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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 28658/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/06/2022 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ha presentato ricorso avverso la sentenza della Corte di Appello di Ancona che ha confermato la sentenza di condanna del tribunale [OSCURATO:PERSONA] in ordine ai reati di cui all'art. 189, comma 6 e 7, d.lgs 30 aprile 1992 n. 285, commessi in [OSCURATO:PERSONA] del Tronto il 10 aprile 2018.

Rilevato che il primo motivo di ricorso, con cui si deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alla mancata ammissione di testimoni indicati nella lista dell'imputato, è inammissibile in quanto riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dalla Corte con argomenti giuridici corretti e non sorretto da specifica critica delle argomentazioni a base della sentenza impugnata.

La Corte ha precisato che l'accaduto era stato ricostruito attraverso le dichiarazioni della vittima (che neppure si era costituita parte civile), rendendo in tal modo superflue le dichiarazioni del nipote dell'imputato di soli nove anni e del personale del 118, intervenuto quando il ricorrente si era già allontanato.

Rilevato che il secondo motivo, con cui si deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza dell'elemento soggettivo del reato, è pure inammissibile, in quanto riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dalla Corte con argomenti giuridici corretti e non sorretto da specifica critica delle argomentazioni a base della sentenza impugnata: i giudici hanno dato conto delle circostanze di fatto da cui era stata tratta, con giudizio inferenziale non illogico, la prova del dolo con riferimento ad entrambi i delitti contestati.

Rilevato che il terzo motivo, con cui si deduce la violazione di legge in relazione al mancato riconoscimento della causa di non punibilità ex art. 131 bis cod. pen., è manifestamente infondato.

Va osservato che, per la configurabilità della causa di esclusione della punibilità prevista dall'art. 131 bis, cod. pen., il giudizio sulla tenuità richiede una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, che tenga conto, ai sensi dell'art. 133, comma primo, cod. pen., delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza da esse desumibile e dell'entità del danno o del pericolo (Sez.

U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266590) e dopo le modifiche ad opera dell'art. 1 comma 1 lett. c) d. lgs. 10 ottobre 2022 n. 150, anche alla condotta successiva al reato.

A tal fine, non è necessaria la disamina di tutti gli elementi di valutazione previsti, ma è sufficiente l'indicazione di quelli ritenuti rilevanti (Sez. 6, n. 55107 del 08/11/2018, Milone, Rv. 274647), dovendo comunque il giudice motivare sulle forme di estrinsecazione del comportamento incriminato, per valutarne la gravità, l'entità del contrasto rispetto alla legge e, conseguentemente, il bisogno di pena, non potendo far ricorso a mere clausole di stile (Sez. 6, n. 18180 del 20/12/2018, Venezia, Rv. 275940).

Trattandosi, quindi, di una valutazione da compiersi sulla base dei criteri dì cui all'art. 133, cod. pen., essa rientra nei poteri discrezionali del giudice di merito e, di conseguenza, non può essere sindacata dalla Corte di legittimità, se non nei limiti della mancanza o della manifesta illogicità della motivazione posti a sostegno.

Nel caso di specie la Corte di Appello ha motivato il diniego in ragione della complessiva condotta dell'imputato, che fra l'altro si era allontanato, a suo dire, per accompagnare il nipote ad un allenamento di calcio e quindi in assenza di una situazione impellente, e dell'entità del pericolo cagionato.

Rilevato che il quarto motivo, con cui si censura il trattamento sanzionatorio, sotto il profilo della eccessività della pena e della mancata concessione della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 6 cod. pen, è inammissibile.

I giudici hanno ritenuto di confermare la pena e hanno osservato che la stessa era congrua in relazione alle modalità della condotta e al grado di intensità del dolo, operando, dunque, un richiamo agli elementi di cui all'art. 133 cod. pen. con un apprezzamento che non può essere censurato in questa sede.

Il motivo è inammissibile anche nella parte in cui lamenta il mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 6 cod. pen.: da un lato, infatti, detto profilo non risulta essere stato dedotto in appello (almeno secondo il non contestato elenco di cui alla sentenza impugnata) e, dall'altro, non è stata allegata al ricorso documentazione da cui si possa evincere l'avvenuto risarcimento.

Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle amm

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/06/2022 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ha presentato ricorso avverso la sentenza della Corte di Appello di Ancona che ha confermato la sentenza di condanna del tribunale [OSCURATO:PERSONA] in ordine ai reati di cui all'art. 189, comma 6 e 7, d.lgs 30 aprile 1992 n. 285, commessi in [OSCURATO:PERSONA] del Tronto il 10 aprile 2018. Rilevato che il primo motivo di ricorso, con cui si deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alla mancata ammissione di testimoni indicati nella lista dell'imputato, è inammissibile in quanto riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dalla Corte con argomenti giuridici corretti e non sorretto da specifica critica delle argomentazioni a base della sentenza impugnata. La Corte ha precisato che l'accaduto era stato ricostruito attraverso le dichiarazioni della vittima (che neppure si era costituita parte civile), rendendo in tal modo superflue le dichiarazioni del nipote dell'imputato di soli nove anni e del personale del 118, intervenuto quando il ricorrente si era già allontanato. Rilevato che il secondo motivo, con cui si deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza dell'elemento soggettivo del reato, è pure inammissibile, in quanto riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dalla Corte con argomenti giuridici corretti e non sorretto da specifica critica delle argomentazioni a base della sentenza impugnata: i giudici hanno dato conto delle circostanze di fatto da cui era stata tratta, con giudizio inferenziale non illogico, la prova del dolo con riferimento ad entrambi i delitti contestati. Rilevato che il terzo motivo, con cui si deduce la violazione di legge in relazione al mancato riconoscimento della causa di non punibilità ex art. 131 bis cod. pen., è manifestamente infondato. Va osservato che, per la configurabilità della causa di esclusione della punibilità prevista dall'art. 131 bis, cod. pen., il giudizio sulla tenuità richiede una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, che tenga conto, ai sensi dell'art. 133, comma primo, cod. pen., delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza da esse desumibile e dell'entità del danno o del pericolo (Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266590) e dopo le modifiche ad opera dell'art. 1 comma 1 lett. c) d. lgs. 10 ottobre 2022 n. 150, anche alla condotta successiva al reato. A tal fine, non è necessaria la disamina di tutti gli elementi di valutazione previsti, ma è sufficiente l'indicazione di quelli ritenuti rilevanti (Sez. 6, n. 55107 del 08/11/2018, Milone, Rv. 274647), dovendo comunque il giudice motivare sulle forme di estrinsecazione del comportamento incriminato, per valutarne la gravità, l'entità del contrasto rispetto alla legge e, conseguentemente, il bisogno di pena, non potendo far ricorso a mere clausole di stile (Sez. 6, n. 18180 del 20/12/2018, Venezia, Rv. 275940). Trattandosi, quindi, di una valutazione da compiersi sulla base dei criteri dì cui all'art. 133, cod. pen., essa rientra nei poteri discrezionali del giudice di merito e, di conseguenza, non può essere sindacata dalla Corte di legittimità, se non nei limiti della mancanza o della manifesta illogicità della motivazione posti a sostegno. Nel caso di specie la Corte di Appello ha motivato il diniego in ragione della complessiva condotta dell'imputato, che fra l'altro si era allontanato, a suo dire, per accompagnare il nipote ad un allenamento di calcio e quindi in assenza di una situazione impellente, e dell'entità del pericolo cagionato. Rilevato che il quarto motivo, con cui si censura il trattamento sanzionatorio, sotto il profilo della eccessività della pena e della mancata concessione della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 6 cod. pen, è inammissibile. I giudici hanno ritenuto di confermare la pena e hanno osservato che la stessa era congrua in relazione alle modalità della condotta e al grado di intensità del dolo, operando, dunque, un richiamo agli elementi di cui all'art. 133 cod. pen. con un apprezzamento che non può essere censurato in questa sede. Il motivo è inammissibile anche nella parte in cui lamenta il mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 6 cod. pen.: da un lato, infatti, detto profilo non risulta essere stato dedotto in appello (almeno secondo il non contestato elenco di cui alla sentenza impugnata) e, dall'altro, non è stata allegata al ricorso documentazione da cui si possa evincere l'avvenuto risarcimento. Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle amm
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