CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 13 aprile 2022
Cassazione n. 32079/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/02/2020 del TRIBUNALE di MODENAa o avviso alle parti; i udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che con la sentenza impugnata il Tribunale di Modena ha condannato l'imputata alla pena di giustizia per il reato di violenza privata. Tenuto conto che avverso il provvedimento ha proposto ricorso l'imputata personalmente. Considerato che occorre ribadire (cfr. ad es. Sez. 6, n. 48096 del 10/09/2018, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 274221) che la legge 23 giugno 2017, n. 103 ha modificato l'art. 613, comma 1 cod. proc. pen., stabilendo che l'atto di ricorso, le memorie e i motivi nuovi debbono essere sottoscritti, a pena d'inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di Cassazione, e che è stato altresì affermato che la regola così introdotta si applica indistintamente a tutti i ricorsi proposti successivamente al 3 agosto 2017, data di entrata in vigore della novella (Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 272010). Nel caso di specie, il provvedimento impugnato con ricorso personale è la sentenza del 3.2.2020. Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato de plano inammissibile e la ricorrente condannata al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di quattromila euro a favore della cassa delle ammende. PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della cassa delle ammende. Deciso il 13.4.2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]. Eduardo de ftregorio Dr. SteW 3 d'i, • D I'. POSITATA ls.„:(7e.,(n i , : ..>1 .n 31 AGO 't( C .5,s,\ -.C:Aliti:L i