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CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 4 dicembre 2025

Cassazione n. 39148/2025

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

PDFBox: REPUBBLICA ITALIANA In nome del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] SEZIONE PENALE Composta da [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Sent. n. sez. 1129/2025 [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] - Relatore - R.G.N. 25878/2025 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ALESSANDRO D'ANDREA ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/01/2025 della Corte d'appello di Brescia.

Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte d’appello di Brescia, con sentenza del 7 gennaio 2025, ha confermato la pronuncia del Tribunale dello stesso capoluogo, con cui, all’esito di giudizio ordinario, [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato alla pena di mesi otto di arresto ed euro 2000,00 di ammenda per i reati di cui agli artt. 116, comma 15 e 17, d. lgs 285/1992 e 186, comma 2, lett. c) e 2-bis d. lgs 285/1992, ritenuti in continuazione tra loro.

2. Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, a mezzo del difensore, articolando i seguenti motivi di doglianza.

I) Inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità o di inutilizzabilità con riferimento alla disposizione normativa di cui all'art.114 disp. att. cod. proc. pen., non avendo ricevuto l’imputato l’avviso di farsi assistere da un difensore di fiducia.

La disposizione normativa di cui all'art. 114 disp. att. cod. proc. pen. stabilisce: "nel procedere al compimento degli atti indicati nell'art. 356 del codice, la polizia CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUARTA SEZIONE PENALE Depositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 39148/2025 Roma, lì, 04/12/2025 giudiziaria avverte la persona sottoposta alle indagini, se presente, che ha la facoltà di farsi assistere dal difensore di fiducia".

Dalla compiuta istruttoria è emerso come [OSCURATO:PERSONA] non sia stato avvertito della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia: all’atto del sinistro patito, a seguito del quale intervenne personale della [OSCURATO:PERSONA], il ricorrente, che fu trovato soltanto in uno stato di forte agitazione, fu trasferito in ospedale, venendo sottoposto, su richiesta degli operanti, ad analisi ematiche che rivelarono il tasso alcolemico contestato, senza tuttavia ricevere l’avvertimento della facoltà ex art. 114 disp. att. cod. proc. pen.

Ciò comporta, in base a consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, l’inutilizzabilità dell’accertamento praticato in ospedale.

II) Inosservanza o erronea applicazione della legge penale o di altre norme giuridiche con riferimento alla ritenuta sussistenza della circostanza aggravante di cui all'art. 186, comma 2-bis cod. strada.

Il tema della ritenuta sussistenza dell'aggravante ascritta all'imputato non è stato oggetto di doglianza nell’atto d'appello.

Secondo i più recenti arresti giurisprudenziali, il giudice di legittimità può dare al fatto una diversa qualificazione giuridica, anche più grave.

Questo può avvenire a condizione che, nel rispetto del principio del giusto processo di cui dell'art. 6 della Convenzione EDU, la stessa qualificazione sia prevedibile, che il fatto storico non sia radicalmente trasformato nei suoi elementi essenziali rispetto all'originaria imputazione e che l'imputato sia stato messo in condizione di far valere le proprie ragioni in merito alla nuova definizione giuridica della vicenda.

Tale possibilità deve essere riconosciuta anche quando la riqualificazione giuridica sia, come nel caso dell'esclusione dell'aggravante in parola, favorevole all'imputato.

III) Carenza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione in relazione al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche in misura prevalente sulle contestate aggravanti.

Nella sentenza impugnata i giudici hanno ritenuto di non dover riconoscere all'imputato le attenuanti generiche in misura prevalente sulla contestata aggravante, sussistendo, ad avviso della Corte d'appello, elementi ostativi di segno negativo; la Corte di merito, tuttavia, si è astenuta dall’analizzare gli aspetti positivi di valutazione rappresentati dalla difesa nell’atto di appello, mancando di offrire una motivazione logica sul punto, essendosi limitata laconicamente ad osservare che "non si ravvisano ulteriori elementi positivi per giungere ad un giudizio di prevalenza".

IV) Difetto di motivazione con riferimento alla mancata applicazione della sanzione sostitutiva della pena pecuniaria.

L'impugnata sentenza ha rigettato la richiesta formulata con i motivi aggiunti di applicazione della sanzione sostitutiva della pena pecuniaria, sostenendo la sua inadeguatezza “alla luce della personalità negativa del [OSCURATO:PERSONA], che risulta del tutto impermeabile al monito delle precedenti condanne, numerose ed anche specifiche".

Contravvenendo ai principi stabiliti in sede di legittimità, i giudici hanno ritenuto di negare la richiesta in forza di una valutazione negativa della personalità dell'imputato, esclusivamente desunta dai precedenti penali annoverati.

3. Il Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione, con requisitoria scritta, ha concluso per il rigetto del ricorso.

La difesa, nel rassegnare conclusioni scritte, anche in replica alla requisitoria del Procuratore Generale, ha insistito nel richiedere l’annullamento della sentenza impugnata.

4. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

Con riferimento al primo motivo di doglianza, si osserva quanto segue.

Correttamente la Corte d’appello ha rilevato come l’omesso avviso al conducente della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia integri una nullità di ordine generale a regime intermedio, che doveva essere tempestivamente dedotta, a norma del combinato disposto degli artt. 180 e 182, comma 2, cod. proc. pen., fino al momento della deliberazione della sentenza di primo grado.

Il principio, più spesso affermato nell’ipotesi di giudizio ordinario originato da opposizione a decreto penale di condanna, è estensibile al caso che occupa, in cui il giudizio ordinario non è scaturito da opposizione al decreto penale di condanna (cfr., ex multis, Sez. 4, n. 33795 del 17/05/2019, Venditto, Rv. 276675 – 01:”In tema di guida in stato di ebbrezza, la violazione dell'obbligo di dare avviso al conducente da sottoporre all'esame alcolimetrico della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia, determina una nullità di ordine generale, deducibile nei termini di cui agli artt. 180 e 182, comma 2, cod. proc. pen., con la conseguenza che, in caso di procedimento per decreto, il momento ultimo entro il quale la nullità può essere dedotta dalla parte va individuato nella deliberazione della sentenza di primo grado, e non nella presentazione dell'atto di opposizione al decreto stesso, in quanto le norme sulla nullità sono di stretta interpretazione, e l'art. 180 non contiene alcun riferimento al decreto penale di condanna e al relativo atto di opposizione”).

Poiché non risulta, come evidenziato dalla Corte di merito, che l’eccezione sia stata proposta innanzi al giudice di primo grado, deve ritenersi che la nullità dedotta sia stata sanata.

L’argomentazione coltivata in sede di conclusioni scritte, secondo la quale sarebbe desumibile dal contenuto della sentenza di primo grado la proposizione dell’eccezione, oltre a non essere stata devoluta alla Corte d’appello nei termini qui richiamati, è manifestamente infondata: la sentenza del Tribunale non contiene alcun riferimento all’eccezione di cui si discute ed il fatto che il giudice abbia, in disamina, posto in evidenza la testimonianza del verbalizzante, il quale aveva deposto sulla regolarità dell’avviso, si inserisce tra gli argomenti a sostegno della ricostruzione dei fatti e dell’affermazione di responsabilità dell’imputato.

5. Del pari inammissibile è il secondo motivo di ricorso: la stessa difesa ha rappresentato di non avere devoluto alla Corte d’appello la questione riguardante l’insussistenza dell’aggravante ex art. 186, comma 2, lett. c) cod. strada.

E’ ius receptum nella giurisprudenza di legittimità il principio in base al quale non possono essere dedotte con il ricorso per cassazione questioni sulle quali il giudice di appello abbia correttamente omesso di pronunziarsi perché non devolute alla sua cognizione (così, ex multis, Sez. 2, n. 13826 del 17/02/2017, Bolognese, Rv. 269745).

La giurisprudenza richiamata nel ricorso non si attaglia al caso in esame e l’assunto secondo il quale competerebbe alla Corte di Cassazione provvedere d’ufficio alla invocata riqualificazione del fatto è manifestamente infondato.

La questione sulla qualificazione giuridica di un fatto può essere dedotta per la prima volta in sede di giudizio di legittimità, rientrando tra quelle su cui la Corte di cassazione può decidere ai sensi dell’art. 609 cod. proc. pen.; tuttavia, ciò è ammissibile soltanto quando non siano necessari accertamenti di fatto (cfr. Sez. 2, n. 17235 del 17/01/2018, Tucci, Rv. 272651; Sez. 2, n. 45583 del 15/11/2005, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 232773) Nel caso di specie i presupposti applicativi dell’aggravante risultano sufficientemente enucleati dalla sentenza di primo grado, in cui si imputa allo stato di ebbrezza dell’imputato – il cui tasso alcolemico era piuttosto elevato - il sinistro stradale occorso, ponendosi in evidenza che il ricorrente aveva perso il controllo dell’autovettura in autonomia, urtando un pilastro in cemento senza alcun coinvolgimento di altre vetture.

A fronte delle argomentazioni illustrate in sentenza, la difesa introduce nuovi elementi di valutazione (conformazione della strada con presenza di una curva, modesta velocità tenuta dal ricorrente), sollecitando la considerazione di circostanze in fatto che non possono trovare ingresso in questa sede.

6. La mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche con giudizio di prevalenza sulla ritenuta aggravante riposa su una congrua motivazione, non censurabile in questa sede.

La Corte di merito ha evidenziato l’assenza di positivi elementi di valutazione, individuando nella condotta complessivamente serbata dal ricorrente, il quale è incorso nella duplice violazione contestata, “grave impudenza” e “scarsa coscienza del vivere civile”.

Si rammenta come il giudizio di comparazione tra opposte circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfugge al sindacato di legittimità qualora non sia frutto, come nel caso in esame, di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che per giustificare la soluzione dell'equivalenza si sia limitata a ritenerla più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena ed anche quella che evidenzi l’assenza di positivi elementi di valutazione (ex multis Sez. 3, n. 26908 del 22/04/2004, Ronzoni, Rv. 229298; Sez. 3, n. 9836 del 17/11/2015, dep. 2016, Piliero, Rv. 266460).

7. Il rigetto dell’applicazione della pena sostitutiva è sostenuto da pertinente apparato argomentativo.

La Corte di merito ha ritenuto di negare il beneficio in ragione della negativa personalità dell’imputato, gravato da numerosi precedenti anche specifici, espressione di una personalità “impermeabile al monito delle precedenti condanne”.

In altra parte della motivazione è stata posta in evidenza anche la gravità del fatto ascritto al prevenuto.

Il collegio non ignora l’orientamento richiamato nel ricorso, in base al quale, in tema di pene sostitutive, il giudice di merito non può respingere la richiesta in ragione della sola sussistenza di precedenti condanne (Sez. 2, n. 8794 del 14/02/2024, Pesce, Rv. 286006 – 02); tuttavia, i requisiti motivazionali richiesti in materia sono stati meglio precisati in successive e più convincenti pronunce di questa Corte, il cui arresto può essere dato per acquisito.

Si veda, da ultimo, Sez. 4, n. 36961 del 09/10/2025, Held, Rv. 288658, così massimata:”In tema di pene sostitutive di pene detentive brevi, il giudice può respingere la richiesta anche facendo esclusivo riferimento ai precedenti penali dell'imputato, purché dalla loro valutazione, che deve essere oggetto di specifica, puntuale e concreta motivazione, emergano elementi indiscutibilmente negativi in ordine alla prognosi della finalità rieducativa della pena sostitutiva, del contenimento del rischio di recidiva e dell'adempimento delle prescrizioni imposte” (conforme a Sez. 5, n. 24093 del 13/05/2025, Gambina, Rv. 288210).

Si legge nella condivisibile motivazione della pronuncia citata che, sebbene il rinvio all'art. 133 cod. pen. contenuto nell'art. 58 legge n. 689/81, come riformato dal d.lgs. n. 150/2022, debba essere letto in combinato disposto con l'art. 59 della stessa legge - che prevede, quali condizioni ostative, solo circostanze relative al reato oggetto di giudizio - è anche vero che, per giustificare la prognosi negativa in ordine all'adempimento delle prescrizioni, il giudice possa trarre argomenti dalla natura, dal numero dei precedenti e dall'epoca di commissione degli illeciti.

Nel caso in esame La Corte d’appello, facendo corretta applicazione dell’ormai consolidato orientamento di cui si è detto, ha espresso l’argomentato convincimento della ricorrenza di elementi ostativi al riconoscimento del beneficio, logicamente desunti dalla negativa personalità dell’imputato, gravato da cinque precedenti penali, di cui tre specifici.

8. Consegue alla declaratoria d’inammissibilità del ricorso la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa d’inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/6/2000).

P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in data 20/11/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
PDFBox: REPUBBLICA ITALIANA In nome del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] SEZIONE PENALE Composta da [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Sent. n. sez. 1129/2025 [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] - Relatore - R.G.N. 25878/2025 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ALESSANDRO D'ANDREA ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/01/2025 della Corte d'appello di Brescia. Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte d’appello di Brescia, con sentenza del 7 gennaio 2025, ha confermato la pronuncia del Tribunale dello stesso capoluogo, con cui, all’esito di giudizio ordinario, [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato alla pena di mesi otto di arresto ed euro 2000,00 di ammenda per i reati di cui agli artt. 116, comma 15 e 17, d. lgs 285/1992 e 186, comma 2, lett. c) e 2-bis d. lgs 285/1992, ritenuti in continuazione tra loro. 2. Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, a mezzo del difensore, articolando i seguenti motivi di doglianza. I) Inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità o di inutilizzabilità con riferimento alla disposizione normativa di cui all'art.114 disp. att. cod. proc. pen., non avendo ricevuto l’imputato l’avviso di farsi assistere da un difensore di fiducia. La disposizione normativa di cui all'art. 114 disp. att. cod. proc. pen. stabilisce: "nel procedere al compimento degli atti indicati nell'art. 356 del codice, la polizia CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUARTA SEZIONE PENALE Depositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 39148/2025 Roma, lì, 04/12/2025 giudiziaria avverte la persona sottoposta alle indagini, se presente, che ha la facoltà di farsi assistere dal difensore di fiducia". Dalla compiuta istruttoria è emerso come [OSCURATO:PERSONA] non sia stato avvertito della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia: all’atto del sinistro patito, a seguito del quale intervenne personale della [OSCURATO:PERSONA], il ricorrente, che fu trovato soltanto in uno stato di forte agitazione, fu trasferito in ospedale, venendo sottoposto, su richiesta degli operanti, ad analisi ematiche che rivelarono il tasso alcolemico contestato, senza tuttavia ricevere l’avvertimento della facoltà ex art. 114 disp. att. cod. proc. pen. Ciò comporta, in base a consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, l’inutilizzabilità dell’accertamento praticato in ospedale. II) Inosservanza o erronea applicazione della legge penale o di altre norme giuridiche con riferimento alla ritenuta sussistenza della circostanza aggravante di cui all'art. 186, comma 2-bis cod. strada. Il tema della ritenuta sussistenza dell'aggravante ascritta all'imputato non è stato oggetto di doglianza nell’atto d'appello. Secondo i più recenti arresti giurisprudenziali, il giudice di legittimità può dare al fatto una diversa qualificazione giuridica, anche più grave. Questo può avvenire a condizione che, nel rispetto del principio del giusto processo di cui dell'art. 6 della Convenzione EDU, la stessa qualificazione sia prevedibile, che il fatto storico non sia radicalmente trasformato nei suoi elementi essenziali rispetto all'originaria imputazione e che l'imputato sia stato messo in condizione di far valere le proprie ragioni in merito alla nuova definizione giuridica della vicenda. Tale possibilità deve essere riconosciuta anche quando la riqualificazione giuridica sia, come nel caso dell'esclusione dell'aggravante in parola, favorevole all'imputato. III) Carenza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione in relazione al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche in misura prevalente sulle contestate aggravanti. Nella sentenza impugnata i giudici hanno ritenuto di non dover riconoscere all'imputato le attenuanti generiche in misura prevalente sulla contestata aggravante, sussistendo, ad avviso della Corte d'appello, elementi ostativi di segno negativo; la Corte di merito, tuttavia, si è astenuta dall’analizzare gli aspetti positivi di valutazione rappresentati dalla difesa nell’atto di appello, mancando di offrire una motivazione logica sul punto, essendosi limitata laconicamente ad osservare che "non si ravvisano ulteriori elementi positivi per giungere ad un giudizio di prevalenza". IV) Difetto di motivazione con riferimento alla mancata applicazione della sanzione sostitutiva della pena pecuniaria. L'impugnata sentenza ha rigettato la richiesta formulata con i motivi aggiunti di applicazione della sanzione sostitutiva della pena pecuniaria, sostenendo la sua inadeguatezza “alla luce della personalità negativa del [OSCURATO:PERSONA], che risulta del tutto impermeabile al monito delle precedenti condanne, numerose ed anche specifiche". Contravvenendo ai principi stabiliti in sede di legittimità, i giudici hanno ritenuto di negare la richiesta in forza di una valutazione negativa della personalità dell'imputato, esclusivamente desunta dai precedenti penali annoverati. 3. Il Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione, con requisitoria scritta, ha concluso per il rigetto del ricorso. La difesa, nel rassegnare conclusioni scritte, anche in replica alla requisitoria del Procuratore Generale, ha insistito nel richiedere l’annullamento della sentenza impugnata. 4. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Con riferimento al primo motivo di doglianza, si osserva quanto segue. Correttamente la Corte d’appello ha rilevato come l’omesso avviso al conducente della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia integri una nullità di ordine generale a regime intermedio, che doveva essere tempestivamente dedotta, a norma del combinato disposto degli artt. 180 e 182, comma 2, cod. proc. pen., fino al momento della deliberazione della sentenza di primo grado. Il principio, più spesso affermato nell’ipotesi di giudizio ordinario originato da opposizione a decreto penale di condanna, è estensibile al caso che occupa, in cui il giudizio ordinario non è scaturito da opposizione al decreto penale di condanna (cfr., ex multis, Sez. 4, n. 33795 del 17/05/2019, Venditto, Rv. 276675 – 01:”In tema di guida in stato di ebbrezza, la violazione dell'obbligo di dare avviso al conducente da sottoporre all'esame alcolimetrico della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia, determina una nullità di ordine generale, deducibile nei termini di cui agli artt. 180 e 182, comma 2, cod. proc. pen., con la conseguenza che, in caso di procedimento per decreto, il momento ultimo entro il quale la nullità può essere dedotta dalla parte va individuato nella deliberazione della sentenza di primo grado, e non nella presentazione dell'atto di opposizione al decreto stesso, in quanto le norme sulla nullità sono di stretta interpretazione, e l'art. 180 non contiene alcun riferimento al decreto penale di condanna e al relativo atto di opposizione”). Poiché non risulta, come evidenziato dalla Corte di merito, che l’eccezione sia stata proposta innanzi al giudice di primo grado, deve ritenersi che la nullità dedotta sia stata sanata. L’argomentazione coltivata in sede di conclusioni scritte, secondo la quale sarebbe desumibile dal contenuto della sentenza di primo grado la proposizione dell’eccezione, oltre a non essere stata devoluta alla Corte d’appello nei termini qui richiamati, è manifestamente infondata: la sentenza del Tribunale non contiene alcun riferimento all’eccezione di cui si discute ed il fatto che il giudice abbia, in disamina, posto in evidenza la testimonianza del verbalizzante, il quale aveva deposto sulla regolarità dell’avviso, si inserisce tra gli argomenti a sostegno della ricostruzione dei fatti e dell’affermazione di responsabilità dell’imputato. 5. Del pari inammissibile è il secondo motivo di ricorso: la stessa difesa ha rappresentato di non avere devoluto alla Corte d’appello la questione riguardante l’insussistenza dell’aggravante ex art. 186, comma 2, lett. c) cod. strada. E’ ius receptum nella giurisprudenza di legittimità il principio in base al quale non possono essere dedotte con il ricorso per cassazione questioni sulle quali il giudice di appello abbia correttamente omesso di pronunziarsi perché non devolute alla sua cognizione (così, ex multis, Sez. 2, n. 13826 del 17/02/2017, Bolognese, Rv. 269745). La giurisprudenza richiamata nel ricorso non si attaglia al caso in esame e l’assunto secondo il quale competerebbe alla Corte di Cassazione provvedere d’ufficio alla invocata riqualificazione del fatto è manifestamente infondato. La questione sulla qualificazione giuridica di un fatto può essere dedotta per la prima volta in sede di giudizio di legittimità, rientrando tra quelle su cui la Corte di cassazione può decidere ai sensi dell’art. 609 cod. proc. pen.; tuttavia, ciò è ammissibile soltanto quando non siano necessari accertamenti di fatto (cfr. Sez. 2, n. 17235 del 17/01/2018, Tucci, Rv. 272651; Sez. 2, n. 45583 del 15/11/2005, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 232773) Nel caso di specie i presupposti applicativi dell’aggravante risultano sufficientemente enucleati dalla sentenza di primo grado, in cui si imputa allo stato di ebbrezza dell’imputato – il cui tasso alcolemico era piuttosto elevato - il sinistro stradale occorso, ponendosi in evidenza che il ricorrente aveva perso il controllo dell’autovettura in autonomia, urtando un pilastro in cemento senza alcun coinvolgimento di altre vetture. A fronte delle argomentazioni illustrate in sentenza, la difesa introduce nuovi elementi di valutazione (conformazione della strada con presenza di una curva, modesta velocità tenuta dal ricorrente), sollecitando la considerazione di circostanze in fatto che non possono trovare ingresso in questa sede. 6. La mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche con giudizio di prevalenza sulla ritenuta aggravante riposa su una congrua motivazione, non censurabile in questa sede. La Corte di merito ha evidenziato l’assenza di positivi elementi di valutazione, individuando nella condotta complessivamente serbata dal ricorrente, il quale è incorso nella duplice violazione contestata, “grave impudenza” e “scarsa coscienza del vivere civile”. Si rammenta come il giudizio di comparazione tra opposte circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfugge al sindacato di legittimità qualora non sia frutto, come nel caso in esame, di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che per giustificare la soluzione dell'equivalenza si sia limitata a ritenerla più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena ed anche quella che evidenzi l’assenza di positivi elementi di valutazione (ex multis Sez. 3, n. 26908 del 22/04/2004, Ronzoni, Rv. 229298; Sez. 3, n. 9836 del 17/11/2015, dep. 2016, Piliero, Rv. 266460). 7. Il rigetto dell’applicazione della pena sostitutiva è sostenuto da pertinente apparato argomentativo. La Corte di merito ha ritenuto di negare il beneficio in ragione della negativa personalità dell’imputato, gravato da numerosi precedenti anche specifici, espressione di una personalità “impermeabile al monito delle precedenti condanne”. In altra parte della motivazione è stata posta in evidenza anche la gravità del fatto ascritto al prevenuto. Il collegio non ignora l’orientamento richiamato nel ricorso, in base al quale, in tema di pene sostitutive, il giudice di merito non può respingere la richiesta in ragione della sola sussistenza di precedenti condanne (Sez. 2, n. 8794 del 14/02/2024, Pesce, Rv. 286006 – 02); tuttavia, i requisiti motivazionali richiesti in materia sono stati meglio precisati in successive e più convincenti pronunce di questa Corte, il cui arresto può essere dato per acquisito. Si veda, da ultimo, Sez. 4, n. 36961 del 09/10/2025, Held, Rv. 288658, così massimata:”In tema di pene sostitutive di pene detentive brevi, il giudice può respingere la richiesta anche facendo esclusivo riferimento ai precedenti penali dell'imputato, purché dalla loro valutazione, che deve essere oggetto di specifica, puntuale e concreta motivazione, emergano elementi indiscutibilmente negativi in ordine alla prognosi della finalità rieducativa della pena sostitutiva, del contenimento del rischio di recidiva e dell'adempimento delle prescrizioni imposte” (conforme a Sez. 5, n. 24093 del 13/05/2025, Gambina, Rv. 288210). Si legge nella condivisibile motivazione della pronuncia citata che, sebbene il rinvio all'art. 133 cod. pen. contenuto nell'art. 58 legge n. 689/81, come riformato dal d.lgs. n. 150/2022, debba essere letto in combinato disposto con l'art. 59 della stessa legge - che prevede, quali condizioni ostative, solo circostanze relative al reato oggetto di giudizio - è anche vero che, per giustificare la prognosi negativa in ordine all'adempimento delle prescrizioni, il giudice possa trarre argomenti dalla natura, dal numero dei precedenti e dall'epoca di commissione degli illeciti. Nel caso in esame La Corte d’appello, facendo corretta applicazione dell’ormai consolidato orientamento di cui si è detto, ha espresso l’argomentato convincimento della ricorrenza di elementi ostativi al riconoscimento del beneficio, logicamente desunti dalla negativa personalità dell’imputato, gravato da cinque precedenti penali, di cui tre specifici. 8. Consegue alla declaratoria d’inammissibilità del ricorso la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa d’inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/6/2000). P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 20/11/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 39148/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris