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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 25196/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di MILANOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto il rigetto del ricorso _ [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Milano, in funzione di giudice dell'esecuzione, giudicando in sede di rinvio dalla Corte di Cassazione, rigettava la richiesta di [OSCURATO:PERSONA] di rescissione del giudicato delle sentenze della Corte di appello di Milano del 6/10/2017 e del Tribunale di Milano del 12/1/2016.

La sentenza di annullamento di questa Corte aveva dato atto che Kirilov, colpito da misura cautelare, aveva nominato un difensore di fiducia presso il quale, all'atto della scarcerazione per decorrenza dei termini di custodia (24/1/2014), aveva eletto domicilio; peraltro, l'imputato era stato nuovamente arrestato per altra causa il 17/4/2014 ed era rimasto detenuto fino al 10/1/2017, restando all'oscuro del procedimento avviato nel quale, all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], era stato dichiarato libero assente; per di più, il difensore di fiducia aveva rinunciato al mandato, per irreperibilità dell'assistito, il successivo 11 agosto 2014 e, nel corso del dibattimento, l'imputato era stato assistito da un difensore di ufficio; nei suoi confronti non era stata ordinata la rinnovazione della citazione né lo stesso era stato dichiarato assente.

Secondo la Corte di Cassazione, non poteva presumersi la conoscenza del procedimento ex art. 420 bis, comma 2, cod. proc. pen. in caso di elezione di domicilio effettuata prima della formale instaurazione del procedimento.

La successione temporale sopra richiamata poteva avere inciso concretamente sull'effettiva conoscenza del processo da parte dell'imputato, detenuto per altra causa e il cui difensore di fiducia, indicato come domiciliatario, aveva rinunciato al mandato.

Secondo la Corte, dall'ordinanza annullata non emergevano prove diverse della conoscenza da parte dell'imputato del procedimento a suo carico e della possibilità di esercitare il diritto di difesa; cosicché il provvedimento era stato annullato con rinvio "per nuovo esame, onde verificare, in sede di rinvio, se tutte le vicende precedenti alla vocatio in iudicium che emergono dagli atti e che sono state denunciate dal ricorrente, effettivamente incidano sulla non colpevole assenza di conoscenza del procedimento da parte del condannato".

Secondo la Corte territoriale, era pacifico che la notifica del decreto di rinvio a giudizio, perfezionata il 17/7/2014 in vista dell'udienza dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], non fornisse la prova che l'imputato fosse stato personalmente informato della pendenza del processo, essendo stata eseguita presso il difensore di fiducia che, pochi mesi dopo, aveva rinunciato al mandato.

Tuttavia, l'imputato risiedeva in Italia da diversi anni, era capace di parlare e comprendere la lingua italiana e aveva una dimora stabile.

Egli aveva nominato un difensore di fiducia con il quale aveva potuto instaurare un rapporto professionale e nei cui confronti aveva per tre volte rinnovato la propria fiducia.

Inoltre, il difensore di ufficio aveva puntualmente partecipato a tutte le udienze processuali e aveva proposto appello avverso la sentenza di condanna.

Per l'imputato quello del 17 aprile 2014 era il terzo arresto nell'Unione Europea; in occasione del primo, aveva fatto avvisare una persona di sua conoscenza; quando era stato nuovamente arrestato, quindi, era consapevole del diritto di cui all'art. 387 cod. proc. pen.

Inoltre, la precedente scarcerazione era avvenuta per decorrenza dei termini di custodia cautelare: quindi l'imputato aveva ragione di ritenere che l'azione penale sarebbe stata esercitata.

Secondo la Corte territoriale, nella situazione sopra descritta, l'imputato aveva tenuto un comportamento colposo non avvisando i familiari dell'arresto e non facendo avvisare il suo difensore di fiducia della condizione detentiva sopravvenuta per altra causa.

Nella volontaria sottrazione alla conoscenza degli atti del procedimento e del processo rientra la manifesta mancanza di diligenza informativa, da valutare in concreto.

L'imputato conosceva l'intenzione del pubblico ministero di perseguire i reati che avevano portato all'applicazione della misura cautelare e, all'atto dell'arresto per altra causa, aveva informazioni più che sufficienti per comprendere che l'interruzione del contatto con la difesa di fiducia domiciliataria, derivante dal sopravvenuto arresto e dalla mancata comunicazione dello stesso al difensore, avrebbe determinato il venir meno della concreta possibilità, per lui stesso, di essere informato circa gli sviluppi del procedimento in cui aveva eseguito tale elezione di domicilio.

La decisione di non informare i familiari dell'arresto e, tramite gli stessi, il suo difensore di fiducia, era stata presa da persona informata circa i propri diritti di difesa, tale da avvedersi degli effetti di tale omissione.

In definitiva, il ricorrente si era volontariamente sottratto alla conoscenza del processo poi conclusosi con il giudicato di condanna.

Secondo la Corte territoriale, la colpa non poteva essere automaticamente esclusa dalla mancata verifica della condizione detentiva dell'imputato, che non può essere ritenuta obbligatoria per ogni imputato prima della notifica del decreto di rinvio a giudizio.

In effetti, come affermato dalle Sezioni Unite della Cassazione, la notifica personale all'imputato detenuto deve essere preferita a quella presso il domicilio eletto solo se dagli atti emerge la condizione detentiva che, peraltro, l'[OSCURATO:PERSONA] non ha l'onere di verificare per ogni imputato.

2. Ricorre per cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA], deducendo vizio di motivazione, violazione di legge e omesso accertamento di quanto disposto dalla Corte di cassazione in sede di annullamento con rinvio.

Contrariamente a quanto affermato nell'ordinanza, non spettava al giudice del rinvio la verifica se la mancata conoscenza del processo fosse dipeso, da colpa dell'imputato: il giudice doveva individuare elementi che provassero che l'imputato fosse venuto a conoscenza della celebrazione del giudizio o avesse volutamente rinunciato a parteciparvi e a difendersi o che comunque attestassero che la mancata conoscenza fosse a lui attribuibile.

Per questa verifica, non erano significativi i vari atti di esercizio del diritto di difesa adottati in altri contesti, né presunzioni e deduzioni come quelle formulate dalla Corte territoriale; inoltre, era irrilevante la concreta partecipazione del difensore d'ufficio al dibattimento celebrato.

Non era un caso che, alla prima udienza dibattimentale, l'imputato fosse stato dichiarato "libero non presente" e non assente: incertezza che, tuttavia, non aveva indotto il collegio a disporre la rinnovazione della citazione, soprattutto alla luce della rinuncia al mandato difensivo.

La Corte non aveva potuto indicare elementi che provassero la conoscenza di Kirilov dei vari eventi processuali che avevano portato alla sua condanna definitiva.

Kirilov non poteva immaginare che, detenuto in Italia per altra causa, sarebbe stato ritenuto non rintracciabile in un altro processo penale; inoltre, non era consapevole che il procedimento sarebbe proseguito con la richiesta di rinvio a giudizio.

La sua negligenza non era stata oggettivamente circostanziata.

3. [OSCURATO:PERSONA] generale, [OSCURATO:PERSONA], nella requisitoria scritta, conclude per il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.

1. Si è riprodotto il dettato che la Corte di Cassazione, con la sentenza di annullamento, aveva dato al giudice del rinvio; nella parte motiva, la Corte di cassazione censurava l'ordinanza annullata "non risultando dalla motivazione del provvedimento impugnato, se sussista, aliunde, la prova che le stesse non abbiano comunque impedito all'imputato di conoscere l'esistenza del procedimento e di esercitare il diritto di difesa".

Si deve, quindi, escludere che il giudice del rinvio, come sostiene il ricorrente, avrebbe dovuto rinvenire elementi che provassero "che questi in ogni caso fosse venuto a conoscenza della celebrazione del giudizio e che lo stesso avesse volutamente rinunciato a parteciparvi e difendersi": l'art. 625 ter cod. proc. pen.(e ora l'art. 629 bis cod. proc. pen.) prevedeva che il condannato non solo provasse la mancata conoscenza del processo, ma dimostrasse che tale mancata conoscenza era incolpevole.

La Corte territoriale, conformandosi alla sentenza di annullamento e alla giurisprudenza di legittimità, ha ritenuto che non fosse applicabile alcuna presunzione di conoscenza del processo derivante dall'elezione di domicilio e dalla nomina di un difensore di fiducia nella fase precedente alla vocatio in iudicium; d'altro canto, ha ritenuto certa la mancata conoscenza del processo da parte dell'imputato, che, arrestato per altra causa, non aveva avvisato il difensore di fiducia donniciliatario che, a sua volta, ignaro dello stato detentivo dell'assistito, aveva rinunciato al mandato ritenendolo irreperibile.

Tuttavia, sulla base di questi due punti fermi, la Corte territoriale ha evidenziato, con argomentazione logica, gli elementi dimostrativi della decisione di Kirilov, una volta arrestato e trasferito in Italia, di non avvisare del proprio stato detentivo il difensore di fiducia, così come avrebbe potuto agevolmente fare: omissione che costituiva una condotta colposa con riferimento alla prevedibile e verosimilmente prevista emissione del decreto di rinvio a giudizio.

Gli elementi evidenziati sono convincenti: la scarcerazione era avvenuta soltanto per scadenza dei termini di custodia cautelare, cosicché il soggetto non aveva alcuna aspettativa di un'archiviazione della sua posizione; egli conosce e parla la lingua italiana; non si trattava del primo arresto ed egli era consapevole della possibilità di avvisare i familiari del suo stato detentivo. [OSCURATO:PERSONA] poteva far conto su una specifica ricerca da parte dell'Autorità giudiziaria del suo attuale domicilio nonché della verifica del suo stato detentivo, atteso che lo stesso non emergeva in alcun modo, né egli aveva notiziato alcuno di tale evento, mentre il difensore aveva soltanto attestato la sua irreperibilità da libero (era stato in precedenza scarcerato), senza potere, invece, riferirne lo stato detentivo, che ignorava.

2. In definitiva, la motivazione del provvedimento appare logica e aderente alla situazione che si era creata nonché conforme alla giurisprudenza di legittimità e a quella della Corte EDU, ampiamente richiamata.

Il riferimento all'attività difensiva del difensore d'ufficio, benché non essenziale per la decisione in quanto successiva alla condotta colposa dell'imputato, appare opportuno per dimostrare che, nonostante la rinuncia del difensore di fiducia, l'imputato non era rimasto privo di una difesa effettiva.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ric

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di MILANOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto il rigetto del ricorso _ [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Milano, in funzione di giudice dell'esecuzione, giudicando in sede di rinvio dalla Corte di Cassazione, rigettava la richiesta di [OSCURATO:PERSONA] di rescissione del giudicato delle sentenze della Corte di appello di Milano del 6/10/2017 e del Tribunale di Milano del 12/1/2016. La sentenza di annullamento di questa Corte aveva dato atto che Kirilov, colpito da misura cautelare, aveva nominato un difensore di fiducia presso il quale, all'atto della scarcerazione per decorrenza dei termini di custodia (24/1/2014), aveva eletto domicilio; peraltro, l'imputato era stato nuovamente arrestato per altra causa il 17/4/2014 ed era rimasto detenuto fino al 10/1/2017, restando all'oscuro del procedimento avviato nel quale, all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], era stato dichiarato libero assente; per di più, il difensore di fiducia aveva rinunciato al mandato, per irreperibilità dell'assistito, il successivo 11 agosto 2014 e, nel corso del dibattimento, l'imputato era stato assistito da un difensore di ufficio; nei suoi confronti non era stata ordinata la rinnovazione della citazione né lo stesso era stato dichiarato assente. Secondo la Corte di Cassazione, non poteva presumersi la conoscenza del procedimento ex art. 420 bis, comma 2, cod. proc. pen. in caso di elezione di domicilio effettuata prima della formale instaurazione del procedimento. La successione temporale sopra richiamata poteva avere inciso concretamente sull'effettiva conoscenza del processo da parte dell'imputato, detenuto per altra causa e il cui difensore di fiducia, indicato come domiciliatario, aveva rinunciato al mandato. Secondo la Corte, dall'ordinanza annullata non emergevano prove diverse della conoscenza da parte dell'imputato del procedimento a suo carico e della possibilità di esercitare il diritto di difesa; cosicché il provvedimento era stato annullato con rinvio "per nuovo esame, onde verificare, in sede di rinvio, se tutte le vicende precedenti alla vocatio in iudicium che emergono dagli atti e che sono state denunciate dal ricorrente, effettivamente incidano sulla non colpevole assenza di conoscenza del procedimento da parte del condannato". Secondo la Corte territoriale, era pacifico che la notifica del decreto di rinvio a giudizio, perfezionata il 17/7/2014 in vista dell'udienza dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], non fornisse la prova che l'imputato fosse stato personalmente informato della pendenza del processo, essendo stata eseguita presso il difensore di fiducia che, pochi mesi dopo, aveva rinunciato al mandato. Tuttavia, l'imputato risiedeva in Italia da diversi anni, era capace di parlare e comprendere la lingua italiana e aveva una dimora stabile. Egli aveva nominato un difensore di fiducia con il quale aveva potuto instaurare un rapporto professionale e nei cui confronti aveva per tre volte rinnovato la propria fiducia. Inoltre, il difensore di ufficio aveva puntualmente partecipato a tutte le udienze processuali e aveva proposto appello avverso la sentenza di condanna. Per l'imputato quello del 17 aprile 2014 era il terzo arresto nell'Unione Europea; in occasione del primo, aveva fatto avvisare una persona di sua conoscenza; quando era stato nuovamente arrestato, quindi, era consapevole del diritto di cui all'art. 387 cod. proc. pen. Inoltre, la precedente scarcerazione era avvenuta per decorrenza dei termini di custodia cautelare: quindi l'imputato aveva ragione di ritenere che l'azione penale sarebbe stata esercitata. Secondo la Corte territoriale, nella situazione sopra descritta, l'imputato aveva tenuto un comportamento colposo non avvisando i familiari dell'arresto e non facendo avvisare il suo difensore di fiducia della condizione detentiva sopravvenuta per altra causa. Nella volontaria sottrazione alla conoscenza degli atti del procedimento e del processo rientra la manifesta mancanza di diligenza informativa, da valutare in concreto. L'imputato conosceva l'intenzione del pubblico ministero di perseguire i reati che avevano portato all'applicazione della misura cautelare e, all'atto dell'arresto per altra causa, aveva informazioni più che sufficienti per comprendere che l'interruzione del contatto con la difesa di fiducia domiciliataria, derivante dal sopravvenuto arresto e dalla mancata comunicazione dello stesso al difensore, avrebbe determinato il venir meno della concreta possibilità, per lui stesso, di essere informato circa gli sviluppi del procedimento in cui aveva eseguito tale elezione di domicilio. La decisione di non informare i familiari dell'arresto e, tramite gli stessi, il suo difensore di fiducia, era stata presa da persona informata circa i propri diritti di difesa, tale da avvedersi degli effetti di tale omissione. In definitiva, il ricorrente si era volontariamente sottratto alla conoscenza del processo poi conclusosi con il giudicato di condanna. Secondo la Corte territoriale, la colpa non poteva essere automaticamente esclusa dalla mancata verifica della condizione detentiva dell'imputato, che non può essere ritenuta obbligatoria per ogni imputato prima della notifica del decreto di rinvio a giudizio. In effetti, come affermato dalle Sezioni Unite della Cassazione, la notifica personale all'imputato detenuto deve essere preferita a quella presso il domicilio eletto solo se dagli atti emerge la condizione detentiva che, peraltro, l'[OSCURATO:PERSONA] non ha l'onere di verificare per ogni imputato. 2. Ricorre per cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA], deducendo vizio di motivazione, violazione di legge e omesso accertamento di quanto disposto dalla Corte di cassazione in sede di annullamento con rinvio. Contrariamente a quanto affermato nell'ordinanza, non spettava al giudice del rinvio la verifica se la mancata conoscenza del processo fosse dipeso, da colpa dell'imputato: il giudice doveva individuare elementi che provassero che l'imputato fosse venuto a conoscenza della celebrazione del giudizio o avesse volutamente rinunciato a parteciparvi e a difendersi o che comunque attestassero che la mancata conoscenza fosse a lui attribuibile. Per questa verifica, non erano significativi i vari atti di esercizio del diritto di difesa adottati in altri contesti, né presunzioni e deduzioni come quelle formulate dalla Corte territoriale; inoltre, era irrilevante la concreta partecipazione del difensore d'ufficio al dibattimento celebrato. Non era un caso che, alla prima udienza dibattimentale, l'imputato fosse stato dichiarato "libero non presente" e non assente: incertezza che, tuttavia, non aveva indotto il collegio a disporre la rinnovazione della citazione, soprattutto alla luce della rinuncia al mandato difensivo. La Corte non aveva potuto indicare elementi che provassero la conoscenza di Kirilov dei vari eventi processuali che avevano portato alla sua condanna definitiva. Kirilov non poteva immaginare che, detenuto in Italia per altra causa, sarebbe stato ritenuto non rintracciabile in un altro processo penale; inoltre, non era consapevole che il procedimento sarebbe proseguito con la richiesta di rinvio a giudizio. La sua negligenza non era stata oggettivamente circostanziata. 3. [OSCURATO:PERSONA] generale, [OSCURATO:PERSONA], nella requisitoria scritta, conclude per il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è infondato e deve essere rigettato. 1. Si è riprodotto il dettato che la Corte di Cassazione, con la sentenza di annullamento, aveva dato al giudice del rinvio; nella parte motiva, la Corte di cassazione censurava l'ordinanza annullata "non risultando dalla motivazione del provvedimento impugnato, se sussista, aliunde, la prova che le stesse non abbiano comunque impedito all'imputato di conoscere l'esistenza del procedimento e di esercitare il diritto di difesa". Si deve, quindi, escludere che il giudice del rinvio, come sostiene il ricorrente, avrebbe dovuto rinvenire elementi che provassero "che questi in ogni caso fosse venuto a conoscenza della celebrazione del giudizio e che lo stesso avesse volutamente rinunciato a parteciparvi e difendersi": l'art. 625 ter cod. proc. pen.(e ora l'art. 629 bis cod. proc. pen.) prevedeva che il condannato non solo provasse la mancata conoscenza del processo, ma dimostrasse che tale mancata conoscenza era incolpevole. La Corte territoriale, conformandosi alla sentenza di annullamento e alla giurisprudenza di legittimità, ha ritenuto che non fosse applicabile alcuna presunzione di conoscenza del processo derivante dall'elezione di domicilio e dalla nomina di un difensore di fiducia nella fase precedente alla vocatio in iudicium; d'altro canto, ha ritenuto certa la mancata conoscenza del processo da parte dell'imputato, che, arrestato per altra causa, non aveva avvisato il difensore di fiducia donniciliatario che, a sua volta, ignaro dello stato detentivo dell'assistito, aveva rinunciato al mandato ritenendolo irreperibile. Tuttavia, sulla base di questi due punti fermi, la Corte territoriale ha evidenziato, con argomentazione logica, gli elementi dimostrativi della decisione di Kirilov, una volta arrestato e trasferito in Italia, di non avvisare del proprio stato detentivo il difensore di fiducia, così come avrebbe potuto agevolmente fare: omissione che costituiva una condotta colposa con riferimento alla prevedibile e verosimilmente prevista emissione del decreto di rinvio a giudizio. Gli elementi evidenziati sono convincenti: la scarcerazione era avvenuta soltanto per scadenza dei termini di custodia cautelare, cosicché il soggetto non aveva alcuna aspettativa di un'archiviazione della sua posizione; egli conosce e parla la lingua italiana; non si trattava del primo arresto ed egli era consapevole della possibilità di avvisare i familiari del suo stato detentivo. [OSCURATO:PERSONA] poteva far conto su una specifica ricerca da parte dell'Autorità giudiziaria del suo attuale domicilio nonché della verifica del suo stato detentivo, atteso che lo stesso non emergeva in alcun modo, né egli aveva notiziato alcuno di tale evento, mentre il difensore aveva soltanto attestato la sua irreperibilità da libero (era stato in precedenza scarcerato), senza potere, invece, riferirne lo stato detentivo, che ignorava. 2. In definitiva, la motivazione del provvedimento appare logica e aderente alla situazione che si era creata nonché conforme alla giurisprudenza di legittimità e a quella della Corte EDU, ampiamente richiamata. Il riferimento all'attività difensiva del difensore d'ufficio, benché non essenziale per la decisione in quanto successiva alla condotta colposa dell'imputato, appare opportuno per dimostrare che, nonostante la rinuncia del difensore di fiducia, l'imputato non era rimasto privo di una difesa effettiva. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ric
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