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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 26 maggio 2022

Cassazione n. 40699/2022

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( GERMANIA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/12/2021 della CORTE MILITARE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; RILEVATO che Antonio ROMANO, a mezzo dei suoi difensori, ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe, con la quale la Corte Militare di appello ha dichiarato il difetto di giurisdizione dell'Autorità giudiziaria militare in ordine al reato di collusione aggravata, disponendo trasmettersi gli atti alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Brescia, "per quanto di competenza"; che trattasi di ricorso proposto contro un provvedimento non impugnabile (art. 591, comma 1, lett. b), cod. proc. pen.), potendo la sentenza che decide sulla giurisdizione, quand'anche eventualmente affetta da nullità assoluta, soltanto dar luogo a conflitto di giurisdizione a norma dell'art. 28, comma 1, cod. proc. pen. (Sez. 1, n. 33891 del 26/6/2009, Toscano, Rv. 244832; v. anche Sez. 6, n. 56953 del 21/09/2017, P.M. in proc.

Guerini e altri, Rv. 272219, che richiama Sez.

U, n. 20/1957, Shulties, Rv. 97845, secondo la quale siffatta tipologia di sentenza è eccezionalmente ricorribile per cassazione, non potendo essere oggetto di conflitto, solo nel caso - che qui non è ravvisabile - in cui il giudice italiano rinunci alla giurisdizione a favore dell'Autorità giudiziaria straniera); RITENUTO pertanto, che il ricorso deve, essere dichiarato inammissibile, de plano, a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non potendosi escludere profili di colpa che giustifichino la condanna al pagamento di tale ulteriore sanzione (Corte cost. n. 186 del 2000); P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 26 maggio 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( GERMANIA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/12/2021 della CORTE MILITARE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; RILEVATO che Antonio ROMANO, a mezzo dei suoi difensori, ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe, con la quale la Corte Militare di appello ha dichiarato il difetto di giurisdizione dell'Autorità giudiziaria militare in ordine al reato di collusione aggravata, disponendo trasmettersi gli atti alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Brescia, "per quanto di competenza"; che trattasi di ricorso proposto contro un provvedimento non impugnabile (art. 591, comma 1, lett. b), cod. proc. pen.), potendo la sentenza che decide sulla giurisdizione, quand'anche eventualmente affetta da nullità assoluta, soltanto dar luogo a conflitto di giurisdizione a norma dell'art. 28, comma 1, cod. proc. pen. (Sez. 1, n. 33891 del 26/6/2009, Toscano, Rv. 244832; v. anche Sez. 6, n. 56953 del 21/09/2017, P.M. in proc. Guerini e altri, Rv. 272219, che richiama Sez. U, n. 20/1957, Shulties, Rv. 97845, secondo la quale siffatta tipologia di sentenza è eccezionalmente ricorribile per cassazione, non potendo essere oggetto di conflitto, solo nel caso - che qui non è ravvisabile - in cui il giudice italiano rinunci alla giurisdizione a favore dell'Autorità giudiziaria straniera); RITENUTO pertanto, che il ricorso deve, essere dichiarato inammissibile, de plano, a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non potendosi escludere profili di colpa che giustifichino la condanna al pagamento di tale ulteriore sanzione (Corte cost. n. 186 del 2000); P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 26 maggio 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 40699/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris