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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 11 ottobre 2022

Cassazione n. 44102/2022

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/01/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Firenze, con sentenza del 27/01/2022, ha confermato la sentenza del giudice onorario del Tribunale di Firenze nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione ai reati di danneggiamento aggravato e lesioni personali volontarie.

Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che censura la violazione di legge in ordine al mancato riconoscimento della circostanza attenuante della provocazione, non è scandito dalla necessaria correlazione e critica analisi delle argomentazioni chiare, persuasive e del tutto prive di aporie poste alla base della decisione impugnata, presentandosi dunque come del tutto generico (si veda, in proposito, pag. 4 quanto alle modalità della condotta dell'imputato, all'indole violenta e incapace di contenere gli impulsi aggressivi, che portava il ricorrente a reagire in una situazione di ordinaria gestione del traffico urbano spaccando il parabrezza del veicolo e colpendo al braccio la vittima con una mazza di ferro, solo perché infastidito dal suono del clacson e usando il tema della asserita difesa di persona anziana solo come scusa per giustificare la violenza della propria azione del tutto sproporzionata rispetto al contesto accertato).

Considerato inoltre che secondo la costante interpretazione della giurisprudenza di legittimità anche ove ricorra una eventuale provocazione, non presente nel caso in esame come correttamente evidenziato dalla Corte d'appello, la reazione non deve essere eccessiva e trasmodare in una inammissibile aggressione a beni fondamentali, essendo chiaramente effetto di uno stimolo psichico del tutto diverso, indicativo di un percorso causale non riferibile alla tematica della provocazione.

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, in data 11 ottobre 2022 Il Consigliere Estensore I

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/01/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Firenze, con sentenza del 27/01/2022, ha confermato la sentenza del giudice onorario del Tribunale di Firenze nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione ai reati di danneggiamento aggravato e lesioni personali volontarie. Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che censura la violazione di legge in ordine al mancato riconoscimento della circostanza attenuante della provocazione, non è scandito dalla necessaria correlazione e critica analisi delle argomentazioni chiare, persuasive e del tutto prive di aporie poste alla base della decisione impugnata, presentandosi dunque come del tutto generico (si veda, in proposito, pag. 4 quanto alle modalità della condotta dell'imputato, all'indole violenta e incapace di contenere gli impulsi aggressivi, che portava il ricorrente a reagire in una situazione di ordinaria gestione del traffico urbano spaccando il parabrezza del veicolo e colpendo al braccio la vittima con una mazza di ferro, solo perché infastidito dal suono del clacson e usando il tema della asserita difesa di persona anziana solo come scusa per giustificare la violenza della propria azione del tutto sproporzionata rispetto al contesto accertato). Considerato inoltre che secondo la costante interpretazione della giurisprudenza di legittimità anche ove ricorra una eventuale provocazione, non presente nel caso in esame come correttamente evidenziato dalla Corte d'appello, la reazione non deve essere eccessiva e trasmodare in una inammissibile aggressione a beni fondamentali, essendo chiaramente effetto di uno stimolo psichico del tutto diverso, indicativo di un percorso causale non riferibile alla tematica della provocazione. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 11 ottobre 2022 Il Consigliere Estensore I
Sentenza Cassazione n. 44102/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris