CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 26 ottobre 2021
Cassazione n. 18388/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA sul ricorso per conflitto di competenza iscritto al nr. 27114-2021 sollevato dal Tribunale di Roma con ordinanza n. R.G. 75165/28019 del 20/10/2021, depositata il 26/10/2021 nel procedimento vertente tra [OSCURATO:PERSONA] e il MINISTERO DELL'[OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:PERSONA] — UNITA' DUBLINO; - ricorrenti - udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 05/05/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del PUBBLICO MINISTERO in persona del [OSCURATO:PERSONA] che visti gli artt. 42 e ss. cpc, chiede che in accoglimento del proposto regolamento, la Corte voglia affermare la competenza del Tribunale di Lecce, Sezione specializzata per l'immigrazione. RILEVATO che [OSCURATO:PERSONA], cittadino pakistano, accolto in un centro di accoglienza straordinaria a Surbo (Le), ha impugnato il provvedimento del [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], emesso dalla Questura di Lecce il 21 giugno 2019, che aveva disposto il suo trasferimento in Germania; che il Tribunale di Lecce ha declinato la competenza, indicando il Tribunale di Roma come unico giudice territorialmente competente a decidere in materia; che il Tribunale di Roma, con ordinanza del 26 ottobre 2021, ha sollevato conflitto proponendo il regolamento d'ufficio in esame; che il Procuratore Generale ha chiesto di dichiarare la competenza del Tribunale di Lecce; che l'interpretazione costituzionalmente orientata del comma 3, coordinato con il comma 1, dell'art. 4 del d.l. n. 13 del 2007, conv. nella legge n. 46 del 2017, deve tener conto della posizione strutturalmente svantaggiata del cittadino straniero in relazione all'esercizio del diritto di difesa sancito dall'art. 24 Cost., nonché dell'obbligo, imposto dall'art. 13 CEDU e dall'art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'U.E., di garantire un ricorso effettivo "ad ogni persona", e ciò anche in relazione al quadro normativo innovato dal d.l. n. 113 del 2018, conv. nella 1. n. 132 del 2018, sicché la competenza territoriale a decidere sulle impugnazioni dei provvedimenti emessi dalla cd. [OSCURATO:PERSONA], o dalle sue articolazioni territoriali, si radica, secondo un criterio "di prossimità", nella sezione specializzata in materia di immigrazione del Tribunale nella cui circoscrizione ha sede la struttura di accoglienza o il centro che ospita il ricorrente, anche Ric. 2021 n. 27114 sez. M1 - ud. 05-05-2022 -2- nell'ipotesi in cui questi sia trattenuto in un centro di cui all'art. 14 del d.lgs. n. 286 del 1998 (expiurimis, Cass. n. 31127 del 2019, n. 23108 del 2020, n. 5092 e 5097 del 2021); che, pertanto, si deve dichiarare la competenza del Tribunale di Lecce. P.Q.M. dichiara la competenza del Tribunale di Lecce, dinanzi al quale il processo dovrà essere riassunto nel termine di legge. Roma, 5 maggio 2022 IIl resictn P Rn ? u CCP., '[OSCURATO:PERSONA] oggi. __118._B_1_11.202Z [OSCURATO:PERSONA]