[OSCURATO:PERSONA],in persona del legale rappresentante pro tempore,2026 rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA];2989 - controricorrente -avverso la sentenza n. 265/2022 della CORTE D'APPELLO diPERUGIA, depositata il 21/11/2022 R.G.N. 186/2021;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del18/06/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].1. La ricorrente [OSCURATO:PERSONA], avvocato dipendente dell’INPSnell’ambito del ruolo professionale-area legale, dove haNumero registro generale 11471/2023Numero sezionale 2989/2026prestato servizio dal 18.12.1989 fino al 30 aprile 201Nu6m,e roc odi nra ccolta generale 23865/2026Data pubblicazione 22/07/2026l’incarico inoltre di coordinatrice regionale dell’Umbria, poicollocata a riposo, ha dedotto che l’INPS le aveva liquidato iltrattamento di fine servizio, una prima volta di euro252.959,70 lordi, includendo tra le voci retributive la quotaripartizione degli onorari e l’indennità annua di alboprofessionale, senza tuttavia includere l’indennità dicoordinamento regionale e, successivamente, con nota del22.11.2017, aveva elaborato un ricalcolo, in peius, riducendol’importo in euro 104.198,56 lordi, escludendo dal computole tre voci retributive sopra menzionate. Ha adito il [OSCURATO:PERSONA] chiedendo, in via principale, che venisserodichiarate computabili, nel calcolo dell’indennità di fineservizio le suddette tre voci retributive con condannadell’INPS al pagamento delle differenze, con rivalutazionemonetaria ed interessi; in via subordinata, in caso diesclusione della quota onorari dal calcolo del TFS, che fosserodichiarate indebite le trattenute effettuate annualmentedall’INPS sul monte ore onorari legali ed accantonate acopertura degli oneri riflessi del trattamento di fine servizioe, pertanto, condannare l’INPS a restituire le quote dipertinenza ammontanti ad euro 78250,24., oltrerivalutazione ed interessi.2. L’adito Tribunale ha rigettato le domande e la Corte di appellodi Perugia, con la sentenza oggi impugnata, ha confermatola pronuncia di prime cure.3. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso in Cassazione affidato aquattro motivi. L’INPS ha resistito con controricorso,chiedendo il rigetto del ricorso.4. Le parti hanno depositato memorie.RAGIONI DELLA DECISIONENumero registro generale 11471/2023Numero sezionale 2989/20261. I motivi possono essere così sintetizzati. Numero di raccolta generale 23865/2026Data pubblicazione 22/07/20262. Con il primo motivo di ricorso, rubricato “Violazione e falsaapplicazione dell’art. 13 della legge 20 marzo 1975 n. 70 (art.360 primo comma n. 3 cpc) e dell’art. 5, comma 1 lett. gdella legge 9 marzo 1989 n. 88 (confermativo dell’art. 4punto 10, DPR [OSCURATO:DATA_NASCITA] n. 639”) si censura la sentenzaimpugnata per avere escluso, ai fini dell’indennità di fineservizio, il computo della componente integrativa stipendialedella quota di partecipazione agli onorari.3. Con il secondo motivo di ricorso, rubricato “Violazionedell'art. 2, comma 7, della legge 8 agosto 1995, n. 335 edegli artt. 2, 45 e 69 del decreto legislativo 30 marzo 2001,n.165., falsa applicazione dell’art. 13 della legge 20 marzo1975, n. 70 (art. 360, co. 1 n. 3, c.p.c.) anche in relazioneall’art. 42 del CCNL del [OSCURATO:DATA_NASCITA] dell’Area VI della dirigenzadegli Enti pubblici non economici (art. 360 primo comma n.3 cpc)”, si censura la sentenza impugnata per aver esclusoche la contrattazione collettiva potesse derogare alladisciplina legale del trattamento di fine servizio deidipendenti degli enti pubblici non economici, così escludendodal computo dell’indennità di fine servizio le componentistipendiali degli onorari, dell’indennità di funzioneprofessionale e dell’indennità per il coordinamentodistrettuale/regionale erogati dalla ricorrente.4. Con il terzo motivo il ricorrente denuncia la violazione e falsaapplicazione dell’art. 13 della legge 20 marzo 1975, n. 70 inrelazione al generale principio dell’affidamento e degli artt. 3e 36 della costituzione (art. 360, n. 3, cod. proc. civ.).Censura la sentenza impugnata, per non avere accolto ilmotivo di appello con cui si chiedeva la riforma della sentenzadi primo grado, nella parte in cui aveva ritenuto che - in baseNumero registro generale 11471/2023Numero sezionale 2989/2026alla corretta interpretazione dell’art. 13 l. n. 70/197Nu5m e-ro dgi lrai ccolta generale 23865/2026Data pubblicazione 22/07/2026onorari non fossero da calcolare ai fini della liquidazione dellaprestazione (indennità di anzianità).5. Con la memoria ex art. 378 c.p.c. del 5 giugno 2026 laricorrente -dando atto di un sopravvenuto orientamento dilegittimità (Cass. n. 1258/2026; Cass. n. 3105/2026; Cass.n. 4081/2026; Cass. n. 4082/2026; Cass. n. 4084/2026) conil quale si è esclusa la computabilità nel TFS delle vociretributive e degli onorari, oggetto delle doglianze, in basead una interpretazione (restrittiva) del termine “stipendio” dicui all’art. 13 legge n. 70/1975- ha sostanzialmenterinunciato ai suddetti tre motivi, non insistendo sul loroesame e abbandonando le relative domande- di talché essivanno dichiarati inammissibili per sopravvenuto difetto diinteresse.6. Con il quarto motivo, formulato in via subordinata, laricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art.1 comma 208, della legge 23.12.2005 n. 266, ai sensidell’art. 360 co. 1 n. 3 cpc. Sostiene l’erroneità della sentenzaimpugnata per aver ritenuto e rigettato anche la domandasubordinata di restituzione delle trattenute effettuatedall’Istituto sull’ammontare complessivo lordo degli onorari acopertura degli oneri riflessi della (negata) prestazione. Inparticolare, si sostiene che in base al disposto della leggefinanziaria 2006, comma 208, l’INPS avrebbe posto a caricodegli avvocati dipendenti, per intero, gli oneri riflessiindividuandoli nei contributi assistenziali/previdenziali FPLD -ENPEP- INAIL, nell’IRAP e nell’accantonamento per il rateobuonuscita, inclusione quest’ultima reputata illegittima;inoltre, si adduce che avrebbe errato la Corte territoriale nelritenere che tali accantonamenti non avrebberoNumero registro generale 11471/2023compromesso il diritto soggettivo patrimoniale degli aventNi umero sezionale 2989/2026Numero di raccolta generale 23865/2026diritto e che non si tratta di trattenute a carico del lavoratoreData pubblicazione 22/07/2026bensì di oneri del datore di lavoro; si rappresenta, infine, chevi era stato un formale riconoscimento della pretesa vantatain una nota dell’INOS del [OSCURATO:DATA_NASCITA] cui la Corte di meritonon aveva attribuito tale valenza.7. Anche tale motivo, proposto in via subordinata, èinammissibile.Esso investe, nella sostanza, un accertamento di merito, cheinvolge una disamina del materiale probatorio documentale,non sindacabile in sede di legittimità in quantoadeguatamente motivato ed esente dai vizi di cui al novellatoart. 360 co. 1 n. 5 c.p.c.Invero, la Corte territoriale -dopo avere richiamato ilregolamento dell’INPS (determinazione n. 1384 del 9dicembre 2003) disciplinante l’erogazione ei compensiprofessionali agli avvocati dipendenti dell’istituto, confissazione del tetto massimo di euro 23.000.000,00 e lasuccessiva determina n. 143 del 23 ottobre 2007, adottata aseguito dell’art. 1 co. 208 della legge n. 266/2005, la qualeha modificato il regolamento per la corresponsione deicompensi professionali, prevedendo che, ferma l’innovazionelegislativa in merito alla determinazione degli oneri riflessi,cioè gli oneri previdenziali e assistenziali dovuti dal datore dilavoro, quantificati dall’Istituto nella misura di €9.000.000,00, per FPDL, ENPDEP, INAIL, IRAP eaccantonamento buonuscita 8,33 % ed imputati al capitolo4U1102015, i compensi agli avvocati venivano comunqueliquidati fino all’importo massimo di € 23.000.000,00,comprensivo delle ritenute previdenziali e fiscali a carico deldipendente ed imputati al distinto capitolo 4U1102009- haNumero registro generale 11471/2023Numero sezionale 2989/2026accertato che il nuovo tetto fissato dall’Istituto nella Nmumiesrou dri ara ccolta generale 23865/2026Data pubblicazione 22/07/2026di € 32.000.000,00 aveva consentito ai legali dell’Istituto dicontinuare a percepire le medesime somme corrisposte finoa quel momento a titolo di onorari legali, e cioè finoall’ammontare di € 23.000.000,00, stante la destinazione deldifferenziale di € 9.000.000,00 ad un autonomo capitolo dispesa per la copertura degli oneri riflessi a carico del datoredi lavoro (tra i quali appunto l’accantonamento buonuscitadell’8,33%), affermando, in definitiva, non si trattava di“trattenute” a carico del lavoratore bensì di oneri del datoredi lavoro.Come già anticipato, si tratta di una valutazione di merito(ritenuta assenza di trattenute a carico dei lavoratori cheesclude ogni diritto alla restituzione) che non può esseremessa in discussione in questa sede.Inammissibile è, infine, anche la censura sullainterpretazione della nota del 31 maggio 2018 (“La scriventeDirezione sta provvedendo a quantificare le somme oggettodi restituzione relative alle quote di onorari corrispondentiagli accantonamenti TFS effettuati”), che, secondo i giudicidi seconde cure lasciava intendere solo l’esistenza di unasituazione di incertezza e di provvisorietà in ordineall’ammontare del T.F.S. oggetto di riliquidazione per effettodell’applicazione dei principi di diritto affermati dallagiurisprudenza di legittimità.Invero, è stato affermato che, per sottrarsi al sindacato dilegittimità, l'interpretazione data dal giudice di merito ad unpossibile, o la migliore in astratto, ma una delle possibili, eplausibili, interpretazioni; sicché, quando di una clausola(anche contrattuale) sono possibili due o più interpretazioni,Numero registro generale 11471/2023Numero sezionale 2989/2026non è consentito, alla parte che aveva prNoumpeoros dti ora ccolta generale 23865/2026Data pubblicazione 22/07/2026l'interpretazione poi disattesa dal giudice di merito, dolersi insede di legittimità del fatto che fosse stata privilegiata l'altra(Cass. n. 24539/2009).Ciò perché in tema di interpretazione dell’atto di autonomiaprivata il sindacato di legittimità non può investire il risultatointerpretativo in sé, che appartiene all'ambito dei giudizi difatto riservati al giudice di merito, ma afferisce solo allaverifica del rispetto dei canoni legali di ermeneutica e dellacoerenza e logicità della motivazione addotta, conconseguente inammissibilità di ogni critica alla ricostruzionedella volontà negoziale operata dal giudice di merito che sitraduca in una diversa valutazione degli stessi elementi difatto da questi esaminati (Cass. n. 2465/2015).Nella fattispecie, la Corte territoriale, con una motivazioneplausibile e motivata, ha escluso che alla nota sopra indicatapotesse attribuirsi il valore di atto ricognitivo del debito etanto basta per ritenere la censura non meritevole diaccoglimento in mancanza di asserite violazioni, in iure, deicanoni di interpretazione di cui al codice civile.8. Alla stregua di quanto esposto, il ricorso deve esseredichiarato inammissibile.9. Alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna dellaricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio dilegittimità che si liquidano come da dispositivo. P.Q.MLa Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna laricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, dellespese del presente giudizio che liquida in euro 5.000,00 percompensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 perNumero registro generale 11471/2023Numero sezionale 2989/2026cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli acceNsusmoerroi ddi rai ccolta generale 23865/2026Data pubblicazione 22/07/2026legge.Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/02 dà attodella sussistenza dei presupposti processuali per il versamento,da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo dicontributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a normadel comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 18 giugno 2026La PresidenteDott.ssa [OSCURATO:PERSONA]