CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 13246/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ITALIA [OSCURATO:SOCIETA].:05946940631, e [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA], in qualità diconcessionario del servizio di gestione ordinaria e straordinaria e diriscossione TARSU e TARI per Napoli e provincia, in persona del legalerappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA];- Ricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA] S.p.a., [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA], in persona del legalerappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA]Iannone;- Controricorrente e ricorrente incidentale–- avverso la sentenza n. 340/16/2021 emessa dalla Commissionetributaria regionale della Campania - depositata in data 12/1/2021 e nonnotificata;Numero registro generale 17381/2021Numero sezionale 3673/2026Numero di raccolta generale 13246/2026Data pubblicazione 07/05/2026udita la relazione della causa svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].ssa MargheritaLibri;1. [OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale della Campania, con lasentenza indicata in epigrafe, accoglieva in parte l'appello di RTI -[OSCURATO:PERSONA] di Imprese - costituito tra [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:SOCIETA]. - inqualità di concessionario del servizio di gestione ordinaria e straordinaria edi riscossione TARSU e TARI per Napoli e provincia, avverso la sentenza n.11087/2018 della Commissione tributaria provinciale di Napoli, con cuiera stato accolto il ricorso di [OSCURATO:SOCIETA]. avverso l’avviso diaccertamento TARI 2011-2012, oltre interessi e sanzioni.2. I giudici di secondo grado, riformata la sentenza con riferimentoal ritenuto difetto di motivazione dell’avviso di accertamento, accoglievanoin parte l’eccezione di prescrizione del tributo, sul presupposto che l’enteavesse esercitato il potere impositivo oltre il termine quinquennaleprevisto dall’art. 1, comma 161, della legge n. 296 del 21 dicembre 2006(legge finanziaria 2007), con riguardo all’annualità 2011, a fronte dellanotificazione dell’atto impugnato in data [OSCURATO:DATA_NASCITA]. Affermavano che ladecorrenza del termine andava individuata tenendo conto del termineprevisto dall’art. 70, primo comma, d. lgs. n. 507/1993 per ladichiarazione ai fini TARSU, fissato al 20 gennaio successivo all’iniziodell’occupazione dei locali o della detenzione; concludevano che tale data– per l’annualità 2011 - dovesse fissarsi al 20 gennaio 2011, trattandosi dioccupazione già in atto, e che, pertanto, alla data di spedizione dell’avvisodi accertamento il termine quinquennale fosse decorso. Rilevavano ilrispetto del termine con riguardo alla TARSU relativa all’annualità 2012.3. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il RTIsulla base di un unico motivo. La società contribuente ha resistito contempestivo controricorso e ricorso incidentale affidato a un unico motivo eNumero registro generale 17381/2021Numero sezionale 3673/2026Numero di raccolta generale 13246/2026Data pubblicazione 07/05/2026ha depositato, in prossimità dell’adunanza camerale, “note di udienza”richiamando le formulate conclusioni. Il RTI ricorrente ha a sua voltareplicato con controricorso.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con l’unico motivo, il ricorrente raggruppamento temporaneo diimprese denuncia, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.,violazione degli artt. 70 e 71, d. lgs. n. 507/1993 e dell’art. 1, comma161, della legge n. 296/2006, per avere la Commissione tributariaregionale erroneamente accolto l’eccezione di prescrizione del tributo sulpresupposto che l’ente impositore non avesse esercitato il potereimpositivo entro il previsto termine quinquennale, con riguardoall’annualità 2011, a fronte della spedizione per la notifica dell’attoimpugnato in data [OSCURATO:DATA_NASCITA]. Il concessionario si duole della errataindividuazione della data di decorrenza per il computo del terminedecadenziale di cinque anni, nel 20 gennaio dello stesso anno oggetto diaccertamento e non dell’anno successivo.2. La censura è infondata.2.1. Com'è noto, l'art. 1, comma 161, della Legge 27 dicembre 2006n. 296 (c.d. legge finanziaria 2007) prevede: «Gli enti locali,relativamente ai tributi di propria competenza, procedono alla rettificadelle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardativersamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni odegli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo postacon raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato.Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, apena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo aquello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebberodovuto essere effettuati».2.2. Inoltre, in forza dell'art. 1, comma 171, della legge 27 dicembre2006 n. 296, il regime introdotto dal precedente comma 161 non operaNumero registro generale 17381/2021Numero sezionale 3673/2026Numero di raccolta generale 13246/2026Data pubblicazione 07/05/2026solo per i rapporti d'imposta sorti successivamente alla data di entrata invigore della medesima legge, ma anche per quelli che, a tale data,risultano ancora pendenti; ai tributi dovuti per annualità precedenti al2007, per i quali, alla data dell'1 gennaio 2007, non è ancora intervenutala decadenza in base alla disciplina previgente, si applica, dunque, ilnuovo termine decadenziale (cfr. Cass. nn. 30966/2021, 15702/2017,24187/2016).2.3. Con tale disposizione, il legislatore ha sostituito i termini stabilitidagli artt. 10 e 11 del d.lgs. 30 dicembre 1992 n. 504 e, più in generale,ha provveduto ad unificare per i tributi comunali e provinciali la disciplinarelativa all'attività di accertamento, dettando disposizioni comuni sullanotificazione degli atti di accertamento e di riscossione, sulla nomina deimessi notificatori e l'esercizio delle relative funzioni, sui requisiti essenzialidegli atti di accertamento e, per quello che qui interessa, individuando itermini, a pena di decadenza, per la notifica degli atti di accertamento edel primo atto di riscossione; in particolare, la norma sopra indicatasubordina alla notifica di atto di accertamento, sia l'attività di rettifica delledichiarazioni incomplete o infedeli, o, anche, dei parziali o ritardativersamenti, sia l'attività svolta d'ufficio, in caso di omesse dichiarazioni oomessi versamenti, e tutti gli avvisi di accertamento devono esserenotificati al contribuente in un unico termine, previsto a pena didecadenza, «entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello incui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essereeffettuati».2.4. Questa Corte ha poi chiarito, in tema di Tarsu, che il tenoreletterale della disposizione sull'obbligo di denuncia contenuta nell'art. 70,comma 1, d.lgs. n. 507 del 1993, secondo cui la denuncia dei locali edaree tassabili va presentata al Comune entro il 20 gennaio successivoall'inizio dell'occupazione o detenzione, impone di differenziare ladetenzione o occupazione dei locali che sia in corso fin dall'inizio delNumero registro generale 17381/2021Numero sezionale 3673/2026Numero di raccolta generale 13246/2026Data pubblicazione 07/05/2026periodo di imposta e, comunque, prima del 20 gennaio, dal caso in cui talesituazione si sia verificata in epoca successiva: nel primo caso, il terminedi decadenza di cui all'art. 1, comma 161, l. n. 296 del 2006 decorredall'anno corrente, nel secondo caso dal 20 gennaio dell'anno successivo(cfr. Cass. nn. 19531/2022 – RV 664935-01, 18070/2021, 17874/2021,22224/2016, 12795/2016, 28255/2020, 8275/2020, 3058/2019).2.5. La Corte ha posto in rilievo, al riguardo, il chiaro dettatonormativo, che fa riferimento al «20 gennaio successivo all'iniziodell'occupazione o detenzione», e non anche al 20 gennaio «dell'anno»successivo all'inizio dell'occupazione o detenzione, ed ha rimarcato che,laddove il legislatore avesse inteso postergare il momento dichiarativo«all'anno successivo», l'avrebbe espressamente previsto, così come èavvenuto, ad esempio, con l'art. 10, comma 4, del d.lgs. 30 dicembre1992 n. 504, il quale, in tema di ICI, dispone che «i soggetti passividevono dichiarare gli immobili posseduti nel territorio dello Stato, [...]entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativaall'anno in cui il possesso ha avuto inizio», cioè l'anno successivo a quellooggetto di imposizione (cfr. Cass. n. 22224/2016).2.6. Condividendone le argomentazioni, il Collegio ritiene di doverdare continuità a quest'orientamento, di recente confermato dalla Corte(Cass., n. 9121/2026), che è nettamente prevalente nella più recentegiurisprudenza di legittimità, dovendo essere disatteso l'orientamentoormai minoritario di questa Corte, secondo il quale l'espressione «entro il20 gennaio successivo all'inizio dell'occupazione o detenzione» riguarda,sempre e comunque, l'anno successivo a quello relativo alla tassa dapagare, con il corollario che, a prescindere dal momento in cui, nell'annodi riferimento, ha inizio l'occupazione (o detenzione), la denuncia deveessere presentata entro il 20 gennaio dell'anno successivo, iniziando adecorrere da tale data, per l'ente impositore, il termine di decadenzaprevisto dall'art. 1, comma 161, della Legge 27 dicembre 2006 n. 296Numero registro generale 17381/2021Numero sezionale 3673/2026Numero di raccolta generale 13246/2026Data pubblicazione 07/05/2026(cfr. Cass. nn. 22900/2020, 27578/2018, 17219/2018).2.7. Nel caso in esame, trattandosi di occupazione preesistente daanni, ne consegue che il quinquennio rilevante, ai fini della decadenza,andava a maturare al 31 dicembre 2016, a fronte di un avviso diaccertamento spedito per la notificazione il 27 dicembre 2017, cosicché èevidente che l'avviso di accertamento è stato notificato – per l’annualità2011 - dall'ente impositore alla contribuente oltre la perenzione deltermine previsto dall'art. 1, comma 161, della legge 27 dicembre 2006 n.296.3. Il ricorso principale va pertanto rigettato.4. [OSCURATO:SOCIETA]. ha notificato, in data 21 luglio 2021, tempestivoricorso incidentale avverso la sentenza in epigrafe indicata, formulando ununico motivo, inteso a censurare la decisione nella parte in cui ha ritenutol’avviso di accertamento sufficientemente motivato.5. La censura è inammissibile va disattesa.5.1. Il motivo si limita a richiamare il vizio di motivazione dell’avvisodi accertamento e a fare riferimento al contenuto della decisione resa dallaCommissione tributaria provinciale, senza formulare critiche motivate epertinenti con riguardo alla sentenza gravata dal ricorso incidentale esenza menzionare sotto quale specifico profilo la sentenza sarebbe viziata.Le censure devono essere enunciate in modo tecnicamente corretto,tale da consentire alla Corte di identificarle con certezza, poiché l’elencodei motivi previsti dall’art. 360 c.p.c. è tassativo. Questa Corte haaffermato che è inammissibile il motivo formulato in modo generico, cheaccorpi profili eterogenei e confusi, non riconducibili ad alcuna dellefattispecie codificate.Il giudizio di cassazione è, invero, un giudizio a critica vincolata,delimitato e vincolato dai motivi di ricorso, che assumono una funzioneidentificativa condizionata dalla loro formulazione tecnica con riferimentoalle ipotesi tassative formalizzate dal codice di rito. Ne consegue che ilNumero registro generale 17381/2021Numero sezionale 3673/2026Numero di raccolta generale 13246/2026Data pubblicazione 07/05/2026motivo del ricorso deve necessariamente possedere i caratteri dellatassatività e della specificità ed esige una precisa enunciazione, di modoche il vizio denunciato rientri nelle categorie logiche previste dall’art. 360c.p.c., sicché è inammissibile la critica generica della sentenza impugnata,formulata con un unico motivo sotto una molteplicità di profili tra loroconfusi e inestricabilmente combinati, non collegabili ad alcuna dellefattispecie di vizio enucleate dal codice di rito (Cass., 14/05/2018, n.11603, Rv. 648533 – 01).La sentenza appare peraltro avere esaminato il profilo dellamotivazione dell’avviso di accertamento, rilevando che l’atto impositivoera stato adeguatamente motivato “facendo richiamo alla relazioneallegata in cui si dà atto degli accertamenti svolti in sede istruttoria. Conesso, sono state recuperate a tassazione aree imponibili non oggetto didenuncia da parte del contribuente, che si era limitato a denunciare learee produttive di rifiuti speciali e, pertanto, assoggettabili a tassazione”.Tali affermazioni non risultano specificamente censurate con riferimentoalle norme pretesamente violate e secondo uno dei vizi tassativamenteenunciati dall’art. 360 c.p.c., di talché il ricorso incidentale, che apparecomunque infondato anche a fronte di quanto statuito dalla sentenza inpunto di motivazione dell’atto, deve essere rigettato.6. Le spese del giudizio sono compensate, stante la soccombenzareciproca delle parti. Sussistono i presupposti processuali, ai sensi dell’art.13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/02, inserito dall’art. 1, comma 17,legge n. 228/12, per il versamento da parte del ricorrente principale edella ricorrente incidentale dell’ulteriore importo a titolo di contributounificato pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stessoart. 13, se dovuto. P.Q.Mrigetta il ricorso principale;rigetta il ricorso incidentale.Numero registro generale 17381/2021Numero sezionale 3673/2026Numero di raccolta generale 13246/2026Data pubblicazione 07/05/2026Dichiara compensate le spese del giudizio.Sussistono i presupposti processuali, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/02, inserito dall’art. 1, comma 17, legge n. 228/12,per il versamento da parte del ricorrente principale e della ricorrenteincidentale dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari aquello per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, sedovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio tenutasi in data29.4.2026.Il PresidenteDott. [OSCURATO:PERSONA]