CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 50926/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( ALBANIA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato in fatto e considerato in diritto Ritenuto che le censure dedotte nel ricorso di [OSCURATO:PERSONA] - nel quale il difensore si duole della violazione di legge e del vizio di motivazione in relazione alla mancata concessione del differimento della pena per grave infermità ex art 147 c.p. o, in alternativa, della detenzione domiciliare ex art. 47-ter comma 1 lett. c) I. 26 luglio 1975, n. 354 (Ord. pen.) - sono, oltre che in fatto, manifestamente infondate. Invero, il Tribunale di sorveglianza di Bari rileva che, alla luce delle risultanze istruttorie e degli esiti dell'accertamento peritale, è da escludere che Boci sia affetto da una "grave infermità fisica" rilevante ex art 147 cod. pen., tale da giustificare l'accoglimento dell'istanza, e che, nel corso della sua permanenza in carcere, ha eseguito esami diagnostici e controlli specialistici dai quali è risultato che allo stato attuale non sussistono sintomi indicativi di pericolo di imminente morte, né ipotesi di trattamenti non eseguibili in carcere. Il Tribunale, facendo leva sull'elevata pericolosità sociale di Boci, desumibile dalla gravità dei reati in espiazione e dei carichi pendenti, dal tenore negativo della nota del 2023 della DDA di Lecce e dalla perdurante pendenza di titolo custodiale in carcere, sintomo dell'attualità delle esigenze cautelari, correttamente sottolinea che, anche laddove risultasse concretamente accertata l'incompatibilità con il regime carcerario, a mente dell'ultimo comma dell'art. 147 cod. pen. prevarrebbe il pericolo concreto della commissione di delitti. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 30 novembre 202