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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 14075/2023

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uente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 26654/2015R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in per sona del Direttore pro - tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato, dalla quale è rappresentata e difesaex lege, –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, via Celimontana n. 38, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] in virtù di procura speciale a margine del controricorso, - c ontroricorrente – [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro-tempore, - intimata - avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Toscana n. 1979/16/2014 , depositata il 13 ottobre 2014; [OSCURATO:PERSONA] –IRPEF2001 R.G.

N.26654/2015 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 27gennaio 2023 dal consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]; -Rilevato che:

1. Con avviso di accertamento n.

R6C010200170/2008 l’Agenzia delle entrate – Direzione provinciale di Pisa accertava, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], una plusvalenza non dichiarataper l’anno 2001, ai sensi degli artt. 67, comma 1, lett. a) e 68, comma 2, d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (testo unico delle imposte dirette), di € 265.988,00, derivante dalla cessione alla società [OSCURATO:SOCIETA]. (i cui soci erano il medesimo Guidi e la di lui moglie) di un terreno edificabile pervenuto al contribuente giusta proposta di donazione dal padre del 25 gennaio 2011 e successivo atto di accettazione del 29 gennaio 2001, registrato a Viareggio al n. 10021.

2. Proposto ricorso dal contribuente, avverso tale avviso di accertamento, dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Pisa questa, con sentenza n. 156/02/2010 del 30 giugno 2010 accoglieva il ricorso, annullando l’atto impugnato.

3. Interposto gravame dall’Ufficio, la Commissione tributaria regionale della Toscana, con sentenza n. 1979/16/2014 , pronunciata il 23 gennaio 2013 e depositata in segreteria il 13 ottobre 2014, rigettava l’appello e confermava la sentenza impugnata.

4. Avverso tale sentenzaha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle entrate, sulla base di tre motivi.

Resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA], mentre [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. è rimasta intimata.

5. La discussione del ricorso è stata quindi fissata per la camera di consiglio del 27 gennaio 2023, ai sensi degli artt. 375, secondo comma, e 380-bis.1 cod. proc. civ., come R.G.

N.26654/2015 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] introdotti dall’art. 1-bis, comma 1, lett. a) e lett. f), del d.l. 31 agosto 2016, n. 168, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 ottobre 2016, n. 197. -Considerato che:

6. Preliminarmente va rilevato che il contribuente ha presentato istanza di sospensione del processo ex art. 1, comma 197, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, dichiarando di volersi avvalere della procedura di definizione agevolata della presente lite, ai sensi dell’art. 1, commi 186 ss., della stessa legge, nei termini ivi previsti.

Ricorrono i presupposti per la concessione della richiesta sospensione, trattandosi di controversia tributaria pendente dinanzi alla Corte di cassazione alla data 1° gennaio 2023, non riguardante risorse proprie della UE o somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato.

Deve quindi essere disposta la sospensione del giudizio fino al 10 luglio 2023, con rinvio della causa a nuovo ruolo.

P.Q.M.

La Corte dispone la sospensione del giudizio, nei termini di cui in motivazione.

Rinvia a nuovo ruolo la trattazio

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
uente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 26654/2015R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in per sona del Direttore pro - tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato, dalla quale è rappresentata e difesaex lege, –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, via Celimontana n. 38, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] in virtù di procura speciale a margine del controricorso, - c ontroricorrente – [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro-tempore, - intimata - avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Toscana n. 1979/16/2014 , depositata il 13 ottobre 2014; [OSCURATO:PERSONA] –IRPEF2001 R.G. N.26654/2015 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 27gennaio 2023 dal consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]; -Rilevato che: 1. Con avviso di accertamento n. R6C010200170/2008 l’Agenzia delle entrate – Direzione provinciale di Pisa accertava, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], una plusvalenza non dichiarataper l’anno 2001, ai sensi degli artt. 67, comma 1, lett. a) e 68, comma 2, d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (testo unico delle imposte dirette), di € 265.988,00, derivante dalla cessione alla società [OSCURATO:SOCIETA]. (i cui soci erano il medesimo Guidi e la di lui moglie) di un terreno edificabile pervenuto al contribuente giusta proposta di donazione dal padre del 25 gennaio 2011 e successivo atto di accettazione del 29 gennaio 2001, registrato a Viareggio al n. 10021. 2. Proposto ricorso dal contribuente, avverso tale avviso di accertamento, dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Pisa questa, con sentenza n. 156/02/2010 del 30 giugno 2010 accoglieva il ricorso, annullando l’atto impugnato. 3. Interposto gravame dall’Ufficio, la Commissione tributaria regionale della Toscana, con sentenza n. 1979/16/2014 , pronunciata il 23 gennaio 2013 e depositata in segreteria il 13 ottobre 2014, rigettava l’appello e confermava la sentenza impugnata. 4. Avverso tale sentenzaha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle entrate, sulla base di tre motivi. Resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA], mentre [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. è rimasta intimata. 5. La discussione del ricorso è stata quindi fissata per la camera di consiglio del 27 gennaio 2023, ai sensi degli artt. 375, secondo comma, e 380-bis.1 cod. proc. civ., come R.G. N.26654/2015 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] introdotti dall’art. 1-bis, comma 1, lett. a) e lett. f), del d.l. 31 agosto 2016, n. 168, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 ottobre 2016, n. 197. -Considerato che: 6. Preliminarmente va rilevato che il contribuente ha presentato istanza di sospensione del processo ex art. 1, comma 197, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, dichiarando di volersi avvalere della procedura di definizione agevolata della presente lite, ai sensi dell’art. 1, commi 186 ss., della stessa legge, nei termini ivi previsti. Ricorrono i presupposti per la concessione della richiesta sospensione, trattandosi di controversia tributaria pendente dinanzi alla Corte di cassazione alla data 1° gennaio 2023, non riguardante risorse proprie della UE o somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato. Deve quindi essere disposta la sospensione del giudizio fino al 10 luglio 2023, con rinvio della causa a nuovo ruolo. P.Q.M. La Corte dispone la sospensione del giudizio, nei termini di cui in motivazione. Rinvia a nuovo ruolo la trattazio
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