CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 24936/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/11/2025 della CORTE APPELLO di [OSCURATO:PERSONA] dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]; rilevato che l'unico motivo di ricorso, con cui si deducono la violazione di legge e il vizio della motivazione del provvedimento impugnato in riferimento all'art. 133 cod. pen., è generico, in quanto fondato su argomentazioni che si limitano a riproporre le medesime ragioni già esaminate e ritenute infondate dal giudice del gravame, il quale ha evidenziato come la richiesta di riduzione della pena non sia sorretta da alcun elemento idoneo a dimostrare la non conformità della sanzione inflitta ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen., pervenendo così a un giudizio di congruità della pena (si veda, in particolare, la pagina 3 della sentenza impugnata); che, invero, la mancanza di specificità del motivo, dalla quale, ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., deriva l'inammissibilità, si desume dall'assenza di correlazione tra le ragioni poste a fondamento della decisione impugnata e quelle dedotte a sostegno dell'impugnazione; ritenuto che, per tali motivi, il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q. P.Q.M