CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 29816/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 1 gennaio 1977; avverso la sentenza n. 565/22 della Corte di appello di Bologna del 28 gennaio 2022; letti gli atti di causa, la sentenza impugnata e il ricorso introduttivo; sentita la relazione fatta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] GENTILI; letta la requisitoria scritta del PM, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA].ssa [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], il quale ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per intervenuta prescrizione.[OSCURATO:PERSONA] Con sentenza del 28 gennaio 2022, la Corte di appello di Bologna ha confermato la pronuncia del Tribunale di Bologna in data 25 novembre 2019 a carico di [OSCURATO:PERSONA], con la quale l'imputato, ritenuto responsabile del reato previsto dall'art. 73, comma 5, del dPR n. 309 del 1990, era stato condannato alla pena di mesi 8 di reclusione ed euro 2.000,00 di multa; con la medesima pronunzia il Tribunale di Bologna aveva, altresì, disposto la confisca di una somma di danaro, ritenuta provento di attività illecita, di entità imprecisata, della quale è detto che la stessa risulta essere stata depositata in un "libretto giudiziario". Avverso la pronuncia di secondo grado ha interposto ricorso per cassazione, tramite il proprio sostituto processuale, il difensore d'ufficio dell'imputato, formulando un solo motivo di ricorso, col quale ha dedotto la carenza assoluta di motivazione in merito alla questione preliminare, sollevata dalla difesa all'udienza del 28 gennaio 2022, relativa alla nullità della sentenza di primo grado per mancata conoscenza del processo da parte dell'imputato. Ad avviso del ricorrente, la valorizzazione, da parte del giudice di secondo grado, al fine della negazione delle circostanze attenuanti generiche, del dato dell'assenza dell'imputato durante il processo confermerebbe che tale questione preliminare non sia stata dal medesimo giudice valutata. Il ricorrente ha inoltre sostenuto che l'esame del rilievo difensivo in parola, da parte del giudice di secondo grado, se fosse avvenuto, avrebbe comportato l'adozione di un provvedimento diverso da quello impugnato; infatti, ai fini della dichiarazione di assenza dell'imputato non potrebbe considerarsi sufficiente la sola elezione di domicilio presso il difensore d'ufficio, come sarebbe stato chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, in quanto il giudice dovrebbe sempre verificare anche la sussistenza di altri presupposti ovvero che vi sia stata una reale instaurazione del rapporto professionale con il difensore presso il quale è stato eletto domicilio. Nel caso di specie - ritiene il ricorrente - la dichiarazione di assenza sarebbe stata fondata, dal giudice di primo grado, esclusivamente sull'elezione di domicilio da parte dell'imputato presso il difensore d'ufficio; tutti gli atti relativi al procedimento penale sarebbero stati notificati al medesimo difensore, il quale non avrebbe avuto alcun contatto con il proprio assistito. [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOIl ricorso è fondato ed è, pertanto, meritevole di accoglimento. Deve, in primo luogo, esaminarsi un profilo che, sebbene non dedotto da alcuna parte, data la sua preliminarità e data la sua potenziale idoneità a definire il giudizio, va comunque esaminato, essendo, ovviamente, astrattamente rilevabile d'ufficio. Infatti, il ricorso per cassazione risulta essere stato redatto e sottoscritto da professionista, iscritto all'albo degli avvocati abilitati a patrocinare di fronte alle giurisdizioni superiori, la cui investitura deriva da mandato conferitogli, in qualità di sostituto processuale, dal difensore di ufficio dell'imputato, professionista non abilitato alla difeSa di fronte a questa Corte. Osserva la Corte che, premessa la autonoma legittimazione in capo al difensore dell'imputato ad impugnare la sentenza di condanna emessa a carico del proprio assistito secondo la previsione di cui all'art. efif , ultimo comma, cod. proc. pen., è ammissibile il ricorso per cassazione proposto da avvocato iscritto all'albo speciale della Corte di cassazione, nominato, quale proprio sostituto, non dall'imputato ma dal difensore dell'imputato, di fiducia o di ufficio, non cassazionista (Corte di cassazione, Sezioni unite penali, 29 giugno 2016, n. 40517). Tanto premesso, osserva, altresì, il Collegio, che, secondo quanto riportato nella sintesi delle conclusioni rassegnate dalla difesa del prevenuto in sede di gravame contenuta nella stessa sentenza ora censurata, la difesa dell'imputato aveva chiesto che fosse dichiarata la nullità della sentenza di primo grado, stante il vizio di notificazione della vocatio in ius di fronte al Tribunale felsineo dell'imputato, essendogli stati notificati gli atti, a partire dall'avviso di conclusione della fase delle indagini preliminari, presso il difensore di ufficio, ove lo stesso aveva eletto domicilio. Su tale eccezione - in merito alla cui eventuale fondatezza si richiama quanto affermato da questa Corte allorchè essa ha rilevato che la notifica all'imputato dell'avviso ex art.415-bis cod. proc. pen. e del decreto di citazione effettuata mediante la consegna al difensore d'ufficio domiciliatario, ove non sia stata accertata l'effettiva instaurazione di un rapporto professionale da cui sia derivata l'effettiva conoscenza del processo ovvero la volontaria sottrazione alla sua conoscenza da parte del giudicabile, comporta la nullità della dichiarazione di assenza (Corte di cassazione, Sezione VI penale, 17 maggio 2022, n. 19420) e, per derivazione della sentenza pronunziata in esito al giudizio in tal modo celebrato - la Corte di appello non ha speso neppure una parola.E', pertanto, evidente il vizio di omessa motivazione che affetta la sentenza impugnata. Non mette conto annullare la sentenza impugnata con rinvio, per consentire alla Corte territoriale di motivare sul punto negletto, posto che, tenuto conto dell'epoca in cui è stato commesso il reato di cui alla contestazione mossa all'imputato, si tratta del 16 maggio 2015, non emergendo l'esistenza di fattori sospensivi della prescrizione, quest'ultima, pur essendo stata interrotta quanto meno dalla sentenza di primo grado, è oramai maturata a decorrere dal 16 novembre 2022, con la derivante estinzione del reato in discorso. Il proscioglimento dell'imputato fa sì che debba essere, altresì, revocata la disposta confisca della somma di danaro in sequestro, la quale deve essere, pertanto, restituita all'avente diritto. PQM Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione. Revoca la confisca del denaro. Così deciso