Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 11328/2024

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

17014/2020R.G., proposto DA [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difes o dal l ’ Avv. [OSCURATO:PERSONA], con studio in Roma, ove elettivamente domiciliato, giusta procura in calce al ricorso introduttivo del presente procedimento; RICORRENTE [OSCURATO:PERSONA] l’Agenzia delle Entrate - Riscossione , con sede in Roma, in persona del Direttore pro tempore; INTIMATA avverso la sentenza depositata dalla Commissione tributaria regionale d ella Lombardia il 30 ottobre 201 9 , n . 4274/12/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell’11 aprile 2024 dal Dott. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]: [OSCURATO:PERSONA] DILAZIONE1. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza depositata dalla Commissione tributaria r egionale della Lombardia il 30 ottobre 2019, n. 4274/12/2019, che, in controversia su impugnazione di preavviso di fermo amministrativo in relazione all’inadempimento dei crediti risultanti da due cartelle di pagamento, ha rigettato l’appello proposto d a l l ’Agenzia delle Entrate nei confronti d e lla medesimaavverso la sentenza depositata dalla Commissione tributaria provinciale di Bari il 15 luglio 2013, n. 95/02/2013, con condanna allarifusione delle spese giudiziali ;

2. il giudice di appello haconfermato la decisione di prime cure -che aveva rigettato il ricorso originario - sul presupposto che le prodromiche cartelle di pagamento fossero state ritualmente notificate al contribuente, per cui il preavviso di fermo amministrativo era immune da vizi di nullità derivata;

3. l’Agenzia delle Entrate - Riscossione è rimasta intimata anche dopo la rinnovazione della notifica del ricorso per cassazione in adempienza di ordinanza interlocutoria del collegio;

4. il ricorrente ha depositato memoria; [OSCURATO:PERSONA]:

1. preliminarmente, in relazione alla censura formulata con il primo motivo del ricorso per cassazione (per violazione degli artt. 31, 102 e 331 cod. proc. civ., 14 e 49 del d.lgs. 31 dicembre 1992, 546, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.), con la quale si lamenta l’infrazione del principio del contraddittorio per l’omessa evocazione nel giudizio di appello dell’ente impositore, che pure era stato parte del giudizio di prime cure, il collegio rileva che le ordinanze interlocutori e depositat e da questa Sezione l’1 marzo 2023, nn. 6204 e 6205 , ha nno rimesso al [OSCURATO:PERSONA] Presidente per l’assegnazione alle Sezioni Unite lequestioni di massima di particolare importanzase l’art. 53, comma 2, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, disciplini o meno un litisconsorzio necessario processuale che imponga sempre, prescindendo dal carattere scindibile o inscindibile delle cause o della loro dipendenza ai sensi degli artt. 331 e 332 cod. proc. civ., l’integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i partecipanti al giudizio di primo grado, ovvero se il legislatore abbia inteso rendere la materia del litisconsorzio nel processo tributario di secondo grado autonoma rispetto a quella contenuta nel codice di procedura civile, così evidenziando gli aspetti peculiari della disciplina del processo tributario di appello e tra questi le modalità di proposizione dell’appello tributario stabilite dall’art. 54 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546;

2. ne conseguel’imprescindibilità, per la inevitabile incidenza sullo scrutinio del suddetto motivo, dirinviare la causa a nuovo ruolo in attesa della decisione delle Sezioni Unitesulle questioni attinenti al litisconsorzio processuale nel processo tributario.

P.T.M.

La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo in attesa della decisione delle Sezioni Unite sullequestioni specificat e in motivazione .

Così deciso a Roma nella camera di consiglio del l’11 aprile 2024.

IL PRESIDENTE [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
17014/2020R.G., proposto DA [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difes o dal l ’ Avv. [OSCURATO:PERSONA], con studio in Roma, ove elettivamente domiciliato, giusta procura in calce al ricorso introduttivo del presente procedimento; RICORRENTE [OSCURATO:PERSONA] l’Agenzia delle Entrate - Riscossione , con sede in Roma, in persona del Direttore pro tempore; INTIMATA avverso la sentenza depositata dalla Commissione tributaria regionale d ella Lombardia il 30 ottobre 201 9 , n . 4274/12/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell’11 aprile 2024 dal Dott. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]: [OSCURATO:PERSONA] DILAZIONE1. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza depositata dalla Commissione tributaria r egionale della Lombardia il 30 ottobre 2019, n. 4274/12/2019, che, in controversia su impugnazione di preavviso di fermo amministrativo in relazione all’inadempimento dei crediti risultanti da due cartelle di pagamento, ha rigettato l’appello proposto d a l l ’Agenzia delle Entrate nei confronti d e lla medesimaavverso la sentenza depositata dalla Commissione tributaria provinciale di Bari il 15 luglio 2013, n. 95/02/2013, con condanna allarifusione delle spese giudiziali ; 2. il giudice di appello haconfermato la decisione di prime cure -che aveva rigettato il ricorso originario - sul presupposto che le prodromiche cartelle di pagamento fossero state ritualmente notificate al contribuente, per cui il preavviso di fermo amministrativo era immune da vizi di nullità derivata; 3. l’Agenzia delle Entrate - Riscossione è rimasta intimata anche dopo la rinnovazione della notifica del ricorso per cassazione in adempienza di ordinanza interlocutoria del collegio; 4. il ricorrente ha depositato memoria; [OSCURATO:PERSONA]: 1. preliminarmente, in relazione alla censura formulata con il primo motivo del ricorso per cassazione (per violazione degli artt. 31, 102 e 331 cod. proc. civ., 14 e 49 del d.lgs. 31 dicembre 1992, 546, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.), con la quale si lamenta l’infrazione del principio del contraddittorio per l’omessa evocazione nel giudizio di appello dell’ente impositore, che pure era stato parte del giudizio di prime cure, il collegio rileva che le ordinanze interlocutori e depositat e da questa Sezione l’1 marzo 2023, nn. 6204 e 6205 , ha nno rimesso al [OSCURATO:PERSONA] Presidente per l’assegnazione alle Sezioni Unite lequestioni di massima di particolare importanzase l’art. 53, comma 2, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, disciplini o meno un litisconsorzio necessario processuale che imponga sempre, prescindendo dal carattere scindibile o inscindibile delle cause o della loro dipendenza ai sensi degli artt. 331 e 332 cod. proc. civ., l’integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i partecipanti al giudizio di primo grado, ovvero se il legislatore abbia inteso rendere la materia del litisconsorzio nel processo tributario di secondo grado autonoma rispetto a quella contenuta nel codice di procedura civile, così evidenziando gli aspetti peculiari della disciplina del processo tributario di appello e tra questi le modalità di proposizione dell’appello tributario stabilite dall’art. 54 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546; 2. ne conseguel’imprescindibilità, per la inevitabile incidenza sullo scrutinio del suddetto motivo, dirinviare la causa a nuovo ruolo in attesa della decisione delle Sezioni Unitesulle questioni attinenti al litisconsorzio processuale nel processo tributario. P.T.M. La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo in attesa della decisione delle Sezioni Unite sullequestioni specificat e in motivazione . Così deciso a Roma nella camera di consiglio del l’11 aprile 2024. IL PRESIDENTE [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 11328/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris