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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 17 settembre 2025

Cassazione n. 32746/2025

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/11/2024 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso proposto a mezzo del difensore da [OSCURATO:PERSONA], ritenuto responsabile del reato di furto in abitazione (capo G della rubrica) e di plurimi episodi di ricettazione (capi A, KK ed LL della rubrica).

Rilevato che la difesa ha articolato i seguenti motivi di ricorso:

1. con riferimento ai capi di imputazione A), KK), LL), erronea applicazione degli artt. 192, comma 3 e 197-bis, comma 3, cod. proc. pen.; contraddittorietà e carenza della motivazione;

2. Capo d'imputazione LL), violazione di legge con riferimento all'art. 648 cod. pen., contradditorietà e manifesta illogicità della motivazione con riferimento alla ritenuta attività d'intermediazione;

3. Erronea applicazione della legge penale in relazione al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche.

Considerato che le deduzioni sviluppate nei primi due motivi di ricorso, concernendo la ricostruzione e la valutazione del fatto, nonché l'apprezzamento del materiale probatorio, investono profili del giudizio rimessi alla esclusiva competenza della Corte di appello; rilevato che i giudici di merito hanno fornito una congrua e adeguata motivazione, esente da vizi logici, perché basata su corretti criteri di inferenza, espressi in un ragionamento fondato su condivisibili massime di esperienza e coerente con le risultanze rappresentate in motivazione; ritenuto che, in tema di giudizio di cassazione, sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (da ultimo, Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, Rv. 280601).

Considerato, quanto alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, che la Corte di merito ha offerto congrua motivazione a sostegno del decisum, ponendo in evidenza l'assenza di resipiscenza e di iniziative risarcitorie nei confronti delle persone offese.

Considerato che la giustificazione prodotta è conforme ai criteri ermeneutici stabiliti in sede di legittimità (cfr. Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Rv. 279549 - 02:"Al fine di ritenere o escludere le circostanze attenuanti generiche il giudice può limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall'art. 133 cod. pen., quello che ritiene prevalente ed atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio, sicché anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole o all'entità del reato ed alle modalità di esecuzione di esso può risultare all'uopo sufficiente").

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 17 settembre 2025 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/11/2024 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso proposto a mezzo del difensore da [OSCURATO:PERSONA], ritenuto responsabile del reato di furto in abitazione (capo G della rubrica) e di plurimi episodi di ricettazione (capi A, KK ed LL della rubrica). Rilevato che la difesa ha articolato i seguenti motivi di ricorso: 1. con riferimento ai capi di imputazione A), KK), LL), erronea applicazione degli artt. 192, comma 3 e 197-bis, comma 3, cod. proc. pen.; contraddittorietà e carenza della motivazione; 2. Capo d'imputazione LL), violazione di legge con riferimento all'art. 648 cod. pen., contradditorietà e manifesta illogicità della motivazione con riferimento alla ritenuta attività d'intermediazione; 3. Erronea applicazione della legge penale in relazione al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche. Considerato che le deduzioni sviluppate nei primi due motivi di ricorso, concernendo la ricostruzione e la valutazione del fatto, nonché l'apprezzamento del materiale probatorio, investono profili del giudizio rimessi alla esclusiva competenza della Corte di appello; rilevato che i giudici di merito hanno fornito una congrua e adeguata motivazione, esente da vizi logici, perché basata su corretti criteri di inferenza, espressi in un ragionamento fondato su condivisibili massime di esperienza e coerente con le risultanze rappresentate in motivazione; ritenuto che, in tema di giudizio di cassazione, sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (da ultimo, Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, Rv. 280601). Considerato, quanto alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, che la Corte di merito ha offerto congrua motivazione a sostegno del decisum, ponendo in evidenza l'assenza di resipiscenza e di iniziative risarcitorie nei confronti delle persone offese. Considerato che la giustificazione prodotta è conforme ai criteri ermeneutici stabiliti in sede di legittimità (cfr. Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Rv. 279549 - 02:"Al fine di ritenere o escludere le circostanze attenuanti generiche il giudice può limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall'art. 133 cod. pen., quello che ritiene prevalente ed atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio, sicché anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole o all'entità del reato ed alle modalità di esecuzione di esso può risultare all'uopo sufficiente"). Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 17 settembre 2025 [OSCURATO:PERSONA]
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