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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 01666/2026

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eguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 2175/2017 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso, in virtù di procura speciale in atti, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] del foro di Agrigento; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] (già [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.), in persona del Direttore pro tempore; - intimata – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Sicilia, n. 2025/29/16, depositata in data 24 maggio 2016, non notificata; Udita la relazione svolta nella camera di consiglio dell’11 dicembre 2025 dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] impugnava l’intimazione di pagamento n. 291 2010 9012834811, notificata dalla [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., nonché l’iscrizione a ruolo e la cartella di pagamento n. 291 2002 0005790215, asseritamente mai notificata.

2. La C.T.P. di Agrigento, nella resistenza dell’agente della riscossione, accoglieva il ricorso e compensava le spese.

TRIBUTI: [OSCURATO:PERSONA] coattiva -intimazione di pagamento – annullamento automatico ex art. 4 d.l. n. 119/2018 - cessata materia

3. La C.T.R. della Sicilia, adita dal contribuente, dichiarava inammissibile il gravame per difetto di interesse, posto che la C.T.P. aveva accolto il ricorso e l’appellante aveva dedotto la violazione di norme giuridiche, sostanziali e processuali che non spiegavano alcuna refluenza sulle domande ed eccezioni proposte, al fine di ottenere una pronuncia priva di rilievo pratico.

Condannava l’appellante al pagamento delle spese processuali ed al risarcimento del danno per lite temeraria.

4. Per la cassazione della citata sentenza il contribuente ha proposto ricorso affidato a quattro motivi.

L’Agenzia delle Entrate [OSCURATO:PERSONA], subentrata ex legealla [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., è rimasta intimata.

5. Il ricorso è stato, quindi, fissato per l’adunanza camerale dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA].

6. In data 28.11.2025 il ricorrente ha depositato memoria illustrativa. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il primo motivo di ricorso, introdotto ai sensi dell’art. 360, comma primo, n. 5), cod. proc. civ., il contribuente deduce la «violazione e falsa applicazione degli articoli 36 e 53 del decreto legislativo n. 546/1992 e dell’articolo 100 del codice di procedura civile.

Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti», assumendo di aver chiesto l'annullamento dell'intimazione di pagamento, della cartella di pagamento e del ruolo esattoriale mai notificati.

I primi giudici, accertando l'inesistenza giuridica della notifica della cartella di pagamento, quale atto presupposto, avevano accolto il ricorso, ma nella parte motivazionale avevano dichiarato l'inesistenza della notificazione della cartella di pagamento e, per l'effetto, l'annullamento dell'intimazione di pagamento impugnata, escludendo dunque l'annullamento della cartella esattoriale e del ruolo.

L'appello era stato proposto per l'annullamento della cartella di pagamento, ritenuta nulla per omessa prova della notificazione nella parte motivazionale, ma non specificatamente annullata e del ruolo esattoriale, entrambi impugnati con il ricorso introduttivo.

I secondi giudici avevano pertanto erroneamente dichiarato l'inammissibilità dell'appello per carenza di interesse ad agire. 2.Con il secondo motivo, rubricato «violazione e falsa applicazione dell'articolo 39 del decreto legislativo numero 112/1999 e dell’articolo 2697 del codice civile.

Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione all'articolo 360, primo comma, numero 5, del codice di procedura civile», il ricorrente deduce che con il motivo numero 14 dell'atto di appello era stata contestata la nullità della cartella di pagamento impugnata per violazione del termine perentorio decadenziale ex articolo 25 del D.P.R. n. 602/1973, mentre con il motivo numero 15 era stata contestata la decadenza dal diritto di esazione delle somme iscritte a ruolo e con il motivo numero 17 era stato contestato il ruolo, siccome inesistente, illegittimo e privo di validazione ed esecutività.

Con il motivo di gravame n. 2 era stata anche contestata la mancata chiamata in causa dell’ente impositore e la sua nefasta conseguenza sull’esito del giudizio.

Il giudice a quo non aveva esaminato il fatto storico sopra delineato, discusso dalle parti e decisivo per il giudizio che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia.

3. Con il terzo motivo, rubricato «violazione falsa applicazione degli articoli 91, 92 e 96 del codice di procedura civile e dell'articolo 15 del decreto legislativo n. 546/1992.

Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione all'articolo 360, comma primo, numero 5, codice di procedura civile», il ricorrente rimprovera ai secondi giudici di aver omesso di esaminare, valutare e ritenere che l'appellante aveva proposto impugnativa contro l'intimazione di pagamento, contro il ruolo esattoriale e contro la cartella di pagamento e pertanto aveva l'interesse di impugnare quegli atti che nella parte dispositiva della sentenza non erano stati espressamente indicati.

4. Con il quarto motivo, rubricato «violazione e falsa applicazione dell’art. 15 del decreto legislativo n. 546/92, D.M. 140/2012, legge. 27/2012.

D.m. n. 247/2014, legge n. 247/2012 e art. 2233 c.c., in relazione all’art. 360, comma primo, n. 3, c.p.c.» il ricorrente lamenta che la C.T.R. abbia liquidato le spese in misura abnorme e sproporzionata, superiore al parametro previsto dal D.M. del 2014, in applicazione del quale, essendo lo scaglione fino a 1.100,00 euro, l’importo da liquidare non avrebbe potuto superare 540,00 euro.

5. Va dato atto, in via preliminare, che il difensore del ricorrente ha depositato telematicamente istanza di estinzione del giudizio per sopravvenuta cessazione della materia del contendere, ex art. 4, comma 1, d.l. n. 119/2018, conv. in L. n. 136/2018, con richiesta di compensazione delle spese di lite.

6. L’art. 4, comma 1, del D.L. n. 119 del 2018, convertito in Legge n. 136 del 2018, così recita: “I debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore del presente decreto, fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010, ancorché riferiti alle cartelle per le quali è già intervenuta la richiesta di cui all'articolo 3, sono automaticamente annullati”.

7. L’importo preteso dall’Agente della [OSCURATO:PERSONA] nell’intimazione di pagamento n. 291 2010 9012834811 è di € 215,08 ed il relativo ruolo, come risulta dalla cartella di pagamento, è stato affidato alla [OSCURATO:PERSONA] (già [OSCURATO:SOCIETA]) entro il 31/12/2010.

8. Può pertanto essere dichiarata l’estinzione del giudizio per sopravvenuta cessazione della materia del contendere.

9. Le spese rimangono a carico di chi le ha anticipate, ai sensi dell’art. 46 del decreto legislativo n. 546/1992.

10. Vertendosi in ipotesi di annullamento ex lege del ruolo sulla base del quale è stata emessa la cartella di pagamento e la successiva intimazione, non si ravvisano i presupposti per imporre il pagamento del c.d.  doppio contributo unificato, siccome misura applicabile ai soli casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità del gravame e, pertanto, non suscettibile, per la sua natura lato sensu sanzionatoria, di interpretazione estensiva o analogica (tra le tante, Cass. 18/01/2022, n. 1420).

P.Q.M La Corte dichiara estinto il giudizio per cessazione dell

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
eguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 2175/2017 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso, in virtù di procura speciale in atti, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] del foro di Agrigento; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] (già [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.), in persona del Direttore pro tempore; - intimata – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Sicilia, n. 2025/29/16, depositata in data 24 maggio 2016, non notificata; Udita la relazione svolta nella camera di consiglio dell’11 dicembre 2025 dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] impugnava l’intimazione di pagamento n. 291 2010 9012834811, notificata dalla [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., nonché l’iscrizione a ruolo e la cartella di pagamento n. 291 2002 0005790215, asseritamente mai notificata. 2. La C.T.P. di Agrigento, nella resistenza dell’agente della riscossione, accoglieva il ricorso e compensava le spese. TRIBUTI: [OSCURATO:PERSONA] coattiva -intimazione di pagamento – annullamento automatico ex art. 4 d.l. n. 119/2018 - cessata materia 3. La C.T.R. della Sicilia, adita dal contribuente, dichiarava inammissibile il gravame per difetto di interesse, posto che la C.T.P. aveva accolto il ricorso e l’appellante aveva dedotto la violazione di norme giuridiche, sostanziali e processuali che non spiegavano alcuna refluenza sulle domande ed eccezioni proposte, al fine di ottenere una pronuncia priva di rilievo pratico. Condannava l’appellante al pagamento delle spese processuali ed al risarcimento del danno per lite temeraria. 4. Per la cassazione della citata sentenza il contribuente ha proposto ricorso affidato a quattro motivi. L’Agenzia delle Entrate [OSCURATO:PERSONA], subentrata ex legealla [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., è rimasta intimata. 5. Il ricorso è stato, quindi, fissato per l’adunanza camerale dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA]. 6. In data 28.11.2025 il ricorrente ha depositato memoria illustrativa. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo di ricorso, introdotto ai sensi dell’art. 360, comma primo, n. 5), cod. proc. civ., il contribuente deduce la «violazione e falsa applicazione degli articoli 36 e 53 del decreto legislativo n. 546/1992 e dell’articolo 100 del codice di procedura civile. Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti», assumendo di aver chiesto l'annullamento dell'intimazione di pagamento, della cartella di pagamento e del ruolo esattoriale mai notificati. I primi giudici, accertando l'inesistenza giuridica della notifica della cartella di pagamento, quale atto presupposto, avevano accolto il ricorso, ma nella parte motivazionale avevano dichiarato l'inesistenza della notificazione della cartella di pagamento e, per l'effetto, l'annullamento dell'intimazione di pagamento impugnata, escludendo dunque l'annullamento della cartella esattoriale e del ruolo. L'appello era stato proposto per l'annullamento della cartella di pagamento, ritenuta nulla per omessa prova della notificazione nella parte motivazionale, ma non specificatamente annullata e del ruolo esattoriale, entrambi impugnati con il ricorso introduttivo. I secondi giudici avevano pertanto erroneamente dichiarato l'inammissibilità dell'appello per carenza di interesse ad agire. 2.Con il secondo motivo, rubricato «violazione e falsa applicazione dell'articolo 39 del decreto legislativo numero 112/1999 e dell’articolo 2697 del codice civile. Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione all'articolo 360, primo comma, numero 5, del codice di procedura civile», il ricorrente deduce che con il motivo numero 14 dell'atto di appello era stata contestata la nullità della cartella di pagamento impugnata per violazione del termine perentorio decadenziale ex articolo 25 del D.P.R. n. 602/1973, mentre con il motivo numero 15 era stata contestata la decadenza dal diritto di esazione delle somme iscritte a ruolo e con il motivo numero 17 era stato contestato il ruolo, siccome inesistente, illegittimo e privo di validazione ed esecutività. Con il motivo di gravame n. 2 era stata anche contestata la mancata chiamata in causa dell’ente impositore e la sua nefasta conseguenza sull’esito del giudizio. Il giudice a quo non aveva esaminato il fatto storico sopra delineato, discusso dalle parti e decisivo per il giudizio che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia. 3. Con il terzo motivo, rubricato «violazione falsa applicazione degli articoli 91, 92 e 96 del codice di procedura civile e dell'articolo 15 del decreto legislativo n. 546/1992. Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione all'articolo 360, comma primo, numero 5, codice di procedura civile», il ricorrente rimprovera ai secondi giudici di aver omesso di esaminare, valutare e ritenere che l'appellante aveva proposto impugnativa contro l'intimazione di pagamento, contro il ruolo esattoriale e contro la cartella di pagamento e pertanto aveva l'interesse di impugnare quegli atti che nella parte dispositiva della sentenza non erano stati espressamente indicati. 4. Con il quarto motivo, rubricato «violazione e falsa applicazione dell’art. 15 del decreto legislativo n. 546/92, D.M. 140/2012, legge. 27/2012. D.m. n. 247/2014, legge n. 247/2012 e art. 2233 c.c., in relazione all’art. 360, comma primo, n. 3, c.p.c.» il ricorrente lamenta che la C.T.R. abbia liquidato le spese in misura abnorme e sproporzionata, superiore al parametro previsto dal D.M. del 2014, in applicazione del quale, essendo lo scaglione fino a 1.100,00 euro, l’importo da liquidare non avrebbe potuto superare 540,00 euro. 5. Va dato atto, in via preliminare, che il difensore del ricorrente ha depositato telematicamente istanza di estinzione del giudizio per sopravvenuta cessazione della materia del contendere, ex art. 4, comma 1, d.l. n. 119/2018, conv. in L. n. 136/2018, con richiesta di compensazione delle spese di lite. 6. L’art. 4, comma 1, del D.L. n. 119 del 2018, convertito in Legge n. 136 del 2018, così recita: “I debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore del presente decreto, fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010, ancorché riferiti alle cartelle per le quali è già intervenuta la richiesta di cui all'articolo 3, sono automaticamente annullati”. 7. L’importo preteso dall’Agente della [OSCURATO:PERSONA] nell’intimazione di pagamento n. 291 2010 9012834811 è di € 215,08 ed il relativo ruolo, come risulta dalla cartella di pagamento, è stato affidato alla [OSCURATO:PERSONA] (già [OSCURATO:SOCIETA]) entro il 31/12/2010. 8. Può pertanto essere dichiarata l’estinzione del giudizio per sopravvenuta cessazione della materia del contendere. 9. Le spese rimangono a carico di chi le ha anticipate, ai sensi dell’art. 46 del decreto legislativo n. 546/1992. 10. Vertendosi in ipotesi di annullamento ex lege del ruolo sulla base del quale è stata emessa la cartella di pagamento e la successiva intimazione, non si ravvisano i presupposti per imporre il pagamento del c.d.  doppio contributo unificato, siccome misura applicabile ai soli casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità del gravame e, pertanto, non suscettibile, per la sua natura lato sensu sanzionatoria, di interpretazione estensiva o analogica (tra le tante, Cass. 18/01/2022, n. 1420). P.Q.M La Corte dichiara estinto il giudizio per cessazione dell
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