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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 22 giugno 2021

Cassazione n. 31477/2021

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iato la seguente ORDINANZA sul ricorso 27613-2015 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], tutti elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 16, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; 2023. - ricorrenti - 2201 contro MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia in ROMA, alla [OSCURATO:PERSONA] n. 12; - resistente con mandato - avverso la sentenza n. 8916/2014 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 12/11/2014 R.G.N. 10020/2012; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22/06/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].R.g. n. 27613 del 2015 RITENUTO

1. I ricorrenti in epigrafe, appartenenti al personale ATA, originariamente dipendenti di un ente locale e poi trasferiti, a decorrere dal 10 gennaio 2000, alle dipendenze del MIUR, hanno proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza n. 8916 del 2014, emessa dalla Corte d'Appello di Roma in sede di rinvio a seguito della sentenza di questa Corte n. 27750 del 2011, prospettando tre motivi di ricorso.

2. Il MIUR non si è costituito con controricorso, ma ha chiesto di partecipare all'udienza di discussione ex art. 370, primo comma, cod. proc. civ.

3. In prossimità dell'adunanza camerale i ricorrenti hanno depositato atto di rinuncia agli atti di causa.

CONSIDERATO

1. Atteso che i ricorrenti che ha proposto ricorso per cassazione vi (';‘1‘; hanno rinunciato, nel rispetto dei termini e delle modalità previste dall'art. 390, cod. proc. civ., alla manifestazione di tale volontà abdicativa segue la declaratoria di estinzione.

Non vi è luogo a statuire sulle spese di giudizio attesa la mancata costituzione del Ministero.

PQM La Corte dichiara estinto il giudizio.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 22 giugno 2021. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
iato la seguente ORDINANZA sul ricorso 27613-2015 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], tutti elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 16, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; 2023. - ricorrenti - 2201 contro MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia in ROMA, alla [OSCURATO:PERSONA] n. 12; - resistente con mandato - avverso la sentenza n. 8916/2014 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 12/11/2014 R.G.N. 10020/2012; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22/06/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].R.g. n. 27613 del 2015 RITENUTO 1. I ricorrenti in epigrafe, appartenenti al personale ATA, originariamente dipendenti di un ente locale e poi trasferiti, a decorrere dal 10 gennaio 2000, alle dipendenze del MIUR, hanno proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza n. 8916 del 2014, emessa dalla Corte d'Appello di Roma in sede di rinvio a seguito della sentenza di questa Corte n. 27750 del 2011, prospettando tre motivi di ricorso. 2. Il MIUR non si è costituito con controricorso, ma ha chiesto di partecipare all'udienza di discussione ex art. 370, primo comma, cod. proc. civ. 3. In prossimità dell'adunanza camerale i ricorrenti hanno depositato atto di rinuncia agli atti di causa. CONSIDERATO 1. Atteso che i ricorrenti che ha proposto ricorso per cassazione vi (';‘1‘; hanno rinunciato, nel rispetto dei termini e delle modalità previste dall'art. 390, cod. proc. civ., alla manifestazione di tale volontà abdicativa segue la declaratoria di estinzione. Non vi è luogo a statuire sulle spese di giudizio attesa la mancata costituzione del Ministero. PQM La Corte dichiara estinto il giudizio. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 22 giugno 2021. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]