];l'Avv. [OSCURATO:PERSONA] in difesa di [OSCURATO:PERSONA]; gli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] difesa di [OSCURATO:PERSONA]; l'Avv. [OSCURATO:PERSONA] in difesa di [OSCURATO:PERSONA]; l'Avv. [OSCURATO:PERSONA]Belcastro in difesa di [OSCURATO:PERSONA]; l’Avv. [OSCURATO:PERSONA] in difesa di [OSCURATO:PERSONA];l'Avv. [OSCURATO:PERSONA] in difesa di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] eSalvadore [OSCURATO:PERSONA]; l'Avv. [OSCURATO:PERSONA] in difesa di [OSCURATO:PERSONA]; l'Avv. [OSCURATO:PERSONA]Vianello [OSCURATO:PERSONA] in difesa di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], l'Avv. [OSCURATO:PERSONA] in difesadi [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], i quali hanno illustrato i motivi chiedendonel’accoglimento.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.Con l’impugnata sentenza la Corte di appello di Roma, in riforma della decisione delGiudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Roma in data 20/9/2023 così statuiva:-assolveva [OSCURATO:PERSONA] dal delitto ascrittogli al capo 34 perchè il fatto non sussiste;- escludeva in relazione al contestato delitto di cui all’art. 416-bis cod.pen. la circostanzaaggravante di cui al comma 6;-riqualificava la condotta di partecipazione ad associazione mafiosa ascritta a [OSCURATO:PERSONA] delitto di cui all’art. 418 cod.pen.;- rideterminava la pena nei confronti di tutti gli appellanti, previo riconoscimento dellecircostanze attenuanti generiche al solo [OSCURATO:PERSONA].2.Hanno proposto ricorso per Cassazione il Procuratore generale presso la Corte d’[OSCURATO:PERSONA] e i difensori degli imputati, deducendo i motivi di seguito enunciati nei limitistrettamente necessari per la motivazione, ai sensi dell’art. 173, comma 1, disp. att.cod.proc.pen.Ricorso P.G.2.1 Erronea applicazione degli artt. 416-bis e 418 cod.pen.Il ricorrente deduce che la Corte territoriale ha errato nell’operare la derubricazione dellacondotta ascritta sub 1) al [OSCURATO:PERSONA] nel reato di assistenza agli associati in quanto ha omesso diconsiderare che il discrimine tra la partecipazione all’associazione mafiosa e la fattispecie ex art.418 cod.pen. postula che la condotta favoreggiatrice sia attuata da soggetto estraneo al sodaliziocriminoso mentre il [OSCURATO:PERSONA] è soggetto formalmente affiliato alla ndrangheta per quanto emergeda una congerie di elementi che la Corte territoriale non ha posto indubbio.

In particolare nellariunione del 15/10/2017 era prevista l’attribuzione di nuove doti a vari soggetti tra cui il [OSCURATO:PERSONA], incombente cui non si dette corso a causa dell’assenza di [OSCURATO:PERSONA],secondo quanto emerge dalle conversazioni ambientali analiticamente scrutinate dal primogiudice.

La formale affiliazione dell’imputato comporta che i contributi fattuali che la [OSCURATO:PERSONA]appello ha riconosciuto come posti in essere dal [OSCURATO:PERSONA] integrano il ruolo dinamico che qualificala partecipazione.

La sentenza impugnata, inoltre, ha espressamente dato atto che l’imputatoera consapevole sia dell’esistenza dell’organizzazione mafiosa che della partecipazione allastessa del suocero [OSCURATO:PERSONA], di [OSCURATO:PERSONA] e dei figli [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], diPalamara [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e ha affermato che il [OSCURATO:PERSONA] aveva fornito uncontributo fattuale agli associati, in particolare al suocero [OSCURATO:PERSONA], a [OSCURATO:PERSONA] e al figlioCarzo [OSCURATO:PERSONA], trascurando tuttavia il fatto che in considerazione dei ruoli rispettivamentericoperti dai predetti sodali nella compagine ( il [OSCURATO:PERSONA] “mastro di giornata”, il [OSCURATO:PERSONA] del locale, il figlio, suo braccio destro) il contributo prestato dall’imputato non può ritenersiesaurito nel favoreggiamento di singoli associati, come illogicamente reputato dalla sentenzaimpugnata, traducendosi necessariamente in un contributo prestato all’intera organizzazione.2.2 La contraddittorietà della motivazione e il travisamento della prova, essendo la Corte dimerito pervenuta alla riqualificazione dell’addebito associativo nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] di considerare alcuni elementi di prova esistenti in atti e già valorizzati dal primogiudice.

In dettaglio il ricorrente segnala che dagli esiti delle intercettazioni puntualmentericostruiti in primo grado risulta che il capo locale [OSCURATO:PERSONA] non esitava a parlare allapresenza del [OSCURATO:PERSONA] dell’assetto del locale di Perth in Australia, facendo il nome del referente echiarendo che gli esponenti delle articolazioni estere del sodalizio erano, comunque, tenuti adare conto alla casa madre e a comunicare le novità, informazioni in ordine alle quali l’imputatoassentiva sebbene in sede di interrogatorio lo stesso non sia stato in grado di fornire spiegazioniin ordine al dialogo in questione.

La Corte di merito in maniera illogica e contraddittoria haritenuto che il [OSCURATO:PERSONA] fosse soggetto di sicura affidabilità tanto da essere messo al corrente diinformazioni segrete o riservate, svalutando tuttavia tale dato, ritenuto inidoneo a definire ilruolo dell’imputato nella consorteria.

Analogamente ed illogicamente svalutato, secondo ilricorrente, è il tenore della conversazione del 6 luglio 2017 nel corso della quale [OSCURATO:PERSONA] sottolineato al figlio [OSCURATO:PERSONA] che il [OSCURATO:PERSONA] e il suocero avevano fattivamente di mostratodi essere “a disposizione”.

La Corte territoriale inoltre, secondo l’impugnante, è incorsa intravisamento per omissione con riguardo alla vicenda del trasferimento dalla [OSCURATO:PERSONA] a Roma di550mila marchi tedeschi nonostante il ruolo centrale svolto dal [OSCURATO:PERSONA] che aveva accompagnatoil suocero a prelevare il danaro e aveva personalmente provveduto a consegnarlo a CarzoAntonio, secondo quanto dettagliatamente ricostruito dalla sentenza di primo grado sulla scortadelle plurime conversazioni intercettate, pretermesse dalla sentenza impugnata.

Allo stessomodo i giudici d’appello hanno omesso una compiuta considerazione delle emergenze relativealla vicenda del recupero crediti in Guidonia per conto di [OSCURATO:PERSONA] in relazionealla quale l’imputato aveva in più occasioni funto da intermediario tra [OSCURATO:PERSONA] e TrimarchiGiuseppe.2.3 La contraddittorietà della motivazione e il travisamento della prova in relazioneall’intervenuta assoluzione di [OSCURATO:PERSONA] dal delitto contestato al capo 34) (art. 73 DPR309/90).Il ricorrente, premesso che [OSCURATO:PERSONA] era attivamente inserito nel traffico di stupefacentiquale intermediario tra i fornitori e gli acquirenti, lamenta che la Corte di merito ha omesso diconsiderare la conversazione in data 11/2/2018 dalla quale emerge che il [OSCURATO:PERSONA] chiedeva alCutrupi di verificare se qualche medico intendesse acquistare sostanza stupefacente, spiegandoche il prezzo dipendeva dalla quantità (almeno 50 grammi) e che egli sarebbe stato in grado digarantire l’approvvigionamento con un preavviso di due-tre giorni.La motivazione rassegnata sul punto non risulta coerente con il tenore del colloquio laddovefa riferimento al reperimento di una piazza di spaccio da gestire unitamente ad altre famiglie,qualificando il progetto come futuribile mentre l’offerta formulata dal [OSCURATO:PERSONA] non era vaga ma bendeterminata tanto che l’imputato indicava la sostanza (attendibilmente cocaina) come “pura” ene indicava il prezzo. [OSCURATO:SOCIETA] la Corte di merito ha omesso di valutare una serie di conversazionianaliticamente scrutinate dal primo giudice dalle quali emerge che l’imputato già primadell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] disponeva di canali di rifornimento di sostanza stupefacente.Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] GIOVANNI3.

La manifesta illogicità della motivazione con riferimento agli elementi costitutivi dellafattispecie incriminatrice in relazione ai capi 9,10,56Secondo i difensori la Corte territoriale ha omesso del tutto la valutazione in ordine allasussistenza degli elementi costitutivi della fattispecie contestata, limitandosi ad unapprezzamento congiunto e cumulativo delle emergenze probatorie comuni a tutti gli imputatisenza alcuna specifica attenzione al ruolo del [OSCURATO:PERSONA].

Censurano, inoltre, il pregiudizio etnicodenotato dalla Corte d’appello laddove a pag. 12 ha sottolineato che il ricorrente e i coimputatiGiampaolo e [OSCURATO:PERSONA] sono originari del territorio di S. [OSCURATO:PERSONA] ove insiste il Santuario di Polsi,trascurando che la mera provenienza territoriale non può costituire elemento da cui desumerela vicinanza di un soggetto ad un’associazione di stampo mafioso.3.1 La violazione ed erronea applicazione dell’art. 512-bis cod.pen. per avere la sentenzaimpugnata reso una motivazione solo apparente in ordine alla sussistenza dell’elementooggettivo del reato.I difensori, dopo aver richiamato gli elementi valorizzati a sostegno dell’affermazione diresponsabilità del ricorrente per il delitto di cui all’art. 512-bis cod.pen., rimarcano che lagiurisprudenza di legittimità con riguardo al socio occulto o titolare di fatto di un’attivitàeconomica preesistente richiede l’accertamento circa la provenienza delle risorse economicheimpiegate per l’acquisto del bene e l’intento di evitare l’applicazione di misure di prevenzione.La sentenza impugnata nella specie ha sanzionato non l’immissione nel circuito economico legaledi capitali suscettibili di essere confiscati in sede di prevenzione ma la mera intestazione fittiziainsuscettibile di integrare l’illecito.3.2 L’erronea applicazione della legge penale e l’apparenza della motivazione con riguardoalla sussistenza dell’elemento soggettivo del reato.Secondo i difensori la Corte d’Appello ha omesso qualsiasi approfondimento in ordine allaprovenienza delle risorse economiche impiegate dal [OSCURATO:PERSONA] per l’acquisto delle quote societarievalorizzando a tale riguardo esclusivamente l’intercettazione ambientale tra il [OSCURATO:PERSONA] nel corso della quale venivano indicati i nomi di tutti i soci occulti del ristoranteBinario 96 e quella ulteriore tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in ordine all’andamento fallimentaredel ristorante mentre non veniva acquisita alcuna prova circa le somme di danaro investite dalricorrente nelle società [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e Ru.Pa 2020.

La Corte di merito ha omessola verifica sia in relazione alle quote versate da ciascuno degli imputati sia alla provenienza dellestesse nonostante risulti che il [OSCURATO:PERSONA] svolga l’attività di professore e il denaro eventualmentecorrisposto debba ritenersi di derivazione lecita.

In proposito la sentenza impugnata hapretermesso la consulenza tecnica di parte allegata all’atto di appello relativa alla capacitàreddituale dell’imputato e del suo nucleo familiare rassegnando una motivazione apodittica conriferimento agli elementi costitutivi dell’illecito.

Quanto al capo 56 secondo i difensori la [OSCURATO:PERSONA]appello ha omesso di verificare se il [OSCURATO:PERSONA] si fosse rappresentato e avesse voluto concretamentesubentrare nella società, tenuto conto della cessazione della vecchia licenza e della richiesta diuna nuova, limitandosi a traslare la condotta asseritamente consumata e contestata ai capi 9 e10 anche a detto capo sull’assunto indimostrato di una partecipazione ininterrotta del ricorrentenella [OSCURATO:PERSONA] sebbene l’amministratore di diritto della stessa, [OSCURATO:PERSONA], abbia esclusoche il [OSCURATO:PERSONA] avesse frequentato il ristorante Binario 96 a seguito del subentro della nuovacompagine. [OSCURATO:SOCIETA] risulta del tutto carente la motivazione in ordine all’individuazione di uneventuale accordo tra il [OSCURATO:PERSONA] e l’[OSCURATO:PERSONA] circa la partecipazione del primo alle società GlobalService, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] né vi è traccia in atti di passaggi di danaro tra i due né dellaquantificazione dei versamenti dei singoli nelle predette società, risultando del tutto assertival’affermazione secondo cui i sanluchesi avrebbero impiegato un capitale iniziale di 400mila euro.3.2 L’erronea applicazione dell’art. 512-bis cod.pen. e la mancanza o mera apparenza dellamotivazione in ordine alla sussistenza dell’elemento soggettivo del reato.I difensori, premesso che per l’integrazione del reato di intestazione fittizia occorre la provaspecifica che la stessa sia stata compiuta al fine di eludere la normativa in tema di prevenzionepatrimoniale, non essendo sufficiente dar conto della fittizia attribuzione della titolarità odisponibilità di danaro o altri beni, lamentano che la Corte territoriale ha valorizzato ai fini dellaprova del dolo la circostanza che il [OSCURATO:PERSONA] non poteva non conoscere, per la contiguità territorialed’origine, che [OSCURATO:PERSONA] fa parte di una famiglia mafiosa, facendone discendere, altresì, laconoscenza della specifica volontà del predetto di eludere l’applicazione di misure di prevenzionesulla base di considerazioni assertive e stereotipate.3.3 L’erronea applicazione dell’art. 416-bis.1 cod.pen. e la mancanza o mera apparenzadella motivazione in ordine alla sussistenza dell’aggravante.Secondo il ricorrente la sentenza impugnata ha argomentato la sussistenza dell’elementosoggettivo dell’aggravante dell’agevolazione mafiosa sulla base della territorialità, valorizzandola provenienza dell’imputato dal paese di [OSCURATO:PERSONA] d’Aspromonte sebbene dalle conversazioniintercettate non emerga alcun riferimento dei coimputati sanluchesi all’associazione mafiosaromana e al suo coinvolgimento in operazioni economiche sul territorio della capitale ovvero laconsapevolezza del [OSCURATO:PERSONA] di contribuire al soddisfacimento di interessi di natura criminale.

LaCorte territoriale ha dato rilievo ad una conversazione dell’[OSCURATO:PERSONA] dalla quale emergeesclusivamente il timore di poter essere oggetto di una contestazione associativa senza che alcunelemento attesti la consapevolezza del prevenuto di apportare con la sua condotta vantaggiall’associazione.3.4 La violazione dell’art. 538 cod.proc.pen. e degli artt. 2043,1226 e 2697 cod. civ. el’omessa ovvero apparente motivazione in ordine alla risarcibilità del danno (sia sotto il profilodell’an che del quantum).I difensori sostengono che la sola applicazione dell’aggravante dell’agevolazione mafiosanon giustifica automaticamente il risarcimento del danno in favore dell’associazione contro leillegalità e le mafie stante il difetto della volontà agevolatrice in capo al [OSCURATO:PERSONA] e l’assenza dialterazioni nell’economia capitolina. [OSCURATO:SOCIETA], non risulta effettuato alcun accertamento sullesomme versate nelle società in imputazione, dato destinato a incidere sulla quantificazione deldanno ritenuto risarcibile.3.5 Violazione degli artt. 29 e 32 cod.pen. per avere la sentenza omesso di motivare inordine all’applicabilità dell’interdizione perpetua dai pubblici uffici a fronte del settimo motivod’appello con il quale la difesa eccepiva l’erronea applicazione della pena accessoria nonostantela pena base stabilita per il reato più grave dal primo giudice fosse pari ad anni quattro.3.6 Omessa motivazione in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuantigeneriche, avendo la Corte territoriale pretermesso la memoria a firma del ricorrente depositatain data 12/11/2024 cui la sentenza non fa cenno.

I difensori aggiungono che i giudici d’appellonon hanno positivamente valutato la condotta processuale dell’imputato riservandogli untrattamento deteriore rispetto ad altri correi.3.7.Con atto depositato il 10 gennaio 2026 l’Avv. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto motivi nuovi checoncernono, il primo, l’omessa valutazione della memoria difensiva depositata 13 gennaio 2015contenente lo sviluppo degli argomenti di contrasto alla ricostruzione recepita dal primo giudice,il secondo l’esposizione delle ragioni per cui il mancato confronto con i motivi d’appello e con larichiamata memoria impongono di escludere la ravvisabilità nella specie di una c.d. doppiaconforme con particolare riguardo alla sussistenza del dolo elusivo.L’Avv. [OSCURATO:PERSONA] nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] PASQUALE4.

Erronea applicazione della legge penale in relazione al capo 1 con riferimento agli artt.416-bis cod.pen. e 192 cod.proc.pen.; manifesta illogicità della motivazione con riguardo allavalutazione degli indici probatori dimostrativi della partecipazione al fatto associativo.

Illogicavalutazione delle risultanze processuali e delle censure difensive.Il difensore, premesso che i giudici territoriali hanno fondato il convincimento di colpevolezzadel [OSCURATO:PERSONA] sulla base delle risultanze di alcune intercettazioni ambientali, evidenzia che lalettura delle conversazioni incriminate non rappresenta l’unica possibile e che l’interpretazioneaccreditata si fonda su inferenze illogiche.

In particolare con riguardo al colloquio intercorso indata 10/2/2017 nel corso del quale [OSCURATO:PERSONA] riferiva a [OSCURATO:PERSONA] di aver appreso dalricorrente che il GICO di Roma aveva avviato un’indagine ( “una cosa grossa”) che riguardava icalabresi “della squadra nostra”, il difensore contesta che il [OSCURATO:PERSONA] propalando l’informazioneavrebbe di fatto ammesso di far parte del sodalizio.

Infatti, è il [OSCURATO:PERSONA] che rivolto alVersace faceva riferimento alla “squadra nostra” mentre laddove il medesimo riferisce quantoappreso si esprime nel senso che l’obiettivo dell’indagine era costituito da “voi altri calabresi”.Pertanto alcuna valenza autoaccusatoria circa la partecipazione può connettersi ai contenutidell’intercettazione e al fatto di aver condiviso l’informazione relativa all’esistenza di indagini neiconfronti di più soggetti calabresi. [OSCURATO:SOCIETA], la occasionale comunicazione al [OSCURATO:PERSONA], suo cugino,dell’esistenza delle dette indagini non può essere ritenuta circostanza sufficiente ad attribuireall’imputato un ruolo dinamico nella compagine consistito nel costante ausilio fornito per eluderele indagini e contribuire a preservare l’operatività del gruppo.

A detto riguardo il difensoreaggiunge che non esistono evidenze atte a dimostrare che il [OSCURATO:PERSONA] fosse solito fornire agli altricomponenti del gruppo informazioni investigative riservate, asseritamente apprese da unmilitare infedele mai identificato, non potendo fondarsi simile assunto sullo spezzone diintercettazione attribuito al [OSCURATO:PERSONA] contenente il riferimento a “l’altra volta” trattandosi di unabattuta monca, priva di riferimenti atti a contestualizzarla.

Secondo il ricorrente in ogni casol’episodio in questione non può considerarsi sufficiente per ritenere l’imputato organicoall’associazione e nella specie non sono emerse ulteriori condotte sintomatiche dello specificoruolo rivestito nel sodalizio e della sua rilevanza ed efficienza causale.

Non rilevano a tal fine lamancata partecipazione alla “mangiata” del 15/10/2017 né l’aiuto prestato da [OSCURATO:PERSONA] disbrigo delle pratiche amministrative connesse all’apertura di un bar mentre alcun elementoin senso accusatorio può trarsi dalla precedente condanna per associazione mafiosa riportata dalricorrente e relativa a compagine del tutto diversa, operante in territorio calabrese fino al maggio1998.

Il difensore deduce che la sentenza impugnata, a fronte di un solo elemento di potenzialecapacità indiziante e dell’assenza di contestazione di reati fine, avrebbe dovuto ritenere ilcarattere occasionale del contributo prestato, escludendo la partecipazione per difetto diun’attività continuativa a sostegno dell’operatività dell’associazione.

Lamenta, inoltre, che lamotivazione rassegnata è connotata da carenza, manifesta illogicità e contraddittorietà consistitanella valorizzazione di circostanze non concludenti rispetto alla decisione e comunque prive diefficacia dimostrativa.4.1 Erronea applicazione della legge penale in relazione alla mancata riqualificazione deldelitto ex art. 416-bis cod.pen. in quello di favoreggiamento personale e mancanza assoluta dimotivazione.

Il difensore assume che la Corte di merito, sebbene investita della questione amezzo di specifico motivo, ha omesso di fornire risposta in ordine all’invocata riqualificazionedella condotta ascritta ai sensi dell’art. 378 cod.pen.4.2 Violazione dell’art. 99, commi 4 e 5, cod.pen., illegittimità ed illegalità del relativoaumento di pena, difetto assoluto di motivazione sul punto.

Il difensore deduce che la Corte dimerito ha applicato la recidiva e l’aumento di pena nella misura di due terzi della pena basesenza motivare sui presupposti dell’aggravante né sulla misura dell’aumento.L’Avv. [OSCURATO:PERSONA] nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] PASQUALE4.3 La violazione degli artt. 192 cod.proc.pen. e 416-bis cod.pen. e l’illogicità dellamotivazione in ordine alla prova della sussistenza della condotta partecipativa del [OSCURATO:PERSONA].Il difensore deduce che la sentenza impugnata ha affermato la partecipazione del Vitaloneal sodalizio valorizzando la pregressa condanna riportata dall’imputato per il delitto diassociazione mafiosa in contrasto con la giurisprudenza di legittimità che impone di avereriguardo a tal fine al fatto tipico piuttosto che all’autore, richiedendo la necessaria verificadell’affectio societatis e del fattivo inserimento nell’organizzazione criminale.

Dal complessivocompendio acquisito, ad avviso del difensore, emerge la marginalità della figura del ricorrentecui è attribuita la condotta di aver avvertito [OSCURATO:PERSONA] dell’esistenza di un’indagine dellaProcura di Roma nei confronti dei calabresi operanti sul territorio, insuscettibile di integrare quelruolo dinamico e funzionale all’operatività del sodalizio richiesto per configurare lapartecipazione, traducendosi piuttosto in un atto di favoreggiamento personale.

La sentenzaimpugnata non ha considerato che il [OSCURATO:PERSONA] non partecipava alle riunioni dell’organizzazione enon prese parte alla “mangiata” del 15 ottobre 2017 sicché l’occasionale condotta contestatanon dimostra l’effettivo e stabile inserimento dell’agente nella struttura in difetto di prova circala finalizzazione della stessa a prestare un contributo concreto e apprezzabile all’esistenza o alrafforzamento della compagine.

L’attività che si addebita al prevenuto in quanto isolata potrebbeal più configurare il differente reato di favoreggiamento personale ovvero esprimere meracontiguità compiacente o disponibilità nei confronti di singoli esponenti.4.4 La violazione di legge con riguardo alla mancata riqualificazione della condotta ai sensidell’art. 378 cod.pen., avendo la sentenza impugnata escluso con motivazione illogica laprospettata alternativa qualificazione del fatto nonostante la giurisprudenza riconosca lapossibilità di configurare il delitto di favoreggiamento riguardo ad un’associazione per delinquerecon permanenza in atto in presenza di un occasionale ausilio ad un affiliato.[OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] (capi 1 e 27,28,29)5.La violazione degli artt. 416-bis e 416-bis.1 cod.pen. nonché dell’art. 192 cod.proc.pen.;mancanza, insufficienza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione e meraapparenza della stessa in ordine all’accertamento della penale responsabilità dell’imputato.La difesa evidenzia in premessa che, alla luce del capo d’imputazione sub 1), al [OSCURATO:PERSONA] sicontesta di aver contribuito all’operatività dell’associazione dando esecuzione alle direttiveimpartite da [OSCURATO:PERSONA] e mettendosi a completa disposizione degli interessi del sodaliziosebbene l’imputato non abbia avuto contatti con soggetti diversi dal predetto [OSCURATO:PERSONA] edai figli, peraltro esauritisi in uno strettissimo lasso temporale.

Con riguardo alle fattispecieestorsive contestate a [OSCURATO:PERSONA] ai danni di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] il ricorrente assume che il capolocale abbia agito a titolo personale, avendo espressamente chiarito di voler procedere alrecupero dei crediti senza coinvolgere alcuno, nemmeno i figli, nè simile prospettazione ècontrastata dalle emergenze acquisite che non hanno posto in luce alcuna cointeressenza delgruppo nell’operazione. [OSCURATO:SOCIETA], pur emergendo dalle conversazioni intercettate che il Carzoaveva parlato al [OSCURATO:PERSONA] della sua intenzione di procedere al recupero delle somme dovutegli daidebitori inadempienti, non aveva ritenuto di palesarne i nomi al ricorrente e dalla sentenzaimpugnata emerge che il danaro rivendicato dal [OSCURATO:PERSONA] era di sua esclusiva proprietà, sebbene laCorte territoriale ne sottolinei l’ignota provenienza.

I reati fine contestati ai capi 27 e 28, lungidall’inserirsi nelle dinamiche associative, sono frutto di un favore personale reso dal ricorrente aCarzo [OSCURATO:PERSONA] nel contesto delle azioni estorsive contestate mentre con riguardo al capo 29 laCorte di merito è incorsa in travisamento della prova giacchè, per quanto emerge dallaconversazione in data 18/11/2007 tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], pur ammettendo che il “Ciccio”che accompagnò uno dei fratelli [OSCURATO:PERSONA] in Latina a visionare delle armi sia da identificare nel [OSCURATO:PERSONA],si comprende che l’imputato agiva da mero intermediario e non già in veste di partecipedell’associazione e che le armi da acquistare servivano a [OSCURATO:PERSONA] che in quel periodotemeva di rimanere vittima di una spedizione punitiva da parte di [OSCURATO:PERSONA].

Aggiunge ildifensore che la questione del recupero dei crediti era un fatto che coinvolgeva tutti i componentidella famiglia di [OSCURATO:PERSONA] e non un affare di ndrangheta.L’affermazione di responsabilità dell’imputato si pone, dunque, in contrasto con leemergenze acquisite sia con riguardo alla condotta di partecipazione all’associazione mafiosa chealla ritenuta sussistenza dell’aggravante dell’agevolazione in relazione alle imputazioniconcernenti le armi in quanto la condotta dell’imputato era rivolta a favorire [OSCURATO:PERSONA] inproprio e non quale capo-locale.

La colpevolezza per l’addebito associativo è stata tratta dai reatifine trascurando che gli stessi sono stati commessi in un contesto che vede il ricorrente agireesclusivamente con [OSCURATO:PERSONA] in relazione ad attività di natura strettamente personale.

Lasentenza impugnata ha, dunque, confuso gli interessi personali di [OSCURATO:PERSONA] con quelli dellacosca da lui capeggiata sebbene l’adesione del [OSCURATO:PERSONA] agli ordini del coimputato non equivalga amessa a disposizione in favore del sodalizio.

I giudici d’appello nel respingere le doglianzedifensive non hanno adeguatamente considerato che il [OSCURATO:PERSONA] è incensurato, radicato a Roma dal2007, è sprovvisto di doti di ndrangheta e non ha rapporti con soggetti diversi dai [OSCURATO:PERSONA]; conosceda tempo [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ma solo come meccanici, e scompare dalla scenainvestigativa a fine estate 2017 sicchè lo sporadico contatto intercorso il 19/1/21 con CarzoDomenico non può che confermare l’estraneità del prevenuto al sodalizio e risulta del tuttoillogica la lettura fornitane in sede di merito secondo cui il [OSCURATO:PERSONA] sarebbe stato interessato adentrare nel giro della fornitura di prodotti dolciari ai locali gestito da [OSCURATO:PERSONA] e daiPalamara.

Il difensore evidenzia ulteriormente che il [OSCURATO:PERSONA] non fu invitato il 15 ottobre 2017 allamangiata a casa del [OSCURATO:PERSONA]; che il soprannome “Ciccio” è stato impropriamente attribuito alCalò nonostante la presenza di altri soggetti identificabili tramite lo stesso diminutivo ( Grecoritenuto fondata seppur non dirimente; che l’imputato non è mai stato coinvolto nelle iniziativecriminose pianificate dal sodalizio e i [OSCURATO:PERSONA] lo tenevano in scarsa considerazione, non esitandoin talune occasioni a irriderlo.Risulta, inoltre, ad avviso della difesa, erroneamente applicata ai reati in materia di armil’aggravante di cui all’art. 416-bis.1 cod.pen. in difetto di prova circa la componente soggettivadella circostanza.5.1 Violazione degli artt. 2 e 7 L. 895/67, 416-bis.1 cod.pen. e vizio di motivazione inrelazione al capo 29.Secondo il difensore la sentenza impugnata ha confermato la responsabilità per il capo 29con motivazione illogica, valorizzando una conversazione telefonica in cui [OSCURATO:PERSONA] fariferimento alla possibilità di chiedere una pistola a “compare Ciccio”, di cui non vi è prova chel’imputato avesse la disponibilità, mentre appare dubbia la stessa identificazione del destinatarioove si consideri che il [OSCURATO:PERSONA], prefigurando la richiesta, si rivolge in forma diretta al futurofornitore usando il “voi”, formula lessicale che non ricorre nei dialoghi con il [OSCURATO:PERSONA].5.2 Omessa riqualificazione del delitto ex art. 416-bis cod.pen. ai sensi dell’art. 378 cod.pen.e correlato difetto di motivazione.

Il difensore deduce che dalla motivazione della Corte di meritonon si evincono l’effettiva compenetrazione del [OSCURATO:PERSONA] nel sodalizio, l’affectio societatis e ilconseguente ruolo di partecipe, essendosi l’imputato limitato a prestare ausilio ad un unicoesponente seppur in posizione verticistica e per i suoi interessi personali.

In detto quadro fattualea detta del ricorrente non è configurabile la condotta di partecipazione ma neppure il concorsoesterno, non essendo le condotte del prevenuto destinate ad inserirsi nel tessuto illecito delsodalizio.

Pertanto potrebbe al più configurarsi una condotta di favoreggiamento ove sidimostrasse la consapevolezza dell’imputato in ordine all’inserimento del [OSCURATO:PERSONA] nella strutturaassociativa.5.3 La violazione degli artt. 133, 62,69,81 cod.pen. e vizio cumulativo della motivazione inordine al diniego delle attenuanti generiche e alle censure formulate con l’atto di appello.L’Avv. [OSCURATO:PERSONA] nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] FRANCESCO5.4 Il vizio cumulativo della motivazione in ordine all’affermata partecipazione di CalòSecondo il difensore la Corte territoriale, a fronte dell’articolato gravame difensivo, ha resouna motivazione carente e manifestamente illogica in ordine alla partecipazione associativadell’imputato, svincolata da qualsiasi riscontro alla luce degli atti acquisiti e fondata su unalettura parziale del compendio indiziario.

I giudici d’appello, aderendo alla ricostruzione del primogiudice, hanno fondato il proprio convincimento sulla ipotetica e mai provata detenzione di armida parte del ricorrente e su pochi e scarni dialoghi intercorsi con [OSCURATO:PERSONA], omettendo deltutto di motivare in ordine agli elementi suscettibili di integrare la partecipazione al sodaliziosecondo i parametri interpretativi costantemente declinati dalla giurisprudenza di legittimità.Dopo aver richiamato i principi affermati dalle Sezioni Unite Mannino e Modafferi sullanecessità di compenetrazione dell’agente nel tessuto criminoso associativo e sulla conseguenteeffettiva e stabile “messa a disposizione” per il perseguimento dei fini comuni, il difensoreassume che la sentenza impugnata ha, altresì, omesso di argomentare circa la consapevolezzadell’imputato di far parte del sodalizio di ndrangheta contestato e la conoscenza del programmacriminoso da attuare.

Né è stato dimostrato il ruolo che il [OSCURATO:PERSONA] avrebbe ricoperto nell’associazionecon connotati tali da superare il limite della mera contiguità a singoli esponenti, anche se dispicco, del sodalizio stesso.

La Corte di merito ha trascurato che l’imputato non appartiene adalcuna famiglia mafiosa, è incensurato, vive da molti anni a Roma, non è gravato da denunce oprecedenti di polizia e oltre ai contatti con [OSCURATO:PERSONA] e i suoi figli non aveva rapporti conalcun altro sodale.Passando all’esame delle conversazioni indizianti richiamate in sentenza, il difensoreevidenzia che [OSCURATO:PERSONA] non aveva informato l’imputato né dei nomi dei debitori né delleragioni di contrasto con il [OSCURATO:PERSONA] e il [OSCURATO:PERSONA]; che il [OSCURATO:PERSONA] era soggetto sconosciuto ai presunti affiliati;non venne informato né invitato alla “mangiata” del 15 ottobre 2017; non condivise né preseparte ad alcuna iniziativa in danno del [OSCURATO:PERSONA], come ritenuto dai giudici di merito, nonostante lapuntuale confutazione operata nell’atto di gravame.

Aggiunge, inoltre, che non può ritenersicerta l’identificazione dell’imputato nel “Ciccio” evocato nelle conversazioni intercettate, attesoche lo stesso diminutivo risulta riferito anche ad altri coimputati quali [OSCURATO:PERSONA], FrancescoCondina e [OSCURATO:PERSONA].5.5 Vizio cumulativo della motivazione con riferimento alla denegata assoluzione dai reati dicui ai capi 27,28,29 per non aver commesso il fatto, quantomeno ai sensi dell’art. 530,comma2, cod.proc.pen.Secondo il difensore la Corte territoriale ha confermato la responsabilità dell’imputato pergli addebiti in materia di armi sulla base delle intercettazioni ambientali senza che risultiaccertato che le operazioni di cui si discorreva siano state portate a compimento e senza chesiano mai state rinvenute armi.

Anche con riguardo alla vicenda relativa al viaggio a Latina pressotale [OSCURATO:PERSONA] per visionare delle armi, difetta ogni riscontro circa la disponibilità delle stesse daparte del ricorrente.5.6 Il vizio cumulativo della motivazione in relazione all’eccessiva quantificazione della penae al diniego delle circostanze attenuanti generiche.

Il difensore lamenta che la Corte territorialeha determinato il trattamento sanzionatorio in misura sproporzionata rispetto all’offensività deifatti, senza tener conto dello stato di incensuratezza del ricorrente, dello svolgimento da partedel medesimo di stabile attività lavorativa e senza valutare la concreta offensività delle condottee ha negato le attenuanti generiche esclusivamente in ragione della gravità delle contestazioni.L’Avv. [OSCURATO:PERSONA] nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] (capi 9,10,56)6.La violazione degli artt. 125, 192, 546 comma 1 lett. e) cod.proc.pen. in relazione agliartt. 110,512-bis cod.pen. e difetto di motivazione con riguardo alla ritenuta responsabilitàdell’imputato per i fatti contestatigli.Il difensore, dopo aver richiamato in premessa gli articolati motivi d’appello proposti avversola decisione di primo grado, deduce che la Corte territoriale li ha nella sostanza svalutati opretermessi, dedicando appena cinque pagine alla trattazione complessiva di tutti i reati diinterposizione fittizia contestati al ricorrente e poche righe alla specifica posizione dello stesso.I giudici d’appello in particolare hanno riproposto in maniera acritica gli argomenti spesi dalprimo giudice omettendo di confrontarsi con le censure difensive con specifico riguardo alleallegazioni in ordine alla capacità economica del [OSCURATO:PERSONA] e all’assenza di elementi significatividel dolo specifico. [OSCURATO:SOCIETA], hanno del tutto omesso di motivare circa il dato strutturale delconcorso di persone nel reato sotto il profilo oggettivo e con riferimento all’elemento psicologico,come imposto dal tenore della contestazione che vuole il [OSCURATO:PERSONA], al pari dei coimputatisanluchesi, soci occulti e quindi concorrenti eventuali nell’illecito, con conseguente necessità didimostrare come la condotta del ricorrente si sia raccordata con efficacia propulsiva edeterminante all’agire dell’interponente [OSCURATO:PERSONA].

Infatti, la condotta contestata alricorrente deve qualificarsi come accessoria rispetto al fatto tipico costituito dall’attività delpredetto [OSCURATO:PERSONA], tesa a schermare i suoi investimenti sicché, ai fini dell’affermazione dellaresponsabilità, si richiede la prova (nella specie inesistente) che la sottoscrizione occulta dellequote delle tre società in imputazione da parte del [OSCURATO:PERSONA] ha avuto un’efficienza causalenella realizzazione dell’illecito ad opera dell’attore principale.

Nella specie, peraltro, aggiunge ildifensore, deve escludersi la possibilità di un concorso morale per rafforzamento della volontàdell’interponente di commettere il reato dal momento che, allorché l’imputato comparve sullascena, l’[OSCURATO:PERSONA] aveva già avviato le operazioni incriminate e furono i tre sanluchesi a chiedere dipartecipare all’intrapresa iniziativa economica.

La sentenza impugnata ha, inoltre, omesso lamotivazione anche riguardo all’elemento soggettivo nonostante la specifica ed argomentatadevoluzione operata dalla difesa.Dopo aver censurato il rilievo accordato all’origine territoriale dell’imputato e dei correi e lavalutazione cumulativa delle posizioni dei tre appellanti sanluchesi, il difensore lamenta che laCorte di merito si è limitata all’elencazione delle più rilevanti evidenze investigative senza fornirecongrua risposta alle specifiche obiezioni mosse in sede di gravame come quella relativaall’assenza di riscontri probatori alla affermata presenza del [OSCURATO:PERSONA] all’incontro con Alvarodel 24 settembre 2016 presso il panificio [OSCURATO:PERSONA], ovvero all’illogica valorizzazione dellaconversazione intercettata in data 22/3/2018 a fronte dell’omessa inclusione del [OSCURATO:PERSONA] trai soci del Binario 96 da parte del [OSCURATO:PERSONA] in altri dialoghi captati o, ancora, alla pretermissionedella qualità di dipendente del [OSCURATO:PERSONA] nell’apprezzamento delle conversazioni aventi adoggetto la gestione del ristorante.

Del tutto trascurati risultano, inoltre, gli argomenti relativi alladisponibilità da parte del ricorrente di lecite provviste economiche, profilo oggetto di unaconsulenza tecnica allegata agli atti, all’assenza di elementi a sostegno di un personale timorein ordine all’applicazione di misure di prevenzione, alla necessità di prova del dolo elusivo.6.1 La violazione degli artt. 125 e 546, comma 1 lett. e), cod.proc.pen. e l’omessavalutazione di prove decisive segnalate dalla difesa.Secondo il difensore la Corte di merito ha omesso di valutare il quadro probatorio nella suacomplessità ed è incorsa in travisamento della prova con particolare riguardo alla consulenzatecnica a firma del Dott. [OSCURATO:PERSONA] sulla capacità reddituale dell’imputato; alle conversazioni dallequali emerge il ruolo di semplice dipendente del [OSCURATO:PERSONA]; alle conversazioni tra il coimputatoPomponio e la moglie in cui l’imputato non è annoverato tra i soci della compagine che gestiva ilBinario 96; all’interrogatorio di [OSCURATO:PERSONA], formale amministratore della [OSCURATO:SOCIETA], oggetto ditravisamento da parte di entrambi i giudici di merito laddove identificano il [OSCURATO:PERSONA] citatonell’odierno imputato senza considerare il contesto e il tenore delle informazioni rese.6.2 La violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenzadell’aggravante dell’agevolazione mafiosa, avendo la Corte d’appello condiviso la valutazione delprimo giudice senza confrontarsi con le allegazioni difensive, limitandosi a rinviare allatrattazione della posizione dei coimputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e a richiamare l’incontro con l’Alvarodel [OSCURATO:DATA_NASCITA].

La sentenza impugnata non ha spiegato le ragioni che consentono l’estensioneal [OSCURATO:PERSONA] degli argomenti spesi con riguardo alla posizione del [OSCURATO:PERSONA] e il difensore evidenziache, in ogni caso, l’asserita immissione di risorse di ignota provenienza nell’economia legale nonpuò essere riferita al ricorrente, stante l’avvenuta acquisizione della prova in ordine alla liceitàdelle provviste di cui lo stesso disponeva. [OSCURATO:SOCIETA] i giudici d’appello non hanno fornito la dovutamotivazione in ordine al coefficiente doloso indispensabile ad integrare la circostanza, indicandogli elementi che dimostrano la finalizzazione delle condotte al consapevole rafforzamentodell’operatività del gruppo mafioso, prospettiva nella specie contrastata dalle frizioni insorte trai sanluchesi e l’[OSCURATO:PERSONA], mentre non pare idonea a dimostrare che l’imputato avesseconsapevolezza della finalità agevolativa dell’[OSCURATO:PERSONA] la mera conoscenza della caratura criminosadello stesso.6.3 La violazione di legge e il difetto di motivazione in ordine al trattamento sanzionatoriocon specifico riguardo all’individuazione della pena base in misura superiore al minimo edittale,al diniego delle attenuanti generiche e all’entità degli aumenti a titolo di continuazione.

Ildifensore lamenta che la Corte territoriale è intervenuta solo marginalmente sul trattamentosanzionatorio con motivazione cumulativa senza farsi carico delle specifiche censure articolatein sede di gravame.

In particolare ha confermato la quantificazione della pena base effettuatadal primo giudice senza dar conto delle ragioni del discostamento dai minimi ed ha negato leoperando un’irragionevole disparità di trattamento rispetto alla posizione del coimputatoSalvadore.

La Corte di merito, infine, non ha reso alcuna motivazione a giustificazione dell’entitàdegli aumenti operati a titolo di continuazione.6.4 La violazione dell’art. 538 cod.proc.pen. e il difetto di motivazione in ordine allacondanna al risarcimento del danno.

Il difensore assume che la Corte territoriale ha disatteso larichiesta di revoca della condanna al risarcimento del danno in favore della costituita parte civilelimitandosi al richiamo di una pronuncia di legittimità senza affrontare le eccezioni di nullitàformulate che censuravano la valorizzazione ai fini della costituzione di p.c. della contestataaggravante mafiosa piuttosto che la natura del fatto di reato addebitato ed ha omesso diargomentare circa la correttezza e congruità della scelta del primo giudice di liquidare il dannoin via equitativa.[OSCURATO:PERSONA].ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] SEBASTIANO7.

La violazione degli artt. 110,512-bis cod.pen. e la manifesta illogicità della motivazionein ordine alla sussistenza del concorso nelle intestazioni fittizie altrui.I difensori assumono che la Corte territoriale ha recepito integralmente la ricostruzione deifatti accreditata dal primo giudice, ivi compreso il riconoscimento di un peso ambientaleall’origine territoriale del ricorrente, accomunando la posizione del [OSCURATO:PERSONA] a quella dei coimputatiPitasi e [OSCURATO:PERSONA], senza confrontarsi con le censure formulate in sede di gravame e inparticolare con il rilievo secondo cui, pur avendo il prevenuto acquistato una partecipazionesocietaria in una compagine di cui [OSCURATO:PERSONA] deteneva le quote per il 25%, siffatto datonon è idoneo a dare riscontro alla prospettazione accusatoria, confondendo l’ipotesi di concorsonel delitto di intestazione fittizia con l’investimento di capitali in società già fittiziamenteintestate.

In particolare entrambi i giudici di merito hanno travisato le informazioni probatorieutilizzate senza affrontare il problema del concorso ex art. 110 cod.pen. nel delitto a fattispecieplurisoggettiva di cui all’art. 512-bis cod.pen. [OSCURATO:PERSONA] si contesta, infatti, di essere stato socioocculto e finanziatore delle società oggetto di intestazione fittizia di cui ai capi 9,10 e 56 riferibiliad [OSCURATO:PERSONA], soggetto attinto dal rischio di adozione di misure di prevenzione, senza cherisulti provato che il ricorrente abbia posto in essere alcuna condotta causalmente collegataall’attribuzione fittizia della titolarità formale delle stesse ai coimputati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] eCordiano da parte del medesimo [OSCURATO:PERSONA].

I giudici di merito hanno trascurato che il concorsonell’intestazione fittizia o corrisponde ad una condotta necessaria sulla scorta dell’accordo trainterponente e interposto oppure non può che integrare una condotta eventuale destinata adagevolare o favorire l’interposizione, profilo che postula che il [OSCURATO:PERSONA] si sia fattivamente inseritonell’azione di [OSCURATO:PERSONA] volta a produrre l’intestazione fittizia.

Nella specie la condotta delricorrente finalizzata ad acquisire le quote delle società interessate non ha avuto efficacia causalenella realizzazione dell’illecito da parte dell’interponente e degli intestatari fittizi, dovendo altresìconsiderarsi che il reato ex art. 512-bis cod.pen. è istantaneo con effetti permanenti e si consumaal momento in cui si realizza l’intestazione fittizia di talché il contributo causale del soggettodiverso dalle parti necessarie del negozio simulato deve essere rapportato a detto momento,profilo che le sentenze di merito non hanno affrontato.Con riguardo al capo 10 (fittizia intestazione della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.) la Corte d’Appello nonha fornito alcuna appagante motivazione in ordine alla condivisione da parte del [OSCURATO:PERSONA] dellafinalità di eludere le misure di prevenzione perseguita da [OSCURATO:PERSONA].

La sentenzaimpugnata non ha spiegato le ragioni per cui il ricorrente e i coimputati interessati ad acquisirele quote societarie dovessero essere informati del rischio di sottoposizione dell’[OSCURATO:PERSONA] a misuredi prevenzione patrimoniale sebbene la Corte di Appello di Catanzaro avesse disposto larestituzione al medesimo dei beni sottoposti a sequestro nell’ambito del procedimento instauratosuo carico.

Con riguardo al capo 9, concernente l’intestazione fittizia di [OSCURATO:PERSONA], gestricedel bar [OSCURATO:PERSONA], i difensori deducono che la sentenza impugnata ha valorizzato l’incontro pressoil panifico [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA] e la conversazione del 23/3/2018 sebbene da dette fontiemerga esclusivamente la partecipazione del ricorrente all’operazione concernente la [OSCURATO:PERSONA] e del [OSCURATO:PERSONA], che avendo i detti coimputati agito in sinergia d’affari in relazione alristorante Binario 96, la circostanza fosse sufficiente a provare il coinvolgimento del [OSCURATO:PERSONA] anchenelle vicende della [OSCURATO:PERSONA] e della [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA] non hanno considerato in relazioneall’incontro presso [OSCURATO:PERSONA] che nel racconto fatto dall’[OSCURATO:PERSONA] al [OSCURATO:PERSONA] non figura alcunriferimento al [OSCURATO:PERSONA] mentre dalla conversazione del 28 marzo 2018 consta che l’Alvaroindicava il solo [OSCURATO:PERSONA] quale soggetto che aveva investito nella [OSCURATO:PERSONA].Con riguardo alla contestazione di cui al capo 56, si osserva che la Ru.Pa subentrò allaStation [OSCURATO:PERSONA] nel luglio 2020 e dal marzo 2018 non risulta acquisita alcuna evidenza che colleghil’imputato a detta società sicchè l’affermazione di responsabilità riposa su mere presunzioni eassunti apodittici, non potendosi riconoscere alcuna valenza dimostrativa alla circostanza riferitada [OSCURATO:PERSONA] di aver visto il [OSCURATO:PERSONA] in talune occasioni a cena nel ristorante, trascurando lacircostanza che l’imputato era legale della società, come documentato dalle fatture prodotte.7.1 La violazione di legge e il vizio di motivazione con riguardo alla ritenuta sussistenzadell’aggravante dell’agevolazione mafiosa.

Secondo i difensori la sentenza impugnata ha omessodi rilevare che nelle condotte contestate non è ravvisabile la volontà degli imputati di agevolarel’attività dell’organizzazione mafiosa capitolina.

In particolare la Corte territoriale non ha spiegatole ragioni per cui la partecipazione nelle società in contestazione avesse il fine non tanto difavorire l’interesse personale di [OSCURATO:PERSONA] quanto quelli collettivi della cosca e degliassociati, attraverso il rafforzamento delle relative capacità operative.7.2 La violazione dell’art. 62-bis cod.pen. e correlato vizio di motivazione, avendo i giudiciterritoriali omesso di indicare gli elementi ostativi al riconoscimento delle attenuanti generiche eper averne omesso l’applicazione anche nell’ottica di un adeguamento in concreto deltrattamento sanzionatorio.7.3 La violazione degli artt. 132 e 133 cod.pen. e vizio della motivazione in ordine alladeterminazione della pena, erroneamente calcolata in concreto e non definita nel minimoedittale, col minimo aumento per l’aggravante contestata e la continuazione.

Il ricorrentelamenta che anche nella determinazione del trattamento sanzionatorio la Corte territoriale haaccomunato la posizione del ricorrente a quelle del [OSCURATO:PERSONA] e del [OSCURATO:PERSONA] senza alcuno sforzoindividualizzante e senza motivare il discostamento dai minimi edittali e giustificare gli aumentia titolo di continuazione.L’Avv. [OSCURATO:PERSONA] nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] GIULIO8.

La violazione ed errata applicazione dell’art. 416-bis cod.pen. anche in relazione alcombinato disposto di cui agli artt. 110,416-bis cod.pen. e manifesta illogicità della motivazione.Secondo la difesa del ricorrente la Corte territoriale ha confermato la responsabilità delVersace per l’addebito associativo senza fornire compiuta risposta alle doglianze difensive.

Inparticolare i giudici d’appello non sembrano aver colto il complessivo tenore del gravame con ilquale si contestava non solo che la c.d.

“mangiata” si fosse svolta presso l’abitazione delricorrente ma anche che il [OSCURATO:PERSONA] fosse stato coinvolto nella fase preparatoria del convivio eche vi avesse preso parte.

Oltre all’illogicità del richiamo alla tesi sostenuta in fase cautelare, sievidenzia in dettaglio che la Corte di merito non ha effettuato alcuna conclusiva verifica in ordineal fatto che l’abitazione indicata dagli inquirenti come sede della “mangiata” fosse diversa dallaresidenza del [OSCURATO:PERSONA] e che nella zona insistessero anche abitazioni riferibili ad altre famigliecoinvolte nelle indagini né ha tenuto conto della circostanza che l’utenza di [OSCURATO:PERSONA] nonavesse agganciato negli orari del pranzo le stesse celle dei presunti commensali.

In relazionealla connotazione ndranghetista della “mangiata”, oggetto di dettagliata confutazione nell’attod’appello, risulta incongruamente trascurato il dato emergente dalle intercettazioni per cui ilCarzo [OSCURATO:PERSONA] aveva sollecitato i suoi interlocutori ad estendere l’invito a chiunque volesserocome pure la partecipazione all’incontro di soggetti non appartenenti al sodalizio quale Cutrìadozione in quella sede di iniziative di rilievo associativo. [OSCURATO:SOCIETA], secondo il difensore, alcundecisivo rilievo può connettersi alle modalità di diramazione degli inviti, in quanto la riservatezzacomunicativa è un’abitudine di soggetti pregiudicati, soprattutto per gravi reati.

Aggiunge che,anche a voler ritenere che nell’indicata occasione si dovesse discutere l’attribuzione di nuovedoti, la circostanza non poteva comunque assurgere a carico del [OSCURATO:PERSONA] a prova di intraneitàassociativa alla luce dei principi declinati da Sez.

U. Modaffari, difettando qualsiasi elemento asostegno dell’inserimento dinamico del ricorrente nei piani delittuosi della compagine, potendoal più configurarsi una situazione di mera contiguità.

La Corte territoriale ha fornitoun’interpretazione riduttiva anche della latitudine del gravame relativo alla conversazioneintercettata in data 10/2/20218, avendo la difesa devoluto, prima ancora che la confutazionedell’interpretazione fornita dal primo giudice, la questione dell’identificazione di uno deiconversanti nell’imputato in assenza di dati certi al riguardo, offrendo altresì una letturaalternativa delle ragioni sottese ai rapporti intrattenuti dall’imputato con [OSCURATO:PERSONA], daricondurre ad una matrice familiare e parentale.

La Corte di merito si è limitata a ribadirel’importanza funzionale nelle dinamiche associative della “mangiata” e a fornireun’interpretazione del dialogo captato il 10/2/2018 distonica rispetto alle più ampie risultanzeinvestigative, connotate da totale assenza di ulteriori riferimenti al prevenuto.La conferma di responsabilità per l’addebito associativo riposa dunque, ad avviso delladifesa, su una semplificazione probatoria che ha indebitamente valorizzato elementi espressividi vicinanza e contiguità, sostanziando la violazione della norma incriminatrice per comeinterpretata dal massimo organo della nomofilachia.

Il difensore segnala, altresì, che la sentenzaimpugnata non ha fornito adeguata risposta ai rilievi in punto di alternativa qualificazione dellacondotta ai sensi degli artt. 110, 416-bis cod.pen. sub specie di concorso esterno al contestatosodalizio mafioso.8.1 La violazione ed erronea applicazione del comma 4 dell’art. 416-bis cod.pen. e lamanifesta illogicità della motivazione.

Secondo il ricorrente la sentenza impugnata ha disattesola richiesta di esclusione dell’aggravante di cui al comma 4 sulla base di una motivazionecongetturale e inconferente, nonché erronea laddove afferma che la verifica circa la concretadisponibilità di armi da parte dell’associazione sia esaurita dall’accertata disponibilità delle stesseda parte di uno dei componenti in contrasto con la giurisprudenza che richiede che dettadisponibilità debba riguardare tutti i sodali senza che rilevino i precedenti penali in materia deisingoli.

Nella specie la Corte territoriale ha omesso di indicare gli elementi che confermerebberol’effettiva esistenza di armi in possesso di singoli associati e la riferibilità delle stesse allaconsorteria in vista della realizzazione dei piani criminosi della stessa.

Infatti, contrariamente aquanto ritenuto dalla sentenza impugnata, la natura oggettiva dell’aggravante non esclude lanecessità di verifica della potenziale accessibilità da parte del sodalizio alle armi eventualmentepossedute dal singolo associato per i fini comuni.

Il richiamo operato dalla Corte di merito allavicenda estorsiva in danno di [OSCURATO:PERSONA] non dà conto dell’integrazione dell’aggravante nédella sua estensione al ricorrente ed è connotato da palese illogicità.8.2 La violazione ed erronea applicazione dell’art. 62-bis cod.pen. e la manifesta illogicitàdella motivazione.

La sentenza impugnata ha disatteso la richiesta difensiva con motivazionecumulativa senza adeguato scrutinio dei parametri di cui all’art. 133 cod.pen., trascurandol’assenza di precedenti specifici dell’imputato, il mancato coinvolgimento nei reati fine, lespecifiche condotte partecipative addebitate, l’età non più giovane del prevenuto, peraltroindebitamente stigmatizzando scelte defensionali che non possono essere ricondotte nell’areadella condotta contemporanea o susseguente al reato.[OSCURATO:PERSONA].ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] PASQUALERicorso Avv. [OSCURATO:PERSONA]9.

L’erronea applicazione degli artt. 416-bis cod.pen. e 71 d. lgs n. 159/2001 nonché lacontraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione con riguardo alla sussistenza delsodalizio e alla affermata partecipazione del [OSCURATO:PERSONA].Il difensore sostiene che gli elementi valorizzati dalla Corte di merito a sostegnodell’esistenza del sodalizio mafioso sub 1 accreditano un modello delle cc.dd. mafie delocalizzatecontrario ai principi del diritto penale.

In particolare si evidenzia che:- in punto di esteriorizzazione del metodo le condotte richiamate in sede di meritosono prive di collegamento con i piani associativi e in contrasto con la giurisprudenza dilegittimità secondo cui l’esercizio della forza intimidatrice deve essere riferitaall’associazione, non essendo sufficiente la spendita della fama criminale di alcuni deipresunti appartenenti.

Nella specie il difensore sottolinea che la presunta consorteria sirelazionava essenzialmente con soggetti pregiudicati o contigui a realtà illecite e non airappresentanti della società civile destinatari della coercizione mafiosa tipica;- le estorsioni in danno di Amanti e Hamouda sono vicende prive di pertinenzarispetto al tema associativo e, comunque, non risultano in generale ricostruitecompiutamente;- privo di dirimente rilievo appare, altresì, il richiamo alle intercettazioni in cui ilPomponio riferiva di imprenditori intimoriti dalla sola menzione del nome degli associatiapicali, trattandosi di circostanze prive di riscontri;- inconferenti rispetto al tema dell’esercizio del metodo risultano le ingerenze eintimidazioni ai danni di amministratori e custodi giudiziari in relazione ad attivitàsequestrate nell’ambito del presente procedimento, trattandosi di soggetti a conoscenzadelle imputazioni elevate.In conclusione, secondo la difesa l’esistenza del locale di ndrangheta romano è stataaffermata sulla base di elementi frammentari e parziali, valorizzando comportamenti riferibili aisingoli e travisando condotte individuali intese quali manifestazioni esteriori del sodalizio.[OSCURATO:SOCIETA], la Corte di merito ha ritenuto l’esistenza di un collegamento con la casa madrecalabrese che avrebbe dato l’autorizzazione per il locale capitolino sulla base di intercettazioni dicontenuto contraddittorio relative a [OSCURATO:PERSONA], senza che sia stata acquisita prova certa sulsoggetto che tale autorizzazione avrebbe fornito e sull’inserimento del gruppo romano nelcontesto di una più ampia rete organizzativa sicchè deve ritenersi che il [OSCURATO:PERSONA] al pari di AlvaroVincenzo non fossero soggetti a supervisione da parte del locale di [OSCURATO:PERSONA] o di altre strutturecalabresi.Quanto alla valenza della “mangiata” del 15/10/2017 in cui si sarebbe dovuto discutere di“movimenti” in ambito associativo, il difensore assume che il significato delle conversazionirichiamate al riguardo dai giudici di merito non è univoco e, in particolare, nell’intercettazionedel 22 ottobre seguente non emergono elementi che accreditino un rilievo associativo all’incontroche non è stato oggetto di intercettazioni audio e video.Con riguardo all’aggravante di cui al comma 4 dell’art. 416-bis cod.pen. il difensore deduceche non è stata acquisita la prova dell’effettiva detenzione di armi da parte del sodalizio e deipresunti partecipi, non essendo stato effettuato alcun sequestro. [OSCURATO:SOCIETA] la sentenza impugnatanon ha fornito elementi idonei a dimostrare che l’eventuale possesso di armi da parte dei singolifosse riferibile all’intera associazione e orientato alla realizzazione degli scopi della stessa.

Risultadel tutto assertiva l’affermazione circa la conoscibilità da parte del [OSCURATO:PERSONA] della disponibilità diarmi in capo all’ala alvariana del sodalizio.Il ricorrente si duole ulteriormente della carenza, contraddittorietà e manifesta illogicità dellamotivazione in ordine alla condotta partecipativa del [OSCURATO:PERSONA], ritenendo che la Corte territorialesia pervenuta alla conferma della responsabilità dell’imputato senza confrontarsi compiutamentecon i rilievi difensivi relativi:- alla assai scarsa considerazione che i sodali dimostravano nei confrontidell’imputato per quanto emerge da più conversazioni segnalate in sede di gravame;- all’invito a partecipare alla “mangiata” del 15 ottobre 2017, avendo la Corteterritoriale confermato le valutazioni del primo giudice senza confrontarsi con le censurerelative alla valenza da accreditare ai dati GPS rilevati dalla vettura del [OSCURATO:PERSONA] il giornoprecedente l’appuntamento;- alla presenza del [OSCURATO:PERSONA] presso l’abitazione del [OSCURATO:PERSONA] il 15 ottobreunitamente a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sulla base della localizzazionedel cellulare dell’imputato.

A detto proposito il difensore segnala che la nuova disciplinacirca l’utilizzabilità dei dati esteriori del traffico telefonico ex art. 1, comma 1 bis, d.l.132/2021 prevede per i dati acquisiti anteriormente all’entrata in vigore della novella laregola legale che impone di valutare gli stessi solo unitamente agli altri elementi di prova.Nella specie il dato tratto dal tracciamento del telefono cellulare sarebbe inidoneo adocumentare la presenza del [OSCURATO:PERSONA] presso l’abitazione di [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] inassenza di riscontri;- alla contraddittorietà dell’affermazione secondo cui il [OSCURATO:PERSONA] non si sarebbetrattenuto per il pranzo nonostante la presenza fosse imposta ai partecipi, circostanzache depone per la sua estraneità al sodalizio, essendo tenuto in caso contrario agiustificare formalmente la sua assenza;- alle circostanze relative al preteso conferimento della dote della “santa”all’imputato sulla base della conversazione del 15/4/2018, interpretata in via del tuttocongetturale e sotto il profilo logico poco coerente con la scarsa considerazione denotatadai coimputati nei confronti del ricorrente, tenuto conto della natura della dote, di elevatorango.La Corte di merito, ad avviso della difesa, non ha fornito adeguata risposta alle censuredifensive in ordine alla pretesa intermediazione tra il direttore della filiale della BancaPopolare di Milano, Marsili, e l’[OSCURATO:PERSONA] e alla asserita disponibilità manifestata dal prevenutoal fine di subentrare a [OSCURATO:PERSONA] nella titolarità di una nuova compagine che avrebbedovuto sostituire la [OSCURATO:PERSONA].

In conclusione la sentenza impugnata ha posto afondamento della condotta partecipativa dell’imputato elementi inidonei a sostanziare una“messa a disposizione” giuridicamente rilevante.9.1 Il vizio di motivazione in relazione ai delitti di intestazione fittizia aggravata inconcorso contestato al capo 57 ([OSCURATO:PERSONA]) e di bancarotta fraudolenta di cui al capo 80 ([OSCURATO:SOCIETA].).

Il ricorrente sostiene che la Corte di merito ha disatteso le censure difensive inrelazione ai predetti capi con motivazione manifestamente illogica, escludendo un effettivoruolo gestorio della [OSCURATO:PERSONA] da parte del prevenuto al pari di un suo ruolo meramentefittizio.

In particolare i giudici d’appello non hanno tenuto conto con riferimento allabancarotta per distrazione che, a seguito del fallimento della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., il curatore nonha mai ricercato i beni della fallita presso i locali della [OSCURATO:PERSONA] né i creditori hanno posto inessere alcuna azione civilistica per il recupero dei crediti.

Risulta, inoltre, provato che ilValente intratteneva direttamente i rapporti con i fornitori e dalla messaggistica telefonicaintercorsa con l’[OSCURATO:PERSONA] non constano riferimenti alle vicende delle società in esame.

Apparedel tutto carente la motivazione rassegnata in punto di elemento soggettivo, non avendo lasentenza impugnata affrontato la questione della consapevolezza dell’imputato dei pregressidebiti della fallita e dell’asserito disegno distrattivo perseguito dall’[OSCURATO:PERSONA].Il difensore censura, infine, la ritenuta sussistenza dell’aggravante dell’agevolazionemafiosa che poggia su un mero automatismo deduttivo senza alcuna verifica circa lapertinenza delle condotte contestate agli scopi dell’intera consorteria e non a quelli personalidi [OSCURATO:PERSONA].9.2 La violazione delle regole in tema di incompatibilità del giudice e la conseguentenullità assoluta della sentenza di primo grado e degli atti conseguenti, per avere la Corteterritoriale disatteso l’eccezione difensiva ribadendo le considerazioni del giudice dell’udienzapreliminare senza considerare che con la c.d. [OSCURATO:PERSONA] è mutata la regola di giudiziodi cui all’art. 425, comma 3, cod.proc.pen., dovendo il giudice valutare i materiali processualinell’ottica di una ragionevole previsione di condanna.

Si tratta, secondo la difesa, divalutazioni che si risolvono in un’anticipazione del giudizio di responsabilità di naturapregiudicante rispetto alla definizione della regiudicanda con le forme dell’abbreviato neiconfronti di alcuni degli imputati.

Aggiunge il difensore che la precedente giurisprudenzacostituzionale sul tema deve ritenersi allo stato superata a seguito delle intervenutemodifiche normative che impongono di ricondurre l’ipotesi del giudice dell’udienzapreliminare che abbia disposto il rinvio a giudizio nei confronti dei coimputati nell’alveo delleprevisioni dell’art. 34 cod.proc.pen. con conseguente inidoneità dello stesso a definire ilgiudizio abbreviato sulla base della stessa piattaforma istruttoria.Ricorso Avv. [OSCURATO:PERSONA]9.3 La violazione ed erronea applicazione dell’art. 416-bis cod.pen. anche in relazioneall’art. 416 cod.pen. e la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione.Secondo il difensore la Corte di merito ha erroneamente ritenuto sussistente la consorteriamafiosa ascritta al capo

1. La sentenza impugnata in particolare:- non ha risolto correttamente il problema centrale concernente la verifica delcollegamento funzionale tra la locale di Roma e la locale di [OSCURATO:PERSONA] accertando l’esistenza diuna formale autorizzazione della casa madre calabrese alla creazione di una realtàdelocalizzata a Roma.

La Corte al riguardo si è limitata a valorizzare acriticamente gliargomenti sviluppati dalla Procura Generale nella memoria depositata senza fare cenno allecontrapposte deduzioni difensive;- ha ritenuto l’avvenuta saldatura tra le due costole dell’associazione, le cc.dd. alacarziana e ala alvariana, sulla base di alcune conversazioni intercettate nonché dellacondivisione dello stesso commercialista e della nomina dello stesso legale da parte di moltiindagati al momento dell’esecuzione della prima ordinanza cautelare ovvero di elementi chenon paiono idonei a provare la sussistenza di un legame criminoso che coinvolgesse non soloAlvaro e [OSCURATO:PERSONA] ma tutti gli imputati dell’addebito associativo, pretermettendo lededuzioni della difesa circa l’assenza di interazioni tra le due ali in ordine alle attività daciascuna poste in essere, il difetto di pianificazione comune di azioni delittuose, la mancatacondivisione degli utili, l’assenza di una base logistica e di una cassa comune come pure diforme di reciproco sostentamento in caso di difficoltà;-ha affermato la sostanziale irrilevanza dell’individuazione di chi tra i componenti dellalocale di [OSCURATO:PERSONA] avesse autorizzato la locale di Roma, condividendo le considerazioni delP.g. e ignorando gli specifici riferimenti della difesa, individuando nella “Provincia” l’organoassociativo a ciò deputato sia pure con il consenso della locale di riferimento.

Per tal viaveniva in radice elusa la connessa necessità di verifica del collegamento organico funzionaletra la locale di [OSCURATO:PERSONA] e quella capitolina e di individuazione dei soggetti che mantenevanoi collegamenti tra la [OSCURATO:PERSONA] e Roma;- non ha fornito la dimostrazione che la locale di [OSCURATO:PERSONA] nell’arco temporale d’interessefosse operativa, difettando la prova in tal senso per gli anni successivi al duemila e nonrisultando dirimenti i contrari riferimenti operati in sentenza alla decisione delle Sez.

U.Modaffari e all’esito delle parallele indagini calabresi;- ha ritenuto, in contrasto con la giurisprudenza di legittimità, non necessariol’accertamento di un rapporto di supervisione della casa madre sulla delocalizzata sull’assuntodell’autonomia strutturale, funzionale ed operativa di quest’ultima nonostante le contrarieevidenze segnalate dalla difesa emergenti dalle sentenze rese nel processo c.d.

Crimine,ledichiarazioni di collaboratori quali [OSCURATO:PERSONA] e l’emersione nell’odierno processo dicomportamenti del [OSCURATO:PERSONA] distonici rispetto ai doveri ordinariamente riconosciuti neiconfronti della casa madre.

In particolare la Corte di merito ha reso una motivazione illogicain ordine al ruolo e alle competenze del “mastro di giornata” [OSCURATO:PERSONA] e all’asseritafacoltà per la locale di Roma di conferire direttamente le doti senza, tuttavia, indicare a chidetti conferimenti dovessero essere riferiti;- ha errato nel ritenere positivamente verificata la riconoscibilità esternadell’associazione mafiosa senza confrontarsi con gli argomenti difensivi e mal interpretandoi principi affermati da Sez. 1 n. 51489/19, confondendo e sovrapponendo i diversi temi dellariconoscibilità del collegamento organico-funzionale con la casamadre e dellaesteriorizzazione del metodo, richiamando a sostegno del proprio argomentare gli episodiestorsivi e le condotte ascritte ai capi 71,72,73, inidonee allo scopo in quanto l’avvalimentodella forza intimidatoria deve essere riferita al gruppo e non a soggetti singoli, per quanto inposizione apicale.

Né la Corte ha considerato che la consorteria si relazionava essenzialmentecon soggetti pregiudicati o contigui a realtà illecite e non rappresentative della società civiledestinataria della coercizione mafiosa e ha incongruamente valorizzato il presunto legamecon la locale di Anzio-Nettuno sebbene l’esistenza di simile associazione sia ancora subiudice;-ha del tutto trascurato i rilievi difensivi in ordine alla valenza mafiosa della c.d. mangiatasebbene avente connotazioni difformi da quanto riferito al riguardo dai collaboratori e inparticolare da [OSCURATO:PERSONA];- quanto al profilo dimensionale della contestata associazione la Corte territoriale al paridel primo giudice si è limitata a richiamare le pronunce rese in sede cautelare e in particolarela sentenza 10255/2020, senza confrontarsi con le deduzioni difensive relative allo stato diindigenza in cui viveva [OSCURATO:PERSONA], incompatibile con la postulata rilevante infiltrazionedel tessuto economico imprenditoriale della capitale, e senza spiegare perché fosse venutomeno lo statuto della città di Roma quale territorio libero, aperto agli investimenti di tutti igruppi ndranghetisti, di cui ha riferito il collaboratore [OSCURATO:PERSONA].In conclusione il difensore sostiene che la sentenza impugnata non ha dimostratol’esistenza di una locale di ndrangheta nella capitale, collegata in senso organico-funzionalecon la casa madre, e ha adottato inidonei criteri di verifica della caratterizzazione mafiosadella presunta consorteria, senza affrontare il tema dell’alternativa qualificazione ai sensidell’art. 416 cod.pen.9.4 La violazione ed erronea applicazione degli artt. 110,416-bis cod.pen. e il viziocumulativo della motivazione con riguardo alla ritenuta partecipazione del [OSCURATO:PERSONA] al sodaliziomafioso sub 1) e alla mancata riqualificazione delle condotte alla stregua del concorsoesterno.Il difensore deduce che gli argomenti posti dalla sentenza impugnata a base dellaconferma di responsabilità del ricorrente per l’addebito associativo non possono considerarsilegittimi ed esaustivi, avendo i giudici d’appello affermato che il [OSCURATO:PERSONA] era a disposizionedel sodalizio in assenza di elementi atti a sostanziare detta conclusione.

In particolare laCorte di merito:- non ha affrontato e risolto il problema dell’esatta natura del rapporto intercorso tra ilricorrente e [OSCURATO:PERSONA], chiarendo in che modo la disponibilità manifestata nei confrontidi quest’ultimo potesse assurgere a prova di una messa a disposizione di tipo associativo.

Inproposito il difensore sostiene che la partecipazione alla c.d. mangiata e il conferimento delladote della “santa” alla luce dei principi declinati nella sentenza Modaffari potevano costituireprova a carico del [OSCURATO:PERSONA] solo in presenza di contestuali indici di intraneità dinamici la cuisussistenza la difesa ha contrastato con argomenti ignorati dai giudici territoriali.Dopo aver richiamato le specifiche confutazioni svolte dai difensori negli atti d’appello enella memoria difensiva, si evidenzia che la Corte territoriale:- non ha risolto la questione relativa al reale soprannome del [OSCURATO:PERSONA] limitandosi aritenere assertivamente provato che il ricorrente fosse appellato l’Alieno;-ha confermato in maniera apodittica che i dati di posizionamento emergenti dai tabulati-ha ritenuto provato il conferimento della “santa” senza chiarire se detto conferimentofosse avvenuto a Roma o in [OSCURATO:PERSONA] e senza considerare la necessità della presenza disoggetti apicali di altre locali, così rassegnando una motivazione illogica e solo apparente.La sentenza impugnata risulta parimenti illogica laddove ha ritenuto la rilevanzaassociativa della c.d. mangiata richiamando a sostegno le dichiarazioni del collaboratoreBelnome senza tuttavia considerare che alla stessa non avevano preso parte tutti i presuntiaffiliati della locale romana, vi si era registrata la presenza di un soggetto non affiliato e ilCarzo nel corso di una conversazione aveva sollecitato gli interlocutori presenti a invitarechiunque volessero.Il difensore lamenta ulteriormente che la Corte di merito ha disatteso con argomentiincongrui la prospettata qualificazione alternativa delle condotte ascritte al prevenuto allastregua del concorso esterno nonostante l’isolato coinvolgimento nelle vicende contestate aicapi 57 e 80.9.5 La violazione di legge e il vizio della motivazione in relazione alla mancata esclusionedell’aggravante di cui al comma 4 dell’art. 416-bis cod.pen.Il difensore deduce che la Corte territoriale non si è conformata ai principi enunciati dallagiurisprudenza di legittimità in materia di associazione mafiosa armata, non avendo inparticolare chiarito gli elementi da cui ha desunto l’effettivo possesso di armi da parte disingoli associati, tenuto conto dell’assenza di sequestri e di evidenze circa l’uso di armi nellacommissione dei reati-fine, né ha spiegato le ragioni della riferibilità di armi eventualmentepossedute dai singoli all’intero sodalizio e la loro funzionalità al raggiungimento degli scopicriminosi dello stesso, mostrando al riguardo di confondere i presupposti dell’aggravantecontestata e ritenuta con quella prevista dall’art. 74, comma 4, DPR 209/90.

I giudiciterritoriali hanno, inoltre, ritenuto illegittimamente di poter estendere l’aggravante alricorrente [OSCURATO:PERSONA] pur in difetto di elementi probanti la conoscenza o almeno la conoscibilitàdella disponibilità di armi da parte di alcuno dei sodali e quindi in difetto del coefficiente dicolpevolezza richiesto dall’art. 59 cod.pen.9.6 La violazione dell’art. 512-bis anche in relazione all’art. 110 cod.pen e la mancanzae manifesta illogicità della motivazione in riferimento al capo 57.Il difensore, dopo aver contestato la ravvisabilità di alcuna intima contraddizione tra letesi prospettate dai difensori nei due atti d’appello depositati e rimarcato che la sentenzaimpugnata non si è confrontata con le argomentazioni svolte nelle due memorie depositatea firma del ricorrente, contenenti anche allegazioni documentali, sostiene che il momentoconsumativo del delitto contestato al capo 57 è stato individuato dalle sentenze di meritonell’assemblea societaria del [OSCURATO:DATA_NASCITA], che aveva deliberato l’ampliamento dell’oggettosociale della [OSCURATO:PERSONA] al fine di ricomprendervi le attività in concreto svolte dalla [OSCURATO:PERSONA].

Indifetto di prova circa l’acquisizione occulta di quote societarie da parte di [OSCURATO:PERSONA] dell’impiego di risorse dello stesso per realizzare l’operazione secondo la difesa non èpossibile configurare l’illecito, non rilevando a tal fine la sola gestione dell’attività da parte diun soggetto diverso dal titolare formale ma essendo necessaria la prova del trasferimento diuna utilità economicamente individuabile.

La sola prova della disponibilità della società senzache emergano elementi attestanti l’utilizzo di risorse patrimoniali del presunto socio occultoè, secondo il ricorrente, irrilevante ai fini della configurabilità del delitto contestato, tenutoaltresì conto che, poiché la società apparteneva ab origine alla famiglia del [OSCURATO:PERSONA] e nonall’[OSCURATO:PERSONA], risulta in concreto da escludere anche la finalità elusiva.9.7 La violazione degli artt. 42,43, 110 cod.pen. in relazione agli artt. 322,326,329 D.lgs14/2019 e mancanza della motivazione in ordine alla conferma di responsabilità del Valenteper i fatti di bancarotta ascritti al capo

80. Anche in relazione alle condotte di bancarotta laCorte di merito, secondo il difensore, non si è confrontata con le deduzioni difensive conparticolare riguardo al profilo dell’elemento soggettivo, e con le allegazioni di cui alle memoriedepositate.

In particolare la Corte d’Appello ha richiamato a sostegno della decisione undialogo intercorso tra l’imputato e [OSCURATO:PERSONA] che non risulta pertinente agli addebiti inesame ma piuttosto al capo 57 e non ha affrontato il problema della consapevolezzadell’amministratore, testa di legno della fallita, dell’altrui agire delittuoso.9.8 La violazione dell’art. 416-bis.1 cod.pen. e connesso vizio della motivazione, avendola sentenza impugnata disatteso le censure difensive con argomenti erronei e non pertinenti,senza effettuare la necessaria verifica circa la sussistenza del coefficiente soggettivo richiestodalla consolidata giurisprudenza di legittimità per l’integrazione dell’aggravante.9.9.

La violazione dell’art. 99 anche in relazione all’art. 106 cod.pen. e connesso viziodella motivazione.

Il difensore deduce l’omessa motivazione in ordine alla ritenutasussistenza della recidiva, pur qualificata come semplice in ragione dell’avvenuta estinzionedella pena e degli effetti penali in relazione alla condanna in data 30/10/2002 del [OSCURATO:PERSONA], irr. il [OSCURATO:DATA_NASCITA], senza che tuttavia ne siano stati argomentati i presupposti.[OSCURATO:SOCIETA], in sede di rimodulazione del trattamento sanzionatorio a seguito dell’esclusionedell’aggravante associativa di cui al comma 6 dell’art. 416-bis cod.pen., la Corte territorialeha preso le mosse da una pena base di anni dieci, operando l’aumento della metà nella misuradi cinque anni, ovvero un aumento pari a quello irrogato in primo grado, illegittimo conriguardo alla natura della circostanza e disposto in violazione del limite previsto dall’art. 99,comma 6 cod.pen. che avrebbe imposto un incremento non superiore a un anno e quattromesi.9.10 La violazione dell’art. 81 e la mancanza di motivazione per avere la Corte di meritoomesso di fornire risposta alle censure difensive in ordine ai criteri di determinazione deisingoli aumenti per continuazione.9.11 La violazione dell’art. 62-bis in relazione all’art. 133 cod.pen. e manifesta illogicitàdella motivazione.

Secondo il difensore la Corte di merito ha negato il riconoscimento dellecircostanze attenuanti generiche con motivazione illogica nonostante la specifica allegazionedi elementi quali l’assenza di precedenti specifici, la risalenza dell’unico precedente, ilcomportamento processuale, la marginalità del ruolo, l’esistenza di un legame con il soloAlvaro, ricompresi nei parametri dell’art. 133 cod.pen.; ha omesso la personalizzazione delgiudizio sul trattamento sanzionatorio; ha indebitamente valorizzato la mancatacollaborazione o il difetto di resipiscenza, altresì stigmatizzando la linea difensivadell’imputato.9.12 La mancanza di motivazione in relazione agli artt. 230 e 417 cod.pen.

Il difensorelamenta l’omessa risposta alle censure difensive in punto di applicazione della misura disicurezza della libertà vigilata per la durata di anni due segnalando l’esistenza di un contrastotra le Sezioni semplici in ordine all’onere motivazionale circa l’effettiva pericolositàdell’imputato.9.13 La violazione dell’art. 240 in relazione all’art. 416-bis, comma 7, cod.pen. e lacorrelata mancanza di motivazione, non avendo la Corte di merito fornito risposta allarichiesta di revoca della confisca, avanzata nelle memorie a firma dell’imputato, dell’attivitàdi ristorazione sita in Roma, [OSCURATO:PERSONA] di Boninsegna 95/97.

Il difensore rappresenta alriguardo che la [OSCURATO:PERSONA] srl era mera gestrice dell’attività svolta dal [OSCURATO:PERSONA], diproprietà dell’omonima società, giusta contratto di fitto di ramo d’azienda registrato in data1/4/2019.L’Avv. [OSCURATO:PERSONA] nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] ANTONIO10.

La violazione dell’art. 416-bis cod.pen. anche in relazione all’aggravante di cui alcomma 3 per insussistenza degli elementi costitutivi del reato; la carenza e manifestaillogicità della motivazione in ordine alla sussistenza dell’elemento della forza di intimidazionedel vincolo associativo.Il difensore, dopo aver richiamato in premessa la necessità di tener conto del principiodi proporzionalità nell’interpretazione della norma incriminatrice, in adesione ai principiespressi dalla Corte Costituzionale nella sentenza 113/2025, evidenzia che snodo cruciale delprocesso a giudizio è quello relativo alla sussistenza del requisito specializzantedell’associazione mafiosa da ravvisare dall’esteriorizzazione del metodo.

Con riguardo allemanifestazioni esterne di capacità intimidatoria valorizzate dalla sentenza impugnata inrelazione alle due ali, carziana e alvariana del sodalizio, il difensore segnala che nell’apriledel 2018 il raccordo organizzativo tra le due componenti non poteva ancora dirsi raggiunto,sicchè il tema della capacità intimidatoria del nuovo locale di Roma non poteva essereaffrontato in termini unitari, considerato il radicamento sul territorio di [OSCURATO:PERSONA] sindal 2000 mentre i carziani si erano trasferiti nella capitale solo nel 2014.

La costituzione dellaneo-formazione promossa da [OSCURATO:PERSONA] aveva bisogno di tempo per acquisire visibilitàesterna e la sentenza impugnata non si è soffermata sul rapporto intercorrente tra il localedi ndrangheta fondato nel secondo semestre del 2016 e la costola alvariana, le cui attività sisono protratte senza soluzione di continuità a far data dal 2003.

I giudici d’appello non hannoin particolare spiegato perché le specifiche attività ricondotte all’ala alvariana debbanoimputarsi al neocostituito locale e non alla ordinaria prosecuzione delle relazioni commercialigià intraprese dal gruppo e gestite con il ricorso a modalità aggressive e minatorie, in talunicasi evocative dell’appartenenza o contiguità alla ndrangheta.

In proposito si è omesso diconsiderare che l’impiego del metodo da parte di soggetti di estrazione ndranghetistica nellostesso o in altri territori non costituisce in via automatica una dotazione spendibile edeffettivamente spesa dalla neocostituita associazione, profilo che mina la completezza econgruenza della motivazione e non si confronta con l’emergenza costituita dal fatto chemetodo e finalità mafiosa risultano impiegati a prescindere dalla costituzione del localeromano come s’evince da una serie di contestazioni, anche oggetto di separati giudizi, cheabbracciano un arco temporale precedente la fondazione dello stesso.Con riguardo al gruppo che faceva riferimento a [OSCURATO:PERSONA] il difensore assume chela motivazione è del pari carente e a tratti illogica, avendo omesso di chiarire la rilevanza dispecifiche condotte ascritte ai componenti ai fini della dimostrazione dell’estrinsecazione dellacapacità intimidatoria nel territorio d’insediamento del nuovo locale, eludendo il confrontocon le censure difensive.10.1 La violazione dell’art. 629 cod.pen. in relazione all’estorsione contestata al capo 21per difetto dell’ingiustizia del profitto e del danno; carenza assoluta di motivazione sullasussistenza degli elementi costitutivi del reato e omessa motivazione circa l’irrilevanza dellededuzioni difensive.Il difensore lamenta che la Corte territoriale, a fronte del gravame difensivo, si è limitataa ribadire l’impossibilità di accedere all’alternativa qualificazione delle condotte sub 21) allastregua del delitto di ragion fattasi, senza tuttavia argomentare in relazione all’ulteriorededuzione concernente l’insussistenza di un qualsiasi profilo di danno economico per lavittima che avrebbe imposto la riqualificazione nella fattispecie di violenza privata.10.2 La violazione degli artt. 15 e 629 cod.pen. in relazione al capo 22 e illogicità dellamotivazione in ordine al ritenuto concorso tra i reati di cui ai capi 21 e 22.Secondo il difensore i giudici d’appello hanno rassegnato una motivazione non pertinentein relazione alla censura difensiva relativa all’assorbimento della condotta autonomamentecontestata al capo 22 nel fatto di reato ascritto al precedente capo 21, trattandosi di addebitorelativo alla progressione dell’estorsione già contestata in forma consumata, funzionale alcostringimento della vittima e destinata ad incrementare la carica minatoria senza tuttaviadeterminare una pluralità di violazioni della norma incriminatrice.10.3 La violazione dell’art. 629 cod.pen. per insussistenza degli elementi costitutividell’estorsione contestata al capo 26 con particolare riguardo al difetto dell’ingiustizia delprofitto e del danno e correlata carenza assoluta di motivazione.

Omessa motivazione inordine all’irrilevanza delle deduzioni difensive.Anche con riguardo all’estorsione in danno di [OSCURATO:PERSONA] la difesa sostiene che lasentenza impugnata ha disatteso le doglianze difensive sulla base di una motivazione deltutto carente che non ha tenuto conto che la condotta dell’imputato non perseguiva né avevaprodotto ingiusto profitto e danno economico per la vittima, considerato che la provvistaversata al [OSCURATO:PERSONA] apparteneva al fratello del ricorrente ed era destinata all’acquisito diun’attività commerciale.

La Corte di merito si è immotivatamente discostata dalle emergenzecaptative per sostenere l’interesse proprio dell’imputato nell’operazione senza affrontare iltema dell’ingiustizia del profitto.10.4 La violazione degli artt. 110, 512 bis cod.pen. per insussistenza degli elementicostitutivi del reato di intestazione fittizia in relazione al capo 24 ([OSCURATO:PERSONA]) e connessacarenza assoluta di motivazione anche con riferimento alle deduzioni difensive.Il difensore lamenta che in relazione all’intestazione fittizia del [OSCURATO:PERSONA] la Corte dimerito, a fronte delle specifiche doglianze difensive, si è limitata a rimarcare la gestione dellocale per circa quattro mesi da parte del ricorrente e del figlio [OSCURATO:PERSONA] senza considerarele deduzioni difensive circa la conduzione in prova dell’esercizio e pretermettendo il fatto cheAntonio [OSCURATO:PERSONA] risultava assunto quale lavoratore dipendente dalla società titolare.10.5 La violazione degli artt. 110, 512 bis cod.pen. per insussistenza degli elementicostitutivi del reato in relazione al capo 25 ([OSCURATO:PERSONA]).

Carenza assoluta di motivazioneanche con riferimento alle deduzioni difensive.Con riguardo all’interposizione fittizia contestata in relazione alla [OSCURATO:SOCIETA] al Derbybar il difensore lamenta che la sentenza impugnata lungi dal confrontarsi con le censuredifensive si è limitata a richiamare la conversazione tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] del[OSCURATO:DATA_NASCITA] e quella tra il ricorrente e [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la cui interpretazione erastata oggetto di confutazione.

La conferma del giudizio di responsabilità del ricorrente riposasu elementi congetturali senza dar conto della finalità elusiva dell’operazione.10.6 La violazione degli artt. 110,512 bis cod.pen. per insussistenza degli elementicostitutivi del reato contestato al capo 70 (intestazione DE.PA [OSCURATO:PERSONA]) e carenzaassoluta di motivazione anche con riferimento alle deduzioni difensive.Con riguardo al concorso nell’intestazione fittizia contestata al capo 70) il difensore rilevache la conversazione ritenuta indiziante del 4/10/2020 tra [OSCURATO:PERSONA] e il figlio Domenicoè di mesi precedente alla costituzione della società e se ne evince unicamente l’interesserispetto all’affare proposto da [OSCURATO:PERSONA] senza che risultino acquisitielementi comprovanti l’effettivo coinvolgimento di [OSCURATO:PERSONA] e del genitorenell’operazione.

La sentenza impugnata ha confermato la responsabilità del prevenutovalorizzando circostanze del tutto neutre quali la serietà dei contatti tra il [OSCURATO:PERSONA] e ilproprietario dell’immobile e la indicazione della sede legale della società presso ilcommercialista Silvestri che curava anche gli affari di [OSCURATO:PERSONA], emergenze che nonforniscono evidenza circa l’attuazione del proposito.10.7 La violazione dell’art. 416-bis.1 cod.pen. per insussistenza degli elementi costitutividella circostanza e connesso vizio di motivazione.

Carenza di motivazione in ordine almancato confronto con le obiezioni mosse nell’atto di appello.Il difensore denunzia che la sentenza impugnata ha fornito un’errata interpretazione delcontenuto precettivo della norma di cui all’art. 416-bis.1 cod.pen. non considerando che ilrapporto teleologico con l’associazione agevolata attiene ai motivi per delinquere dell’autoredella specifica condotta illecita e non si atteggia diversamente quando detto autoreappartenga all’associazione mafiosa.

La diluizione della specificità dei moventi delle condottedi interposizione, estorsive o di violazione della legge armi ha comportato una macroscopicacarenza argomentativa in ordine alle doglianze difensive che denunziavano l’insussistenza difatti sintomatici del perseguimento di finalità ulteriori rispetto all’interesse personale ofamiliare dell’agente, condizionato peraltro dalle difficoltà economiche in cui versava il nucleofamiliare, tenuto conto altresì delle determinazioni del giudice d’appello in ordineall’esclusione dell’aggravante di cui all’art. 416-bis, comma 6, cod.pen.10.8 La violazione degli artt. 99, comma 4, 62-bis cod.pen. in ordine alla mancatarimodulazione del trattamento sanzionatorio in presenza di presupposti sopravvenuti algiudizio d’appello.Secondo il difensore la Corte d’Appello ha di fatto ridimensionato la durata dellapartecipazione associativa del ricorrente, escludendo che dopo la primavera del 2018,coincidente con il trasferimento in [OSCURATO:PERSONA] dell’imputato, il figlio avesse svolto la funzione direggente, circostanza destinata a refluire sul trattamento sanzionatorio, che avrebbeimposto di valutare positivamente la richiesta di esclusione della recidiva e di riconoscere leL’Avv. [OSCURATO:PERSONA] nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] DOMENICO11.

La violazione dell’art. 416-bis cod.pen. anche in relazione all’aggravante del comma3 per difetto degli elementi costitutivi e il vizio di motivazione in ordine alla sussistenzadell’esteriorizzazione della forza di intimidazione.11.1 La violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione all’estorsione in dannodi [OSCURATO:PERSONA] contestata al capo 21.11.2 La violazione degli artt. 15 e 629 cod.pen. e l’illogicità della motivazione in relazioneal mancato assorbimento della condotta contestata sub 22) nel delitto di estorsione ascrittoal capo 21.11.3 La violazione degli artt. 110, 512-bis cod.pen. e la carenza assoluta di motivazionein ordine all’intestazione fittizia del [OSCURATO:PERSONA] bar ascritta al capo 25).11.4 La violazione degli artt. 110, 512-bis cod.pen. e la carenza assoluta dellamotivazione in ordine all’intestazione fittizia De.[OSCURATO:PERSONA] contestata al capo 70).11.5 La violazione dell’art. 416-bis. 1 cod. pen. per insussistenza degli elementicostitutivi dell’aggravante e motivazione carente e illogica.I sei motivi che precedono, come segnalato dallo stesso comune difensore, sonotestualmente riproduttivi di censure sviluppate nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA], esposte nelprecedente paragrafo § 10 e da intendersi qui richiamate.Il difensore con riguardo alla specifica posizione di [OSCURATO:PERSONA] ha ulteriormentededotto:11.6 la violazione dell’art. 629 cod.pen. per insussistenza degli elementi costitutivi delreato in difetto dell’ingiustizia del profitto e del danno, nonché carenza assoluta dimotivazione anche con riferimento alle censure difensive in ordine ai capi 78 e 79 (doglianzesvolte nel ricorso quale quarto motivo).Il difensore deduce che la sentenza impugnata ha reso una motivazione carente e illogicain ordine al concorso del ricorrente negli episodi estorsivi contestati ai capi 78 e 79 in dannodei fratelli Vittorini.

In particolare i giudici territoriali hanno del tutto trascurato la circostanzadedotta nell’atto di appello e nella memoria depositata nel corso del giudizio che segnalavail macroscopico errore costituito dall’attribuzione al prevenuto della telefonata minatoriadiretta al Masciarelli in data 22/2/2017 in contrasto con le risultanze dell’annotazione di P.G.in data 13/2/2019 che indica la telefonata come proveniente dall’utenza intestata a PalleschiLuca e in uso a [OSCURATO:PERSONA].

La difesa lamenta, altresì, la svalutazione dei rilievi in ordineall’inconsistenza indiziaria della geolocalizzazione con riferimento alle telefonate in data 11 e13 febbraio 2017, all’impiego da parte degli estorsori di un’utenza contenente espressoriferimento al clan Casamonica e allo stato dei rapporti tra i [OSCURATO:PERSONA] e il [OSCURATO:PERSONA].11.7 La violazione degli artt. 110, 512-bis cod.pen. per insussistenza degli elementicostitutivi dei reati di interposizione fittizia contestati ai capi 67,68,69 e carenza assolutadella motivazione.Con riguardo alle intestazioni fittizie del bar tabacchi Tintoretto il difensore assume chela sentenza impugnata ha reso una motivazione solo apparente senza confrontarsi con lecensure difensive che evidenziavano le preoccupazioni economiche dell’imputato e l’uso diespressioni nelle conversazioni con il padre [OSCURATO:PERSONA] che denotavano come la mancataintestazione dell’attività fosse conseguenza di ostacoli esterni alla sua volontà.

Sottolinea,inoltre, che alcuna indagine è stata effettuata per ricostruire i flussi finanziari connessi agliinvestimenti operati nella G.P. prima e nella [OSCURATO:SOCIETA]. poi al fine di determinare laprovenienza delle risorse investite nelle compagini.11.8 La violazione di legge e il vizio della motivazione in relazione al trattamentosanzionatorio in quanto la Corte territoriale, pur avendo escluso che l’imputato abbia svoltoil ruolo di reggente dopo il trasferimento del padre in [OSCURATO:PERSONA], non ha ritenuto di dare rilievoall’attenuata gravità della condotta mediante il riconoscimento delle attenuanti generiche, alfine di un miglior adeguamento della pena.L’Avv. [OSCURATO:PERSONA] nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] VINCENZO12.

Violazione dell’art. 416-bis cod.pen. anche in relazione all’aggravante di cui alcomma 3 per insussistenza degli elementi costitutivi nonché carenza ed illogicità dellamotivazione con riguardo all’esteriorizzazione della forza di intimidazione.12.1 La violazione degli artt. 110,512-bis cod.pen. per insussistenza degli elementicostitutivi del reato e carenza assoluta di motivazione in relazione all’intestazione fittizia diZara [OSCURATO:PERSONA] di cui al capo 24.12.2 la violazione dell’art. 416-bis.1 cod.pen. per insussistenza degli elementi costitutividell’aggravante e correlata carenza ed illogicità della motivazione.Ler censure soprarichiamate sono testualmente riproduttive di quelle propostenell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] di cui sub 10, da intendersi qui integralmente richiamate.12.3 La violazione degli artt. 521 e 604 cod.proc.pen. per essere il fatto accertato diversoda quello contestato.

Omessa pronuncia sull’eccezione e sugli specifici rilievi formulati conl’atto di appello e con le memorie difensive (motivo secondo del ricorso).Il difensore lamenta la mancata considerazione dell’eccezione difensiva proposta in temadi immutazione del fatto segnalando che, alla luce delle emergenze acquisite, [OSCURATO:PERSONA],nel periodo di operatività della locale romana, avrebbe ricevuto la dote dello sgarro nel localedi [OSCURATO:PERSONA] e avrebbe dimostrato di avere interessi strettamente collegati a tale posizionesicchè detta evidenza risulterebbe incompatibile con la partecipazione all’associazioneromana.

La Corte di merito ha omesso di considerare gli specifici rilievi difensivi cheinvestivano la sussistenza di un rapporto di organica compenetrazione dell’imputato con illocale romano a fronte delle evidenze circa la posizione e il ruolo del ricorrente nel locale diCosoleto, oggetto quest’ultimo di accertamenti paralleli da parte dell’autorità competente, eha pretermesso la regola organizzativa interna che preclude la contemporanea affiliazione adue diversi locali di ndrangheta.L’Avv. [OSCURATO:PERSONA] nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA]’ GIUSEPPINA13.

Il vizio della motivazione in relazione alla affermazione di responsabilità dell’imputatae la violazione degli artt. 192 e 530 cod.proc.pen.Con riguardo alla contestata intestazione fittizia nella misura del 70% del capitale socialedella [OSCURATO:PERSONA], riferibile secondo l’accusa ad [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e PomponioMarco, il difensore rileva che la sentenza impugnata si è limitata a reiterare le considerazionidel primo giudice senza affrontare in maniera adeguata il profilo afferente la sussistenzadell’elemento psicologico.

Ad avviso del difensore non vi è prova in atti che la [OSCURATO:PERSONA] fossea conoscenza del coinvolgimento nella società di [OSCURATO:PERSONA] e il giudizio di responsabilitàsi fonda su un mero automatismo probatorio tra intestazione fittizia e finalità elusiva.

Inparticolare la [OSCURATO:PERSONA] non è attinta da esiti intercettivi indizianti, non risultano contatti conl’[OSCURATO:PERSONA], né può accordarsi dirimente rilievo al rapporto di coniugio dell’imputata con PennaGiuseppe.

Il difensore contesta, inoltre, la ritenuta sussistenza dell’aggravantedell’agevolazione mafiosa, non avendo i giudici di merito fornito dimostrazione quantomenodella consapevolezza dell’altrui finalità ausiliatrice e censura la sentenza impugnata peressersi discostata dai consolidati indirizzi interpretativi della giurisprudenza in materia.Aggiunge che nella specie non è stata argomentata la connessione tra il delitto diinterposizione fittizia e la finalizzazione all’agevolazione non dell’[OSCURATO:PERSONA] ma dell’associazioneinteramente considerata.[OSCURATO:PERSONA].ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] GIUSEPPE14.

La violazione degli artt. 192 cod.proc.pen. e 512-bis cod.pen. nonché viziocumulativo della motivazione in ordine all’affermazione di responsabilità per i reati ditrasferimento fraudolento di valori di cui ai capi 9,10,56.I difensori deducono che la Corte di merito ha fondato la conferma della responsabilitàdel [OSCURATO:PERSONA] per i titoli di reato ascrittigli sulla base di un travisamento per omissione,avendo ignorato le risultanze che smentivano la prospettazione accusatoria.

In particolarecon riguardo ai capi 9 e 10 della rubrica i giudici d’appello hanno omesso di valutare ledichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] che in sede di interrogatorio ha escluso la partecipazionesocietaria del ricorrente; le dichiarazioni dello stesso segno di [OSCURATO:PERSONA] nonché quelledi [OSCURATO:PERSONA] che non ha mai menzionato l’imputato tra i soci della pasticceria [OSCURATO:PERSONA].Allo stesso modo in relazione al capo 56 i giudici d’appello hanno trascurato le dichiarazionidell’intestatario fittizio della [OSCURATO:SOCIETA], [OSCURATO:PERSONA] il quale ha indicato il [OSCURATO:PERSONA] qualemero dipendente del ristorante Binario

96. Con riguardo alla conversazione intercettata indata 23/3/2018 si osserva che la Corte di merito non ha fornito risposta ai rilievi difensivirelativi al fatto che l’imputato era stato incaricato dal cognato,[OSCURATO:PERSONA], cherivestiva la qualità di socio, di coadiuvarlo nel controllo dei conti societari, circostanza chespiega la natura dell’interlocuzione intrattenuta in quella specifica circostanza.14.1 La violazione di legge e il vizio della motivazione in ordine all’elemento soggettivodel reato di cui all’art. 512-bis cod.pen.I difensori lamentano che la sentenza impugnata ha affermato la ricorrenza del dolospecifico in capo al ricorrente sulla base di un ragionamento assertivo che valorizza il rapportodi affinità con il [OSCURATO:PERSONA] e la presunta conoscenza della caratura criminale di [OSCURATO:PERSONA] contrasto con i principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità.

La motivazionerassegnata è del tutto apparente in quanto non solo non dà conto della finalità elusivadell’imputato ma neppure della consapevolezza dello status di [OSCURATO:PERSONA] e dellasottoposizione dello stesso a misure di prevenzione.14.2 La violazione dell’art. 416-bis.1 cod.pen. e la carenza e manifesta illogicità dellamotivazione in ordine alla sussistenza dell’aggravante dell’agevolazione mafiosa.I difensori deducono che la sentenza impugnata ha confermato la sussistenzadell’aggravante reiterando le considerazioni del primo giudice senza fare corretta applicazionedei principi enunciati dalle Sez.

U. nella sentenza Chioccini in tema di estensione alconcorrente extraneus dell’altrui finalità agevolatrice.

I giudici d’appello non hanno indicatoalcun concreto elemento dal quale desumere che il ricorrente, incensurato ed estraneo acontesti associativi, avesse consapevolezza che le operazioni commerciali incriminate fosserofinalizzate a rafforzare la ndrangheta, non essendo, per costante giurisprudenza, sufficienteun’attività a beneficio degli interessi del singolo, anche se in posizione apicale.L’Avv. [OSCURATO:PERSONA] nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] ANTONINO15.

Mancanza di motivazione in ordine alle censure difensive concernenti la consegna disomme di danaro da [OSCURATO:PERSONA] a [OSCURATO:PERSONA].Il difensore sostiene che la Corte di merito non ha fornito risposta alle doglianze difensiveche evidenziavano l’assenza di riscontri al trasferimento di danaro da [OSCURATO:PERSONA] e l’incostanza ricostruttiva del predetto circa l’entità della somma pretesa inrestituzione per quanto emerso in relazione alle contestazioni estorsive. [OSCURATO:SOCIETA] il ricorrenteassume, a smentita della sussistenza della contestata condotta di riciclaggio, che il CarzoAntonio non conosceva le forme dell’investimento demandato all’imputato e pretendevacongiuntamente la restituzione del danaro e la comunicazione delle società in cui era statocoinvolto mentre il ricorrente nella conversazione del 13 ottobre 2017 aveva espressamenteriferito all’interlocutore che si trattava di “carte false”, negando la percezione del danarorivendicato dal [OSCURATO:PERSONA].

Secondo il difensore la Corte territoriale ha fornito una letturacongetturale dei dati emergenti dalle intercettazioni, ben potendosi collegare la pretesa delCarzo ad una rivendicazione degli utili che il medesimo intendeva riscuotere in forza di uninesistente e illusorio status di socio concessogli dal ricorrente.15.1.

La mancanza di motivazione in ordine all’aggravante dell’agevolazione mafiosa el’erronea applicazione dell’art. 416-bis.1 cod.pen.Il difensore deduce che la Corte di merito ha reso una motivazione erronea in punto diaddebitabilità al prevenuto della circostanza in esame, limitandosi a richiamare laconsapevolezza in capo all’imputato della caratura criminale del [OSCURATO:PERSONA], che non costituivacriterio di imputazione dell’aggravante alla luce dei principi dettati dalle Sez.

U. Chioccini.

Lasentenza impugnata, inoltre, non ha spiegato come sia coniugabile la finalità agevolatricecon il mancato riconoscimento da parte dell’imputato delle somme richieste dal [OSCURATO:PERSONA].15.2 La mancanza di motivazione in ordine all’aumento ex art. 63, comma 4,cod.pen.Il difensore lamenta che la Corte d’Appello, a fronte di specifico motivo di gravame checensurava l’aumento ex art. 63, comma 4, cod.pen. disposto dal primo giudice in assenza dimotivazione, ha confermato l’aggravamento sanzionatorio facoltativo senza spiegarne leragioni.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.In via preliminare deve darsi atto dell’inammissibilità dell’istanza a firma dell’Avv.Sammarco con la quale nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] eccepisce la violazione delcontraddittorio in relazione alla confisca della soc. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] non è imputatonell’odierno processo sicchè non è legittimato ad intervenire ed interloquire sulle statuizioni dellasentenza impugnata.Ugualmente inammissibile è la memoria datata 21/1/26 a firma di [OSCURATO:PERSONA] poichènel giudizio per cassazione le memorie difensive non possono essere sottoscritte dalla partepersonalmente atteso che, a seguito della riforma dell'art. 613, comma 1, cod. proc. pen., comeinterpolato dall'art. 1, comma 63, della legge 23 giugno 2017, n. 103, tali atti vanno redatti, apena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione (Sez. 6,n. 31560 del 03/04/2019, Scelsi, Rv. 276782 – 01; Sez.

U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018,Rv. 272010 – 01)2.

Non è fuor di luogo in esordio un richiamo al perimetro dello scrutinio demandato allaCorte adita, a fronte di censure per lo più congiuntamente declinate sotto il profilo dellaviolazione di legge e del vizio cumulativo della motivazione, dovendo qui ribadirsi il consolidatoprincipio per cui, ai fini del controllo di legittimità sul vizio di motivazione, ricorre la cd.

"doppiaconforme" quando la sentenza di appello, nella sua struttura argomentativa, si salda con quelladi primo grado sia attraverso ripetuti richiami a quest'ultima sia adottando gli stessi criteriutilizzati nella valutazione delle prove, con la conseguenza che le due sentenze possono esserelette congiuntamente costituendo un unico complessivo corpo decisionale (Sez. 2, n. 37295 del12/06/2019, E., Rv. 277218 - 01) al quale occorre far riferimento per giudicare della congruitàdella motivazione, integrando e completando quella adottata dal primo giudice le eventualicarenze di quella d'appello (Sez. 1, n. 1309 del 22/11/1993, dep. 1994, Albergamo, Rv. 197250– 01, Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595 - 01).La doppia conformità decisionale intesa quale argomentata condivisione della ratio decidendidel primo giudice da parte del giudice dell’impugnazione, alla luce delle doglianze svolte in sededi gravame, segna i limiti dello scrutinio dei vizi motivazionali secondo i parametri delineatidall’art. 606, comma 1 lett. e) cod.proc.pen.

Uno sguardo retrospettivo alla giurisprudenza dilegittimità consente, altresì, di rilevare quanto risalente e radicato risulti il principio per cui nellamotivazione della sentenza il giudice d'appello non è tenuto a confutare singolarmente especificamente i motivi che ripropongono tesi o questioni già dibattute in primo grado, essendosufficiente, nel caso di conformità nelle argomentazioni della sentenza impugnata, che il suogiudizio, anche se espresso concisamente, riveli in modo chiaro ed univoco l'avvenutavalutazione di tutti gli elementi di prova raccolti in relazione alle critiche contenute nei motivi digravame (tra molte, Sez. 2, n. 1306 del 19/10/1984, dep. 1985, Ferrero, Rv. 167792 – 01; Sez.3, n. 4133 del 12/01/1982, Portinari, Rv. 153340 – 01; Sez. 3, n. 13926 del 01/12/2011, dep.2012, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 252615 - 01).

Ciò che rileva, dunque, ai fini dello scrutinio sulla motivazioneè che il giudice d’appello, anche attraverso una valutazione globale delle risultanze processuali,spieghi, in modo logico e adeguato, le ragioni del suo convincimento, dimostrando di aver tenutopresente ogni fatto decisivo e in tal caso debbono considerarsi implicitamente disattese lededuzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibilicon la decisione adottata (Sez. 6, n. 49970 del 19/10/2012, Muià, Rv. 254107 – 01;n. 34532 del 22/06/2021 [OSCURATO:PERSONA], Rv. 281935 – 01).Per altro verso questa Corte, in conformità al dettato normativo, ha costantemente ribaditol’inammissibilità del ricorso per cassazione fondato su motivi che si risolvono nella pedissequareiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito,dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono diassolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (tramolte, Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710 - 01)Deve in conclusione ribadirsi il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimitàsecondo cui in sede di ricorso per cassazione, non sono deducibili censure attinenti a vizi dellamotivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà(intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), suaspetti essenziali ad imporre diversa conclusione del processo, sicché sono inammissibili tutte ledoglianze che "attaccano" la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità,la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differentecomparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni infatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dellospessore della valenza probatoria del singolo elemento (Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021,Caradonna, Rv. 280747 – 01; Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015, O., Rv. 262965 - 01).

Infatti,sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento delladecisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione evalutazione dei fatti, anche se indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati diuna migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito. (Sez. 6, n. 5465del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601 – 01; n. 47204 del 07/10/2015, Musso.

Rv. 265482– 01).

A tanto deve aggiungersi che il vizio di motivazione con cui è denunciata la mancatarisposta alle argomentazioni difensive può essere utilmente dedotto nel solo caso in cui glielementi trascurati o disattesi abbiano chiaro carattere di decisività, sicché la loro adeguatavalutazione avrebbe dovuto necessariamente portare, salvo intervento di ulteriori e diversielementi di giudizio, a una decisione più favorevole di quella adottata (Sez. 4, n. 25730 del01/07/2025, Giulioni, Rv. 288493 - 01).Il sindacato di legittimità è, dunque, segnato da ineludibili limiti funzionali che impongono ilcontrollo della validità intrinseca ed estrinseca della motivazione del provvedimento impugnatosenza impingere le valutazioni riservate ai giudici di merito.

Questo il contesto di riferimentoentro cui debbono inquadrarsi le valutazioni del Collegio.2.

Carattere logicamente preliminare riveste la censura proposta dalla difesa di ValentePasquale (terzo motivo del ricorso a firma dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA]) che lamenta il rigetto dell’eccezioneformulata in ordine all’incompatibilità ai sensi dell’art. 34 cod.proc.pen. del giudice dell’udienzapreliminare che dopo aver disposto il rinvio a giudizio nei confronti di molti dei coimputati, cosìcompiendo un’attività di natura asseritamente pregiudicante, ha definito il giudizio abbreviatonei confronti del ricorrente.

La censura è manifestamente infondata.[OSCURATO:PERSONA] Corte ha precisato, a seguito delle modifiche apportate all’art. 425,comma 3,cod.proc.pen. dal d. lgs 150/22, che il giudice dell'udienza preliminare che ha emesso il decretoche dispone il giudizio nei confronti di un concorrente nel reato non è incompatibile a giudicarecon il rito abbreviato, in quanto non è stato chiamato a svolgere attività di giudizio o ad esprimerevalutazioni sul merito dell'accusa (Sez. 6, n. 41474 del 25/09/2024, Lemaaoui, Rv. 287121 -01).

Si tratta di orientamento che si pone in continuità con la giurisprudenza di legittimitàanteriore alla riforma (Sez. 6, n. 31704 del 05/03/2003, Fezga,Rv. 226088 – 01; Sez. 6, n. 1380del 16/04/1998, Monachella, Rv. 210663 – 01) che ha escluso qualsiasi profilo diincostituzionalità dell'art. 34 cod.proc.pen., evidenziando che dalle sentenze n. 401/91,n.502/91, n. 124/92 e dall'ordinanza 24/1996 del Giudice delle Leggi emerge che il giudicedell’udienza preliminare è chiamato in quella sede a decidere sulla legittimità della domanda digiudizio del P.M., e il concetto di "giudizio" di cui al predetto art. 34 ricomprende solamente ilprocedimento che in base ad un esame delle prove pervenga ad una decisione di merito.3.Ragioni d’ordine metodologico impongono di prendere le mosse nell’esame dei ricorsi dallecensure che concernono la giuridica esistenza del delitto associativo di cui all’art. 416-biscod.pen., sviluppate con ampiezza di argomenti dalle difese degli associati [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

Si tratta con tutta evidenzadi un profilo prodromico all’esame dei motivi che attengono alla condotta partecipativa dei singolie ai molteplici reati-fine, tutti connotati dalla contestata e ritenuta aggravante di cui all’art. 416-bis.1 cod.pen.3.

Le tematiche relative alle condizioni necessarie per la configurabilità del delitto diassociazione mafiosa con riferimento al fenomeno delle mafie delocalizzate e delle mafie nuoveo atipiche (che pongono questioni almeno in parte sovrapponibili) sono note al pari degli approdiinterpretativi della giurisprudenza, non sempre univoci.

Il punto cruciale dei vari approcciermeneutici succedutisi nel tempo è costituito dalla valenza assegnata all’elemento tipizzantedell’avvalimento del metodo mafioso, inteso quale indefettibile requisito di fattispecie ovveroquale elemento destinato alla qualificazione del dolo con conseguente riconduzione del reato aduna fattispecie mista ovvero di pericolo.In simile contesto, in disparte i casi in cui il diretto esercizio del metodo da partedell’articolazione decentrata di una mafia storica consenta di ritenere direttamente integrati irequisiti dell’art. 416-bis cod.pen., la giurisprudenza ha in più occasioni ritenuto che quando cisi trovi in presenza di un gruppo periferico strutturato in stretto rapporto di dipendenza o,comunque, in collegamento funzionale ed organico con la casa madre, tale da poter esserepercepito e considerato quale diretta proiezione criminosa dell’associazione madre, per osmosil’organismo delocalizzato risulta portatore della stessa forza intimidatoria, già concretamentemanifestata e pertanto idonea all’integrazione dell’illecito.

Si è in proposito affermato che il reatodi cui all'art. 416-bis cod. pen. è configurabile con riferimento ad un'articolazione territoriale diuna mafia storica, allorché la stessa, per effetto del collegamento organico-funzionale con lacasa-madre, dotato del carattere della riconoscibilità esterna e non limitato, pertanto, a formedi collegamento che si consumino soltanto al suo interno sul piano dell'adozione di moduliorganizzativi e di rituali di adesione, si avvalga di una forza di intimidazione intrinseca che, purnon necessitando di forme eclatanti di esteriorizzazione del metodo mafioso, non consiste nellamera potenzialità, non esercitata e quindi meramente presuntiva, dell'impiego della forza, manella spendita d'una vera e propria fama criminale ereditata dalla casa-madre (Sez. 1, n. 51489del 29/11/2019, Albanese, Rv. 277913 – 01; Sez. 2, n. 12362 del 02/03/2021, Mazzagatti, Rv.280997 – 01;Sez. 2, n. 31920 del 04/06/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 281811 – 01; Sez. 5, n.14403 del 30/01/2024, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 286273 -

01. Nel senso che è configurabile il reato di cuiall'art. 416-bis cod. pen. laddove l'associazione per delinquere si sia radicata "in loco" mutuandodai clan operanti in altre aree geografiche i ruoli, i rituali di affiliazione e il livello organizzativo,e risulti agire in concreto, nell'ambiente in cui opera, con metodo mafioso, esteriorizzando cioèun'effettiva forza intimidatrice rivolta verso i propri sodali e verso i terzi vittime dei reati-fine,che si traduce in omertà e assoggettamento, Sez. 2, n. 25360 del 15/05/2015, Concas, Rv.264120–01; Sez. 6, n. 34874 del 15/07/2015, Paletta,Rv. 264647 – 01; Sez. 1, n. 55359 del17/6/2016, Pesce, Rv. 269043 – 01; Sez. 6 n. 6933 del 4/7/2018, dep. 2019, Audia, Rv. 275037– 01).3.1 Al di là dell’ancora dibattuto profilo circa l’esatto inquadramento giuridico dellafattispecie, alla luce del panorama giurisprudenziale più recente deve dirsi acquisito il dato percui l’integrazione del delitto di associazione mafiosa richiede indefettibilmente che il sodaliziofaccia effettivo, concreto, attuale e percepibile uso del metodo mafioso non essendo sufficientela mera capacità potenziale del gruppo criminoso di farvi ricorso (Sez. 6, n. 18125 del22/10/2019, dep. 2020, Rv. 279555).

La questione del collegamento organico funzionale delgruppo delocalizzato con la casa-madre attiene al tema probatorio della spendita in concreto nelterritorio di nuovo insediamento del patrimonio criminale del sodalizio matrice, che deve essereeclatanti in ragione di una fama criminale, di pertinenza del gruppo e non dei singoli, idonea aproiettare sulle vittime la forza di intimidazione storicamente manifestata dall’associazioned’origine e costituente una riserva utilmente spendibile dagli affiliati anche al di fuori delle areedi storico radicamento.3.2 La difesa di [OSCURATO:PERSONA] nel ricorso a firma dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA] hasottoposto a serrata critica l’impugnata sentenza con specifico riguardo alla verifica delcollegamento organico funzionale tra il locale di Roma e quello di [OSCURATO:PERSONA] e al conseguenteriscontro in ordine alla riconoscibilità esterna del sodalizio a giudizio.

La questione è stataampiamente trattata dal primo giudice ( pag. 45 e segg.) il quale ha ritenuto che, al di là deglistretti rapporti intrattenuti dal locale romano con la casa madre calabrese, il sodalizio capitolinoha “espresso in concreto” (pag. 49) la propria autonoma capacità di intimidazione allo scopo diconseguire il controllo di settori dell’economia cittadina.

E nello stesso senso si è espressa laCorte territoriale laddove ( pag. 51 e segg) ha analizzato le forme espressive della capacitàintimidatoria del gruppo nel territorio romano.

Nella specie, alla luce delle conformi decisioni dimerito, il richiamo ai rapporti con la casa madre di [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA] non è funzionale in terminicogenti alla prova della spendita da parte del gruppo di nuova costituzione del patrimoniometodologico dell’associazione storica quale requisito costitutivo della fattispecie ma si affiancae rafforza l’avvalimento della forza di intimidazione in via autonoma da parte del sodalizio.

Indetto contesto non possono trovare concordi i rilievi di merito, per taluni versi generici e,comunque, non decisivi, che lamentano la mancata certa individuazione dei soggetti e/o dellastruttura criminosa che ha autorizzato [OSCURATO:PERSONA] all’apertura del locale romano a fronte diemergenze che danno conto in termini del tutto affidabili che detta autorizzazione intervenne eche in conseguenza il [OSCURATO:PERSONA], atteso il chiaro tenore delle conversazioni captate, provvidein piena sinergia con il cugino [OSCURATO:PERSONA] all’organizzazione del gruppo che al momentodelle investigazioni appariva già ben strutturato, annoverando una rilevante quantità di affiliati,dei quali il [OSCURATO:PERSONA] ostentava il generale possesso di doti, in parte operanti nel settore dellaristorazione, sulla scia delle scelte strategiche già singolarmente operate da tempo da AlvaroVincenzo, considerato la mente imprenditoriale del gruppo.Non è chiaro quali conseguenze secondo la difesa dovrebbero discendere dalla mancanza didati informativi certi su chi fornì l’autorizzazione alla costituzione del locale capitolino edall’omesso accertamento circa un rapporto di supervisione da parte della cosca di riferimentosulla neo-formazione alla stregua degli elementi ricostruttivi del fenomeno della ndranghetaunitaria emergenti dalle sentenze del processo c.d.

“Crimine”.

In realtà la ndrangheta (come lealtre mafie) costituisce un fenomeno criminale in divenire che, sebbene presenti un substratocondiviso di regole e rituali e una struttura archetipa originaria per cellule familiari che ne hagarantito a lungo la resistenza alla penetrazione investigativa e l’esportabilità in nuovi territori,non è immune da trasformazioni dettate innanzitutto dall’esigenza di adattarsi al contesto diinsediamento al fine del raggiungimento degli scopi perseguiti, di talché il fenomeno investigatonon può essere interpretato all’esclusiva luce dei pregressi accertamenti giudiziari chefotografano realtà criminali in forma statica.

In ogni caso, la pretesa distonia rappresentata dallafacoltà riconosciuta al locale romano di conferire doti agli appartenenti, dovendo detticonferimenti ritenersi di competenza esclusiva della casa-madre, risulta insussistente ove siconsideri che i precedenti giudiziari in materia (tra cui la c.d.operazione “Maglio 3” sullandrangheta in Liguria, Sez. 2, n. 24851 del 04/04/2017, Garcea, Rv. 270442 – 01) attestano inepoca risalente rispetto ai fatti a giudizio (2010) il potere dei locali decentrati di attribuire doti ofiori mentre in relazione a manifestazioni delocalizzate più recenti, di stampo prettamenteimprenditoriale, si è apprezzata una progressiva erosione della considerazione degli affiliati peri percorsi curriculari interni (Sez. 2, n. 39774 del 07/05/2022, Aiello, Rv. 283989).

Nessunasignificativa distonia può, dunque, ravvisarsi nella più volte rivendicata facoltà del capo localeromano di conferire doti di ndrangheta agli affiliati soprattutto ove si tenga conto che similecompetenza è affermata da [OSCURATO:PERSONA] in via generale nella conversazione intercorsa conMonteleone [OSCURATO:PERSONA], alla presenza anche del [OSCURATO:PERSONA], in cui riferiva che in via del tutto eccezionaleun affiliato al locale di Perth in Australia aveva ricevuto un’alta dote durante un soggiorno inCalabria, dubitando tuttavia che gli fosse riconosciuta dal gruppo d’appartenenza (sent.

Gup pag.50).Quanto al rilievo in ordine all’impossibilità di ravvisare in capo a [OSCURATO:PERSONA] losvolgimento delle funzioni proprie del “mastro di giornata”, per come qualificato dal CarzoAntonio, anche in tal caso si è in presenza di una deduzione di cui non è stata chiarita la decisivitàdal momento che l’espletamento o meno delle funzioni di raccordo tra capo locale ed affiliati chesi assumono di spettanza della richiamata figura non incide in senso dirimente sull’esistenza edoperatività dell’associazione a giudizio.3.2.1 Si inseriscono nella prospettiva della prova del collegamento organico-funzionale trail sodalizio romano e la casa madre anche le doglianze relative alla mancata dimostrazionedell’operatività del locale di [OSCURATO:PERSONA] nel periodo d’interesse.

A detto riguardo non può cheosservarsi che le emergenze processuali acquisite in atti depongono decisamente in sensocontrario sol che si ponga mente alle numerose conversazioni intercettate, analiticamenterichiamate dal Gup, dalle quali emerge ( pag. 61) che il [OSCURATO:PERSONA], conversando con Grecolocale di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], anticipando che non appena libero dagli obblighi dellasorveglianza speciale si sarebbe personalmente recato in [OSCURATO:PERSONA] per ragguagliare i vertici dellacosca sulla situazione romana o, ancora, la reiteratamente evocata vicenda della “trascuranza”del padre dello stesso [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] detto Scarpacotta, dettagliatamentericostruita dal primo giudice alle pagg. 160 e segg.Con riguardo alla “supervisione” della casa madre sull’attività del sodalizio romano, chesecondo l’espressione del [OSCURATO:PERSONA] ne costituiva una “propaggine”, bisogna evitare l’equivocolessicale che fa coincidere la supervisione con il controllo e la direzione dell’organismo illecitodecentrato in quanto l’esperienza giudiziaria relativa ai locali insediati fuori dalla [OSCURATO:PERSONA] (pertutti i procc.

Minotauro, Infinito, Aemilia) impone di ritenere che il collegamento con la casa-madre abbia natura di raccordo e di condivisione di interessi e prospettive nel contesto di unfenomeno con matrice e regole comuni senza, tuttavia, sostanziare l’etero-direzione del sodalizioderivato che sembrano adombrare le difese.

In tal senso militano nella specie anche lepersonalità di vertice del locale di Roma, accreditate nel territorio capitolino dalle pregresseesperienze personali e anche giudiziarie in terra calabra, fonte di autorevolezza criminale nelpanorama della ndrangheta unitaria, e anche in virtù di detti specifici profili incaricati di dare unacornice organizzativa ai numerosi “giovanotti” già insediati singolarmente nella capitale e neidintorni al fine di realizzare la massiccia penetrazione di taluni settori economici.

Per il resto ilprocesso restituisce l’immagine di un flusso informativo costante tra Roma e la [OSCURATO:PERSONA]: in talsenso si apprezzano i reiterati viaggi verso sud dei figli di [OSCURATO:PERSONA] che mandava e riceva“imbasciate” anche tramite altri soggetti, quali il [OSCURATO:PERSONA], con il quale l’imputato haintrattenuto conversazioni dalle quali emergono in maniera nitida i riferimenti alle vicendendranghetiste del gruppo neo-costituito e dei clan calabresi di riferimento.

Risulta documentatoil viaggio e la permanenza in [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:PERSONA] stesso nell’estate 2018 nonchè l’attivazione direferenti territoriali da parte del medesimo per la questione del recupero del credito dell’[OSCURATO:PERSONA];dalla puntuale ricostruzione del primo giudice (pag. 157 e segg.) si ha contezza dell’interventodi [OSCURATO:PERSONA] a seguito del litigio che in [OSCURATO:PERSONA] aveva opposto [OSCURATO:PERSONA] e MarafiotiAntonio nel settembre 2017 al fine di scongiurare possibili reciproche ritorsioni tra le famiglie; lapartecipazione di [OSCURATO:PERSONA] alle celebrazioni per la Madonna di Polsi nel settembre 2017e alle riunioni di ndrangheta tenutesi nella circostanza con conferimento di doti e contatti aimassimi livelli della consorteria.

Le emergenze acquisite attestano, dunque, uno strettocollegamento tra la compagine capitolina, i locali di riferimento calabresi e le strutture apicali delgoverno unitario della ndrangheta senza che da ciò possa, tuttavia, inferirsi una dipendenzaorganizzativa e decisionale del locale di Roma dalla casa-madre, peraltro espressamente negatain più occasioni dallo stesso capolocale.3.2.2 Non può, inoltre, riconoscersi fondamento all’obiezione difensiva che vorrebbe ilfenomeno mafioso di fatto incompatibile con realtà metropolitane la cui estensione territoriale ela cui composita stratificazione sociale precluderebbero il controllo del territorio e le ricadute intermini di assoggettamento ed omertà degli abitanti per effetto dell’intimidazione propria di similisodalizi. [OSCURATO:PERSONA] Corte ha condivisibilmente affermato la configurabilità del delitto di associazionemafiosa in presenza di organizzazioni autonome, dedite a delinquere in uno specifico settore acondizione che risulti utilizzato il metodo descritto dall'art. 416-bis cod. pen. (Sez. 5, n. 40709del 17/09/2025, Cambareri, Rv. 289036 - 01), chiarendo che in simili casi l’esternazione dellaforza intimidatrice deve essere rapportata alla specificità del contesto di penetrazione, potendoestrinsecarsi in condotte minacciose anche silenti tese all'acquisizione del predominio di uno opiù settori di attività economica, ma senza l'esercizio di un potere intimidatorio diffuso neiriguardi di una serie indeterminata di persone.

Si tratta di principio già più volte enunciato conriguardo non solo alle c.d. mafie etniche (in relazione a fattispecie in cui la Corte ha ritenuto chela mancanza di attitudine del sodalizio ad estendere la sua capacità di intimidazione nellacomunità nazionale e l'acquisizione di un potere impositivo sulla sola comunità nigeriana nonescludessero il connotato della "mafiosità": Sez. 6, n. 37081 del 19/11/2020, Rv. 280552) maanche alle c.d. mafie locali in relazione alle quali si è esclusa la necessità della prova che la forzaintimidatoria del vincolo associativo sia penetrata in modo massiccio nel tessuto economico esociale del territorio di riferimento (in fattispecie relativa al c.d.

"clan Spada" operante nelterritorio di Ostia: Sez. 5, n. 44156 del 13/06/2018, S., Rv. 274120 – 01; in senso conforme,Sez. 2, n. 10255 del 29/11/2019, dep. 2020, Fasciani, Rv. 278745 - 02).

Deve, pertanto, darsicontinuità all’affermazione secondo cui, ai fini della configurabilità del delitto previsto dall'art.416-bis cod.pen., non è necessaria la prova che l'impiego della forza intimidatoria del vincoloassociativo abbia inciso in maniera diffusa il tessuto economico e sociale del territorio di elezione,essendo sufficiente la prova dell'impiego di tale forza intimidatrice per i fini previsti dal commaterzo della suddetta norma anche in un ambito territoriale o settoriale circoscritto, purché ilsodalizio abbia conseguito fama e prestigio criminale, autonomi e distinti da quelli personali deisingoli partecipi, abbia in concreto manifestato una forza di intimidazione effettivamentepercepita come tale ed abbia conseguentemente prodotto un assoggettamento omertosonell'ambito in cui l'associazione è attiva (Sez. 5, n. 30176 del 15/07/2025, A., Rv. 288591 - 01).Né alcun vulnus alla struttura motivazionale delle sentenze di merito può riconnettersi allerisalenti dichiarazioni dei collaboratori di giustizia che avevano riferito della scelta delle mafiestoriche, e tra esse la ndrangheta, di rinunciare alla strutturata colonizzazione delle cittàmetropolitane, al fine di evitare conflitti con i plurimi gruppi criminali che nelle stesse operano,lasciando libertà d’iniziativa ai singoli.

Si tratta di affermazioni che patiscono il limitedell’assolutizzazione e decontestualizzazione temporale laddove la difesa ne inferisce lasostanziale immutabilità nel tempo di simile scelta strategica pur a fronte delle contrarieemergenze acquisite in atti e dei precedenti giudiziari che hanno irrevocabilmente accertato laprogressiva e massiccia infiltrazione mafiosa del tessuto economico-imprenditoriale di grandicittà del Nord Italia fin dagli anni 80, individuando, altresì, risalenti cellule ndranghetiste operantisoprattutto nella zona del litorale laziale.3.3 Altro profilo che le difese dei [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] hanno valorizzato al fine disostenere la mancata integrazione dei requisiti costitutivi dell’addebito associativo concernel’asserito difetto di prova circa la saldatura in un unico sodalizio con duplice direzione delle cc.dd.ali carziana e alvariana.

In verità l’esistenza al vertice del locale romano di una diarchia emergecon indubbia chiarezza dalle intercettazioni scrutinate in primo grado e richiamate dal giudiced’appello il cui tenore non è suscettibile di interpretazione alternativa.

Dalla conversazionecaptata all’interno dell’abitazione di [OSCURATO:PERSONA] in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], cui partecipavano, oltre ilpadrone di casa, il figlio [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], si ha contezza della congiunta ricercada parte del capo locale e del cugino [OSCURATO:PERSONA] di una sede (“punto di incontro”) in cuiriunirsi anche per conferire le doti agli affiliati oltre che delle difficoltà connesse alla scelta divedersi il minimo necessario per timore di contestazioni associative (sent.

Gup pag. 68); dallaconversazione con [OSCURATO:PERSONA] relativa alla comunicazione da parte del [OSCURATO:PERSONA] dell’esistenzadi una indagine sulla “squadra nostra” risulta il chiaro riferimento a [OSCURATO:PERSONA] qualecomponente della stessa (pag. 71); analoghe conclusioni si traggono dal colloquio avente lostesso oggetto intercorso con [OSCURATO:PERSONA], richiamato a pag. 94, in cui si specifica che leindagini di cui il [OSCURATO:PERSONA] aveva avuto notizia erano relative alla “famiglia nostra”.

La partecipazionedell’[OSCURATO:PERSONA] al sodalizio capitolino con ruolo apicale, incidentalmente delibata dalle sentenze dimerito, emerge, inoltre, dalla intercettazione con [OSCURATO:PERSONA], richiamata a pag. 77,laddove l’[OSCURATO:PERSONA], richiesto di un consiglio circa il modo di reagire ad un’offesa ricevuta, invitaval’interlocutore a soprassedere in considerazione delle attività investigative in corso, chiarendotuttavia che allorchè si fossero create le condizioni avrebbe potuto contare sul gruppo criminale:“siamo una carovana….. per fare la guerra”.

L’accertata comune pregressa militanza di CarzoAntonio e [OSCURATO:PERSONA] nel clan [OSCURATO:PERSONA], i legami da entrambi intrattenuti con i locali diprovenienza ([OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], storicamente alleati), il tenore delle conversazioni intercettate,la circostanza che in occasione della “mangiata” del 15 ottobre 2017 il conferimento delle dotiad alcuni degli affiliati fu impedito dall’assenza dell’[OSCURATO:PERSONA]; le rigorose cautele adottate daentrambi, che avevano ridotto al minimo le occasioni di incontro, circondandole di cautele ericorrendo per la pianificazione ad un intermediario nella persona di [OSCURATO:PERSONA] evitare la possibilità di incorrere in addebiti associativi, sono tutti elementi che concorronoa descrivere l’internità dell’[OSCURATO:PERSONA] al sodalizio con posizione apicale.

Non è un caso che CarzoAntonio, dialogando con [OSCURATO:PERSONA] e ricostruendo la genesi del locale di Roma, abbia difatto descritto che la stessa prese le mosse, una volta conseguita l’autorizzazione “da giù”, dalgruppo dell’[OSCURATO:PERSONA], già operante da anni sul territorio, avendolo il [OSCURATO:PERSONA] fin dall’inizio coinvoltonel coordinamento della costituenda compagine in ragione della sua fama e dei rapporti da tempointrattenuti con i “giovanotti” calabresi, invitandolo anche a sfruttare il suo ascendente su di loroper educarli alle regole della ndrangheta (pag. 61).La distinzione tra ala carziana e ala alvariana risponde ad esigenze meramente descrittivedella condotta associativa, cogliendone -anche se solo in via di approssimazione- una sorta didualismo operativo: il dinamismo imprenditoriale dell’[OSCURATO:PERSONA] a fronte della prevalente dedizionedi [OSCURATO:PERSONA] e dei congiunti ad attività illecite più tradizionali senza che, tuttavia, similesemplificazione autorizzi a ritenere l’inesistenza dell’affectio e di un condiviso programmadelittuoso giacché dalle esternazioni del [OSCURATO:PERSONA] emerge evidente che la costituzione dellocale aveva l’obiettivo di coordinare le attività di vecchi e nuovi affiliati, convogliando le energienel progetto di occupazione di importanti settori commerciali nel solco delle pregresse esperienzeimprenditoriali dell’[OSCURATO:PERSONA].

Non è privo di rilievo il fatto che, secondo le risultanze investigativedel processo c.d.

Tritone, il clan ndranghetistico insediato nel litorale romano, che controllavaAnzio e Nettuno, dopo la costituzione del locale romano, riconoscendone la piena legittimità,evitò incursioni affaristiche nel territorio metropolitano, coltivando rapporti di amicizia ecollaborazione soprattutto con i [OSCURATO:PERSONA].3.4 Quanto alle censure che concernono il rilievo associativo accreditato alla c.d.

“mangiata”del 15 ottobre 2017 i giudici di merito hanno ben spiegato le ragioni che impongono di ritenerlauna riunione di ndrangheta.

Infatti, oltre alle fonti giudiziarie richiamate dal primo giudice ( pag.83 e segg.) e alle dichiarazioni del collaboratore [OSCURATO:PERSONA] circa le finalità e i rituali connessi asimili incontri, le intercettazioni dimostrano che fu il [OSCURATO:PERSONA] ad indirla dovendo riferire ai sodalidei “movimenti” effettuati; la sua preparazione fu circondata da grande cautela, come dimostratodalla diramazione degli inviti a voce, con perentoria esclusione del mezzo telefonico, e dalleintercettazioni ampiamente richiamate dal Gup emerge come la presenza degli associati fossedovuta, essendo gli assenti tenuti a giustificare la mancata partecipazione all’incontro, potendoin caso di protratta negligenza essere finanche estromessi dal sodalizio, per quanto emerge dallaconversazione del [OSCURATO:PERSONA] con [OSCURATO:PERSONA] del 27 gennaio 2018.Le censure in ordine alla natura meramente conviviale dell’incontro appaiono reiterative dirilievi scrutinati e disattesi con congrua motivazione fin al primo grado e non si confrontano intermini puntuali con il complesso delle emergenze acquisite in ordine alla ricostruzione fattualedell’episodio e alle sottese ragioni associative alla luce del contenuto delle conversazioni captate.3.5 Le difese degli associati contestano ulteriormente che, ai fini della prova dell’avvalimentodel metodo mafioso e della riconoscibilità esterna del sodalizio, si sia fatto riferimento ad episodiasseritamente neutri o espressivi di capacità intimidatoria da parte del singolo e non del gruppo.I giudici di merito (Gup pag. 102 e segg., Corte di Appello pag. 65 e segg.) hanno ampiamentericostruito gli avvenimenti che costituiscono, secondo un insindacabile apprezzamento di merito,espressione della forza di intimidazione del gruppo, rendendo sul punto una motivazione cheappare esente da travisamenti e illogicità manifeste.

V’è da dire che anche il contesto delleinterlocuzioni relative ad episodi che i difensori ritengono neutri ai fini che qui rilevano palesanoin realtà delle connotazioni di rilievo associativo.

Basti por mente alle sollecitazioni rivolte alCarzo [OSCURATO:PERSONA] dall’odontoiatra [OSCURATO:PERSONA] al fine del recupero di crediti personalio del socio D’[OSCURATO:PERSONA], dalle quali emerge che il richiedente faceva leva non solo sull’autorevolezzacriminale del [OSCURATO:PERSONA] quale singolo ma della struttura che lo stesso dirigeva.

Tanto emerge, oltreche dai diffusi riferimenti alla “famiglia”, dalla conversazione del 27/6/2017 tra i due e dalleambientali captate subito dopo presso l’abitazione del [OSCURATO:PERSONA] stesso, dalle quali consta che, afronte di una situazione di difficoltà non meglio chiarita dell’[OSCURATO:PERSONA] nel luogo di residenza(Vignola), il [OSCURATO:PERSONA] si dichiarava disponibile ad inviargli sul posto anche dieci persone; dal viaggiodi [OSCURATO:PERSONA] in [OSCURATO:PERSONA] per risolvere un problema dello stesso [OSCURATO:PERSONA] e dall’interlocuzionea tal fine promossa dal messaggero con “il genero di Piromalli”; dalla ricerca di un contatto conPignataro Ciro, esponente di vertice del locale di Cetraro, al fine di recuperare un creditonell’interesse di D’[OSCURATO:PERSONA], socio dell’[OSCURATO:PERSONA].

Si tratta di vicende che dimostrano comeil [OSCURATO:PERSONA] si muovesse anche per problemi di modesta rilevanza come capo di un gruppo di stampomafioso e non uti singulus.3.6 Le fonti scrutinate in sede di merito hanno dato, altresì, conto della concreta spenditada parte dei sodali del metodo mafioso non solo con riguardo agli episodi estorsivi oggetto dicontestazione quali reati-fine ai [OSCURATO:PERSONA], su cui ci si soffermerà in dettaglio in relazione alle singoleposizioni processuali, ma anche da parte di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] al fine di acquisireil controllo del mercato ittico capitolino dopo che l’[OSCURATO:PERSONA] era entrato di fatto nella compaginesocietaria di [OSCURATO:PERSONA].

Sebbene si tratti di imputati le cui posizioni sono vagliate nel processoin corso con rito ordinario, correttamente i giudici di merito hanno ritenuto di dover effettuareun incidentale scrutinio di alcuni degli accadimenti di cui sono stati protagonisti in quanto dotatidi pregnanza rappresentativa ai fini delle determinazioni circa la contestazione associativa.Il primo giudice alle pag. 102 e segg. ha ripercorso in maniera certosina la pluralità di episodiin cui il [OSCURATO:PERSONA] ha speso il nome dell’[OSCURATO:PERSONA], facendo leva sulla caratura mafiosa del medesimoper neutralizzare la concorrenza o riscuotere debiti.

Si tratta di episodi ricostruiti senza marginidi incertezza sulla base delle captazioni ambientali, dalle quali emergono i molteplici direttiinterventi dell’ [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di soggetti, quali [OSCURATO:PERSONA], in contrasto con il Pomponioper ragioni commerciali; la predisposizione di un supporto armato nella persona di SorgonàSebastiano a sostegno del [OSCURATO:PERSONA] in occasione dell’incontro con i rappresentanti di Eurofish (pag. 107), società con la quale il primo aveva in corso una controversia per la fornitura di pesce;la rivendicazione da parte dell’[OSCURATO:PERSONA] della funzione “didattica” dei suoi interventi giacché, aseguito della segnalazione di un debitore inadempiente, l’imputato rivolto al [OSCURATO:PERSONA] siespresse nel senso che “va educato anche questo”; la sollecitazione del Crugliano (esponentedella cosca Farao-Marincola) al [OSCURATO:PERSONA] a rivolgersi all’[OSCURATO:PERSONA] per qualsiasi problema (“sei inuna botte di ferro…se la vedono loro”) e in particolare per la pianificazione di una spedizionepunitiva nei confronti di un altro debitore riottoso.

Né può ragionevolmente sostenersi che lasistematica prevaricazione degli altri operatori commerciali posta in essere dal [OSCURATO:PERSONA],spendendo ad ampie mani la capacità di intimidazione del gruppo di appartenenza e la famamafiosa dell’[OSCURATO:PERSONA], sia stata velleitaria e priva di efficacia, atteso il conseguimento dell’obiettivodi piegare le resistenze degli operatori commerciali inducendoli finanche, come nel casodell’aggressione ai danni di [OSCURATO:PERSONA], a omettere la denuncia.

A ciò si aggiunga la completaalterazione delle dinamiche di mercato conseguente agli accordi negoziati direttamente da AlvaroVincenzo con [OSCURATO:PERSONA], esponente di vertice della cosca calabrese di Farao-Marincola,che come emerso nel processo c.d.

Stige, gestiva in posizione monopolistica le attività dei portidi Cirò e Cariati e aveva riconosciuto all’[OSCURATO:PERSONA], e per esso al [OSCURATO:PERSONA], un canale privilegiato diapprovvigionamento del pescato che scavalcava del tutto il sistema delle aste.Ma la monopolizzazione di settori dell’economia capitolina da parte dell’[OSCURATO:PERSONA] annoveraanche l’intervento nella raccolta degli oli esausti con la pretesa di conferimenti gratuiti da partedegli esercizi di ristorazione, facendo leva sulla sua caratura criminale, e l’intervento nellaraccolta di residui della macellazione, in sinergia ancora una volta con esponenti della coscaricostruite dal primo giudice e attestanti un espansionismo condotto nel segno della mafiosità.La stessa mafiosità che ha segnato le vicende relative al sequestro dei beni dell’[OSCURATO:PERSONA] ricostruitedal primo giudice alle pagg. 132 e segg. che hanno visto almeno tre coadiutori giudiziari costrettia lasciare l’incarico relativo alla gestione di un panificio intestato a [OSCURATO:PERSONA] inconseguenza delle gravi e reiterate minacce e dell’ostentata evocazione dell’appartenenzandranghetista della famiglia.Pertanto, alla luce dello scrutinio delle fonti acquisite effettuato in sede di merito, il quadroprobatorio posto a fondamento della pronuncia di responsabilità per il delitto di associazionemafiosa appare solido e concludente, rappresentando una compagine che, nata con l’avallo dellacasa-madre calabrese, ha sfruttato la sperimentata caratura ndranghetista delle figure apicali,raccogliendo soggetti già affiliati e nuovi adepti, almeno in parte già inseriti nel circuitoeconomico della capitale, per infiltrare sistematicamente settori produttivi, quali quello dellaristorazione, ed affermare la propria primazia non solo spendendo la fama criminale dei capi mafacendo al contempo specifico uso dell’intimidazione mafiosa.4.I difensori degli associati contestano, inoltre, la ritenuta sussistenza dell’aggravante di cuiall’art. 416-bis, comma 4, cod.pen. con argomenti privi di pregnanza confutativa. [OSCURATO:PERSONA] recentemente ribadito in tema di associazione per delinquere di stampo mafioso che lacircostanza aggravante della disponibilità di armi è configurabile a carico di ogni partecipe chesia consapevole del possesso di armi da parte degli associati o lo ignori per colpa, precisandoche per il relativo accertamento assume rilievo anche il fatto notorio della stabile detenzione ditali strumenti di offesa da parte del sodalizio mafioso (Sez. 1, n. 27516 del 18/03/2025,Battaglia, Rv. 288336 – 01; Sez. 2, n. 22899 del 14/12/2022, dep. 2023, Seminara, Rv. 284761– 01; Sez. 2, n. 50714 del 07/11/2019, Caputo, Rv. 278010 – 01; sul differente standardprobatorio richiesto per le mafie tradizionali e atipiche Sez. 2, n. 2159 del 24/11/2023, dep.2024, Casamonica, Rv. 285908 - 05).

Il notorio, che non può costituire una scorciatoiaprobatoria, può, tuttavia, concorrere a definire in concreto il criterio d’imputabilità soggettiva, anorma dell’art. 59, comma,2 cod.pen.

Nella specie la notoria disponibilità di armi dellandrangheta ha una diretta ricaduta probatoria nel processo dal momento che, come ricordatodal Gup a pag. 205 e segg., il 28/9/2017 veniva intercettata una conversazione tra [OSCURATO:PERSONA] il figlio [OSCURATO:PERSONA] nel corso della quale quest’ultimo riferiva al padre delle armi che aveva avutomodo di visionare in [OSCURATO:PERSONA] e i due concordavano l’acquisto di una pistola 9x21 Beretta afronte di un’offerta che comprendeva anche altre armi, due delle quali opzionate da RaffaeleModafferi e [OSCURATO:PERSONA].

Pochi giorni dopo, i due conversavano ancora di armi facendoespresso riferimento alla necessità di procurarsi una mitraglietta Uzi e un bazooka; il 19 ottobreCarzo [OSCURATO:PERSONA] parlava con il padre del trasporto dalla [OSCURATO:PERSONA] di una pistola cal. 357,ricevendone il suggerimento di avvertire il [OSCURATO:PERSONA], incaricato della custodia, facendo riferimento adun “capocollo”; il 20 dicembre 2017 veniva registrata un’ulteriore conversazione tra i [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] nel corso della quale emerge il nome del venditore dellearmi con sede in [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; la disponibilità di un’arma con caricatore difettosoda parte di [OSCURATO:PERSONA], la richiesta rivolta a [OSCURATO:PERSONA] da parte di [OSCURATO:PERSONA] diprocurargli una “machine pistol” di fabbricazione tedesca che l’[OSCURATO:PERSONA] si offriva di custodire (“loteniamo noi là sotto”), ottenendo il rifiuto dell’interlocutore; il riferimento da parte di CarzoVincenzo ad armi custodite sottoterra da sei mesi che non mostravano alcun segno di ruggineper essere state ben unte.

A dette evidenze si aggiunge l’attivazione da parte del [OSCURATO:PERSONA] di uncanale di approvvigionamento a Latina facente capo a [OSCURATO:PERSONA] presso cui il [OSCURATO:PERSONA] stessosi recava insieme a [OSCURATO:PERSONA] il 18 novembre 2017 per visionare armi; lo stesso Calònell’aprile successivo riferiva a [OSCURATO:PERSONA] di un incontro nel corso del quale aveva visionatoarmi (“ferri”) senza acquistarle perché non in buone condizioni.

Accertata sulla base delleconversazioni intercettate è la disponibilità da parte dei [OSCURATO:PERSONA] di una pistola all’internodell’abitazione con i proiettili occultati in un vaso sul balcone, circostanze emerse in relazioneall’estorsione di cui al capo

26. Ugualmente provata è la detenzione di un’arma da parte diPomponio [OSCURATO:PERSONA] che, a seguito dell’arresto del medesimo nella primavera del 2017, fuconsegnata dalla moglie ad [OSCURATO:PERSONA] ed in seguito fu oggetto di insistenti richieste diretrocessione.

I materiali processuali succintamente richiamati ed ampiamente analizzati in sededi merito danno conto della corretta affermazione della sussistenza dell’aggravante, essendoemersa la concreta disponibilità in capo a vari associati di armi, non riferibili ai singoli e a loroparticolari esigenze ma funzionali al progetto associativo, come attestato dai precisi riferimentialle modalità di custodia che emergono dall’intercettazione del 20 dicembre 2017.

Nello stessosenso depone l’insistita ricerca di ulteriori armi da approvvigionare, anche di micidiale potenza,messa in atto attraverso canali illeciti sia in [OSCURATO:PERSONA] che nel Lazio.

In detto contesto appare deltutto priva di attendibilità la tesi dell’inconsapevolezza degli associati che, come orgogliosamenterivendicato dal [OSCURATO:PERSONA], erano tutti “dotati”, ovvero provvisti di grado, talora significativamenteelevato, nell’interno del percorso curriculare della ndrangheta, cui corrisponde alla stregua diconsolidate massime d’esperienza la conoscenza dei profili organizzativi e modali caratterizzantil’organizzazione, ivi compresa la disponibilità di armi della compagine.5.

I primi due motivi del ricorso proposto nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] a firma dell’Avv.[OSCURATO:PERSONA] e i motivi a firma dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], concernenti l’asserito difetto di prova circa lapartecipazione associativa e l’omessa motivazione in ordine alla mancata riqualificazione deldelitto contestato nella fattispecie di favoreggiamento personale sono infondati, ai limitidell’inammissibilità.

Infatti i difensori riproducono censure che avevano trovato esaurienterisposta già nella sentenza di primo grado (pag. 318 e segg.), riproposte e scrutinate dalla Cortedi merito (pag. 102 e segg.) che le ha disattese con una motivazione priva dei dedotti profili diillogicità.

I giudici di merito hanno posto a base dell’affermata partecipazione del ricorrente alsodalizio mafioso le risultanze del colloquio intercettato in data 10/2/2018, nel corso del qualeCarzo [OSCURATO:PERSONA] riferiva a [OSCURATO:PERSONA] di aver appreso dal [OSCURATO:PERSONA] di un’indagine del GICO cheriguardava i calabresi della “squadra nostra”.

Secondo la prospettazione dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA] icontenuti della captazione sarebbero stati mal intesi laddove ricomprendono il ricorrente nella“squadra” evocata dal [OSCURATO:PERSONA].

L’interpretazione della conversazione fornita dal primo giudice apag. 324 e condivisa dalla Corte territoriale non mostra frizioni logiche, tantomeno decisive,ricostruendone i contenuti in termini aderenti al tenore del parlato e dando conto delle ragioniche rendono inequivoco l’autoinserimento del ricorrente nel sodalizio, atteso il riferimento adun’indagine sulla ndrangheta -“una cosa grossa”- che aveva ad oggetto “noi altri…tutti quelli chesiamo”.[OSCURATO:PERSONA] Corte con indirizzo costante ritiene che in materia di intercettazioni telefoniche,costituisce questione di fatto, rimessa all'esclusiva competenza del giudice di merito,l'interpretazione e la valutazione del contenuto delle conversazioni, il cui apprezzamento nonpuò essere sindacato in sede di legittimità se non nei limiti della manifesta illogicità edirragionevolezza della motivazione con cui esse sono recepite (Sez. 3, n. 44938 del 05/10/2021,Gregoli, Rv. 282337–01; Sez. 2, n. 50701 del 04/10/2016, D'[OSCURATO:PERSONA], Rv. 268389-01).Né ha pregio l’assunto per cui il disvelamento dell’indagine in corso con le sopradettemodalità non sarebbe sufficiente per ritenere il ricorrente organico all’associazione in assenza diemergenze ulteriori, nella specie non rinvenibili.

Invero, a differenza di quanto sostiene la difesa,la conversazione richiamata non costituisce l’unica fonte di prova a carico del prevenuto, giàcondannato per appartenenza alla cosca [OSCURATO:PERSONA] nel processo Prima, nel quale era imputatoinsieme a [OSCURATO:PERSONA], anch’egli condannato, e [OSCURATO:PERSONA], assolto dall’addebitoassociativo, legato al [OSCURATO:PERSONA] da rapporti parentali e nel periodo in contestazione in contatto anchecon l’[OSCURATO:PERSONA] alla stregua delle risultanze acquisite.

Invero, i giudici di merito hanno evidenziato(sent.

GUP pag. 319) che dalla conversazione tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in data[OSCURATO:DATA_NASCITA] emerge che l’assenza del ricorrente alla “mangiata” della settimana precedente eragiustificata dalle cautele che il [OSCURATO:PERSONA] adottava, perfino più stringenti di quelle dello stessoCarzo, per evitare di destare sospetti negli inquirenti, memore del fatto che il suo primo arrestoera avvenuto mentre partecipava ad una riunione di ndrangheta in [OSCURATO:PERSONA].

Dal tenore deldialogo le sentenze di merito hanno concordemente e logicamente desunto che il ricorrenteavesse titolo a partecipare all’incontro riservato agli affiliati e che la sua mancata presenza erastata giustificata nei confronti del [OSCURATO:PERSONA].

Analogamente indicative di cautele prive digiustificazione se sottratte ad una logica associativa sono le modalità degli incontri con il [OSCURATO:PERSONA],precedute da “imbasciate” di terzi e non da telefonate, con trasferimenti dagli stessi curati.

Néè priva di rilievo la circostanza che il [OSCURATO:PERSONA] nella conversazione del [OSCURATO:DATA_NASCITA] facciariferimento ad altre informazioni veicolate al gruppo dal [OSCURATO:PERSONA], provenienti dalla stessa fontedi P.g. infedele, circostanza che priva di valenza la pretesa occasionalità della condotta richiamatadalla difesa a sostegno dell’invocata riqualificazione dell’addebito associativo nel delitto difavoreggiamento personale.

Al riguardo la censura di omessa motivazione in ordineall’alternativa qualificazione giuridica è manifestamente infondata.

Merita, infatti, continuità ilprincipio secondo cui il delitto di favoreggiamento personale non è configurabile in corso diconsumazione di un reato permanente (qual è quello di associazione mafiosa) in quanto qualsiasiagevolazione del colpevole posta in essere durante la perpetrazione della sua condotta si risolvein partecipazione o concorso esterno al reato associativo, a seconda che risulti o meno dimostratolo stabile inserimento del soggetto nella struttura associativa (Sez. 6, n. 42980 del 03/10/2024,P., Rv. 287264 – 03; Sez. 2, n. 17347 del 26/01/2021, Angelini, Rv. 281217 - 07).

In ogni casonon è revocabile in dubbio che il rigetto della questione sia desumibile in via logica dall’affermatapartecipazione del [OSCURATO:PERSONA] al sodalizio.5.1 Il conclusivo motivo del ricorso a firma dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA] che censura l’applicazionedella recidiva e la misura dell’aumento operato è precluso dalla mancata devoluzione in appello.Invero nell’atto d’appello a firma dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA] in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] vengono articolatedoglianze esclusivamente con riguardo alla condotta di partecipazione e alla qualificazionegiuridica mentre nel successivo atto del 29 aprile 2024, a firma dello stesso legale, si lamental’eccessività della pena e la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche.

Laquestione relativa alla sussistenza e alla qualificazione della recidiva deve ritenersi diconseguenza preclusa.

Per altro verso, alla luce dei criteri esposti dalla Corte d’Appello alle pagg.143/144, non è dato ravvisare profili d’illegalità nel computo della sanzione effettuato dallasentenza impugnata.6.La difesa di [OSCURATO:PERSONA] nel primo motivo di ricorso a firma Avv. [OSCURATO:PERSONA] contestal’affermazione di responsabilità con riguardo alla ritenuta partecipazione dell’imputato alsodalizio ndranghetista operante in Roma nonché la sussistenza dell’aggravante di cui all’art.416-bis.1 cod.pen. in relazione ai reati-fine in materia di armi contestati al prevenuto ai capi27,28,29 della rubrica.

Analoghe censure sono oggetto del primo motivo del ricorso a firmadell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], che lamenta l’erronea valutazione delle emergenze processuali.Le censure sono in parte infondate, per taluni aspetti in forma manifesta, per altra parteprecluse.

Le conformi sentenze di merito hanno fornito una lettura logica e coerente delcompendio intercettivo dal quale risulta la messa a disposizione del [OSCURATO:PERSONA] in favore dell’interolocale romano e non solo di [OSCURATO:PERSONA] e dei figli, con i quali intratteneva costanti e qualificatirapporti. [OSCURATO:PERSONA], alla stregua delle risultanze acquisite, è colui il quale aveva disponibilitàdi armi che forniva al [OSCURATO:PERSONA] in caso di bisogno (come accadde nel contesto dell’estorsioneSilvi), recuperava e custodiva armi, in particolare pistole, per conto del medesimo ma si occupavanel contempo, in termini concreti e riscontrati, della ricerca sul mercato illegale di ulteriori armidi varia natura su richiesta degli appartenenti alla famiglia [OSCURATO:PERSONA].

I reiterati contatti in un brevearco temporale con soggetti in grado di soddisfare la richiesta, la diretta visione delle armi stessedi cui riferiva a [OSCURATO:PERSONA], la latitudine delle marche e modelli, spesso micidiali, cheriscuotevano l’interesse del capo locale, attestano con ogni evidenza che le armi ricercatedovevano servire non a implementare un personale arsenale del capo ma a garantire la capacitàdifensiva ed offensiva del gruppo che al [OSCURATO:PERSONA] faceva riferimento.

A detto riguardo basta pormente all’ostinata ricerca da parte di [OSCURATO:PERSONA] di una mitraglietta Uzi o di un bazooka perescludere una destinazione delle armi ad esclusivi fini di difesa personale.

Né si trattava di merovelleitarismo dal momento che il [OSCURATO:PERSONA] aveva cura di informarsi dei prezzi a cui le armi venivanoofferte, svolgendo considerazioni sulla congruità o meno degli stessi.

Nell’ottica di unacollaborazione continuativa e di rilievo associativo vanno ricordate le circostanze ampiamenteillustrate dal Gup alle pagg. 260 e segg. e, in particolare, le confidenze che il [OSCURATO:PERSONA] stesso ebbead effettuare all’imputato sulle ragioni di contrasto con il [OSCURATO:PERSONA] e il [OSCURATO:PERSONA], la conoscenza econdivisione dei progetti di aggressione nei confronti dei predetti, dovendo il [OSCURATO:PERSONA] esseregambizzato e pianificandosi l’espropriazione a mano armata di un’autovettura in danno delDelfino, operazione questa rispetto alla quale il [OSCURATO:PERSONA] aveva prestato il proprio assenso, secondoquanto riferito da [OSCURATO:PERSONA] al padre.

Le emergenze scrutinate restituiscono un profilo chei giudici di merito hanno correttamente ritenuto connotato da qualificata intraneità al localeromano, attesa l’incondizionata messa a disposizione del [OSCURATO:PERSONA] per la realizzazione dei finiassociativi con concreta, fattiva e continuativa collaborazione al loro attingimento, tradottasi incondotte ben distanti dalla mera "vicinanza" o "disponibilità" nei riguardi di singoli esponenti,anche di spicco, del sodalizio, ed integranti un vero e proprio contributo, avente effettivarilevanza causale, ai fini della conservazione o del rafforzamento della consorteria (Sez. 1, n.25799 del 08/01/2015, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 263953 – 01; Sez. 5, n. 12753 del 17/01/2024, Marino, Rv.286120 – 01).

Come da ultimo ribadito da Sez.

U. Modaffari (n. 36958 del 27/05/2021, Rv.281889 – 01) la condotta di partecipazione ad associazione di tipo mafioso si caratterizza per lostabile inserimento dell'agente nella struttura organizzativa dell'associazione, idoneo, per lespecifiche caratteristiche del caso concreto, ad attestare la sua 'messa a disposizione' in favoredel sodalizio per il perseguimento dei comuni fini criminosi, principio esattamente applicato nellaspecie in presenza dell’attuazione da parte del ricorrente di attività funzionali agli scopi delsodalizio ed apprezzabili come concreto e causale contributo all'esistenza e al rafforzamentodello stesso, a prescindere dai motivi che hanno determinato l’imputato ad agire in tal modo(Sez. 1, n. 17206 del 04/03/2010, Gallo, Rv. 247050 - 01).6.1 Le censure relative alla sussistenza dell’aggravante di cui all’art. 416-bis.1 cod.pen. conriguardo ai reati fine sono precluse dalla mancata devoluzione in appello e, comunque, destituitedi fondamento in quanto fanno leva sull’asserito intento del ricorrente di favorire con le condottein materia di armi ascrittegli [OSCURATO:PERSONA] in proprio e non il sodalizio di riferimento, circostanzesmentite dalle emergenze già sopra richiamate.

Analogamente non devoluti risultano i rilievi inpunto di qualificazione giuridica ex art. 378 cod.pen., da ritenere in ogni caso manifestamenteinfondati alla luce delle considerazioni svolte in relazione alla posizione del coimputato [OSCURATO:PERSONA] § 5.6.2 I motivi articolati in entrambi i ricorsi che censurano l’affermazione di responsabilità conriguardo ai delitti in materia di armi contestati ai capi 27/28/29 tendono ad una non consentitarilettura del compendio intercettivo, congruamente scrutinato nelle fasi di merito con esiti cheappaiono immuni da vizi rilevabili in questa sede sia con riguardo all’identificazione del Calòquale soggetto destinatario della richiesta di una pistola in relazione al capo 29 che alladenunziata assenza di riscontri.

Si richiamano al riguardo le considerazioni svolte dal Gup inrelazione ai predetti capi a pag 458 e segg., condivise dalla Corte d’Appello che ha rigettato ledoglianze articolate sul punto (pagg. 117/118) con una motivazione esente da aporie e illogicitàmanifeste.Le conclusive censure svolte da entrambi i difensori in punto di diniego delle circostanzeterritoriale adeguatamente chiarito le ragioni del diniego delle circostanze di cui all’art. 62-biscod.pen., evidenziando insieme alla gravità degli addebiti l’assenza di elementi utilmenteapprezzabili a tal fine, mentre la pena è stata determinata al minimo edittale con contenutiaumenti a titolo di continuazione.7.

Il ricorso proposto nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] è nel complesso infondato con profili difranca inammissibilità laddove contesta gli approdi valutativi dei giudici di merito sollecitando undiverso apprezzamento delle risultanze acquisite.

Secondo il difensore l’affermazione diresponsabilità del ricorrente riposerebbe sull’impropria valorizzazione di dati informativiespressivi di mera contiguità del ricorrente ai [OSCURATO:PERSONA], privi di pregnanza ai fini della prova dellacondotta partecipativa al sodalizio contestato.

Si tratta di tesi debitamente scrutinata e disattesafin dal primo grado con motivazione esente da frizioni logiche o decisivi travisamenti.

Inparticolare dalle emergenze fattuali valorizzate in sede di merito consta:-la certa identificazione dell’abitazione di [OSCURATO:PERSONA] quale sede della “mangiata” tenutasiil 15 ottobre 2017, alla luce della certosina confutazione delle obiezioni difensive effettuata giàin primo grado (312 e segg.) sulla base degli specifici accertamenti condotti sul luogo dalla P.g.,della geolocalizzazione dell’autovettura Fiat 500 dei [OSCURATO:PERSONA] il giorno della riunione, delle celle diaggancio delle utenze cellulari dei soggetti presenti nella circostanza;-il rilievo associativo della riunione, alla luce delle intercettazioni concernenti la sua indizioneda parte di [OSCURATO:PERSONA] e l’oggetto, costituito dall’illustrazione dei “movimenti” effettuati o daeffettuare in seno al sodalizio; dell’accesso dei [OSCURATO:PERSONA] con l’autovettura dotata di GPS presso moltidei sodali il giorno precedente alla “mangiata”, tra di essi lo stesso ricorrente, il fratelloDomenico, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] nonché presso i ristoranti Binario 96 eOttavo [OSCURATO:PERSONA], riferibili rispettivamente ad [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA];- la propalazione in tempo reale, documentata dall’intercettazione del [OSCURATO:DATA_NASCITA], al Versaceda parte di [OSCURATO:PERSONA] della notizia circa la l’esistenza di una indagine sulla ndrangheta aRoma da parte del GICO della Guardia di Finanza con la precisazione che l’oggetto era costituitodalla “squadra nostra”; l’ulteriore illuminante precisazione del [OSCURATO:PERSONA] secondo cui il [OSCURATO:PERSONA] nonl’aveva ancora direttamente informato avendo appreso la notizia quello stesso giorno e l’espressoriferimento nel corso della conversazione alla “raccomandazione da là sotto”;-l’assenza di dubbi in ordine all’identificazione del conversante “[OSCURATO:PERSONA]”, così reiteratamentechiamato dagli interlocutori.7.1 L’aver ospitato nella propria abitazione una riunione di ndrangheta e l’aver ricevuto intempo reale da [OSCURATO:PERSONA] l’informazione circa l’esistenza di una indagine sul locale romano,cui peraltro aveva autonomamente diritto dalla fonte originaria, sono circostanze che i giudici dimerito hanno correttamente ritenuto idonee ad integrare la prova della partecipazione, stante lariservatezza della riunione promossa dal capolocale per discutere “movimenti” di rilievoassociativo e, parimenti, dell’informazione ricevuta dal [OSCURATO:PERSONA] da un militare infedele, per suanatura destinata a circolare solo tra gli intranei.

Né può sfuggire che in un passaggio dellaconversazione del 10 febbraio il [OSCURATO:PERSONA], trattando della fonte del [OSCURATO:PERSONA], fa riferimento aquanto dalla stessa propalato in altra occasione, a dimostrazione dell’esistenza di un canalecollaudato e noto quantomeno ai sodali di più alto livello nella gerarchia associativa.Contrariamente a quanto assume la difesa le doglianze proposte con l’atto di appello risultanotutte adeguatamente scrutinate dalla Corte territoriale (pag. 97 e segg.) e disattese con unpercorso argomentativo che non appare inficiato da aporie e manifeste illogicità.

La difesadissente circa la valenza attribuita alla riunione del 15 ottobre 2017 come puresull’interpretazione della conversazione ambientale del 10/2/2018, proponendo versionialternative già persuasivamente confutate e che postulano una rilettura del compendio indiziarioin questa sede preclusa.

La Corte d’Appello ha, inoltre, ritenuto incompatibile con le valutazioniin punto di partecipazione l’invocata riqualificazione della condotta alla stregua del concorsoesterno, effettuando un corretto apprezzamento del quadro indiziario giacchè il concorso c.d."esterno" nel reato associativo postula che il soggetto sia privo della "affectio societatis" e noninserito nella struttura organizzativa del sodalizio, pur fornendo un contributo concreto, specifico,consapevole e volontario, a carattere indifferentemente occasionale o continuativo, dotato dirilevanza causale ai fini della conservazione o del rafforzamento dell'associazione (Sez.

U, n.22327 del 30/10/2002, dep. 2003, Carnevale, Rv. 224181 - 01), presupposti che i giudici dimerito hanno escluso in relazione alla posizione del [OSCURATO:PERSONA].7.2 Con riguardo al motivo concernente l’aggravante di cui all’art. 416-bis, comma 4,cod.pen. valgono le considerazioni svolte nell’ambito del par. 4 mentre le censure in punto didiniego delle circostanze attenuanti generiche e dosimetria della pena sono manifestamenteinfondate alla luce della motivazione rassegnata dai giudici d’appello che, con insindacabileapprezzamento di merito, hanno escluso la meritevolezza dell’invocata mitigazionesanzionatoria, evocando la gravità dei fatti a giudizio e l’assenza di profili atti a giustificarla,determinando al minimo il trattamento sanzionatorio praticato.

A fronte della pluralità degliindici, autosufficienti, valorizzati in senso ostativo la valutazione della Corte di merito non èmessa in crisi dall’improprio riferimento operato a pag. 142 alla negazione “contro ogni evidenza”da parte del ricorrente che la c.d.

“mangiata” si fosse tenuta presso la sua abitazione, dovendoricondursi simile scelta all’esercizio del diritto di difesa. [OSCURATO:PERSONA] Corte ha condivisibilmentechiarito in tema di circostanze attenuanti generiche, che, se la confessione dell'imputato, tantopiù se spontanea e indicativa di uno stato di resipiscenza, può essere valutata come elementofavorevole ai fini della concessione del beneficio, di contro la protesta d'innocenza o la scelta dirimanere in silenzio o non collaborare con l'autorità giudiziaria, pur di fronte all'evidenza delleprove di colpevolezza, non può essere assunta, da sola, come elemento decisivo sfavorevole,non esistendo nel vigente ordinamento un principio giuridico per cui le attenuanti generichedebbano essere negate all'imputato che non confessi di aver commesso il fatto, quale che sial'efficacia delle prove di reità (Sez. 5, n. 32422 del 24/09/2020, Barzaghi, Rv. 279778 – 01; Sez.3, n. 30805 del 15/01/2024, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 286870 - 06).8.

I primi due motivi proposti nei ricorsi degli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] che revocano in dubbio la sussistenza degli elementi costitutividel contestato delitto ex art. 416-bis cod.pen. sono infondati alla luce delle considerazioni svoltenella parte generale del “considerato in diritto”.

Ad analoghi esiti reiettivi deve pervenirsi inrelazione alle censure che concernono la partecipazione del [OSCURATO:PERSONA] al sodalizio, articolate daentrambi i difensori.8.1 La Corte territoriale, invero, ha fornito risposta alle censure difensive alle pagg. 93 esegg. illustrando le ragioni alla base della reiezione del gravame con argomenti che la difesacontrasta sulla base di rilievi di merito e, comunque, non decisivi.

Il conforme scrutinio delleemergenze processuali ha messo in evidenza:-che, alla luce delle intercettazioni ambientali richiamate dal primo giudice a pag. 297, deveritenersi accertato che “compare Lino” era soprannominato “l’alieno” e il “cagnolino”, con direttaevocazione del rapporto di fedeltà che lo legava ad [OSCURATO:PERSONA];- che dalla conversazione intercettata nell’abitazione dei [OSCURATO:PERSONA] il 15 aprile 2018 consta cheGreco [OSCURATO:PERSONA] riferiva che, per quanto a sua conoscenza, l’imputato aveva “i gradi”, circostanzaconfermata da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] che espressamente dichiaravano che aveva “lasanta”, precisando “gliel’abbiamo data ora”, facendo riferimento ad un conferimento recente;- che l’assunto dell’imputato di non aver mai conosciuto e avuto rapporti con i [OSCURATO:PERSONA] èsmentito dall’avvenuta geolocalizzazione dell’autovettura nella disponibilità degli stessi la seradel 14 ottobre 2017 dinanzi al ristorante l’[OSCURATO:PERSONA] gestito dall’imputato; dall’invito ricevutoper la partecipazione alla “mangiata” del giorno successivo presso l’abitazione di [OSCURATO:PERSONA] diVersace [OSCURATO:PERSONA], ove l’imputato si recò effettivamente in compagnia di [OSCURATO:PERSONA] eSorgonà [OSCURATO:PERSONA] per ivi trattenersi brevemente, per quanto emerge dalla puntualericostruzione degli spostamenti del ricorrente la mattina del 15 ottobre sulla base delle evidenzetecniche acquisite ( sentenza Gup pag. 299); dalla telefonata del 19 maggio 2021 tra il [OSCURATO:PERSONA], la cui utilizzabilità non è inficiata dall’avvenuta trascrizione in epocasuccessiva all’esecuzione dell’ordinanza custodiale in quanto la fonte di prova è costituita dallaconversazione in sé e non dall’atto che la documenta;-che tra l’imputato e [OSCURATO:PERSONA] esisteva un risalente rapporto più che fraterno oltread una fitta rete di relazioni commerciali nell’ambito delle quali si inseriscono le condotte illecitecontestate ai capi 57 e 80; che il ricorrente non ha esitato a sfruttare la caratura mafiosadell’[OSCURATO:PERSONA] per ottenere che il marito di una nipote, imputato per il delitto di cui all’art. 416-biscod.pen., fosse posto agli arresti domiciliari grazie ad una falsa perizia attestante l’incompatibilitàdelle sue condizioni di salute con la restrizione in carcere; ad intervenire presso istituti bancariper aperture di credito in favore dell’[OSCURATO:PERSONA] e del [OSCURATO:PERSONA]; ad essere coinvolto dall’[OSCURATO:PERSONA] inprogetti societari quali quelli relativi alla sostituzione della [OSCURATO:PERSONA].8.2 I difensori a fronte delle emergenze congruamente scrutinate dai giudici d’appelloformulano doglianze di carattere reiterativo, assumendo la pretermissione di circostanze di cuinon illustrano la decisività.L’Avv. [OSCURATO:PERSONA], in particolare, assume che la presenza del [OSCURATO:PERSONA] il 15 Ottobre 2017 pressol’immobile di [OSCURATO:PERSONA] di proprietà di [OSCURATO:PERSONA] ove si tenne la “ mangiata” è attestatodai dati di tracciamento del telefono cellulare sebbene ai sensi dell’art. 1, comma 1 bis, d.l.132/21 si tratti di elementi bisognevoli di corroborazione, trascurando che il tracciamento hariguardato anche gli apparati di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] che accompagnaronoil [OSCURATO:PERSONA] e che hanno restituito dati sovrapponibili in ordine alle celle agganciate nel periodo diinteresse.

Ha, altresì, sostenuto che l’estraneità al sodalizio dovrebbe dedursi dalla circostanzache il [OSCURATO:PERSONA] non si trattenne presso l’abitazione del [OSCURATO:PERSONA] e non partecipò alla riunione senza,tuttavia, giustificare la sua assenza, circostanza smentita dall’intercettazione del [OSCURATO:DATA_NASCITA]richiamata dal Gup a pag. 94 dalla quale risulta che [OSCURATO:PERSONA] riferiva a [OSCURATO:PERSONA] eCondina [OSCURATO:PERSONA] che il [OSCURATO:PERSONA] non aveva potuto partecipare alla “ mangiata” perché “ha avutoda fare”, confermando che la sua breve comparizione fu attendibilmente dettata proprio dallanecessità di giustificare al capo locale l’impossibilità di trattenersi per ragioni di lavoro.

Né ladifesa del ricorrente ha illustrato la decisività della circostanza relativa al luogo di conferimentodella dote della “santa” all’imputato e alla presenza o meno dei capi di altri locali, stigmatizzandocome illogica la motivazione che si è limitata a riportare il dato captato relativo al possesso daparte del prevenuto di una dote della società maggiore, del tutto attendibile, atteso il contestoe la qualità dei conversanti.

In conclusione, diversamente da quanto opina la difesa, le risultanzeacquisite risultano correttamente scrutinate dalla Corte di merito, con esiti coerenti con lavalutazione già espressa dal primo giudice, in quanto alla qualifica curriculare del [OSCURATO:PERSONA] siaccompagna una multiforme collaborazione con il vertice del sodalizio rappresentato da AlvaroVincenzo nella strategia espansionistica dell’associazione nel settore della ristorazione.L’intraneità riconosciuta in capo al ricorrente e i caratteri che la connotano escludono la possibilitàdi riqualificazione della condotta ai sensi degli artt. 110, 416-bis cod.pen.A fondamento del rigetto del motivo inerente la natura armata del sodalizio si richiamano leconsiderazioni svolte nella parte generale.8.3 Le censure svolte da entrambi i difensori in relazione ai reati-fine contestati ai capi 57 e80 (intestazione fittizia [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e concorso nella bancarotta fraudolenta a seguito delfallimento della s.r.l. [OSCURATO:PERSONA]) possono essere congiuntamente esaminate.8.3.1 Quanto alla fittizia intestazione della [OSCURATO:PERSONA], la vicenda è stata analiticamentericostruita dal primo giudice alle pagg.495 e segg. con illustrazione esaustiva delle risultanze cheampliava l’oggetto sociale facendolo coincidere con quello della srl [OSCURATO:PERSONA], conclamando unanuova strutturazione della compagine finalizzata a rilevare di fatto il laboratorio di pasticceria epanificazione e connessa attività di commercio al dettaglio e all’ingrosso gestito da detta società,destinata alla decozione, come avvenuto nel febbraio 2022.

Si tratta di un’operazione di“resettamento” già sperimentata in più occasioni dall’[OSCURATO:PERSONA], facendo subentrare nuovecompagini nella gestione di esercizi commerciali esposti finanziariamente, destinando le societàdi riferimento, intestate a prestanomi, all’insolvenza e alle successive procedure fallimentari.Gli indici che dimostrano il ruolo di interposto del [OSCURATO:PERSONA] sono stati diffusamente espostidal primo giudice, e lo stesso imputato, almeno nel primo interrogatorio dinanzi al P.m., ha resodichiarazioni parzialmente ammissive, seppure successivamente ritrattate.

La tesi dell’Avv.contrasto con le emergenze intercettive e testimoniali richiamate dal primo giudice, per tutte ladeposizione del dipendente Silipo che, pur conoscendo il [OSCURATO:PERSONA] quale cliente del negozio, haescluso qualsiasi intervento nell’amministrazione dell’esercizio.Quanto alle deduzioni dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA] in ordine al difetto di prova circa il ruolodi socio occulto dell’[OSCURATO:PERSONA] e la spendita di risorse per finanziare l’operazione deve osservarsi chela giurisprudenza di questa Corte ha in più occasioni chiarito che il delitto di trasferimentofraudolento di valori previsto dall'art. 12-quinquies, d.l. 8 giugno 1992, n. 306, convertito dallalegge 7 agosto 1992, n. 356 ( ora 512-bis cod.pen.), è configurabile anche nel caso in cui, alfine di eludere l'applicazione di misure di prevenzione patrimoniale, vengano acquistate di fattole quote di una società commerciale o di servizi già operativa, lasciandone immutata la titolaritàformale in capo a terzi che così vengono ad acquisire il ruolo di soggetti interposti (Sez. 2, n.2080 del 06/12/2018, dep. 2019, Calabrese, Rv. 274963 – 01;Sez. 5, n. 1322 del 26/09/2025,dep. 2026, Rv. 289333 – 04).

Il principio evocato dalla difesa secondo cui, ai fini dellaconfigurabilità del reato di intestazione fittizia di beni in caso di assunzione della qualità di socioocculto o di titolare di fatto di un'attività economica preesistente, non è sufficiente l'accertamentodella mera disponibilità del bene da parte di chi non ne risulti essere formalmente titolare, inquanto occorre verificare la provenienza dal predetto delle risorse economiche impiegate per ilsuo acquisto e la finalità di eludere l'applicazione di misure di prevenzione (Sez. 1, n. 42530 del13/06/2018, C., Rv. 274024 – 01;Sez. 2, n. 28300 del 16/04/2019,[OSCURATO:PERSONA], Rv. 276216 – 01) èstato correttamente applicato nella specie in cui risulta che personale, beni strumentali eavviamento dell’azienda commerciale di [OSCURATO:PERSONA], che peraltro continuava ad operare sotto ilmarchio [OSCURATO:PERSONA], nonostante la successione di fatto della [OSCURATO:PERSONA] all’originaria compaginesocietaria, erano e continuarono ad essere direttamente riferibili all’[OSCURATO:PERSONA] che la gestivadubbio.

La copertura offerta dalla società formalmente del [OSCURATO:PERSONA] era strumentale a liberare ilcomplesso aziendale dai debiti accumulati, consentendo la prosecuzione dell’attività commercialein maniera schermata, stante la già sperimentata esposizione dell’[OSCURATO:PERSONA] a misure di prevenzionepatrimoniale, sicché la spendita di nome e ragione sociale della [OSCURATO:PERSONA] nella gestionedell’esercizio palesa come la stessa fosse a disposizione dell’[OSCURATO:PERSONA], che la utilizzava uti dominus.[OSCURATO:PERSONA] Corte ha da tempo chiarito che il delitto di trasferimento fraudolento di valori è unafattispecie a forma libera che si concretizza nell'attribuzione fittizia della titolarità o delladisponibilità di denaro o altra utilità realizzata in qualsiasi forma.

Il fatto-reato consiste, quindi,in una situazione di apparenza giuridica e formale della titolarità o disponibilità del bene, difformedalla realtà, e nel realizzare volontariamente tale situazione al fine di eludere misure diprevenzione patrimoniale o di contrabbando ovvero al fine di agevolare la commissione di reatirelativi alla circolazione di mezzi economici di illecita provenienza.

La "ratio" della disposizionerende manifesto che essa non intende formalizzare i meccanismi - che possono essere molteplicie non classificabili in astratto - attraverso i quali può realizzarsi l'"attribuzione fittizia", nè intendericondurre la definizione di "titolarità" o "disponibilità" entro schemi tipizzati di caratterecivilistico ma intende bensì lasciare libero il giudice di merito di procedere a tutti gli accertamentinecessari a pervenire - senza vincoli formali - ad un giudizio in concreto degli elementi logici ofattuali, unicamente rispettoso dei parametri normativi di valutazione della prova (Sez. 2, n.38733 del 09/07/2004, Casillo ed altri, Rv. 230109 – 01; nel senso che la norma sanzionaqualsiasi tipologia di atto idonea a creare un apparente rapporto di signoria tra un determinatosoggetto e il bene, rispetto al quale permane intatto il potere di colui che effettua l'attribuzione,per conto - o nell'interesse - del quale l'attribuzione è operata, Sez. 2, n. 15781 del 26/03/2015,Arrichiello, Rv. 263531 – 01;Sez. 2,n. 52616 del 30/09/2014,Salvi, Rv. 261613 – 01).8.3.2 Quanto alle condotte distrattive oggetto di contestazione al capo 80, deve riconoscersiche la motivazione rassegnata dalla Corte territoriale a 119 è oltremodo sintetica e rispondeesclusivamente al profilo della pretesa ignoranza del disegno spogliativo della [OSCURATO:PERSONA] dall’[OSCURATO:PERSONA] per mezzo della [OSCURATO:PERSONA].

Nondimeno deve al riguardo osservarsi chele censure difensive non possono trovare accoglimento in quanto le denunziate lacune dellasentenza impugnata concernono profili che avevano già trovato ampia ed adeguata risposta nellasentenza di primo grado senza che la difesa abbia segnalato sopravvenienze di rilievo tale dascardinare la tenuta logica delle sentenze di merito.

Infatti il Gup (pag. 513 e segg.) ha passatoin rassegna tutte le emergenze di rilievo ai fini dell’affermata partecipazione del ricorrente allosvuotamento della srl [OSCURATO:PERSONA], dichiarata fallita nel febbraio 2022 in conseguenza della accertatainsolvenza nei confronti del Fisco e dei fornitori per consistenti importi.

Deve rilevarsi che il primogiudice ha correttamente valorizzato a fini di responsabilità l’avvenuto subentro di fatto dellaValba [OSCURATO:PERSONA] alla compagine poi fallita con appropriazione dei beni strumentali aziendali inassenza di qualsivoglia regolamentazione contrattuale e di versamento del relativo corrispettivoe senza alcuna modificazione financo delle parti del contratto di locazione.

Nel luglio 2021,inoltre, il [OSCURATO:PERSONA] nella qualità di amministratore della [OSCURATO:PERSONA] aveva affittato il ramo di aziendacostituito dal laboratorio di pasticceria e prodotti da forno (del quale non aveva mai acquistatola proprietà) alla [OSCURATO:PERSONA] srl.[OSCURATO:PERSONA] Corte ha affermato il principio, che il Collegio condivide e fa proprio, per cui in temadi concorso nel delitto di bancarotta fraudolenta per distrazione, il dolo del concorrente"extraneus" nel reato proprio dell'amministratore consiste nella volontarietà della propriacondotta di apporto a quella dell' "intraneus", con la consapevolezza che essa determina undepauperamento del patrimonio sociale ai danni dei creditori, non essendo, invece, richiesta laspecifica conoscenza del dissesto della società che può rilevare sul piano probatorio quale indicesignificativo della rappresentazione della pericolosità della condotta per gli interessi dei creditori(Sez. 5, n. 4710 del 14/10/2019, dep. 2020, Falcioni, Rv. 278156 – 02; n. 38731 del 17/5/2017,Bolzoni, Rv. 271123 – 01).

Nella specie l’avvenuta acquisizione di un’avviata attività commercialesenza alcuna formalità e senza esborso alcuno non può che comportare la consapevolezza dellasottrazione del compendio aziendale alla garanzia dei creditori della società cui di fatto si succedesicchè le censure in punto di insussistenza dell’elemento soggettivo appaiono radicalmentedestituite di fondamento mentre sotto il profilo della materialità della condotta l’appropriazionedelle poste attive del compendio aziendale della fallita non è revocabile in dubbio alla luce dellerisultanze scrutinate in sede di merito.

Pertanto, alla stregua della costante giurisprudenza dilegittimità, il dedotto vizio di mancanza di motivazione non è utilmente spendibile a fondamentodi una richiesta di annullamento in ragione della originaria manifesta infondatezza delle doglianzeproposte avverso la decisione di primo grado.

Deve, infatti, farsi applicazione del principiosecondo cui in tema d'impugnazioni è inammissibile, per carenza d'interesse, il ricorso percassazione avverso la sentenza di secondo grado che non abbia preso in considerazione unmotivo di appello inammissibile "ab origine" per manifesta infondatezza, in quanto l'eventualeaccoglimento della doglianza non sortirebbe alcun esito favorevole in sede di giudizio di rinvio(Sez. 2, n. 35949 del 20/06/2019, Liberti, Rv. 276745 – 01; n. 10173 del 16/12/2014, dep.2015, Bianchetti, Rv. 263157 – 01).8.4 Anche le censure inerenti l’affermata sussistenza dell’aggravante dell’agevolazionemafiosa sono destituite di fondamento.

La difesa ritiene che non sia stata adeguatamenteverificata la ricorrenza nella specie del coefficiente soggettivo richiesto dalla giurisprudenza dilegittimità per l’integrazione della circostanza.

Le sentenze di merito hanno evidenziato chel’infiltrazione dell’economia legale attraverso il sistema delle intestazioni fittizie costituiva laregola con riguardo a tutte le attività investigate e in particolare per quelle riferibili all’[OSCURATO:PERSONA] eal gruppo di sodali che lo coadiuvava, allo scopo di attingere il controllo di ampi settori delmercato della ristorazione.

Il dipanarsi anche temporale della vicenda della [OSCURATO:PERSONA], ilcoinvolgimento nella stessa, in sinergia con la figura apicale dell’[OSCURATO:PERSONA], del ricorrente e di altriassociati a giudizio con rito ordinario dà conto della dimensione associativa della stessa e dellasussistenza del dolo agevolativo in capo al ricorrente, nitidamente desumibile dalle modalitàesecutive dei reati contestati e dai sottesi e condivisi interessi espansionistici perseguiti dalsodalizio mafioso.8.5 Le censure formulate nel ricorso a firma dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA] in punto disussistenza della recidiva e computo dell’incremento sanzionatorio sono fondate. [OSCURATO:PERSONA]Appello, invero, ha omesso di motivare in ordine alla recidiva in risposta al settimo motivod’appello che contestava sia la sussistenza dell’aggravante soggettiva sia la sua qualificazionecon ampiezza di argomenti.

In particolare i giudici d’appello a pag. 120 hanno riconosciuto chela prima della due condanne iscritte a carico del [OSCURATO:PERSONA], in quanto estinta in conseguenza delpositivo esito dell’affidamento in prova, non poteva essere considerata ai fini della configurabilitàdella circostanza, limitandosi ad affermare la sussistenza della recidiva semplice in relazione alresiduo reato che milita a carico del ricorrente, senza fornire risposta alle articolate deduzionidifensive circa la risalenza temporale della condanna e l’eterogeneità del delitto di calunniarispetto ai fatti a giudizio. [OSCURATO:SOCIETA], la sentenza impugnata, nel computo della pena illustrato apag. 144, in esito all’esclusione dell’aggravante associativa di cui all’art. 416-bis comma 6,cod.pen., ha ritenuto di dover fare applicazione della disciplina del concorso di circostanzeaggravanti ad effetto speciale, ascrivendo al [OSCURATO:PERSONA] non la recidiva semplice ma una non megliospecificata ipotesi di recidiva comportante l’aumento della metà, senza chiarire quale delle ipotesidi cui al comma 2 dell’art. 99 sia nella specie ravvisabile e le ragioni dell’aumento, facoltativo,ai sensi dell’art. 63, comma 4, cod.pen.Per le esposte considerazioni la sentenza impugnata deve essere annullata limitatamentealla recidiva e alla sua eventuale qualificazione, profilo che assorbe i motivi relativi al diniegodelle circostanze attenuanti generiche e alla quantificazione degli aumenti operati a titolo dicontinuazione, per i riflessi che l’aggravante determina nella dosimetria della pena.8.6 Le censure in punto di misura di sicurezza sono destituite di fondamento dovendo darsicontinuità all’orientamento largamente maggioritario nella giurisprudenza secondo cui, in temadi associazione di tipo mafioso, l'applicazione della misura di sicurezza prevista, in caso dicondanna, dall'art. 417 cod. pen. non richiede l'accertamento in concreto della pericolosità delsoggetto, dovendosi ritenere operante una presunzione semplice, desunta dalle caratteristichedel sodalizio criminoso e dalla persistenza nel tempo del vincolo criminale di mutua solidarietà,che può essere superata quando siano acquisiti elementi dai quali si evinca l'assenza dipericolosità in concreto.

Detto accertamento dovrà, comunque, essere svolto dal magistrato disorveglianza al momento dell'esecuzione della misura, tenendo conto degli elementi di cui all'art.133 cod. pen. e del comportamento del condannato durante e dopo l'espiazione della pena (Sez.1, n. 45836 del 04/07/2023, Militano, Rv. 285505 – 01; Sez. 1, n. 24950 del 22/02/2023,Abbruzzo, Rv. 284829 – 02; Sez. 2, n. 32569 del 16/06/2023, Aguì, Rv. 284980 – 02; Sez. 6,n. 4115 del 27/06/2019, dep. 2020,Graziano,Rv. 278325 – 03).8.7 Il conclusivo motivo che lamenta l’omessa motivazione in ordine alla revoca dellaconfisca dell’attività di ristorazione “[OSCURATO:PERSONA]” formulata dall’imputato con memoria a suafirma è manifestamente infondato.

Invero, con gli atti di appello non risulta devoluta alla Corteterritoriale la questione relativa alla revoca della confisca, peraltro obbligatoria ai sensi dell’art.240-bis cod.pen., né l’istanza dell’imputato poteva, in violazione del principio devolutivo,ampliare il thema decidendum per come delineato dagli atti di impugnazione sicché nonsussisteva alcun obbligo per i giudici d’appello di fornire risposta sul punto.9.

Richiamate in risposta al primo motivo di ricorso nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] leconsiderazioni già svolte nella parte generale del “considerato in diritto” in punto di sussistenzadell’associazione mafiosa, conviene brevemente soffermarsi sulle specifiche deduzioni deldifensore che, muovendo da una prospettiva non perfettamente sovrapponibile a quella spesadalla difesa di altri associati, non revoca in dubbio l’avvenuta costituzione del locale romano adopera del ricorrente ma ritiene che nell’aprile del 2018 non potesse dirsi raggiunto un completoraccordo tra le due componenti dello stesso in considerazione della diversa tempisticadell’insediamento nella capitale di [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] sicchè le manifestazioniritenute espressione del metodo mafioso non erano suscettibili di considerazione unitaria, tenutoconto che allo stesso si era fatto ricorso anche in precedenza, prima della costituzione del localestesso.Alla luce delle emergenze intercettive e di contesto deve ritenersi non revocabile in dubbioche l’autorizzazione all’apertura del locale capitolino, quale che sia l’organismo di ndranghetache ebbe a formularla, riconosceva ad esponenti della cosca degli [OSCURATO:PERSONA] il compito di procedervi.Di detta cosca sia il [OSCURATO:PERSONA] che l’[OSCURATO:PERSONA] sono storici rappresentanti alla luce dellerisultanze di pregressi accertamenti giudiziari in sede di cognizione e prevenzione sicchél’organizzazione della struttura territoriale, per come riconosciuto dallo stesso ricorrente, hapreso le mosse proprio dalla cellula operativa raccoltasi intorno alle iniziative imprenditoriali diAlvaro [OSCURATO:PERSONA], il quale tuttavia, all’ingegno affaristico non accompagnava, per dirla con ilCarzo, l’educazione ndranghestica dei “giovanotti” che subivano il suo carisma criminale.

Il localedi Roma non affianca l’[OSCURATO:PERSONA] sfruttandone in maniera parassitaria la pregressa penetrazioneeconomica in taluni settori dell’economia ma ingloba la sua rete di interessi e relazioni ponendolasotto l’egida della struttura associativa e facendone parte di un più articolato progetto delittuoso.9.1 Le censure relative al vizio della motivazione in ordine ai rilievi difensivi in punto diestrinsecazione del metodo sono generiche, non avendo la difesa chiarito quali specifici elementidotati di decisivo rilievo siano stati trascurati dai giudici di merito, che hanno -con criteri conformie congrua analisi delle risultanze processuali- evidenziato le condotte significativedell’intimidazione mafiosa.La vicenda condensata nell’incolpazione di cui al capo 21 è stata ampiamente ricostruita infatto dal primo giudice alle pagg. 402 e segg.

E’ emerso, in particolare, che il [OSCURATO:PERSONA] pretendevada [OSCURATO:PERSONA], imprenditore legato alla ndrangheta vibonese, proprietario di plurimesocietà operanti nel settore dell’abbigliamento, partecipate in maniera occulta da RazionaleSaverio, intraneo al locale di S. Gregorio d’Ippona, la restituzione di 250mila euro, conferiti peracquisire partecipazioni riservate nelle attività dello stesso [OSCURATO:PERSONA] con capitali illeciti senza che,tuttavia, il percettore desse seguito agli accordi.

Tanto determinava la richiesta di retrocessionedella somma, le resistenze del debitore, l’intervento del [OSCURATO:PERSONA] e la condivisione di un pianodi rientro solo in parte onorato dalla p.o.

In detto contesto il [OSCURATO:PERSONA], per quanto emerso dalleintercettazioni, formulava reiterate e gravi minacce nei confronti dell’interlocutore per indurlo adaccedere alle sue richieste e non esitava a rivendicare il dovuto anche nei confronti del [OSCURATO:PERSONA],schierato a sostegno del [OSCURATO:PERSONA].

La difesa dubita dell’integrazione degli elementi costitutividell’illecito contestato sebbene al riguardo già il primo giudice abbia fornito ampia e correttarisposta giuridica, segnalando (pag. 426 e segg.) che il [OSCURATO:PERSONA] agiva per il recupero di danaro dilecite fonti di reddito, con conseguente ingiustizia del profitto perseguito.

Deve, infatti, ribadirsiche l’illiceità del negozio alla base della rivendicazione di [OSCURATO:PERSONA] connota di ingiustizia lapretesa fatta valere minacciosamente e produttiva di danno per la p.o. senza che la natura delrapporto presupposto sia suscettibile di degradare le componenti della fattispecie (in tal sensoSez. 2, n. 40457 del 07/06/2023, Carloni, Rv. 285101 - 01). [OSCURATO:PERSONA] Corte, infatti, ha in piùoccasioni precisato che, in tema di estorsione, è irrilevante che il patrimonio della persona offesasia costituito anche da proventi di attività illecite, in quanto oggetto di tutela è il duplice interessepubblico all'inviolabilità del patrimonio e alla libertà personale (Sez. 2, n. 20996 del 28/05/2025,Zazzera, Rv. 288168 – 01;Sez. 3, n. 27257 del 11/05/2007, Prifti, Rv. 237211 – 01).

Tanto dàragione sia dell’impossibilità di accedere all’alternativa qualificazione giuridica della condotta allastregua del delitto di ragion fattasi ex art. 393 cod.pen. ma, altresì, della sussunzione dellastessa nell’alveo della violenza privata, stante l’attingimento del profitto ingiusto perseguitodall’agente.La Corte territoriale ha risposto a pag. 109 alle doglianze difensive in punto di qualificazionegiuridica.

La circostanza che i giudici d’appello non abbiano espressamente disatteso i rilievi circala riconduzione dei fatti nel paradigma dell’art. 610 cod.pen. non integra un vizio di motivazioneutilmente spendibile in questa sede dal momento che la prospettazione difensiva è statainequivocamente reietta nel contesto delle considerazioni svolte a sostegno della sussistenzadegli estremi costitutivi del delitto di cui all’art. 629 cod.pen.

La giurisprudenza di questa Corteè pacifica nell’affermare che l'omesso esame di un motivo di appello da parte del giudicedell'impugnazione non dà luogo ad un vizio di motivazione rilevante a norma dell'art. 606,comma 1, lett. e), cod. proc. pen. allorché, pur in mancanza di espressa disamina, il motivoproposto debba considerarsi implicitamente assorbito e disatteso dalle spiegazioni svolte nellamotivazione, in quanto incompatibile con la struttura e con l'impianto della stessa nonché con lepremesse essenziali, logiche e giuridiche che compendiano la "ratio decidendi" della sentenzamedesima (tra molte, Sez. 1, n. 30257 del 12/06/2025, Franceschi, Rv. 288566 – 01; Sez. 2, n.46261 del 18/09/2019, Cammi, Rv. 277593 – 01).9.2 Le doglianze con cui si censura il mancato assorbimento della condotta contestata alcapo 22 nella fattispecie estorsiva sub 21 sono destituite di giuridico fondamento.Alla stregua della dettagliata ricostruzione della vicenda effettuata dai giudici di meritoemerge che il tentativo estorsivo posto in essere ai danni del [OSCURATO:PERSONA] faceva seguitoall’interruzione dei pagamenti concordati per la restituzione dell’importo ricevuto dal [OSCURATO:PERSONA] a finidi finanziamento occulto delle attività commerciali a lui riconducibili ed era frutto di unaautonoma determinazione criminosa insorta a seguito dell’inadempimento che prevedeva ilpestaggio della p.o. e lo spossessamento dell’autovettura Mercedes nella sua disponibilità.[OSCURATO:PERSONA] Corte ha affermato il condivisibile principio per cui in caso di estorsione le diversecondotte di violenza o minaccia poste in essere per procurarsi un ingiusto profitto senza riuscirea conseguirlo costituiscono autonomi tentativi di estorsione, unificabili con il vincolo dellacontinuazione, quando singolarmente considerate in relazione alle circostanze del caso concretoe, in particolare, alle modalità di realizzazione e soprattutto all'elemento temporale, appaianodotate di una propria completa individualità; si ha, invece, un unico tentativo di estorsione, purin presenza di molteplici atti di minaccia, allorché gli stessi costituiscano singoli momenti diun'unica azione (Sez. 2, n. 41167 del 02/07/2013, Tammaro, Rv. 256729 –01; n. 37297 del 28/06/2019, C., Rv. 277513 – 01).La difesa sollecita un diverso apprezzamento delle emergenze processuali, precluso inquesta sede, a fronte di una valutazione nel senso della cesura fattuale e psicologica tra lecondotte oggetto di autonoma contestazione che non mostra aporie e decisive frizioni logiche.9.3 Anche in relazione al capo 26 la difesa dubita della sussistenza degli estremi costitutividel delitto di tentata estorsione con particolare riguardo al profilo dell’ingiustizia del profitto,adducendo che i giudici di merito avrebbero omesso di considerare che la somma versata a SilviLorenzo, da investire nell’acquisto di un bar, era di proprietà del fratello del ricorrente.

La vicendaè stata ampiamente ricostruita dal Gup alle pag. 441 e segg. e la Corte d’appello ha risposto airilievi difensivi a pag. 110, confutando specificamente, alla luce delle intercettazioni in atti, latesi che il danaro da investire fosse di esclusiva proprietà del congiunto di [OSCURATO:PERSONA].

V’è daaggiungere che, anche a voler accedere all’assunto della difesa, la circostanza relativa alladiversa proprietà della provvista non inciderebbe sulla configurabilità dell’illecito, avendo ilricorrente posto in essere le reiterate minacce nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e dei congiunti (tracui cognati e relativi figli) allo scopo di ottenere la retrocessione dell’importo, del quale aveva,comunque, disposto uti dominus, con modalità non tracciabili al fine di acquisire la disponibilitàdi un esercizio commerciale.

La correttezza della qualificazione giuridica accreditata in sede dimerito è confermata dalla pluridirezionalità delle minacce, rivolte anche ai congiunti del [OSCURATO:PERSONA],alla stregua dell’insegnamento di Sez.

U. Filardo che ha rammentato come risulti estranea alperimetro della ragion fattasi l’estensione della pretesa a soggetti estranei al rapporto che l’hagenerata (Sez.

U, n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027 – 02).La stessa decisione del massimo consesso nomofilattico ha chiarito che nei casi in cui ricorrela circostanza aggravante dell‘agevolazione mafiosa “la finalizzazione della condotta allasoddisfazione di un interesse ulteriore (anche se di per sé di natura non patrimoniale) rispetto aquello di ottenere la mera soddisfazione del diritto arbitrariamente azionato, comporta lasussumibilità della fattispecie sempre e comunque nella sfera di tipicità dell'art. 629 cod. pen.”.9.4 Le censure che concernono le fattispecie di intestazioni fittizie di cui ai capi 24 (ZaraCaffè), 25 ([OSCURATO:PERSONA]), 70 (De.[OSCURATO:PERSONA]) sono infondate ai limiti dell’inammissibilità.

Ladifesa, infatti, reitera rilievi adeguatamente scrutinati e disattesi con corretti argomenti giuridicifin dal primo grado (pag. 435 e segg.):già in quella sede il Gup aveva persuasivamente confutatola tesi di un periodo di prova nella gestione dello [OSCURATO:PERSONA] al fine dell’acquisizione dell’esercizio,successivamente non perfezionatosi, confermando l’intestazione fittizia del locale a VincenzoCarzo da parte del padre – palesemente esposto per i suoi trascorsi ad ablazioni patrimoniali-sulla scorta di una logica e puntuale ricostruzione delle emergenze processuali.Analogamente le vicende connesse all’acquisto del [OSCURATO:PERSONA] da parte della [OSCURATO:SOCIETA].,formalmente riferibile a [OSCURATO:PERSONA], trasfuse nell’incolpazione sub 25, depongono inmaniera nitida per la sussistenza dell’illecito alla luce delle concludenti valutazioni espresse insede di merito e, in particolare, della conversazione tra il commercialista [OSCURATO:PERSONA] e PomponioMarco in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] dalla quale risulta che fu il primo a curare l’acquisto del bar da partedi [OSCURATO:PERSONA] e non del figlio.

La difesa tende a sollecitare una rivalutazione del merito afronte di un apparato argomentativo della sentenza impugnata privo di criticità giustificative,anche con riguardo alla finalità elusiva dell’operazione trattata a pag. 111 in termini congrui eancor più diffusamente dal Gup alle pag. 439 e segg.Le complesse ed articolate vicende che hanno condotto alla costituzione della DE.PAImmobiliare sono state analiticamente esposte alle pag. 568 e segg. dal primo giudice, che hapersuasivamente ricostruito come la quota societaria di [OSCURATO:PERSONA], pari al 50%,fosse in parte frutto di fittizia attribuzione da parte di [OSCURATO:PERSONA] su sollecitazione edistigazione di [OSCURATO:PERSONA].

Per il resto la società, che adottava schemi operativi già collaudati,era riconducibile ad [OSCURATO:PERSONA], tramite l’intestazione fittizia a [OSCURATO:PERSONA], affine diuna nipote del medesimo.

La difesa contesta la capacità rappresentativa degli elementi indiziariposti a base dell’affermazione di responsabilità per detto titolo senza, tuttavia, confutare intermini specifici la convergenza indiziaria ampiamente illustrata dal Gup, il quale a pag. 587 esegg. ha rimarcato che nel corso della telefonata intercettata il 4/10/2020 tra [OSCURATO:PERSONA] e ilfiglio [OSCURATO:PERSONA] il primo aveva in buona sostanza prestato il proprio consenso alla partecipazioneall’acquisto dell’immobile di [OSCURATO:PERSONA], raccomandando al congiunto la massima trasparenzanei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e dei [OSCURATO:PERSONA], cointeressati alla compravendita.

E la De.Pa.[OSCURATO:PERSONA], il cui assetto societario fotografa pienamente la realizzazione della sinergiapropugnata dal [OSCURATO:PERSONA] per portare a termine l’acquisizione, fu costituita proprio a tale scopo,tenuto conto che il preliminare d’acquisto del complesso di [OSCURATO:PERSONA] fu l’unico atto compiutodalla compagine e prevedeva condizioni con riguardo al prezzo e alle modalità del saldo del tuttosbilanciate in favore della parte acquirente.

La circostanza che la sede sociale fosse stata indicatapresso lo studio del commercialistica Silvestri, che curava gli interessi di [OSCURATO:PERSONA] e CarzoAntonio, costituisce elemento di ulteriore convalida della lettura della piattaforma indiziariaeffettuata in sede di merito.9.5 Le censure che concernono la sussistenza dell’aggravante di cui all’art. 416-bis.1cod.pen., ritenuta con riguardo ai reati-fine, sono infondate.

Secondo il difensore non sirinvengono in atti elementi sintomatici del perseguimento di finalità ulteriori rispetto all’interessepersonale o familiare dell’agente, che versava in condizioni di difficoltà economiche.La Corte territoriale ha fornito adeguata risposta al gravame difensivo a pag. 114,rimarcando come la diffusività del modulo operativo delle intestazioni fittizie coinvolgenti unapluralità di associati e soggetti contigui integri una “sinergia criminale” che trascende gli interessidel singolo, mirando alla sistematica infiltrazione del tessuto economico, oltre che a reimmetterenel circuito legale proventi di attendibile provenienza illecita, finalità ben presenti al ricorrenteche del sodalizio era esponente apicale.

Ancor più pregnanti argomenti militano a sostegno dellasussistenza dell’aggravante dell’agevolazione con riguardo agli addebiti in materia di armi,giustificandosi la detenzione di una pluralità delle stesse solo nell’ottica di un rafforzamentomilitare della compagine mentre con riguardo ai fatti estorsivi va ribadito, come già segnalato insede di merito, che si tratta di vicende che chiamano in causa la dimensione associativa nellamisura in cui l’imputato ha speso la capacità criminale propria e del sodalizio nel confronto conRazionale [OSCURATO:PERSONA] e nel tentativo di piegare le resistenze di [OSCURATO:PERSONA], perseguendone ilrafforzamento.9.6 Le censure in ordine alla mancata esclusione della recidiva e al diniego delle attenuantigeneriche sono precluse dalla mancata devoluzione in appello, non risultando svolta alcunadoglianza al riguardo nell’atto d’appello del [OSCURATO:DATA_NASCITA] a firma dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA].10.

I primi tre motivi del ricorso proposto dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] relative sottoarticolazioni (sub 11/11.5 del “ritenuto in fatto”) muovono doglianze di contenutosovrapponibile a quelle formulate nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] in tema di sussistenzadell’addebito associativo, con riguardo alle estorsioni concursualmente contestate ai capi 21) e22) della rubrica, alle intestazioni fittizie concernenti il [OSCURATO:PERSONA] e la De.[OSCURATO:PERSONA] e allasussistenza dell’aggravante ex art. 416-bis.1 sotto il profilo dell’agevolazione.

Si tratta di rilievigià esaminati nei paragrafi che precedono, le cui considerazioni possono essere integralmenterichiamate in ragione dell’assenza di profili di censura riferibili in via esclusiva alla posizione delricorrente.10.1 Con il quarto motivo il difensore deduce l’insussistenza degli elementi costitutivi deldelitto di estorsione in relazione ai capi 78 e 79, lamentando in particolare l’omessaconsiderazione dell’errore denunziato in sede di gravame circa l’affermata provenienza dellatelefonata incriminante del 22/2/2017 dall’apparecchio di [OSCURATO:PERSONA], sebbene la stessa siada riferire invece al [OSCURATO:PERSONA], secondo le risultanze dell’informativa del [OSCURATO:DATA_NASCITA].

La censura ègenerica.

Sebbene il P.m. nel capo di imputazione sub 78 abbia richiamato a carico di CarzoDomenico una telefonata del 22/2/2017 asseritamente partita dall’apparecchio del ricorrente edestinata al Masciarelli, della stessa non si rinviene cenno nella sentenza di primo grado che hainvece valorizzato diversi elementi indizianti e partitamente la circostanza che, in coincidenzacon la telefonata “muta” diretta al Masciarelli in data 11/2/2017, ore 10,16, partita da una cabinatelefonica di [OSCURATO:PERSONA], l’utenza dell’imputato era collocata nei pressi e nella stessa data, alle10,52, si registrava una telefonata tra [OSCURATO:PERSONA] e il padre in cui quest’ultimo chiedevaespressamente se avessero “chiamato lì” ricevendo risposta affermativa; che il 13 febbraioseguente, ore 11,21, in coincidenza con l’ennesima telefonata minatoria partita dall’utenzaintestata a [OSCURATO:PERSONA] e diretta al consulente Masciarelli, l’apparecchio del ricorrenteagganciava la medesima cella di [OSCURATO:PERSONA] 61; che il 27 febbraio seguente dal telefonodel [OSCURATO:PERSONA] partiva una telefonata “muta” all’indirizzo del Masciarelli; che i tabulati telefoniciavevano restituito intensi contatti con [OSCURATO:PERSONA] nel periodo d’interesse, elementi richiamatianche dalla Corte territoriale a sostegno della reiezione del gravame e non incisi in senso decisivodal riferimento alla telefonata minatoria del 22/2/2017 ritenuta ascrivibile al prevenuto.

Deve,infatti, osservarsi al riguardo che in data 22/2/2017 si era registrata altra telefonata da partedello stesso sconosciuto interlocutore dell’11 febbraio precedente che parlava con spiccatoaccento meridionale, dato suggestivo della riconducibilità dell’iniziativa al prevenuto e attendibilefonte dell’inesatto riferimento contenuto nella sentenza impugnata.

Con le complessiveemergenze scrutinate in sede di merito la difesa non si rapporta criticamente, adducendonel’irrilevanza per effetto dell’asserito dissolvimento della capacità rappresentativa dei singolielementi, invece adeguatamente saggiati nella loro autonoma consistenza e quindicomplessivamente secondo la regola di giudizio dell’art. 192, comma 2,cod.proc.pen.Quanto ai compromessi rapporti tra la famiglia [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], all’originedell’incolpazione sub 26, va rammentato che l’estorsione in danno dei fratelli Vittorini risultaconsumata, nella sua duplice illecita espressione, tra febbraio e marzo 2017 laddove la tentataestorsione in danno di [OSCURATO:PERSONA] si colloca nell’ottobre seguente sicchè le due vicende hannouna scansione temporale autonoma e insuscettibile di palesare frizioni logiche nel tessutoargomentativo delle sentenze di merito.

Analogamente infondati sono i rilievi concernenti l’usodell’indirizzo mail evocativo del clan dei Casamonica, utilizzato per veicolare alcuni messaggiintimidatori al Masciarelli, in quanto balza evidente il riferimento nei contenuti a realtà criminalicalabresi e non autoctone, con espressa evocazione della capacità di fare la “guerra”, delladisponibilità di un “esercito” e della già avvenuta dimostrazione della pervasività del controllomesso in atto con riguardo alla persona dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], alcuni congiunti della quale eranostati raggiunti e fatti oggetto di larvate minacce in [OSCURATO:PERSONA].

Si tratta di circostanze che, lungidal costituire note dissonanti nella ricostruzione fattuale operata in sede di merito, danno contodella concreta sussistenza nella specie dell’aggravante del metodo mafioso in ragione del direttorichiamo da parte degli estorsori dei personali collegamenti con la ndrangheta.10.2 Le censure concernenti la fittizia intestazione delle società che gestivano il barTintoretto e l’annessa rivendita di tabacchi (capi 67,68,69) sono manifestamente infondate.

LaCorte d’appello ha fornito risposta ai rilievi difensivi in termini congrui alle pagg. 114-115 sicchèè insussistente il vizio di omessa motivazione denunciato.

Gli snodi fattuali che sostanziano lavicenda sono stati ampiamente ricostruiti dal primo giudice alle pagg 537 e segg. e il ruolo disocio occulto dell’imputato sia nella [OSCURATO:SOCIETA]. che nella ME.DE, società succedutesi nella gestionedel complesso aziendale, è stato tratto dalle chiare risultanze delle intercettazioni,dettagliatamente richiamate dal Gup, dalle quali emerge che il ricorrente era costantementepresente all’interno delle attività commerciali, seppure al medesimo non formalmente riferibili edelle quali non figurava quale dipendente, esercitando poteri di natura francamente gestoria,curando l’approvvigionamento delle materie prime, intrattenendo rapporti con i fornitori,fornendo direttive ai dipendenti, interessandosi alle migliorie, attività delle quali riferivacostantemente al padre, il quale si informava in particolare dell’andamento degli incassi e delleprospettive future, quali la possibilità di acquisire insieme al [OSCURATO:PERSONA] l’immobile oveerano ubicati gli esercizi.

L’assoluto nitore delle risultanze acquisite palesa la genericità dei rilievidifensivi mentre è del tutto irrilevante il mancato accertamento della provenienza delle risorseinvestite dal momento che il delitto di trasferimento fraudolento di valori ex art. 512–bis cod.pen., deve ritenersi integrato anche in presenza di condotte aventi ad oggetto beni nonprovenienti da delitto, in accordo con la "ratio" dell'incriminazione che persegue unicamentel'obiettivo di evitare manovre dei soggetti potenzialmente assoggettabili a misure di prevenzione,dirette a non far figurare la loro disponibilità di beni o altre utilità, a prescindere dalla provenienzadi questi (Sez. 2, n. 28300 del 16/04/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276216 – 01; Sez. 2, n. 171 del04/12/2025, dep. 2026, Forgione, Rv. 289103 - 01).10.3 I conclusivi rilievi in punto di mancato riconoscimento delle attenuanti generiche edosimetria della pena sono manifestamente infondate.

La Corte d’Appello ha congruamenteesposto le ragioni del generalizzato diniego delle circostanze ex art. 62-bis cod.pen. evidenziandocome a fronte della gravità degli addebiti alcuno (ad eccezione del solo [OSCURATO:PERSONA]) abbia addottoelementi idonei a fondare l’invocata mitigazione sanzionatoria.

Né a fronte delle emergenzeprocessuali il disconoscimento in capo al prevenuto della reggenza del locale dopo iltrasferimento del padre in [OSCURATO:PERSONA] è suscettibile di incidere in termini significativi sulleconnotazioni della partecipazione associativa dell’imputato, ab origine priva di connotazionidirettive.11.Il primo motivo proposto nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] è nel suo incedereargomentativo del tutto sovrapponibile alle doglianze analizzate sub 9) in relazione al ricorso diCarzo [OSCURATO:PERSONA].

Pertanto possono qui richiamarsi gli argomenti sopra svolti in punto di sussistenzadell’addebito associativo e relativa aggravante nonché in ordine all’integrazione della fattispeciedi intestazione fittizia di cui al capo 24 e della circostanza di cui all’art. 416-bis.1 cod.pen.L’erroneità della tesi difensiva sulla finalità agevolativa si coglie nell’assunto (pag. 28 ricorso)secondo cui l’esclusione dell’aggravante associativa di cui al comma sesto ridonderebbe sullaconfigurabilità delle fattispecie ex art. 512-bis cod.pen. mentre la strumentalità di simili condotterispetto alla progettualità mafiosa è stata correttamente individuata nel perseguimento deldiffuso controllo dello specifico settore economico della ristorazione allo scopo di reintrodurre nelcircuito economico disponibilità finanziarie appartenenti ai sodali, alcuni dei quali pacificamenteesposti a misure ablative patrimoniali.11.1 Il secondo motivo è inammissibile.

Il difensore denuncia l’immutazione del fatto inquanto l’imputato nel periodo d’operatività del locale romano ebbe a ricevere, secondo laprospettazione d’accusa, la dote dello “sgarro” in [OSCURATO:PERSONA], dimostrando di avere colà pregnantiinteressi, circostanze che renderebbero insostenibile la partecipazione all’associazione romanama accrediterebbero eventualmente l’incardinamento del ricorrente nel locale di [OSCURATO:PERSONA].Deve innanzitutto rilevarsi che nella rassegna dei motivi di appello effettuata dalla sentenzaimpugnata con riguardo alla posizione del prevenuto alle pag. 28-29 (che il ricorrente aveval’onere di contestare se inesatta o incompleta) si fa riferimento alla riproposizione dell’eccezionedi incompetenza territoriale, comune peraltro ai coimputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], esi dà conto dei motivi aggiunti, cumulativi, nei quali veniva ulteriormente sviluppato l’argomento.Non risulta devoluta la questione della violazione dell’art. 521 cod.proc.pen. e a tanto conseguela preclusione del motivo.

Non cambia i termini del problema quanto affermato dal difensore apag. 18 del ricorso secondo cui il riferimento a pag. 14 dell’atto di appello “alla subordinataconclusione della nullità della sentenza per diversità del fatto rispetto a quello contestato al capo1” costituirebbe deduzione sufficiente ad investire della questione la Corte di merito.

Si trattainvero di un assunto assertivo e generico, privo della puntuale illustrazione delle ragioni asostegno e destinato all’inammissibilità a norma dell’art. 581, comma 1 lett. d), cod.proc.pen.tanto più ove si consideri che il vizio non risulta argomentato neanche nei motivi nuovi e a talescopo non poteva supplire la memoria difensiva richiamata in ricorso.Sulla eccezione di incompetenza territoriale la Corte d’Appello ha risposto a pag. 40escludendone l’ammissibilità alla luce del tenore dell’art. 438, comma 6-bis, cod.proc.pen. oltread averne confutato la fondatezza nel merito.Ad ogni buon conto la censura che si assume pretermessa è da ritenere, altresì,manifestamente infondata alla stregua del principio per cui, in tema di correlazione tra accusa esentenza, la non corrispondenza tra il fatto contestato e quello che emerge dalla sentenza rilevasolo allorché si verifichi una trasformazione o sostituzione delle condizioni che rappresentano glielementi costitutivi dell'addebito, e non già quando il mutamento riguardi profili non essenzialiper l'integrazione del reato e sui quali l'imputato abbia avuto modo di difendersi nel corso delprocesso (Sez. 2, n. 17565 del 15/03/2017, Beretti, Rv. 269569 - 01).

Si è, inoltre, affermatocon riguardo a fattispecie di partecipazione ad associazione mafiosa che non è diverso il fattoche presenti connotati materiali difformi da quelli descritti nella contestazione originaria, laddovela differente condotta realizzativa sia emersa dalle risultanze probatorie portate a conoscenzadell'imputato, di modo che anche rispetto ad essa egli abbia avuto modo di esercitare le proprieprerogative difensive (Sez. 6, n. 38061 del 17/04/2019, Rango, Rv. 277365 – 01; sul puntoanche Sez. 1, n. 15560 del 09/03/2022, Talarico, Rv. 282968 - 01).

Nella specie la difesacontesta la riferibilità della partecipazione di [OSCURATO:PERSONA] al locale romano sull’assunto di unradicamento territoriale e relazionale del medesimo in [OSCURATO:PERSONA], pretermettendo le emergenzeacquisite che denotano il suo attivismo nella ricerca delle armi in favore della struttura capitolina,il coinvolgimento nel sistema delle intestazioni fittizie, la collaborazione nella vigilanza deldomicilio di [OSCURATO:PERSONA] nell’ambito della condotta estorsiva in suo danno, il ruolo di raccordocon la casa-madre calabrese espressamente valorizzato dal primo giudice, elementi tutti checoncorrono a smentire la fondatezza della prospettazione difensiva che è, peraltro, affetta daradicale genericità laddove trascura di confrontarsi con l’accertata struttura unitaria dellandrangheta.12.

Il ricorso proposto nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] è infondato ai limitidell’inammissibilità.

L’imputata risponde del capo 59 relativo alla fittizia intestazione del 70%delle quote sociali della [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] primo giudice ha ricostruito in dettaglio levicende societarie alle pag. 517 e segg., illustrando le evidenze che attestano la riferibilità dellasocietà ad [OSCURATO:PERSONA] che ne era il dominus mentre figuravano quali soci occulti anchePomponio [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], coniuge dell’imputata.

La Corte d’Appello (pag. 136 e segg.)ha fornito esauriente risposta alle censure difensive, in questa sede riproposte ed incentrate sullaprova del dolo, assumendo il difensore che la [OSCURATO:PERSONA] non avesse contezza del coinvolgimentodell’[OSCURATO:PERSONA] nella società.

Si tratta di rilievi già adeguatamente scrutinati e disattesi con argomentiineccepibili sol che si consideri che all’atto dell’acquisto delle quote dinanzi al notaio era presentel’[OSCURATO:PERSONA] e che l’imputata, a fronte di un pacchetto pari al 70%, non sborsò alcuna somma, comeriferito dal venditore [OSCURATO:PERSONA] (anch’egli intestatario fittizio dell’[OSCURATO:PERSONA]) e da CampanilePriscilla.

Dette circostanze, unite al rapporto parentale che legava [OSCURATO:PERSONA] all’[OSCURATO:PERSONA],danno conto in termini del tutto affidabili della piena consapevolezza della ricorrente circa lafinalità elusiva dell’intestazione di cui si discorre.Risulta del tutto generica la doglianza in punto di sussistenza dell’agevolazione mafiosa,ampiamente e correttamente argomentata già in primo grado (pag. 530 e segg), evidenziandola partecipazione del [OSCURATO:PERSONA], coniuge dell’imputata, al sodalizio e la certa rappresentazione daparte della ricorrente del peculiare fine perseguito dai sodali sulla base di specifici elementiacquisiti in atti e adeguatamente illustrati dalla sentenza impugnata a pag.

138.13. I ricorsi degli imputati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] concernono le medesime incolpazionie pongono questioni giuridiche in gran parte sovrapponibili che ne consigliano la trattazioneunitaria, riservando ad un separato scrutinio gli ulteriori profili di censura.I ricorrenti rispondono tutti dei reati d’intestazione fittizia contestati ai capi 9, 10, 56 conriguardo alle società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., gestrice del bar-pasticceria [OSCURATO:PERSONA], alla [OSCURATO:PERSONA] ealla Ru.Pa 2020, compagini succedutesi nella gestione del ristorante-pizzeria Binario

96. Laricostruzione delle vicende che fondano siffatti addebiti è stata effettuata in maniera diffusa dalprimo giudice (pag. 342 e segg.) con analitico richiamo di tutte le fonti di prova poste afondamento delle affermazioni di responsabilità.

La Corte d’Appello ha trattato i singoli gravamidifensivi alle pagg. 121 e segg. rassegnando una motivazione che le difese ritengono per piùversi erronea in diritto, censurando l’affermata sussistenza degli elementi costitutivi dellafattispecie ex art. 512-bis cod.pen. come pure la ravvisabilità dell’aggravante dell’agevolazionemafiosa.

In particolare la difesa del ricorrente [OSCURATO:PERSONA] lamenta il difetto di prova circa ilconcorso dell’imputato con l’interponente [OSCURATO:PERSONA], non essendo all’uopo sufficiente lapartecipazione in veste di socio occulto alle tre società oggetto di contestazione.

I difensori delRomeo dal canto loro sostengono che i giudici di merito hanno confuso l’ipotesi di concorso neldelitto di intestazione fittizia con l’investimento di capitali in società già fittiziamente intestatesull’assunto che il delitto contestato configuri una fattispecie plurisoggettiva rispetto alla qualenon vi è prova che il ricorrente abbia posto in essere condotte causalmente rilevanti rispetto allafittizia attribuzione della titolarità formale delle società operata da [OSCURATO:PERSONA].13.1 Conviene al riguardo richiamare i principi costantemente affermati dalla giurisprudenzadi legittimità alla cui stregua il delitto di trasferimento fraudolento di valori è una fattispecie aforma libera che si concretizza nell'attribuzione fittizia della titolarità o della disponibilità didenaro o altra utilità realizzata in qualsiasi forma.

Il fatto-reato consiste, quindi, in una situazionedi apparenza giuridica e formale della titolarità o disponibilità del bene, difforme dalla realtà, enel realizzare volontariamente tale situazione al fine di eludere misure di prevenzionepatrimoniale o di contrabbando ovvero al fine di agevolare la commissione di reati relativi allacircolazione di mezzi economici di illecita provenienza.

Alla luce della "ratio" della disposizioneemerge che essa non intende formalizzare i meccanismi - che possono essere molteplici e nonclassificabili in astratto - attraverso i quali può realizzarsi l'"attribuzione fittizia", nè intendericondurre la definizione di "titolarità" o "disponibilità" entro schemi tipizzati di caratterecivilistico; intende bensì lasciare libero il giudice di merito di procedere a tutti gli accertamentinecessari a pervenire - senza vincoli formali - ad un giudizio in concreto degli elementi logici ofattuali, unicamente rispettoso dei parametri normativi di valutazione della prova (Sez. 2, n.38733 del 09/07/2004, Casillo, Rv. 230109 – 01; nel senso dell’esclusione della natura di reatoplurisoggettivo improprio anche Sez. 2 , n. 35826 del 12/07/2019, Como, Rv. 277075 – 01; n.12732 del 26/02/2025, Palumbo, Rv. 287824 – 01).Vi è da rammentare, inoltre, che il delitto di trasferimento fraudolento di valori èconfigurabile anche nel caso in cui, al fine di eludere l'applicazione di misure di prevenzionepatrimoniale, vengano acquistate di fatto le quote di una società commerciale o di servizi giàoperativa, lasciandone immutata la titolarità formale in capo a terzi che così vengono ad acquisireil ruolo di soggetti interposti (Sez. 2, n. 2080 del 06/12/2018, dep. 2019, Calabrese, Rv. 274963– 01; Sez. 5, n. 1322 del 26/09/2025, dep. 2026, [OSCURATO:PERSONA]. 289333 – 04), come nellaspecie verificatosi con riguardo alla [OSCURATO:PERSONA], nella titolarità formale di [OSCURATO:PERSONA], succeduta all’[OSCURATO:PERSONA] già controllata da [OSCURATO:PERSONA], operazioneper mezzo della quale gli odierni ricorrenti ne hanno assunto la qualifica di soci occulti ecofinanziatori, concorrendo a realizzare la condotta materiale del reato loro ascritto.

Rileva conriguardo alla richiamata società l’ulteriore principio per cui integra il reato previsto dall'art. 512-bis cod. pen. l'acquisizione della titolarità di fatto di parte delle quote societarie di un terzo, che,pertanto, rimane titolare effettivo per una frazione della partecipazione e diviene soggettointerposto per altra frazione di essa (Sez. 3, n. 23335 del 28/01/2021, Alecci, Rv. 281589 - 03).13.2 Non ha pregio anche la ricorrente censura che lamenta il mancato accertamento dellaprovenienza dei conferimenti.

Si tratta di rilievi formulati dalla difesa del [OSCURATO:PERSONA] nel secondo eterzo motivo e dalla difesa del [OSCURATO:PERSONA] che ha, al pari del coimputato, dedotto la mancataconsiderazione della consulenza tecnica sulla propria capacità reddituale.

Sennonchè questaCorte ha chiarito che il delitto di trasferimento fraudolento di valori ex art. 512–bis cod. pen.,deve ritenersi integrato anche in presenza di condotte aventi ad oggetto beni non provenienti dadelitto, in accordo con la "ratio" dell'incriminazione che persegue unicamente l'obiettivo di evitaremanovre dei soggetti potenzialmente assoggettabili a misure di prevenzione, dirette a non farfigurare la loro disponibilità di beni o altre utilità, a prescindere dalla provenienza di questi (Sez.2, n. 28300 del 16/04/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276216 – 01; Sez. 2, n. 171 del 04/12/2025, dep. 2026,assunzione della qualità di socio occulto o di titolare di fatto di un'attività economica preesistente,non è sufficiente l'accertamento della mera disponibilità del bene da parte di chi non ne risultiessere formalmente titolare, richiedendosi la verifica della provenienza dal predetto delle risorseeconomiche impiegate per il suo acquisto insieme alla finalità di eludere l'applicazione di misuredi prevenzione (Sez. 1, n. 42530 del 13/06/2018, C., Rv. 274024 - 01) Sez. 6, n. 26931 del29/05/2018, Cardamone, Rv. 273419 – 01) senza che tuttavia rilevi la natura eventualmentelecita della provvista.13.3 Quanto al dolo d’elusione va ribadito il costante orientamento di questa Corte secondocui ai fini della configurabilità del delitto di trasferimento fraudolento di valori non occorre lapreventiva emanazione delle misure di prevenzione, né la pendenza del relativo procedimento,bastando soltanto che l'autore ne possa temere l'instaurazione (tra molte, Sez. 2, n. 22954 del28/03/2017, D'agostino, Rv. 270480 - 01) mentre con riguardo alle ipotesi di realizzazioneplurisoggettiva è pacifica l’affermazione secondo cui risponde a titolo di concorso anche colui chenon è animato dal dolo specifico di eludere le disposizioni di legge in materia di prevenzioneovvero di agevolare la commissione di uno dei delitti di cui agli artt. 648, 648-bis e 648-ter cod.pen., a condizione che almeno uno dei concorrenti abbia agito con tale intenzione e che di ciòl'agente sia consapevole (Sez. 2, n. 40446 del 14/11/2025, Caterisano, Rv. 289021 – 02; Sez.6, n. 19108 del 15/02/2024, Megna, Rv. 286662 – 01; nel senso che il dolo specifico non èescluso dall'esistenza di finalità concorrenti, non necessariamente ed esclusivamente collegatealla necessità di "liberarsi" dei beni in vista di una loro possibile ablazione, Sez. 2, n. 27123 del03/05/2023, Carnovale, Rv. 284796 - 01).13.4 Si tratta di principi già richiamati dal primo giudice a dimostrazione di un correttoapproccio giuridico ai materiali processuali, coniugato ad un esauriente scrutinio delle fonti.

IlGup alle pagg. 366 e segg. ha effettuato un’efficace sintesi delle emergenze (principalmente dinatura intercettiva) che fondano l’affermazione di responsabilità degli imputati, dando puntualeconto della ricorrenza degli estremi costitutivi degli illeciti in discorso anche con riguardo allaconsapevolezza della finalità elusiva dell’[OSCURATO:PERSONA], il cui pregresso assoggettamento a misure diprevenzione reale è stato in dettaglio ricostruito.

La Corte d’Appello, dal canto suo, hacongruamente scrutinato le doglianze proposte da ciascuno degli imputati disattendendole conargomentazioni che non prestano il fianco a rilievi sotto il profilo della completezza e dellacongruenza logica.

Appaiono, pertanto, del tutto aspecifici i rilievi della difesa del [OSCURATO:PERSONA] chelamenta l’omessa verifica delle quote versate dagli imputati per la partecipazione occulta allesocietà in contestazione e il mancato accertamento di un accordo tra il [OSCURATO:PERSONA] e l’[OSCURATO:PERSONA].

Si trattadi questioni di non dirimente rilievo ai fini della sussistenza dei contestati delitti, la cuiinfondatezza manifesta emerge con indiscutibile nitore dalle conversazioni scrutinate dal primogiudice che danno conto, tra l’altro, dell’entità dei versamenti dei singoli soci occulti nella GlobalService (intercettazione tra [OSCURATO:PERSONA] e la moglie) e del complessivo investimentoeffettuato dai ricorrenti sanluchesi nelle società (interc. 22/3/2018 tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] a pag. 132 della sentenza impugnata).

Quanto all’accordo intercorso con l’[OSCURATO:PERSONA] igiudici di merito hanno richiamato la conversazione ambientale progr. 409 RIT 4888/16 tra AlvaroVincenzo e [OSCURATO:PERSONA] di illuminante chiarezza circa la genesi del coinvolgimento degliodierni ricorrenti sanluchesi nelle iniziative imprenditoriali in contestazione né la difesa haspiegato le ragioni per cui assumerebbe rilievo il mancato accertamento di diretti passaggi didanaro tra il [OSCURATO:PERSONA] e l’[OSCURATO:PERSONA] o l’esatto tenore di quanto convenuto tra i due.

La difesa trascuradel tutto che fu il [OSCURATO:PERSONA] insieme al [OSCURATO:PERSONA] e al [OSCURATO:PERSONA] ad assumere l’iniziativa di rivolgersiall’[OSCURATO:PERSONA] perché consentisse loro di investire in taluna delle iniziative commerciali che loriguardavano senza porre alcuna condizione.

La già richiamata conversazione chiarisce, inoltre,che l’[OSCURATO:PERSONA], spregiudicato ma non sprovveduto, confidò al [OSCURATO:PERSONA] il timore che dettocoinvolgimento potesse esporli al rischio di contestazioni associative (“perché loro sono di SanLuca e poi fanno il collegamento…conviene impelagarci?” “rischiamo l’associazione lì….è unproblema”).

Contrariamente a quanto assumono le difese la sottolineatura da parte dei giudicidi merito della provenienza territoriale dei ricorrenti non è frutto di un “pregiudizio etnico” maun dato processualmente significativo alla luce delle preoccupazioni manifestate dal lorointerlocutore [OSCURATO:PERSONA].

La circostanza rileva, inoltre, al fine della prova del dolo essendoinsostenibile, come segnalato in sede di merito, proprio in ragione della fama criminale dellacosca [OSCURATO:PERSONA] in territori contigui a quello di provenienza dei ricorrenti, che gli stessi neignorassero la pregressa sottoposizione a misura di prevenzione reale: basti al riguardoconsiderare che nessuno si è stupito della schermatura della presenza dell’[OSCURATO:PERSONA] nelle compaginiinteressate e che, nonostante l’addotta provenienza lecita delle provviste investite, nessuno degliimputati, per ragioni mai chiarite, ha inteso palesare la propria partecipazione nelle società incontestazione.

Correttamente, pertanto, i giudici di merito hanno disatteso le doglianze difensivesul punto valorizzando ai fini dell’integrazione dei delitti contestati la consapevolezza dell’altruidolo specifico (Sez. 2, n. 16997 del 28/03/2024, Severini, Rv. 286355 - 01), argomentata sullabase di una piattaforma indiziaria del tutto adeguata.13.5 Con riguardo alla ritenuta sussistenza della finalità dell’agevolazione mafiosa la [OSCURATO:PERSONA]Appello ha fornito congrua risposta ai rilievi difensivi alle pag. 127 e segg.

Posto che lacircostanza aggravante in esame ben può trovare applicazione in relazione al delitto ditrasferimento fraudolento di valori ex art. 512-bis cod.pen. in quanto l'occultamento giuridico diun'attività imprenditoriale attraverso la fittizia intestazione ad altri implementa la forza delsodalizio di stampo mafioso, determinando un accrescimento della sua posizione sul territorio262776 – 01; Sez. 5, n. 28648 del 17/03/2016, Zindato, Rv. 267299 – 01), anche in tal caso ilcriterio d’imputazione con riguardo ai concorrenti, secondo l’insegnamento di Sez.

U. Chioccinirichiamato dalla sentenza impugnata, è quello dell’art. 59, comma 2, cod.pen., profilo con ilquale i ricorsi non si confrontano assumendo l’assenza di elementi da cui desumere laconsapevolezza dei ricorrenti in ordine al coinvolgimento dell’associazione romana nelleoperazioni economiche e il fine di agevolarla, prospettiva che non si rapporta puntualmente allamotivazione rassegnata.13.6 Le doglianze in punto di responsabilità dei ricorrenti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e Romeoappaiono affette da genericità estrinseca laddove, in virtù di un’indebita parcellizzazione delcompendio indiziario, lamentano insussistenti vizi motivazionali in ordine a profili adeguatamentevalutati dalle conformi sentenze di merito in assenza di aporie e di travisamenti decisivi.

Deveaggiungersi con specifico riguardo ai rilievi formulati dalle difese dei ricorrenti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] l’indistinta parificazione delle condotte concursuali ascritte a tutti i prevenuti senzadistinguere gli apporti di ciascuno alle singole società che viene del tutto trascurato il fatto chele fonti probatorie acquisite attestano che i ricorrenti agirono quale unitario centro di imputazionedi interessi, avendo condiviso l’iniziativa nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] presso il quale sirecarono congiuntamente a chiedere di poter investire in una o più delle imprese commercialidel medesimo, mantenendo in seguito costanti contatti informativi tra di loro circa l’andamentodella gestione degli esercizi di fatto partecipati, condividendo il recesso dalla [OSCURATO:PERSONA] aseguito del fallimentare andamento del bar-pasticceria [OSCURATO:PERSONA], delegando il Romeoall’interlocuzione con l’[OSCURATO:PERSONA] in relazione alle criticità rilevate riguardo l’attività del ristoranteBinario 96, di cui si tentò il salvataggio attraverso la costituzione della [OSCURATO:SOCIETA]., destinata difatto a subentrare alla [OSCURATO:PERSONA] nella gestione del locale senza alcun formale atto di cessione.In relazione a ciascuno degli sviluppi fattuali delle vicende societarie a giudizio le difese nonhanno allegato decisive circostanze atte a smentire la ricostruzione delle sentenze di merito,fondata su pregnanti e conclusive emergenze dettagliatamente illustrate e solo assertivamentecontestate.13.7 Destituite di giuridico fondamento s’appalesano le censure comuni alle difese deiricorrenti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in punto di risarcibilità del danno in favore della parte civile.

Ilpercorso argomentativo della Corte di merito va esente da censura (pagg. 127-128) in quanto,contrariamente all’avviso dei difensori, il reato di cui all’art. 512-bis cod.pen. è un reato tipicodella mafia imprenditoriale, funzionale all’infiltrazione del tessuto economico nel territoriod’insediamento allo scopo di riciclaggio o reimpiego di disponibilità illecite ovvero al fine dieludere l’applicazione di misure di prevenzione patrimoniale.

Nella specie le decisioni di meritohanno riconosciuto l’esistenza di un progetto strategico di massiccia penetrazione di settoriproduttivi della [OSCURATO:PERSONA] ad opera della contestata associazione nel quale si inseriscono i reatiaddebitati ai ricorrenti, qualificati dalla finalità agevolativa del sodalizio, sicché correttamente èstato ravvisato il diritto della costituita parte civile alla liquidazione del danno in applicazione delprincipio secondo cui sono legittimati a costituirsi parte civile gli enti collettivi che, al momentodella commissione del reato, abbiano uno specifico collegamento con l'interesse tutelato esvolgano un'attività concreta e continuativa finalizzata al suo perseguimento, con riferimento alsettore d'interesse oggetto del procedimento (Sez. 3, n. 30805 del 15/01/2024, Medicinademocratica, Rv. 286870 – 07; Sez. 2, n. 10215 del 10/12/2018, dep. 2019, Gianlombardo, Rv.276500 - 01).

Avendo la parte civile accusato un danno di natura non patrimoniale appare,inoltre, incensurabile la disposta liquidazione in via equitativa. [OSCURATO:PERSONA] Corte ha in propositochiarito che la liquidazione dei danni morali, attesa la loro natura, non può che avvenire in viaequitativa, dovendosi ritenere assolto l'obbligo motivazionale mediante l'indicazione dei fattimateriali presi in considerazione e del percorso logico posto a base della decisione, senzanecessità di indicare analiticamente i calcoli dell'ammontare del risarcimento (Sez. 1, n. 44477del 25/10/2024, Pollifrone, Rv. 287154 – 01; Sez. 6, n. 48086 del 12/09/2018, B., Rv. 274229– 01).13.8 Risulta manifestamente infondata la censura della difesa del [OSCURATO:PERSONA] relativaall’applicazione dell’interdizione perpetua dai pp.uu., stante l’avvenuta revoca della penaaccessoria risultante dal dispositivo della sentenza impugnata.13.9 Le comuni doglianze in punto di mancata concessione delle circostanze attenuantigeneriche e dosimetria della pena sono manifestamente infondate, avendo la Corte d’Appellochiarito le ragioni del generalizzato diniego, evidenziando l’assenza di elementi di meritevolezzacui ancorare l’invocata mitigazione sanzionatoria e in particolare rimarcando un comportamentoprocessuale privo di alcun segno di rimeditazione dei fatti contestati.

Si tratta di valutazioneinsuscettibile di censura in questa sede in quanto adeguatamente argomentata in coerenza conle indicazioni della giurisprudenza di legittimità e con gli esiti processuali.

A detto riguardo deveosservarsi che la censura avanzata dalla difesa del [OSCURATO:PERSONA] concernente l’omessa valutazione dellamemoria a firma dell’imputato depositata in data 12/11/2024 è generica in quanto i difensorinon hanno chiarito di quali dirimenti circostanze i giudici d’appello abbiano pretermesso l’esame.La giurisprudenza di legittimità è ferma nel ritenere che l'omesso esame, da parte del giudicedi merito, di una memoria difensiva può essere dedotto in sede di legittimità come vizio dimotivazione purché, in virtù del dovere di specificità dei motivi di ricorso per cassazione, sirappresenti puntualmente la concreta idoneità scardinante dei temi della memoria pretermessarispetto alla pronunzia avversata, evidenziando il collegamento tra le difese della memoria e glispecifici profili di carenza, contraddittorietà o manifesta illogicità argomentativa della sentenzaimpugnata (Sez. 5, n. 17798 del 22/03/2019, C., Rv. 276766 – 01; Sez. 5, n. 24437 del17/01/2019, Armeli, Rv. 276511 - 01).13.10 I motivi nuovi proposti nell’interesse del [OSCURATO:PERSONA] sono inammissibili.

Con riguardo alladedotta omessa valutazione della memoria difensiva depositata il 13/1/2025, il difensore, Avv.insinuando il dubbio che l’atto sia stato incolpevolmente ignorato dalla Corte, precisando che gliargomenti di censura nella stessa contenuti riguardavano “la integrazione del requisito dellautilità concursuale quanto la consapevolezza della ritenuta condotta illecita contestata ad AlvaroVincenzo”.

Si tratta di doglianza irrimediabilmente generica e, comunque, manifestamenteinfondata in quanto, oltre a non chiarire la decisività delle deduzioni svolte in rapporto ai motividi gravame articolati, trascura l’impossibilità di ravvisare il vizio di omessa motivazione quandogli argomenti sviluppati nella memoria, sui quali il provvedimento impugnato sia rimasto silente,siano smentiti dal complessivo impianto motivazionale, in quanto logicamente incompatibili conla ricostruzione accertata e la valutazione formulata (Sez. 5, n. 5443 del 18/12/2020, dep. 2021,Bagala', Rv. 280670 – 01; nel senso che la parte che deduce l'omessa valutazione di memoriedifensive ha l'onere di indicare, pena la genericità del motivo di impugnazione, l'argomentodecisivo per la ricostruzione del fatto contenuto nelle memorie e non valutato dal giudice nelprovvedimento impugnato, Sez. 5, n. 24437/2019, cit.).13.10.1 Privi di fondamento risultano i rilievi in ordine all’impossibilità di configurare ladoppia conformità di merito per effetto del mancato confronto con i motivi d’appello e con icontenuti della richiamata memoria, stante l’insussistenza dei presupposti evocati dal difensorementre il secondo motivo, oltre a reiterare censure già oggetto dei motivi principali, tendeall’indebito ampliamento del thema decidendum attraverso la denunzia dell’asseritotravisamento della conversazione intercettata in data 23/10/2018.14.

Il primo motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] che revoca in dubbio l’affermazione diresponsabilità del prevenuto per i reati ascrittigli ai capi 9,10,56, denunciando un travisamentodelle risultanze probatorie, è infondato ai limiti dell’inammissibilità.

I giudici di merito hannoconcordemente valutato i materiali processuali, e principalmente le risultanze intercettive, cheRu.Pa 2020, rassegnando una motivazione che appare esente da criticità giustificative.

La difesanon si rapporta criticamente con l’apparato argomentativo della sentenza impugnata e con leemergenze scrutinate lamentando la mancata considerazione delle dichiarazioni asseritamenteliberatorie dei coimputati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].14.1 Al riguardo deve osservarsi che la lettura delle risultanze probatorie versate in atti daparte dei giudici di merito s’appalesa priva di aporie e illogicità ove si tenga conto delle plurimeconversazioni intercettate dalle quali emerge in maniera chiara la partecipazione occulta delprevenuto al capitale sociale delle società in discorso.

Basti por mente, tra le altre,all’intercettazione tra [OSCURATO:PERSONA] e la moglie del [OSCURATO:DATA_NASCITA] in cui il primo elenca tutti i socidella [OSCURATO:PERSONA], tra cui il ricorrente, dando conto dei conferimenti di ciascuno e della quotasocietaria acquisita; alla conversazione del 7/9/2017 tra gli stessi dialoganti, richiamata dalprimo giudice a pag. 384, dalla quale consta che l’imputato e il cognato [OSCURATO:PERSONA] una quota del 25% della [OSCURATO:PERSONA]; alla conversazione del [OSCURATO:DATA_NASCITA] tra AlvaroVincenzo e un fornitore ([OSCURATO:PERSONA]) nel corso della quale il primo rassicurava l’interlocutoresull’affidabilità finanziaria del ristorante Binario 96, evocando a tal fine la circostanza che tra iproprietari figurassero i due gestori del ristorante L’Angoletto, ovvero il [OSCURATO:PERSONA] e il [OSCURATO:PERSONA].A fronte del solido apparato indiziario scrutinato in sede di merito e posto a fondamento dellaresponsabilità dell’imputato i difensori lamentano un insussistente travisamento facendo leva sugeneriche deduzioni dell’atto d’appello circa la mancata conferma del contenuto delleconversazioni indizianti da parte di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sulla base di atti(interrogatori di garanzia) estranei alla piattaforma probatoria in quanto concernenti imputatigiudicati in separato procedimento. [OSCURATO:SOCIETA], va ribadito che ai fini della deducibilità in questasede del vizio di "travisamento della prova", che si risolve nell'utilizzazione di un'informazioneinesistente o nella omessa valutazione della prova esistente agli atti, è necessario che ilricorrente prospetti la decisività del travisamento o dell'omissione nell'ambito dell'apparatomotivazionale sottoposto a critica (Sez. 6, n. 36512 del 16/10/2020, Villari, Rv. 280117 – 01;Sez. 6, n. 8610 del 05/02/2020, P., Rv. 278457 – 01), requisito sul quale i difensori non sisoffermano e che non ricorre nella specie.

Non è fuor di luogo richiamare con riguardo allecensure difensive il principio autorevolmente affermato da questa Corte nella sua massimaespressione nomofilattica e costantemente ribadito secondo cui le dichiarazioni auto ed eteroaccusatorie registrate nel corso di attività di intercettazione regolarmente autorizzata hannopiena valenza probatoria e, pur dovendo essere attentamente interpretate e valutate, nonnecessitano degli elementi di corroborazione previsti dall'art. 192, comma terzo, cod. proc. pen.(Sez.

U, n. 22471 del 26/02/2015, Sebbar, Rv. 263714 - 01).Analoghe considerazioni debbono effettuarsi in relazione al capo 56 dal momento checontrariamente a quanto si assume in ricorso il prestanome della Ru.Pa, [OSCURATO:PERSONA], ha indicatol’imputato tra i “proprietari” del Binario 96 insieme al [OSCURATO:PERSONA] e al [OSCURATO:PERSONA] (sentenza Guppag. 489).Gli ulteriori rilievi in ordine alla interpretazione della conversazione indiziante del 23 marzo2018 si risolvono in una non consentita sollecitazione alla rilettura della fonte a fronte di unamotivazione che ha dato conto delle ragioni per cui i contenuti dell’interlocuzione erano del tuttoeccentrici rispetto all’addotto ruolo di mero dipendente del locale, come evidenziato dalla Corteterritoriale a pag. 134.14.2 Con riguardo alla sussistenza del dolo devono richiamarsi le osservazioni già svolte inrelazione alle posizioni dei coimputati, essendo sufficiente al fine dell’integrazione laconsapevolezza dell’altrui finalità elusiva mentre appare del tutto generico ed aspecifico l’assuntodell’inconsapevolezza da parte del ricorrente del ruolo e della caratura mafiosa dell’[OSCURATO:PERSONA],avendo già il giudice di primo grado sottolineato, al di là del rapporto con il [OSCURATO:PERSONA], strettissimocollaboratore dell’[OSCURATO:PERSONA], che il [OSCURATO:PERSONA] l’Angoletto era utilizzato dal medesimo, primadell’acquisto del Binario 96, quale luogo di riunione per discutere di vicende di rilievo associativo,come nel caso della cena ivi tenutasi con esponenti della cosca Farao/Marincola finalizzataall’accordo per l’approvvigionamento di pesce in regime monopolistico da parte della soc.

CalaRoma.Né hanno pregio le censure relative all’aggravante ex art. 416-bis. 1 cod.pen., avendo laCorte territoriale rigettato le obiezioni difensive sul punto con motivazione esente da illogicitàmanifeste valorizzando la stretta contiguità, non solo parentale, all’associato [OSCURATO:PERSONA], uomo difiducia di [OSCURATO:PERSONA], e gli elementi circostanziali dai quali emerge la consapevoleaccettazione di agevolare con le proprie condotte il gruppo criminale di appartenenza delcongiunto e dell’[OSCURATO:PERSONA].15.Anche le censure proposte nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] sono nel complessoinfondate, per taluni aspetti ai limiti dell’inammissibilità in ragione dell’aspecificità che le connota.Vanno preliminarmente richiamate le considerazioni svolte in relazione al capo 21 (§ 9.1)con riguardo alla fattispecie estorsiva in danno del [OSCURATO:PERSONA] ascritta a [OSCURATO:PERSONA] e CarzoDomenico giacché l’addebito di riciclaggio origina appunto dalle pretese restitutorie avanzate daCarzo [OSCURATO:PERSONA] in relazione alla rilevante somma consegnata al ricorrente perché la investisse informa occulta in una delle attività commerciali al medesimo riferibili.La Corte d’Appello ha fornito congrua risposta alle doglianze difensive alle pag 140 e segg.spiegando le ragioni per cui la tesi difensiva di un’operazione truffaldina ordita ai danni di CarzoAntonio senza trasferimento di danaro sia logicamente insostenibile alla stregua delle risultanzeacquisite che dimostrano come l’imputato, a seguito dell’intervento di [OSCURATO:PERSONA], fuindotto ad accedere alla restituzione rateale dell’importo ricevuto.

Il ricorrente sollecita unarivalutazione del merito preclusa in questa sede a fronte della coerente lettura dei datiprocessuali effettuata dai giudici di merito.15.1 Anche le doglianze relative all’aggravante dell’agevolazione mafiosa non si confrontanoin termini puntuali con la motivazione rassegnata dalla Corte di merito (pag. 141) che hasottolineato i risalenti rapporti tra le parti, sorti nell’ambito di un comune periodo di detenzione,e il vincolo fiduciario tra gli stessi instauratosi tale da giustificare l’affidamento di un’ingentesomma in contanti a fini di investimento, circostanza che rende del tutto illogico l’assuntodell’inconsapevolezza del [OSCURATO:PERSONA] circa il contesto associativo in cui il [OSCURATO:PERSONA] si muoveva e lariconduzione dell’operazione nell’ambito delle strategie del gruppo che al medesimo facevariferimento.

La dimensione associativa degli interessi in gioco nella vicenda estorsiva sub 21 enel delitto di riciclaggio che ne costituisce l’antecedente storico è resa evidente dall’intervento diRazionale [OSCURATO:PERSONA], cointeressato alle iniziative imprenditoriali del [OSCURATO:PERSONA] e deciso a piegare leresistenze dell’imputato, consapevole della necessità di non compromettere gli equilibri mafiosicontrastando le richieste del capo-locale.15.2 La conclusiva censura in ordine alla mancanza di motivazione con riguardo all’aumentoeffettuato ai sensi dell’art. 63, comma 4, cod.pen. è infondata.

A fronte di un gravame chechiedeva (pag. 8) l’esclusione delle circostanze aggravanti contestate (recidiva qualificata eagevolazione mafiosa) e, comunque, dell’aumento a norma dell’art. 63, comma 4,cod.pen., laCorte territoriale a pag. 142 ha negato di poter accedere alla richiesta principale, evocando inparticolare i numerosissimi precedenti, anche specifici, che militano a carico del prevenuto.

India pag. 145 ha determinato la pena base in anni cinque di reclusione ed euro seimila di multa,aumentata ad anni sette, mesi sei ed euro 9000 di multa per la recidiva (in misura inferiore aidue terzi previsti per la contestata e ritenuta recidiva reiterata specifica, non essendoemendabile, in assenza di impugnazione del P.m., l’errore sul punto del primo giudice) ed ha,quindi, operato l’aumento ulteriore a norma dell’art. 63, comma 4, cod.pen. nella misura di mesinove di reclusione ed euro 900 di multa per l’aggravante ex art. 416-bis.1 cod.pen., conincremento di gran lunga inferiore rispetto al massimo irrogabile.Ritiene il Collegio che, nella specie, l’obbligo di motivazione in ordine all’aumento facoltativodebba ritenersi assolto per implicito alla luce della motivazione rassegnata in punto di sussistenzadi entrambe le circostanze e della connessa rilevanza, giudizio che comporta e sottintendel’apprezzamento della conseguente necessità sanzionatoria, in piena coerenza con lagiurisprudenza di questa Corte in materia di circostanze (tra molte, Sez. 2, n. 48029 del20/10/2016, Siesto, Rv. 268176 – 01; Sez. 4, n. 23679 del 23/04/2013, Viale, Rv. 256201 -01).16.

Il ricorso del Procuratore Generale è fondato limitatamente alla posizione di SimariSimone in relazione alla quale la Corte territoriale ha operato la derubricazione della condotta dipartecipazione al sodalizio mafioso contestato al capo 1) nel delitto di cui all’art. 418 cod.pen.di assistenza agli associati.Ritiene il Collegio che la motivazione della Corte territoriale sia viziata per effetto dellaparziale considerazione dei materiali processuali valorizzati in primo grado a sostegno dellaprospettazione d’accusa.16.1 [OSCURATO:PERSONA] Corte ha affermato il principio per cui in tema di giudizio di appello il giudiceche riforma la decisione di primo grado è tenuto ad assolvere l'obbligo di motivazione rafforzata,che impone un apparato argomentativo di maggiore forza persuasiva, fondato su un'analisiapprofondita e puntuale della sentenza impugnata e su un confronto critico con il correlatoragionamento probatorio, dovendo essere esplicitate le ragioni per cui gli elementi di prova giàvalutati dal primo giudice assumono una diversa valenza dimostrativa, in quanto non è sufficientela mera prospettazione di una ricostruzione alternativa dei fatti (Sez. 6, n. 1129 del 16/10/2025,dep. 2026, D’Ambrosio, Rv. 289123–02; n. 51898 del 11/07/2019,P.

Rv. 278056 – 01; Sez. 4,n. 24439 del 16/06/2021, Frigerio, Rv. 281404– 01; n. 2474 del 15/10/2021, dep. 2022,Masturzo, Rv. 282612 – 01).

Si è in particolare chiarito che l'obbligo di motivazione rafforzataprescinde dalla rinnovazione dell'istruttoria, prevista dall'art.603, comma 3-bis, cod.proc.pen.,ed il giudice è tenuto a renderla tutte le volte in cui ritiene di ribaltare la decisione di primogrado, sia di assoluzione che di condanna, dovendo fornire compiuta spiegazione delle ragioniper cui una determinata prova assume una valenza dimostrativa completamente diversa rispettoa quella ritenuta dal giudice di primo grado, rassegnando un apparato giustificativo checonferisca alla decisione una forza persuasiva superiore.

La sentenza n.1129/2025, cit. haindicato quali parametri di riferimento a cui il giudice di appello deve attenersi nel caso in cuidecida, a fronte di una sentenza di condanna, di pronunciare una sentenza di assoluzione, al finedi assolvere all'obbligo di motivazione rafforzata, la dimostrazione di avere compiuto un’analisistringente, approfondita, piena, del provvedimento impugnato; la spiegazione, anche in ragionedei motivi di impugnazione e del perimetro devoluto, della mancata condivisione della primapronuncia; l’esposizione delle ragioni fondanti - a livello logico e probatorio - la nuova decisioneassunta.

Si tratta di principi che debbono trovare applicazione anche nelle ipotesi diriqualificazione soprattutto nei casi, come quello a giudizio, in cui la portata rappresentativa deglielementi probatori è stata oggetto di una radicale rilettura.16.2 I giudici d’appello hanno, infatti, ritenuto che i materiali processuali non siano idonei aprovare un ruolo dinamico del [OSCURATO:PERSONA] nel sodalizio, sostenendo in particolare che le soleemergenze suscettibili di considerazione siano costituite dalla vicenda del trasferimento deimarchi tedeschi a Roma dalla [OSCURATO:PERSONA], in evasione dell’incarico conferito da [OSCURATO:PERSONA] alsuocero [OSCURATO:PERSONA], non adeguatamente approfondita in sede investigativa, e dall’incaricodello stesso [OSCURATO:PERSONA] di avvisare [OSCURATO:PERSONA] affinché non desse seguito al recupero del creditonell’interesse di [OSCURATO:PERSONA], rispetto al quale difetterebbe la prova circa la conoscenza incapo al [OSCURATO:PERSONA] degli “antefatti”, ovvero della richiesta del [OSCURATO:PERSONA] di intervenire al fine diagevolare l’esazione di un suo credito nei confronti di un imprenditore di Guidonia.

Gli altrielementi cui il primo giudice aveva connesso valenza indiziaria risultano del tutto trascurati.La valutazione della Corte territoriale risulta lacunosa e frammentaria in quanto ha omessodi valutare singolarmente e nella loro coordinazione logica le molteplici risultanze analizzate dalprimo giudice alle pagg. 277 e segg. che danno conto dei continuativi rapporti del [OSCURATO:PERSONA] nonsolo con il suocero, pacificamente affiliato al locale romano con il ruolo di “ mastro di giornata”secondo quanto riferito dal [OSCURATO:PERSONA] in una delle conversazioni intercettate, ma anche conmolteplici altri sodali tra cui lo stesso capo locale, i figli, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA]; della previsione del conferimento all’imputato di una dote in occasione della“mangiata” del 15 ottobre, cerimonia non effettuata per l’assenza di [OSCURATO:PERSONA]; dellariferita “messa a disposizione” dell’imputato emergente dalle intercettazioni in atti; delladettagliata ricostruzione della vicenda relativa al trasferimento dei marchi tedeschi dalla [OSCURATO:PERSONA], analiticamente effettuata sulla base delle intercettazioni che documentanol’intervento del [OSCURATO:PERSONA], su richiesta del capo locale, anche nella fase successiva in cui se netentava la vendita; del ruolo di collegamento svolto tra il [OSCURATO:PERSONA] e il [OSCURATO:PERSONA] nellavicenda relativa al recupero crediti nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA]; dell’assoluta naturalezza con la qualeil capo locale e il suocero coinvolgevano il [OSCURATO:PERSONA] nella discussione di vicende riservate, qualiquelle relative al locale di Perth.

L’assunto della sentenza impugnata secondo cui l’attività delSimari si sarebbe risolta in un’attività “ausiliaria” a beneficio essenzialmente del [OSCURATO:PERSONA] etalora anche di altri associati, da ricondurre nel paradigma dell’art. 418 cod.pen., è frutto di unpercorso giustificativo che non dà conto delle ragioni alla base del decisum nei termini richiestidalla giurisprudenza di legittimità, difettando un confronto analitico e puntuale con leargomentazioni spese dalla sentenza riformata.16.3 Devesi, inoltre, rimarcare che secondo l’esegesi di Sez.

U. Modaffari, che si pone inpiena continuità con l’insegnamento di Sez.

U. Mannino, la condotta di partecipazione adassociazione di tipo mafioso si caratterizza per lo stabile inserimento dell'agente nella strutturaorganizzativa dell'associazione, idoneo, per le specifiche caratteristiche del caso concreto, adfini criminosi (Sez.

U, n. 36958 del 27/05/2021, Modaffari, Rv. 281889 - 01).

Si è, altresì, chiaritoche l'affiliazione rituale può costituire grave indizio della condotta partecipativa, ove la stessarisulti, sulla base di consolidate e comprovate massime d'esperienza e degli elementi di contestoche ne evidenzino serietà ed effettività, espressione di un patto reciprocamente vincolante eproduttivo di un'offerta di contribuzione permanente tra affiliato ed associazione.

Il massimoconsesso nomofilattico ha evidenziato che la locuzione normativa "fa parte" di cui all'art. 416-bis, primo comma, cod. pen.

“non può lasciare spazio ad ipotesi di identificazione della condottapunibile che risultino del tutto svincolate dalla verifica di un contributo, anche in forme atipiche,ma effettivo, concreto e visibile reso dal partecipe alla vita dell'organizzazione criminosa: talecontributo, che può assumere carattere sia materiale che morale, ben potrà essere ricostruitoanche in via indiziaria e ben potrà concretizzarsi solo in un momento successivo (allorquandol'affiliato darà concreto corso alla messa a disposizione) rispetto al formale ingressonell'associazione”.

Assume, quindi, assoluta decisività ai fini della valutazione di "appartenenza"ad un gruppo criminale mafioso la “possibilità di attribuire al soggetto la realizzazione di unqualsivoglia apporto concreto, sia pur minimo, ma in ogni caso riconoscibile, alla vitadell'associazione, tale da far ritenere avvenuto il dato dell'inserimento attivo con carattere distabilità e consapevolezza oggettiva.

Tale interpretazione conferisce assoluta centralità alladimensione probatoria, perché è solo sulla scorta delle evidenze disponibili che sarà possibilevalutare se, per le caratteristiche assunte dal caso concreto, la compenetrazione nel tessutocriminale abbia generato o meno un'effettiva "messa a disposizione".Con detti principi la sentenza impugnata non si è confrontata in termini adeguati, rendendouna motivazione per più versi assertiva che ha mancato di operare una valutazione probatoriadel complesso delle emergenze acquisite, verificando, all’esito, anche la percorribilità diqualificazioni alternative rispetto all’art. 418 cod.pen. che presuppone (come reso palese dallalocuzione "fuori dei casi di concorso nel reato") una condotta favoreggiatrice, specialmentequalificata posta in essere da persona estranea al sodalizio mafioso, restando, invece, essaassorbita dall'art. 416-bis cod. pen. quando detta assistenza sia prestata da un aderente allaconsorteria nell'ambito delle finalità di solidarietà dovute ai partecipi, secondo il "pactumsceleris" (Sez. 6, n. 15668 del 01/12/2011, dep. 2012, Vellini, Rv. 252548 –01; n. 13085 del 03/10/2013, dep. 2014, Rv. 259484 – 01; n. 2533 del 26/11/2009, dep. 2010,Rv. 245703 – 01).16.4 Il ricorso del P.G. concernente l’assoluzione di [OSCURATO:PERSONA] per il capo 34 è infondato.La Corte d’Appello ha ritenuto che non sia stata raggiunta la prova dell’effettiva attivazione daparte dell’imputato di un canale di approvvigionamento dello stupefacente sicché laconversazione di valenza indiziante intercorsa con il [OSCURATO:PERSONA] sarebbe frutto di un’interlocuzionedel tutto preliminare, intesa a saggiare un possibile e lucroso canale di spaccio in assenza dielementi a conforto circa la serietà e concretezza dell’offerta.

Trattasi di valutazioneinsuscettibile di censura in questa sede in quanto adeguatamente giustificata in assenza didecisivi travisamenti del materiale probatorio.17.

Alla luce delle considerazioni che precedono la sentenza impugnata deve essereannullata limitatamente alla posizione di [OSCURATO:PERSONA] in relazione all’addebito associativo enei confronti di [OSCURATO:PERSONA] con riguardo alla recidiva, con rinvio per nuovo giudizio ad altraSezione della Corte di Appello di Roma.

Le residue censure di cui ai ricorsi del P.G. e del Valentesono, invece rigettate al pari dei restanti ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA].

Va,infine, disposta la condanna degli imputati alla rifusione delle spese di assistenza e difesa infavore della costituita parte civile, liquidate come da dispositivo.

P.Q.MAnnulla la sentenza impugnata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] con rinvio per nuovo giudizio adaltra Sezione della Corte d'appello di Roma.Annulla la sentenza impugnata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] limitatamente alla recidiva conrinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra Sezione della Corte d'appello di Roma.Rigetta nel resto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e dichiara irrevocabile l'affermazione di responsabilita'.Rigetta il ricorso del Procuratore generale nei confronti di [OSCURATO:PERSONA].Rigetta i ricorsi di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] che condanna al pagamento delle speseprocessuali.

Condanna, inoltre, gli imputati in solido alla rifusione delle spese di rappresentanzae difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile Associazione nazionale per la lottacontro le illegalita' e le mafie “[OSCURATO:PERSONA]” che liquida in complessivi euro 7.915,00,oltre accessori di legge.Così deciso in Roma il 27 gennaio 2026Il Consigliere estensore Il PresidenteAnna [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
n. a Locri il 26/7/1986Romeo [OSCURATO:PERSONA] n. a Siderno il [OSCURATO:DATA_NASCITA]Versace [OSCURATO:PERSONA] n. a [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA]Valente [OSCURATO:PERSONA] n. a [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA]Carzo [OSCURATO:PERSONA] n. a Cinquefrondi l’[OSCURATO:DATA_NASCITA]Carzo [OSCURATO:PERSONA] n. a Cinquefrondi il [OSCURATO:DATA_NASCITA]Laganà [OSCURATO:PERSONA] n. a [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA]Salvadore [OSCURATO:PERSONA] n. [OSCURATO:PERSONA] d’America il [OSCURATO:DATA_NASCITA]Delfino [OSCURATO:PERSONA] n. a [OSCURATO:PERSONA] il 30/1071974Carzo [OSCURATO:PERSONA] n. a [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso la sentenza della Corte di Appello di Roma in data 13/2/2025visti gli atti, la sentenza impugnata e i ricorsi;letti i motivi nuovi presentati dal difensore nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] e la memoria di replicaa firma dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA] per i ricorrenti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA];udita la relazione del Cons. [OSCURATO:PERSONA];udita la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sost. Proc.Gen. [OSCURATO:PERSONA] che haconcluso per l'annullamento della sentenza impugnata nelle parti in cui: dichiara la responsabilitàconcorsuale di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di estorsione di cui al capo 21)della rubrica; dichiara la responsabilità concorsuale di [OSCURATO:PERSONA] per il tentativo di estorsionedi cui al capo 26) della rubrica; in parziale riforma della sentenza del g.u.p. del Tribunale di Romariqualifica nel delitto di cui all'art. 418 cod.pen. la condotta di [OSCURATO:PERSONA] originariamentesussunta nella previsione dell'art. 416 bis cod.pen. di cui al capo 1) della rubrica revocando, perl'effetto, le pene accessorie di cui agli artt. 29 e 32 del c.p. e la misura di sicurezza della libertàvigilata di cui all'art. 417 cod.pen.; in riforma della sentenza impugnata assolve [OSCURATO:PERSONA] reato di cui all'art. 73, comma 1, D.P.R. 309/1990 a lui ascritto al capo 34) della rubricaperchè il fatto non sussiste; stabilisce il trattamento sanzionatorio per [OSCURATO:PERSONA],erroneamente determinando l'incremento imputabile alla recidiva; stabilisce il trattamentosanzionatorio per [OSCURATO:PERSONA] erroneamente determinando l'incremento imputabile allarecidiva. [OSCURATO:PERSONA] generale conclude per l'inammissibilita' nel resto dei ricorsi concondanna per [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] alpagamento delle spese del procedimento e della somma ritenuta di giustizia in favore della cassadelle ammende.Udito il patrono della parte civile, Associazione nazionale per la lotta contro le illegalità e le mafie“[OSCURATO:PERSONA]”, Avv. [OSCURATO:PERSONA]Amico, che ha depositato conclusioni scritte e nota spesedelle quali ha chiesto la liquidazione;Udito l’Avv. [OSCURATO:PERSONA] per [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità delricorso del Procuratore generale;Uditi gli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in difesa di [OSCURATO:PERSONA], l'Avv. [OSCURATO:PERSONA]Gauttieri in difesa di [OSCURATO:PERSONA]; l'Avv. [OSCURATO:PERSONA] in difesa di [OSCURATO:PERSONA];l'Avv. [OSCURATO:PERSONA] in difesa di [OSCURATO:PERSONA]; gli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] difesa di [OSCURATO:PERSONA]; l'Avv. [OSCURATO:PERSONA] in difesa di [OSCURATO:PERSONA]; l'Avv. [OSCURATO:PERSONA]Belcastro in difesa di [OSCURATO:PERSONA]; l’Avv. [OSCURATO:PERSONA] in difesa di [OSCURATO:PERSONA];l'Avv. [OSCURATO:PERSONA] in difesa di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] eSalvadore [OSCURATO:PERSONA]; l'Avv. [OSCURATO:PERSONA] in difesa di [OSCURATO:PERSONA]; l'Avv. [OSCURATO:PERSONA]Vianello [OSCURATO:PERSONA] in difesa di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], l'Avv. [OSCURATO:PERSONA] in difesadi [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], i quali hanno illustrato i motivi chiedendonel’accoglimento.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.Con l’impugnata sentenza la Corte di appello di Roma, in riforma della decisione delGiudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Roma in data 20/9/2023 così statuiva:-assolveva [OSCURATO:PERSONA] dal delitto ascrittogli al capo 34 perchè il fatto non sussiste;- escludeva in relazione al contestato delitto di cui all’art. 416-bis cod.pen. la circostanzaaggravante di cui al comma 6;-riqualificava la condotta di partecipazione ad associazione mafiosa ascritta a [OSCURATO:PERSONA] delitto di cui all’art. 418 cod.pen.;- rideterminava la pena nei confronti di tutti gli appellanti, previo riconoscimento dellecircostanze attenuanti generiche al solo [OSCURATO:PERSONA].2.Hanno proposto ricorso per Cassazione il Procuratore generale presso la Corte d’[OSCURATO:PERSONA] e i difensori degli imputati, deducendo i motivi di seguito enunciati nei limitistrettamente necessari per la motivazione, ai sensi dell’art. 173, comma 1, disp. att.cod.proc.pen.Ricorso P.G.2.1 Erronea applicazione degli artt. 416-bis e 418 cod.pen.Il ricorrente deduce che la Corte territoriale ha errato nell’operare la derubricazione dellacondotta ascritta sub 1) al [OSCURATO:PERSONA] nel reato di assistenza agli associati in quanto ha omesso diconsiderare che il discrimine tra la partecipazione all’associazione mafiosa e la fattispecie ex art.418 cod.pen. postula che la condotta favoreggiatrice sia attuata da soggetto estraneo al sodaliziocriminoso mentre il [OSCURATO:PERSONA] è soggetto formalmente affiliato alla ndrangheta per quanto emergeda una congerie di elementi che la Corte territoriale non ha posto indubbio. In particolare nellariunione del 15/10/2017 era prevista l’attribuzione di nuove doti a vari soggetti tra cui il [OSCURATO:PERSONA], incombente cui non si dette corso a causa dell’assenza di [OSCURATO:PERSONA],secondo quanto emerge dalle conversazioni ambientali analiticamente scrutinate dal primogiudice. La formale affiliazione dell’imputato comporta che i contributi fattuali che la [OSCURATO:PERSONA]appello ha riconosciuto come posti in essere dal [OSCURATO:PERSONA] integrano il ruolo dinamico che qualificala partecipazione. La sentenza impugnata, inoltre, ha espressamente dato atto che l’imputatoera consapevole sia dell’esistenza dell’organizzazione mafiosa che della partecipazione allastessa del suocero [OSCURATO:PERSONA], di [OSCURATO:PERSONA] e dei figli [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], diPalamara [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e ha affermato che il [OSCURATO:PERSONA] aveva fornito uncontributo fattuale agli associati, in particolare al suocero [OSCURATO:PERSONA], a [OSCURATO:PERSONA] e al figlioCarzo [OSCURATO:PERSONA], trascurando tuttavia il fatto che in considerazione dei ruoli rispettivamentericoperti dai predetti sodali nella compagine ( il [OSCURATO:PERSONA] “mastro di giornata”, il [OSCURATO:PERSONA] del locale, il figlio, suo braccio destro) il contributo prestato dall’imputato non può ritenersiesaurito nel favoreggiamento di singoli associati, come illogicamente reputato dalla sentenzaimpugnata, traducendosi necessariamente in un contributo prestato all’intera organizzazione.2.2 La contraddittorietà della motivazione e il travisamento della prova, essendo la Corte dimerito pervenuta alla riqualificazione dell’addebito associativo nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] di considerare alcuni elementi di prova esistenti in atti e già valorizzati dal primogiudice. In dettaglio il ricorrente segnala che dagli esiti delle intercettazioni puntualmentericostruiti in primo grado risulta che il capo locale [OSCURATO:PERSONA] non esitava a parlare allapresenza del [OSCURATO:PERSONA] dell’assetto del locale di Perth in Australia, facendo il nome del referente echiarendo che gli esponenti delle articolazioni estere del sodalizio erano, comunque, tenuti adare conto alla casa madre e a comunicare le novità, informazioni in ordine alle quali l’imputatoassentiva sebbene in sede di interrogatorio lo stesso non sia stato in grado di fornire spiegazioniin ordine al dialogo in questione. La Corte di merito in maniera illogica e contraddittoria haritenuto che il [OSCURATO:PERSONA] fosse soggetto di sicura affidabilità tanto da essere messo al corrente diinformazioni segrete o riservate, svalutando tuttavia tale dato, ritenuto inidoneo a definire ilruolo dell’imputato nella consorteria. Analogamente ed illogicamente svalutato, secondo ilricorrente, è il tenore della conversazione del 6 luglio 2017 nel corso della quale [OSCURATO:PERSONA] sottolineato al figlio [OSCURATO:PERSONA] che il [OSCURATO:PERSONA] e il suocero avevano fattivamente di mostratodi essere “a disposizione”. La Corte territoriale inoltre, secondo l’impugnante, è incorsa intravisamento per omissione con riguardo alla vicenda del trasferimento dalla [OSCURATO:PERSONA] a Roma di550mila marchi tedeschi nonostante il ruolo centrale svolto dal [OSCURATO:PERSONA] che aveva accompagnatoil suocero a prelevare il danaro e aveva personalmente provveduto a consegnarlo a CarzoAntonio, secondo quanto dettagliatamente ricostruito dalla sentenza di primo grado sulla scortadelle plurime conversazioni intercettate, pretermesse dalla sentenza impugnata. Allo stessomodo i giudici d’appello hanno omesso una compiuta considerazione delle emergenze relativealla vicenda del recupero crediti in Guidonia per conto di [OSCURATO:PERSONA] in relazionealla quale l’imputato aveva in più occasioni funto da intermediario tra [OSCURATO:PERSONA] e TrimarchiGiuseppe.2.3 La contraddittorietà della motivazione e il travisamento della prova in relazioneall’intervenuta assoluzione di [OSCURATO:PERSONA] dal delitto contestato al capo 34) (art. 73 DPR309/90).Il ricorrente, premesso che [OSCURATO:PERSONA] era attivamente inserito nel traffico di stupefacentiquale intermediario tra i fornitori e gli acquirenti, lamenta che la Corte di merito ha omesso diconsiderare la conversazione in data 11/2/2018 dalla quale emerge che il [OSCURATO:PERSONA] chiedeva alCutrupi di verificare se qualche medico intendesse acquistare sostanza stupefacente, spiegandoche il prezzo dipendeva dalla quantità (almeno 50 grammi) e che egli sarebbe stato in grado digarantire l’approvvigionamento con un preavviso di due-tre giorni.La motivazione rassegnata sul punto non risulta coerente con il tenore del colloquio laddovefa riferimento al reperimento di una piazza di spaccio da gestire unitamente ad altre famiglie,qualificando il progetto come futuribile mentre l’offerta formulata dal [OSCURATO:PERSONA] non era vaga ma bendeterminata tanto che l’imputato indicava la sostanza (attendibilmente cocaina) come “pura” ene indicava il prezzo. [OSCURATO:SOCIETA] la Corte di merito ha omesso di valutare una serie di conversazionianaliticamente scrutinate dal primo giudice dalle quali emerge che l’imputato già primadell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] disponeva di canali di rifornimento di sostanza stupefacente.Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] GIOVANNI3. La manifesta illogicità della motivazione con riferimento agli elementi costitutivi dellafattispecie incriminatrice in relazione ai capi 9,10,56Secondo i difensori la Corte territoriale ha omesso del tutto la valutazione in ordine allasussistenza degli elementi costitutivi della fattispecie contestata, limitandosi ad unapprezzamento congiunto e cumulativo delle emergenze probatorie comuni a tutti gli imputatisenza alcuna specifica attenzione al ruolo del [OSCURATO:PERSONA]. Censurano, inoltre, il pregiudizio etnicodenotato dalla Corte d’appello laddove a pag. 12 ha sottolineato che il ricorrente e i coimputatiGiampaolo e [OSCURATO:PERSONA] sono originari del territorio di S. [OSCURATO:PERSONA] ove insiste il Santuario di Polsi,trascurando che la mera provenienza territoriale non può costituire elemento da cui desumerela vicinanza di un soggetto ad un’associazione di stampo mafioso.3.1 La violazione ed erronea applicazione dell’art. 512-bis cod.pen. per avere la sentenzaimpugnata reso una motivazione solo apparente in ordine alla sussistenza dell’elementooggettivo del reato.I difensori, dopo aver richiamato gli elementi valorizzati a sostegno dell’affermazione diresponsabilità del ricorrente per il delitto di cui all’art. 512-bis cod.pen., rimarcano che lagiurisprudenza di legittimità con riguardo al socio occulto o titolare di fatto di un’attivitàeconomica preesistente richiede l’accertamento circa la provenienza delle risorse economicheimpiegate per l’acquisto del bene e l’intento di evitare l’applicazione di misure di prevenzione.La sentenza impugnata nella specie ha sanzionato non l’immissione nel circuito economico legaledi capitali suscettibili di essere confiscati in sede di prevenzione ma la mera intestazione fittiziainsuscettibile di integrare l’illecito.3.2 L’erronea applicazione della legge penale e l’apparenza della motivazione con riguardoalla sussistenza dell’elemento soggettivo del reato.Secondo i difensori la Corte d’Appello ha omesso qualsiasi approfondimento in ordine allaprovenienza delle risorse economiche impiegate dal [OSCURATO:PERSONA] per l’acquisto delle quote societarievalorizzando a tale riguardo esclusivamente l’intercettazione ambientale tra il [OSCURATO:PERSONA] nel corso della quale venivano indicati i nomi di tutti i soci occulti del ristoranteBinario 96 e quella ulteriore tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in ordine all’andamento fallimentaredel ristorante mentre non veniva acquisita alcuna prova circa le somme di danaro investite dalricorrente nelle società [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e Ru.Pa 2020. La Corte di merito ha omessola verifica sia in relazione alle quote versate da ciascuno degli imputati sia alla provenienza dellestesse nonostante risulti che il [OSCURATO:PERSONA] svolga l’attività di professore e il denaro eventualmentecorrisposto debba ritenersi di derivazione lecita. In proposito la sentenza impugnata hapretermesso la consulenza tecnica di parte allegata all’atto di appello relativa alla capacitàreddituale dell’imputato e del suo nucleo familiare rassegnando una motivazione apodittica conriferimento agli elementi costitutivi dell’illecito. Quanto al capo 56 secondo i difensori la [OSCURATO:PERSONA]appello ha omesso di verificare se il [OSCURATO:PERSONA] si fosse rappresentato e avesse voluto concretamentesubentrare nella società, tenuto conto della cessazione della vecchia licenza e della richiesta diuna nuova, limitandosi a traslare la condotta asseritamente consumata e contestata ai capi 9 e10 anche a detto capo sull’assunto indimostrato di una partecipazione ininterrotta del ricorrentenella [OSCURATO:PERSONA] sebbene l’amministratore di diritto della stessa, [OSCURATO:PERSONA], abbia esclusoche il [OSCURATO:PERSONA] avesse frequentato il ristorante Binario 96 a seguito del subentro della nuovacompagine. [OSCURATO:SOCIETA] risulta del tutto carente la motivazione in ordine all’individuazione di uneventuale accordo tra il [OSCURATO:PERSONA] e l’[OSCURATO:PERSONA] circa la partecipazione del primo alle società GlobalService, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] né vi è traccia in atti di passaggi di danaro tra i due né dellaquantificazione dei versamenti dei singoli nelle predette società, risultando del tutto assertival’affermazione secondo cui i sanluchesi avrebbero impiegato un capitale iniziale di 400mila euro.3.2 L’erronea applicazione dell’art. 512-bis cod.pen. e la mancanza o mera apparenza dellamotivazione in ordine alla sussistenza dell’elemento soggettivo del reato.I difensori, premesso che per l’integrazione del reato di intestazione fittizia occorre la provaspecifica che la stessa sia stata compiuta al fine di eludere la normativa in tema di prevenzionepatrimoniale, non essendo sufficiente dar conto della fittizia attribuzione della titolarità odisponibilità di danaro o altri beni, lamentano che la Corte territoriale ha valorizzato ai fini dellaprova del dolo la circostanza che il [OSCURATO:PERSONA] non poteva non conoscere, per la contiguità territorialed’origine, che [OSCURATO:PERSONA] fa parte di una famiglia mafiosa, facendone discendere, altresì, laconoscenza della specifica volontà del predetto di eludere l’applicazione di misure di prevenzionesulla base di considerazioni assertive e stereotipate.3.3 L’erronea applicazione dell’art. 416-bis.1 cod.pen. e la mancanza o mera apparenzadella motivazione in ordine alla sussistenza dell’aggravante.Secondo il ricorrente la sentenza impugnata ha argomentato la sussistenza dell’elementosoggettivo dell’aggravante dell’agevolazione mafiosa sulla base della territorialità, valorizzandola provenienza dell’imputato dal paese di [OSCURATO:PERSONA] d’Aspromonte sebbene dalle conversazioniintercettate non emerga alcun riferimento dei coimputati sanluchesi all’associazione mafiosaromana e al suo coinvolgimento in operazioni economiche sul territorio della capitale ovvero laconsapevolezza del [OSCURATO:PERSONA] di contribuire al soddisfacimento di interessi di natura criminale. LaCorte territoriale ha dato rilievo ad una conversazione dell’[OSCURATO:PERSONA] dalla quale emergeesclusivamente il timore di poter essere oggetto di una contestazione associativa senza che alcunelemento attesti la consapevolezza del prevenuto di apportare con la sua condotta vantaggiall’associazione.3.4 La violazione dell’art. 538 cod.proc.pen. e degli artt. 2043,1226 e 2697 cod. civ. el’omessa ovvero apparente motivazione in ordine alla risarcibilità del danno (sia sotto il profilodell’an che del quantum).I difensori sostengono che la sola applicazione dell’aggravante dell’agevolazione mafiosanon giustifica automaticamente il risarcimento del danno in favore dell’associazione contro leillegalità e le mafie stante il difetto della volontà agevolatrice in capo al [OSCURATO:PERSONA] e l’assenza dialterazioni nell’economia capitolina. [OSCURATO:SOCIETA], non risulta effettuato alcun accertamento sullesomme versate nelle società in imputazione, dato destinato a incidere sulla quantificazione deldanno ritenuto risarcibile.3.5 Violazione degli artt. 29 e 32 cod.pen. per avere la sentenza omesso di motivare inordine all’applicabilità dell’interdizione perpetua dai pubblici uffici a fronte del settimo motivod’appello con il quale la difesa eccepiva l’erronea applicazione della pena accessoria nonostantela pena base stabilita per il reato più grave dal primo giudice fosse pari ad anni quattro.3.6 Omessa motivazione in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuantigeneriche, avendo la Corte territoriale pretermesso la memoria a firma del ricorrente depositatain data 12/11/2024 cui la sentenza non fa cenno. I difensori aggiungono che i giudici d’appellonon hanno positivamente valutato la condotta processuale dell’imputato riservandogli untrattamento deteriore rispetto ad altri correi.3.7.Con atto depositato il 10 gennaio 2026 l’Avv. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto motivi nuovi checoncernono, il primo, l’omessa valutazione della memoria difensiva depositata 13 gennaio 2015contenente lo sviluppo degli argomenti di contrasto alla ricostruzione recepita dal primo giudice,il secondo l’esposizione delle ragioni per cui il mancato confronto con i motivi d’appello e con larichiamata memoria impongono di escludere la ravvisabilità nella specie di una c.d. doppiaconforme con particolare riguardo alla sussistenza del dolo elusivo.L’Avv. [OSCURATO:PERSONA] nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] PASQUALE4. Erronea applicazione della legge penale in relazione al capo 1 con riferimento agli artt.416-bis cod.pen. e 192 cod.proc.pen.; manifesta illogicità della motivazione con riguardo allavalutazione degli indici probatori dimostrativi della partecipazione al fatto associativo. Illogicavalutazione delle risultanze processuali e delle censure difensive.Il difensore, premesso che i giudici territoriali hanno fondato il convincimento di colpevolezzadel [OSCURATO:PERSONA] sulla base delle risultanze di alcune intercettazioni ambientali, evidenzia che lalettura delle conversazioni incriminate non rappresenta l’unica possibile e che l’interpretazioneaccreditata si fonda su inferenze illogiche. In particolare con riguardo al colloquio intercorso indata 10/2/2017 nel corso del quale [OSCURATO:PERSONA] riferiva a [OSCURATO:PERSONA] di aver appreso dalricorrente che il GICO di Roma aveva avviato un’indagine ( “una cosa grossa”) che riguardava icalabresi “della squadra nostra”, il difensore contesta che il [OSCURATO:PERSONA] propalando l’informazioneavrebbe di fatto ammesso di far parte del sodalizio. Infatti, è il [OSCURATO:PERSONA] che rivolto alVersace faceva riferimento alla “squadra nostra” mentre laddove il medesimo riferisce quantoappreso si esprime nel senso che l’obiettivo dell’indagine era costituito da “voi altri calabresi”.Pertanto alcuna valenza autoaccusatoria circa la partecipazione può connettersi ai contenutidell’intercettazione e al fatto di aver condiviso l’informazione relativa all’esistenza di indagini neiconfronti di più soggetti calabresi. [OSCURATO:SOCIETA], la occasionale comunicazione al [OSCURATO:PERSONA], suo cugino,dell’esistenza delle dette indagini non può essere ritenuta circostanza sufficiente ad attribuireall’imputato un ruolo dinamico nella compagine consistito nel costante ausilio fornito per eluderele indagini e contribuire a preservare l’operatività del gruppo. A detto riguardo il difensoreaggiunge che non esistono evidenze atte a dimostrare che il [OSCURATO:PERSONA] fosse solito fornire agli altricomponenti del gruppo informazioni investigative riservate, asseritamente apprese da unmilitare infedele mai identificato, non potendo fondarsi simile assunto sullo spezzone diintercettazione attribuito al [OSCURATO:PERSONA] contenente il riferimento a “l’altra volta” trattandosi di unabattuta monca, priva di riferimenti atti a contestualizzarla. Secondo il ricorrente in ogni casol’episodio in questione non può considerarsi sufficiente per ritenere l’imputato organicoall’associazione e nella specie non sono emerse ulteriori condotte sintomatiche dello specificoruolo rivestito nel sodalizio e della sua rilevanza ed efficienza causale. Non rilevano a tal fine lamancata partecipazione alla “mangiata” del 15/10/2017 né l’aiuto prestato da [OSCURATO:PERSONA] disbrigo delle pratiche amministrative connesse all’apertura di un bar mentre alcun elementoin senso accusatorio può trarsi dalla precedente condanna per associazione mafiosa riportata dalricorrente e relativa a compagine del tutto diversa, operante in territorio calabrese fino al maggio1998. Il difensore deduce che la sentenza impugnata, a fronte di un solo elemento di potenzialecapacità indiziante e dell’assenza di contestazione di reati fine, avrebbe dovuto ritenere ilcarattere occasionale del contributo prestato, escludendo la partecipazione per difetto diun’attività continuativa a sostegno dell’operatività dell’associazione. Lamenta, inoltre, che lamotivazione rassegnata è connotata da carenza, manifesta illogicità e contraddittorietà consistitanella valorizzazione di circostanze non concludenti rispetto alla decisione e comunque prive diefficacia dimostrativa.4.1 Erronea applicazione della legge penale in relazione alla mancata riqualificazione deldelitto ex art. 416-bis cod.pen. in quello di favoreggiamento personale e mancanza assoluta dimotivazione. Il difensore assume che la Corte di merito, sebbene investita della questione amezzo di specifico motivo, ha omesso di fornire risposta in ordine all’invocata riqualificazionedella condotta ascritta ai sensi dell’art. 378 cod.pen.4.2 Violazione dell’art. 99, commi 4 e 5, cod.pen., illegittimità ed illegalità del relativoaumento di pena, difetto assoluto di motivazione sul punto. Il difensore deduce che la Corte dimerito ha applicato la recidiva e l’aumento di pena nella misura di due terzi della pena basesenza motivare sui presupposti dell’aggravante né sulla misura dell’aumento.L’Avv. [OSCURATO:PERSONA] nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] PASQUALE4.3 La violazione degli artt. 192 cod.proc.pen. e 416-bis cod.pen. e l’illogicità dellamotivazione in ordine alla prova della sussistenza della condotta partecipativa del [OSCURATO:PERSONA].Il difensore deduce che la sentenza impugnata ha affermato la partecipazione del Vitaloneal sodalizio valorizzando la pregressa condanna riportata dall’imputato per il delitto diassociazione mafiosa in contrasto con la giurisprudenza di legittimità che impone di avereriguardo a tal fine al fatto tipico piuttosto che all’autore, richiedendo la necessaria verificadell’affectio societatis e del fattivo inserimento nell’organizzazione criminale. Dal complessivocompendio acquisito, ad avviso del difensore, emerge la marginalità della figura del ricorrentecui è attribuita la condotta di aver avvertito [OSCURATO:PERSONA] dell’esistenza di un’indagine dellaProcura di Roma nei confronti dei calabresi operanti sul territorio, insuscettibile di integrare quelruolo dinamico e funzionale all’operatività del sodalizio richiesto per configurare lapartecipazione, traducendosi piuttosto in un atto di favoreggiamento personale. La sentenzaimpugnata non ha considerato che il [OSCURATO:PERSONA] non partecipava alle riunioni dell’organizzazione enon prese parte alla “mangiata” del 15 ottobre 2017 sicché l’occasionale condotta contestatanon dimostra l’effettivo e stabile inserimento dell’agente nella struttura in difetto di prova circala finalizzazione della stessa a prestare un contributo concreto e apprezzabile all’esistenza o alrafforzamento della compagine. L’attività che si addebita al prevenuto in quanto isolata potrebbeal più configurare il differente reato di favoreggiamento personale ovvero esprimere meracontiguità compiacente o disponibilità nei confronti di singoli esponenti.4.4 La violazione di legge con riguardo alla mancata riqualificazione della condotta ai sensidell’art. 378 cod.pen., avendo la sentenza impugnata escluso con motivazione illogica laprospettata alternativa qualificazione del fatto nonostante la giurisprudenza riconosca lapossibilità di configurare il delitto di favoreggiamento riguardo ad un’associazione per delinquerecon permanenza in atto in presenza di un occasionale ausilio ad un affiliato.[OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] (capi 1 e 27,28,29)5.La violazione degli artt. 416-bis e 416-bis.1 cod.pen. nonché dell’art. 192 cod.proc.pen.;mancanza, insufficienza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione e meraapparenza della stessa in ordine all’accertamento della penale responsabilità dell’imputato.La difesa evidenzia in premessa che, alla luce del capo d’imputazione sub 1), al [OSCURATO:PERSONA] sicontesta di aver contribuito all’operatività dell’associazione dando esecuzione alle direttiveimpartite da [OSCURATO:PERSONA] e mettendosi a completa disposizione degli interessi del sodaliziosebbene l’imputato non abbia avuto contatti con soggetti diversi dal predetto [OSCURATO:PERSONA] edai figli, peraltro esauritisi in uno strettissimo lasso temporale. Con riguardo alle fattispecieestorsive contestate a [OSCURATO:PERSONA] ai danni di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] il ricorrente assume che il capolocale abbia agito a titolo personale, avendo espressamente chiarito di voler procedere alrecupero dei crediti senza coinvolgere alcuno, nemmeno i figli, nè simile prospettazione ècontrastata dalle emergenze acquisite che non hanno posto in luce alcuna cointeressenza delgruppo nell’operazione. [OSCURATO:SOCIETA], pur emergendo dalle conversazioni intercettate che il Carzoaveva parlato al [OSCURATO:PERSONA] della sua intenzione di procedere al recupero delle somme dovutegli daidebitori inadempienti, non aveva ritenuto di palesarne i nomi al ricorrente e dalla sentenzaimpugnata emerge che il danaro rivendicato dal [OSCURATO:PERSONA] era di sua esclusiva proprietà, sebbene laCorte territoriale ne sottolinei l’ignota provenienza. I reati fine contestati ai capi 27 e 28, lungidall’inserirsi nelle dinamiche associative, sono frutto di un favore personale reso dal ricorrente aCarzo [OSCURATO:PERSONA] nel contesto delle azioni estorsive contestate mentre con riguardo al capo 29 laCorte di merito è incorsa in travisamento della prova giacchè, per quanto emerge dallaconversazione in data 18/11/2007 tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], pur ammettendo che il “Ciccio”che accompagnò uno dei fratelli [OSCURATO:PERSONA] in Latina a visionare delle armi sia da identificare nel [OSCURATO:PERSONA],si comprende che l’imputato agiva da mero intermediario e non già in veste di partecipedell’associazione e che le armi da acquistare servivano a [OSCURATO:PERSONA] che in quel periodotemeva di rimanere vittima di una spedizione punitiva da parte di [OSCURATO:PERSONA]. Aggiunge ildifensore che la questione del recupero dei crediti era un fatto che coinvolgeva tutti i componentidella famiglia di [OSCURATO:PERSONA] e non un affare di ndrangheta.L’affermazione di responsabilità dell’imputato si pone, dunque, in contrasto con leemergenze acquisite sia con riguardo alla condotta di partecipazione all’associazione mafiosa chealla ritenuta sussistenza dell’aggravante dell’agevolazione in relazione alle imputazioniconcernenti le armi in quanto la condotta dell’imputato era rivolta a favorire [OSCURATO:PERSONA] inproprio e non quale capo-locale. La colpevolezza per l’addebito associativo è stata tratta dai reatifine trascurando che gli stessi sono stati commessi in un contesto che vede il ricorrente agireesclusivamente con [OSCURATO:PERSONA] in relazione ad attività di natura strettamente personale. Lasentenza impugnata ha, dunque, confuso gli interessi personali di [OSCURATO:PERSONA] con quelli dellacosca da lui capeggiata sebbene l’adesione del [OSCURATO:PERSONA] agli ordini del coimputato non equivalga amessa a disposizione in favore del sodalizio. I giudici d’appello nel respingere le doglianzedifensive non hanno adeguatamente considerato che il [OSCURATO:PERSONA] è incensurato, radicato a Roma dal2007, è sprovvisto di doti di ndrangheta e non ha rapporti con soggetti diversi dai [OSCURATO:PERSONA]; conosceda tempo [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ma solo come meccanici, e scompare dalla scenainvestigativa a fine estate 2017 sicchè lo sporadico contatto intercorso il 19/1/21 con CarzoDomenico non può che confermare l’estraneità del prevenuto al sodalizio e risulta del tuttoillogica la lettura fornitane in sede di merito secondo cui il [OSCURATO:PERSONA] sarebbe stato interessato adentrare nel giro della fornitura di prodotti dolciari ai locali gestito da [OSCURATO:PERSONA] e daiPalamara. Il difensore evidenzia ulteriormente che il [OSCURATO:PERSONA] non fu invitato il 15 ottobre 2017 allamangiata a casa del [OSCURATO:PERSONA]; che il soprannome “Ciccio” è stato impropriamente attribuito alCalò nonostante la presenza di altri soggetti identificabili tramite lo stesso diminutivo ( Grecoritenuto fondata seppur non dirimente; che l’imputato non è mai stato coinvolto nelle iniziativecriminose pianificate dal sodalizio e i [OSCURATO:PERSONA] lo tenevano in scarsa considerazione, non esitandoin talune occasioni a irriderlo.Risulta, inoltre, ad avviso della difesa, erroneamente applicata ai reati in materia di armil’aggravante di cui all’art. 416-bis.1 cod.pen. in difetto di prova circa la componente soggettivadella circostanza.5.1 Violazione degli artt. 2 e 7 L. 895/67, 416-bis.1 cod.pen. e vizio di motivazione inrelazione al capo 29.Secondo il difensore la sentenza impugnata ha confermato la responsabilità per il capo 29con motivazione illogica, valorizzando una conversazione telefonica in cui [OSCURATO:PERSONA] fariferimento alla possibilità di chiedere una pistola a “compare Ciccio”, di cui non vi è prova chel’imputato avesse la disponibilità, mentre appare dubbia la stessa identificazione del destinatarioove si consideri che il [OSCURATO:PERSONA], prefigurando la richiesta, si rivolge in forma diretta al futurofornitore usando il “voi”, formula lessicale che non ricorre nei dialoghi con il [OSCURATO:PERSONA].5.2 Omessa riqualificazione del delitto ex art. 416-bis cod.pen. ai sensi dell’art. 378 cod.pen.e correlato difetto di motivazione. Il difensore deduce che dalla motivazione della Corte di meritonon si evincono l’effettiva compenetrazione del [OSCURATO:PERSONA] nel sodalizio, l’affectio societatis e ilconseguente ruolo di partecipe, essendosi l’imputato limitato a prestare ausilio ad un unicoesponente seppur in posizione verticistica e per i suoi interessi personali. In detto quadro fattualea detta del ricorrente non è configurabile la condotta di partecipazione ma neppure il concorsoesterno, non essendo le condotte del prevenuto destinate ad inserirsi nel tessuto illecito delsodalizio. Pertanto potrebbe al più configurarsi una condotta di favoreggiamento ove sidimostrasse la consapevolezza dell’imputato in ordine all’inserimento del [OSCURATO:PERSONA] nella strutturaassociativa.5.3 La violazione degli artt. 133, 62,69,81 cod.pen. e vizio cumulativo della motivazione inordine al diniego delle attenuanti generiche e alle censure formulate con l’atto di appello.L’Avv. [OSCURATO:PERSONA] nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] FRANCESCO5.4 Il vizio cumulativo della motivazione in ordine all’affermata partecipazione di CalòSecondo il difensore la Corte territoriale, a fronte dell’articolato gravame difensivo, ha resouna motivazione carente e manifestamente illogica in ordine alla partecipazione associativadell’imputato, svincolata da qualsiasi riscontro alla luce degli atti acquisiti e fondata su unalettura parziale del compendio indiziario. I giudici d’appello, aderendo alla ricostruzione del primogiudice, hanno fondato il proprio convincimento sulla ipotetica e mai provata detenzione di armida parte del ricorrente e su pochi e scarni dialoghi intercorsi con [OSCURATO:PERSONA], omettendo deltutto di motivare in ordine agli elementi suscettibili di integrare la partecipazione al sodaliziosecondo i parametri interpretativi costantemente declinati dalla giurisprudenza di legittimità.Dopo aver richiamato i principi affermati dalle Sezioni Unite Mannino e Modafferi sullanecessità di compenetrazione dell’agente nel tessuto criminoso associativo e sulla conseguenteeffettiva e stabile “messa a disposizione” per il perseguimento dei fini comuni, il difensoreassume che la sentenza impugnata ha, altresì, omesso di argomentare circa la consapevolezzadell’imputato di far parte del sodalizio di ndrangheta contestato e la conoscenza del programmacriminoso da attuare. Né è stato dimostrato il ruolo che il [OSCURATO:PERSONA] avrebbe ricoperto nell’associazionecon connotati tali da superare il limite della mera contiguità a singoli esponenti, anche se dispicco, del sodalizio stesso. La Corte di merito ha trascurato che l’imputato non appartiene adalcuna famiglia mafiosa, è incensurato, vive da molti anni a Roma, non è gravato da denunce oprecedenti di polizia e oltre ai contatti con [OSCURATO:PERSONA] e i suoi figli non aveva rapporti conalcun altro sodale.Passando all’esame delle conversazioni indizianti richiamate in sentenza, il difensoreevidenzia che [OSCURATO:PERSONA] non aveva informato l’imputato né dei nomi dei debitori né delleragioni di contrasto con il [OSCURATO:PERSONA] e il [OSCURATO:PERSONA]; che il [OSCURATO:PERSONA] era soggetto sconosciuto ai presunti affiliati;non venne informato né invitato alla “mangiata” del 15 ottobre 2017; non condivise né preseparte ad alcuna iniziativa in danno del [OSCURATO:PERSONA], come ritenuto dai giudici di merito, nonostante lapuntuale confutazione operata nell’atto di gravame. Aggiunge, inoltre, che non può ritenersicerta l’identificazione dell’imputato nel “Ciccio” evocato nelle conversazioni intercettate, attesoche lo stesso diminutivo risulta riferito anche ad altri coimputati quali [OSCURATO:PERSONA], FrancescoCondina e [OSCURATO:PERSONA].5.5 Vizio cumulativo della motivazione con riferimento alla denegata assoluzione dai reati dicui ai capi 27,28,29 per non aver commesso il fatto, quantomeno ai sensi dell’art. 530,comma2, cod.proc.pen.Secondo il difensore la Corte territoriale ha confermato la responsabilità dell’imputato pergli addebiti in materia di armi sulla base delle intercettazioni ambientali senza che risultiaccertato che le operazioni di cui si discorreva siano state portate a compimento e senza chesiano mai state rinvenute armi. Anche con riguardo alla vicenda relativa al viaggio a Latina pressotale [OSCURATO:PERSONA] per visionare delle armi, difetta ogni riscontro circa la disponibilità delle stesse daparte del ricorrente.5.6 Il vizio cumulativo della motivazione in relazione all’eccessiva quantificazione della penae al diniego delle circostanze attenuanti generiche. Il difensore lamenta che la Corte territorialeha determinato il trattamento sanzionatorio in misura sproporzionata rispetto all’offensività deifatti, senza tener conto dello stato di incensuratezza del ricorrente, dello svolgimento da partedel medesimo di stabile attività lavorativa e senza valutare la concreta offensività delle condottee ha negato le attenuanti generiche esclusivamente in ragione della gravità delle contestazioni.L’Avv. [OSCURATO:PERSONA] nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] (capi 9,10,56)6.La violazione degli artt. 125, 192, 546 comma 1 lett. e) cod.proc.pen. in relazione agliartt. 110,512-bis cod.pen. e difetto di motivazione con riguardo alla ritenuta responsabilitàdell’imputato per i fatti contestatigli.Il difensore, dopo aver richiamato in premessa gli articolati motivi d’appello proposti avversola decisione di primo grado, deduce che la Corte territoriale li ha nella sostanza svalutati opretermessi, dedicando appena cinque pagine alla trattazione complessiva di tutti i reati diinterposizione fittizia contestati al ricorrente e poche righe alla specifica posizione dello stesso.I giudici d’appello in particolare hanno riproposto in maniera acritica gli argomenti spesi dalprimo giudice omettendo di confrontarsi con le censure difensive con specifico riguardo alleallegazioni in ordine alla capacità economica del [OSCURATO:PERSONA] e all’assenza di elementi significatividel dolo specifico. [OSCURATO:SOCIETA], hanno del tutto omesso di motivare circa il dato strutturale delconcorso di persone nel reato sotto il profilo oggettivo e con riferimento all’elemento psicologico,come imposto dal tenore della contestazione che vuole il [OSCURATO:PERSONA], al pari dei coimputatisanluchesi, soci occulti e quindi concorrenti eventuali nell’illecito, con conseguente necessità didimostrare come la condotta del ricorrente si sia raccordata con efficacia propulsiva edeterminante all’agire dell’interponente [OSCURATO:PERSONA]. Infatti, la condotta contestata alricorrente deve qualificarsi come accessoria rispetto al fatto tipico costituito dall’attività delpredetto [OSCURATO:PERSONA], tesa a schermare i suoi investimenti sicché, ai fini dell’affermazione dellaresponsabilità, si richiede la prova (nella specie inesistente) che la sottoscrizione occulta dellequote delle tre società in imputazione da parte del [OSCURATO:PERSONA] ha avuto un’efficienza causalenella realizzazione dell’illecito ad opera dell’attore principale. Nella specie, peraltro, aggiunge ildifensore, deve escludersi la possibilità di un concorso morale per rafforzamento della volontàdell’interponente di commettere il reato dal momento che, allorché l’imputato comparve sullascena, l’[OSCURATO:PERSONA] aveva già avviato le operazioni incriminate e furono i tre sanluchesi a chiedere dipartecipare all’intrapresa iniziativa economica. La sentenza impugnata ha, inoltre, omesso lamotivazione anche riguardo all’elemento soggettivo nonostante la specifica ed argomentatadevoluzione operata dalla difesa.Dopo aver censurato il rilievo accordato all’origine territoriale dell’imputato e dei correi e lavalutazione cumulativa delle posizioni dei tre appellanti sanluchesi, il difensore lamenta che laCorte di merito si è limitata all’elencazione delle più rilevanti evidenze investigative senza fornirecongrua risposta alle specifiche obiezioni mosse in sede di gravame come quella relativaall’assenza di riscontri probatori alla affermata presenza del [OSCURATO:PERSONA] all’incontro con Alvarodel 24 settembre 2016 presso il panificio [OSCURATO:PERSONA], ovvero all’illogica valorizzazione dellaconversazione intercettata in data 22/3/2018 a fronte dell’omessa inclusione del [OSCURATO:PERSONA] trai soci del Binario 96 da parte del [OSCURATO:PERSONA] in altri dialoghi captati o, ancora, alla pretermissionedella qualità di dipendente del [OSCURATO:PERSONA] nell’apprezzamento delle conversazioni aventi adoggetto la gestione del ristorante. Del tutto trascurati risultano, inoltre, gli argomenti relativi alladisponibilità da parte del ricorrente di lecite provviste economiche, profilo oggetto di unaconsulenza tecnica allegata agli atti, all’assenza di elementi a sostegno di un personale timorein ordine all’applicazione di misure di prevenzione, alla necessità di prova del dolo elusivo.6.1 La violazione degli artt. 125 e 546, comma 1 lett. e), cod.proc.pen. e l’omessavalutazione di prove decisive segnalate dalla difesa.Secondo il difensore la Corte di merito ha omesso di valutare il quadro probatorio nella suacomplessità ed è incorsa in travisamento della prova con particolare riguardo alla consulenzatecnica a firma del Dott. [OSCURATO:PERSONA] sulla capacità reddituale dell’imputato; alle conversazioni dallequali emerge il ruolo di semplice dipendente del [OSCURATO:PERSONA]; alle conversazioni tra il coimputatoPomponio e la moglie in cui l’imputato non è annoverato tra i soci della compagine che gestiva ilBinario 96; all’interrogatorio di [OSCURATO:PERSONA], formale amministratore della [OSCURATO:SOCIETA], oggetto ditravisamento da parte di entrambi i giudici di merito laddove identificano il [OSCURATO:PERSONA] citatonell’odierno imputato senza considerare il contesto e il tenore delle informazioni rese.6.2 La violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenzadell’aggravante dell’agevolazione mafiosa, avendo la Corte d’appello condiviso la valutazione delprimo giudice senza confrontarsi con le allegazioni difensive, limitandosi a rinviare allatrattazione della posizione dei coimputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e a richiamare l’incontro con l’Alvarodel [OSCURATO:DATA_NASCITA]. La sentenza impugnata non ha spiegato le ragioni che consentono l’estensioneal [OSCURATO:PERSONA] degli argomenti spesi con riguardo alla posizione del [OSCURATO:PERSONA] e il difensore evidenziache, in ogni caso, l’asserita immissione di risorse di ignota provenienza nell’economia legale nonpuò essere riferita al ricorrente, stante l’avvenuta acquisizione della prova in ordine alla liceitàdelle provviste di cui lo stesso disponeva. [OSCURATO:SOCIETA] i giudici d’appello non hanno fornito la dovutamotivazione in ordine al coefficiente doloso indispensabile ad integrare la circostanza, indicandogli elementi che dimostrano la finalizzazione delle condotte al consapevole rafforzamentodell’operatività del gruppo mafioso, prospettiva nella specie contrastata dalle frizioni insorte trai sanluchesi e l’[OSCURATO:PERSONA], mentre non pare idonea a dimostrare che l’imputato avesseconsapevolezza della finalità agevolativa dell’[OSCURATO:PERSONA] la mera conoscenza della caratura criminosadello stesso.6.3 La violazione di legge e il difetto di motivazione in ordine al trattamento sanzionatoriocon specifico riguardo all’individuazione della pena base in misura superiore al minimo edittale,al diniego delle attenuanti generiche e all’entità degli aumenti a titolo di continuazione. Ildifensore lamenta che la Corte territoriale è intervenuta solo marginalmente sul trattamentosanzionatorio con motivazione cumulativa senza farsi carico delle specifiche censure articolatein sede di gravame. In particolare ha confermato la quantificazione della pena base effettuatadal primo giudice senza dar conto delle ragioni del discostamento dai minimi ed ha negato leoperando un’irragionevole disparità di trattamento rispetto alla posizione del coimputatoSalvadore. La Corte di merito, infine, non ha reso alcuna motivazione a giustificazione dell’entitàdegli aumenti operati a titolo di continuazione.6.4 La violazione dell’art. 538 cod.proc.pen. e il difetto di motivazione in ordine allacondanna al risarcimento del danno. Il difensore assume che la Corte territoriale ha disatteso larichiesta di revoca della condanna al risarcimento del danno in favore della costituita parte civilelimitandosi al richiamo di una pronuncia di legittimità senza affrontare le eccezioni di nullitàformulate che censuravano la valorizzazione ai fini della costituzione di p.c. della contestataaggravante mafiosa piuttosto che la natura del fatto di reato addebitato ed ha omesso diargomentare circa la correttezza e congruità della scelta del primo giudice di liquidare il dannoin via equitativa.[OSCURATO:PERSONA].ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] SEBASTIANO7. La violazione degli artt. 110,512-bis cod.pen. e la manifesta illogicità della motivazionein ordine alla sussistenza del concorso nelle intestazioni fittizie altrui.I difensori assumono che la Corte territoriale ha recepito integralmente la ricostruzione deifatti accreditata dal primo giudice, ivi compreso il riconoscimento di un peso ambientaleall’origine territoriale del ricorrente, accomunando la posizione del [OSCURATO:PERSONA] a quella dei coimputatiPitasi e [OSCURATO:PERSONA], senza confrontarsi con le censure formulate in sede di gravame e inparticolare con il rilievo secondo cui, pur avendo il prevenuto acquistato una partecipazionesocietaria in una compagine di cui [OSCURATO:PERSONA] deteneva le quote per il 25%, siffatto datonon è idoneo a dare riscontro alla prospettazione accusatoria, confondendo l’ipotesi di concorsonel delitto di intestazione fittizia con l’investimento di capitali in società già fittiziamenteintestate. In particolare entrambi i giudici di merito hanno travisato le informazioni probatorieutilizzate senza affrontare il problema del concorso ex art. 110 cod.pen. nel delitto a fattispecieplurisoggettiva di cui all’art. 512-bis cod.pen. [OSCURATO:PERSONA] si contesta, infatti, di essere stato socioocculto e finanziatore delle società oggetto di intestazione fittizia di cui ai capi 9,10 e 56 riferibiliad [OSCURATO:PERSONA], soggetto attinto dal rischio di adozione di misure di prevenzione, senza cherisulti provato che il ricorrente abbia posto in essere alcuna condotta causalmente collegataall’attribuzione fittizia della titolarità formale delle stesse ai coimputati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] eCordiano da parte del medesimo [OSCURATO:PERSONA]. I giudici di merito hanno trascurato che il concorsonell’intestazione fittizia o corrisponde ad una condotta necessaria sulla scorta dell’accordo trainterponente e interposto oppure non può che integrare una condotta eventuale destinata adagevolare o favorire l’interposizione, profilo che postula che il [OSCURATO:PERSONA] si sia fattivamente inseritonell’azione di [OSCURATO:PERSONA] volta a produrre l’intestazione fittizia. Nella specie la condotta delricorrente finalizzata ad acquisire le quote delle società interessate non ha avuto efficacia causalenella realizzazione dell’illecito da parte dell’interponente e degli intestatari fittizi, dovendo altresìconsiderarsi che il reato ex art. 512-bis cod.pen. è istantaneo con effetti permanenti e si consumaal momento in cui si realizza l’intestazione fittizia di talché il contributo causale del soggettodiverso dalle parti necessarie del negozio simulato deve essere rapportato a detto momento,profilo che le sentenze di merito non hanno affrontato.Con riguardo al capo 10 (fittizia intestazione della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.) la Corte d’Appello nonha fornito alcuna appagante motivazione in ordine alla condivisione da parte del [OSCURATO:PERSONA] dellafinalità di eludere le misure di prevenzione perseguita da [OSCURATO:PERSONA]. La sentenzaimpugnata non ha spiegato le ragioni per cui il ricorrente e i coimputati interessati ad acquisirele quote societarie dovessero essere informati del rischio di sottoposizione dell’[OSCURATO:PERSONA] a misuredi prevenzione patrimoniale sebbene la Corte di Appello di Catanzaro avesse disposto larestituzione al medesimo dei beni sottoposti a sequestro nell’ambito del procedimento instauratosuo carico. Con riguardo al capo 9, concernente l’intestazione fittizia di [OSCURATO:PERSONA], gestricedel bar [OSCURATO:PERSONA], i difensori deducono che la sentenza impugnata ha valorizzato l’incontro pressoil panifico [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA] e la conversazione del 23/3/2018 sebbene da dette fontiemerga esclusivamente la partecipazione del ricorrente all’operazione concernente la [OSCURATO:PERSONA] e del [OSCURATO:PERSONA], che avendo i detti coimputati agito in sinergia d’affari in relazione alristorante Binario 96, la circostanza fosse sufficiente a provare il coinvolgimento del [OSCURATO:PERSONA] anchenelle vicende della [OSCURATO:PERSONA] e della [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA] non hanno considerato in relazioneall’incontro presso [OSCURATO:PERSONA] che nel racconto fatto dall’[OSCURATO:PERSONA] al [OSCURATO:PERSONA] non figura alcunriferimento al [OSCURATO:PERSONA] mentre dalla conversazione del 28 marzo 2018 consta che l’Alvaroindicava il solo [OSCURATO:PERSONA] quale soggetto che aveva investito nella [OSCURATO:PERSONA].Con riguardo alla contestazione di cui al capo 56, si osserva che la Ru.Pa subentrò allaStation [OSCURATO:PERSONA] nel luglio 2020 e dal marzo 2018 non risulta acquisita alcuna evidenza che colleghil’imputato a detta società sicchè l’affermazione di responsabilità riposa su mere presunzioni eassunti apodittici, non potendosi riconoscere alcuna valenza dimostrativa alla circostanza riferitada [OSCURATO:PERSONA] di aver visto il [OSCURATO:PERSONA] in talune occasioni a cena nel ristorante, trascurando lacircostanza che l’imputato era legale della società, come documentato dalle fatture prodotte.7.1 La violazione di legge e il vizio di motivazione con riguardo alla ritenuta sussistenzadell’aggravante dell’agevolazione mafiosa. Secondo i difensori la sentenza impugnata ha omessodi rilevare che nelle condotte contestate non è ravvisabile la volontà degli imputati di agevolarel’attività dell’organizzazione mafiosa capitolina. In particolare la Corte territoriale non ha spiegatole ragioni per cui la partecipazione nelle società in contestazione avesse il fine non tanto difavorire l’interesse personale di [OSCURATO:PERSONA] quanto quelli collettivi della cosca e degliassociati, attraverso il rafforzamento delle relative capacità operative.7.2 La violazione dell’art. 62-bis cod.pen. e correlato vizio di motivazione, avendo i giudiciterritoriali omesso di indicare gli elementi ostativi al riconoscimento delle attenuanti generiche eper averne omesso l’applicazione anche nell’ottica di un adeguamento in concreto deltrattamento sanzionatorio.7.3 La violazione degli artt. 132 e 133 cod.pen. e vizio della motivazione in ordine alladeterminazione della pena, erroneamente calcolata in concreto e non definita nel minimoedittale, col minimo aumento per l’aggravante contestata e la continuazione. Il ricorrentelamenta che anche nella determinazione del trattamento sanzionatorio la Corte territoriale haaccomunato la posizione del ricorrente a quelle del [OSCURATO:PERSONA] e del [OSCURATO:PERSONA] senza alcuno sforzoindividualizzante e senza motivare il discostamento dai minimi edittali e giustificare gli aumentia titolo di continuazione.L’Avv. [OSCURATO:PERSONA] nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] GIULIO8. La violazione ed errata applicazione dell’art. 416-bis cod.pen. anche in relazione alcombinato disposto di cui agli artt. 110,416-bis cod.pen. e manifesta illogicità della motivazione.Secondo la difesa del ricorrente la Corte territoriale ha confermato la responsabilità delVersace per l’addebito associativo senza fornire compiuta risposta alle doglianze difensive. Inparticolare i giudici d’appello non sembrano aver colto il complessivo tenore del gravame con ilquale si contestava non solo che la c.d. “mangiata” si fosse svolta presso l’abitazione delricorrente ma anche che il [OSCURATO:PERSONA] fosse stato coinvolto nella fase preparatoria del convivio eche vi avesse preso parte. Oltre all’illogicità del richiamo alla tesi sostenuta in fase cautelare, sievidenzia in dettaglio che la Corte di merito non ha effettuato alcuna conclusiva verifica in ordineal fatto che l’abitazione indicata dagli inquirenti come sede della “mangiata” fosse diversa dallaresidenza del [OSCURATO:PERSONA] e che nella zona insistessero anche abitazioni riferibili ad altre famigliecoinvolte nelle indagini né ha tenuto conto della circostanza che l’utenza di [OSCURATO:PERSONA] nonavesse agganciato negli orari del pranzo le stesse celle dei presunti commensali. In relazionealla connotazione ndranghetista della “mangiata”, oggetto di dettagliata confutazione nell’attod’appello, risulta incongruamente trascurato il dato emergente dalle intercettazioni per cui ilCarzo [OSCURATO:PERSONA] aveva sollecitato i suoi interlocutori ad estendere l’invito a chiunque volesserocome pure la partecipazione all’incontro di soggetti non appartenenti al sodalizio quale Cutrìadozione in quella sede di iniziative di rilievo associativo. [OSCURATO:SOCIETA], secondo il difensore, alcundecisivo rilievo può connettersi alle modalità di diramazione degli inviti, in quanto la riservatezzacomunicativa è un’abitudine di soggetti pregiudicati, soprattutto per gravi reati. Aggiunge che,anche a voler ritenere che nell’indicata occasione si dovesse discutere l’attribuzione di nuovedoti, la circostanza non poteva comunque assurgere a carico del [OSCURATO:PERSONA] a prova di intraneitàassociativa alla luce dei principi declinati da Sez. U. Modaffari, difettando qualsiasi elemento asostegno dell’inserimento dinamico del ricorrente nei piani delittuosi della compagine, potendoal più configurarsi una situazione di mera contiguità. La Corte territoriale ha fornitoun’interpretazione riduttiva anche della latitudine del gravame relativo alla conversazioneintercettata in data 10/2/20218, avendo la difesa devoluto, prima ancora che la confutazionedell’interpretazione fornita dal primo giudice, la questione dell’identificazione di uno deiconversanti nell’imputato in assenza di dati certi al riguardo, offrendo altresì una letturaalternativa delle ragioni sottese ai rapporti intrattenuti dall’imputato con [OSCURATO:PERSONA], daricondurre ad una matrice familiare e parentale. La Corte di merito si è limitata a ribadirel’importanza funzionale nelle dinamiche associative della “mangiata” e a fornireun’interpretazione del dialogo captato il 10/2/2018 distonica rispetto alle più ampie risultanzeinvestigative, connotate da totale assenza di ulteriori riferimenti al prevenuto.La conferma di responsabilità per l’addebito associativo riposa dunque, ad avviso delladifesa, su una semplificazione probatoria che ha indebitamente valorizzato elementi espressividi vicinanza e contiguità, sostanziando la violazione della norma incriminatrice per comeinterpretata dal massimo organo della nomofilachia. Il difensore segnala, altresì, che la sentenzaimpugnata non ha fornito adeguata risposta ai rilievi in punto di alternativa qualificazione dellacondotta ai sensi degli artt. 110, 416-bis cod.pen. sub specie di concorso esterno al contestatosodalizio mafioso.8.1 La violazione ed erronea applicazione del comma 4 dell’art. 416-bis cod.pen. e lamanifesta illogicità della motivazione. Secondo il ricorrente la sentenza impugnata ha disattesola richiesta di esclusione dell’aggravante di cui al comma 4 sulla base di una motivazionecongetturale e inconferente, nonché erronea laddove afferma che la verifica circa la concretadisponibilità di armi da parte dell’associazione sia esaurita dall’accertata disponibilità delle stesseda parte di uno dei componenti in contrasto con la giurisprudenza che richiede che dettadisponibilità debba riguardare tutti i sodali senza che rilevino i precedenti penali in materia deisingoli. Nella specie la Corte territoriale ha omesso di indicare gli elementi che confermerebberol’effettiva esistenza di armi in possesso di singoli associati e la riferibilità delle stesse allaconsorteria in vista della realizzazione dei piani criminosi della stessa. Infatti, contrariamente aquanto ritenuto dalla sentenza impugnata, la natura oggettiva dell’aggravante non esclude lanecessità di verifica della potenziale accessibilità da parte del sodalizio alle armi eventualmentepossedute dal singolo associato per i fini comuni. Il richiamo operato dalla Corte di merito allavicenda estorsiva in danno di [OSCURATO:PERSONA] non dà conto dell’integrazione dell’aggravante nédella sua estensione al ricorrente ed è connotato da palese illogicità.8.2 La violazione ed erronea applicazione dell’art. 62-bis cod.pen. e la manifesta illogicitàdella motivazione. La sentenza impugnata ha disatteso la richiesta difensiva con motivazionecumulativa senza adeguato scrutinio dei parametri di cui all’art. 133 cod.pen., trascurandol’assenza di precedenti specifici dell’imputato, il mancato coinvolgimento nei reati fine, lespecifiche condotte partecipative addebitate, l’età non più giovane del prevenuto, peraltroindebitamente stigmatizzando scelte defensionali che non possono essere ricondotte nell’areadella condotta contemporanea o susseguente al reato.[OSCURATO:PERSONA].ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] PASQUALERicorso Avv. [OSCURATO:PERSONA]9. L’erronea applicazione degli artt. 416-bis cod.pen. e 71 d. lgs n. 159/2001 nonché lacontraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione con riguardo alla sussistenza delsodalizio e alla affermata partecipazione del [OSCURATO:PERSONA].Il difensore sostiene che gli elementi valorizzati dalla Corte di merito a sostegnodell’esistenza del sodalizio mafioso sub 1 accreditano un modello delle cc.dd. mafie delocalizzatecontrario ai principi del diritto penale. In particolare si evidenzia che:- in punto di esteriorizzazione del metodo le condotte richiamate in sede di meritosono prive di collegamento con i piani associativi e in contrasto con la giurisprudenza dilegittimità secondo cui l’esercizio della forza intimidatrice deve essere riferitaall’associazione, non essendo sufficiente la spendita della fama criminale di alcuni deipresunti appartenenti. Nella specie il difensore sottolinea che la presunta consorteria sirelazionava essenzialmente con soggetti pregiudicati o contigui a realtà illecite e non airappresentanti della società civile destinatari della coercizione mafiosa tipica;- le estorsioni in danno di Amanti e Hamouda sono vicende prive di pertinenzarispetto al tema associativo e, comunque, non risultano in generale ricostruitecompiutamente;- privo di dirimente rilievo appare, altresì, il richiamo alle intercettazioni in cui ilPomponio riferiva di imprenditori intimoriti dalla sola menzione del nome degli associatiapicali, trattandosi di circostanze prive di riscontri;- inconferenti rispetto al tema dell’esercizio del metodo risultano le ingerenze eintimidazioni ai danni di amministratori e custodi giudiziari in relazione ad attivitàsequestrate nell’ambito del presente procedimento, trattandosi di soggetti a conoscenzadelle imputazioni elevate.In conclusione, secondo la difesa l’esistenza del locale di ndrangheta romano è stataaffermata sulla base di elementi frammentari e parziali, valorizzando comportamenti riferibili aisingoli e travisando condotte individuali intese quali manifestazioni esteriori del sodalizio.[OSCURATO:SOCIETA], la Corte di merito ha ritenuto l’esistenza di un collegamento con la casa madrecalabrese che avrebbe dato l’autorizzazione per il locale capitolino sulla base di intercettazioni dicontenuto contraddittorio relative a [OSCURATO:PERSONA], senza che sia stata acquisita prova certa sulsoggetto che tale autorizzazione avrebbe fornito e sull’inserimento del gruppo romano nelcontesto di una più ampia rete organizzativa sicchè deve ritenersi che il [OSCURATO:PERSONA] al pari di AlvaroVincenzo non fossero soggetti a supervisione da parte del locale di [OSCURATO:PERSONA] o di altre strutturecalabresi.Quanto alla valenza della “mangiata” del 15/10/2017 in cui si sarebbe dovuto discutere di“movimenti” in ambito associativo, il difensore assume che il significato delle conversazionirichiamate al riguardo dai giudici di merito non è univoco e, in particolare, nell’intercettazionedel 22 ottobre seguente non emergono elementi che accreditino un rilievo associativo all’incontroche non è stato oggetto di intercettazioni audio e video.Con riguardo all’aggravante di cui al comma 4 dell’art. 416-bis cod.pen. il difensore deduceche non è stata acquisita la prova dell’effettiva detenzione di armi da parte del sodalizio e deipresunti partecipi, non essendo stato effettuato alcun sequestro. [OSCURATO:SOCIETA] la sentenza impugnatanon ha fornito elementi idonei a dimostrare che l’eventuale possesso di armi da parte dei singolifosse riferibile all’intera associazione e orientato alla realizzazione degli scopi della stessa. Risultadel tutto assertiva l’affermazione circa la conoscibilità da parte del [OSCURATO:PERSONA] della disponibilità diarmi in capo all’ala alvariana del sodalizio.Il ricorrente si duole ulteriormente della carenza, contraddittorietà e manifesta illogicità dellamotivazione in ordine alla condotta partecipativa del [OSCURATO:PERSONA], ritenendo che la Corte territorialesia pervenuta alla conferma della responsabilità dell’imputato senza confrontarsi compiutamentecon i rilievi difensivi relativi:- alla assai scarsa considerazione che i sodali dimostravano nei confrontidell’imputato per quanto emerge da più conversazioni segnalate in sede di gravame;- all’invito a partecipare alla “mangiata” del 15 ottobre 2017, avendo la Corteterritoriale confermato le valutazioni del primo giudice senza confrontarsi con le censurerelative alla valenza da accreditare ai dati GPS rilevati dalla vettura del [OSCURATO:PERSONA] il giornoprecedente l’appuntamento;- alla presenza del [OSCURATO:PERSONA] presso l’abitazione del [OSCURATO:PERSONA] il 15 ottobreunitamente a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sulla base della localizzazionedel cellulare dell’imputato. A detto proposito il difensore segnala che la nuova disciplinacirca l’utilizzabilità dei dati esteriori del traffico telefonico ex art. 1, comma 1 bis, d.l.132/2021 prevede per i dati acquisiti anteriormente all’entrata in vigore della novella laregola legale che impone di valutare gli stessi solo unitamente agli altri elementi di prova.Nella specie il dato tratto dal tracciamento del telefono cellulare sarebbe inidoneo adocumentare la presenza del [OSCURATO:PERSONA] presso l’abitazione di [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] inassenza di riscontri;- alla contraddittorietà dell’affermazione secondo cui il [OSCURATO:PERSONA] non si sarebbetrattenuto per il pranzo nonostante la presenza fosse imposta ai partecipi, circostanzache depone per la sua estraneità al sodalizio, essendo tenuto in caso contrario agiustificare formalmente la sua assenza;- alle circostanze relative al preteso conferimento della dote della “santa”all’imputato sulla base della conversazione del 15/4/2018, interpretata in via del tuttocongetturale e sotto il profilo logico poco coerente con la scarsa considerazione denotatadai coimputati nei confronti del ricorrente, tenuto conto della natura della dote, di elevatorango.La Corte di merito, ad avviso della difesa, non ha fornito adeguata risposta alle censuredifensive in ordine alla pretesa intermediazione tra il direttore della filiale della BancaPopolare di Milano, Marsili, e l’[OSCURATO:PERSONA] e alla asserita disponibilità manifestata dal prevenutoal fine di subentrare a [OSCURATO:PERSONA] nella titolarità di una nuova compagine che avrebbedovuto sostituire la [OSCURATO:PERSONA]. In conclusione la sentenza impugnata ha posto afondamento della condotta partecipativa dell’imputato elementi inidonei a sostanziare una“messa a disposizione” giuridicamente rilevante.9.1 Il vizio di motivazione in relazione ai delitti di intestazione fittizia aggravata inconcorso contestato al capo 57 ([OSCURATO:PERSONA]) e di bancarotta fraudolenta di cui al capo 80 ([OSCURATO:SOCIETA].). Il ricorrente sostiene che la Corte di merito ha disatteso le censure difensive inrelazione ai predetti capi con motivazione manifestamente illogica, escludendo un effettivoruolo gestorio della [OSCURATO:PERSONA] da parte del prevenuto al pari di un suo ruolo meramentefittizio. In particolare i giudici d’appello non hanno tenuto conto con riferimento allabancarotta per distrazione che, a seguito del fallimento della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., il curatore nonha mai ricercato i beni della fallita presso i locali della [OSCURATO:PERSONA] né i creditori hanno posto inessere alcuna azione civilistica per il recupero dei crediti. Risulta, inoltre, provato che ilValente intratteneva direttamente i rapporti con i fornitori e dalla messaggistica telefonicaintercorsa con l’[OSCURATO:PERSONA] non constano riferimenti alle vicende delle società in esame. Apparedel tutto carente la motivazione rassegnata in punto di elemento soggettivo, non avendo lasentenza impugnata affrontato la questione della consapevolezza dell’imputato dei pregressidebiti della fallita e dell’asserito disegno distrattivo perseguito dall’[OSCURATO:PERSONA].Il difensore censura, infine, la ritenuta sussistenza dell’aggravante dell’agevolazionemafiosa che poggia su un mero automatismo deduttivo senza alcuna verifica circa lapertinenza delle condotte contestate agli scopi dell’intera consorteria e non a quelli personalidi [OSCURATO:PERSONA].9.2 La violazione delle regole in tema di incompatibilità del giudice e la conseguentenullità assoluta della sentenza di primo grado e degli atti conseguenti, per avere la Corteterritoriale disatteso l’eccezione difensiva ribadendo le considerazioni del giudice dell’udienzapreliminare senza considerare che con la c.d. [OSCURATO:PERSONA] è mutata la regola di giudiziodi cui all’art. 425, comma 3, cod.proc.pen., dovendo il giudice valutare i materiali processualinell’ottica di una ragionevole previsione di condanna. Si tratta, secondo la difesa, divalutazioni che si risolvono in un’anticipazione del giudizio di responsabilità di naturapregiudicante rispetto alla definizione della regiudicanda con le forme dell’abbreviato neiconfronti di alcuni degli imputati. Aggiunge il difensore che la precedente giurisprudenzacostituzionale sul tema deve ritenersi allo stato superata a seguito delle intervenutemodifiche normative che impongono di ricondurre l’ipotesi del giudice dell’udienzapreliminare che abbia disposto il rinvio a giudizio nei confronti dei coimputati nell’alveo delleprevisioni dell’art. 34 cod.proc.pen. con conseguente inidoneità dello stesso a definire ilgiudizio abbreviato sulla base della stessa piattaforma istruttoria.Ricorso Avv. [OSCURATO:PERSONA]9.3 La violazione ed erronea applicazione dell’art. 416-bis cod.pen. anche in relazioneall’art. 416 cod.pen. e la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione.Secondo il difensore la Corte di merito ha erroneamente ritenuto sussistente la consorteriamafiosa ascritta al capo 1. La sentenza impugnata in particolare:- non ha risolto correttamente il problema centrale concernente la verifica delcollegamento funzionale tra la locale di Roma e la locale di [OSCURATO:PERSONA] accertando l’esistenza diuna formale autorizzazione della casa madre calabrese alla creazione di una realtàdelocalizzata a Roma. La Corte al riguardo si è limitata a valorizzare acriticamente gliargomenti sviluppati dalla Procura Generale nella memoria depositata senza fare cenno allecontrapposte deduzioni difensive;- ha ritenuto l’avvenuta saldatura tra le due costole dell’associazione, le cc.dd. alacarziana e ala alvariana, sulla base di alcune conversazioni intercettate nonché dellacondivisione dello stesso commercialista e della nomina dello stesso legale da parte di moltiindagati al momento dell’esecuzione della prima ordinanza cautelare ovvero di elementi chenon paiono idonei a provare la sussistenza di un legame criminoso che coinvolgesse non soloAlvaro e [OSCURATO:PERSONA] ma tutti gli imputati dell’addebito associativo, pretermettendo lededuzioni della difesa circa l’assenza di interazioni tra le due ali in ordine alle attività daciascuna poste in essere, il difetto di pianificazione comune di azioni delittuose, la mancatacondivisione degli utili, l’assenza di una base logistica e di una cassa comune come pure diforme di reciproco sostentamento in caso di difficoltà;-ha affermato la sostanziale irrilevanza dell’individuazione di chi tra i componenti dellalocale di [OSCURATO:PERSONA] avesse autorizzato la locale di Roma, condividendo le considerazioni delP.g. e ignorando gli specifici riferimenti della difesa, individuando nella “Provincia” l’organoassociativo a ciò deputato sia pure con il consenso della locale di riferimento. Per tal viaveniva in radice elusa la connessa necessità di verifica del collegamento organico funzionaletra la locale di [OSCURATO:PERSONA] e quella capitolina e di individuazione dei soggetti che mantenevanoi collegamenti tra la [OSCURATO:PERSONA] e Roma;- non ha fornito la dimostrazione che la locale di [OSCURATO:PERSONA] nell’arco temporale d’interessefosse operativa, difettando la prova in tal senso per gli anni successivi al duemila e nonrisultando dirimenti i contrari riferimenti operati in sentenza alla decisione delle Sez. U.Modaffari e all’esito delle parallele indagini calabresi;- ha ritenuto, in contrasto con la giurisprudenza di legittimità, non necessariol’accertamento di un rapporto di supervisione della casa madre sulla delocalizzata sull’assuntodell’autonomia strutturale, funzionale ed operativa di quest’ultima nonostante le contrarieevidenze segnalate dalla difesa emergenti dalle sentenze rese nel processo c.d. Crimine,ledichiarazioni di collaboratori quali [OSCURATO:PERSONA] e l’emersione nell’odierno processo dicomportamenti del [OSCURATO:PERSONA] distonici rispetto ai doveri ordinariamente riconosciuti neiconfronti della casa madre. In particolare la Corte di merito ha reso una motivazione illogicain ordine al ruolo e alle competenze del “mastro di giornata” [OSCURATO:PERSONA] e all’asseritafacoltà per la locale di Roma di conferire direttamente le doti senza, tuttavia, indicare a chidetti conferimenti dovessero essere riferiti;- ha errato nel ritenere positivamente verificata la riconoscibilità esternadell’associazione mafiosa senza confrontarsi con gli argomenti difensivi e mal interpretandoi principi affermati da Sez. 1 n. 51489/19, confondendo e sovrapponendo i diversi temi dellariconoscibilità del collegamento organico-funzionale con la casamadre e dellaesteriorizzazione del metodo, richiamando a sostegno del proprio argomentare gli episodiestorsivi e le condotte ascritte ai capi 71,72,73, inidonee allo scopo in quanto l’avvalimentodella forza intimidatoria deve essere riferita al gruppo e non a soggetti singoli, per quanto inposizione apicale. Né la Corte ha considerato che la consorteria si relazionava essenzialmentecon soggetti pregiudicati o contigui a realtà illecite e non rappresentative della società civiledestinataria della coercizione mafiosa e ha incongruamente valorizzato il presunto legamecon la locale di Anzio-Nettuno sebbene l’esistenza di simile associazione sia ancora subiudice;-ha del tutto trascurato i rilievi difensivi in ordine alla valenza mafiosa della c.d. mangiatasebbene avente connotazioni difformi da quanto riferito al riguardo dai collaboratori e inparticolare da [OSCURATO:PERSONA];- quanto al profilo dimensionale della contestata associazione la Corte territoriale al paridel primo giudice si è limitata a richiamare le pronunce rese in sede cautelare e in particolarela sentenza 10255/2020, senza confrontarsi con le deduzioni difensive relative allo stato diindigenza in cui viveva [OSCURATO:PERSONA], incompatibile con la postulata rilevante infiltrazionedel tessuto economico imprenditoriale della capitale, e senza spiegare perché fosse venutomeno lo statuto della città di Roma quale territorio libero, aperto agli investimenti di tutti igruppi ndranghetisti, di cui ha riferito il collaboratore [OSCURATO:PERSONA].In conclusione il difensore sostiene che la sentenza impugnata non ha dimostratol’esistenza di una locale di ndrangheta nella capitale, collegata in senso organico-funzionalecon la casa madre, e ha adottato inidonei criteri di verifica della caratterizzazione mafiosadella presunta consorteria, senza affrontare il tema dell’alternativa qualificazione ai sensidell’art. 416 cod.pen.9.4 La violazione ed erronea applicazione degli artt. 110,416-bis cod.pen. e il viziocumulativo della motivazione con riguardo alla ritenuta partecipazione del [OSCURATO:PERSONA] al sodaliziomafioso sub 1) e alla mancata riqualificazione delle condotte alla stregua del concorsoesterno.Il difensore deduce che gli argomenti posti dalla sentenza impugnata a base dellaconferma di responsabilità del ricorrente per l’addebito associativo non possono considerarsilegittimi ed esaustivi, avendo i giudici d’appello affermato che il [OSCURATO:PERSONA] era a disposizionedel sodalizio in assenza di elementi atti a sostanziare detta conclusione. In particolare laCorte di merito:- non ha affrontato e risolto il problema dell’esatta natura del rapporto intercorso tra ilricorrente e [OSCURATO:PERSONA], chiarendo in che modo la disponibilità manifestata nei confrontidi quest’ultimo potesse assurgere a prova di una messa a disposizione di tipo associativo. Inproposito il difensore sostiene che la partecipazione alla c.d. mangiata e il conferimento delladote della “santa” alla luce dei principi declinati nella sentenza Modaffari potevano costituireprova a carico del [OSCURATO:PERSONA] solo in presenza di contestuali indici di intraneità dinamici la cuisussistenza la difesa ha contrastato con argomenti ignorati dai giudici territoriali.Dopo aver richiamato le specifiche confutazioni svolte dai difensori negli atti d’appello enella memoria difensiva, si evidenzia che la Corte territoriale:- non ha risolto la questione relativa al reale soprannome del [OSCURATO:PERSONA] limitandosi aritenere assertivamente provato che il ricorrente fosse appellato l’Alieno;-ha confermato in maniera apodittica che i dati di posizionamento emergenti dai tabulati-ha ritenuto provato il conferimento della “santa” senza chiarire se detto conferimentofosse avvenuto a Roma o in [OSCURATO:PERSONA] e senza considerare la necessità della presenza disoggetti apicali di altre locali, così rassegnando una motivazione illogica e solo apparente.La sentenza impugnata risulta parimenti illogica laddove ha ritenuto la rilevanzaassociativa della c.d. mangiata richiamando a sostegno le dichiarazioni del collaboratoreBelnome senza tuttavia considerare che alla stessa non avevano preso parte tutti i presuntiaffiliati della locale romana, vi si era registrata la presenza di un soggetto non affiliato e ilCarzo nel corso di una conversazione aveva sollecitato gli interlocutori presenti a invitarechiunque volessero.Il difensore lamenta ulteriormente che la Corte di merito ha disatteso con argomentiincongrui la prospettata qualificazione alternativa delle condotte ascritte al prevenuto allastregua del concorso esterno nonostante l’isolato coinvolgimento nelle vicende contestate aicapi 57 e 80.9.5 La violazione di legge e il vizio della motivazione in relazione alla mancata esclusionedell’aggravante di cui al comma 4 dell’art. 416-bis cod.pen.Il difensore deduce che la Corte territoriale non si è conformata ai principi enunciati dallagiurisprudenza di legittimità in materia di associazione mafiosa armata, non avendo inparticolare chiarito gli elementi da cui ha desunto l’effettivo possesso di armi da parte disingoli associati, tenuto conto dell’assenza di sequestri e di evidenze circa l’uso di armi nellacommissione dei reati-fine, né ha spiegato le ragioni della riferibilità di armi eventualmentepossedute dai singoli all’intero sodalizio e la loro funzionalità al raggiungimento degli scopicriminosi dello stesso, mostrando al riguardo di confondere i presupposti dell’aggravantecontestata e ritenuta con quella prevista dall’art. 74, comma 4, DPR 209/90. I giudiciterritoriali hanno, inoltre, ritenuto illegittimamente di poter estendere l’aggravante alricorrente [OSCURATO:PERSONA] pur in difetto di elementi probanti la conoscenza o almeno la conoscibilitàdella disponibilità di armi da parte di alcuno dei sodali e quindi in difetto del coefficiente dicolpevolezza richiesto dall’art. 59 cod.pen.9.6 La violazione dell’art. 512-bis anche in relazione all’art. 110 cod.pen e la mancanzae manifesta illogicità della motivazione in riferimento al capo 57.Il difensore, dopo aver contestato la ravvisabilità di alcuna intima contraddizione tra letesi prospettate dai difensori nei due atti d’appello depositati e rimarcato che la sentenzaimpugnata non si è confrontata con le argomentazioni svolte nelle due memorie depositatea firma del ricorrente, contenenti anche allegazioni documentali, sostiene che il momentoconsumativo del delitto contestato al capo 57 è stato individuato dalle sentenze di meritonell’assemblea societaria del [OSCURATO:DATA_NASCITA], che aveva deliberato l’ampliamento dell’oggettosociale della [OSCURATO:PERSONA] al fine di ricomprendervi le attività in concreto svolte dalla [OSCURATO:PERSONA]. Indifetto di prova circa l’acquisizione occulta di quote societarie da parte di [OSCURATO:PERSONA] dell’impiego di risorse dello stesso per realizzare l’operazione secondo la difesa non èpossibile configurare l’illecito, non rilevando a tal fine la sola gestione dell’attività da parte diun soggetto diverso dal titolare formale ma essendo necessaria la prova del trasferimento diuna utilità economicamente individuabile. La sola prova della disponibilità della società senzache emergano elementi attestanti l’utilizzo di risorse patrimoniali del presunto socio occultoè, secondo il ricorrente, irrilevante ai fini della configurabilità del delitto contestato, tenutoaltresì conto che, poiché la società apparteneva ab origine alla famiglia del [OSCURATO:PERSONA] e nonall’[OSCURATO:PERSONA], risulta in concreto da escludere anche la finalità elusiva.9.7 La violazione degli artt. 42,43, 110 cod.pen. in relazione agli artt. 322,326,329 D.lgs14/2019 e mancanza della motivazione in ordine alla conferma di responsabilità del Valenteper i fatti di bancarotta ascritti al capo 80. Anche in relazione alle condotte di bancarotta laCorte di merito, secondo il difensore, non si è confrontata con le deduzioni difensive conparticolare riguardo al profilo dell’elemento soggettivo, e con le allegazioni di cui alle memoriedepositate. In particolare la Corte d’Appello ha richiamato a sostegno della decisione undialogo intercorso tra l’imputato e [OSCURATO:PERSONA] che non risulta pertinente agli addebiti inesame ma piuttosto al capo 57 e non ha affrontato il problema della consapevolezzadell’amministratore, testa di legno della fallita, dell’altrui agire delittuoso.9.8 La violazione dell’art. 416-bis.1 cod.pen. e connesso vizio della motivazione, avendola sentenza impugnata disatteso le censure difensive con argomenti erronei e non pertinenti,senza effettuare la necessaria verifica circa la sussistenza del coefficiente soggettivo richiestodalla consolidata giurisprudenza di legittimità per l’integrazione dell’aggravante.9.9. La violazione dell’art. 99 anche in relazione all’art. 106 cod.pen. e connesso viziodella motivazione. Il difensore deduce l’omessa motivazione in ordine alla ritenutasussistenza della recidiva, pur qualificata come semplice in ragione dell’avvenuta estinzionedella pena e degli effetti penali in relazione alla condanna in data 30/10/2002 del [OSCURATO:PERSONA], irr. il [OSCURATO:DATA_NASCITA], senza che tuttavia ne siano stati argomentati i presupposti.[OSCURATO:SOCIETA], in sede di rimodulazione del trattamento sanzionatorio a seguito dell’esclusionedell’aggravante associativa di cui al comma 6 dell’art. 416-bis cod.pen., la Corte territorialeha preso le mosse da una pena base di anni dieci, operando l’aumento della metà nella misuradi cinque anni, ovvero un aumento pari a quello irrogato in primo grado, illegittimo conriguardo alla natura della circostanza e disposto in violazione del limite previsto dall’art. 99,comma 6 cod.pen. che avrebbe imposto un incremento non superiore a un anno e quattromesi.9.10 La violazione dell’art. 81 e la mancanza di motivazione per avere la Corte di meritoomesso di fornire risposta alle censure difensive in ordine ai criteri di determinazione deisingoli aumenti per continuazione.9.11 La violazione dell’art. 62-bis in relazione all’art. 133 cod.pen. e manifesta illogicitàdella motivazione. Secondo il difensore la Corte di merito ha negato il riconoscimento dellecircostanze attenuanti generiche con motivazione illogica nonostante la specifica allegazionedi elementi quali l’assenza di precedenti specifici, la risalenza dell’unico precedente, ilcomportamento processuale, la marginalità del ruolo, l’esistenza di un legame con il soloAlvaro, ricompresi nei parametri dell’art. 133 cod.pen.; ha omesso la personalizzazione delgiudizio sul trattamento sanzionatorio; ha indebitamente valorizzato la mancatacollaborazione o il difetto di resipiscenza, altresì stigmatizzando la linea difensivadell’imputato.9.12 La mancanza di motivazione in relazione agli artt. 230 e 417 cod.pen. Il difensorelamenta l’omessa risposta alle censure difensive in punto di applicazione della misura disicurezza della libertà vigilata per la durata di anni due segnalando l’esistenza di un contrastotra le Sezioni semplici in ordine all’onere motivazionale circa l’effettiva pericolositàdell’imputato.9.13 La violazione dell’art. 240 in relazione all’art. 416-bis, comma 7, cod.pen. e lacorrelata mancanza di motivazione, non avendo la Corte di merito fornito risposta allarichiesta di revoca della confisca, avanzata nelle memorie a firma dell’imputato, dell’attivitàdi ristorazione sita in Roma, [OSCURATO:PERSONA] di Boninsegna 95/97. Il difensore rappresenta alriguardo che la [OSCURATO:PERSONA] srl era mera gestrice dell’attività svolta dal [OSCURATO:PERSONA], diproprietà dell’omonima società, giusta contratto di fitto di ramo d’azienda registrato in data1/4/2019.L’Avv. [OSCURATO:PERSONA] nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] ANTONIO10. La violazione dell’art. 416-bis cod.pen. anche in relazione all’aggravante di cui alcomma 3 per insussistenza degli elementi costitutivi del reato; la carenza e manifestaillogicità della motivazione in ordine alla sussistenza dell’elemento della forza di intimidazionedel vincolo associativo.Il difensore, dopo aver richiamato in premessa la necessità di tener conto del principiodi proporzionalità nell’interpretazione della norma incriminatrice, in adesione ai principiespressi dalla Corte Costituzionale nella sentenza 113/2025, evidenzia che snodo cruciale delprocesso a giudizio è quello relativo alla sussistenza del requisito specializzantedell’associazione mafiosa da ravvisare dall’esteriorizzazione del metodo. Con riguardo allemanifestazioni esterne di capacità intimidatoria valorizzate dalla sentenza impugnata inrelazione alle due ali, carziana e alvariana del sodalizio, il difensore segnala che nell’apriledel 2018 il raccordo organizzativo tra le due componenti non poteva ancora dirsi raggiunto,sicchè il tema della capacità intimidatoria del nuovo locale di Roma non poteva essereaffrontato in termini unitari, considerato il radicamento sul territorio di [OSCURATO:PERSONA] sindal 2000 mentre i carziani si erano trasferiti nella capitale solo nel 2014. La costituzione dellaneo-formazione promossa da [OSCURATO:PERSONA] aveva bisogno di tempo per acquisire visibilitàesterna e la sentenza impugnata non si è soffermata sul rapporto intercorrente tra il localedi ndrangheta fondato nel secondo semestre del 2016 e la costola alvariana, le cui attività sisono protratte senza soluzione di continuità a far data dal 2003. I giudici d’appello non hannoin particolare spiegato perché le specifiche attività ricondotte all’ala alvariana debbanoimputarsi al neocostituito locale e non alla ordinaria prosecuzione delle relazioni commercialigià intraprese dal gruppo e gestite con il ricorso a modalità aggressive e minatorie, in talunicasi evocative dell’appartenenza o contiguità alla ndrangheta. In proposito si è omesso diconsiderare che l’impiego del metodo da parte di soggetti di estrazione ndranghetistica nellostesso o in altri territori non costituisce in via automatica una dotazione spendibile edeffettivamente spesa dalla neocostituita associazione, profilo che mina la completezza econgruenza della motivazione e non si confronta con l’emergenza costituita dal fatto chemetodo e finalità mafiosa risultano impiegati a prescindere dalla costituzione del localeromano come s’evince da una serie di contestazioni, anche oggetto di separati giudizi, cheabbracciano un arco temporale precedente la fondazione dello stesso.Con riguardo al gruppo che faceva riferimento a [OSCURATO:PERSONA] il difensore assume chela motivazione è del pari carente e a tratti illogica, avendo omesso di chiarire la rilevanza dispecifiche condotte ascritte ai componenti ai fini della dimostrazione dell’estrinsecazione dellacapacità intimidatoria nel territorio d’insediamento del nuovo locale, eludendo il confrontocon le censure difensive.10.1 La violazione dell’art. 629 cod.pen. in relazione all’estorsione contestata al capo 21per difetto dell’ingiustizia del profitto e del danno; carenza assoluta di motivazione sullasussistenza degli elementi costitutivi del reato e omessa motivazione circa l’irrilevanza dellededuzioni difensive.Il difensore lamenta che la Corte territoriale, a fronte del gravame difensivo, si è limitataa ribadire l’impossibilità di accedere all’alternativa qualificazione delle condotte sub 21) allastregua del delitto di ragion fattasi, senza tuttavia argomentare in relazione all’ulteriorededuzione concernente l’insussistenza di un qualsiasi profilo di danno economico per lavittima che avrebbe imposto la riqualificazione nella fattispecie di violenza privata.10.2 La violazione degli artt. 15 e 629 cod.pen. in relazione al capo 22 e illogicità dellamotivazione in ordine al ritenuto concorso tra i reati di cui ai capi 21 e 22.Secondo il difensore i giudici d’appello hanno rassegnato una motivazione non pertinentein relazione alla censura difensiva relativa all’assorbimento della condotta autonomamentecontestata al capo 22 nel fatto di reato ascritto al precedente capo 21, trattandosi di addebitorelativo alla progressione dell’estorsione già contestata in forma consumata, funzionale alcostringimento della vittima e destinata ad incrementare la carica minatoria senza tuttaviadeterminare una pluralità di violazioni della norma incriminatrice.10.3 La violazione dell’art. 629 cod.pen. per insussistenza degli elementi costitutividell’estorsione contestata al capo 26 con particolare riguardo al difetto dell’ingiustizia delprofitto e del danno e correlata carenza assoluta di motivazione. Omessa motivazione inordine all’irrilevanza delle deduzioni difensive.Anche con riguardo all’estorsione in danno di [OSCURATO:PERSONA] la difesa sostiene che lasentenza impugnata ha disatteso le doglianze difensive sulla base di una motivazione deltutto carente che non ha tenuto conto che la condotta dell’imputato non perseguiva né avevaprodotto ingiusto profitto e danno economico per la vittima, considerato che la provvistaversata al [OSCURATO:PERSONA] apparteneva al fratello del ricorrente ed era destinata all’acquisito diun’attività commerciale. La Corte di merito si è immotivatamente discostata dalle emergenzecaptative per sostenere l’interesse proprio dell’imputato nell’operazione senza affrontare iltema dell’ingiustizia del profitto.10.4 La violazione degli artt. 110, 512 bis cod.pen. per insussistenza degli elementicostitutivi del reato di intestazione fittizia in relazione al capo 24 ([OSCURATO:PERSONA]) e connessacarenza assoluta di motivazione anche con riferimento alle deduzioni difensive.Il difensore lamenta che in relazione all’intestazione fittizia del [OSCURATO:PERSONA] la Corte dimerito, a fronte delle specifiche doglianze difensive, si è limitata a rimarcare la gestione dellocale per circa quattro mesi da parte del ricorrente e del figlio [OSCURATO:PERSONA] senza considerarele deduzioni difensive circa la conduzione in prova dell’esercizio e pretermettendo il fatto cheAntonio [OSCURATO:PERSONA] risultava assunto quale lavoratore dipendente dalla società titolare.10.5 La violazione degli artt. 110, 512 bis cod.pen. per insussistenza degli elementicostitutivi del reato in relazione al capo 25 ([OSCURATO:PERSONA]). Carenza assoluta di motivazioneanche con riferimento alle deduzioni difensive.Con riguardo all’interposizione fittizia contestata in relazione alla [OSCURATO:SOCIETA] al Derbybar il difensore lamenta che la sentenza impugnata lungi dal confrontarsi con le censuredifensive si è limitata a richiamare la conversazione tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] del[OSCURATO:DATA_NASCITA] e quella tra il ricorrente e [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la cui interpretazione erastata oggetto di confutazione. La conferma del giudizio di responsabilità del ricorrente riposasu elementi congetturali senza dar conto della finalità elusiva dell’operazione.10.6 La violazione degli artt. 110,512 bis cod.pen. per insussistenza degli elementicostitutivi del reato contestato al capo 70 (intestazione DE.PA [OSCURATO:PERSONA]) e carenzaassoluta di motivazione anche con riferimento alle deduzioni difensive.Con riguardo al concorso nell’intestazione fittizia contestata al capo 70) il difensore rilevache la conversazione ritenuta indiziante del 4/10/2020 tra [OSCURATO:PERSONA] e il figlio Domenicoè di mesi precedente alla costituzione della società e se ne evince unicamente l’interesserispetto all’affare proposto da [OSCURATO:PERSONA] senza che risultino acquisitielementi comprovanti l’effettivo coinvolgimento di [OSCURATO:PERSONA] e del genitorenell’operazione. La sentenza impugnata ha confermato la responsabilità del prevenutovalorizzando circostanze del tutto neutre quali la serietà dei contatti tra il [OSCURATO:PERSONA] e ilproprietario dell’immobile e la indicazione della sede legale della società presso ilcommercialista Silvestri che curava anche gli affari di [OSCURATO:PERSONA], emergenze che nonforniscono evidenza circa l’attuazione del proposito.10.7 La violazione dell’art. 416-bis.1 cod.pen. per insussistenza degli elementi costitutividella circostanza e connesso vizio di motivazione. Carenza di motivazione in ordine almancato confronto con le obiezioni mosse nell’atto di appello.Il difensore denunzia che la sentenza impugnata ha fornito un’errata interpretazione delcontenuto precettivo della norma di cui all’art. 416-bis.1 cod.pen. non considerando che ilrapporto teleologico con l’associazione agevolata attiene ai motivi per delinquere dell’autoredella specifica condotta illecita e non si atteggia diversamente quando detto autoreappartenga all’associazione mafiosa. La diluizione della specificità dei moventi delle condottedi interposizione, estorsive o di violazione della legge armi ha comportato una macroscopicacarenza argomentativa in ordine alle doglianze difensive che denunziavano l’insussistenza difatti sintomatici del perseguimento di finalità ulteriori rispetto all’interesse personale ofamiliare dell’agente, condizionato peraltro dalle difficoltà economiche in cui versava il nucleofamiliare, tenuto conto altresì delle determinazioni del giudice d’appello in ordineall’esclusione dell’aggravante di cui all’art. 416-bis, comma 6, cod.pen.10.8 La violazione degli artt. 99, comma 4, 62-bis cod.pen. in ordine alla mancatarimodulazione del trattamento sanzionatorio in presenza di presupposti sopravvenuti algiudizio d’appello.Secondo il difensore la Corte d’Appello ha di fatto ridimensionato la durata dellapartecipazione associativa del ricorrente, escludendo che dopo la primavera del 2018,coincidente con il trasferimento in [OSCURATO:PERSONA] dell’imputato, il figlio avesse svolto la funzione direggente, circostanza destinata a refluire sul trattamento sanzionatorio, che avrebbeimposto di valutare positivamente la richiesta di esclusione della recidiva e di riconoscere leL’Avv. [OSCURATO:PERSONA] nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] DOMENICO11. La violazione dell’art. 416-bis cod.pen. anche in relazione all’aggravante del comma3 per difetto degli elementi costitutivi e il vizio di motivazione in ordine alla sussistenzadell’esteriorizzazione della forza di intimidazione.11.1 La violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione all’estorsione in dannodi [OSCURATO:PERSONA] contestata al capo 21.11.2 La violazione degli artt. 15 e 629 cod.pen. e l’illogicità della motivazione in relazioneal mancato assorbimento della condotta contestata sub 22) nel delitto di estorsione ascrittoal capo 21.11.3 La violazione degli artt. 110, 512-bis cod.pen. e la carenza assoluta di motivazionein ordine all’intestazione fittizia del [OSCURATO:PERSONA] bar ascritta al capo 25).11.4 La violazione degli artt. 110, 512-bis cod.pen. e la carenza assoluta dellamotivazione in ordine all’intestazione fittizia De.[OSCURATO:PERSONA] contestata al capo 70).11.5 La violazione dell’art. 416-bis. 1 cod. pen. per insussistenza degli elementicostitutivi dell’aggravante e motivazione carente e illogica.I sei motivi che precedono, come segnalato dallo stesso comune difensore, sonotestualmente riproduttivi di censure sviluppate nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA], esposte nelprecedente paragrafo § 10 e da intendersi qui richiamate.Il difensore con riguardo alla specifica posizione di [OSCURATO:PERSONA] ha ulteriormentededotto:11.6 la violazione dell’art. 629 cod.pen. per insussistenza degli elementi costitutivi delreato in difetto dell’ingiustizia del profitto e del danno, nonché carenza assoluta dimotivazione anche con riferimento alle censure difensive in ordine ai capi 78 e 79 (doglianzesvolte nel ricorso quale quarto motivo).Il difensore deduce che la sentenza impugnata ha reso una motivazione carente e illogicain ordine al concorso del ricorrente negli episodi estorsivi contestati ai capi 78 e 79 in dannodei fratelli Vittorini. In particolare i giudici territoriali hanno del tutto trascurato la circostanzadedotta nell’atto di appello e nella memoria depositata nel corso del giudizio che segnalavail macroscopico errore costituito dall’attribuzione al prevenuto della telefonata minatoriadiretta al Masciarelli in data 22/2/2017 in contrasto con le risultanze dell’annotazione di P.G.in data 13/2/2019 che indica la telefonata come proveniente dall’utenza intestata a PalleschiLuca e in uso a [OSCURATO:PERSONA]. La difesa lamenta, altresì, la svalutazione dei rilievi in ordineall’inconsistenza indiziaria della geolocalizzazione con riferimento alle telefonate in data 11 e13 febbraio 2017, all’impiego da parte degli estorsori di un’utenza contenente espressoriferimento al clan Casamonica e allo stato dei rapporti tra i [OSCURATO:PERSONA] e il [OSCURATO:PERSONA].11.7 La violazione degli artt. 110, 512-bis cod.pen. per insussistenza degli elementicostitutivi dei reati di interposizione fittizia contestati ai capi 67,68,69 e carenza assolutadella motivazione.Con riguardo alle intestazioni fittizie del bar tabacchi Tintoretto il difensore assume chela sentenza impugnata ha reso una motivazione solo apparente senza confrontarsi con lecensure difensive che evidenziavano le preoccupazioni economiche dell’imputato e l’uso diespressioni nelle conversazioni con il padre [OSCURATO:PERSONA] che denotavano come la mancataintestazione dell’attività fosse conseguenza di ostacoli esterni alla sua volontà. Sottolinea,inoltre, che alcuna indagine è stata effettuata per ricostruire i flussi finanziari connessi agliinvestimenti operati nella G.P. prima e nella [OSCURATO:SOCIETA]. poi al fine di determinare laprovenienza delle risorse investite nelle compagini.11.8 La violazione di legge e il vizio della motivazione in relazione al trattamentosanzionatorio in quanto la Corte territoriale, pur avendo escluso che l’imputato abbia svoltoil ruolo di reggente dopo il trasferimento del padre in [OSCURATO:PERSONA], non ha ritenuto di dare rilievoall’attenuata gravità della condotta mediante il riconoscimento delle attenuanti generiche, alfine di un miglior adeguamento della pena.L’Avv. [OSCURATO:PERSONA] nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] VINCENZO12. Violazione dell’art. 416-bis cod.pen. anche in relazione all’aggravante di cui alcomma 3 per insussistenza degli elementi costitutivi nonché carenza ed illogicità dellamotivazione con riguardo all’esteriorizzazione della forza di intimidazione.12.1 La violazione degli artt. 110,512-bis cod.pen. per insussistenza degli elementicostitutivi del reato e carenza assoluta di motivazione in relazione all’intestazione fittizia diZara [OSCURATO:PERSONA] di cui al capo 24.12.2 la violazione dell’art. 416-bis.1 cod.pen. per insussistenza degli elementi costitutividell’aggravante e correlata carenza ed illogicità della motivazione.Ler censure soprarichiamate sono testualmente riproduttive di quelle propostenell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] di cui sub 10, da intendersi qui integralmente richiamate.12.3 La violazione degli artt. 521 e 604 cod.proc.pen. per essere il fatto accertato diversoda quello contestato. Omessa pronuncia sull’eccezione e sugli specifici rilievi formulati conl’atto di appello e con le memorie difensive (motivo secondo del ricorso).Il difensore lamenta la mancata considerazione dell’eccezione difensiva proposta in temadi immutazione del fatto segnalando che, alla luce delle emergenze acquisite, [OSCURATO:PERSONA],nel periodo di operatività della locale romana, avrebbe ricevuto la dote dello sgarro nel localedi [OSCURATO:PERSONA] e avrebbe dimostrato di avere interessi strettamente collegati a tale posizionesicchè detta evidenza risulterebbe incompatibile con la partecipazione all’associazioneromana. La Corte di merito ha omesso di considerare gli specifici rilievi difensivi cheinvestivano la sussistenza di un rapporto di organica compenetrazione dell’imputato con illocale romano a fronte delle evidenze circa la posizione e il ruolo del ricorrente nel locale diCosoleto, oggetto quest’ultimo di accertamenti paralleli da parte dell’autorità competente, eha pretermesso la regola organizzativa interna che preclude la contemporanea affiliazione adue diversi locali di ndrangheta.L’Avv. [OSCURATO:PERSONA] nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA]’ GIUSEPPINA13. Il vizio della motivazione in relazione alla affermazione di responsabilità dell’imputatae la violazione degli artt. 192 e 530 cod.proc.pen.Con riguardo alla contestata intestazione fittizia nella misura del 70% del capitale socialedella [OSCURATO:PERSONA], riferibile secondo l’accusa ad [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e PomponioMarco, il difensore rileva che la sentenza impugnata si è limitata a reiterare le considerazionidel primo giudice senza affrontare in maniera adeguata il profilo afferente la sussistenzadell’elemento psicologico. Ad avviso del difensore non vi è prova in atti che la [OSCURATO:PERSONA] fossea conoscenza del coinvolgimento nella società di [OSCURATO:PERSONA] e il giudizio di responsabilitàsi fonda su un mero automatismo probatorio tra intestazione fittizia e finalità elusiva. Inparticolare la [OSCURATO:PERSONA] non è attinta da esiti intercettivi indizianti, non risultano contatti conl’[OSCURATO:PERSONA], né può accordarsi dirimente rilievo al rapporto di coniugio dell’imputata con PennaGiuseppe. Il difensore contesta, inoltre, la ritenuta sussistenza dell’aggravantedell’agevolazione mafiosa, non avendo i giudici di merito fornito dimostrazione quantomenodella consapevolezza dell’altrui finalità ausiliatrice e censura la sentenza impugnata peressersi discostata dai consolidati indirizzi interpretativi della giurisprudenza in materia.Aggiunge che nella specie non è stata argomentata la connessione tra il delitto diinterposizione fittizia e la finalizzazione all’agevolazione non dell’[OSCURATO:PERSONA] ma dell’associazioneinteramente considerata.[OSCURATO:PERSONA].ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] GIUSEPPE14. La violazione degli artt. 192 cod.proc.pen. e 512-bis cod.pen. nonché viziocumulativo della motivazione in ordine all’affermazione di responsabilità per i reati ditrasferimento fraudolento di valori di cui ai capi 9,10,56.I difensori deducono che la Corte di merito ha fondato la conferma della responsabilitàdel [OSCURATO:PERSONA] per i titoli di reato ascrittigli sulla base di un travisamento per omissione,avendo ignorato le risultanze che smentivano la prospettazione accusatoria. In particolarecon riguardo ai capi 9 e 10 della rubrica i giudici d’appello hanno omesso di valutare ledichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] che in sede di interrogatorio ha escluso la partecipazionesocietaria del ricorrente; le dichiarazioni dello stesso segno di [OSCURATO:PERSONA] nonché quelledi [OSCURATO:PERSONA] che non ha mai menzionato l’imputato tra i soci della pasticceria [OSCURATO:PERSONA].Allo stesso modo in relazione al capo 56 i giudici d’appello hanno trascurato le dichiarazionidell’intestatario fittizio della [OSCURATO:SOCIETA], [OSCURATO:PERSONA] il quale ha indicato il [OSCURATO:PERSONA] qualemero dipendente del ristorante Binario 96. Con riguardo alla conversazione intercettata indata 23/3/2018 si osserva che la Corte di merito non ha fornito risposta ai rilievi difensivirelativi al fatto che l’imputato era stato incaricato dal cognato,[OSCURATO:PERSONA], cherivestiva la qualità di socio, di coadiuvarlo nel controllo dei conti societari, circostanza chespiega la natura dell’interlocuzione intrattenuta in quella specifica circostanza.14.1 La violazione di legge e il vizio della motivazione in ordine all’elemento soggettivodel reato di cui all’art. 512-bis cod.pen.I difensori lamentano che la sentenza impugnata ha affermato la ricorrenza del dolospecifico in capo al ricorrente sulla base di un ragionamento assertivo che valorizza il rapportodi affinità con il [OSCURATO:PERSONA] e la presunta conoscenza della caratura criminale di [OSCURATO:PERSONA] contrasto con i principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità. La motivazionerassegnata è del tutto apparente in quanto non solo non dà conto della finalità elusivadell’imputato ma neppure della consapevolezza dello status di [OSCURATO:PERSONA] e dellasottoposizione dello stesso a misure di prevenzione.14.2 La violazione dell’art. 416-bis.1 cod.pen. e la carenza e manifesta illogicità dellamotivazione in ordine alla sussistenza dell’aggravante dell’agevolazione mafiosa.I difensori deducono che la sentenza impugnata ha confermato la sussistenzadell’aggravante reiterando le considerazioni del primo giudice senza fare corretta applicazionedei principi enunciati dalle Sez. U. nella sentenza Chioccini in tema di estensione alconcorrente extraneus dell’altrui finalità agevolatrice. I giudici d’appello non hanno indicatoalcun concreto elemento dal quale desumere che il ricorrente, incensurato ed estraneo acontesti associativi, avesse consapevolezza che le operazioni commerciali incriminate fosserofinalizzate a rafforzare la ndrangheta, non essendo, per costante giurisprudenza, sufficienteun’attività a beneficio degli interessi del singolo, anche se in posizione apicale.L’Avv. [OSCURATO:PERSONA] nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] ANTONINO15. Mancanza di motivazione in ordine alle censure difensive concernenti la consegna disomme di danaro da [OSCURATO:PERSONA] a [OSCURATO:PERSONA].Il difensore sostiene che la Corte di merito non ha fornito risposta alle doglianze difensiveche evidenziavano l’assenza di riscontri al trasferimento di danaro da [OSCURATO:PERSONA] e l’incostanza ricostruttiva del predetto circa l’entità della somma pretesa inrestituzione per quanto emerso in relazione alle contestazioni estorsive. [OSCURATO:SOCIETA] il ricorrenteassume, a smentita della sussistenza della contestata condotta di riciclaggio, che il CarzoAntonio non conosceva le forme dell’investimento demandato all’imputato e pretendevacongiuntamente la restituzione del danaro e la comunicazione delle società in cui era statocoinvolto mentre il ricorrente nella conversazione del 13 ottobre 2017 aveva espressamenteriferito all’interlocutore che si trattava di “carte false”, negando la percezione del danarorivendicato dal [OSCURATO:PERSONA]. Secondo il difensore la Corte territoriale ha fornito una letturacongetturale dei dati emergenti dalle intercettazioni, ben potendosi collegare la pretesa delCarzo ad una rivendicazione degli utili che il medesimo intendeva riscuotere in forza di uninesistente e illusorio status di socio concessogli dal ricorrente.15.1. La mancanza di motivazione in ordine all’aggravante dell’agevolazione mafiosa el’erronea applicazione dell’art. 416-bis.1 cod.pen.Il difensore deduce che la Corte di merito ha reso una motivazione erronea in punto diaddebitabilità al prevenuto della circostanza in esame, limitandosi a richiamare laconsapevolezza in capo all’imputato della caratura criminale del [OSCURATO:PERSONA], che non costituivacriterio di imputazione dell’aggravante alla luce dei principi dettati dalle Sez. U. Chioccini. Lasentenza impugnata, inoltre, non ha spiegato come sia coniugabile la finalità agevolatricecon il mancato riconoscimento da parte dell’imputato delle somme richieste dal [OSCURATO:PERSONA].15.2 La mancanza di motivazione in ordine all’aumento ex art. 63, comma 4,cod.pen.Il difensore lamenta che la Corte d’Appello, a fronte di specifico motivo di gravame checensurava l’aumento ex art. 63, comma 4, cod.pen. disposto dal primo giudice in assenza dimotivazione, ha confermato l’aggravamento sanzionatorio facoltativo senza spiegarne leragioni.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.In via preliminare deve darsi atto dell’inammissibilità dell’istanza a firma dell’Avv.Sammarco con la quale nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] eccepisce la violazione delcontraddittorio in relazione alla confisca della soc. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] non è imputatonell’odierno processo sicchè non è legittimato ad intervenire ed interloquire sulle statuizioni dellasentenza impugnata.Ugualmente inammissibile è la memoria datata 21/1/26 a firma di [OSCURATO:PERSONA] poichènel giudizio per cassazione le memorie difensive non possono essere sottoscritte dalla partepersonalmente atteso che, a seguito della riforma dell'art. 613, comma 1, cod. proc. pen., comeinterpolato dall'art. 1, comma 63, della legge 23 giugno 2017, n. 103, tali atti vanno redatti, apena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione (Sez. 6,n. 31560 del 03/04/2019, Scelsi, Rv. 276782 – 01; Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018,Rv. 272010 – 01)2. Non è fuor di luogo in esordio un richiamo al perimetro dello scrutinio demandato allaCorte adita, a fronte di censure per lo più congiuntamente declinate sotto il profilo dellaviolazione di legge e del vizio cumulativo della motivazione, dovendo qui ribadirsi il consolidatoprincipio per cui, ai fini del controllo di legittimità sul vizio di motivazione, ricorre la cd. "doppiaconforme" quando la sentenza di appello, nella sua struttura argomentativa, si salda con quelladi primo grado sia attraverso ripetuti richiami a quest'ultima sia adottando gli stessi criteriutilizzati nella valutazione delle prove, con la conseguenza che le due sentenze possono esserelette congiuntamente costituendo un unico complessivo corpo decisionale (Sez. 2, n. 37295 del12/06/2019, E., Rv. 277218 - 01) al quale occorre far riferimento per giudicare della congruitàdella motivazione, integrando e completando quella adottata dal primo giudice le eventualicarenze di quella d'appello (Sez. 1, n. 1309 del 22/11/1993, dep. 1994, Albergamo, Rv. 197250– 01, Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595 - 01).La doppia conformità decisionale intesa quale argomentata condivisione della ratio decidendidel primo giudice da parte del giudice dell’impugnazione, alla luce delle doglianze svolte in sededi gravame, segna i limiti dello scrutinio dei vizi motivazionali secondo i parametri delineatidall’art. 606, comma 1 lett. e) cod.proc.pen. Uno sguardo retrospettivo alla giurisprudenza dilegittimità consente, altresì, di rilevare quanto risalente e radicato risulti il principio per cui nellamotivazione della sentenza il giudice d'appello non è tenuto a confutare singolarmente especificamente i motivi che ripropongono tesi o questioni già dibattute in primo grado, essendosufficiente, nel caso di conformità nelle argomentazioni della sentenza impugnata, che il suogiudizio, anche se espresso concisamente, riveli in modo chiaro ed univoco l'avvenutavalutazione di tutti gli elementi di prova raccolti in relazione alle critiche contenute nei motivi digravame (tra molte, Sez. 2, n. 1306 del 19/10/1984, dep. 1985, Ferrero, Rv. 167792 – 01; Sez.3, n. 4133 del 12/01/1982, Portinari, Rv. 153340 – 01; Sez. 3, n. 13926 del 01/12/2011, dep.2012, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 252615 - 01). Ciò che rileva, dunque, ai fini dello scrutinio sulla motivazioneè che il giudice d’appello, anche attraverso una valutazione globale delle risultanze processuali,spieghi, in modo logico e adeguato, le ragioni del suo convincimento, dimostrando di aver tenutopresente ogni fatto decisivo e in tal caso debbono considerarsi implicitamente disattese lededuzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibilicon la decisione adottata (Sez. 6, n. 49970 del 19/10/2012, Muià, Rv. 254107 – 01;n. 34532 del 22/06/2021 [OSCURATO:PERSONA], Rv. 281935 – 01).Per altro verso questa Corte, in conformità al dettato normativo, ha costantemente ribaditol’inammissibilità del ricorso per cassazione fondato su motivi che si risolvono nella pedissequareiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito,dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono diassolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (tramolte, Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710 - 01)Deve in conclusione ribadirsi il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimitàsecondo cui in sede di ricorso per cassazione, non sono deducibili censure attinenti a vizi dellamotivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà(intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), suaspetti essenziali ad imporre diversa conclusione del processo, sicché sono inammissibili tutte ledoglianze che "attaccano" la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità,la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differentecomparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni infatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dellospessore della valenza probatoria del singolo elemento (Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021,Caradonna, Rv. 280747 – 01; Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015, O., Rv. 262965 - 01). Infatti,sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento delladecisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione evalutazione dei fatti, anche se indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati diuna migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito. (Sez. 6, n. 5465del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601 – 01; n. 47204 del 07/10/2015, Musso. Rv. 265482– 01). A tanto deve aggiungersi che il vizio di motivazione con cui è denunciata la mancatarisposta alle argomentazioni difensive può essere utilmente dedotto nel solo caso in cui glielementi trascurati o disattesi abbiano chiaro carattere di decisività, sicché la loro adeguatavalutazione avrebbe dovuto necessariamente portare, salvo intervento di ulteriori e diversielementi di giudizio, a una decisione più favorevole di quella adottata (Sez. 4, n. 25730 del01/07/2025, Giulioni, Rv. 288493 - 01).Il sindacato di legittimità è, dunque, segnato da ineludibili limiti funzionali che impongono ilcontrollo della validità intrinseca ed estrinseca della motivazione del provvedimento impugnatosenza impingere le valutazioni riservate ai giudici di merito. Questo il contesto di riferimentoentro cui debbono inquadrarsi le valutazioni del Collegio.2. Carattere logicamente preliminare riveste la censura proposta dalla difesa di ValentePasquale (terzo motivo del ricorso a firma dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA]) che lamenta il rigetto dell’eccezioneformulata in ordine all’incompatibilità ai sensi dell’art. 34 cod.proc.pen. del giudice dell’udienzapreliminare che dopo aver disposto il rinvio a giudizio nei confronti di molti dei coimputati, cosìcompiendo un’attività di natura asseritamente pregiudicante, ha definito il giudizio abbreviatonei confronti del ricorrente. La censura è manifestamente infondata.[OSCURATO:PERSONA] Corte ha precisato, a seguito delle modifiche apportate all’art. 425,comma 3,cod.proc.pen. dal d. lgs 150/22, che il giudice dell'udienza preliminare che ha emesso il decretoche dispone il giudizio nei confronti di un concorrente nel reato non è incompatibile a giudicarecon il rito abbreviato, in quanto non è stato chiamato a svolgere attività di giudizio o ad esprimerevalutazioni sul merito dell'accusa (Sez. 6, n. 41474 del 25/09/2024, Lemaaoui, Rv. 287121 -01). Si tratta di orientamento che si pone in continuità con la giurisprudenza di legittimitàanteriore alla riforma (Sez. 6, n. 31704 del 05/03/2003, Fezga,Rv. 226088 – 01; Sez. 6, n. 1380del 16/04/1998, Monachella, Rv. 210663 – 01) che ha escluso qualsiasi profilo diincostituzionalità dell'art. 34 cod.proc.pen., evidenziando che dalle sentenze n. 401/91,n.502/91, n. 124/92 e dall'ordinanza 24/1996 del Giudice delle Leggi emerge che il giudicedell’udienza preliminare è chiamato in quella sede a decidere sulla legittimità della domanda digiudizio del P.M., e il concetto di "giudizio" di cui al predetto art. 34 ricomprende solamente ilprocedimento che in base ad un esame delle prove pervenga ad una decisione di merito.3.Ragioni d’ordine metodologico impongono di prendere le mosse nell’esame dei ricorsi dallecensure che concernono la giuridica esistenza del delitto associativo di cui all’art. 416-biscod.pen., sviluppate con ampiezza di argomenti dalle difese degli associati [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Si tratta con tutta evidenzadi un profilo prodromico all’esame dei motivi che attengono alla condotta partecipativa dei singolie ai molteplici reati-fine, tutti connotati dalla contestata e ritenuta aggravante di cui all’art. 416-bis.1 cod.pen.3. Le tematiche relative alle condizioni necessarie per la configurabilità del delitto diassociazione mafiosa con riferimento al fenomeno delle mafie delocalizzate e delle mafie nuoveo atipiche (che pongono questioni almeno in parte sovrapponibili) sono note al pari degli approdiinterpretativi della giurisprudenza, non sempre univoci. Il punto cruciale dei vari approcciermeneutici succedutisi nel tempo è costituito dalla valenza assegnata all’elemento tipizzantedell’avvalimento del metodo mafioso, inteso quale indefettibile requisito di fattispecie ovveroquale elemento destinato alla qualificazione del dolo con conseguente riconduzione del reato aduna fattispecie mista ovvero di pericolo.In simile contesto, in disparte i casi in cui il diretto esercizio del metodo da partedell’articolazione decentrata di una mafia storica consenta di ritenere direttamente integrati irequisiti dell’art. 416-bis cod.pen., la giurisprudenza ha in più occasioni ritenuto che quando cisi trovi in presenza di un gruppo periferico strutturato in stretto rapporto di dipendenza o,comunque, in collegamento funzionale ed organico con la casa madre, tale da poter esserepercepito e considerato quale diretta proiezione criminosa dell’associazione madre, per osmosil’organismo delocalizzato risulta portatore della stessa forza intimidatoria, già concretamentemanifestata e pertanto idonea all’integrazione dell’illecito. Si è in proposito affermato che il reatodi cui all'art. 416-bis cod. pen. è configurabile con riferimento ad un'articolazione territoriale diuna mafia storica, allorché la stessa, per effetto del collegamento organico-funzionale con lacasa-madre, dotato del carattere della riconoscibilità esterna e non limitato, pertanto, a formedi collegamento che si consumino soltanto al suo interno sul piano dell'adozione di moduliorganizzativi e di rituali di adesione, si avvalga di una forza di intimidazione intrinseca che, purnon necessitando di forme eclatanti di esteriorizzazione del metodo mafioso, non consiste nellamera potenzialità, non esercitata e quindi meramente presuntiva, dell'impiego della forza, manella spendita d'una vera e propria fama criminale ereditata dalla casa-madre (Sez. 1, n. 51489del 29/11/2019, Albanese, Rv. 277913 – 01; Sez. 2, n. 12362 del 02/03/2021, Mazzagatti, Rv.280997 – 01;Sez. 2, n. 31920 del 04/06/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 281811 – 01; Sez. 5, n.14403 del 30/01/2024, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 286273 - 01. Nel senso che è configurabile il reato di cuiall'art. 416-bis cod. pen. laddove l'associazione per delinquere si sia radicata "in loco" mutuandodai clan operanti in altre aree geografiche i ruoli, i rituali di affiliazione e il livello organizzativo,e risulti agire in concreto, nell'ambiente in cui opera, con metodo mafioso, esteriorizzando cioèun'effettiva forza intimidatrice rivolta verso i propri sodali e verso i terzi vittime dei reati-fine,che si traduce in omertà e assoggettamento, Sez. 2, n. 25360 del 15/05/2015, Concas, Rv.264120–01; Sez. 6, n. 34874 del 15/07/2015, Paletta,Rv. 264647 – 01; Sez. 1, n. 55359 del17/6/2016, Pesce, Rv. 269043 – 01; Sez. 6 n. 6933 del 4/7/2018, dep. 2019, Audia, Rv. 275037– 01).3.1 Al di là dell’ancora dibattuto profilo circa l’esatto inquadramento giuridico dellafattispecie, alla luce del panorama giurisprudenziale più recente deve dirsi acquisito il dato percui l’integrazione del delitto di associazione mafiosa richiede indefettibilmente che il sodaliziofaccia effettivo, concreto, attuale e percepibile uso del metodo mafioso non essendo sufficientela mera capacità potenziale del gruppo criminoso di farvi ricorso (Sez. 6, n. 18125 del22/10/2019, dep. 2020, Rv. 279555). La questione del collegamento organico funzionale delgruppo delocalizzato con la casa-madre attiene al tema probatorio della spendita in concreto nelterritorio di nuovo insediamento del patrimonio criminale del sodalizio matrice, che deve essereeclatanti in ragione di una fama criminale, di pertinenza del gruppo e non dei singoli, idonea aproiettare sulle vittime la forza di intimidazione storicamente manifestata dall’associazioned’origine e costituente una riserva utilmente spendibile dagli affiliati anche al di fuori delle areedi storico radicamento.3.2 La difesa di [OSCURATO:PERSONA] nel ricorso a firma dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA] hasottoposto a serrata critica l’impugnata sentenza con specifico riguardo alla verifica delcollegamento organico funzionale tra il locale di Roma e quello di [OSCURATO:PERSONA] e al conseguenteriscontro in ordine alla riconoscibilità esterna del sodalizio a giudizio. La questione è stataampiamente trattata dal primo giudice ( pag. 45 e segg.) il quale ha ritenuto che, al di là deglistretti rapporti intrattenuti dal locale romano con la casa madre calabrese, il sodalizio capitolinoha “espresso in concreto” (pag. 49) la propria autonoma capacità di intimidazione allo scopo diconseguire il controllo di settori dell’economia cittadina. E nello stesso senso si è espressa laCorte territoriale laddove ( pag. 51 e segg) ha analizzato le forme espressive della capacitàintimidatoria del gruppo nel territorio romano. Nella specie, alla luce delle conformi decisioni dimerito, il richiamo ai rapporti con la casa madre di [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA] non è funzionale in terminicogenti alla prova della spendita da parte del gruppo di nuova costituzione del patrimoniometodologico dell’associazione storica quale requisito costitutivo della fattispecie ma si affiancae rafforza l’avvalimento della forza di intimidazione in via autonoma da parte del sodalizio. Indetto contesto non possono trovare concordi i rilievi di merito, per taluni versi generici e,comunque, non decisivi, che lamentano la mancata certa individuazione dei soggetti e/o dellastruttura criminosa che ha autorizzato [OSCURATO:PERSONA] all’apertura del locale romano a fronte diemergenze che danno conto in termini del tutto affidabili che detta autorizzazione intervenne eche in conseguenza il [OSCURATO:PERSONA], atteso il chiaro tenore delle conversazioni captate, provvidein piena sinergia con il cugino [OSCURATO:PERSONA] all’organizzazione del gruppo che al momentodelle investigazioni appariva già ben strutturato, annoverando una rilevante quantità di affiliati,dei quali il [OSCURATO:PERSONA] ostentava il generale possesso di doti, in parte operanti nel settore dellaristorazione, sulla scia delle scelte strategiche già singolarmente operate da tempo da AlvaroVincenzo, considerato la mente imprenditoriale del gruppo.Non è chiaro quali conseguenze secondo la difesa dovrebbero discendere dalla mancanza didati informativi certi su chi fornì l’autorizzazione alla costituzione del locale capitolino edall’omesso accertamento circa un rapporto di supervisione da parte della cosca di riferimentosulla neo-formazione alla stregua degli elementi ricostruttivi del fenomeno della ndranghetaunitaria emergenti dalle sentenze del processo c.d. “Crimine”. In realtà la ndrangheta (come lealtre mafie) costituisce un fenomeno criminale in divenire che, sebbene presenti un substratocondiviso di regole e rituali e una struttura archetipa originaria per cellule familiari che ne hagarantito a lungo la resistenza alla penetrazione investigativa e l’esportabilità in nuovi territori,non è immune da trasformazioni dettate innanzitutto dall’esigenza di adattarsi al contesto diinsediamento al fine del raggiungimento degli scopi perseguiti, di talché il fenomeno investigatonon può essere interpretato all’esclusiva luce dei pregressi accertamenti giudiziari chefotografano realtà criminali in forma statica. In ogni caso, la pretesa distonia rappresentata dallafacoltà riconosciuta al locale romano di conferire doti agli appartenenti, dovendo detticonferimenti ritenersi di competenza esclusiva della casa-madre, risulta insussistente ove siconsideri che i precedenti giudiziari in materia (tra cui la c.d.operazione “Maglio 3” sullandrangheta in Liguria, Sez. 2, n. 24851 del 04/04/2017, Garcea, Rv. 270442 – 01) attestano inepoca risalente rispetto ai fatti a giudizio (2010) il potere dei locali decentrati di attribuire doti ofiori mentre in relazione a manifestazioni delocalizzate più recenti, di stampo prettamenteimprenditoriale, si è apprezzata una progressiva erosione della considerazione degli affiliati peri percorsi curriculari interni (Sez. 2, n. 39774 del 07/05/2022, Aiello, Rv. 283989). Nessunasignificativa distonia può, dunque, ravvisarsi nella più volte rivendicata facoltà del capo localeromano di conferire doti di ndrangheta agli affiliati soprattutto ove si tenga conto che similecompetenza è affermata da [OSCURATO:PERSONA] in via generale nella conversazione intercorsa conMonteleone [OSCURATO:PERSONA], alla presenza anche del [OSCURATO:PERSONA], in cui riferiva che in via del tutto eccezionaleun affiliato al locale di Perth in Australia aveva ricevuto un’alta dote durante un soggiorno inCalabria, dubitando tuttavia che gli fosse riconosciuta dal gruppo d’appartenenza (sent. Gup pag.50).Quanto al rilievo in ordine all’impossibilità di ravvisare in capo a [OSCURATO:PERSONA] losvolgimento delle funzioni proprie del “mastro di giornata”, per come qualificato dal CarzoAntonio, anche in tal caso si è in presenza di una deduzione di cui non è stata chiarita la decisivitàdal momento che l’espletamento o meno delle funzioni di raccordo tra capo locale ed affiliati chesi assumono di spettanza della richiamata figura non incide in senso dirimente sull’esistenza edoperatività dell’associazione a giudizio.3.2.1 Si inseriscono nella prospettiva della prova del collegamento organico-funzionale trail sodalizio romano e la casa madre anche le doglianze relative alla mancata dimostrazionedell’operatività del locale di [OSCURATO:PERSONA] nel periodo d’interesse. A detto riguardo non può cheosservarsi che le emergenze processuali acquisite in atti depongono decisamente in sensocontrario sol che si ponga mente alle numerose conversazioni intercettate, analiticamenterichiamate dal Gup, dalle quali emerge ( pag. 61) che il [OSCURATO:PERSONA], conversando con Grecolocale di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], anticipando che non appena libero dagli obblighi dellasorveglianza speciale si sarebbe personalmente recato in [OSCURATO:PERSONA] per ragguagliare i vertici dellacosca sulla situazione romana o, ancora, la reiteratamente evocata vicenda della “trascuranza”del padre dello stesso [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] detto Scarpacotta, dettagliatamentericostruita dal primo giudice alle pagg. 160 e segg.Con riguardo alla “supervisione” della casa madre sull’attività del sodalizio romano, chesecondo l’espressione del [OSCURATO:PERSONA] ne costituiva una “propaggine”, bisogna evitare l’equivocolessicale che fa coincidere la supervisione con il controllo e la direzione dell’organismo illecitodecentrato in quanto l’esperienza giudiziaria relativa ai locali insediati fuori dalla [OSCURATO:PERSONA] (pertutti i procc. Minotauro, Infinito, Aemilia) impone di ritenere che il collegamento con la casa-madre abbia natura di raccordo e di condivisione di interessi e prospettive nel contesto di unfenomeno con matrice e regole comuni senza, tuttavia, sostanziare l’etero-direzione del sodalizioderivato che sembrano adombrare le difese. In tal senso militano nella specie anche lepersonalità di vertice del locale di Roma, accreditate nel territorio capitolino dalle pregresseesperienze personali e anche giudiziarie in terra calabra, fonte di autorevolezza criminale nelpanorama della ndrangheta unitaria, e anche in virtù di detti specifici profili incaricati di dare unacornice organizzativa ai numerosi “giovanotti” già insediati singolarmente nella capitale e neidintorni al fine di realizzare la massiccia penetrazione di taluni settori economici. Per il resto ilprocesso restituisce l’immagine di un flusso informativo costante tra Roma e la [OSCURATO:PERSONA]: in talsenso si apprezzano i reiterati viaggi verso sud dei figli di [OSCURATO:PERSONA] che mandava e riceva“imbasciate” anche tramite altri soggetti, quali il [OSCURATO:PERSONA], con il quale l’imputato haintrattenuto conversazioni dalle quali emergono in maniera nitida i riferimenti alle vicendendranghetiste del gruppo neo-costituito e dei clan calabresi di riferimento. Risulta documentatoil viaggio e la permanenza in [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:PERSONA] stesso nell’estate 2018 nonchè l’attivazione direferenti territoriali da parte del medesimo per la questione del recupero del credito dell’[OSCURATO:PERSONA];dalla puntuale ricostruzione del primo giudice (pag. 157 e segg.) si ha contezza dell’interventodi [OSCURATO:PERSONA] a seguito del litigio che in [OSCURATO:PERSONA] aveva opposto [OSCURATO:PERSONA] e MarafiotiAntonio nel settembre 2017 al fine di scongiurare possibili reciproche ritorsioni tra le famiglie; lapartecipazione di [OSCURATO:PERSONA] alle celebrazioni per la Madonna di Polsi nel settembre 2017e alle riunioni di ndrangheta tenutesi nella circostanza con conferimento di doti e contatti aimassimi livelli della consorteria. Le emergenze acquisite attestano, dunque, uno strettocollegamento tra la compagine capitolina, i locali di riferimento calabresi e le strutture apicali delgoverno unitario della ndrangheta senza che da ciò possa, tuttavia, inferirsi una dipendenzaorganizzativa e decisionale del locale di Roma dalla casa-madre, peraltro espressamente negatain più occasioni dallo stesso capolocale.3.2.2 Non può, inoltre, riconoscersi fondamento all’obiezione difensiva che vorrebbe ilfenomeno mafioso di fatto incompatibile con realtà metropolitane la cui estensione territoriale ela cui composita stratificazione sociale precluderebbero il controllo del territorio e le ricadute intermini di assoggettamento ed omertà degli abitanti per effetto dell’intimidazione propria di similisodalizi. [OSCURATO:PERSONA] Corte ha condivisibilmente affermato la configurabilità del delitto di associazionemafiosa in presenza di organizzazioni autonome, dedite a delinquere in uno specifico settore acondizione che risulti utilizzato il metodo descritto dall'art. 416-bis cod. pen. (Sez. 5, n. 40709del 17/09/2025, Cambareri, Rv. 289036 - 01), chiarendo che in simili casi l’esternazione dellaforza intimidatrice deve essere rapportata alla specificità del contesto di penetrazione, potendoestrinsecarsi in condotte minacciose anche silenti tese all'acquisizione del predominio di uno opiù settori di attività economica, ma senza l'esercizio di un potere intimidatorio diffuso neiriguardi di una serie indeterminata di persone. Si tratta di principio già più volte enunciato conriguardo non solo alle c.d. mafie etniche (in relazione a fattispecie in cui la Corte ha ritenuto chela mancanza di attitudine del sodalizio ad estendere la sua capacità di intimidazione nellacomunità nazionale e l'acquisizione di un potere impositivo sulla sola comunità nigeriana nonescludessero il connotato della "mafiosità": Sez. 6, n. 37081 del 19/11/2020, Rv. 280552) maanche alle c.d. mafie locali in relazione alle quali si è esclusa la necessità della prova che la forzaintimidatoria del vincolo associativo sia penetrata in modo massiccio nel tessuto economico esociale del territorio di riferimento (in fattispecie relativa al c.d. "clan Spada" operante nelterritorio di Ostia: Sez. 5, n. 44156 del 13/06/2018, S., Rv. 274120 – 01; in senso conforme,Sez. 2, n. 10255 del 29/11/2019, dep. 2020, Fasciani, Rv. 278745 - 02). Deve, pertanto, darsicontinuità all’affermazione secondo cui, ai fini della configurabilità del delitto previsto dall'art.416-bis cod.pen., non è necessaria la prova che l'impiego della forza intimidatoria del vincoloassociativo abbia inciso in maniera diffusa il tessuto economico e sociale del territorio di elezione,essendo sufficiente la prova dell'impiego di tale forza intimidatrice per i fini previsti dal commaterzo della suddetta norma anche in un ambito territoriale o settoriale circoscritto, purché ilsodalizio abbia conseguito fama e prestigio criminale, autonomi e distinti da quelli personali deisingoli partecipi, abbia in concreto manifestato una forza di intimidazione effettivamentepercepita come tale ed abbia conseguentemente prodotto un assoggettamento omertosonell'ambito in cui l'associazione è attiva (Sez. 5, n. 30176 del 15/07/2025, A., Rv. 288591 - 01).Né alcun vulnus alla struttura motivazionale delle sentenze di merito può riconnettersi allerisalenti dichiarazioni dei collaboratori di giustizia che avevano riferito della scelta delle mafiestoriche, e tra esse la ndrangheta, di rinunciare alla strutturata colonizzazione delle cittàmetropolitane, al fine di evitare conflitti con i plurimi gruppi criminali che nelle stesse operano,lasciando libertà d’iniziativa ai singoli. Si tratta di affermazioni che patiscono il limitedell’assolutizzazione e decontestualizzazione temporale laddove la difesa ne inferisce lasostanziale immutabilità nel tempo di simile scelta strategica pur a fronte delle contrarieemergenze acquisite in atti e dei precedenti giudiziari che hanno irrevocabilmente accertato laprogressiva e massiccia infiltrazione mafiosa del tessuto economico-imprenditoriale di grandicittà del Nord Italia fin dagli anni 80, individuando, altresì, risalenti cellule ndranghetiste operantisoprattutto nella zona del litorale laziale.3.3 Altro profilo che le difese dei [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] hanno valorizzato al fine disostenere la mancata integrazione dei requisiti costitutivi dell’addebito associativo concernel’asserito difetto di prova circa la saldatura in un unico sodalizio con duplice direzione delle cc.dd.ali carziana e alvariana. In verità l’esistenza al vertice del locale romano di una diarchia emergecon indubbia chiarezza dalle intercettazioni scrutinate in primo grado e richiamate dal giudiced’appello il cui tenore non è suscettibile di interpretazione alternativa. Dalla conversazionecaptata all’interno dell’abitazione di [OSCURATO:PERSONA] in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], cui partecipavano, oltre ilpadrone di casa, il figlio [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], si ha contezza della congiunta ricercada parte del capo locale e del cugino [OSCURATO:PERSONA] di una sede (“punto di incontro”) in cuiriunirsi anche per conferire le doti agli affiliati oltre che delle difficoltà connesse alla scelta divedersi il minimo necessario per timore di contestazioni associative (sent. Gup pag. 68); dallaconversazione con [OSCURATO:PERSONA] relativa alla comunicazione da parte del [OSCURATO:PERSONA] dell’esistenzadi una indagine sulla “squadra nostra” risulta il chiaro riferimento a [OSCURATO:PERSONA] qualecomponente della stessa (pag. 71); analoghe conclusioni si traggono dal colloquio avente lostesso oggetto intercorso con [OSCURATO:PERSONA], richiamato a pag. 94, in cui si specifica che leindagini di cui il [OSCURATO:PERSONA] aveva avuto notizia erano relative alla “famiglia nostra”. La partecipazionedell’[OSCURATO:PERSONA] al sodalizio capitolino con ruolo apicale, incidentalmente delibata dalle sentenze dimerito, emerge, inoltre, dalla intercettazione con [OSCURATO:PERSONA], richiamata a pag. 77,laddove l’[OSCURATO:PERSONA], richiesto di un consiglio circa il modo di reagire ad un’offesa ricevuta, invitaval’interlocutore a soprassedere in considerazione delle attività investigative in corso, chiarendotuttavia che allorchè si fossero create le condizioni avrebbe potuto contare sul gruppo criminale:“siamo una carovana….. per fare la guerra”. L’accertata comune pregressa militanza di CarzoAntonio e [OSCURATO:PERSONA] nel clan [OSCURATO:PERSONA], i legami da entrambi intrattenuti con i locali diprovenienza ([OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], storicamente alleati), il tenore delle conversazioni intercettate,la circostanza che in occasione della “mangiata” del 15 ottobre 2017 il conferimento delle dotiad alcuni degli affiliati fu impedito dall’assenza dell’[OSCURATO:PERSONA]; le rigorose cautele adottate daentrambi, che avevano ridotto al minimo le occasioni di incontro, circondandole di cautele ericorrendo per la pianificazione ad un intermediario nella persona di [OSCURATO:PERSONA] evitare la possibilità di incorrere in addebiti associativi, sono tutti elementi che concorronoa descrivere l’internità dell’[OSCURATO:PERSONA] al sodalizio con posizione apicale. Non è un caso che CarzoAntonio, dialogando con [OSCURATO:PERSONA] e ricostruendo la genesi del locale di Roma, abbia difatto descritto che la stessa prese le mosse, una volta conseguita l’autorizzazione “da giù”, dalgruppo dell’[OSCURATO:PERSONA], già operante da anni sul territorio, avendolo il [OSCURATO:PERSONA] fin dall’inizio coinvoltonel coordinamento della costituenda compagine in ragione della sua fama e dei rapporti da tempointrattenuti con i “giovanotti” calabresi, invitandolo anche a sfruttare il suo ascendente su di loroper educarli alle regole della ndrangheta (pag. 61).La distinzione tra ala carziana e ala alvariana risponde ad esigenze meramente descrittivedella condotta associativa, cogliendone -anche se solo in via di approssimazione- una sorta didualismo operativo: il dinamismo imprenditoriale dell’[OSCURATO:PERSONA] a fronte della prevalente dedizionedi [OSCURATO:PERSONA] e dei congiunti ad attività illecite più tradizionali senza che, tuttavia, similesemplificazione autorizzi a ritenere l’inesistenza dell’affectio e di un condiviso programmadelittuoso giacché dalle esternazioni del [OSCURATO:PERSONA] emerge evidente che la costituzione dellocale aveva l’obiettivo di coordinare le attività di vecchi e nuovi affiliati, convogliando le energienel progetto di occupazione di importanti settori commerciali nel solco delle pregresse esperienzeimprenditoriali dell’[OSCURATO:PERSONA]. Non è privo di rilievo il fatto che, secondo le risultanze investigativedel processo c.d. Tritone, il clan ndranghetistico insediato nel litorale romano, che controllavaAnzio e Nettuno, dopo la costituzione del locale romano, riconoscendone la piena legittimità,evitò incursioni affaristiche nel territorio metropolitano, coltivando rapporti di amicizia ecollaborazione soprattutto con i [OSCURATO:PERSONA].3.4 Quanto alle censure che concernono il rilievo associativo accreditato alla c.d. “mangiata”del 15 ottobre 2017 i giudici di merito hanno ben spiegato le ragioni che impongono di ritenerlauna riunione di ndrangheta. Infatti, oltre alle fonti giudiziarie richiamate dal primo giudice ( pag.83 e segg.) e alle dichiarazioni del collaboratore [OSCURATO:PERSONA] circa le finalità e i rituali connessi asimili incontri, le intercettazioni dimostrano che fu il [OSCURATO:PERSONA] ad indirla dovendo riferire ai sodalidei “movimenti” effettuati; la sua preparazione fu circondata da grande cautela, come dimostratodalla diramazione degli inviti a voce, con perentoria esclusione del mezzo telefonico, e dalleintercettazioni ampiamente richiamate dal Gup emerge come la presenza degli associati fossedovuta, essendo gli assenti tenuti a giustificare la mancata partecipazione all’incontro, potendoin caso di protratta negligenza essere finanche estromessi dal sodalizio, per quanto emerge dallaconversazione del [OSCURATO:PERSONA] con [OSCURATO:PERSONA] del 27 gennaio 2018.Le censure in ordine alla natura meramente conviviale dell’incontro appaiono reiterative dirilievi scrutinati e disattesi con congrua motivazione fin al primo grado e non si confrontano intermini puntuali con il complesso delle emergenze acquisite in ordine alla ricostruzione fattualedell’episodio e alle sottese ragioni associative alla luce del contenuto delle conversazioni captate.3.5 Le difese degli associati contestano ulteriormente che, ai fini della prova dell’avvalimentodel metodo mafioso e della riconoscibilità esterna del sodalizio, si sia fatto riferimento ad episodiasseritamente neutri o espressivi di capacità intimidatoria da parte del singolo e non del gruppo.I giudici di merito (Gup pag. 102 e segg., Corte di Appello pag. 65 e segg.) hanno ampiamentericostruito gli avvenimenti che costituiscono, secondo un insindacabile apprezzamento di merito,espressione della forza di intimidazione del gruppo, rendendo sul punto una motivazione cheappare esente da travisamenti e illogicità manifeste. V’è da dire che anche il contesto delleinterlocuzioni relative ad episodi che i difensori ritengono neutri ai fini che qui rilevano palesanoin realtà delle connotazioni di rilievo associativo. Basti por mente alle sollecitazioni rivolte alCarzo [OSCURATO:PERSONA] dall’odontoiatra [OSCURATO:PERSONA] al fine del recupero di crediti personalio del socio D’[OSCURATO:PERSONA], dalle quali emerge che il richiedente faceva leva non solo sull’autorevolezzacriminale del [OSCURATO:PERSONA] quale singolo ma della struttura che lo stesso dirigeva. Tanto emerge, oltreche dai diffusi riferimenti alla “famiglia”, dalla conversazione del 27/6/2017 tra i due e dalleambientali captate subito dopo presso l’abitazione del [OSCURATO:PERSONA] stesso, dalle quali consta che, afronte di una situazione di difficoltà non meglio chiarita dell’[OSCURATO:PERSONA] nel luogo di residenza(Vignola), il [OSCURATO:PERSONA] si dichiarava disponibile ad inviargli sul posto anche dieci persone; dal viaggiodi [OSCURATO:PERSONA] in [OSCURATO:PERSONA] per risolvere un problema dello stesso [OSCURATO:PERSONA] e dall’interlocuzionea tal fine promossa dal messaggero con “il genero di Piromalli”; dalla ricerca di un contatto conPignataro Ciro, esponente di vertice del locale di Cetraro, al fine di recuperare un creditonell’interesse di D’[OSCURATO:PERSONA], socio dell’[OSCURATO:PERSONA]. Si tratta di vicende che dimostrano comeil [OSCURATO:PERSONA] si muovesse anche per problemi di modesta rilevanza come capo di un gruppo di stampomafioso e non uti singulus.3.6 Le fonti scrutinate in sede di merito hanno dato, altresì, conto della concreta spenditada parte dei sodali del metodo mafioso non solo con riguardo agli episodi estorsivi oggetto dicontestazione quali reati-fine ai [OSCURATO:PERSONA], su cui ci si soffermerà in dettaglio in relazione alle singoleposizioni processuali, ma anche da parte di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] al fine di acquisireil controllo del mercato ittico capitolino dopo che l’[OSCURATO:PERSONA] era entrato di fatto nella compaginesocietaria di [OSCURATO:PERSONA]. Sebbene si tratti di imputati le cui posizioni sono vagliate nel processoin corso con rito ordinario, correttamente i giudici di merito hanno ritenuto di dover effettuareun incidentale scrutinio di alcuni degli accadimenti di cui sono stati protagonisti in quanto dotatidi pregnanza rappresentativa ai fini delle determinazioni circa la contestazione associativa.Il primo giudice alle pag. 102 e segg. ha ripercorso in maniera certosina la pluralità di episodiin cui il [OSCURATO:PERSONA] ha speso il nome dell’[OSCURATO:PERSONA], facendo leva sulla caratura mafiosa del medesimoper neutralizzare la concorrenza o riscuotere debiti. Si tratta di episodi ricostruiti senza marginidi incertezza sulla base delle captazioni ambientali, dalle quali emergono i molteplici direttiinterventi dell’ [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di soggetti, quali [OSCURATO:PERSONA], in contrasto con il Pomponioper ragioni commerciali; la predisposizione di un supporto armato nella persona di SorgonàSebastiano a sostegno del [OSCURATO:PERSONA] in occasione dell’incontro con i rappresentanti di Eurofish (pag. 107), società con la quale il primo aveva in corso una controversia per la fornitura di pesce;la rivendicazione da parte dell’[OSCURATO:PERSONA] della funzione “didattica” dei suoi interventi giacché, aseguito della segnalazione di un debitore inadempiente, l’imputato rivolto al [OSCURATO:PERSONA] siespresse nel senso che “va educato anche questo”; la sollecitazione del Crugliano (esponentedella cosca Farao-Marincola) al [OSCURATO:PERSONA] a rivolgersi all’[OSCURATO:PERSONA] per qualsiasi problema (“sei inuna botte di ferro…se la vedono loro”) e in particolare per la pianificazione di una spedizionepunitiva nei confronti di un altro debitore riottoso. Né può ragionevolmente sostenersi che lasistematica prevaricazione degli altri operatori commerciali posta in essere dal [OSCURATO:PERSONA],spendendo ad ampie mani la capacità di intimidazione del gruppo di appartenenza e la famamafiosa dell’[OSCURATO:PERSONA], sia stata velleitaria e priva di efficacia, atteso il conseguimento dell’obiettivodi piegare le resistenze degli operatori commerciali inducendoli finanche, come nel casodell’aggressione ai danni di [OSCURATO:PERSONA], a omettere la denuncia. A ciò si aggiunga la completaalterazione delle dinamiche di mercato conseguente agli accordi negoziati direttamente da AlvaroVincenzo con [OSCURATO:PERSONA], esponente di vertice della cosca calabrese di Farao-Marincola,che come emerso nel processo c.d. Stige, gestiva in posizione monopolistica le attività dei portidi Cirò e Cariati e aveva riconosciuto all’[OSCURATO:PERSONA], e per esso al [OSCURATO:PERSONA], un canale privilegiato diapprovvigionamento del pescato che scavalcava del tutto il sistema delle aste.Ma la monopolizzazione di settori dell’economia capitolina da parte dell’[OSCURATO:PERSONA] annoveraanche l’intervento nella raccolta degli oli esausti con la pretesa di conferimenti gratuiti da partedegli esercizi di ristorazione, facendo leva sulla sua caratura criminale, e l’intervento nellaraccolta di residui della macellazione, in sinergia ancora una volta con esponenti della coscaricostruite dal primo giudice e attestanti un espansionismo condotto nel segno della mafiosità.La stessa mafiosità che ha segnato le vicende relative al sequestro dei beni dell’[OSCURATO:PERSONA] ricostruitedal primo giudice alle pagg. 132 e segg. che hanno visto almeno tre coadiutori giudiziari costrettia lasciare l’incarico relativo alla gestione di un panificio intestato a [OSCURATO:PERSONA] inconseguenza delle gravi e reiterate minacce e dell’ostentata evocazione dell’appartenenzandranghetista della famiglia.Pertanto, alla luce dello scrutinio delle fonti acquisite effettuato in sede di merito, il quadroprobatorio posto a fondamento della pronuncia di responsabilità per il delitto di associazionemafiosa appare solido e concludente, rappresentando una compagine che, nata con l’avallo dellacasa-madre calabrese, ha sfruttato la sperimentata caratura ndranghetista delle figure apicali,raccogliendo soggetti già affiliati e nuovi adepti, almeno in parte già inseriti nel circuitoeconomico della capitale, per infiltrare sistematicamente settori produttivi, quali quello dellaristorazione, ed affermare la propria primazia non solo spendendo la fama criminale dei capi mafacendo al contempo specifico uso dell’intimidazione mafiosa.4.I difensori degli associati contestano, inoltre, la ritenuta sussistenza dell’aggravante di cuiall’art. 416-bis, comma 4, cod.pen. con argomenti privi di pregnanza confutativa. [OSCURATO:PERSONA] recentemente ribadito in tema di associazione per delinquere di stampo mafioso che lacircostanza aggravante della disponibilità di armi è configurabile a carico di ogni partecipe chesia consapevole del possesso di armi da parte degli associati o lo ignori per colpa, precisandoche per il relativo accertamento assume rilievo anche il fatto notorio della stabile detenzione ditali strumenti di offesa da parte del sodalizio mafioso (Sez. 1, n. 27516 del 18/03/2025,Battaglia, Rv. 288336 – 01; Sez. 2, n. 22899 del 14/12/2022, dep. 2023, Seminara, Rv. 284761– 01; Sez. 2, n. 50714 del 07/11/2019, Caputo, Rv. 278010 – 01; sul differente standardprobatorio richiesto per le mafie tradizionali e atipiche Sez. 2, n. 2159 del 24/11/2023, dep.2024, Casamonica, Rv. 285908 - 05). Il notorio, che non può costituire una scorciatoiaprobatoria, può, tuttavia, concorrere a definire in concreto il criterio d’imputabilità soggettiva, anorma dell’art. 59, comma,2 cod.pen. Nella specie la notoria disponibilità di armi dellandrangheta ha una diretta ricaduta probatoria nel processo dal momento che, come ricordatodal Gup a pag. 205 e segg., il 28/9/2017 veniva intercettata una conversazione tra [OSCURATO:PERSONA] il figlio [OSCURATO:PERSONA] nel corso della quale quest’ultimo riferiva al padre delle armi che aveva avutomodo di visionare in [OSCURATO:PERSONA] e i due concordavano l’acquisto di una pistola 9x21 Beretta afronte di un’offerta che comprendeva anche altre armi, due delle quali opzionate da RaffaeleModafferi e [OSCURATO:PERSONA]. Pochi giorni dopo, i due conversavano ancora di armi facendoespresso riferimento alla necessità di procurarsi una mitraglietta Uzi e un bazooka; il 19 ottobreCarzo [OSCURATO:PERSONA] parlava con il padre del trasporto dalla [OSCURATO:PERSONA] di una pistola cal. 357,ricevendone il suggerimento di avvertire il [OSCURATO:PERSONA], incaricato della custodia, facendo riferimento adun “capocollo”; il 20 dicembre 2017 veniva registrata un’ulteriore conversazione tra i [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] nel corso della quale emerge il nome del venditore dellearmi con sede in [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; la disponibilità di un’arma con caricatore difettosoda parte di [OSCURATO:PERSONA], la richiesta rivolta a [OSCURATO:PERSONA] da parte di [OSCURATO:PERSONA] diprocurargli una “machine pistol” di fabbricazione tedesca che l’[OSCURATO:PERSONA] si offriva di custodire (“loteniamo noi là sotto”), ottenendo il rifiuto dell’interlocutore; il riferimento da parte di CarzoVincenzo ad armi custodite sottoterra da sei mesi che non mostravano alcun segno di ruggineper essere state ben unte. A dette evidenze si aggiunge l’attivazione da parte del [OSCURATO:PERSONA] di uncanale di approvvigionamento a Latina facente capo a [OSCURATO:PERSONA] presso cui il [OSCURATO:PERSONA] stessosi recava insieme a [OSCURATO:PERSONA] il 18 novembre 2017 per visionare armi; lo stesso Calònell’aprile successivo riferiva a [OSCURATO:PERSONA] di un incontro nel corso del quale aveva visionatoarmi (“ferri”) senza acquistarle perché non in buone condizioni. Accertata sulla base delleconversazioni intercettate è la disponibilità da parte dei [OSCURATO:PERSONA] di una pistola all’internodell’abitazione con i proiettili occultati in un vaso sul balcone, circostanze emerse in relazioneall’estorsione di cui al capo 26. Ugualmente provata è la detenzione di un’arma da parte diPomponio [OSCURATO:PERSONA] che, a seguito dell’arresto del medesimo nella primavera del 2017, fuconsegnata dalla moglie ad [OSCURATO:PERSONA] ed in seguito fu oggetto di insistenti richieste diretrocessione. I materiali processuali succintamente richiamati ed ampiamente analizzati in sededi merito danno conto della corretta affermazione della sussistenza dell’aggravante, essendoemersa la concreta disponibilità in capo a vari associati di armi, non riferibili ai singoli e a loroparticolari esigenze ma funzionali al progetto associativo, come attestato dai precisi riferimentialle modalità di custodia che emergono dall’intercettazione del 20 dicembre 2017. Nello stessosenso depone l’insistita ricerca di ulteriori armi da approvvigionare, anche di micidiale potenza,messa in atto attraverso canali illeciti sia in [OSCURATO:PERSONA] che nel Lazio. In detto contesto appare deltutto priva di attendibilità la tesi dell’inconsapevolezza degli associati che, come orgogliosamenterivendicato dal [OSCURATO:PERSONA], erano tutti “dotati”, ovvero provvisti di grado, talora significativamenteelevato, nell’interno del percorso curriculare della ndrangheta, cui corrisponde alla stregua diconsolidate massime d’esperienza la conoscenza dei profili organizzativi e modali caratterizzantil’organizzazione, ivi compresa la disponibilità di armi della compagine.5. I primi due motivi del ricorso proposto nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] a firma dell’Avv.[OSCURATO:PERSONA] e i motivi a firma dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], concernenti l’asserito difetto di prova circa lapartecipazione associativa e l’omessa motivazione in ordine alla mancata riqualificazione deldelitto contestato nella fattispecie di favoreggiamento personale sono infondati, ai limitidell’inammissibilità. Infatti i difensori riproducono censure che avevano trovato esaurienterisposta già nella sentenza di primo grado (pag. 318 e segg.), riproposte e scrutinate dalla Cortedi merito (pag. 102 e segg.) che le ha disattese con una motivazione priva dei dedotti profili diillogicità. I giudici di merito hanno posto a base dell’affermata partecipazione del ricorrente alsodalizio mafioso le risultanze del colloquio intercettato in data 10/2/2018, nel corso del qualeCarzo [OSCURATO:PERSONA] riferiva a [OSCURATO:PERSONA] di aver appreso dal [OSCURATO:PERSONA] di un’indagine del GICO cheriguardava i calabresi della “squadra nostra”. Secondo la prospettazione dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA] icontenuti della captazione sarebbero stati mal intesi laddove ricomprendono il ricorrente nella“squadra” evocata dal [OSCURATO:PERSONA]. L’interpretazione della conversazione fornita dal primo giudice apag. 324 e condivisa dalla Corte territoriale non mostra frizioni logiche, tantomeno decisive,ricostruendone i contenuti in termini aderenti al tenore del parlato e dando conto delle ragioniche rendono inequivoco l’autoinserimento del ricorrente nel sodalizio, atteso il riferimento adun’indagine sulla ndrangheta -“una cosa grossa”- che aveva ad oggetto “noi altri…tutti quelli chesiamo”.[OSCURATO:PERSONA] Corte con indirizzo costante ritiene che in materia di intercettazioni telefoniche,costituisce questione di fatto, rimessa all'esclusiva competenza del giudice di merito,l'interpretazione e la valutazione del contenuto delle conversazioni, il cui apprezzamento nonpuò essere sindacato in sede di legittimità se non nei limiti della manifesta illogicità edirragionevolezza della motivazione con cui esse sono recepite (Sez. 3, n. 44938 del 05/10/2021,Gregoli, Rv. 282337–01; Sez. 2, n. 50701 del 04/10/2016, D'[OSCURATO:PERSONA], Rv. 268389-01).Né ha pregio l’assunto per cui il disvelamento dell’indagine in corso con le sopradettemodalità non sarebbe sufficiente per ritenere il ricorrente organico all’associazione in assenza diemergenze ulteriori, nella specie non rinvenibili. Invero, a differenza di quanto sostiene la difesa,la conversazione richiamata non costituisce l’unica fonte di prova a carico del prevenuto, giàcondannato per appartenenza alla cosca [OSCURATO:PERSONA] nel processo Prima, nel quale era imputatoinsieme a [OSCURATO:PERSONA], anch’egli condannato, e [OSCURATO:PERSONA], assolto dall’addebitoassociativo, legato al [OSCURATO:PERSONA] da rapporti parentali e nel periodo in contestazione in contatto anchecon l’[OSCURATO:PERSONA] alla stregua delle risultanze acquisite. Invero, i giudici di merito hanno evidenziato(sent. GUP pag. 319) che dalla conversazione tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in data[OSCURATO:DATA_NASCITA] emerge che l’assenza del ricorrente alla “mangiata” della settimana precedente eragiustificata dalle cautele che il [OSCURATO:PERSONA] adottava, perfino più stringenti di quelle dello stessoCarzo, per evitare di destare sospetti negli inquirenti, memore del fatto che il suo primo arrestoera avvenuto mentre partecipava ad una riunione di ndrangheta in [OSCURATO:PERSONA]. Dal tenore deldialogo le sentenze di merito hanno concordemente e logicamente desunto che il ricorrenteavesse titolo a partecipare all’incontro riservato agli affiliati e che la sua mancata presenza erastata giustificata nei confronti del [OSCURATO:PERSONA]. Analogamente indicative di cautele prive digiustificazione se sottratte ad una logica associativa sono le modalità degli incontri con il [OSCURATO:PERSONA],precedute da “imbasciate” di terzi e non da telefonate, con trasferimenti dagli stessi curati. Néè priva di rilievo la circostanza che il [OSCURATO:PERSONA] nella conversazione del [OSCURATO:DATA_NASCITA] facciariferimento ad altre informazioni veicolate al gruppo dal [OSCURATO:PERSONA], provenienti dalla stessa fontedi P.g. infedele, circostanza che priva di valenza la pretesa occasionalità della condotta richiamatadalla difesa a sostegno dell’invocata riqualificazione dell’addebito associativo nel delitto difavoreggiamento personale. Al riguardo la censura di omessa motivazione in ordineall’alternativa qualificazione giuridica è manifestamente infondata. Merita, infatti, continuità ilprincipio secondo cui il delitto di favoreggiamento personale non è configurabile in corso diconsumazione di un reato permanente (qual è quello di associazione mafiosa) in quanto qualsiasiagevolazione del colpevole posta in essere durante la perpetrazione della sua condotta si risolvein partecipazione o concorso esterno al reato associativo, a seconda che risulti o meno dimostratolo stabile inserimento del soggetto nella struttura associativa (Sez. 6, n. 42980 del 03/10/2024,P., Rv. 287264 – 03; Sez. 2, n. 17347 del 26/01/2021, Angelini, Rv. 281217 - 07). In ogni casonon è revocabile in dubbio che il rigetto della questione sia desumibile in via logica dall’affermatapartecipazione del [OSCURATO:PERSONA] al sodalizio.5.1 Il conclusivo motivo del ricorso a firma dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA] che censura l’applicazionedella recidiva e la misura dell’aumento operato è precluso dalla mancata devoluzione in appello.Invero nell’atto d’appello a firma dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA] in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] vengono articolatedoglianze esclusivamente con riguardo alla condotta di partecipazione e alla qualificazionegiuridica mentre nel successivo atto del 29 aprile 2024, a firma dello stesso legale, si lamental’eccessività della pena e la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche. Laquestione relativa alla sussistenza e alla qualificazione della recidiva deve ritenersi diconseguenza preclusa. Per altro verso, alla luce dei criteri esposti dalla Corte d’Appello alle pagg.143/144, non è dato ravvisare profili d’illegalità nel computo della sanzione effettuato dallasentenza impugnata.6.La difesa di [OSCURATO:PERSONA] nel primo motivo di ricorso a firma Avv. [OSCURATO:PERSONA] contestal’affermazione di responsabilità con riguardo alla ritenuta partecipazione dell’imputato alsodalizio ndranghetista operante in Roma nonché la sussistenza dell’aggravante di cui all’art.416-bis.1 cod.pen. in relazione ai reati-fine in materia di armi contestati al prevenuto ai capi27,28,29 della rubrica. Analoghe censure sono oggetto del primo motivo del ricorso a firmadell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], che lamenta l’erronea valutazione delle emergenze processuali.Le censure sono in parte infondate, per taluni aspetti in forma manifesta, per altra parteprecluse. Le conformi sentenze di merito hanno fornito una lettura logica e coerente delcompendio intercettivo dal quale risulta la messa a disposizione del [OSCURATO:PERSONA] in favore dell’interolocale romano e non solo di [OSCURATO:PERSONA] e dei figli, con i quali intratteneva costanti e qualificatirapporti. [OSCURATO:PERSONA], alla stregua delle risultanze acquisite, è colui il quale aveva disponibilitàdi armi che forniva al [OSCURATO:PERSONA] in caso di bisogno (come accadde nel contesto dell’estorsioneSilvi), recuperava e custodiva armi, in particolare pistole, per conto del medesimo ma si occupavanel contempo, in termini concreti e riscontrati, della ricerca sul mercato illegale di ulteriori armidi varia natura su richiesta degli appartenenti alla famiglia [OSCURATO:PERSONA]. I reiterati contatti in un brevearco temporale con soggetti in grado di soddisfare la richiesta, la diretta visione delle armi stessedi cui riferiva a [OSCURATO:PERSONA], la latitudine delle marche e modelli, spesso micidiali, cheriscuotevano l’interesse del capo locale, attestano con ogni evidenza che le armi ricercatedovevano servire non a implementare un personale arsenale del capo ma a garantire la capacitàdifensiva ed offensiva del gruppo che al [OSCURATO:PERSONA] faceva riferimento. A detto riguardo basta pormente all’ostinata ricerca da parte di [OSCURATO:PERSONA] di una mitraglietta Uzi o di un bazooka perescludere una destinazione delle armi ad esclusivi fini di difesa personale. Né si trattava di merovelleitarismo dal momento che il [OSCURATO:PERSONA] aveva cura di informarsi dei prezzi a cui le armi venivanoofferte, svolgendo considerazioni sulla congruità o meno degli stessi. Nell’ottica di unacollaborazione continuativa e di rilievo associativo vanno ricordate le circostanze ampiamenteillustrate dal Gup alle pagg. 260 e segg. e, in particolare, le confidenze che il [OSCURATO:PERSONA] stesso ebbead effettuare all’imputato sulle ragioni di contrasto con il [OSCURATO:PERSONA] e il [OSCURATO:PERSONA], la conoscenza econdivisione dei progetti di aggressione nei confronti dei predetti, dovendo il [OSCURATO:PERSONA] esseregambizzato e pianificandosi l’espropriazione a mano armata di un’autovettura in danno delDelfino, operazione questa rispetto alla quale il [OSCURATO:PERSONA] aveva prestato il proprio assenso, secondoquanto riferito da [OSCURATO:PERSONA] al padre. Le emergenze scrutinate restituiscono un profilo chei giudici di merito hanno correttamente ritenuto connotato da qualificata intraneità al localeromano, attesa l’incondizionata messa a disposizione del [OSCURATO:PERSONA] per la realizzazione dei finiassociativi con concreta, fattiva e continuativa collaborazione al loro attingimento, tradottasi incondotte ben distanti dalla mera "vicinanza" o "disponibilità" nei riguardi di singoli esponenti,anche di spicco, del sodalizio, ed integranti un vero e proprio contributo, avente effettivarilevanza causale, ai fini della conservazione o del rafforzamento della consorteria (Sez. 1, n.25799 del 08/01/2015, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 263953 – 01; Sez. 5, n. 12753 del 17/01/2024, Marino, Rv.286120 – 01). Come da ultimo ribadito da Sez. U. Modaffari (n. 36958 del 27/05/2021, Rv.281889 – 01) la condotta di partecipazione ad associazione di tipo mafioso si caratterizza per lostabile inserimento dell'agente nella struttura organizzativa dell'associazione, idoneo, per lespecifiche caratteristiche del caso concreto, ad attestare la sua 'messa a disposizione' in favoredel sodalizio per il perseguimento dei comuni fini criminosi, principio esattamente applicato nellaspecie in presenza dell’attuazione da parte del ricorrente di attività funzionali agli scopi delsodalizio ed apprezzabili come concreto e causale contributo all'esistenza e al rafforzamentodello stesso, a prescindere dai motivi che hanno determinato l’imputato ad agire in tal modo(Sez. 1, n. 17206 del 04/03/2010, Gallo, Rv. 247050 - 01).6.1 Le censure relative alla sussistenza dell’aggravante di cui all’art. 416-bis.1 cod.pen. conriguardo ai reati fine sono precluse dalla mancata devoluzione in appello e, comunque, destituitedi fondamento in quanto fanno leva sull’asserito intento del ricorrente di favorire con le condottein materia di armi ascrittegli [OSCURATO:PERSONA] in proprio e non il sodalizio di riferimento, circostanzesmentite dalle emergenze già sopra richiamate. Analogamente non devoluti risultano i rilievi inpunto di qualificazione giuridica ex art. 378 cod.pen., da ritenere in ogni caso manifestamenteinfondati alla luce delle considerazioni svolte in relazione alla posizione del coimputato [OSCURATO:PERSONA] § 5.6.2 I motivi articolati in entrambi i ricorsi che censurano l’affermazione di responsabilità conriguardo ai delitti in materia di armi contestati ai capi 27/28/29 tendono ad una non consentitarilettura del compendio intercettivo, congruamente scrutinato nelle fasi di merito con esiti cheappaiono immuni da vizi rilevabili in questa sede sia con riguardo all’identificazione del Calòquale soggetto destinatario della richiesta di una pistola in relazione al capo 29 che alladenunziata assenza di riscontri. Si richiamano al riguardo le considerazioni svolte dal Gup inrelazione ai predetti capi a pag 458 e segg., condivise dalla Corte d’Appello che ha rigettato ledoglianze articolate sul punto (pagg. 117/118) con una motivazione esente da aporie e illogicitàmanifeste.Le conclusive censure svolte da entrambi i difensori in punto di diniego delle circostanzeterritoriale adeguatamente chiarito le ragioni del diniego delle circostanze di cui all’art. 62-biscod.pen., evidenziando insieme alla gravità degli addebiti l’assenza di elementi utilmenteapprezzabili a tal fine, mentre la pena è stata determinata al minimo edittale con contenutiaumenti a titolo di continuazione.7. Il ricorso proposto nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] è nel complesso infondato con profili difranca inammissibilità laddove contesta gli approdi valutativi dei giudici di merito sollecitando undiverso apprezzamento delle risultanze acquisite. Secondo il difensore l’affermazione diresponsabilità del ricorrente riposerebbe sull’impropria valorizzazione di dati informativiespressivi di mera contiguità del ricorrente ai [OSCURATO:PERSONA], privi di pregnanza ai fini della prova dellacondotta partecipativa al sodalizio contestato. Si tratta di tesi debitamente scrutinata e disattesafin dal primo grado con motivazione esente da frizioni logiche o decisivi travisamenti. Inparticolare dalle emergenze fattuali valorizzate in sede di merito consta:-la certa identificazione dell’abitazione di [OSCURATO:PERSONA] quale sede della “mangiata” tenutasiil 15 ottobre 2017, alla luce della certosina confutazione delle obiezioni difensive effettuata giàin primo grado (312 e segg.) sulla base degli specifici accertamenti condotti sul luogo dalla P.g.,della geolocalizzazione dell’autovettura Fiat 500 dei [OSCURATO:PERSONA] il giorno della riunione, delle celle diaggancio delle utenze cellulari dei soggetti presenti nella circostanza;-il rilievo associativo della riunione, alla luce delle intercettazioni concernenti la sua indizioneda parte di [OSCURATO:PERSONA] e l’oggetto, costituito dall’illustrazione dei “movimenti” effettuati o daeffettuare in seno al sodalizio; dell’accesso dei [OSCURATO:PERSONA] con l’autovettura dotata di GPS presso moltidei sodali il giorno precedente alla “mangiata”, tra di essi lo stesso ricorrente, il fratelloDomenico, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] nonché presso i ristoranti Binario 96 eOttavo [OSCURATO:PERSONA], riferibili rispettivamente ad [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA];- la propalazione in tempo reale, documentata dall’intercettazione del [OSCURATO:DATA_NASCITA], al Versaceda parte di [OSCURATO:PERSONA] della notizia circa la l’esistenza di una indagine sulla ndrangheta aRoma da parte del GICO della Guardia di Finanza con la precisazione che l’oggetto era costituitodalla “squadra nostra”; l’ulteriore illuminante precisazione del [OSCURATO:PERSONA] secondo cui il [OSCURATO:PERSONA] nonl’aveva ancora direttamente informato avendo appreso la notizia quello stesso giorno e l’espressoriferimento nel corso della conversazione alla “raccomandazione da là sotto”;-l’assenza di dubbi in ordine all’identificazione del conversante “[OSCURATO:PERSONA]”, così reiteratamentechiamato dagli interlocutori.7.1 L’aver ospitato nella propria abitazione una riunione di ndrangheta e l’aver ricevuto intempo reale da [OSCURATO:PERSONA] l’informazione circa l’esistenza di una indagine sul locale romano,cui peraltro aveva autonomamente diritto dalla fonte originaria, sono circostanze che i giudici dimerito hanno correttamente ritenuto idonee ad integrare la prova della partecipazione, stante lariservatezza della riunione promossa dal capolocale per discutere “movimenti” di rilievoassociativo e, parimenti, dell’informazione ricevuta dal [OSCURATO:PERSONA] da un militare infedele, per suanatura destinata a circolare solo tra gli intranei. Né può sfuggire che in un passaggio dellaconversazione del 10 febbraio il [OSCURATO:PERSONA], trattando della fonte del [OSCURATO:PERSONA], fa riferimento aquanto dalla stessa propalato in altra occasione, a dimostrazione dell’esistenza di un canalecollaudato e noto quantomeno ai sodali di più alto livello nella gerarchia associativa.Contrariamente a quanto assume la difesa le doglianze proposte con l’atto di appello risultanotutte adeguatamente scrutinate dalla Corte territoriale (pag. 97 e segg.) e disattese con unpercorso argomentativo che non appare inficiato da aporie e manifeste illogicità. La difesadissente circa la valenza attribuita alla riunione del 15 ottobre 2017 come puresull’interpretazione della conversazione ambientale del 10/2/2018, proponendo versionialternative già persuasivamente confutate e che postulano una rilettura del compendio indiziarioin questa sede preclusa. La Corte d’Appello ha, inoltre, ritenuto incompatibile con le valutazioniin punto di partecipazione l’invocata riqualificazione della condotta alla stregua del concorsoesterno, effettuando un corretto apprezzamento del quadro indiziario giacchè il concorso c.d."esterno" nel reato associativo postula che il soggetto sia privo della "affectio societatis" e noninserito nella struttura organizzativa del sodalizio, pur fornendo un contributo concreto, specifico,consapevole e volontario, a carattere indifferentemente occasionale o continuativo, dotato dirilevanza causale ai fini della conservazione o del rafforzamento dell'associazione (Sez. U, n.22327 del 30/10/2002, dep. 2003, Carnevale, Rv. 224181 - 01), presupposti che i giudici dimerito hanno escluso in relazione alla posizione del [OSCURATO:PERSONA].7.2 Con riguardo al motivo concernente l’aggravante di cui all’art. 416-bis, comma 4,cod.pen. valgono le considerazioni svolte nell’ambito del par. 4 mentre le censure in punto didiniego delle circostanze attenuanti generiche e dosimetria della pena sono manifestamenteinfondate alla luce della motivazione rassegnata dai giudici d’appello che, con insindacabileapprezzamento di merito, hanno escluso la meritevolezza dell’invocata mitigazionesanzionatoria, evocando la gravità dei fatti a giudizio e l’assenza di profili atti a giustificarla,determinando al minimo il trattamento sanzionatorio praticato. A fronte della pluralità degliindici, autosufficienti, valorizzati in senso ostativo la valutazione della Corte di merito non èmessa in crisi dall’improprio riferimento operato a pag. 142 alla negazione “contro ogni evidenza”da parte del ricorrente che la c.d. “mangiata” si fosse tenuta presso la sua abitazione, dovendoricondursi simile scelta all’esercizio del diritto di difesa. [OSCURATO:PERSONA] Corte ha condivisibilmentechiarito in tema di circostanze attenuanti generiche, che, se la confessione dell'imputato, tantopiù se spontanea e indicativa di uno stato di resipiscenza, può essere valutata come elementofavorevole ai fini della concessione del beneficio, di contro la protesta d'innocenza o la scelta dirimanere in silenzio o non collaborare con l'autorità giudiziaria, pur di fronte all'evidenza delleprove di colpevolezza, non può essere assunta, da sola, come elemento decisivo sfavorevole,non esistendo nel vigente ordinamento un principio giuridico per cui le attenuanti generichedebbano essere negate all'imputato che non confessi di aver commesso il fatto, quale che sial'efficacia delle prove di reità (Sez. 5, n. 32422 del 24/09/2020, Barzaghi, Rv. 279778 – 01; Sez.3, n. 30805 del 15/01/2024, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 286870 - 06).8. I primi due motivi proposti nei ricorsi degli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] che revocano in dubbio la sussistenza degli elementi costitutividel contestato delitto ex art. 416-bis cod.pen. sono infondati alla luce delle considerazioni svoltenella parte generale del “considerato in diritto”. Ad analoghi esiti reiettivi deve pervenirsi inrelazione alle censure che concernono la partecipazione del [OSCURATO:PERSONA] al sodalizio, articolate daentrambi i difensori.8.1 La Corte territoriale, invero, ha fornito risposta alle censure difensive alle pagg. 93 esegg. illustrando le ragioni alla base della reiezione del gravame con argomenti che la difesacontrasta sulla base di rilievi di merito e, comunque, non decisivi. Il conforme scrutinio delleemergenze processuali ha messo in evidenza:-che, alla luce delle intercettazioni ambientali richiamate dal primo giudice a pag. 297, deveritenersi accertato che “compare Lino” era soprannominato “l’alieno” e il “cagnolino”, con direttaevocazione del rapporto di fedeltà che lo legava ad [OSCURATO:PERSONA];- che dalla conversazione intercettata nell’abitazione dei [OSCURATO:PERSONA] il 15 aprile 2018 consta cheGreco [OSCURATO:PERSONA] riferiva che, per quanto a sua conoscenza, l’imputato aveva “i gradi”, circostanzaconfermata da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] che espressamente dichiaravano che aveva “lasanta”, precisando “gliel’abbiamo data ora”, facendo riferimento ad un conferimento recente;- che l’assunto dell’imputato di non aver mai conosciuto e avuto rapporti con i [OSCURATO:PERSONA] èsmentito dall’avvenuta geolocalizzazione dell’autovettura nella disponibilità degli stessi la seradel 14 ottobre 2017 dinanzi al ristorante l’[OSCURATO:PERSONA] gestito dall’imputato; dall’invito ricevutoper la partecipazione alla “mangiata” del giorno successivo presso l’abitazione di [OSCURATO:PERSONA] diVersace [OSCURATO:PERSONA], ove l’imputato si recò effettivamente in compagnia di [OSCURATO:PERSONA] eSorgonà [OSCURATO:PERSONA] per ivi trattenersi brevemente, per quanto emerge dalla puntualericostruzione degli spostamenti del ricorrente la mattina del 15 ottobre sulla base delle evidenzetecniche acquisite ( sentenza Gup pag. 299); dalla telefonata del 19 maggio 2021 tra il [OSCURATO:PERSONA], la cui utilizzabilità non è inficiata dall’avvenuta trascrizione in epocasuccessiva all’esecuzione dell’ordinanza custodiale in quanto la fonte di prova è costituita dallaconversazione in sé e non dall’atto che la documenta;-che tra l’imputato e [OSCURATO:PERSONA] esisteva un risalente rapporto più che fraterno oltread una fitta rete di relazioni commerciali nell’ambito delle quali si inseriscono le condotte illecitecontestate ai capi 57 e 80; che il ricorrente non ha esitato a sfruttare la caratura mafiosadell’[OSCURATO:PERSONA] per ottenere che il marito di una nipote, imputato per il delitto di cui all’art. 416-biscod.pen., fosse posto agli arresti domiciliari grazie ad una falsa perizia attestante l’incompatibilitàdelle sue condizioni di salute con la restrizione in carcere; ad intervenire presso istituti bancariper aperture di credito in favore dell’[OSCURATO:PERSONA] e del [OSCURATO:PERSONA]; ad essere coinvolto dall’[OSCURATO:PERSONA] inprogetti societari quali quelli relativi alla sostituzione della [OSCURATO:PERSONA].8.2 I difensori a fronte delle emergenze congruamente scrutinate dai giudici d’appelloformulano doglianze di carattere reiterativo, assumendo la pretermissione di circostanze di cuinon illustrano la decisività.L’Avv. [OSCURATO:PERSONA], in particolare, assume che la presenza del [OSCURATO:PERSONA] il 15 Ottobre 2017 pressol’immobile di [OSCURATO:PERSONA] di proprietà di [OSCURATO:PERSONA] ove si tenne la “ mangiata” è attestatodai dati di tracciamento del telefono cellulare sebbene ai sensi dell’art. 1, comma 1 bis, d.l.132/21 si tratti di elementi bisognevoli di corroborazione, trascurando che il tracciamento hariguardato anche gli apparati di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] che accompagnaronoil [OSCURATO:PERSONA] e che hanno restituito dati sovrapponibili in ordine alle celle agganciate nel periodo diinteresse. Ha, altresì, sostenuto che l’estraneità al sodalizio dovrebbe dedursi dalla circostanzache il [OSCURATO:PERSONA] non si trattenne presso l’abitazione del [OSCURATO:PERSONA] e non partecipò alla riunione senza,tuttavia, giustificare la sua assenza, circostanza smentita dall’intercettazione del [OSCURATO:DATA_NASCITA]richiamata dal Gup a pag. 94 dalla quale risulta che [OSCURATO:PERSONA] riferiva a [OSCURATO:PERSONA] eCondina [OSCURATO:PERSONA] che il [OSCURATO:PERSONA] non aveva potuto partecipare alla “ mangiata” perché “ha avutoda fare”, confermando che la sua breve comparizione fu attendibilmente dettata proprio dallanecessità di giustificare al capo locale l’impossibilità di trattenersi per ragioni di lavoro. Né ladifesa del ricorrente ha illustrato la decisività della circostanza relativa al luogo di conferimentodella dote della “santa” all’imputato e alla presenza o meno dei capi di altri locali, stigmatizzandocome illogica la motivazione che si è limitata a riportare il dato captato relativo al possesso daparte del prevenuto di una dote della società maggiore, del tutto attendibile, atteso il contestoe la qualità dei conversanti. In conclusione, diversamente da quanto opina la difesa, le risultanzeacquisite risultano correttamente scrutinate dalla Corte di merito, con esiti coerenti con lavalutazione già espressa dal primo giudice, in quanto alla qualifica curriculare del [OSCURATO:PERSONA] siaccompagna una multiforme collaborazione con il vertice del sodalizio rappresentato da AlvaroVincenzo nella strategia espansionistica dell’associazione nel settore della ristorazione.L’intraneità riconosciuta in capo al ricorrente e i caratteri che la connotano escludono la possibilitàdi riqualificazione della condotta ai sensi degli artt. 110, 416-bis cod.pen.A fondamento del rigetto del motivo inerente la natura armata del sodalizio si richiamano leconsiderazioni svolte nella parte generale.8.3 Le censure svolte da entrambi i difensori in relazione ai reati-fine contestati ai capi 57 e80 (intestazione fittizia [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e concorso nella bancarotta fraudolenta a seguito delfallimento della s.r.l. [OSCURATO:PERSONA]) possono essere congiuntamente esaminate.8.3.1 Quanto alla fittizia intestazione della [OSCURATO:PERSONA], la vicenda è stata analiticamentericostruita dal primo giudice alle pagg.495 e segg. con illustrazione esaustiva delle risultanze cheampliava l’oggetto sociale facendolo coincidere con quello della srl [OSCURATO:PERSONA], conclamando unanuova strutturazione della compagine finalizzata a rilevare di fatto il laboratorio di pasticceria epanificazione e connessa attività di commercio al dettaglio e all’ingrosso gestito da detta società,destinata alla decozione, come avvenuto nel febbraio 2022. Si tratta di un’operazione di“resettamento” già sperimentata in più occasioni dall’[OSCURATO:PERSONA], facendo subentrare nuovecompagini nella gestione di esercizi commerciali esposti finanziariamente, destinando le societàdi riferimento, intestate a prestanomi, all’insolvenza e alle successive procedure fallimentari.Gli indici che dimostrano il ruolo di interposto del [OSCURATO:PERSONA] sono stati diffusamente espostidal primo giudice, e lo stesso imputato, almeno nel primo interrogatorio dinanzi al P.m., ha resodichiarazioni parzialmente ammissive, seppure successivamente ritrattate. La tesi dell’Avv.contrasto con le emergenze intercettive e testimoniali richiamate dal primo giudice, per tutte ladeposizione del dipendente Silipo che, pur conoscendo il [OSCURATO:PERSONA] quale cliente del negozio, haescluso qualsiasi intervento nell’amministrazione dell’esercizio.Quanto alle deduzioni dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA] in ordine al difetto di prova circa il ruolodi socio occulto dell’[OSCURATO:PERSONA] e la spendita di risorse per finanziare l’operazione deve osservarsi chela giurisprudenza di questa Corte ha in più occasioni chiarito che il delitto di trasferimentofraudolento di valori previsto dall'art. 12-quinquies, d.l. 8 giugno 1992, n. 306, convertito dallalegge 7 agosto 1992, n. 356 ( ora 512-bis cod.pen.), è configurabile anche nel caso in cui, alfine di eludere l'applicazione di misure di prevenzione patrimoniale, vengano acquistate di fattole quote di una società commerciale o di servizi già operativa, lasciandone immutata la titolaritàformale in capo a terzi che così vengono ad acquisire il ruolo di soggetti interposti (Sez. 2, n.2080 del 06/12/2018, dep. 2019, Calabrese, Rv. 274963 – 01;Sez. 5, n. 1322 del 26/09/2025,dep. 2026, Rv. 289333 – 04). Il principio evocato dalla difesa secondo cui, ai fini dellaconfigurabilità del reato di intestazione fittizia di beni in caso di assunzione della qualità di socioocculto o di titolare di fatto di un'attività economica preesistente, non è sufficiente l'accertamentodella mera disponibilità del bene da parte di chi non ne risulti essere formalmente titolare, inquanto occorre verificare la provenienza dal predetto delle risorse economiche impiegate per ilsuo acquisto e la finalità di eludere l'applicazione di misure di prevenzione (Sez. 1, n. 42530 del13/06/2018, C., Rv. 274024 – 01;Sez. 2, n. 28300 del 16/04/2019,[OSCURATO:PERSONA], Rv. 276216 – 01) èstato correttamente applicato nella specie in cui risulta che personale, beni strumentali eavviamento dell’azienda commerciale di [OSCURATO:PERSONA], che peraltro continuava ad operare sotto ilmarchio [OSCURATO:PERSONA], nonostante la successione di fatto della [OSCURATO:PERSONA] all’originaria compaginesocietaria, erano e continuarono ad essere direttamente riferibili all’[OSCURATO:PERSONA] che la gestivadubbio. La copertura offerta dalla società formalmente del [OSCURATO:PERSONA] era strumentale a liberare ilcomplesso aziendale dai debiti accumulati, consentendo la prosecuzione dell’attività commercialein maniera schermata, stante la già sperimentata esposizione dell’[OSCURATO:PERSONA] a misure di prevenzionepatrimoniale, sicché la spendita di nome e ragione sociale della [OSCURATO:PERSONA] nella gestionedell’esercizio palesa come la stessa fosse a disposizione dell’[OSCURATO:PERSONA], che la utilizzava uti dominus.[OSCURATO:PERSONA] Corte ha da tempo chiarito che il delitto di trasferimento fraudolento di valori è unafattispecie a forma libera che si concretizza nell'attribuzione fittizia della titolarità o delladisponibilità di denaro o altra utilità realizzata in qualsiasi forma. Il fatto-reato consiste, quindi,in una situazione di apparenza giuridica e formale della titolarità o disponibilità del bene, difformedalla realtà, e nel realizzare volontariamente tale situazione al fine di eludere misure diprevenzione patrimoniale o di contrabbando ovvero al fine di agevolare la commissione di reatirelativi alla circolazione di mezzi economici di illecita provenienza. La "ratio" della disposizionerende manifesto che essa non intende formalizzare i meccanismi - che possono essere molteplicie non classificabili in astratto - attraverso i quali può realizzarsi l'"attribuzione fittizia", nè intendericondurre la definizione di "titolarità" o "disponibilità" entro schemi tipizzati di caratterecivilistico ma intende bensì lasciare libero il giudice di merito di procedere a tutti gli accertamentinecessari a pervenire - senza vincoli formali - ad un giudizio in concreto degli elementi logici ofattuali, unicamente rispettoso dei parametri normativi di valutazione della prova (Sez. 2, n.38733 del 09/07/2004, Casillo ed altri, Rv. 230109 – 01; nel senso che la norma sanzionaqualsiasi tipologia di atto idonea a creare un apparente rapporto di signoria tra un determinatosoggetto e il bene, rispetto al quale permane intatto il potere di colui che effettua l'attribuzione,per conto - o nell'interesse - del quale l'attribuzione è operata, Sez. 2, n. 15781 del 26/03/2015,Arrichiello, Rv. 263531 – 01;Sez. 2,n. 52616 del 30/09/2014,Salvi, Rv. 261613 – 01).8.3.2 Quanto alle condotte distrattive oggetto di contestazione al capo 80, deve riconoscersiche la motivazione rassegnata dalla Corte territoriale a 119 è oltremodo sintetica e rispondeesclusivamente al profilo della pretesa ignoranza del disegno spogliativo della [OSCURATO:PERSONA] dall’[OSCURATO:PERSONA] per mezzo della [OSCURATO:PERSONA]. Nondimeno deve al riguardo osservarsi chele censure difensive non possono trovare accoglimento in quanto le denunziate lacune dellasentenza impugnata concernono profili che avevano già trovato ampia ed adeguata risposta nellasentenza di primo grado senza che la difesa abbia segnalato sopravvenienze di rilievo tale dascardinare la tenuta logica delle sentenze di merito. Infatti il Gup (pag. 513 e segg.) ha passatoin rassegna tutte le emergenze di rilievo ai fini dell’affermata partecipazione del ricorrente allosvuotamento della srl [OSCURATO:PERSONA], dichiarata fallita nel febbraio 2022 in conseguenza della accertatainsolvenza nei confronti del Fisco e dei fornitori per consistenti importi. Deve rilevarsi che il primogiudice ha correttamente valorizzato a fini di responsabilità l’avvenuto subentro di fatto dellaValba [OSCURATO:PERSONA] alla compagine poi fallita con appropriazione dei beni strumentali aziendali inassenza di qualsivoglia regolamentazione contrattuale e di versamento del relativo corrispettivoe senza alcuna modificazione financo delle parti del contratto di locazione. Nel luglio 2021,inoltre, il [OSCURATO:PERSONA] nella qualità di amministratore della [OSCURATO:PERSONA] aveva affittato il ramo di aziendacostituito dal laboratorio di pasticceria e prodotti da forno (del quale non aveva mai acquistatola proprietà) alla [OSCURATO:PERSONA] srl.[OSCURATO:PERSONA] Corte ha affermato il principio, che il Collegio condivide e fa proprio, per cui in temadi concorso nel delitto di bancarotta fraudolenta per distrazione, il dolo del concorrente"extraneus" nel reato proprio dell'amministratore consiste nella volontarietà della propriacondotta di apporto a quella dell' "intraneus", con la consapevolezza che essa determina undepauperamento del patrimonio sociale ai danni dei creditori, non essendo, invece, richiesta laspecifica conoscenza del dissesto della società che può rilevare sul piano probatorio quale indicesignificativo della rappresentazione della pericolosità della condotta per gli interessi dei creditori(Sez. 5, n. 4710 del 14/10/2019, dep. 2020, Falcioni, Rv. 278156 – 02; n. 38731 del 17/5/2017,Bolzoni, Rv. 271123 – 01). Nella specie l’avvenuta acquisizione di un’avviata attività commercialesenza alcuna formalità e senza esborso alcuno non può che comportare la consapevolezza dellasottrazione del compendio aziendale alla garanzia dei creditori della società cui di fatto si succedesicchè le censure in punto di insussistenza dell’elemento soggettivo appaiono radicalmentedestituite di fondamento mentre sotto il profilo della materialità della condotta l’appropriazionedelle poste attive del compendio aziendale della fallita non è revocabile in dubbio alla luce dellerisultanze scrutinate in sede di merito. Pertanto, alla stregua della costante giurisprudenza dilegittimità, il dedotto vizio di mancanza di motivazione non è utilmente spendibile a fondamentodi una richiesta di annullamento in ragione della originaria manifesta infondatezza delle doglianzeproposte avverso la decisione di primo grado. Deve, infatti, farsi applicazione del principiosecondo cui in tema d'impugnazioni è inammissibile, per carenza d'interesse, il ricorso percassazione avverso la sentenza di secondo grado che non abbia preso in considerazione unmotivo di appello inammissibile "ab origine" per manifesta infondatezza, in quanto l'eventualeaccoglimento della doglianza non sortirebbe alcun esito favorevole in sede di giudizio di rinvio(Sez. 2, n. 35949 del 20/06/2019, Liberti, Rv. 276745 – 01; n. 10173 del 16/12/2014, dep.2015, Bianchetti, Rv. 263157 – 01).8.4 Anche le censure inerenti l’affermata sussistenza dell’aggravante dell’agevolazionemafiosa sono destituite di fondamento. La difesa ritiene che non sia stata adeguatamenteverificata la ricorrenza nella specie del coefficiente soggettivo richiesto dalla giurisprudenza dilegittimità per l’integrazione della circostanza. Le sentenze di merito hanno evidenziato chel’infiltrazione dell’economia legale attraverso il sistema delle intestazioni fittizie costituiva laregola con riguardo a tutte le attività investigate e in particolare per quelle riferibili all’[OSCURATO:PERSONA] eal gruppo di sodali che lo coadiuvava, allo scopo di attingere il controllo di ampi settori delmercato della ristorazione. Il dipanarsi anche temporale della vicenda della [OSCURATO:PERSONA], ilcoinvolgimento nella stessa, in sinergia con la figura apicale dell’[OSCURATO:PERSONA], del ricorrente e di altriassociati a giudizio con rito ordinario dà conto della dimensione associativa della stessa e dellasussistenza del dolo agevolativo in capo al ricorrente, nitidamente desumibile dalle modalitàesecutive dei reati contestati e dai sottesi e condivisi interessi espansionistici perseguiti dalsodalizio mafioso.8.5 Le censure formulate nel ricorso a firma dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA] in punto disussistenza della recidiva e computo dell’incremento sanzionatorio sono fondate. [OSCURATO:PERSONA]Appello, invero, ha omesso di motivare in ordine alla recidiva in risposta al settimo motivod’appello che contestava sia la sussistenza dell’aggravante soggettiva sia la sua qualificazionecon ampiezza di argomenti. In particolare i giudici d’appello a pag. 120 hanno riconosciuto chela prima della due condanne iscritte a carico del [OSCURATO:PERSONA], in quanto estinta in conseguenza delpositivo esito dell’affidamento in prova, non poteva essere considerata ai fini della configurabilitàdella circostanza, limitandosi ad affermare la sussistenza della recidiva semplice in relazione alresiduo reato che milita a carico del ricorrente, senza fornire risposta alle articolate deduzionidifensive circa la risalenza temporale della condanna e l’eterogeneità del delitto di calunniarispetto ai fatti a giudizio. [OSCURATO:SOCIETA], la sentenza impugnata, nel computo della pena illustrato apag. 144, in esito all’esclusione dell’aggravante associativa di cui all’art. 416-bis comma 6,cod.pen., ha ritenuto di dover fare applicazione della disciplina del concorso di circostanzeaggravanti ad effetto speciale, ascrivendo al [OSCURATO:PERSONA] non la recidiva semplice ma una non megliospecificata ipotesi di recidiva comportante l’aumento della metà, senza chiarire quale delle ipotesidi cui al comma 2 dell’art. 99 sia nella specie ravvisabile e le ragioni dell’aumento, facoltativo,ai sensi dell’art. 63, comma 4, cod.pen.Per le esposte considerazioni la sentenza impugnata deve essere annullata limitatamentealla recidiva e alla sua eventuale qualificazione, profilo che assorbe i motivi relativi al diniegodelle circostanze attenuanti generiche e alla quantificazione degli aumenti operati a titolo dicontinuazione, per i riflessi che l’aggravante determina nella dosimetria della pena.8.6 Le censure in punto di misura di sicurezza sono destituite di fondamento dovendo darsicontinuità all’orientamento largamente maggioritario nella giurisprudenza secondo cui, in temadi associazione di tipo mafioso, l'applicazione della misura di sicurezza prevista, in caso dicondanna, dall'art. 417 cod. pen. non richiede l'accertamento in concreto della pericolosità delsoggetto, dovendosi ritenere operante una presunzione semplice, desunta dalle caratteristichedel sodalizio criminoso e dalla persistenza nel tempo del vincolo criminale di mutua solidarietà,che può essere superata quando siano acquisiti elementi dai quali si evinca l'assenza dipericolosità in concreto. Detto accertamento dovrà, comunque, essere svolto dal magistrato disorveglianza al momento dell'esecuzione della misura, tenendo conto degli elementi di cui all'art.133 cod. pen. e del comportamento del condannato durante e dopo l'espiazione della pena (Sez.1, n. 45836 del 04/07/2023, Militano, Rv. 285505 – 01; Sez. 1, n. 24950 del 22/02/2023,Abbruzzo, Rv. 284829 – 02; Sez. 2, n. 32569 del 16/06/2023, Aguì, Rv. 284980 – 02; Sez. 6,n. 4115 del 27/06/2019, dep. 2020,Graziano,Rv. 278325 – 03).8.7 Il conclusivo motivo che lamenta l’omessa motivazione in ordine alla revoca dellaconfisca dell’attività di ristorazione “[OSCURATO:PERSONA]” formulata dall’imputato con memoria a suafirma è manifestamente infondato. Invero, con gli atti di appello non risulta devoluta alla Corteterritoriale la questione relativa alla revoca della confisca, peraltro obbligatoria ai sensi dell’art.240-bis cod.pen., né l’istanza dell’imputato poteva, in violazione del principio devolutivo,ampliare il thema decidendum per come delineato dagli atti di impugnazione sicché nonsussisteva alcun obbligo per i giudici d’appello di fornire risposta sul punto.9. Richiamate in risposta al primo motivo di ricorso nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] leconsiderazioni già svolte nella parte generale del “considerato in diritto” in punto di sussistenzadell’associazione mafiosa, conviene brevemente soffermarsi sulle specifiche deduzioni deldifensore che, muovendo da una prospettiva non perfettamente sovrapponibile a quella spesadalla difesa di altri associati, non revoca in dubbio l’avvenuta costituzione del locale romano adopera del ricorrente ma ritiene che nell’aprile del 2018 non potesse dirsi raggiunto un completoraccordo tra le due componenti dello stesso in considerazione della diversa tempisticadell’insediamento nella capitale di [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] sicchè le manifestazioniritenute espressione del metodo mafioso non erano suscettibili di considerazione unitaria, tenutoconto che allo stesso si era fatto ricorso anche in precedenza, prima della costituzione del localestesso.Alla luce delle emergenze intercettive e di contesto deve ritenersi non revocabile in dubbioche l’autorizzazione all’apertura del locale capitolino, quale che sia l’organismo di ndranghetache ebbe a formularla, riconosceva ad esponenti della cosca degli [OSCURATO:PERSONA] il compito di procedervi.Di detta cosca sia il [OSCURATO:PERSONA] che l’[OSCURATO:PERSONA] sono storici rappresentanti alla luce dellerisultanze di pregressi accertamenti giudiziari in sede di cognizione e prevenzione sicchél’organizzazione della struttura territoriale, per come riconosciuto dallo stesso ricorrente, hapreso le mosse proprio dalla cellula operativa raccoltasi intorno alle iniziative imprenditoriali diAlvaro [OSCURATO:PERSONA], il quale tuttavia, all’ingegno affaristico non accompagnava, per dirla con ilCarzo, l’educazione ndranghestica dei “giovanotti” che subivano il suo carisma criminale. Il localedi Roma non affianca l’[OSCURATO:PERSONA] sfruttandone in maniera parassitaria la pregressa penetrazioneeconomica in taluni settori dell’economia ma ingloba la sua rete di interessi e relazioni ponendolasotto l’egida della struttura associativa e facendone parte di un più articolato progetto delittuoso.9.1 Le censure relative al vizio della motivazione in ordine ai rilievi difensivi in punto diestrinsecazione del metodo sono generiche, non avendo la difesa chiarito quali specifici elementidotati di decisivo rilievo siano stati trascurati dai giudici di merito, che hanno -con criteri conformie congrua analisi delle risultanze processuali- evidenziato le condotte significativedell’intimidazione mafiosa.La vicenda condensata nell’incolpazione di cui al capo 21 è stata ampiamente ricostruita infatto dal primo giudice alle pagg. 402 e segg. E’ emerso, in particolare, che il [OSCURATO:PERSONA] pretendevada [OSCURATO:PERSONA], imprenditore legato alla ndrangheta vibonese, proprietario di plurimesocietà operanti nel settore dell’abbigliamento, partecipate in maniera occulta da RazionaleSaverio, intraneo al locale di S. Gregorio d’Ippona, la restituzione di 250mila euro, conferiti peracquisire partecipazioni riservate nelle attività dello stesso [OSCURATO:PERSONA] con capitali illeciti senza che,tuttavia, il percettore desse seguito agli accordi. Tanto determinava la richiesta di retrocessionedella somma, le resistenze del debitore, l’intervento del [OSCURATO:PERSONA] e la condivisione di un pianodi rientro solo in parte onorato dalla p.o. In detto contesto il [OSCURATO:PERSONA], per quanto emerso dalleintercettazioni, formulava reiterate e gravi minacce nei confronti dell’interlocutore per indurlo adaccedere alle sue richieste e non esitava a rivendicare il dovuto anche nei confronti del [OSCURATO:PERSONA],schierato a sostegno del [OSCURATO:PERSONA]. La difesa dubita dell’integrazione degli elementi costitutividell’illecito contestato sebbene al riguardo già il primo giudice abbia fornito ampia e correttarisposta giuridica, segnalando (pag. 426 e segg.) che il [OSCURATO:PERSONA] agiva per il recupero di danaro dilecite fonti di reddito, con conseguente ingiustizia del profitto perseguito. Deve, infatti, ribadirsiche l’illiceità del negozio alla base della rivendicazione di [OSCURATO:PERSONA] connota di ingiustizia lapretesa fatta valere minacciosamente e produttiva di danno per la p.o. senza che la natura delrapporto presupposto sia suscettibile di degradare le componenti della fattispecie (in tal sensoSez. 2, n. 40457 del 07/06/2023, Carloni, Rv. 285101 - 01). [OSCURATO:PERSONA] Corte, infatti, ha in piùoccasioni precisato che, in tema di estorsione, è irrilevante che il patrimonio della persona offesasia costituito anche da proventi di attività illecite, in quanto oggetto di tutela è il duplice interessepubblico all'inviolabilità del patrimonio e alla libertà personale (Sez. 2, n. 20996 del 28/05/2025,Zazzera, Rv. 288168 – 01;Sez. 3, n. 27257 del 11/05/2007, Prifti, Rv. 237211 – 01). Tanto dàragione sia dell’impossibilità di accedere all’alternativa qualificazione giuridica della condotta allastregua del delitto di ragion fattasi ex art. 393 cod.pen. ma, altresì, della sussunzione dellastessa nell’alveo della violenza privata, stante l’attingimento del profitto ingiusto perseguitodall’agente.La Corte territoriale ha risposto a pag. 109 alle doglianze difensive in punto di qualificazionegiuridica. La circostanza che i giudici d’appello non abbiano espressamente disatteso i rilievi circala riconduzione dei fatti nel paradigma dell’art. 610 cod.pen. non integra un vizio di motivazioneutilmente spendibile in questa sede dal momento che la prospettazione difensiva è statainequivocamente reietta nel contesto delle considerazioni svolte a sostegno della sussistenzadegli estremi costitutivi del delitto di cui all’art. 629 cod.pen. La giurisprudenza di questa Corteè pacifica nell’affermare che l'omesso esame di un motivo di appello da parte del giudicedell'impugnazione non dà luogo ad un vizio di motivazione rilevante a norma dell'art. 606,comma 1, lett. e), cod. proc. pen. allorché, pur in mancanza di espressa disamina, il motivoproposto debba considerarsi implicitamente assorbito e disatteso dalle spiegazioni svolte nellamotivazione, in quanto incompatibile con la struttura e con l'impianto della stessa nonché con lepremesse essenziali, logiche e giuridiche che compendiano la "ratio decidendi" della sentenzamedesima (tra molte, Sez. 1, n. 30257 del 12/06/2025, Franceschi, Rv. 288566 – 01; Sez. 2, n.46261 del 18/09/2019, Cammi, Rv. 277593 – 01).9.2 Le doglianze con cui si censura il mancato assorbimento della condotta contestata alcapo 22 nella fattispecie estorsiva sub 21 sono destituite di giuridico fondamento.Alla stregua della dettagliata ricostruzione della vicenda effettuata dai giudici di meritoemerge che il tentativo estorsivo posto in essere ai danni del [OSCURATO:PERSONA] faceva seguitoall’interruzione dei pagamenti concordati per la restituzione dell’importo ricevuto dal [OSCURATO:PERSONA] a finidi finanziamento occulto delle attività commerciali a lui riconducibili ed era frutto di unaautonoma determinazione criminosa insorta a seguito dell’inadempimento che prevedeva ilpestaggio della p.o. e lo spossessamento dell’autovettura Mercedes nella sua disponibilità.[OSCURATO:PERSONA] Corte ha affermato il condivisibile principio per cui in caso di estorsione le diversecondotte di violenza o minaccia poste in essere per procurarsi un ingiusto profitto senza riuscirea conseguirlo costituiscono autonomi tentativi di estorsione, unificabili con il vincolo dellacontinuazione, quando singolarmente considerate in relazione alle circostanze del caso concretoe, in particolare, alle modalità di realizzazione e soprattutto all'elemento temporale, appaianodotate di una propria completa individualità; si ha, invece, un unico tentativo di estorsione, purin presenza di molteplici atti di minaccia, allorché gli stessi costituiscano singoli momenti diun'unica azione (Sez. 2, n. 41167 del 02/07/2013, Tammaro, Rv. 256729 –01; n. 37297 del 28/06/2019, C., Rv. 277513 – 01).La difesa sollecita un diverso apprezzamento delle emergenze processuali, precluso inquesta sede, a fronte di una valutazione nel senso della cesura fattuale e psicologica tra lecondotte oggetto di autonoma contestazione che non mostra aporie e decisive frizioni logiche.9.3 Anche in relazione al capo 26 la difesa dubita della sussistenza degli estremi costitutividel delitto di tentata estorsione con particolare riguardo al profilo dell’ingiustizia del profitto,adducendo che i giudici di merito avrebbero omesso di considerare che la somma versata a SilviLorenzo, da investire nell’acquisto di un bar, era di proprietà del fratello del ricorrente. La vicendaè stata ampiamente ricostruita dal Gup alle pag. 441 e segg. e la Corte d’appello ha risposto airilievi difensivi a pag. 110, confutando specificamente, alla luce delle intercettazioni in atti, latesi che il danaro da investire fosse di esclusiva proprietà del congiunto di [OSCURATO:PERSONA]. V’è daaggiungere che, anche a voler accedere all’assunto della difesa, la circostanza relativa alladiversa proprietà della provvista non inciderebbe sulla configurabilità dell’illecito, avendo ilricorrente posto in essere le reiterate minacce nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e dei congiunti (tracui cognati e relativi figli) allo scopo di ottenere la retrocessione dell’importo, del quale aveva,comunque, disposto uti dominus, con modalità non tracciabili al fine di acquisire la disponibilitàdi un esercizio commerciale. La correttezza della qualificazione giuridica accreditata in sede dimerito è confermata dalla pluridirezionalità delle minacce, rivolte anche ai congiunti del [OSCURATO:PERSONA],alla stregua dell’insegnamento di Sez. U. Filardo che ha rammentato come risulti estranea alperimetro della ragion fattasi l’estensione della pretesa a soggetti estranei al rapporto che l’hagenerata (Sez. U, n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027 – 02).La stessa decisione del massimo consesso nomofilattico ha chiarito che nei casi in cui ricorrela circostanza aggravante dell‘agevolazione mafiosa “la finalizzazione della condotta allasoddisfazione di un interesse ulteriore (anche se di per sé di natura non patrimoniale) rispetto aquello di ottenere la mera soddisfazione del diritto arbitrariamente azionato, comporta lasussumibilità della fattispecie sempre e comunque nella sfera di tipicità dell'art. 629 cod. pen.”.9.4 Le censure che concernono le fattispecie di intestazioni fittizie di cui ai capi 24 (ZaraCaffè), 25 ([OSCURATO:PERSONA]), 70 (De.[OSCURATO:PERSONA]) sono infondate ai limiti dell’inammissibilità. Ladifesa, infatti, reitera rilievi adeguatamente scrutinati e disattesi con corretti argomenti giuridicifin dal primo grado (pag. 435 e segg.):già in quella sede il Gup aveva persuasivamente confutatola tesi di un periodo di prova nella gestione dello [OSCURATO:PERSONA] al fine dell’acquisizione dell’esercizio,successivamente non perfezionatosi, confermando l’intestazione fittizia del locale a VincenzoCarzo da parte del padre – palesemente esposto per i suoi trascorsi ad ablazioni patrimoniali-sulla scorta di una logica e puntuale ricostruzione delle emergenze processuali.Analogamente le vicende connesse all’acquisto del [OSCURATO:PERSONA] da parte della [OSCURATO:SOCIETA].,formalmente riferibile a [OSCURATO:PERSONA], trasfuse nell’incolpazione sub 25, depongono inmaniera nitida per la sussistenza dell’illecito alla luce delle concludenti valutazioni espresse insede di merito e, in particolare, della conversazione tra il commercialista [OSCURATO:PERSONA] e PomponioMarco in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] dalla quale risulta che fu il primo a curare l’acquisto del bar da partedi [OSCURATO:PERSONA] e non del figlio. La difesa tende a sollecitare una rivalutazione del merito afronte di un apparato argomentativo della sentenza impugnata privo di criticità giustificative,anche con riguardo alla finalità elusiva dell’operazione trattata a pag. 111 in termini congrui eancor più diffusamente dal Gup alle pag. 439 e segg.Le complesse ed articolate vicende che hanno condotto alla costituzione della DE.PAImmobiliare sono state analiticamente esposte alle pag. 568 e segg. dal primo giudice, che hapersuasivamente ricostruito come la quota societaria di [OSCURATO:PERSONA], pari al 50%,fosse in parte frutto di fittizia attribuzione da parte di [OSCURATO:PERSONA] su sollecitazione edistigazione di [OSCURATO:PERSONA]. Per il resto la società, che adottava schemi operativi già collaudati,era riconducibile ad [OSCURATO:PERSONA], tramite l’intestazione fittizia a [OSCURATO:PERSONA], affine diuna nipote del medesimo. La difesa contesta la capacità rappresentativa degli elementi indiziariposti a base dell’affermazione di responsabilità per detto titolo senza, tuttavia, confutare intermini specifici la convergenza indiziaria ampiamente illustrata dal Gup, il quale a pag. 587 esegg. ha rimarcato che nel corso della telefonata intercettata il 4/10/2020 tra [OSCURATO:PERSONA] e ilfiglio [OSCURATO:PERSONA] il primo aveva in buona sostanza prestato il proprio consenso alla partecipazioneall’acquisto dell’immobile di [OSCURATO:PERSONA], raccomandando al congiunto la massima trasparenzanei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e dei [OSCURATO:PERSONA], cointeressati alla compravendita. E la De.Pa.[OSCURATO:PERSONA], il cui assetto societario fotografa pienamente la realizzazione della sinergiapropugnata dal [OSCURATO:PERSONA] per portare a termine l’acquisizione, fu costituita proprio a tale scopo,tenuto conto che il preliminare d’acquisto del complesso di [OSCURATO:PERSONA] fu l’unico atto compiutodalla compagine e prevedeva condizioni con riguardo al prezzo e alle modalità del saldo del tuttosbilanciate in favore della parte acquirente. La circostanza che la sede sociale fosse stata indicatapresso lo studio del commercialistica Silvestri, che curava gli interessi di [OSCURATO:PERSONA] e CarzoAntonio, costituisce elemento di ulteriore convalida della lettura della piattaforma indiziariaeffettuata in sede di merito.9.5 Le censure che concernono la sussistenza dell’aggravante di cui all’art. 416-bis.1cod.pen., ritenuta con riguardo ai reati-fine, sono infondate. Secondo il difensore non sirinvengono in atti elementi sintomatici del perseguimento di finalità ulteriori rispetto all’interessepersonale o familiare dell’agente, che versava in condizioni di difficoltà economiche.La Corte territoriale ha fornito adeguata risposta al gravame difensivo a pag. 114,rimarcando come la diffusività del modulo operativo delle intestazioni fittizie coinvolgenti unapluralità di associati e soggetti contigui integri una “sinergia criminale” che trascende gli interessidel singolo, mirando alla sistematica infiltrazione del tessuto economico, oltre che a reimmetterenel circuito legale proventi di attendibile provenienza illecita, finalità ben presenti al ricorrenteche del sodalizio era esponente apicale. Ancor più pregnanti argomenti militano a sostegno dellasussistenza dell’aggravante dell’agevolazione con riguardo agli addebiti in materia di armi,giustificandosi la detenzione di una pluralità delle stesse solo nell’ottica di un rafforzamentomilitare della compagine mentre con riguardo ai fatti estorsivi va ribadito, come già segnalato insede di merito, che si tratta di vicende che chiamano in causa la dimensione associativa nellamisura in cui l’imputato ha speso la capacità criminale propria e del sodalizio nel confronto conRazionale [OSCURATO:PERSONA] e nel tentativo di piegare le resistenze di [OSCURATO:PERSONA], perseguendone ilrafforzamento.9.6 Le censure in ordine alla mancata esclusione della recidiva e al diniego delle attenuantigeneriche sono precluse dalla mancata devoluzione in appello, non risultando svolta alcunadoglianza al riguardo nell’atto d’appello del [OSCURATO:DATA_NASCITA] a firma dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA].10. I primi tre motivi del ricorso proposto dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] relative sottoarticolazioni (sub 11/11.5 del “ritenuto in fatto”) muovono doglianze di contenutosovrapponibile a quelle formulate nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] in tema di sussistenzadell’addebito associativo, con riguardo alle estorsioni concursualmente contestate ai capi 21) e22) della rubrica, alle intestazioni fittizie concernenti il [OSCURATO:PERSONA] e la De.[OSCURATO:PERSONA] e allasussistenza dell’aggravante ex art. 416-bis.1 sotto il profilo dell’agevolazione. Si tratta di rilievigià esaminati nei paragrafi che precedono, le cui considerazioni possono essere integralmenterichiamate in ragione dell’assenza di profili di censura riferibili in via esclusiva alla posizione delricorrente.10.1 Con il quarto motivo il difensore deduce l’insussistenza degli elementi costitutivi deldelitto di estorsione in relazione ai capi 78 e 79, lamentando in particolare l’omessaconsiderazione dell’errore denunziato in sede di gravame circa l’affermata provenienza dellatelefonata incriminante del 22/2/2017 dall’apparecchio di [OSCURATO:PERSONA], sebbene la stessa siada riferire invece al [OSCURATO:PERSONA], secondo le risultanze dell’informativa del [OSCURATO:DATA_NASCITA]. La censura ègenerica. Sebbene il P.m. nel capo di imputazione sub 78 abbia richiamato a carico di CarzoDomenico una telefonata del 22/2/2017 asseritamente partita dall’apparecchio del ricorrente edestinata al Masciarelli, della stessa non si rinviene cenno nella sentenza di primo grado che hainvece valorizzato diversi elementi indizianti e partitamente la circostanza che, in coincidenzacon la telefonata “muta” diretta al Masciarelli in data 11/2/2017, ore 10,16, partita da una cabinatelefonica di [OSCURATO:PERSONA], l’utenza dell’imputato era collocata nei pressi e nella stessa data, alle10,52, si registrava una telefonata tra [OSCURATO:PERSONA] e il padre in cui quest’ultimo chiedevaespressamente se avessero “chiamato lì” ricevendo risposta affermativa; che il 13 febbraioseguente, ore 11,21, in coincidenza con l’ennesima telefonata minatoria partita dall’utenzaintestata a [OSCURATO:PERSONA] e diretta al consulente Masciarelli, l’apparecchio del ricorrenteagganciava la medesima cella di [OSCURATO:PERSONA] 61; che il 27 febbraio seguente dal telefonodel [OSCURATO:PERSONA] partiva una telefonata “muta” all’indirizzo del Masciarelli; che i tabulati telefoniciavevano restituito intensi contatti con [OSCURATO:PERSONA] nel periodo d’interesse, elementi richiamatianche dalla Corte territoriale a sostegno della reiezione del gravame e non incisi in senso decisivodal riferimento alla telefonata minatoria del 22/2/2017 ritenuta ascrivibile al prevenuto. Deve,infatti, osservarsi al riguardo che in data 22/2/2017 si era registrata altra telefonata da partedello stesso sconosciuto interlocutore dell’11 febbraio precedente che parlava con spiccatoaccento meridionale, dato suggestivo della riconducibilità dell’iniziativa al prevenuto e attendibilefonte dell’inesatto riferimento contenuto nella sentenza impugnata. Con le complessiveemergenze scrutinate in sede di merito la difesa non si rapporta criticamente, adducendonel’irrilevanza per effetto dell’asserito dissolvimento della capacità rappresentativa dei singolielementi, invece adeguatamente saggiati nella loro autonoma consistenza e quindicomplessivamente secondo la regola di giudizio dell’art. 192, comma 2,cod.proc.pen.Quanto ai compromessi rapporti tra la famiglia [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], all’originedell’incolpazione sub 26, va rammentato che l’estorsione in danno dei fratelli Vittorini risultaconsumata, nella sua duplice illecita espressione, tra febbraio e marzo 2017 laddove la tentataestorsione in danno di [OSCURATO:PERSONA] si colloca nell’ottobre seguente sicchè le due vicende hannouna scansione temporale autonoma e insuscettibile di palesare frizioni logiche nel tessutoargomentativo delle sentenze di merito. Analogamente infondati sono i rilievi concernenti l’usodell’indirizzo mail evocativo del clan dei Casamonica, utilizzato per veicolare alcuni messaggiintimidatori al Masciarelli, in quanto balza evidente il riferimento nei contenuti a realtà criminalicalabresi e non autoctone, con espressa evocazione della capacità di fare la “guerra”, delladisponibilità di un “esercito” e della già avvenuta dimostrazione della pervasività del controllomesso in atto con riguardo alla persona dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], alcuni congiunti della quale eranostati raggiunti e fatti oggetto di larvate minacce in [OSCURATO:PERSONA]. Si tratta di circostanze che, lungidal costituire note dissonanti nella ricostruzione fattuale operata in sede di merito, danno contodella concreta sussistenza nella specie dell’aggravante del metodo mafioso in ragione del direttorichiamo da parte degli estorsori dei personali collegamenti con la ndrangheta.10.2 Le censure concernenti la fittizia intestazione delle società che gestivano il barTintoretto e l’annessa rivendita di tabacchi (capi 67,68,69) sono manifestamente infondate. LaCorte d’appello ha fornito risposta ai rilievi difensivi in termini congrui alle pagg. 114-115 sicchèè insussistente il vizio di omessa motivazione denunciato. Gli snodi fattuali che sostanziano lavicenda sono stati ampiamente ricostruiti dal primo giudice alle pagg 537 e segg. e il ruolo disocio occulto dell’imputato sia nella [OSCURATO:SOCIETA]. che nella ME.DE, società succedutesi nella gestionedel complesso aziendale, è stato tratto dalle chiare risultanze delle intercettazioni,dettagliatamente richiamate dal Gup, dalle quali emerge che il ricorrente era costantementepresente all’interno delle attività commerciali, seppure al medesimo non formalmente riferibili edelle quali non figurava quale dipendente, esercitando poteri di natura francamente gestoria,curando l’approvvigionamento delle materie prime, intrattenendo rapporti con i fornitori,fornendo direttive ai dipendenti, interessandosi alle migliorie, attività delle quali riferivacostantemente al padre, il quale si informava in particolare dell’andamento degli incassi e delleprospettive future, quali la possibilità di acquisire insieme al [OSCURATO:PERSONA] l’immobile oveerano ubicati gli esercizi. L’assoluto nitore delle risultanze acquisite palesa la genericità dei rilievidifensivi mentre è del tutto irrilevante il mancato accertamento della provenienza delle risorseinvestite dal momento che il delitto di trasferimento fraudolento di valori ex art. 512–bis cod.pen., deve ritenersi integrato anche in presenza di condotte aventi ad oggetto beni nonprovenienti da delitto, in accordo con la "ratio" dell'incriminazione che persegue unicamentel'obiettivo di evitare manovre dei soggetti potenzialmente assoggettabili a misure di prevenzione,dirette a non far figurare la loro disponibilità di beni o altre utilità, a prescindere dalla provenienzadi questi (Sez. 2, n. 28300 del 16/04/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276216 – 01; Sez. 2, n. 171 del04/12/2025, dep. 2026, Forgione, Rv. 289103 - 01).10.3 I conclusivi rilievi in punto di mancato riconoscimento delle attenuanti generiche edosimetria della pena sono manifestamente infondate. La Corte d’Appello ha congruamenteesposto le ragioni del generalizzato diniego delle circostanze ex art. 62-bis cod.pen. evidenziandocome a fronte della gravità degli addebiti alcuno (ad eccezione del solo [OSCURATO:PERSONA]) abbia addottoelementi idonei a fondare l’invocata mitigazione sanzionatoria. Né a fronte delle emergenzeprocessuali il disconoscimento in capo al prevenuto della reggenza del locale dopo iltrasferimento del padre in [OSCURATO:PERSONA] è suscettibile di incidere in termini significativi sulleconnotazioni della partecipazione associativa dell’imputato, ab origine priva di connotazionidirettive.11.Il primo motivo proposto nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] è nel suo incedereargomentativo del tutto sovrapponibile alle doglianze analizzate sub 9) in relazione al ricorso diCarzo [OSCURATO:PERSONA]. Pertanto possono qui richiamarsi gli argomenti sopra svolti in punto di sussistenzadell’addebito associativo e relativa aggravante nonché in ordine all’integrazione della fattispeciedi intestazione fittizia di cui al capo 24 e della circostanza di cui all’art. 416-bis.1 cod.pen.L’erroneità della tesi difensiva sulla finalità agevolativa si coglie nell’assunto (pag. 28 ricorso)secondo cui l’esclusione dell’aggravante associativa di cui al comma sesto ridonderebbe sullaconfigurabilità delle fattispecie ex art. 512-bis cod.pen. mentre la strumentalità di simili condotterispetto alla progettualità mafiosa è stata correttamente individuata nel perseguimento deldiffuso controllo dello specifico settore economico della ristorazione allo scopo di reintrodurre nelcircuito economico disponibilità finanziarie appartenenti ai sodali, alcuni dei quali pacificamenteesposti a misure ablative patrimoniali.11.1 Il secondo motivo è inammissibile. Il difensore denuncia l’immutazione del fatto inquanto l’imputato nel periodo d’operatività del locale romano ebbe a ricevere, secondo laprospettazione d’accusa, la dote dello “sgarro” in [OSCURATO:PERSONA], dimostrando di avere colà pregnantiinteressi, circostanze che renderebbero insostenibile la partecipazione all’associazione romanama accrediterebbero eventualmente l’incardinamento del ricorrente nel locale di [OSCURATO:PERSONA].Deve innanzitutto rilevarsi che nella rassegna dei motivi di appello effettuata dalla sentenzaimpugnata con riguardo alla posizione del prevenuto alle pag. 28-29 (che il ricorrente aveval’onere di contestare se inesatta o incompleta) si fa riferimento alla riproposizione dell’eccezionedi incompetenza territoriale, comune peraltro ai coimputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], esi dà conto dei motivi aggiunti, cumulativi, nei quali veniva ulteriormente sviluppato l’argomento.Non risulta devoluta la questione della violazione dell’art. 521 cod.proc.pen. e a tanto conseguela preclusione del motivo. Non cambia i termini del problema quanto affermato dal difensore apag. 18 del ricorso secondo cui il riferimento a pag. 14 dell’atto di appello “alla subordinataconclusione della nullità della sentenza per diversità del fatto rispetto a quello contestato al capo1” costituirebbe deduzione sufficiente ad investire della questione la Corte di merito. Si trattainvero di un assunto assertivo e generico, privo della puntuale illustrazione delle ragioni asostegno e destinato all’inammissibilità a norma dell’art. 581, comma 1 lett. d), cod.proc.pen.tanto più ove si consideri che il vizio non risulta argomentato neanche nei motivi nuovi e a talescopo non poteva supplire la memoria difensiva richiamata in ricorso.Sulla eccezione di incompetenza territoriale la Corte d’Appello ha risposto a pag. 40escludendone l’ammissibilità alla luce del tenore dell’art. 438, comma 6-bis, cod.proc.pen. oltread averne confutato la fondatezza nel merito.Ad ogni buon conto la censura che si assume pretermessa è da ritenere, altresì,manifestamente infondata alla stregua del principio per cui, in tema di correlazione tra accusa esentenza, la non corrispondenza tra il fatto contestato e quello che emerge dalla sentenza rilevasolo allorché si verifichi una trasformazione o sostituzione delle condizioni che rappresentano glielementi costitutivi dell'addebito, e non già quando il mutamento riguardi profili non essenzialiper l'integrazione del reato e sui quali l'imputato abbia avuto modo di difendersi nel corso delprocesso (Sez. 2, n. 17565 del 15/03/2017, Beretti, Rv. 269569 - 01). Si è, inoltre, affermatocon riguardo a fattispecie di partecipazione ad associazione mafiosa che non è diverso il fattoche presenti connotati materiali difformi da quelli descritti nella contestazione originaria, laddovela differente condotta realizzativa sia emersa dalle risultanze probatorie portate a conoscenzadell'imputato, di modo che anche rispetto ad essa egli abbia avuto modo di esercitare le proprieprerogative difensive (Sez. 6, n. 38061 del 17/04/2019, Rango, Rv. 277365 – 01; sul puntoanche Sez. 1, n. 15560 del 09/03/2022, Talarico, Rv. 282968 - 01). Nella specie la difesacontesta la riferibilità della partecipazione di [OSCURATO:PERSONA] al locale romano sull’assunto di unradicamento territoriale e relazionale del medesimo in [OSCURATO:PERSONA], pretermettendo le emergenzeacquisite che denotano il suo attivismo nella ricerca delle armi in favore della struttura capitolina,il coinvolgimento nel sistema delle intestazioni fittizie, la collaborazione nella vigilanza deldomicilio di [OSCURATO:PERSONA] nell’ambito della condotta estorsiva in suo danno, il ruolo di raccordocon la casa-madre calabrese espressamente valorizzato dal primo giudice, elementi tutti checoncorrono a smentire la fondatezza della prospettazione difensiva che è, peraltro, affetta daradicale genericità laddove trascura di confrontarsi con l’accertata struttura unitaria dellandrangheta.12. Il ricorso proposto nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] è infondato ai limitidell’inammissibilità. L’imputata risponde del capo 59 relativo alla fittizia intestazione del 70%delle quote sociali della [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] primo giudice ha ricostruito in dettaglio levicende societarie alle pag. 517 e segg., illustrando le evidenze che attestano la riferibilità dellasocietà ad [OSCURATO:PERSONA] che ne era il dominus mentre figuravano quali soci occulti anchePomponio [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], coniuge dell’imputata. La Corte d’Appello (pag. 136 e segg.)ha fornito esauriente risposta alle censure difensive, in questa sede riproposte ed incentrate sullaprova del dolo, assumendo il difensore che la [OSCURATO:PERSONA] non avesse contezza del coinvolgimentodell’[OSCURATO:PERSONA] nella società. Si tratta di rilievi già adeguatamente scrutinati e disattesi con argomentiineccepibili sol che si consideri che all’atto dell’acquisto delle quote dinanzi al notaio era presentel’[OSCURATO:PERSONA] e che l’imputata, a fronte di un pacchetto pari al 70%, non sborsò alcuna somma, comeriferito dal venditore [OSCURATO:PERSONA] (anch’egli intestatario fittizio dell’[OSCURATO:PERSONA]) e da CampanilePriscilla. Dette circostanze, unite al rapporto parentale che legava [OSCURATO:PERSONA] all’[OSCURATO:PERSONA],danno conto in termini del tutto affidabili della piena consapevolezza della ricorrente circa lafinalità elusiva dell’intestazione di cui si discorre.Risulta del tutto generica la doglianza in punto di sussistenza dell’agevolazione mafiosa,ampiamente e correttamente argomentata già in primo grado (pag. 530 e segg), evidenziandola partecipazione del [OSCURATO:PERSONA], coniuge dell’imputata, al sodalizio e la certa rappresentazione daparte della ricorrente del peculiare fine perseguito dai sodali sulla base di specifici elementiacquisiti in atti e adeguatamente illustrati dalla sentenza impugnata a pag. 138.13. I ricorsi degli imputati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] concernono le medesime incolpazionie pongono questioni giuridiche in gran parte sovrapponibili che ne consigliano la trattazioneunitaria, riservando ad un separato scrutinio gli ulteriori profili di censura.I ricorrenti rispondono tutti dei reati d’intestazione fittizia contestati ai capi 9, 10, 56 conriguardo alle società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., gestrice del bar-pasticceria [OSCURATO:PERSONA], alla [OSCURATO:PERSONA] ealla Ru.Pa 2020, compagini succedutesi nella gestione del ristorante-pizzeria Binario 96. Laricostruzione delle vicende che fondano siffatti addebiti è stata effettuata in maniera diffusa dalprimo giudice (pag. 342 e segg.) con analitico richiamo di tutte le fonti di prova poste afondamento delle affermazioni di responsabilità. La Corte d’Appello ha trattato i singoli gravamidifensivi alle pagg. 121 e segg. rassegnando una motivazione che le difese ritengono per piùversi erronea in diritto, censurando l’affermata sussistenza degli elementi costitutivi dellafattispecie ex art. 512-bis cod.pen. come pure la ravvisabilità dell’aggravante dell’agevolazionemafiosa. In particolare la difesa del ricorrente [OSCURATO:PERSONA] lamenta il difetto di prova circa ilconcorso dell’imputato con l’interponente [OSCURATO:PERSONA], non essendo all’uopo sufficiente lapartecipazione in veste di socio occulto alle tre società oggetto di contestazione. I difensori delRomeo dal canto loro sostengono che i giudici di merito hanno confuso l’ipotesi di concorso neldelitto di intestazione fittizia con l’investimento di capitali in società già fittiziamente intestatesull’assunto che il delitto contestato configuri una fattispecie plurisoggettiva rispetto alla qualenon vi è prova che il ricorrente abbia posto in essere condotte causalmente rilevanti rispetto allafittizia attribuzione della titolarità formale delle società operata da [OSCURATO:PERSONA].13.1 Conviene al riguardo richiamare i principi costantemente affermati dalla giurisprudenzadi legittimità alla cui stregua il delitto di trasferimento fraudolento di valori è una fattispecie aforma libera che si concretizza nell'attribuzione fittizia della titolarità o della disponibilità didenaro o altra utilità realizzata in qualsiasi forma. Il fatto-reato consiste, quindi, in una situazionedi apparenza giuridica e formale della titolarità o disponibilità del bene, difforme dalla realtà, enel realizzare volontariamente tale situazione al fine di eludere misure di prevenzionepatrimoniale o di contrabbando ovvero al fine di agevolare la commissione di reati relativi allacircolazione di mezzi economici di illecita provenienza. Alla luce della "ratio" della disposizioneemerge che essa non intende formalizzare i meccanismi - che possono essere molteplici e nonclassificabili in astratto - attraverso i quali può realizzarsi l'"attribuzione fittizia", nè intendericondurre la definizione di "titolarità" o "disponibilità" entro schemi tipizzati di caratterecivilistico; intende bensì lasciare libero il giudice di merito di procedere a tutti gli accertamentinecessari a pervenire - senza vincoli formali - ad un giudizio in concreto degli elementi logici ofattuali, unicamente rispettoso dei parametri normativi di valutazione della prova (Sez. 2, n.38733 del 09/07/2004, Casillo, Rv. 230109 – 01; nel senso dell’esclusione della natura di reatoplurisoggettivo improprio anche Sez. 2 , n. 35826 del 12/07/2019, Como, Rv. 277075 – 01; n.12732 del 26/02/2025, Palumbo, Rv. 287824 – 01).Vi è da rammentare, inoltre, che il delitto di trasferimento fraudolento di valori èconfigurabile anche nel caso in cui, al fine di eludere l'applicazione di misure di prevenzionepatrimoniale, vengano acquistate di fatto le quote di una società commerciale o di servizi giàoperativa, lasciandone immutata la titolarità formale in capo a terzi che così vengono ad acquisireil ruolo di soggetti interposti (Sez. 2, n. 2080 del 06/12/2018, dep. 2019, Calabrese, Rv. 274963– 01; Sez. 5, n. 1322 del 26/09/2025, dep. 2026, [OSCURATO:PERSONA]. 289333 – 04), come nellaspecie verificatosi con riguardo alla [OSCURATO:PERSONA], nella titolarità formale di [OSCURATO:PERSONA], succeduta all’[OSCURATO:PERSONA] già controllata da [OSCURATO:PERSONA], operazioneper mezzo della quale gli odierni ricorrenti ne hanno assunto la qualifica di soci occulti ecofinanziatori, concorrendo a realizzare la condotta materiale del reato loro ascritto. Rileva conriguardo alla richiamata società l’ulteriore principio per cui integra il reato previsto dall'art. 512-bis cod. pen. l'acquisizione della titolarità di fatto di parte delle quote societarie di un terzo, che,pertanto, rimane titolare effettivo per una frazione della partecipazione e diviene soggettointerposto per altra frazione di essa (Sez. 3, n. 23335 del 28/01/2021, Alecci, Rv. 281589 - 03).13.2 Non ha pregio anche la ricorrente censura che lamenta il mancato accertamento dellaprovenienza dei conferimenti. Si tratta di rilievi formulati dalla difesa del [OSCURATO:PERSONA] nel secondo eterzo motivo e dalla difesa del [OSCURATO:PERSONA] che ha, al pari del coimputato, dedotto la mancataconsiderazione della consulenza tecnica sulla propria capacità reddituale. Sennonchè questaCorte ha chiarito che il delitto di trasferimento fraudolento di valori ex art. 512–bis cod. pen.,deve ritenersi integrato anche in presenza di condotte aventi ad oggetto beni non provenienti dadelitto, in accordo con la "ratio" dell'incriminazione che persegue unicamente l'obiettivo di evitaremanovre dei soggetti potenzialmente assoggettabili a misure di prevenzione, dirette a non farfigurare la loro disponibilità di beni o altre utilità, a prescindere dalla provenienza di questi (Sez.2, n. 28300 del 16/04/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276216 – 01; Sez. 2, n. 171 del 04/12/2025, dep. 2026,assunzione della qualità di socio occulto o di titolare di fatto di un'attività economica preesistente,non è sufficiente l'accertamento della mera disponibilità del bene da parte di chi non ne risultiessere formalmente titolare, richiedendosi la verifica della provenienza dal predetto delle risorseeconomiche impiegate per il suo acquisto insieme alla finalità di eludere l'applicazione di misuredi prevenzione (Sez. 1, n. 42530 del 13/06/2018, C., Rv. 274024 - 01) Sez. 6, n. 26931 del29/05/2018, Cardamone, Rv. 273419 – 01) senza che tuttavia rilevi la natura eventualmentelecita della provvista.13.3 Quanto al dolo d’elusione va ribadito il costante orientamento di questa Corte secondocui ai fini della configurabilità del delitto di trasferimento fraudolento di valori non occorre lapreventiva emanazione delle misure di prevenzione, né la pendenza del relativo procedimento,bastando soltanto che l'autore ne possa temere l'instaurazione (tra molte, Sez. 2, n. 22954 del28/03/2017, D'agostino, Rv. 270480 - 01) mentre con riguardo alle ipotesi di realizzazioneplurisoggettiva è pacifica l’affermazione secondo cui risponde a titolo di concorso anche colui chenon è animato dal dolo specifico di eludere le disposizioni di legge in materia di prevenzioneovvero di agevolare la commissione di uno dei delitti di cui agli artt. 648, 648-bis e 648-ter cod.pen., a condizione che almeno uno dei concorrenti abbia agito con tale intenzione e che di ciòl'agente sia consapevole (Sez. 2, n. 40446 del 14/11/2025, Caterisano, Rv. 289021 – 02; Sez.6, n. 19108 del 15/02/2024, Megna, Rv. 286662 – 01; nel senso che il dolo specifico non èescluso dall'esistenza di finalità concorrenti, non necessariamente ed esclusivamente collegatealla necessità di "liberarsi" dei beni in vista di una loro possibile ablazione, Sez. 2, n. 27123 del03/05/2023, Carnovale, Rv. 284796 - 01).13.4 Si tratta di principi già richiamati dal primo giudice a dimostrazione di un correttoapproccio giuridico ai materiali processuali, coniugato ad un esauriente scrutinio delle fonti. IlGup alle pagg. 366 e segg. ha effettuato un’efficace sintesi delle emergenze (principalmente dinatura intercettiva) che fondano l’affermazione di responsabilità degli imputati, dando puntualeconto della ricorrenza degli estremi costitutivi degli illeciti in discorso anche con riguardo allaconsapevolezza della finalità elusiva dell’[OSCURATO:PERSONA], il cui pregresso assoggettamento a misure diprevenzione reale è stato in dettaglio ricostruito. La Corte d’Appello, dal canto suo, hacongruamente scrutinato le doglianze proposte da ciascuno degli imputati disattendendole conargomentazioni che non prestano il fianco a rilievi sotto il profilo della completezza e dellacongruenza logica. Appaiono, pertanto, del tutto aspecifici i rilievi della difesa del [OSCURATO:PERSONA] chelamenta l’omessa verifica delle quote versate dagli imputati per la partecipazione occulta allesocietà in contestazione e il mancato accertamento di un accordo tra il [OSCURATO:PERSONA] e l’[OSCURATO:PERSONA]. Si trattadi questioni di non dirimente rilievo ai fini della sussistenza dei contestati delitti, la cuiinfondatezza manifesta emerge con indiscutibile nitore dalle conversazioni scrutinate dal primogiudice che danno conto, tra l’altro, dell’entità dei versamenti dei singoli soci occulti nella GlobalService (intercettazione tra [OSCURATO:PERSONA] e la moglie) e del complessivo investimentoeffettuato dai ricorrenti sanluchesi nelle società (interc. 22/3/2018 tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] a pag. 132 della sentenza impugnata). Quanto all’accordo intercorso con l’[OSCURATO:PERSONA] igiudici di merito hanno richiamato la conversazione ambientale progr. 409 RIT 4888/16 tra AlvaroVincenzo e [OSCURATO:PERSONA] di illuminante chiarezza circa la genesi del coinvolgimento degliodierni ricorrenti sanluchesi nelle iniziative imprenditoriali in contestazione né la difesa haspiegato le ragioni per cui assumerebbe rilievo il mancato accertamento di diretti passaggi didanaro tra il [OSCURATO:PERSONA] e l’[OSCURATO:PERSONA] o l’esatto tenore di quanto convenuto tra i due. La difesa trascuradel tutto che fu il [OSCURATO:PERSONA] insieme al [OSCURATO:PERSONA] e al [OSCURATO:PERSONA] ad assumere l’iniziativa di rivolgersiall’[OSCURATO:PERSONA] perché consentisse loro di investire in taluna delle iniziative commerciali che loriguardavano senza porre alcuna condizione. La già richiamata conversazione chiarisce, inoltre,che l’[OSCURATO:PERSONA], spregiudicato ma non sprovveduto, confidò al [OSCURATO:PERSONA] il timore che dettocoinvolgimento potesse esporli al rischio di contestazioni associative (“perché loro sono di SanLuca e poi fanno il collegamento…conviene impelagarci?” “rischiamo l’associazione lì….è unproblema”). Contrariamente a quanto assumono le difese la sottolineatura da parte dei giudicidi merito della provenienza territoriale dei ricorrenti non è frutto di un “pregiudizio etnico” maun dato processualmente significativo alla luce delle preoccupazioni manifestate dal lorointerlocutore [OSCURATO:PERSONA]. La circostanza rileva, inoltre, al fine della prova del dolo essendoinsostenibile, come segnalato in sede di merito, proprio in ragione della fama criminale dellacosca [OSCURATO:PERSONA] in territori contigui a quello di provenienza dei ricorrenti, che gli stessi neignorassero la pregressa sottoposizione a misura di prevenzione reale: basti al riguardoconsiderare che nessuno si è stupito della schermatura della presenza dell’[OSCURATO:PERSONA] nelle compaginiinteressate e che, nonostante l’addotta provenienza lecita delle provviste investite, nessuno degliimputati, per ragioni mai chiarite, ha inteso palesare la propria partecipazione nelle società incontestazione. Correttamente, pertanto, i giudici di merito hanno disatteso le doglianze difensivesul punto valorizzando ai fini dell’integrazione dei delitti contestati la consapevolezza dell’altruidolo specifico (Sez. 2, n. 16997 del 28/03/2024, Severini, Rv. 286355 - 01), argomentata sullabase di una piattaforma indiziaria del tutto adeguata.13.5 Con riguardo alla ritenuta sussistenza della finalità dell’agevolazione mafiosa la [OSCURATO:PERSONA]Appello ha fornito congrua risposta ai rilievi difensivi alle pag. 127 e segg. Posto che lacircostanza aggravante in esame ben può trovare applicazione in relazione al delitto ditrasferimento fraudolento di valori ex art. 512-bis cod.pen. in quanto l'occultamento giuridico diun'attività imprenditoriale attraverso la fittizia intestazione ad altri implementa la forza delsodalizio di stampo mafioso, determinando un accrescimento della sua posizione sul territorio262776 – 01; Sez. 5, n. 28648 del 17/03/2016, Zindato, Rv. 267299 – 01), anche in tal caso ilcriterio d’imputazione con riguardo ai concorrenti, secondo l’insegnamento di Sez. U. Chioccinirichiamato dalla sentenza impugnata, è quello dell’art. 59, comma 2, cod.pen., profilo con ilquale i ricorsi non si confrontano assumendo l’assenza di elementi da cui desumere laconsapevolezza dei ricorrenti in ordine al coinvolgimento dell’associazione romana nelleoperazioni economiche e il fine di agevolarla, prospettiva che non si rapporta puntualmente allamotivazione rassegnata.13.6 Le doglianze in punto di responsabilità dei ricorrenti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e Romeoappaiono affette da genericità estrinseca laddove, in virtù di un’indebita parcellizzazione delcompendio indiziario, lamentano insussistenti vizi motivazionali in ordine a profili adeguatamentevalutati dalle conformi sentenze di merito in assenza di aporie e di travisamenti decisivi. Deveaggiungersi con specifico riguardo ai rilievi formulati dalle difese dei ricorrenti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] l’indistinta parificazione delle condotte concursuali ascritte a tutti i prevenuti senzadistinguere gli apporti di ciascuno alle singole società che viene del tutto trascurato il fatto chele fonti probatorie acquisite attestano che i ricorrenti agirono quale unitario centro di imputazionedi interessi, avendo condiviso l’iniziativa nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] presso il quale sirecarono congiuntamente a chiedere di poter investire in una o più delle imprese commercialidel medesimo, mantenendo in seguito costanti contatti informativi tra di loro circa l’andamentodella gestione degli esercizi di fatto partecipati, condividendo il recesso dalla [OSCURATO:PERSONA] aseguito del fallimentare andamento del bar-pasticceria [OSCURATO:PERSONA], delegando il Romeoall’interlocuzione con l’[OSCURATO:PERSONA] in relazione alle criticità rilevate riguardo l’attività del ristoranteBinario 96, di cui si tentò il salvataggio attraverso la costituzione della [OSCURATO:SOCIETA]., destinata difatto a subentrare alla [OSCURATO:PERSONA] nella gestione del locale senza alcun formale atto di cessione.In relazione a ciascuno degli sviluppi fattuali delle vicende societarie a giudizio le difese nonhanno allegato decisive circostanze atte a smentire la ricostruzione delle sentenze di merito,fondata su pregnanti e conclusive emergenze dettagliatamente illustrate e solo assertivamentecontestate.13.7 Destituite di giuridico fondamento s’appalesano le censure comuni alle difese deiricorrenti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in punto di risarcibilità del danno in favore della parte civile. Ilpercorso argomentativo della Corte di merito va esente da censura (pagg. 127-128) in quanto,contrariamente all’avviso dei difensori, il reato di cui all’art. 512-bis cod.pen. è un reato tipicodella mafia imprenditoriale, funzionale all’infiltrazione del tessuto economico nel territoriod’insediamento allo scopo di riciclaggio o reimpiego di disponibilità illecite ovvero al fine dieludere l’applicazione di misure di prevenzione patrimoniale. Nella specie le decisioni di meritohanno riconosciuto l’esistenza di un progetto strategico di massiccia penetrazione di settoriproduttivi della [OSCURATO:PERSONA] ad opera della contestata associazione nel quale si inseriscono i reatiaddebitati ai ricorrenti, qualificati dalla finalità agevolativa del sodalizio, sicché correttamente èstato ravvisato il diritto della costituita parte civile alla liquidazione del danno in applicazione delprincipio secondo cui sono legittimati a costituirsi parte civile gli enti collettivi che, al momentodella commissione del reato, abbiano uno specifico collegamento con l'interesse tutelato esvolgano un'attività concreta e continuativa finalizzata al suo perseguimento, con riferimento alsettore d'interesse oggetto del procedimento (Sez. 3, n. 30805 del 15/01/2024, Medicinademocratica, Rv. 286870 – 07; Sez. 2, n. 10215 del 10/12/2018, dep. 2019, Gianlombardo, Rv.276500 - 01). Avendo la parte civile accusato un danno di natura non patrimoniale appare,inoltre, incensurabile la disposta liquidazione in via equitativa. [OSCURATO:PERSONA] Corte ha in propositochiarito che la liquidazione dei danni morali, attesa la loro natura, non può che avvenire in viaequitativa, dovendosi ritenere assolto l'obbligo motivazionale mediante l'indicazione dei fattimateriali presi in considerazione e del percorso logico posto a base della decisione, senzanecessità di indicare analiticamente i calcoli dell'ammontare del risarcimento (Sez. 1, n. 44477del 25/10/2024, Pollifrone, Rv. 287154 – 01; Sez. 6, n. 48086 del 12/09/2018, B., Rv. 274229– 01).13.8 Risulta manifestamente infondata la censura della difesa del [OSCURATO:PERSONA] relativaall’applicazione dell’interdizione perpetua dai pp.uu., stante l’avvenuta revoca della penaaccessoria risultante dal dispositivo della sentenza impugnata.13.9 Le comuni doglianze in punto di mancata concessione delle circostanze attenuantigeneriche e dosimetria della pena sono manifestamente infondate, avendo la Corte d’Appellochiarito le ragioni del generalizzato diniego, evidenziando l’assenza di elementi di meritevolezzacui ancorare l’invocata mitigazione sanzionatoria e in particolare rimarcando un comportamentoprocessuale privo di alcun segno di rimeditazione dei fatti contestati. Si tratta di valutazioneinsuscettibile di censura in questa sede in quanto adeguatamente argomentata in coerenza conle indicazioni della giurisprudenza di legittimità e con gli esiti processuali. A detto riguardo deveosservarsi che la censura avanzata dalla difesa del [OSCURATO:PERSONA] concernente l’omessa valutazione dellamemoria a firma dell’imputato depositata in data 12/11/2024 è generica in quanto i difensorinon hanno chiarito di quali dirimenti circostanze i giudici d’appello abbiano pretermesso l’esame.La giurisprudenza di legittimità è ferma nel ritenere che l'omesso esame, da parte del giudicedi merito, di una memoria difensiva può essere dedotto in sede di legittimità come vizio dimotivazione purché, in virtù del dovere di specificità dei motivi di ricorso per cassazione, sirappresenti puntualmente la concreta idoneità scardinante dei temi della memoria pretermessarispetto alla pronunzia avversata, evidenziando il collegamento tra le difese della memoria e glispecifici profili di carenza, contraddittorietà o manifesta illogicità argomentativa della sentenzaimpugnata (Sez. 5, n. 17798 del 22/03/2019, C., Rv. 276766 – 01; Sez. 5, n. 24437 del17/01/2019, Armeli, Rv. 276511 - 01).13.10 I motivi nuovi proposti nell’interesse del [OSCURATO:PERSONA] sono inammissibili. Con riguardo alladedotta omessa valutazione della memoria difensiva depositata il 13/1/2025, il difensore, Avv.insinuando il dubbio che l’atto sia stato incolpevolmente ignorato dalla Corte, precisando che gliargomenti di censura nella stessa contenuti riguardavano “la integrazione del requisito dellautilità concursuale quanto la consapevolezza della ritenuta condotta illecita contestata ad AlvaroVincenzo”. Si tratta di doglianza irrimediabilmente generica e, comunque, manifestamenteinfondata in quanto, oltre a non chiarire la decisività delle deduzioni svolte in rapporto ai motividi gravame articolati, trascura l’impossibilità di ravvisare il vizio di omessa motivazione quandogli argomenti sviluppati nella memoria, sui quali il provvedimento impugnato sia rimasto silente,siano smentiti dal complessivo impianto motivazionale, in quanto logicamente incompatibili conla ricostruzione accertata e la valutazione formulata (Sez. 5, n. 5443 del 18/12/2020, dep. 2021,Bagala', Rv. 280670 – 01; nel senso che la parte che deduce l'omessa valutazione di memoriedifensive ha l'onere di indicare, pena la genericità del motivo di impugnazione, l'argomentodecisivo per la ricostruzione del fatto contenuto nelle memorie e non valutato dal giudice nelprovvedimento impugnato, Sez. 5, n. 24437/2019, cit.).13.10.1 Privi di fondamento risultano i rilievi in ordine all’impossibilità di configurare ladoppia conformità di merito per effetto del mancato confronto con i motivi d’appello e con icontenuti della richiamata memoria, stante l’insussistenza dei presupposti evocati dal difensorementre il secondo motivo, oltre a reiterare censure già oggetto dei motivi principali, tendeall’indebito ampliamento del thema decidendum attraverso la denunzia dell’asseritotravisamento della conversazione intercettata in data 23/10/2018.14. Il primo motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] che revoca in dubbio l’affermazione diresponsabilità del prevenuto per i reati ascrittigli ai capi 9,10,56, denunciando un travisamentodelle risultanze probatorie, è infondato ai limiti dell’inammissibilità. I giudici di merito hannoconcordemente valutato i materiali processuali, e principalmente le risultanze intercettive, cheRu.Pa 2020, rassegnando una motivazione che appare esente da criticità giustificative. La difesanon si rapporta criticamente con l’apparato argomentativo della sentenza impugnata e con leemergenze scrutinate lamentando la mancata considerazione delle dichiarazioni asseritamenteliberatorie dei coimputati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].14.1 Al riguardo deve osservarsi che la lettura delle risultanze probatorie versate in atti daparte dei giudici di merito s’appalesa priva di aporie e illogicità ove si tenga conto delle plurimeconversazioni intercettate dalle quali emerge in maniera chiara la partecipazione occulta delprevenuto al capitale sociale delle società in discorso. Basti por mente, tra le altre,all’intercettazione tra [OSCURATO:PERSONA] e la moglie del [OSCURATO:DATA_NASCITA] in cui il primo elenca tutti i socidella [OSCURATO:PERSONA], tra cui il ricorrente, dando conto dei conferimenti di ciascuno e della quotasocietaria acquisita; alla conversazione del 7/9/2017 tra gli stessi dialoganti, richiamata dalprimo giudice a pag. 384, dalla quale consta che l’imputato e il cognato [OSCURATO:PERSONA] una quota del 25% della [OSCURATO:PERSONA]; alla conversazione del [OSCURATO:DATA_NASCITA] tra AlvaroVincenzo e un fornitore ([OSCURATO:PERSONA]) nel corso della quale il primo rassicurava l’interlocutoresull’affidabilità finanziaria del ristorante Binario 96, evocando a tal fine la circostanza che tra iproprietari figurassero i due gestori del ristorante L’Angoletto, ovvero il [OSCURATO:PERSONA] e il [OSCURATO:PERSONA].A fronte del solido apparato indiziario scrutinato in sede di merito e posto a fondamento dellaresponsabilità dell’imputato i difensori lamentano un insussistente travisamento facendo leva sugeneriche deduzioni dell’atto d’appello circa la mancata conferma del contenuto delleconversazioni indizianti da parte di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sulla base di atti(interrogatori di garanzia) estranei alla piattaforma probatoria in quanto concernenti imputatigiudicati in separato procedimento. [OSCURATO:SOCIETA], va ribadito che ai fini della deducibilità in questasede del vizio di "travisamento della prova", che si risolve nell'utilizzazione di un'informazioneinesistente o nella omessa valutazione della prova esistente agli atti, è necessario che ilricorrente prospetti la decisività del travisamento o dell'omissione nell'ambito dell'apparatomotivazionale sottoposto a critica (Sez. 6, n. 36512 del 16/10/2020, Villari, Rv. 280117 – 01;Sez. 6, n. 8610 del 05/02/2020, P., Rv. 278457 – 01), requisito sul quale i difensori non sisoffermano e che non ricorre nella specie. Non è fuor di luogo richiamare con riguardo allecensure difensive il principio autorevolmente affermato da questa Corte nella sua massimaespressione nomofilattica e costantemente ribadito secondo cui le dichiarazioni auto ed eteroaccusatorie registrate nel corso di attività di intercettazione regolarmente autorizzata hannopiena valenza probatoria e, pur dovendo essere attentamente interpretate e valutate, nonnecessitano degli elementi di corroborazione previsti dall'art. 192, comma terzo, cod. proc. pen.(Sez. U, n. 22471 del 26/02/2015, Sebbar, Rv. 263714 - 01).Analoghe considerazioni debbono effettuarsi in relazione al capo 56 dal momento checontrariamente a quanto si assume in ricorso il prestanome della Ru.Pa, [OSCURATO:PERSONA], ha indicatol’imputato tra i “proprietari” del Binario 96 insieme al [OSCURATO:PERSONA] e al [OSCURATO:PERSONA] (sentenza Guppag. 489).Gli ulteriori rilievi in ordine alla interpretazione della conversazione indiziante del 23 marzo2018 si risolvono in una non consentita sollecitazione alla rilettura della fonte a fronte di unamotivazione che ha dato conto delle ragioni per cui i contenuti dell’interlocuzione erano del tuttoeccentrici rispetto all’addotto ruolo di mero dipendente del locale, come evidenziato dalla Corteterritoriale a pag. 134.14.2 Con riguardo alla sussistenza del dolo devono richiamarsi le osservazioni già svolte inrelazione alle posizioni dei coimputati, essendo sufficiente al fine dell’integrazione laconsapevolezza dell’altrui finalità elusiva mentre appare del tutto generico ed aspecifico l’assuntodell’inconsapevolezza da parte del ricorrente del ruolo e della caratura mafiosa dell’[OSCURATO:PERSONA],avendo già il giudice di primo grado sottolineato, al di là del rapporto con il [OSCURATO:PERSONA], strettissimocollaboratore dell’[OSCURATO:PERSONA], che il [OSCURATO:PERSONA] l’Angoletto era utilizzato dal medesimo, primadell’acquisto del Binario 96, quale luogo di riunione per discutere di vicende di rilievo associativo,come nel caso della cena ivi tenutasi con esponenti della cosca Farao/Marincola finalizzataall’accordo per l’approvvigionamento di pesce in regime monopolistico da parte della soc. CalaRoma.Né hanno pregio le censure relative all’aggravante ex art. 416-bis. 1 cod.pen., avendo laCorte territoriale rigettato le obiezioni difensive sul punto con motivazione esente da illogicitàmanifeste valorizzando la stretta contiguità, non solo parentale, all’associato [OSCURATO:PERSONA], uomo difiducia di [OSCURATO:PERSONA], e gli elementi circostanziali dai quali emerge la consapevoleaccettazione di agevolare con le proprie condotte il gruppo criminale di appartenenza delcongiunto e dell’[OSCURATO:PERSONA].15.Anche le censure proposte nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] sono nel complessoinfondate, per taluni aspetti ai limiti dell’inammissibilità in ragione dell’aspecificità che le connota.Vanno preliminarmente richiamate le considerazioni svolte in relazione al capo 21 (§ 9.1)con riguardo alla fattispecie estorsiva in danno del [OSCURATO:PERSONA] ascritta a [OSCURATO:PERSONA] e CarzoDomenico giacché l’addebito di riciclaggio origina appunto dalle pretese restitutorie avanzate daCarzo [OSCURATO:PERSONA] in relazione alla rilevante somma consegnata al ricorrente perché la investisse informa occulta in una delle attività commerciali al medesimo riferibili.La Corte d’Appello ha fornito congrua risposta alle doglianze difensive alle pag 140 e segg.spiegando le ragioni per cui la tesi difensiva di un’operazione truffaldina ordita ai danni di CarzoAntonio senza trasferimento di danaro sia logicamente insostenibile alla stregua delle risultanzeacquisite che dimostrano come l’imputato, a seguito dell’intervento di [OSCURATO:PERSONA], fuindotto ad accedere alla restituzione rateale dell’importo ricevuto. Il ricorrente sollecita unarivalutazione del merito preclusa in questa sede a fronte della coerente lettura dei datiprocessuali effettuata dai giudici di merito.15.1 Anche le doglianze relative all’aggravante dell’agevolazione mafiosa non si confrontanoin termini puntuali con la motivazione rassegnata dalla Corte di merito (pag. 141) che hasottolineato i risalenti rapporti tra le parti, sorti nell’ambito di un comune periodo di detenzione,e il vincolo fiduciario tra gli stessi instauratosi tale da giustificare l’affidamento di un’ingentesomma in contanti a fini di investimento, circostanza che rende del tutto illogico l’assuntodell’inconsapevolezza del [OSCURATO:PERSONA] circa il contesto associativo in cui il [OSCURATO:PERSONA] si muoveva e lariconduzione dell’operazione nell’ambito delle strategie del gruppo che al medesimo facevariferimento. La dimensione associativa degli interessi in gioco nella vicenda estorsiva sub 21 enel delitto di riciclaggio che ne costituisce l’antecedente storico è resa evidente dall’intervento diRazionale [OSCURATO:PERSONA], cointeressato alle iniziative imprenditoriali del [OSCURATO:PERSONA] e deciso a piegare leresistenze dell’imputato, consapevole della necessità di non compromettere gli equilibri mafiosicontrastando le richieste del capo-locale.15.2 La conclusiva censura in ordine alla mancanza di motivazione con riguardo all’aumentoeffettuato ai sensi dell’art. 63, comma 4, cod.pen. è infondata. A fronte di un gravame chechiedeva (pag. 8) l’esclusione delle circostanze aggravanti contestate (recidiva qualificata eagevolazione mafiosa) e, comunque, dell’aumento a norma dell’art. 63, comma 4,cod.pen., laCorte territoriale a pag. 142 ha negato di poter accedere alla richiesta principale, evocando inparticolare i numerosissimi precedenti, anche specifici, che militano a carico del prevenuto. India pag. 145 ha determinato la pena base in anni cinque di reclusione ed euro seimila di multa,aumentata ad anni sette, mesi sei ed euro 9000 di multa per la recidiva (in misura inferiore aidue terzi previsti per la contestata e ritenuta recidiva reiterata specifica, non essendoemendabile, in assenza di impugnazione del P.m., l’errore sul punto del primo giudice) ed ha,quindi, operato l’aumento ulteriore a norma dell’art. 63, comma 4, cod.pen. nella misura di mesinove di reclusione ed euro 900 di multa per l’aggravante ex art. 416-bis.1 cod.pen., conincremento di gran lunga inferiore rispetto al massimo irrogabile.Ritiene il Collegio che, nella specie, l’obbligo di motivazione in ordine all’aumento facoltativodebba ritenersi assolto per implicito alla luce della motivazione rassegnata in punto di sussistenzadi entrambe le circostanze e della connessa rilevanza, giudizio che comporta e sottintendel’apprezzamento della conseguente necessità sanzionatoria, in piena coerenza con lagiurisprudenza di questa Corte in materia di circostanze (tra molte, Sez. 2, n. 48029 del20/10/2016, Siesto, Rv. 268176 – 01; Sez. 4, n. 23679 del 23/04/2013, Viale, Rv. 256201 -01).16. Il ricorso del Procuratore Generale è fondato limitatamente alla posizione di SimariSimone in relazione alla quale la Corte territoriale ha operato la derubricazione della condotta dipartecipazione al sodalizio mafioso contestato al capo 1) nel delitto di cui all’art. 418 cod.pen.di assistenza agli associati.Ritiene il Collegio che la motivazione della Corte territoriale sia viziata per effetto dellaparziale considerazione dei materiali processuali valorizzati in primo grado a sostegno dellaprospettazione d’accusa.16.1 [OSCURATO:PERSONA] Corte ha affermato il principio per cui in tema di giudizio di appello il giudiceche riforma la decisione di primo grado è tenuto ad assolvere l'obbligo di motivazione rafforzata,che impone un apparato argomentativo di maggiore forza persuasiva, fondato su un'analisiapprofondita e puntuale della sentenza impugnata e su un confronto critico con il correlatoragionamento probatorio, dovendo essere esplicitate le ragioni per cui gli elementi di prova giàvalutati dal primo giudice assumono una diversa valenza dimostrativa, in quanto non è sufficientela mera prospettazione di una ricostruzione alternativa dei fatti (Sez. 6, n. 1129 del 16/10/2025,dep. 2026, D’Ambrosio, Rv. 289123–02; n. 51898 del 11/07/2019,P. Rv. 278056 – 01; Sez. 4,n. 24439 del 16/06/2021, Frigerio, Rv. 281404– 01; n. 2474 del 15/10/2021, dep. 2022,Masturzo, Rv. 282612 – 01). Si è in particolare chiarito che l'obbligo di motivazione rafforzataprescinde dalla rinnovazione dell'istruttoria, prevista dall'art.603, comma 3-bis, cod.proc.pen.,ed il giudice è tenuto a renderla tutte le volte in cui ritiene di ribaltare la decisione di primogrado, sia di assoluzione che di condanna, dovendo fornire compiuta spiegazione delle ragioniper cui una determinata prova assume una valenza dimostrativa completamente diversa rispettoa quella ritenuta dal giudice di primo grado, rassegnando un apparato giustificativo checonferisca alla decisione una forza persuasiva superiore. La sentenza n.1129/2025, cit. haindicato quali parametri di riferimento a cui il giudice di appello deve attenersi nel caso in cuidecida, a fronte di una sentenza di condanna, di pronunciare una sentenza di assoluzione, al finedi assolvere all'obbligo di motivazione rafforzata, la dimostrazione di avere compiuto un’analisistringente, approfondita, piena, del provvedimento impugnato; la spiegazione, anche in ragionedei motivi di impugnazione e del perimetro devoluto, della mancata condivisione della primapronuncia; l’esposizione delle ragioni fondanti - a livello logico e probatorio - la nuova decisioneassunta. Si tratta di principi che debbono trovare applicazione anche nelle ipotesi diriqualificazione soprattutto nei casi, come quello a giudizio, in cui la portata rappresentativa deglielementi probatori è stata oggetto di una radicale rilettura.16.2 I giudici d’appello hanno, infatti, ritenuto che i materiali processuali non siano idonei aprovare un ruolo dinamico del [OSCURATO:PERSONA] nel sodalizio, sostenendo in particolare che le soleemergenze suscettibili di considerazione siano costituite dalla vicenda del trasferimento deimarchi tedeschi a Roma dalla [OSCURATO:PERSONA], in evasione dell’incarico conferito da [OSCURATO:PERSONA] alsuocero [OSCURATO:PERSONA], non adeguatamente approfondita in sede investigativa, e dall’incaricodello stesso [OSCURATO:PERSONA] di avvisare [OSCURATO:PERSONA] affinché non desse seguito al recupero del creditonell’interesse di [OSCURATO:PERSONA], rispetto al quale difetterebbe la prova circa la conoscenza incapo al [OSCURATO:PERSONA] degli “antefatti”, ovvero della richiesta del [OSCURATO:PERSONA] di intervenire al fine diagevolare l’esazione di un suo credito nei confronti di un imprenditore di Guidonia. Gli altrielementi cui il primo giudice aveva connesso valenza indiziaria risultano del tutto trascurati.La valutazione della Corte territoriale risulta lacunosa e frammentaria in quanto ha omessodi valutare singolarmente e nella loro coordinazione logica le molteplici risultanze analizzate dalprimo giudice alle pagg. 277 e segg. che danno conto dei continuativi rapporti del [OSCURATO:PERSONA] nonsolo con il suocero, pacificamente affiliato al locale romano con il ruolo di “ mastro di giornata”secondo quanto riferito dal [OSCURATO:PERSONA] in una delle conversazioni intercettate, ma anche conmolteplici altri sodali tra cui lo stesso capo locale, i figli, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA]; della previsione del conferimento all’imputato di una dote in occasione della“mangiata” del 15 ottobre, cerimonia non effettuata per l’assenza di [OSCURATO:PERSONA]; dellariferita “messa a disposizione” dell’imputato emergente dalle intercettazioni in atti; delladettagliata ricostruzione della vicenda relativa al trasferimento dei marchi tedeschi dalla [OSCURATO:PERSONA], analiticamente effettuata sulla base delle intercettazioni che documentanol’intervento del [OSCURATO:PERSONA], su richiesta del capo locale, anche nella fase successiva in cui se netentava la vendita; del ruolo di collegamento svolto tra il [OSCURATO:PERSONA] e il [OSCURATO:PERSONA] nellavicenda relativa al recupero crediti nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA]; dell’assoluta naturalezza con la qualeil capo locale e il suocero coinvolgevano il [OSCURATO:PERSONA] nella discussione di vicende riservate, qualiquelle relative al locale di Perth. L’assunto della sentenza impugnata secondo cui l’attività delSimari si sarebbe risolta in un’attività “ausiliaria” a beneficio essenzialmente del [OSCURATO:PERSONA] etalora anche di altri associati, da ricondurre nel paradigma dell’art. 418 cod.pen., è frutto di unpercorso giustificativo che non dà conto delle ragioni alla base del decisum nei termini richiestidalla giurisprudenza di legittimità, difettando un confronto analitico e puntuale con leargomentazioni spese dalla sentenza riformata.16.3 Devesi, inoltre, rimarcare che secondo l’esegesi di Sez. U. Modaffari, che si pone inpiena continuità con l’insegnamento di Sez. U. Mannino, la condotta di partecipazione adassociazione di tipo mafioso si caratterizza per lo stabile inserimento dell'agente nella strutturaorganizzativa dell'associazione, idoneo, per le specifiche caratteristiche del caso concreto, adfini criminosi (Sez. U, n. 36958 del 27/05/2021, Modaffari, Rv. 281889 - 01). Si è, altresì, chiaritoche l'affiliazione rituale può costituire grave indizio della condotta partecipativa, ove la stessarisulti, sulla base di consolidate e comprovate massime d'esperienza e degli elementi di contestoche ne evidenzino serietà ed effettività, espressione di un patto reciprocamente vincolante eproduttivo di un'offerta di contribuzione permanente tra affiliato ed associazione. Il massimoconsesso nomofilattico ha evidenziato che la locuzione normativa "fa parte" di cui all'art. 416-bis, primo comma, cod. pen. “non può lasciare spazio ad ipotesi di identificazione della condottapunibile che risultino del tutto svincolate dalla verifica di un contributo, anche in forme atipiche,ma effettivo, concreto e visibile reso dal partecipe alla vita dell'organizzazione criminosa: talecontributo, che può assumere carattere sia materiale che morale, ben potrà essere ricostruitoanche in via indiziaria e ben potrà concretizzarsi solo in un momento successivo (allorquandol'affiliato darà concreto corso alla messa a disposizione) rispetto al formale ingressonell'associazione”. Assume, quindi, assoluta decisività ai fini della valutazione di "appartenenza"ad un gruppo criminale mafioso la “possibilità di attribuire al soggetto la realizzazione di unqualsivoglia apporto concreto, sia pur minimo, ma in ogni caso riconoscibile, alla vitadell'associazione, tale da far ritenere avvenuto il dato dell'inserimento attivo con carattere distabilità e consapevolezza oggettiva. Tale interpretazione conferisce assoluta centralità alladimensione probatoria, perché è solo sulla scorta delle evidenze disponibili che sarà possibilevalutare se, per le caratteristiche assunte dal caso concreto, la compenetrazione nel tessutocriminale abbia generato o meno un'effettiva "messa a disposizione".Con detti principi la sentenza impugnata non si è confrontata in termini adeguati, rendendouna motivazione per più versi assertiva che ha mancato di operare una valutazione probatoriadel complesso delle emergenze acquisite, verificando, all’esito, anche la percorribilità diqualificazioni alternative rispetto all’art. 418 cod.pen. che presuppone (come reso palese dallalocuzione "fuori dei casi di concorso nel reato") una condotta favoreggiatrice, specialmentequalificata posta in essere da persona estranea al sodalizio mafioso, restando, invece, essaassorbita dall'art. 416-bis cod. pen. quando detta assistenza sia prestata da un aderente allaconsorteria nell'ambito delle finalità di solidarietà dovute ai partecipi, secondo il "pactumsceleris" (Sez. 6, n. 15668 del 01/12/2011, dep. 2012, Vellini, Rv. 252548 –01; n. 13085 del 03/10/2013, dep. 2014, Rv. 259484 – 01; n. 2533 del 26/11/2009, dep. 2010,Rv. 245703 – 01).16.4 Il ricorso del P.G. concernente l’assoluzione di [OSCURATO:PERSONA] per il capo 34 è infondato.La Corte d’Appello ha ritenuto che non sia stata raggiunta la prova dell’effettiva attivazione daparte dell’imputato di un canale di approvvigionamento dello stupefacente sicché laconversazione di valenza indiziante intercorsa con il [OSCURATO:PERSONA] sarebbe frutto di un’interlocuzionedel tutto preliminare, intesa a saggiare un possibile e lucroso canale di spaccio in assenza dielementi a conforto circa la serietà e concretezza dell’offerta. Trattasi di valutazioneinsuscettibile di censura in questa sede in quanto adeguatamente giustificata in assenza didecisivi travisamenti del materiale probatorio.17. Alla luce delle considerazioni che precedono la sentenza impugnata deve essereannullata limitatamente alla posizione di [OSCURATO:PERSONA] in relazione all’addebito associativo enei confronti di [OSCURATO:PERSONA] con riguardo alla recidiva, con rinvio per nuovo giudizio ad altraSezione della Corte di Appello di Roma. Le residue censure di cui ai ricorsi del P.G. e del Valentesono, invece rigettate al pari dei restanti ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. Va,infine, disposta la condanna degli imputati alla rifusione delle spese di assistenza e difesa infavore della costituita parte civile, liquidate come da dispositivo. P.Q.MAnnulla la sentenza impugnata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] con rinvio per nuovo giudizio adaltra Sezione della Corte d'appello di Roma.Annulla la sentenza impugnata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] limitatamente alla recidiva conrinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra Sezione della Corte d'appello di Roma.Rigetta nel resto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e dichiara irrevocabile l'affermazione di responsabilita'.Rigetta il ricorso del Procuratore generale nei confronti di [OSCURATO:PERSONA].Rigetta i ricorsi di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] che condanna al pagamento delle speseprocessuali. Condanna, inoltre, gli imputati in solido alla rifusione delle spese di rappresentanzae difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile Associazione nazionale per la lottacontro le illegalita' e le mafie “[OSCURATO:PERSONA]” che liquida in complessivi euro 7.915,00,oltre accessori di legge.Così deciso in Roma il 27 gennaio 2026Il Consigliere estensore Il PresidenteAnna [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 16333/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris