CassazionedecretoSezione 5
Cassazione n. 08962/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/09/2020 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che le parti non hanno formulato richiesta di discussione orale ex art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, prorogato, quanto alla disciplina processuale, in forza dell'art. 16 del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228. Letta la requisitoria scritta ex art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, nella legge 18 dicembre 2020, n. 176, del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza deliberata il 21/09/2020, la Corte di appello di Lecce - Sezione distaccata di Taranto, rideterminata in anni 1 e mesi 4 la durata delle pene accessorie fallimentari, ha nel resto confermato la sentenza del 16/11/2018 con la quale il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Taranto, all'esito del giudizio abbreviato, aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA] responsabile, quale titolare della ditta individuale fallita in data 11/03/2015, del reato di bancarotta fraudolenta documentale (condannandolo alla pena principale, condizionalmente sospesa, di anni 1 e mesi 4 di reclusione) e lo aveva assolto dal reato di bancarotta fraudolenta per distrazione di attrezzature o macchinari. 2. Avverso l'indicata sentenza della Corte di appello di Lecce - Sezione distaccata di Taranto ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], attraverso il difensore Avv. [OSCURATO:PERSONA], denunciando - nei termini di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. - violazione dell'art. 217 I. fall. e vizi di motivazione in relazione alla mancata derubricazione nel reato di bancarotta semplice. La Corte di appello non ha indicato quali sarebbero i documenti mancanti che non avrebbero consentito la ricostruzione del patrimonio, mentre la contestazione riguardava l'irregolare tenuta delle scritture e non l'occultamento o la sottrazione, laddove l'assoluzione dal reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale fa venir meno un indice di fraudolenza della condotta concernente le scritture contabili. La sentenza impugnata dà atto che il giudice di primo grado aveva accertato la consegna da parte dell'imputato alla Guardia di Finanza di una parte delle scritture contabili e che il consulente del P.M. aveva ricostruito il volume di affari del fallito, laddove l'atto di appello aveva dedotto l'esistenza di documentazione contabile e aziendale e l'assenza di specifiche ragioni in base alle quali inferire la volontà di rendere impossibile la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari. 3. Con requisitoria scritta ex art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione [OSCURATO:PERSONA] ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso non merita accoglimento.2. Premesso che la contestazione di bancarotta documentale riguardava l'irregolare e incompleta tenuta delle scritture contabili, la Corte distrettuale ha rilevato che l'imputato aveva mentito al curatore, sostenendo che i libri e le scritture contabili alla cui consegna era tenuto erano state trattenute dalla Guardia di Finanza in occasione di una verifica fiscale relativa al periodo gennaio 2010 / aprile 2013, laddove, in realtà, tale documentazione gli era stata restituita fin dal 18/09/2013. Osserva ancora la sentenza impugnata che, come rilevato dal giudice di primo grado Basta, aveva consegnato alla Guardia di Finanza solo una parte delle scritture contabili (mancando i registri IVA acquisti per il periodo 2011/2013, il libro giornale per lo stesso periodo, il libro degli inventari, alcune fatture la cui emissione emergeva da operazioni di controllo incrociato eseguito presso cessionari e committenti) e che il consulente del P.M. aveva riferito di non essere stato in grado di ricostruire il patrimonio della fallita e il suo movimento degli affari e che già la mancanza del registro dei beni ammortizzabili aveva reso impossibile individuare quali fossero i beni aziendali rimasti alla data del fallimento. 3. Le doglianze articolate dal ricorso non scalfiscono la tenuta della motivazione della sentenza impugnata. Come si è anticipato, la contestazione riguardava la tenuta incompleta e irregolare della contabilità e la stessa, nel percorso argomentativo delle conformi sentenze di merito, ha trovato riscontro, per un verso, nell'incompleta documentazione consegnata alla Guardia di Finanza (e restituita all'imputato) e, per altro verso, nelle conclusioni del consulente del P.M.; su entrambi i punti, il giudice di appello richiama analiticamente la documentazione in questione, il che rende ragione dell'evidente infondatezza della doglianza articolata con il ricorso, laddove gli ulteriori rilievi circa l'esito della consulenza stessa sono del tutto carenti della necessaria correlazione tra le argomentazioni riportate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione (Sez. 4, n. 18826 del 09/02/2012, Pezzo, Rv. 253849). Quanto alla volontà di rendere impossibile la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari, la sentenza impugnata ha puntualmente esaminato la questione, disattendendo la tesi difensiva sulla base del rilievo della manifesta falsità delle dichiarazioni dell'imputato, che ha tentato di accreditare la versione della mancata restituzione della documentazione da parte della Guardia di Finanza. Il ricorso reitera censure che la Corte distrettuale ha esaminato e disatteso con motivazione in linea con i - non contestati - dati probatori circa la restituzione dei documenti e immune da vizi logico-argomentativi. Motivazione non inficiata, nella sua tenuta giustificativa delle conclusioni del giudice di appello, dai rilievi circa l'assoluzione per il reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale, in sé non dimostrativa della mancanza di dolo per il diverso fatto di bancarotta documentale, laddove il riferimento alle ragioni che avrebbero animato alla condotta non infirma il ragionamento fondato sui plurimi, convergenti elementi valorizzati dai giudici di merito. Il mancato accoglimento dei motivi relativi alla ritenuta sussistenza della bancarotta fraudolenta documentale rende altresì ragione dell'infondatezza della tesi difensiva volta alla riqualificazione del fatto a norma dell'art. 217 I. fall. 4. Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato e il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 15/02/2022. Il Consigliere estensore Il Presidente n [OSCURATO:PERSONA],o Ger S beone (v/c, [OSCURATO:PERSONA]