CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 30 giugno 2025
Cassazione n. 13201/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/06/2025 della CORTE APPELLO di ROMA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa in data 30 giugno 2025, con la quale la Corte di appello di Roma ha confermato la sentenza del Tribunale di Roma del 12 novembre 2024, che aveva condannato gli imputati per il delitto di cui agli artt. 110 cod. pen. e 73, comma 1, del d.P.R. n. 309 del 1990; che [OSCURATO:PERSONA] ha proposto un ricorso articolato in due motivi e, con un primo motivo di doglianza, lamenta l'erronea applicazione della legge penale e vizi motivazionali del provvedimento impugnato, in merito alla mancata derubricazione dei fatti nella fattispecie meno grave prevista dal comma 5 dello stesso art. 73; che, a sostegno di tale censura, la parte evidenzia il carattere rudimentale dell'attività svolta - desumibile dalla mancanza di sostanze da taglio e di strumenti e immobili per lavorare le sostanze, da cui discenderebbe altresì la mancanza di professionalità del soggetto - nonché l'esiguità della sostanza rinvenuta e l'inesattezza del grado di purezza della stessa rilevato dalla perizia - intuibile da un raffronto con sostanze della stessa specie normalmente commercializzate; che, con il secondo motivo, deduce la manifesta illogicità e la contraddittorietà della sentenza in questione, relativamente all'applicazione dell'art. 99 cod. pen. poiché, ad avviso della difesa, la Corte non avrebbe accertato in concreto la maggiore pericolosità sociale dell'imputato - come richiesto dalla giurisprudenza di legittimità - ma si sarebbe limitata a riportare la decisione del giudice di primo grado senza fornire alcuna spiegazione sul punto; che, nel dettaglio, la Corte territoriale, avrebbe fondato la propria decisione in merito alla recidiva contestata sui precedenti penali del soggetto, i quali risalirebbero a sei anni prima del fatto oggetto del presente procedimento e riguarderebbero diversi beni giuridici tutelati dall'ordinamento; che anche [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione strutturato in due motivi; che, il primo motivo di [OSCURATO:PERSONA] è sovrapponibile a quello di Cicchetto, in quanto si censura la mancata riqualificazione del fatto nell'ipotesi di minore gravità di cui all'art. 73, comma 5, del d.p.r. n. 309 del 1990, valorizzando la scarsità di organizzazione e professionalità dell'attività di cessione di sostanze stupefacenti, nonché la modestia del quantitativo rinvenuto; che, con il secondo motivo, il ricorrente contesta la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche di cui all'art. 62 -bis cod. pen.; che, ad avviso della difesa, nel caso di specie ricorrerebbero tutti gli elementi per l'applicazione di tali circostanze, quali la ridotta quantità di sostanza stupefacente rinvenuta, le modalità dell'azione criminosa, la limitata capacità a 2delinquere degli imputati e la loro collaborazione dimostrata nel Corso sia degli accertamenti del reato he del procedimento; che, in data1 p2026, la difesa di [OSCURATO:PERSONA] ha depositato memoria, con cui ribadisce quanto già dedotto. Considerato che il ricorso è inammissibile, poiché riproduttivo di motivi di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici di merito; che, con riferimento al primo motivo di entrambi i ricorsi, la Corte territoriale ha correttamente escluso l'applicazione dell'art. 73, comma 5, del d.P.R. n. 309 del 1990 ancorando la propria decisione a quella del giudice di primo grado e fornendo idonea spiegazione sul punto; che i giudici di merito hanno escluso la riqualificazione del fatto nell'ipotesi di minore gravità in ragione dell'elevato numero di dosi droganti ricavabili dalla sostanza stupefacente detenuta dagli imputati e del suo elevato grado di purezza; che tali dati, come evidenziato anche dalla stessa Corte, sono di per sé idonei ad escludere l'applicazione della citata fattispecie minore e rendono marginali gli altri elementi considerati dalla legge ai fini del suo riconoscimento; che il secondo motivo di ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è parimenti ripetitivo di una censura presentata in sede di appello; che la Corte territoriale, infatti, ha già fornito adeguata spiegazione sul riconoscimento della recidiva specifica e reiterata contestata all'imputato, sottolineando il fattore criminogeno dell'elevata pericolosità soggetto, ricavabile dal numero e dall'allarmante tipologia dei precedenti penali a suo carico; che anche il secondo motivo di [OSCURATO:PERSONA] sottopone all'attenzione della Corte di cassazione un'analoga censura presentata in sede di appello; che la difesa non sembra confrontarsi con la sentenza impugnata nella parte in cui fornisce sufficiente e dettagliata motivazione relativamente alla mancata concessione delle attenuanti generiche, incompatibile con la ricostruzione difensiva; che, in particolare, i giudici di merito hanno sottolineato la protervia degli imputati, l'assenza di resipiscenza, le modalità della condotta, l'adeguatezza del trattamento sanzionatorio inflitto dal giudice di primo grado. Tenuto conto della sentenza del 13 giugno 2000, n. 86, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del 3procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in C 3.000,00. P.Q.M