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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 02245/2024

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iere Ha pronunciato la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 3994/2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del procuratore speciale, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] di Ragusa, in persona del [OSCURATO:PERSONA] legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente – avverso la sentenza n. 1928/2020 della CORTE D'APPELLO di CATANIA, depositata il 11/11/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 18/12/2023 dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:SOCIETA]. conveniva in giudizio davanti al Tribunale di Ragusa la [OSCURATO:PERSONA] di Ragusa, al fine di ottenere, previa eventuale disapplicazione degli atti amministrativi ritenuti illegittimi, l’accertamento di insussistenza del credito di euro 78.840,04, vantato dalla Provincia a titolo di canoni ex art. 27 d.lgs. n.285/92, per le annualità 2001/2006, comunicato con atti di diffida prot. n.70575 del 29.12.2002 e n.34534 del 23.6.2009, nonché con la cartella esattoriale n. 06820100013446837 del 19.3.2010, relativa a determinate voci di credito, tra cui i canoni ex art. 27 C.d.S.

In particolare, parte attorea evidenziava che l’art. 27 del Codice della Strada non era applicabile al caso di specie, stante la deroga all’applicazione di detto regime, contenuta nell’art. 231 del d. lgs. n.285/92 e, stante la successiva disposizione di cui all’art. 93 del d.lgs. n.359/2003, che, riproducendo una disciplina identica a quella del T.U. postale (d.P.R. n. 156/73), confermava la disciplina fino ad allora vigente, oltre l’imposizione alternativa del canone COSAP (ex art. 63 d.lgs. n. 446/97 modificato dalla Legge n. 448/99) con la tassa TOSAP (ex d.lgs. n. 507/1993), regolarmente corrisposta.

Si costituiva la [OSCURATO:PERSONA] di Ragusa, che: a) in via pregiudiziale, eccepiva il difetto di giurisdizione del giudice adito in favore del giudice amministrativo o di quello tributario ex art. 2 1° c. d.lgs. n.546/1992, nonché l’inammissibilità dell’azione spiegata per definitività dei provvedimenti amministrativi adottati; b) nel merito, contestava la fondatezza della domanda avversaria, sul presupposto che la tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche (Tosap ) era compatibile con il canone concessorio previsto dall’art. 27 C.d.S., la cui debenza era stata affermata anche dalla Circolare n.1/DF del 20.1.2009, oltre ad essere l’art. 93 del d.lgs. n.259/2003 entrato in vigore il 16.9.2003, per cui sussisteva, in ogni caso, l’obbligo di pagamento per il periodo 2001/2003; c) in via subordinata, formulava richiesta esclusivamente in relazione a detta annualità.

All’udienza dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], il difensore della [OSCURATO:PERSONA] di Ragusa dichiarava la soppressione dell’Ente, determinando così l’interruzione del processo, che veniva, poi, riassunto da [OSCURATO:SOCIETA] con ricorso ex art. 302 c.p.c. nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] di Ragusa, in qualità di Ente subentrato alla [OSCURATO:PERSONA] di Ragusa in tutti i rapporti già facenti capo al subentrato ente soppresso.

La causa veniva istruita mediante acquisizione della documentazione prodotta dalle parti.

Il Tribunale di Ragusa con sentenza n. 598/2017: - dichiarava dovuto al convenuto [OSCURATO:PERSONA] di Ragusa (già Provincia regionale di Ragusa) il canone ex art. 27 C.d.S. unicamente per le annualità 2001 e 2002, nonché per i primi otto mesi del 2003; -compensava interamente tra le parti le spese processuali. 2.Avverso la sentenza del giudice di primo grado proponeva appello il [OSCURATO:PERSONA] di Ragusa, che, in via principale, contestava la statuizione di non debenza dei canoni concessori dopo l’entrata in vigore del D.L.gs 259/2003 ed avverso il capo relativo alle spese di giudizio; e, in via subordinata, formulava istanza ex art. 23 L.11.03.1953, n. 87, sollevando la questione di legittimità costituzionale dell’art. 12, 3° comma del D. L.gs. n.33/2016.

Proponeva appello incidentale [OSCURATO:SOCIETA]., che, nel resistere al gravame, chiedeva la riforma della sentenza di primo grado nella parte in cui aveva ritenuto dovuto al [OSCURATO:PERSONA] di Ragusa il canone ex art 27 C.d.S. per le annualità 2001/2003.

La Corte di Appello di Catania con sentenza n. 1928/2020: - confermava integralmente la sentenza del giudice di primo grado: rigettando sia l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] di Ragusa (già [OSCURATO:PERSONA] di Ragusa), che l’appello incidentale proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., ha affermato che i canoni ex art. 27 sono dovuti per le annualità del 2001 e del 2002, oltre che per i primi otto mesi del 2003, ma non sono dovuti per il periodo successivo all’entrata in vigore del d. lgs. n. 259/2003; -compensava tra le parti le spese del presente giudizio.

3. Avverso la sentenza della corte territoriale ha proposto ricorso Telecom, denunciando, in relazione all’art. 360 comma primo n. 3, violazione o errata applicazione dell’art. 238 del D.P.R. 156/1973, siccome sostituito dall’art. 93, comma 2 d. lgs 259/2003, a sua volta, autenticamente interpretato dall’art. 12 del d. lgs 33/2016 nella parte in cui la corte territoriale ha riconosciuto il diritto di credito dell’ente locale riguardo al canone ex art. 27 C.d.S. per il periodo (annualità 2001 e 2002 ed i primi otto mesi del 2003) antecedente all’entrata in vigore del d. lgs. n. 259/2003.

Ha resistito con controricorso il [OSCURATO:PERSONA] di Ragusa, che ha eccepito l’inammissibilità del ricorso (per difetto di valida procura ad litem; per nullità della notifica del ricorso a mezzo pec, conseguente alla mancata attestazione di conformità della procura; per difetto di specificità) e nel merito ha sostenuto l’infondatezza del ricorso.

Per l’odierna udienza il Procuratore Generale non ha rassegnato conclusioni scritte, ma sono state depositate memorie dai Difensori di entrambe le parti a sostegno delle rispettive ragioni.4.

Ritenuto che il ricorso appartenga alla competenza tabellare della Prima Sezione, il Collegio rimette il ricorso alla Sezione Prima di questa Corte, tabellarmente competente in materia di “pubblica amministrazione – canoni occupazione”, che anche di recente (cfr. Cass. n. 18608/2020) ha avuto modo di trattare la problematica relativa all’art. 238 del D.P.R. 156/1973, come sostituito dall’art. 93, comma 2 d. lgs 259/2003, a sua volta, autenticamente interpretato dall’art. 12 del d. lgs 33/2016.

P.Q.M. [OSCURATO:PERSONA] rimette il ri

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
iere Ha pronunciato la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 3994/2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del procuratore speciale, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] di Ragusa, in persona del [OSCURATO:PERSONA] legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente – avverso la sentenza n. 1928/2020 della CORTE D'APPELLO di CATANIA, depositata il 11/11/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 18/12/2023 dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:SOCIETA]. conveniva in giudizio davanti al Tribunale di Ragusa la [OSCURATO:PERSONA] di Ragusa, al fine di ottenere, previa eventuale disapplicazione degli atti amministrativi ritenuti illegittimi, l’accertamento di insussistenza del credito di euro 78.840,04, vantato dalla Provincia a titolo di canoni ex art. 27 d.lgs. n.285/92, per le annualità 2001/2006, comunicato con atti di diffida prot. n.70575 del 29.12.2002 e n.34534 del 23.6.2009, nonché con la cartella esattoriale n. 06820100013446837 del 19.3.2010, relativa a determinate voci di credito, tra cui i canoni ex art. 27 C.d.S. In particolare, parte attorea evidenziava che l’art. 27 del Codice della Strada non era applicabile al caso di specie, stante la deroga all’applicazione di detto regime, contenuta nell’art. 231 del d. lgs. n.285/92 e, stante la successiva disposizione di cui all’art. 93 del d.lgs. n.359/2003, che, riproducendo una disciplina identica a quella del T.U. postale (d.P.R. n. 156/73), confermava la disciplina fino ad allora vigente, oltre l’imposizione alternativa del canone COSAP (ex art. 63 d.lgs. n. 446/97 modificato dalla Legge n. 448/99) con la tassa TOSAP (ex d.lgs. n. 507/1993), regolarmente corrisposta. Si costituiva la [OSCURATO:PERSONA] di Ragusa, che: a) in via pregiudiziale, eccepiva il difetto di giurisdizione del giudice adito in favore del giudice amministrativo o di quello tributario ex art. 2 1° c. d.lgs. n.546/1992, nonché l’inammissibilità dell’azione spiegata per definitività dei provvedimenti amministrativi adottati; b) nel merito, contestava la fondatezza della domanda avversaria, sul presupposto che la tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche (Tosap ) era compatibile con il canone concessorio previsto dall’art. 27 C.d.S., la cui debenza era stata affermata anche dalla Circolare n.1/DF del 20.1.2009, oltre ad essere l’art. 93 del d.lgs. n.259/2003 entrato in vigore il 16.9.2003, per cui sussisteva, in ogni caso, l’obbligo di pagamento per il periodo 2001/2003; c) in via subordinata, formulava richiesta esclusivamente in relazione a detta annualità. All’udienza dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], il difensore della [OSCURATO:PERSONA] di Ragusa dichiarava la soppressione dell’Ente, determinando così l’interruzione del processo, che veniva, poi, riassunto da [OSCURATO:SOCIETA] con ricorso ex art. 302 c.p.c. nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] di Ragusa, in qualità di Ente subentrato alla [OSCURATO:PERSONA] di Ragusa in tutti i rapporti già facenti capo al subentrato ente soppresso. La causa veniva istruita mediante acquisizione della documentazione prodotta dalle parti. Il Tribunale di Ragusa con sentenza n. 598/2017: - dichiarava dovuto al convenuto [OSCURATO:PERSONA] di Ragusa (già Provincia regionale di Ragusa) il canone ex art. 27 C.d.S. unicamente per le annualità 2001 e 2002, nonché per i primi otto mesi del 2003; -compensava interamente tra le parti le spese processuali. 2.Avverso la sentenza del giudice di primo grado proponeva appello il [OSCURATO:PERSONA] di Ragusa, che, in via principale, contestava la statuizione di non debenza dei canoni concessori dopo l’entrata in vigore del D.L.gs 259/2003 ed avverso il capo relativo alle spese di giudizio; e, in via subordinata, formulava istanza ex art. 23 L.11.03.1953, n. 87, sollevando la questione di legittimità costituzionale dell’art. 12, 3° comma del D. L.gs. n.33/2016. Proponeva appello incidentale [OSCURATO:SOCIETA]., che, nel resistere al gravame, chiedeva la riforma della sentenza di primo grado nella parte in cui aveva ritenuto dovuto al [OSCURATO:PERSONA] di Ragusa il canone ex art 27 C.d.S. per le annualità 2001/2003. La Corte di Appello di Catania con sentenza n. 1928/2020: - confermava integralmente la sentenza del giudice di primo grado: rigettando sia l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] di Ragusa (già [OSCURATO:PERSONA] di Ragusa), che l’appello incidentale proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., ha affermato che i canoni ex art. 27 sono dovuti per le annualità del 2001 e del 2002, oltre che per i primi otto mesi del 2003, ma non sono dovuti per il periodo successivo all’entrata in vigore del d. lgs. n. 259/2003; -compensava tra le parti le spese del presente giudizio. 3. Avverso la sentenza della corte territoriale ha proposto ricorso Telecom, denunciando, in relazione all’art. 360 comma primo n. 3, violazione o errata applicazione dell’art. 238 del D.P.R. 156/1973, siccome sostituito dall’art. 93, comma 2 d. lgs 259/2003, a sua volta, autenticamente interpretato dall’art. 12 del d. lgs 33/2016 nella parte in cui la corte territoriale ha riconosciuto il diritto di credito dell’ente locale riguardo al canone ex art. 27 C.d.S. per il periodo (annualità 2001 e 2002 ed i primi otto mesi del 2003) antecedente all’entrata in vigore del d. lgs. n. 259/2003. Ha resistito con controricorso il [OSCURATO:PERSONA] di Ragusa, che ha eccepito l’inammissibilità del ricorso (per difetto di valida procura ad litem; per nullità della notifica del ricorso a mezzo pec, conseguente alla mancata attestazione di conformità della procura; per difetto di specificità) e nel merito ha sostenuto l’infondatezza del ricorso. Per l’odierna udienza il Procuratore Generale non ha rassegnato conclusioni scritte, ma sono state depositate memorie dai Difensori di entrambe le parti a sostegno delle rispettive ragioni.4. Ritenuto che il ricorso appartenga alla competenza tabellare della Prima Sezione, il Collegio rimette il ricorso alla Sezione Prima di questa Corte, tabellarmente competente in materia di “pubblica amministrazione – canoni occupazione”, che anche di recente (cfr. Cass. n. 18608/2020) ha avuto modo di trattare la problematica relativa all’art. 238 del D.P.R. 156/1973, come sostituito dall’art. 93, comma 2 d. lgs 259/2003, a sua volta, autenticamente interpretato dall’art. 12 del d. lgs 33/2016. P.Q.M. [OSCURATO:PERSONA] rimette il ri
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