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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 26 gennaio 2024

Cassazione n. 24690/2024

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la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 1394/2021R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., in persona del legale rapp resentante pro tempore , rappresentata e difesa, giusta procura speciale in calce al ricorso dall’ A vv. [OSCURATO:PERSONA] –PEC [OSCURATO:EMAIL] – elettivamente domiciliata in Roma,[OSCURATO:PERSONA] n. 114/b presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA]; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. (già [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA].), in persona del legale rapp.te p.t., rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] (PEC: [OSCURATO:EMAIL]), come da procura speciale in calce al controricorso, ex legedomiciliata in ROMA, presso la Cancelleria della Corte di cassazione, piazza Cavour; –controricorrente, ricorrente incidentale – nonché contro [OSCURATO:PERSONA]: Responsabilità civile – Precontrattuale – Risarcimento da rottura delle trattative - Interesse negativo.

CC 26 gennaio 2024 Ric. n. 1394/2021 Pres.

A. [OSCURATO:PERSONA].

I. [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., –intimata – avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli n. 4477 /20 2 0 depositata il 23/12/2020; Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26 gennaio 2024dalla ConsiglieraIrene Ambrosi.

Fatti di causa

1. La Corte d'Appello di Napoli , in parziale accoglimento del gravame proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. ed in parziale riforma della sentenza n. 1464/2018 del Tribunale di Napoli , ha ridotto il quantum del risarcimento del danno dovutodalla società appellante alla [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. (attualmente s.r.l.) nella misura di Euro 90.000 (invece che di Euro 300.0000) , oltre gli interessi al tasso legale come calcolati in dispositivo, ha compensato tra le parti per un terzo le spese del primo grado nonché quelle di appelloe posto a carico della società appellante i restanti due terzidel doppio grado e quelle della Ctu e confermato,nel resto, la sentenza di prime cure. 2.Per quanto ancora qui rileva, la [OSCURATO:PERSONA] C. aveva dedotto in fatto: - di essere stata concessionaria autorizzata Ford per la provincia di Benevento dal 1999, in virtù di una serie consecutiva di contratti di concessione, l'ultimo dei quali stipulato in data 9.05.2011 per il commercio e la vendita di veicoli Ford e per il servizio di assistenza e riparazione; - che, la Ford, nella seconda metà dell'anno 2011, per un trend negativo di vendite nella provincia di Benevento, l’avevasollecitata ad attivarsi per la cessione ad altro operatore del settore del ramo di azienda e che aveva proposto,quale nuovo operatore, la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., già concessionaria Ford autorizzata per la provincia di Caserta; - nel settembre 2011 la Ford aveva effettuato lavalutazione del ramo aziendale; - in data 1.02.2012, erano state avviate le trattative con la [OSCURATO:PERSONA] ; - dal novembre 2011 la [OSCURATO:PERSONA] cominciato ad effettuare sopralluoghi nei locali dell’azienda e, sempre nel novembre 2011, comunicato ai rivenditori autorizzati il subentro ad essa [OSCURATO:PERSONA] C. quale concessionario Ford di zona; -dal dicembre 2011, erano stati trasferiti alla [OSCURATO:PERSONA] contratti di fornitura CC 26 gennaio 2024 Ric. n. 1394/2021 Pres.

A. [OSCURATO:PERSONA].

I. Ambrosi dei servizi e i nominativi della clientela; - la [OSCURATO:PERSONA] le aveva chiesto l'esecuzione di lavori di adeguamento dei locali dell’azienda che erano stati eseguiti a cura e spese di essa [OSCURATO:PERSONA] C., per la somma di € 62.600,00; - in esecuzione dello stipulando contratto di cessione del ramo di azienda, era stata convenuta la risoluzione dei rapporti di lavoro con i propri dipendenti al marzo 2012 ed era stato altresì convenuto che le vendite degli autoveicoli giacenti sul proprio piazzale fossero effettuate direttamente dalla [OSCURATO:PERSONA];- la Ford aveva provvedutoal ritiro di tutte le autovetture ancora giacenti presso il magazzino;- in data 17.04.2012 la [OSCURATO:PERSONA] aveva comunicato di non ritenere più conveniente la cessione del ramo di azienda;-in data 3.07.2012, la Fordle aveva comunicato la risoluzione dei contratti di concessione del 2003 per i propri inadempimenti contrattuali consistenti nel mancato pagamento di somme dovute per la fornitura di prodotti Ford.

Tanto dedotto, con atto di citazione innanzi al Tribunale di S. [OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]., conveniva in giudizio la [OSCURATO:SOCIETA]. e la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. chiedendone la condanna, in solido, al risarcimento dei danni da essa subiti in conseguenza dell'illegittimo recesso della [OSCURATO:PERSONA] dalle trattative intercorse per la cessione del ramo d'azienda, nonché della sola Ford al risarcimento dei danni patiti per l'illegittima risoluzione dal contratto di concessione.

Si costituiva la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. , chiedendo il rigetto della domanda, e la [OSCURATO:SOCIETA]. , proponendo, a sua volta, domanda riconvenzionale nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] C. per il risarcimento del danno per la somma di Euro 206.347,98 o di quella maggiore e minore ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione. il Tribunaleaveva accolto parzialmente la domanda proposta da lla [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]., nei confronti della società [OSCURATO:PERSONA].p.a. per averne ritenuto la responsabilità precontrattuale, per essere la seconda ingiustificatamente receduta dalle trattative intraprese con la prima, condannandola al pagamento della somma di € 300.800,84, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal 17 aprile 2012, fino al soddisfo e rifusione spese di lite per € 63.287,87 con accessori di legge e, in accoglimento della domanda riconvenzionale proposta CC 26 gennaio 2024 Ric. n. 1394/2021 Pres.

A. [OSCURATO:PERSONA].

I. Ambrosi dalla [OSCURATO:SOCIETA]., aveva condannato la [OSCURATO:PERSONA] C. al pagamento in favore della Ford, della somma di € 206.347,98, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data delle singole fatture fino al soddisfo. 3.Avverso la decisione della Corte d’appello di Napoli, [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. ha proposto ricorso per cassazione articolato in tre motivi ; [OSCURATO:PERSONA] C. ha resistito con controricorso, proponendo a sua volta ricorso incidentale fondato su due motivi.

Seppur intimata, [OSCURATO:SOCIETA]. non ha ritenuto di svolgere difese nel giudizio di legittimità.

Ai fini della decisione del presente ricorso questa Corte ha proceduto in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380 bis.1 c.p.c..

Parte ricorrente e parte resistente hannodepositato rispettive memorie.

Ragioni della decisione

1. Ricorso principale.

1.1. La società [OSCURATO:PERSONA] il primo motivo di ricorso principale lamenta la “ violazione dell’art. 1337 c od . civ. (art. 360, co. 1, n. 3 cod.proc.civ.)”; nello specifico, contesta che la Corte d’appello , non condividendo la determinazio ne dell’ammontare del danno effettuata dal Tribunale e per l’effetto, in accoglimento de l secondo motivo d’appello , ha ridottoil pregiudizio risarcibile come circoscritto al solo “interesse negativo ” costituito sia dalle spese inutilmente sopportate nel corso delle trattative ed in vista della conclusione del contratto, sia dalla perdita di altre occasioni di stipulazione contrattuale, pregiudizio liquidabile anche in via equitativa, “sulla base di criteri logici e non arbitrari” (Cass. 3 dicembre 2015, n. 24625), aggiungendo inoltre che “…ove sia dedotta una ipotesi di responsabilità precontrattuale ex articolo 1337 c.c. per ingiustificato recesso dalla trattativa, non essendo stato stipulato il contratto e non essendovi stata lesione di diritti che dallo stesso sarebbero nati, non può mai essere dovuto un risarcimento equivalente a quello conseguente all'inadempimento contrattuale” (Cass. 10/06/2005, n. 12313; 15/04/2016, n. 7545).

CC 26 gennaio 2024 Ric. n. 1394/2021 Pres.

A. [OSCURATO:PERSONA].

I. [OSCURATO:PERSONA] società ricorrente principale sostieneche la Corte territoriale, dopo aver richiamato detti condivisibili principi, li avrebbe però “ malamente ” applicatial caso concreto; difatti, dopo aver escluso qualsiasi relazione tra il fitto di azienda non concluso e la perdita dellaconcessione Ford, collegata alle inadempienze della [OSCURATO:PERSONA] C., e affermato che non può mai essere dovuto un risarcimento equivalente a quello conseguente all’inadempimento contrattuale, ha poi individuato tale danno, come diretta conseguenza della mancata conclusione del contratto, nella mancata percezione del fitto di azienda pari a € 2.500,00 mensili per 36 mesi, giungendo così a liquidare un interesse positivo non ammesso. 1.2.Con il secondo motivo di ricorso , la ricorrente principale denuncia la “Violazione dell’art. 1337 c. civ e dell’art. 1223 c. civ. (art. 360, co. 1, n. 3 c.p.c.)” in quanto laCorte d’appello avrebbe confuso il mancato guadagno risarcibile –che corrisponde alla perdita patrimoniale direttamente derivata dalla interruzione delle trattative avanzate –con il mancato ricavo costituito dal corrispettivo contrattuale (€ 90.000,00) che la s.r.l. [OSCURATO:PERSONA] C. non ha riscosso perché il contratto non è stato concluso (e perché la locatrice non ha concesso alcuna controprestazione). 1.3.Con il terzo motivo, la “Violazione dell’art. 1337 c. civ e dell’art. 1223 c. civ. in relazione all’art. 132, co. 4, c.p.c. (art. 360, co. 1, n. 4 c.p.c.)”, in via di “estremo subordine”, la [OSCURATO:PERSONA] censura la sentenza impugnataanche sotto il profilo del vizio della motivazione ( che , nel caso in esame, si traduce nella violazione di legge costituzionalmente rilevante in presenza di un contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili), per avere la Corte, prima, precisato che il risarcimento non può mai essere equivalente a quello conseguente all’inadempimento contrattuale, e poi, nell’aver stabilito la misura del risarcimento come equivalente del valore del contratto non concluso, contraddicendo la premessa del suo ragionamento in “maniera plateale”; in sostanza,riconoscendo alla s.r.l. [OSCURATO:PERSONA] C. un incremento patrimoniale addirittura superiore a quello che avrebbe CC 26 gennaio 2024 Ric. n. 1394/2021 Pres.

A. [OSCURATO:PERSONA].

I. Ambrosi realizzato se il contratto di fitto fosse stato effettivamente stipulato, pari al ricavo lordo di un contratto mai concluso. 2.Ricorso incidentale. 2.1.Con il primo motivo di ricorso incidentale, la società [OSCURATO:PERSONA] C. lamenta la “[OSCURATO:PERSONA]. 360, co. 1, n. 3 c.p.c. in relazione all’art. 1337 c. civ e all’art. 1223 c. civ.”ed in particolare, impugna le argomentazioni con cui la Corte d’appello ha ridotto l’ammontare del danno rispetto al Tribunale.

Evidenzia sul punto che, da un lato, i capi di sentenza sull’elemento soggettivo e sul nesso causale non avrebbero costituito oggetto del gravame; che, dall’altro, la perdita del valore aziendale sarebbe statoquantificato alla data del recesso, tenuto conto del valore dell’azienda determinato a seguito di CTU , non contestata dalle parti; che fermo il principio secondo cui in caso di inadempimento precontrattuale non può essere dovuto un risarcimento equivalente a quello conseguente all’inadempimento contrattuale, cionondimeno l’interesso giuridico leso dall’illecito precontrattuale merita di essere risarcito tanto nel c.d.interesse negativo ossia il danno emergente tanto in quello derivante da lucro cessante e coincidente con la perdita degli affari e di occasione di lavoro alternative; sottolinea che nel “perimetro” di tale interesse negativo va ricompresa sia il danno da mancata “realizzazione” - a seguito della mancata conclusione del contratto -del fitto dell’azienda per il triennio ma anche quello derivantedalla perdita di valore dell’azienda per l’ingerenza di fatto della società [OSCURATO:SOCIETA] nella gestione aziendale.

Ad avviso della ricorrente incidentale il danno emergente avrebbe dovuto essere quantificato tenendo conto della differenza tra il valore dell’azienda alla fine dell’anno in cui le trattative erano iniziate (31.12.2011) ed il valore dell’azienda alla fine dell’anno in cui le trattative si erano chiuse (31.12.2012)per effetto del recesso ingiustificato della [OSCURATO:PERSONA] S.p.a..

2.2. Con il secondo motivo la r ic orrente incidentale denuncia la “Violazione dell’art. 360, co. 1, n. 4 c.p.c.”; nello specifico,contesta come motivazione apparente, motivazione con contrasto irriducibile tra CC 26 gennaio 2024 Ric. n. 1394/2021 Pres.

A. [OSCURATO:PERSONA].

I. Ambrosi affermazioni inconciliabili, motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile, quella resa dalla Corte d’appello al fine di escludere la sussistenza del danno emergente, sebbene dagli atti processuali (in particolare, dalla Ctuesperita) emergesse la prova del medesimo.

3. Per ragioni di ordine logico , va esaminato con priorità il ricorso incidentale che non èfondato. 3.1.Invero, non sussistono i vizi lamentati dalla società [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]con i due mezzi sopra sinteticamente illustrati, che possono essere congiuntamente esaminati ponendo entrambi, sotto diversi profili,la stessa questione.

LaCorte d’appello napoletana , sulla base di un ragionamento piano e adeguato, affatto apparente o incomprensibile, come contrariamente ritenuto dalla ricorrente incidentale, si è posta in linea con i principi affermati da questa Corte in materia ed ha escluso motivatamente , sul punto, che vi fosse alcuna relazione tra il fitto d’azienda non concluso e il danno conseguente alla perdita di concessione Ford, erroneamente riconosciutoin prime cure alla stessa società odierna ricorrente incidentale , rapporto di concessione tra questae la Ford, risoltosi per un inadempimento della stessa [OSCURATO:PERSONA] C..

In proposito , la Corte d’appello ha in modo esatto richiamato gli orientamenti consolidati secondo cui « in tema di responsabilità precontrattuale, il pregiudizio risarcibile è circoscritto al solo interesse negativo, costituito sia dalle spese inutilmente sopportate nel corso delle trattative ed in vista della conclusione del contratto, sia dalla perdita di altre occasioni di stipulazione contrattuale, pregiudizio liquidabile anche in via equitativa, sulla base di criteri logici e non arbitrari” (Cass. 3.12.2015, n. 24625),e ancora, l’indirizzo secondo cui “…ove sia dedo tta una ipotesi di responsabilità precontrattuale ex articolo 1337 c.c. per ingiustificato recesso dalla trattativa, non essendo stato stipulato il contratto e non essendovi stata lesione di diritti che dallo stesso sarebbero nati, non può mai essere dovuto un risarcimento equivalente a quello conseguente CC 26 gennaio 2024 Ric. n. 1394/2021 Pres.

A. [OSCURATO:PERSONA].

I. Ambrosi all'inadempimento contrattuale (Cass. 10 giugno 2005, n. 1231)»” (Corte di Cassazione, Sezione 2 civile, Sentenza 15 aprile 2016, n. 7545 già sopra cit.)»(così testualmente nella sentenza impugnata pag. 15) .

Va pure evidenziato, in proposito, che la Corte di merito, in base ad un accertamento di fatto, non censurabile in questa sede, ha poi ritenuto non corretto il criterio di liquidazione del danno adottato dal primo giudice, atteso che dall’istruttoria esperita «era emerso in maniera inequivocabile che il rapporto di concessione tra la [OSCURATO:PERSONA] e la Ford si è risolto per inadempimento della [OSCURATO:PERSONA] e, pertanto, questa alcun guadagno avrebbe potuto ricavare dalla vendita di veicoli nell’anno in questione.

Nessuna relazione, pertanto, sussiste tra il fitto d’azienda non concluso ed il danno conseguente alla perdita della concessione Ford collegata ad inadempienze della [OSCURATO:PERSONA]»(ancora testualmente nella sentenza impugnata pag g . 15 - 16).

Non sussiste quindi alcuna confusione tra il risarcimento del danno emergente costituente parte dell’interesse negativo e quantificato correttamente, ad avviso della ricorrente incidentale,dal Giudice di prime cure, con il risarcimento corrispondente a quello conseguente all’inadempimento contrattuale; in proposito, il pregiudizio economico occorso al patrimonio aziendale, quale diretta conseguenza della illecita ingerenza di fatto di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. nella gestione aziendale, che avrebbedeterminato la perdita di valore dell’azienda nella misura stabilita dal CTU,è stato, infatti, come già evidenziato, ritenuto non collega to alla situazione di obiettiva difficoltà aziendale,già instauratasi, prima dell’inizio delletrattative tra [OSCURATO:PERSONA] C. e [OSCURATO:PERSONA] .

A tale riguardo va pure precisato che, contrariamente a quanto sostenuto dalla controricorrente ricorrente incidentale che su tale presunto rigetto fonda le sue doglianze(v. controricorso pagg. 17 e 18), il secondo motivo di appello non è stato rigettato bensì è stato in parte accolto dalla Corte di merito, che ha esplicitamente affermato di non condividere le valutazioni espresse dal Tribunale testualmente riportate nella sentenza CC 26 gennaio 2024 Ric. n. 1394/2021 Pres.

A. [OSCURATO:PERSONA].

I. Ambrosi impugnata anche nella parte in cui il primo giudice aveva ritenuto che «nel caso di specie non può dubitarsi che, qualora la [OSCURATO:PERSONA] non avesse subito i danni al valore della propria azienda, avrebbe continuato a svolgere l’attività di concessionaria di [OSCURATO:PERSONA] e, dunque, a trarre utili da questa».

Pertanto, la sentenza impugnata – contrariamente a quanto sostenuto dalla [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. nel controricorso con ricorso incidentale a p. 18 –non conferma in alcun modo la gestione di fatto dell’azienda da parte dell’attuale ricorrente principale fino al recesso né, in ogni caso, l’imputabilità diretta della riduzionedel valore aziendale a siffatta gestione di fatto. 4.Venendo all’esame del ricorso principale, meritano accoglimento il primo e il terzo dei motivi nei limiti ed in ragione delle seguenti considerazioni. 4.1.La Corte d’appello , sebbene abbia riconosciuto come meritevole di risarcimento,circoscritto all’ interesse negativo, il danno derivato alla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. dall’illegittimainterruzione delle trattative da parte della [OSCURATO:SOCIETA]., tuttavia l’ha ritenuto risarcibile nella componente del lucro cessante «consistente nella mancata realizzazione, a seguito della mancata conclusione del contratto , del fitto di azienda per un triennio che nella bozza di accordo prevedeva un fitto mensile di Euro 2.500,00» (pag. 16 della sentenza impugnata).

In tal guisa,il Giudice d’appello pur richiamando l’indirizzo consolidato espresso da questa Corte , a mente del quale la responsabilità precontrattuale prevista dall'art. 1337 c.c., coprendo, nei limiti del cosiddetto interesse negativo, tutte le conseguenze immediate e dirette della violazione del dovere di comportarsi secondo buona fede nella fase preparatoria del contratto, secondo i criteri stabiliti dagli artt. 1223 e 2056 c.c., si estende al danno per il pregiudizio economico derivante dalle rinunce a stipulare un contratto, ancorché avente contenuto diverso, rispetto a quello per cui si erano svolte le trattative, se la sua mancata conclusione si manifesti come conseguenza immediata e diretta del comportamento della CC 26 gennaio 2024 Ric. n. 1394/2021 Pres.

A. [OSCURATO:PERSONA].

I. Ambrosi controparte, che ha lasciato cadere le dette trattative quando queste erano giunte al punto di creare un ragionevole affidamento nella conclusione positiva di esse (v.

Cass. civ. Sez. 3, 6/07/2023, n. 19202 ; in senso conforme:Cass.

Sez. 1, 10/03/2016 n. 4718 ; Cass. Sez. 3, 12 /03/ 1993, n. 2973), ha poi, contraddittoriamente , con conseguente vizio di motivazione sul punto, fatto ricorso ad un parametro corrispondente a quanto dalle parti convenuto sia economicamente sia temporalmente per il fitto d’azienda, accordo maiconcluso, per l’accertata rottura delle trattative da parte della [OSCURATO:PERSONA].

Orbene, il riferimento ai canoni di locazione dell’azienda - che la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe percepito nel triennio - rappresenta (come ben asserisce la ricorrente principalein memoria) il ricavo lordo che avrebbe conseguito col contratto, non corrispondendo quindi ad un corretto parametro logico giuridicoin base al quale quantificare il danno risarcibile quale circoscritto al solo “interesse negativo”. 5.In conclusione, meritano accoglimento il primo e terzo dei motivi del ricorso principale, assorbito il secondo, mentreil ricorso incidentale va integralmenterigettato; per l’effetto, va cassata la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinviata la causaalla Corte d’appello di Napoli, in diversa composizione, che provvederà anche in merito alle spese del presente giudizio di legittimità.

A carico dellaricorrente incidentale , stante il rigetto del ricorso dalla medesima proposto, sussiste l’obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto (Cass. Sez.

U, 20 febbraio 2020, n. 4315), ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.

Per questi motivi La Corte accoglie il primo e terzo dei motivi del ricorso principale, assorbito il secondo motivo, rigetta il ricorso incidentale, cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia alla Corte d’appello di CC 26 gennaio 2024 Ric. n. 1394/2021 Pres.

A. [OSCURATO:PERSONA].

I. [OSCURATO:PERSONA], in diversa composizione, che provvederà anche in merito alle spese del presente giudizio di legittimità.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrenteincidentale, dell’ulteriore

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 1394/2021R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., in persona del legale rapp resentante pro tempore , rappresentata e difesa, giusta procura speciale in calce al ricorso dall’ A vv. [OSCURATO:PERSONA] –PEC [OSCURATO:EMAIL] – elettivamente domiciliata in Roma,[OSCURATO:PERSONA] n. 114/b presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA]; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. (già [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA].), in persona del legale rapp.te p.t., rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] (PEC: [OSCURATO:EMAIL]), come da procura speciale in calce al controricorso, ex legedomiciliata in ROMA, presso la Cancelleria della Corte di cassazione, piazza Cavour; –controricorrente, ricorrente incidentale – nonché contro [OSCURATO:PERSONA]: Responsabilità civile – Precontrattuale – Risarcimento da rottura delle trattative - Interesse negativo. CC 26 gennaio 2024 Ric. n. 1394/2021 Pres. A. [OSCURATO:PERSONA]. I. [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., –intimata – avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli n. 4477 /20 2 0 depositata il 23/12/2020; Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26 gennaio 2024dalla ConsiglieraIrene Ambrosi. Fatti di causa 1. La Corte d'Appello di Napoli , in parziale accoglimento del gravame proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. ed in parziale riforma della sentenza n. 1464/2018 del Tribunale di Napoli , ha ridotto il quantum del risarcimento del danno dovutodalla società appellante alla [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. (attualmente s.r.l.) nella misura di Euro 90.000 (invece che di Euro 300.0000) , oltre gli interessi al tasso legale come calcolati in dispositivo, ha compensato tra le parti per un terzo le spese del primo grado nonché quelle di appelloe posto a carico della società appellante i restanti due terzidel doppio grado e quelle della Ctu e confermato,nel resto, la sentenza di prime cure. 2.Per quanto ancora qui rileva, la [OSCURATO:PERSONA] C. aveva dedotto in fatto: - di essere stata concessionaria autorizzata Ford per la provincia di Benevento dal 1999, in virtù di una serie consecutiva di contratti di concessione, l'ultimo dei quali stipulato in data 9.05.2011 per il commercio e la vendita di veicoli Ford e per il servizio di assistenza e riparazione; - che, la Ford, nella seconda metà dell'anno 2011, per un trend negativo di vendite nella provincia di Benevento, l’avevasollecitata ad attivarsi per la cessione ad altro operatore del settore del ramo di azienda e che aveva proposto,quale nuovo operatore, la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., già concessionaria Ford autorizzata per la provincia di Caserta; - nel settembre 2011 la Ford aveva effettuato lavalutazione del ramo aziendale; - in data 1.02.2012, erano state avviate le trattative con la [OSCURATO:PERSONA] ; - dal novembre 2011 la [OSCURATO:PERSONA] cominciato ad effettuare sopralluoghi nei locali dell’azienda e, sempre nel novembre 2011, comunicato ai rivenditori autorizzati il subentro ad essa [OSCURATO:PERSONA] C. quale concessionario Ford di zona; -dal dicembre 2011, erano stati trasferiti alla [OSCURATO:PERSONA] contratti di fornitura CC 26 gennaio 2024 Ric. n. 1394/2021 Pres. A. [OSCURATO:PERSONA]. I. Ambrosi dei servizi e i nominativi della clientela; - la [OSCURATO:PERSONA] le aveva chiesto l'esecuzione di lavori di adeguamento dei locali dell’azienda che erano stati eseguiti a cura e spese di essa [OSCURATO:PERSONA] C., per la somma di € 62.600,00; - in esecuzione dello stipulando contratto di cessione del ramo di azienda, era stata convenuta la risoluzione dei rapporti di lavoro con i propri dipendenti al marzo 2012 ed era stato altresì convenuto che le vendite degli autoveicoli giacenti sul proprio piazzale fossero effettuate direttamente dalla [OSCURATO:PERSONA];- la Ford aveva provvedutoal ritiro di tutte le autovetture ancora giacenti presso il magazzino;- in data 17.04.2012 la [OSCURATO:PERSONA] aveva comunicato di non ritenere più conveniente la cessione del ramo di azienda;-in data 3.07.2012, la Fordle aveva comunicato la risoluzione dei contratti di concessione del 2003 per i propri inadempimenti contrattuali consistenti nel mancato pagamento di somme dovute per la fornitura di prodotti Ford. Tanto dedotto, con atto di citazione innanzi al Tribunale di S. [OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]., conveniva in giudizio la [OSCURATO:SOCIETA]. e la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. chiedendone la condanna, in solido, al risarcimento dei danni da essa subiti in conseguenza dell'illegittimo recesso della [OSCURATO:PERSONA] dalle trattative intercorse per la cessione del ramo d'azienda, nonché della sola Ford al risarcimento dei danni patiti per l'illegittima risoluzione dal contratto di concessione. Si costituiva la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. , chiedendo il rigetto della domanda, e la [OSCURATO:SOCIETA]. , proponendo, a sua volta, domanda riconvenzionale nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] C. per il risarcimento del danno per la somma di Euro 206.347,98 o di quella maggiore e minore ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione. il Tribunaleaveva accolto parzialmente la domanda proposta da lla [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]., nei confronti della società [OSCURATO:PERSONA].p.a. per averne ritenuto la responsabilità precontrattuale, per essere la seconda ingiustificatamente receduta dalle trattative intraprese con la prima, condannandola al pagamento della somma di € 300.800,84, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal 17 aprile 2012, fino al soddisfo e rifusione spese di lite per € 63.287,87 con accessori di legge e, in accoglimento della domanda riconvenzionale proposta CC 26 gennaio 2024 Ric. n. 1394/2021 Pres. A. [OSCURATO:PERSONA]. I. Ambrosi dalla [OSCURATO:SOCIETA]., aveva condannato la [OSCURATO:PERSONA] C. al pagamento in favore della Ford, della somma di € 206.347,98, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data delle singole fatture fino al soddisfo. 3.Avverso la decisione della Corte d’appello di Napoli, [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. ha proposto ricorso per cassazione articolato in tre motivi ; [OSCURATO:PERSONA] C. ha resistito con controricorso, proponendo a sua volta ricorso incidentale fondato su due motivi. Seppur intimata, [OSCURATO:SOCIETA]. non ha ritenuto di svolgere difese nel giudizio di legittimità. Ai fini della decisione del presente ricorso questa Corte ha proceduto in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380 bis.1 c.p.c.. Parte ricorrente e parte resistente hannodepositato rispettive memorie. Ragioni della decisione 1. Ricorso principale. 1.1. La società [OSCURATO:PERSONA] il primo motivo di ricorso principale lamenta la “ violazione dell’art. 1337 c od . civ. (art. 360, co. 1, n. 3 cod.proc.civ.)”; nello specifico, contesta che la Corte d’appello , non condividendo la determinazio ne dell’ammontare del danno effettuata dal Tribunale e per l’effetto, in accoglimento de l secondo motivo d’appello , ha ridottoil pregiudizio risarcibile come circoscritto al solo “interesse negativo ” costituito sia dalle spese inutilmente sopportate nel corso delle trattative ed in vista della conclusione del contratto, sia dalla perdita di altre occasioni di stipulazione contrattuale, pregiudizio liquidabile anche in via equitativa, “sulla base di criteri logici e non arbitrari” (Cass. 3 dicembre 2015, n. 24625), aggiungendo inoltre che “…ove sia dedotta una ipotesi di responsabilità precontrattuale ex articolo 1337 c.c. per ingiustificato recesso dalla trattativa, non essendo stato stipulato il contratto e non essendovi stata lesione di diritti che dallo stesso sarebbero nati, non può mai essere dovuto un risarcimento equivalente a quello conseguente all'inadempimento contrattuale” (Cass. 10/06/2005, n. 12313; 15/04/2016, n. 7545). CC 26 gennaio 2024 Ric. n. 1394/2021 Pres. A. [OSCURATO:PERSONA]. I. [OSCURATO:PERSONA] società ricorrente principale sostieneche la Corte territoriale, dopo aver richiamato detti condivisibili principi, li avrebbe però “ malamente ” applicatial caso concreto; difatti, dopo aver escluso qualsiasi relazione tra il fitto di azienda non concluso e la perdita dellaconcessione Ford, collegata alle inadempienze della [OSCURATO:PERSONA] C., e affermato che non può mai essere dovuto un risarcimento equivalente a quello conseguente all’inadempimento contrattuale, ha poi individuato tale danno, come diretta conseguenza della mancata conclusione del contratto, nella mancata percezione del fitto di azienda pari a € 2.500,00 mensili per 36 mesi, giungendo così a liquidare un interesse positivo non ammesso. 1.2.Con il secondo motivo di ricorso , la ricorrente principale denuncia la “Violazione dell’art. 1337 c. civ e dell’art. 1223 c. civ. (art. 360, co. 1, n. 3 c.p.c.)” in quanto laCorte d’appello avrebbe confuso il mancato guadagno risarcibile –che corrisponde alla perdita patrimoniale direttamente derivata dalla interruzione delle trattative avanzate –con il mancato ricavo costituito dal corrispettivo contrattuale (€ 90.000,00) che la s.r.l. [OSCURATO:PERSONA] C. non ha riscosso perché il contratto non è stato concluso (e perché la locatrice non ha concesso alcuna controprestazione). 1.3.Con il terzo motivo, la “Violazione dell’art. 1337 c. civ e dell’art. 1223 c. civ. in relazione all’art. 132, co. 4, c.p.c. (art. 360, co. 1, n. 4 c.p.c.)”, in via di “estremo subordine”, la [OSCURATO:PERSONA] censura la sentenza impugnataanche sotto il profilo del vizio della motivazione ( che , nel caso in esame, si traduce nella violazione di legge costituzionalmente rilevante in presenza di un contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili), per avere la Corte, prima, precisato che il risarcimento non può mai essere equivalente a quello conseguente all’inadempimento contrattuale, e poi, nell’aver stabilito la misura del risarcimento come equivalente del valore del contratto non concluso, contraddicendo la premessa del suo ragionamento in “maniera plateale”; in sostanza,riconoscendo alla s.r.l. [OSCURATO:PERSONA] C. un incremento patrimoniale addirittura superiore a quello che avrebbe CC 26 gennaio 2024 Ric. n. 1394/2021 Pres. A. [OSCURATO:PERSONA]. I. Ambrosi realizzato se il contratto di fitto fosse stato effettivamente stipulato, pari al ricavo lordo di un contratto mai concluso. 2.Ricorso incidentale. 2.1.Con il primo motivo di ricorso incidentale, la società [OSCURATO:PERSONA] C. lamenta la “[OSCURATO:PERSONA]. 360, co. 1, n. 3 c.p.c. in relazione all’art. 1337 c. civ e all’art. 1223 c. civ.”ed in particolare, impugna le argomentazioni con cui la Corte d’appello ha ridotto l’ammontare del danno rispetto al Tribunale. Evidenzia sul punto che, da un lato, i capi di sentenza sull’elemento soggettivo e sul nesso causale non avrebbero costituito oggetto del gravame; che, dall’altro, la perdita del valore aziendale sarebbe statoquantificato alla data del recesso, tenuto conto del valore dell’azienda determinato a seguito di CTU , non contestata dalle parti; che fermo il principio secondo cui in caso di inadempimento precontrattuale non può essere dovuto un risarcimento equivalente a quello conseguente all’inadempimento contrattuale, cionondimeno l’interesso giuridico leso dall’illecito precontrattuale merita di essere risarcito tanto nel c.d.interesse negativo ossia il danno emergente tanto in quello derivante da lucro cessante e coincidente con la perdita degli affari e di occasione di lavoro alternative; sottolinea che nel “perimetro” di tale interesse negativo va ricompresa sia il danno da mancata “realizzazione” - a seguito della mancata conclusione del contratto -del fitto dell’azienda per il triennio ma anche quello derivantedalla perdita di valore dell’azienda per l’ingerenza di fatto della società [OSCURATO:SOCIETA] nella gestione aziendale. Ad avviso della ricorrente incidentale il danno emergente avrebbe dovuto essere quantificato tenendo conto della differenza tra il valore dell’azienda alla fine dell’anno in cui le trattative erano iniziate (31.12.2011) ed il valore dell’azienda alla fine dell’anno in cui le trattative si erano chiuse (31.12.2012)per effetto del recesso ingiustificato della [OSCURATO:PERSONA] S.p.a.. 2.2. Con il secondo motivo la r ic orrente incidentale denuncia la “Violazione dell’art. 360, co. 1, n. 4 c.p.c.”; nello specifico,contesta come motivazione apparente, motivazione con contrasto irriducibile tra CC 26 gennaio 2024 Ric. n. 1394/2021 Pres. A. [OSCURATO:PERSONA]. I. Ambrosi affermazioni inconciliabili, motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile, quella resa dalla Corte d’appello al fine di escludere la sussistenza del danno emergente, sebbene dagli atti processuali (in particolare, dalla Ctuesperita) emergesse la prova del medesimo. 3. Per ragioni di ordine logico , va esaminato con priorità il ricorso incidentale che non èfondato. 3.1.Invero, non sussistono i vizi lamentati dalla società [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]con i due mezzi sopra sinteticamente illustrati, che possono essere congiuntamente esaminati ponendo entrambi, sotto diversi profili,la stessa questione. LaCorte d’appello napoletana , sulla base di un ragionamento piano e adeguato, affatto apparente o incomprensibile, come contrariamente ritenuto dalla ricorrente incidentale, si è posta in linea con i principi affermati da questa Corte in materia ed ha escluso motivatamente , sul punto, che vi fosse alcuna relazione tra il fitto d’azienda non concluso e il danno conseguente alla perdita di concessione Ford, erroneamente riconosciutoin prime cure alla stessa società odierna ricorrente incidentale , rapporto di concessione tra questae la Ford, risoltosi per un inadempimento della stessa [OSCURATO:PERSONA] C.. In proposito , la Corte d’appello ha in modo esatto richiamato gli orientamenti consolidati secondo cui « in tema di responsabilità precontrattuale, il pregiudizio risarcibile è circoscritto al solo interesse negativo, costituito sia dalle spese inutilmente sopportate nel corso delle trattative ed in vista della conclusione del contratto, sia dalla perdita di altre occasioni di stipulazione contrattuale, pregiudizio liquidabile anche in via equitativa, sulla base di criteri logici e non arbitrari” (Cass. 3.12.2015, n. 24625),e ancora, l’indirizzo secondo cui “…ove sia dedo tta una ipotesi di responsabilità precontrattuale ex articolo 1337 c.c. per ingiustificato recesso dalla trattativa, non essendo stato stipulato il contratto e non essendovi stata lesione di diritti che dallo stesso sarebbero nati, non può mai essere dovuto un risarcimento equivalente a quello conseguente CC 26 gennaio 2024 Ric. n. 1394/2021 Pres. A. [OSCURATO:PERSONA]. I. Ambrosi all'inadempimento contrattuale (Cass. 10 giugno 2005, n. 1231)»” (Corte di Cassazione, Sezione 2 civile, Sentenza 15 aprile 2016, n. 7545 già sopra cit.)»(così testualmente nella sentenza impugnata pag. 15) . Va pure evidenziato, in proposito, che la Corte di merito, in base ad un accertamento di fatto, non censurabile in questa sede, ha poi ritenuto non corretto il criterio di liquidazione del danno adottato dal primo giudice, atteso che dall’istruttoria esperita «era emerso in maniera inequivocabile che il rapporto di concessione tra la [OSCURATO:PERSONA] e la Ford si è risolto per inadempimento della [OSCURATO:PERSONA] e, pertanto, questa alcun guadagno avrebbe potuto ricavare dalla vendita di veicoli nell’anno in questione. Nessuna relazione, pertanto, sussiste tra il fitto d’azienda non concluso ed il danno conseguente alla perdita della concessione Ford collegata ad inadempienze della [OSCURATO:PERSONA]»(ancora testualmente nella sentenza impugnata pag g . 15 - 16). Non sussiste quindi alcuna confusione tra il risarcimento del danno emergente costituente parte dell’interesse negativo e quantificato correttamente, ad avviso della ricorrente incidentale,dal Giudice di prime cure, con il risarcimento corrispondente a quello conseguente all’inadempimento contrattuale; in proposito, il pregiudizio economico occorso al patrimonio aziendale, quale diretta conseguenza della illecita ingerenza di fatto di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. nella gestione aziendale, che avrebbedeterminato la perdita di valore dell’azienda nella misura stabilita dal CTU,è stato, infatti, come già evidenziato, ritenuto non collega to alla situazione di obiettiva difficoltà aziendale,già instauratasi, prima dell’inizio delletrattative tra [OSCURATO:PERSONA] C. e [OSCURATO:PERSONA] . A tale riguardo va pure precisato che, contrariamente a quanto sostenuto dalla controricorrente ricorrente incidentale che su tale presunto rigetto fonda le sue doglianze(v. controricorso pagg. 17 e 18), il secondo motivo di appello non è stato rigettato bensì è stato in parte accolto dalla Corte di merito, che ha esplicitamente affermato di non condividere le valutazioni espresse dal Tribunale testualmente riportate nella sentenza CC 26 gennaio 2024 Ric. n. 1394/2021 Pres. A. [OSCURATO:PERSONA]. I. Ambrosi impugnata anche nella parte in cui il primo giudice aveva ritenuto che «nel caso di specie non può dubitarsi che, qualora la [OSCURATO:PERSONA] non avesse subito i danni al valore della propria azienda, avrebbe continuato a svolgere l’attività di concessionaria di [OSCURATO:PERSONA] e, dunque, a trarre utili da questa». Pertanto, la sentenza impugnata – contrariamente a quanto sostenuto dalla [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. nel controricorso con ricorso incidentale a p. 18 –non conferma in alcun modo la gestione di fatto dell’azienda da parte dell’attuale ricorrente principale fino al recesso né, in ogni caso, l’imputabilità diretta della riduzionedel valore aziendale a siffatta gestione di fatto. 4.Venendo all’esame del ricorso principale, meritano accoglimento il primo e il terzo dei motivi nei limiti ed in ragione delle seguenti considerazioni. 4.1.La Corte d’appello , sebbene abbia riconosciuto come meritevole di risarcimento,circoscritto all’ interesse negativo, il danno derivato alla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. dall’illegittimainterruzione delle trattative da parte della [OSCURATO:SOCIETA]., tuttavia l’ha ritenuto risarcibile nella componente del lucro cessante «consistente nella mancata realizzazione, a seguito della mancata conclusione del contratto , del fitto di azienda per un triennio che nella bozza di accordo prevedeva un fitto mensile di Euro 2.500,00» (pag. 16 della sentenza impugnata). In tal guisa,il Giudice d’appello pur richiamando l’indirizzo consolidato espresso da questa Corte , a mente del quale la responsabilità precontrattuale prevista dall'art. 1337 c.c., coprendo, nei limiti del cosiddetto interesse negativo, tutte le conseguenze immediate e dirette della violazione del dovere di comportarsi secondo buona fede nella fase preparatoria del contratto, secondo i criteri stabiliti dagli artt. 1223 e 2056 c.c., si estende al danno per il pregiudizio economico derivante dalle rinunce a stipulare un contratto, ancorché avente contenuto diverso, rispetto a quello per cui si erano svolte le trattative, se la sua mancata conclusione si manifesti come conseguenza immediata e diretta del comportamento della CC 26 gennaio 2024 Ric. n. 1394/2021 Pres. A. [OSCURATO:PERSONA]. I. Ambrosi controparte, che ha lasciato cadere le dette trattative quando queste erano giunte al punto di creare un ragionevole affidamento nella conclusione positiva di esse (v. Cass. civ. Sez. 3, 6/07/2023, n. 19202 ; in senso conforme:Cass. Sez. 1, 10/03/2016 n. 4718 ; Cass. Sez. 3, 12 /03/ 1993, n. 2973), ha poi, contraddittoriamente , con conseguente vizio di motivazione sul punto, fatto ricorso ad un parametro corrispondente a quanto dalle parti convenuto sia economicamente sia temporalmente per il fitto d’azienda, accordo maiconcluso, per l’accertata rottura delle trattative da parte della [OSCURATO:PERSONA]. Orbene, il riferimento ai canoni di locazione dell’azienda - che la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe percepito nel triennio - rappresenta (come ben asserisce la ricorrente principalein memoria) il ricavo lordo che avrebbe conseguito col contratto, non corrispondendo quindi ad un corretto parametro logico giuridicoin base al quale quantificare il danno risarcibile quale circoscritto al solo “interesse negativo”. 5.In conclusione, meritano accoglimento il primo e terzo dei motivi del ricorso principale, assorbito il secondo, mentreil ricorso incidentale va integralmenterigettato; per l’effetto, va cassata la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinviata la causaalla Corte d’appello di Napoli, in diversa composizione, che provvederà anche in merito alle spese del presente giudizio di legittimità. A carico dellaricorrente incidentale , stante il rigetto del ricorso dalla medesima proposto, sussiste l’obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto (Cass. Sez. U, 20 febbraio 2020, n. 4315), ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115. Per questi motivi La Corte accoglie il primo e terzo dei motivi del ricorso principale, assorbito il secondo motivo, rigetta il ricorso incidentale, cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia alla Corte d’appello di CC 26 gennaio 2024 Ric. n. 1394/2021 Pres. A. [OSCURATO:PERSONA]. I. [OSCURATO:PERSONA], in diversa composizione, che provvederà anche in merito alle spese del presente giudizio di legittimità. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrenteincidentale, dell’ulteriore
Sentenza Cassazione n. 24690/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris