CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 25367/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/12/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso dell'imputato; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Ricorso trattato de plano. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre personalmente avverso la sentenza della Corte di appello di Bologna del 5/12/2024, con cui è stata confermata la sentenza del Gup del Tribunale di Rimini che ha condannato l'imputato alla pena di giustizia in ordine ai reati ascritti. 2. Con un unico motivo, il ricorrente deduce la violazione di legge ed il vizio di motivazione in ordine alla mancata concessione delle attenuanti generiche con giudizio di prevalenza sulla recidiva. 3. Tanto premesso, rileva il Collegio che il ricorso è inammissibile poiché proposto dall'imputato personalmente, anziché avvalendosi di difensore iscritto nell'albo speciale ai sensi dell'art. 613 cod. proc. pen. 4. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché della somma di € 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 27 maggio 20