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CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 4 aprile 2023

Cassazione n. 18517/2023

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di CATANZAROsvolta la relazione dal [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto in fatto e considerato in diritto Visto il provvedimento con il quale il Tribunale di Sorveglianza di Catanzaro ha revocato quello in data 2 maggio 2019 di ammissione di GRECO Pasquale al beneficio del patrocinio a spese dello Stato per i non abbienti, in relazione al procedimento SIUS n. 2018/552; visto, altresì, il ricorso proposto ai sensi dell'art. 702 bis, cod. proc. civ. dal difensore del GRECO, avv. [OSCURATO:PERSONA]; vista la nota in calce alla stampa della PEC di trasmissione dell'impugnazione, con la quale l'impugnazione proposta è stata riqualificata come ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 113, d.

P.R. n. 115/2002; ritenuto che, nella specie, la revoca del beneficio è stata disposta d'ufficio dal Tribunale di Sorveglianza di Catanzaro, come si ricava dal tenore del provvedimento impugnato, nel quale si fa riferimento alla comunicazione della Guardia di Finanza del 22/10/2020, ma anche dal tenore di tale comunicazione, la cui nota di trasmissione contiene espresso riferimento a precedente richiesta dell'ufficio di indirizzo che, pertanto, ha agito d'iniziativa; che, peraltro, trattasi di profilo assorbente rispetto all'inammissibilità del ricorso per cassazione ritenuta in sede di esame preliminare, rilevandosi in questa sede la non abilitazione del difensore al patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori; p.q.m. dispone restituirsi gli atti al Presidente del Tribunale di Sorveglianza di Catanzaro perché decida sull'opposizione.

Deciso il 4 aprile 2023.

Il Consigliere est. [OSCURATO:PERSONA] idente [OSCURATO:PERSONA] aria [OSCURATO:PERSONA] og

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di CATANZAROsvolta la relazione dal [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto in fatto e considerato in diritto Visto il provvedimento con il quale il Tribunale di Sorveglianza di Catanzaro ha revocato quello in data 2 maggio 2019 di ammissione di GRECO Pasquale al beneficio del patrocinio a spese dello Stato per i non abbienti, in relazione al procedimento SIUS n. 2018/552; visto, altresì, il ricorso proposto ai sensi dell'art. 702 bis, cod. proc. civ. dal difensore del GRECO, avv. [OSCURATO:PERSONA]; vista la nota in calce alla stampa della PEC di trasmissione dell'impugnazione, con la quale l'impugnazione proposta è stata riqualificata come ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 113, d. P.R. n. 115/2002; ritenuto che, nella specie, la revoca del beneficio è stata disposta d'ufficio dal Tribunale di Sorveglianza di Catanzaro, come si ricava dal tenore del provvedimento impugnato, nel quale si fa riferimento alla comunicazione della Guardia di Finanza del 22/10/2020, ma anche dal tenore di tale comunicazione, la cui nota di trasmissione contiene espresso riferimento a precedente richiesta dell'ufficio di indirizzo che, pertanto, ha agito d'iniziativa; che, peraltro, trattasi di profilo assorbente rispetto all'inammissibilità del ricorso per cassazione ritenuta in sede di esame preliminare, rilevandosi in questa sede la non abilitazione del difensore al patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori; p.q.m. dispone restituirsi gli atti al Presidente del Tribunale di Sorveglianza di Catanzaro perché decida sull'opposizione. Deciso il 4 aprile 2023. Il Consigliere est. [OSCURATO:PERSONA] idente [OSCURATO:PERSONA] aria [OSCURATO:PERSONA] og
Sentenza Cassazione n. 18517/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris