CassazionedecretoSezione 3Decisione del 14 luglio 2026
Cassazione n. 23214/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
-contro[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] da procura in calce al controricorso, domiciliato all’indirizzo PEC delproprio difensore- controricorrente -Numero registro generale 8695/2023N. 8695/23 R.G. Numero sezionale 1597/2026Numero di raccolta generale 23214/2026Data pubblicazione 14/07/2026avverso la sentenza della Corte d’appello di Roma, recante il n. 908/2023 epubblicata in data 6.2.2023;udita la relazione della causa svolta nella adunanza camerale del giorno5.5.2026 dal Consigliere relatore dr. [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], dopo aver ottenuto sfratto per morositàeseguito il 23.7.2009 nei confronti del conduttore [OSCURATO:PERSONA] – in relazionea contratto di locazione di immobile ad uso abitativo del 30.4.2005 –, chieseroed ottennero il decreto ingiuntivo n. 3798/2014, con cui il Tribunale di Romaingiunse al [OSCURATO:PERSONA] il pagamento di complessivi € 25.998,71, di cui € 12.977,60per canoni non pagati e indennità di occupazione maturati da febbraio 2008 aluglio 2009, € 14,50 per notifica intimazione di sfratto, € 15,06 per notifica titoloesecutivo e precetto di rilascio, € 150,00 per procedimento esecutivo di rilascio,€ 819,60 per spese di apertura forzata delle serrature ed € 12.021,95 perrimborso fornitura acqua dall'[OSCURATO:DATA_NASCITA] al 23.07.2009. Il decreto fu notificatoall'indirizzo di Via della [OSCURATO:PERSONA] n. 255, presso l’immobile locato, ove ilconduttore aveva eletto domicilio, con deposito del plico presso la casa comunaleex art. 140 c.p.c. Presso lo stesso domicilio venne poi notificato pignoramentopresso terzi in data 19.3.2015 sempre ai sensi dell'art. 140 c.p.c. quanto alRizzo, e in data 18.3.2015 quanto ai terzi Banca di [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.[OSCURATO:PERSONA] propose opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c. con atto del 29.4.2015,deducendo di non aver mai ricevuto la notificazione dello stesso, per essere statoegli residente altrove dall'agosto 2008, e di essere venuto a conoscenza delNumero registro generale 8695/2023N. 8695/23 R.G. Numero sezionale 1597/2026Numero di raccolta generale 23214/2026Data pubblicazione 14/07/2026decreto solo a seguito della comunicazione della Banca di [OSCURATO:PERSONA] diRoma, che lo aveva informato del pignoramento presso terzi, nonché a seguitodella successiva acquisizione, da parte del proprio legale, del decreto e deirelativi documenti, avvenuta in data 20.4.2015; nel merito, l'opponente contestòl'esistenza del credito ed eccepì la prescrizione.[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che resistettero all'opposizioneeccependone la tardività e l'infondatezza, con sentenza dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] ilTribunale di Roma accolse l'opposizione, revocando il decreto ingiuntivo.Proposto gravame da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nella resistenza diNazzareno [OSCURATO:PERSONA], la Corte d’appello di Roma lo rigettò con sentenza n. 908/2023del 6.2.2023. Ritenne la Corte territoriale, da un lato, ammissibile e tempestival'opposizione al decreto ingiuntivo ex art. 650 c.p.c. e, dall'altro, essere maturatala prescrizione della pretesa creditoria, con riferimento ad una comunicazione amezzo raccomandata A/R del conduttore del luglio 2008, con la qualequest'ultimo aveva offerto le chiavi dell'immobile, rimettendo alle locatrici lascelta delle modalità di consegna.Avverso detta sentenza ricorrono per cassazione [OSCURATO:PERSONA] e MarinaLiberti, sulla scorta di cinque motivi, cui resiste con controricorso NazzarenoRizzo. Entrambe le parti hanno depositato memoria.RAGIONI DELLA DECISIONE1.1 – Con il primo motivo si lamenta la “Nullità della sentenza per violazionedell'art. 437 c.p.c., applicabile per il rinvio di cui all'art. 447-bis c.p.c., inrelazione all'art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c. La Corte di Appello, dopo averdisposto all'udienza di prima comparizione il mutamento del rito con quelloNumero registro generale 8695/2023N. 8695/23 R.G. Numero sezionale 1597/2026Numero di raccolta generale 23214/2026Data pubblicazione 14/07/2026locatizio ai sensi degli artt. 439 e 426 c.p.c., all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] hatrattenuto la causa in decisione senza dare lettura del dispositivo ovvero senzaeffettuare il deposito dello stesso in cancelleria, in violazione di quanto prescrittodall'art. 437 c.p.c. per i giudizi che si celebrano con il rito speciale, determinandocon ciò la nullità della sentenza redatta in data 18.01.2023 e pubblicata il06.02.2023”.1.2 – Con il secondo motivo si denuncia “Violazione e falsa applicazione dell'art.141 c.p.c. nonché violazione degli artt. 139 e 140 c.p.c. in relazione all'art. 360,comma 1, n. 3 c.p.c. La Corte di Appello ha ritenuto la nullità della notifica alRizzo del decreto ingiuntivo e del successivo pignoramento presso terzi sul rilievoche il destinatario non avesse avuto conoscenza dei riferiti atti perché trasferitosianteriormente altrove, laddove viceversa le riferite notifiche erano stateeffettuate ex art. 140 c.p.c. all’indirizzo che il [OSCURATO:PERSONA] aveva indicato nel contrattodi locazione, con clausola accettata espressamente, come domicilio eletto anchesuccessivamente al rilascio dell'immobile”.1.3 – Con il terzo motivo si lamenta “Violazione e falsa applicazione dell'art. 650comma 3 c.p.c., degli artt. 137 e ss. c.p.c., dell'art. 2697 c.c. e degli artt. 115 e116 c.p.c. in relazione all'art. 360, comma 1, nn. 3 e 4 c.p.c. In via gradatarispetto al motivo che precede, si rileva che la Corte di merito, nel ritenereammissibile l'opposizione tardiva al decreto ingiuntivo per ritenuta nullità dellanotifica, ha violato il principio, costantemente affermato dalla Corte diCassazione, secondo cui, ai fini della legittimità dell'opposizione tardiva ex art.650 c.p.c., non è sufficiente l'accertamento dell'irregolarità della notificazionedel provvedimento monitorio, ma occorre altresì la prova - il cui onere incombeNumero registro generale 8695/2023N. 8695/23 R.G. Numero sezionale 1597/2026Numero di raccolta generale 23214/2026Data pubblicazione 14/07/2026sull'opponente - che a causa di detta irregolarità esso ingiunto non abbia avutotempestiva conoscenza del decreto e non sia stato in grado di proporre unatempestiva opposizione; prova che nella specie non poteva essere costituita dalsemplice certificato anagrafico prodotto dall'ingiunto, avendo quest'ultimomantenuto presso il domicilio contrattuale una cassetta postale con il suonominativo nella quale venivano inseriti gli avvisi dell’Ufficiale giudiziario e delpostino di cui alle notifiche ex art. 140 c.p.c. del decreto ingiuntivo e dell’atto dipignoramento”.1.4 – Con il quarto motivo si lamenta “Violazione e falsa applicazione dell'art.650 c.p.c. in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c. La Corte di Appello, nelrespingere l'eccezione proposta dalle odierne ricorrenti, non ha considerato cheil [OSCURATO:PERSONA], nel proporre con atto di citazione notificato il 29.04.2015 e iscritto aruolo il 07.05.2015 opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c. al decreto ingiuntivodel Tribunale di Roma n. 3798/14, R.G. 86141/2013, vertente in materialocatizia, aveva agito dopo la scadenza del termine di dieci giorni dal primo attodi esecuzione previsto dall'ultimo comma del citato articolo, avendo avutoconoscenza del pignoramento presso terzi sin dal 18.03.2015, a seguito delladichiarazione ex art. 547 c.p.c. inviatagli per posta certificata dalla Banca diCredito Cooperativo di Roma, terzo pignorato, e avendo esso debitore dichiaratola conoscenza del pignoramento presso terzi e dell’ingiunzione R.G. 86141/2013con l'istanza di visibilità presentata al Tribunale di Roma il 31.03.2015, con laconseguenza che l'opposizione da lui proposta al decreto ingiuntivo di cui è causadoveva dichiararsi inammissibile”.N. 8695/23 R.G. Numero registro generale 8695/2023Numero sezionale 1597/2026Numero di raccolta generale 23214/2026Data pubblicazione 14/07/20261.5 – Con il quinto motivo si denuncia “Violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. econseguente violazione dell'art. 2697 e 2946 c.c. in relazione all'art. 360, comma1, n. 3 c.p.c. La Corte di Appello, pur ritenendo corretta la distinzione del creditodelle appellanti tra canoni scaduti, maturati fino al luglio 2008, e indennità dioccupazione successiva alla convalida di sfratto per morosità, relativa al periodoagosto 2008-luglio 2009, ha ritenuto prescritta la pretesa creditoria dei canonie non fondata quella per indennità di occupazione da omessa restituzionedell’immobile locato (artt. 1590 e 1591 c.c.) sulla scorta di un'asserita e nonprovata offerta per intimazione delle chiavi dell'appartamento che sarebbe stataeffettuata dal conduttore nel luglio 2008 con una raccomandata A/R,specificamente contestata dalle odierne ricorrenti perché mai ricevuta e dellaquale l'appellato non aveva dato prova del ricevimento da parte delle locatrici,stante la mancata produzione dell'avviso di ricevimento”.2.1 – Il primo motivo è inammissibile perché aspecifico.2.2 – Sulla questione della fase decisoria ai sensi dell’art. 437 c.p.c., in caso dipubblica udienza di discussione in forma “cartolarizzata”, si registra, in effetti,un contrasto nella giurisprudenza di questa Corte.Da un lato, Cass. n. 15993/2024 ha affermato che “Nel rito del lavoro, nel casoin cui l'udienza pubblica di discussione sia sostituita dalla trattazione scritta aisensi dell'art. 83, comma 7, lett. h), d.l. n. 18 del 2020, conv. con l. n. 27 del2020, l'omesso deposito telematico del dispositivo il giorno dell'udienza equivalealla sua mancata lettura, che determina, pertanto, la nullità della sentenza. (Inapplicazione del principio, la S.C. ha dichiarato la nullità della sentenza d'appellodepositata in data successiva a quella in cui risultava assunta la decisione, nonN. 8695/23 R.G. Numero registro generale 8695/2023Numero sezionale 1597/2026Numero di raccolta generale 23214/2026Data pubblicazione 14/07/2026consacrata in un dispositivo depositato in cancelleria, neanchetelematicamente)” (conf. Cass. n. 25075/2025).Secondo altro orientamento, invece, “Nel rito del lavoro, la mancatacomunicazione del dispositivo (che, secondo la regola generale dell'art. 437c.p.c., dev'essere letto nella stessa udienza di discussione) in esito all'udienzacartolare a trattazione scritta - prevista per l'emergenza pandemica dall'art. 83,comma 7, lett. h), d.l. n. 18 del 2020, conv. con modif. dalla l. n. 27 del 2020 -non determina alcuna nullità, sia perché il legislatore ha adottato in via generale,anche nel rito speciale, lo schema camerale per la trattazione dei processi civili,ritenuto sufficiente a garantire il contraddittorio anche con la successivacomunicazione, unitamente o separatamente dal provvedimento decisorio, deldispositivo senza che ciò comporti lesione del diritto di difesa (dato che i terminiper l'impugnazione decorrono dalla data della comunicazione telematica), siaperché nessuna invalidità è espressamente prevista dal sottosistemaprocessuale "emergenziale", né è vietata l'annotazione postuma, nel fascicoloelettronico, di atti precedenti. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisionedi merito, affermando l'irrilevanza del fatto che nello storico del procedimento lalettura del dispositivo risultava registrata successivamente alla data dell'udienza,contestualmente alla registrazione del deposito della minuta)” (Cass. n.17587/2024).2.3 – Senonché, non occorre nella specie dirimere il conflitto – investendo dellaquestione le Sezioni Unite – perché a ben vedere il motivo in esame non ha coltoesattamente gli accadimenti processuali, il cui svolgimento evidenzia che laprospettazione della questione posta dal motivo è preclusa.Numero registro generale 8695/2023N. 8695/23 R.G. Numero sezionale 1597/2026Numero di raccolta generale 23214/2026Data pubblicazione 14/07/2026Nella fattispecie, l’attivazione della procedura emergenziale fu adottata neiseguenti termini con decreto del Presidente della Sezione VII della Corted’appello capitolina: “L’art. 221 D.L. n. 34/2020 conv. in L. n. 77/20, così comesuccessivamente modificato, prevede l’adozione di misure volte a sostituire losvolgimento dell’udienza mediante lo scambio di note in telematico per il periodofino al 31.12.2022 P.Q.Minvita le parti della causa n. 177/2016 r.g. alla discussione ed alla precisazionedelle conclusioni ai sensi degli artt. 447bis – 437 c.p.c. mediante note intelematico alla data del 26.10.2022 entro le ore 10; la Corte riserva all’esito ilprovvedimento fuori udienza.Si comunichi.Roma, 19.10.2022 Il Presidente”.Ritiene la Corte sia evidente che quel provvedimento, con la precisazione dellariserva all’esito del provvedimento fuori udienza, si risolse nell’adozione di unprogramma decisionale derogatorio delle forme dell’art. 437, primo comma,c.p.c. Questa norma, infatti, avrebbe richiesto che si precisasse che la formalitàdella pronuncia della decisione con la lettura del dispositivo in ambientetelematico fosse programmata per la stessa udienza ficta del 26.10.2022,sebbene dopo il decorso del termine delle ore 10 per il deposito delle note.Invece, il suddetto provvedimento preannunciava espressamente che ladecisione sarebbe stata adottata fuori udienza, così com’è avvenuto e, dunque,con una modalità decisionale diversa da quella di cui all’art. 437, primo comma,Numero registro generale 8695/2023N. 8695/23 R.G. Numero sezionale 1597/2026Numero di raccolta generale 23214/2026Data pubblicazione 14/07/2026c.p.c., che avrebbe richiesto la pronuncia del dispositivo ed il suo depositotelematico lo stesso giorno 26.10.2022.Pertanto, le ricorrenti avrebbero dovuto lamentarsi ed eccepire l’ipotetica nullitàdel procedimento decisionale con la sua nota telematica, mentre non lo hannofatto e, dunque, hanno accettato la modalità decisionale, così sanando la nullitàstessa. Pertanto, non possono le predette oggi dolersi della pretesa violazionedella norma processuale.3.1 – Il secondo motivo è infondato.La stessa clausola contrattuale di cui all’art. 18 limitava l’elezione di domiciliodel conduttore fino a quando l’occupazione e detenzione dell’immobile non fossecessata; ma qui, prima delle notifiche in questione, era certamente avvenuto ilrilascio dell’immobile, ed era semmai subentrata l’elezione di domicilio presso lasegreteria comunale (peraltro, ritenuta invalida dalla stessa Corte d’appello).Del resto, dopo il rilascio dell’immobile locato, non avrebbe avuto alcun senso ilmantenimento dell’elezione di domicilio presso l’immobile stesso, posto checomunque l’avvenuto suo rilascio non avrebbe che potuto valutarsi nell’egidadell’art. 141, ult. comma, c.p.c. (arg. ex Cass. n. 4882/1989).Correttamente, dunque, la Corte capitolina ha affermato la nullità della notificasia del decreto ingiuntivo, che dell’atto di pignoramento presso terzi.4.1 – Il terzo motivo è infondato.Premesso che, se davvero si trattasse di notificazioni inesistenti (come sostieneil controricorrente, senza che però sia stato proposto ricorso incidentale sulpunto), l’opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c. dovrebbe essere di per séinammissibile, posto che l’esecutato avrebbe dovuto in tal caso solo proporreNumero registro generale 8695/2023N. 8695/23 R.G. Numero sezionale 1597/2026Numero di raccolta generale 23214/2026Data pubblicazione 14/07/2026l’opposizione ex art. 615 c.p.c. (ex multis, Cass. 15892/2009), si è già visto chela notificazione del decreto ingiuntivo, effettuata con le note modalità, è nulla edimproduttiva di effetti. A nulla rileva, quindi, quanto lamentato dalle ricorrenticirca la valenza meramente presuntiva della certificazione anagrafica prodottadal [OSCURATO:PERSONA], posto che – per quanto la mera nullità della notifica non giustifichi, diper sé, la proponibilità dell’opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c., occorrendo chel’ingiunto dia prova della mancata conoscenza dello stesso, conseguente a dettanullità (v. Cass. n. 29694/2025) – la Corte capitolina ha nella sostanza effettuatodetto accertamento circa l’ignoranza in capo al [OSCURATO:PERSONA] (che pure l’aveva dedotta),là dove ha affermato che la notifica era stata effettuata presso l’immobile locatodiversi anni dopo l’esecuzione dello sfratto.Si ribadisce che la sussistenza della nullità della notificazione del pignoramentoal qui resistente, discendente dalla non operatività della clausola contrattualesull’elezione di domicilio, esclude che via sia stata conoscenza dell’esecuzione.Se la notifica è nulla, per legge non determina la conoscenza legaledell’esecuzione. Tale conoscenza è quella che deve rilevare con riferimentoall’esecuzione.L’art. 650, terzo comma, c.p.c., d’altro canto, a differenza di quanto esige per larilevanza della c.d. irregolarità della notifica del decreto ingiuntivo, non esigel’ulteriore dimostrazione che la nullità abbia effettivamente impedito laconoscenza dell’esecuzione.Può aggiungersi, inoltre, che la comunicazione del pignoramento da parte dellaterza pignorata non può essere considerata determinativa della effettivaconoscenza dell’esecuzione, in quanto andava verificata, come si è fatto.Numero registro generale 8695/2023N. 8695/23 R.G. Numero sezionale 1597/2026Numero di raccolta generale 23214/2026Data pubblicazione 14/07/2026Comunque, il motivo non indica il contenuto della comunicazione della banca edin ogni caso non consente nemmeno di apprezzarlo per comprendere se essoera idoneo a fornire conoscenza del decreto, idonea a consentire l’opposizionetardiva.Si sottolinea ancora come il terzo comma dell’art. 650 c.p.c., quando dà rilievoall’inizio dell’esecuzione, comunque suppone che la conoscenza del decretoingiuntivo sia stata acquisita.5.1 – Il quarto motivo è in parte inammissibile ed in parte infondato.Il mezzo è inammissibile, per violazione dell’art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c., làdove – lo si è già rilevato anche a proposito del motivo precedente - nonriproduce il contenuto della comunicazione della banca terza pignorata al [OSCURATO:PERSONA](indicata come doc. 8 del fasc. di parte appellante); detta comunicazione,inoltre, non solo non risulta fra l’elenco delle produzioni in chiusura del ricorso,ma neppure è rinvenibile fra le produzioni telematiche. Comunque, il motivo nonconsente di comprendere se la suddetta comunicazione era idonea a fornireconoscenza del decreto, sì da consentire l’opposizione tardiva. Ciò perché l’art.650, terzo comma, c.p.c., là dove dà rilievo all’inizio dell’esecuzione, comunquesuppone che la conoscenza del decreto ingiuntivo sia stata acquisita.5.2 - Il mezzo è però anche infondato nella parte in cui non considera che,secondo lo stesso precedente di Cass. n. 2864/2006, richiamato dall’impugnatasentenza, la sussistenza della nullità della notificazione del pignoramentoall’odierno controricorrente (nella specie discendente dalla non operatività dellaclausola contrattuale sull’elezione di domicilio), esclude che questi abbia potutoavere idonea conoscenza dell’esecuzione a suo carico e, dunque, che il termineNumero registro generale 8695/2023N. 8695/23 R.G. Numero sezionale 1597/2026Numero di raccolta generale 23214/2026Data pubblicazione 14/07/2026per la proposizione dell’opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c. abbia potutoiniziare a decorrere da quella data.Non può che ribadirsi, dunque, il seguente principio di diritto, tratto dall’arrestoappena citato: “In tema di opposizione tardiva a decreto ingiuntivo, la ‘ratio’dell'art. 650 terzo comma cod. proc. civ., secondo cui il termine decorre dalprimo atto di esecuzione, va ravvisata nel fatto che la relativa notifica è di persé idonea a porre la parte che assuma di non avere avuto conoscenzadell'ingiunzione per difetto di notifica di venire a conoscenza della stessa, e ciòindipendentemente dalla nullità di cui sia affetto il pignoramento - semprechéla stessa non dipenda a sua volta da un vizio di notifica che impediscaalla parte di giungere alla cognizione dell'ingiunzione - giacché la partenon può più ignorare l'esistenza del decreto ingiuntivo emesso nei suoiconfronti”.Se la notifica del pignoramento è nulla, tanto per legge non determina laconoscenza legale dell’esecuzione. L’art. 650, terzo comma, c.p.c., d’altro canto,a differenza di quanto esige per la rilevanza della c.d. irregolarità della notificadel decreto ingiuntivo, non esige l’ulteriore dimostrazione che la nullità abbiaeffettivamente impedito la conoscenza dell’esecuzione.6.1 – Il quinto motivo è invece fondato.La Corte d’appello, al fine di escludere il diritto delle locatrici all’indennità dioccupazione, ha attribuito valenza ad una racc. a/r – inviata dal [OSCURATO:PERSONA] allelocatrici onde concordare una data per la consegna delle chiavi - senza che ilconduttore abbia dimostrato la ricezione di detta raccomandata da parte dellestesse locatrici, posto che non è stata prodotta la cartolina di ricevimento.Numero registro generale 8695/2023N. 8695/23 R.G. Numero sezionale 1597/2026Numero di raccolta generale 23214/2026Data pubblicazione 14/07/2026La decisione è dunque erronea, perché essa è stata assunta sulla base di unaprova non offerta dal [OSCURATO:PERSONA]. Né l’errore in discorso può assumere naturarevocatoria, ex art. 395, n. 4, c.p.c., perché della questione le parti hannoampiamente discusso nel giudizio, sicché si tratta certamente di un fattocontroverso.7.1 - In definitiva, i primi quattro motivi sono rigettati, mentre il quinto è accolto.La sentenza impugnata è dunque cassata in relazione, con rinvio alla Corted’appello di Roma, in diversa composizione, che si atterrà ai superiori principi eprovvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.P. Q. M.La Corte accoglie il quinto motivo e rigetta il ricorso nel resto; cassa in relazionee rinvia alla Corte d’appello di Roma, in diversa composizione, che provvederàanche sulle spese del giudizio di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza sezione Civile, il giorno5.5.2026.Il PresidenteRaffaele Frasca