CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 18106/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 05NQZS4) [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] contro la sentenza emessa in data 11/09/2025 dal TRIBUNALE di SAVONA. Udita la relazione svolta dal Presidente [OSCURATO:PERSONA]; rilevato: - che l'imputato ricorre personalmente contro la sentenza innanzi indicata, risultando dagli atti che il difensore avv. [OSCURATO:PERSONA] ha unicamente autenticato la sottoscrizione apposta dall'imputato in calce al ricorso; - che, secondo quanto attestato in epigrafe della sentenza impugnata, l'imputato parla e comprende la lingua italiana; - che il ricorso personale per cassazione non è consentito (cfr. art. 613 c.p.p.); - che detta previsione è già stata ritenuta costituzionalmente legittima (cfr. Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 272011 - 01, per la quale è manifestamente infondata la questione di illegittimità costituzionale dell'art. 613 cod. proc. pen., come modificato dall'art. 1, comma 55, legge n. 103 del 2017, per asserita violazione degli artt. 24, 111, comma 7, Cost. e 6 Conv. EDU , nella parte in cui non consente più la proposizione del ricorso in cassazione all'imputato personalmente, inquanto rientra nella discrezionalità del legislatore richiedere la rappresentanza tecnica per l'esercizio delle impugnazioni in cassazione, senza che ciò determini alcuna limitazione delle facoltà difensive; d'altro canto, l'elevato livello di qualificazione professionale richiesto dall'esercizio del diritto di difesa in cassazione rende ragionevole l'esclusione della difesa personale, tanto più in un sistema che ammette il patrocinio a spese dello Stato); - che la declaratoria d'inammissibilità del ricorso può essere pronunciata senza formalità ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.; - che alla declaratoria d'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. (come vigente alléesito della declaratoria di illegittimità costituzionale parziale statuita da Corte cost. n. 186 del 2000), la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma a titolo di sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende, che può essere liquidata equitativamente, tenuto conto del grado di negligenza palesato dalla rilevata causa d'inammissibilità, in euro tremila P.Q.M. dichiara inammissibile P.Q.M