CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 5 gennaio 2023
Cassazione n. 03887/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.8554/2022 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], domiciliato presso la cancelleria della Corte di Cassazione e rappresentato e difeso da ll’avv . [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliato presso la cancelleria della Corte di Cassazione e rappresentato e difeso dall’avv.[OSCURATO:PERSONA] -controricorrente- nonché contro [OSCURATO:PERSONA] 1 -intimato- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO CALTANISSETTA n. 388/2021depositata il 18/09/2021 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16/01/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Con atto di citazione notificato il 7.5.2007 [OSCURATO:PERSONA] evocava in giudizio [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. innanzi il Tribunale di Enna, invocando la rimozione di un tubo di adduzione del gas collocato dalla convenuta sul muro condominiale dell’edificio in cui è situata la proprietà dell’attore, in assenza dell’autorizzazione di tutti i condomini, così realizzando una servitù illegittima. Nella resistenza della società di erogazione, che allegava di aver agito su autorizzazione ricevuta dall’assemblea condominiale, il Tribunale rigettava la domanda. Con la sentenza impugnata, n. 388/2021, la Corte di Appello di Caltanissetta rigettava il gravame proposto dall’Abramo avverso la decisione di prime cure. Propone ricorso per la cassazione della decisione di seconde cure [OSCURATO:PERSONA], affidandosi a tre motivi. Resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA] S.p.a., avente causa di [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] n. 1, intimato, non ha svolto attività difensiva nel presente giudizio di legittimità. Con atto depositato il 5.1.2023, debitamente notificato alla parte controricorrente, il ricorrente ha rinunciato al ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Per effetto della rinuncia al ricorso, debitamente notificata alla parte controricorrente, il presente giudizio di legittimità va dichiarato estinto. Le relative spese, liquidate come da dispositivo in assenza di accettazione della rinuncia, seguono la soccombenza. PQM la Corte dichiara estinto il presente giudizio di legittimità e condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle relative spese, liquidate in € 2.700, di cui € 200 per esborsi, oltre rimborso delle spese generali nella misura del 15%, iva, cassa avvocati ed accessori tutti come per legge. Così deciso nella camera di consiglio della