CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 36985/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sulricorso iscritto al n. R.G. 24288 /202 1 proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 12, presso l’[OSCURATO:PERSONA] (PEC: [OSCURATO:EMAIL] ) –ricorrente – Contro [OSCURATO:PERSONA] - intimat o - avversola sentenza della [OSCURATO:PERSONA] del l a Sicilia sez.staccata di Siracusa, n. 4403 / 0 4 / 20 depositata i n data 2 9 / 0 7 /20 2 0 ; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipatadel 1 9 / 10 /202 2 dal [OSCURATO:PERSONA] ; Rilevatoche: Oggetto:rinvioa n.ruolo Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 2 - la società [OSCURATO:SOCIETA]. in fallimento impugnava la cartella dipagamento notificatale con la quale era intimato il pagamento disomme per mancato versamento IVA riferita all’anno 2003 ; - la CTP accoglieva il ricorso; appellava l’Ufficio; - la CTR con la sentenza qui gravata rigettava l’impugnazione; - ricorre a questa Corte l’Agenzia delle Entra te con atto affidato a unsolo motivo; la parte contribuente è rimasta intimata ; Consideratoche: -preliminarmente, il Collegio rileva che il ricorso per cassazione risulta indirizzato,quale destinatario dell’atto di impugnazione, ad [OSCURATO:PERSONA];e ciò a fronte della circostanza, altrettanto pacifica, secondo la quale la sentenza oggetto di ri corso è stata resa nei confronti della societàAutocolori s.r.l. in fallimento, difesa in secondo grado dal dott. MarcoMatera, al quale dott. Matera via PEC è s t ato notificato l’atto di impugnazionedi fronte a questa Corte; - orbene, quanto alla rilevanz a, ai fin i dell’ammissibilità, della erronea indicazionein atto di parte differente da quella nei confronti della quale vieneconcretamente proposta e svolta l’impugnazione, la questione che sipone non risulta di immediata evidenza decisoria; -pertanto, la controversia va sottoposta alla sezione tributaria; p.q.m. rinviala causa a nuovo ruolo e rimette gli atti sezi