CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 08495/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il provvedimento del 07/07/2020 della CORTE APPELLO di CATANIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] 1.La Corte di appello di Catania con ordinanza del 7 - 27 luglio 2020 ha rigettato la richiesta di riparazione per ingiusta detenzione avanzata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], che è stato sottoposto alla custodia in carcere per nove mesi, dal 26 ottobre 2006 al 26 luglio 2007, e poi agli arresti domiciliari per più di un anno e sette mesi, dal 26 luglio 2007 al 13 marzo 2009, in relazione alle accuse di partecipazione ad associazione di tipo mafioso, di partecipazione ad associazione volta al narcotrafficb, di estorsione aggravata dalla finalità mafiosa e di violazione della legge sul controllo delle armi con finalità mafiosa, accuse dalle quali è stato assolto dal Tribunale di Catania il 15 marzo 2013, limitatamente alla violazione degli artt. 74 del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, e 629 cod. pen., e dalla Corte di appello di Catania l'11 luglio 2018, limitatamente alla violazione dell'art. 416-bis cod. pen.; la Corte di appello ha riqualificato il reato di cui all'art. 73 del d.P.R. n. 309 del 1990 per cui era intervenuta condanna in primo grado in violazione del comma 5 e ne ha dichiarato l'estinzione per prescrizione (i giudici di merito informano che la contestazione di violazione della legge sul controllo delle armi era stata annullata dal Tribunale per il riesame con ordinanza del 23 novembre 2006). 2.Ricorre per la cassazione dell'ordinanza, tramite difensore di fiducia, [OSCURATO:PERSONA], che denuncia promiscuamente vizio di motivazione, che sarebbe mancante o meramente apparente e comunque contraddittoria e manifestamente illogica, e violazione di legge (artt. 314 e 315 cod. proc. pen.). Il rigetto della richiesta di riparazione sarebbe fondato su mere clausole di stile, apodittica e priva di un tessuto motivazionale effettivo, incentrata solo ed esclusivamente sul silenzio tenuto dall'imputato nel corso dell'interrogatorio di garanzia, peraltro nell'esercizio del proprio legittimo diritto di difesa. Sottolinea il ricorrente che si potrebbe ravvisare colpa del soggetto agente soltanto quando questi fosse stato in grado di fornire elementi e circostanze, non note agli investigatori né conoscibili, tali, ove rivelati, da caducare il valore indiziante degli elementi sono a quel momento raccolti (come precisato da Sez. 4, n. 25605 del 15/06/2010, Torriglia, non mass.). Si chiede, dunque, l'annullamento dell'ordinanza. 3. Il Procuratore generale della S.C. nella requisitoria scritta ai sensi dell'art.611 cod. proc. pen. del 20 settembre 2021 ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.[OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato e deve essere rigettato, per le seguenti ragioni. 2. E' preliminarmente necessario richiamare i principi informatori della disciplina dell'istituto ex art. 314 cod. proc. pen. come enucleati dalla Corte di legittimità: trattandosi di principi consolidati, appare superfluo il richiamo puntuale delle numerose pronunzie delle Sezioni semplici, essendo preferibile affidarsi - prevalentemente, anche se non esclusivamente - a passaggi motivazionali della S.C. nella qualificata composizione a Sezioni Unite. 2.1. Ebbene, l'equa riparazione per l'ingiusta detenzione è esclusa, secondo l'espresso disposto dell'art. 314 cod. proc. pen., qualora l'istante «vi abbia dato o concorso a darvi causa per dolo o colpa grave», con condotte al riguardo apprezzabili poste in essere sia anteriormente che successivamente all'insorgere dello stato detentivo e, quindi, alla privazione della libertà (cfr. Cass., Sez. U, n. 43 del 19/12/1995, dep. 1996, Sarnataro, Rv. 203636). 2.2. L'indennizzo in questione si risolve «nell'attribuzione di una somma di denaro a riparazione di un pregiudizio lecitamente (perché secondo legge) arrecato, in contrapposizione al risarcimento del danno sempre riferibile ad un fattore causale illecito» (Sez. U, n. 43 del 19/12/1995, dep. 1996, Sarnataro, Rv. 203636; Id., Sez. U, n. 1 del 13/01/1995, Castellani, Rv. 201035). 2.3. Quanto alle valenze definitorie delle espressioni "dolo" e "colpa grave", è stato chiarito (Sez. U, n. 43 del 19/12/1995, dep. 1996, Sarnataro, Rv. 203636) che «dolosa deve giudicarsi non solo la condotta volta alla realizzazione di un evento voluto e rappresentato nei suoi termini fattuali (indipendentemente dal fatto di con fliggere o meno con una prescrizione di legge), difficile da ipotizzare in fattispecie del genere, ma anche la condotta consapevole e volontaria che, valutata con il parametro de/Pid quod plerumque accidit, secondo le regole di esperienza comunemente accettate, sia tale da creare una situazione di allarme sociale e di doveroso intervento dell'autorità giudiziaria a tutela della comunità, ragionevolmente ritenuta in pericolo», sicché l'essenza del dolo sta, appunto, «nella volontarietà e consapevolezza della condotta con riferimento all'evento voluto, non nella valutazione dei relativi esiti, circa i quali non rileva il giudizio del singolo, ma quello del giudice del procedimento ripara tono». Il concetto e la conseguente area applicativa della colpa, invece, vanno ricavati dall'art. 43 cod. pen., secondo cui, come noto, «è colposo il comportamento cosciente e volontario, al quale, senza volerne e senza rappresentarsene gli effetti (anche se adottando l'ordinaria diligenza essi si sarebbero potuti prevedere), consegue un effetto idoneo a trarre in errore l'organo giudiziario»: in tal caso, la condotta del soggetto, connotata da profili di colpa volta per volta rinvenibili (negligenza, imprudenza, trascuratezza, inosservanza di leggi, regolamenti etc.) «pone in essere una situazione tale da dare una non voluta ma prevedibile [...] ragione di intervento dell'autorità giudiziaria con l'adozione del provvedimento cautelare, ovvero omessa revoca della privazione della libertà» (Sez. U, n. 43 del 19/12/1995, dep. 1996, Sarnataro, Rv. 203636). E in tale ultimo caso la colpa deve essere "grave", come esige la norma, «connotata, cioè, da macroscopica, evidente negligenza, imprudenza, trascuratezza, ecc., tale da superare ogni canone di comune buon senso» (Sez. U, n. 43 del 19/12/1995, dep. 1996, Sarnataro, Rv. 203636). 2.4. Posto, poi, che il dolo o la colpa grave idonei ad escludere l'indennizzo per ingiusta detenzione devono sostanziarsi in comportamenti specifici che abbiano "dato causa" o abbiano "concorso a dar[e] causa" all'instaurazione dello stato privativo della libertà, sicché è ineludibile l'accertamento del rapporto causale tra tali condotte ed il provvedimento restrittivo della libertà, si rileva che ad escludere il diritto in questione è pur sempre necessario che il giudice della riparazione pervenga alla sua decisione in base a dati di fatto certi, cioè elementi "accertati o non negati" (Sez. U, n. 43 del 19/12/1995, dep. 1996, Sarnataro, Rv. 203636; in conformità, tra le Sezioni semplici, v. Sez. 4, n. 27397 del 10/06/2010, Ministero Economia e Finanze, Rv. 247867), con esclusione, dunque, di dati meramente congetturali. 2.5. Si è anche precisato che la valutazione del giudice della riparazione si svolge su un piano diverso, ed autonomo, rispetto a quello del giudice della cognizione penale, pur dovendo eventualmente operare sullo stesso materiale: tale ultimo giudice deve valutare la sussistenza o meno di un'ipotesi di reato ed eventualmente la sua riconducibilità all'imputato; il primo, invece, deve valutare non già non se determinate condotte costituiscano o meno reato, ma «se esse si posero come fattore condizionante (anche nel concorso dell'altrui errore) alla produzione dell'evento "detenzione" [...] Il rapporto tra giudizio penale e giudizio della riparazione si risolve solo nel condizionamento del primo rispetto al presupposto dell'altro [...] spettando al giudice della riparazione una serie di accertamenti e valutazioni da condurre in piena autonomia e con l'ausilio dei criteri propri all'azione esercitata dalla parte» (Sez. U, n. 43 del 13/12/1995, dep. 1996, Sarnataro e altri, Rv. 203638; cfr., tra le Sezioni semplici, Sez. 4, n. 27397 del 10/06/2010, Ministero Economia e Finanze, Rv. 247867; Sez. 4, n. 1904 del 11/06/1999, Murina e altro, Rv. 214252; Sez. 4, n. 2083 del 24/06/1998, Nemala, Rv. 212114).Il giudice della riparazione deve seguire un iter logico-motivazionale autonomo rispetto a quello del processo penale e costituiscono compito del giudice del merito la ricerca, la selezione e la valutazione delle circostanze di fatto idonee ad integrare o ad escludere la sussistenza delle condizioni preclusive al riconoscimento del diritto fatto valere, sotto il profilo, appunto, del dolo o della colpa grave. In particolare, «In tema di riparazione per l'ingiusta detenzione, il giudice della riparazione, per decidere se l'imputato vi abbia dato causa per dolo o colpa grave, deve valutare il comportamento dell'interessato alla luce del quadro indiziario su cui si è fondato il titolo cautelare, e sempre che gli elementi indiziari non siano stati dichiarati assolutamente inutilizzabili ovvero siano stati esclusi o neutralizzati nella loro valenza nel giudizio di assoluzione» (Sez. 4, n. 41396 del 15/09/2016, Piccolo, Rv. 268238; in senso conforme, v. Sez. 4, n. 19180 del 18/02/2016, Buccini, Rv. 266808). Della decisione sulla ingiusta detenzione il giudice del merito ha l'obbligo di dare adeguata ed esaustiva motivazione, strutturata secondo le corrette regole della logica: infatti, il mancato assolvimento di tale obbligo in termini di adeguatezza, congruità e logicità è censurabile in cassazione. 2.6. In ordine alla colpa ostativa al riconoscimento del diritto all'indennizzo, essa, come noto, può essere di due tipi: colpa extraprocessuale (ad esempio, frequentazioni ambigue, connivenza non punibile, comportamenti idonei ad essere percepiti all'esterno come contiguità criminale) ovvero colpa processuale (come, ad esempio, auto-incolpazione o silenzio consapevole sull'esistenza di un alibi: cfr. Sez. 4, n. 4372 del 21/10/2014, dep. 2015, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 263197; Sez. 4, n. 34656 del 03/06/2010, Davoli, Rv. 248074; Sez. 4, n. 8163 del 12/12/2001, dep. 2002, Pavone, Rv. 220984). 2.7. Passando ad approfondire la prima delle due categorie, è opportuno richiamare le puntualizzazioni della S.C. in tema di colpa extraprocessuale causativa della custodia cautelare ostativa al riconoscimento dell'indennizzo, colpa che può essere integrata, oltre che da comportamenti extraprocessuali quali, a mero titolo di esempio, frequentazioni ambigue con soggetti gravati da specifici precedenti penali o coinvolti in traffici illeciti (Sez. 4, n. 8914 del 18/12/2014, dep. 2015, Dieni, Rv. 262436; Sez. 3, n. 39199 del 01/07/2014, Pistorio, Rv. 260397) o ingiustificate frequentazioni che si prestino oggettivamente ad essere interpretate come indizi di complicità (Sez. 4, n. 1235 del 26/11/2013, dep. 2014, Calò, Rv. 258610; Sez. 3, n. 363 del 30/11/2007, dep. 2008, Pandullo, Rv. 238782) o comportamenti deontologicamente scorretti (Sez. 4, n. 4242 del 20/12/2016, dep. 2017, Farina, Rv. 269034; Sez. 4, n. 52871 del 15/11/2016, Tavelli, Rv. 268685), purché il giudice della riparazione fornisca adeguata motivazione della loro oggettiva idoneità ad essere interpretati come indizi di colpevolezza, così da essere quanto meno in relazione di concausalità con il provvedimento restrittivo adottato (Sez. 4, n. 4242 del 20/12/2016, dep. 2017, Farina, cit.; Sez. 4, n. 8914 del 18/12/2014, dep. 2015, Dieni, cit.; Sez. 3, n. 39199 del 01/07/2014, Pistorio, cit.; Sez. 4, n. 9212 del 13/11/2013, Maltese, Rv. 259082; Sez. 4, n. 1235 del 26/11/2013, dep. 2014, Calò, cit.; Sez. 4, n. 51722 del 16/10/2013, Fratepietro, Rv. 257878; Sez. 3, n. 363 del 30/11/2007, dep. 2008, Pandullo, cit.), anche da connivenza passiva. 2.7.1. E con specifico riferimento alla connivenza si è precisato (dopo una progressiva elaborazione giurisprudenziale, le cui tappe essenziali possono, schematicamente, dirsi rappresentate dalle pronunzie rese, in ordine cronologico, da: Sez. 4, n. 42039 del 08/11/2006, Cambareri, Rv. 235397; Sez. 4, n. 2659 del 03/12/2008 dep. 2009, Vottari, Rv. 242538; Sez. 4, n. 17/11/2011, dep. 2012, Cantarella, Rv. 252725) che può costituire colpa grave, ostativa al riconoscimento dell'indennità, la connivenza, ove ricorra almeno uno dei seguenti indici: «a) nell'ipotesi in cui l'atteggiamento di connivenza sia indice del venire meno di elementari doveri di solidarietà sociale per impedire il verificarsi di gravi danni alle persone o alle cose; b) nel caso in cui si concreti non già in un mero comportamento passivo dell'agente riguardo alla consumazione di un reato, ma nel tollerare la consumazione o la prosecuzione dell'attività criminosa in ragione della sua posizione di garanzia; c) nell'ipotesi in cui la connivenza passiva risulti avere oggettivamente rafforzato la volontà criminosa dell'agente, sebbene il connivente non intenda perseguire questo effetto; in tal caso è necessaria la prova positiva che il connivente fosse a conoscenza dell'attività criminosa dell'agente [...nel] giudizio di riparazione [...] la condotta connivente idonea ad inibire la riparazione, per essere qualificata gravemente colposa, deve essere ancorata alla preventiva conoscenza delle attività criminose che si stanno per compiere in presenza del connivente [...] la valutazione del giudice di merito sull'esistenza delle caratteristiche che deve assumere la connivenza, per la rilevanza ai fini della riparazione, si sottrae al vaglio di legittimità ove sia stato dato congruo conto, in modo non illogico, delle ragioni poste a fondamento della descritta efficacia della condotta passiva» (così Sez. 4, n. 15745 del 19/02/2015, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 263139). 2.7.2. Profilo di colpa grave ostativa al riconoscimento del diritto all'indennizzo, affine alla connivenza passiva, di cui si è detto, seppure da essa concettualmente distinto, può essere costituito anche dalla condotta di chi, nei reati contestati in concorso, essendo consapevole dell'attività criminale altrui, abbia tenuto comportamenti idonei ad essere percepiti all'esterno come una sua contiguità (Sez. 4, n. 45418 del 25/11/2010, Carere, Rv. 249237; in termini: Sez. 4, n. 37528 del 24/06/2008, Grigoli, Rv. 241218; v. anche, più recentemente, Sez. 4, n. 8914 del 18/12/2014, dep. 2015, Dieni, Rv. 262436, cit.; Sez. 4, n. 1921 del 20/12/2013, dep. 2014, Mannino, Rv. 258485; Sez. 4, n. 5628 del 13/11/2013, dep. 2014, Maviglia, Rv. 258425). 2.8. In relazione alla colpa processuale, si è condivisibilmente precisato che anche le concrete estrinsecazioni del diritto di difesa, possono acquisire, a determinate condizioni, rilevanza ai fini in esame. 2.8.1. Va premesso che non vi è dubbio che la facoltà da parte dell'indagato di non rispondere in sede di interrogatorio costituisca concreto esercizio di un proprio diritto, riconosciuto dalla Costituzione prima ancora che dalla legge ordinaria, funzionale alla propria difesa (cfr., ex plurimis, Sez. 3, n. 29967 del 02/04/2014, Bertuccini, Rv. 259941; Sez. 3, n. 44090 del 09/11/2011, Messina e altro, Rv. 251325; Sez. 4, n. 40902 del 23/09/2008, Locci e altro, Rv. 242756): essa è, perciò, circostanza, di norma, del tutto neutra al fine della sua riconducibilità all'area del dolo o della colpa grave rilevanti al fine in esame. 2.8.2. Stesso discorso vale, di regola, anche per la reticenza (cfr., ex multis, Sez. 4, n. 7296 del 17/11/2011, Berdicchia, Rv. 251928; Sez. 4, n. 4159 del 09/12/2008, dep. 2009, Lafranceschina, Rv. 242760; Sez. 4, n. 47041 del 12/11/2008, Calzetta ed altro, Rv. 242757) e persino per la menzogna (cfr., tra le altre, Sez. 4, n. 46423 del 23/10/2015, Sperti, Rv. 265287; Sez, 4, n. 47756 del 16/10/2014, Randazzo, Rv. 261068; Sez. 4, n. 40291 del 10/06/2008, Maggi e altro, Rv. 242755), poiché anche la reticenza e la menzogna costituiscono modalità e contenuti dell'esercizio concreto del diritto di difesa. 2.8.3. Si è, nondimeno, precisato che il concreto esercizio del diritto di difendersi tacendo, non collaborando e persino mentendo può, eventualmente, rilevare sotto il profilo del dolo o della colpa grave ai fini che in questa sede rilevano nel caso in cui l'indagato sia in grado di rappresentare specifiche circostanze, non note all'organo inquirente, idonee a prospettare una logica sPiegazione al fine di escludere e caducare il valore indiziante degli elementi acquisiti in sede investigativa che determinarono l'emissione del provvedimento cautelare, ed invece le taccia (ex plurimis, Sez. 4, n. 4159 del 09/12/2008, dep. 2009, Lafranceschina, cit.; Sez. 4, n. 47041 del 12/11/2008, Calzetta e altro, cit.): in tal caso, infatti, pur nel rispetto del diritto di difesa e delle opzioni attuative dello stesso, v'è un onere di rappresentazione ed allegazione da parte dell'indagato, al fine di porre l'organo inquirente nelle condizioni di valutare quelle prospettazioni ed allegazioni, di comporle nell'unitario quadro investigativo ed indiziario, di rilevare, eventualmente, l'errore in cui si è incorsi nella instaurazione dello stato detentivo (v., tra le numerose pronunzie, Sez. 4, n. 46423 del 23/10/2015, Sperti, Rv. 265287; Sez. 4, n. 7296 del 17/11/2011, Berdicchia, Rv. 251928; Sez. 4, n. 40291 del 10/06/2008, Maggi e altro, Rv. 242755). Si ritiene, in buona sostanza, che, poiché in quel momento soltanto l'indagato è in grado di rappresentare utili e giustificativi elementi di valutazione, la circostanza che, invece, li taccia o che reticentemente ovvero falsamente altri ne prospetti contribuisce, concausalmente, al mantenimento del suo stato detentivo. Ciò sulla base del rilievo secondo cui «In tema di equa riparazione per ingiusta detenzione, qualora il soggetto sottoposto a custodia cautelare abbia adottato quale strategia difensiva il silenzio e risulti che questo abbia impedito che emergessero subito dati di fatto che, se conosciuti tempestivamente, non avrebbero consentito il determinarsi o il protrarsi della privazione della libertà, l'interessato che abbia tardato a svelare quei fatti, tanto più se non altrimenti accertabili, non può dolersi della ingiusta detenzione, assumendo il silenzio il valore di violazione di una norma di prudenza la quale vuole che chi è a conoscenza di circostanze non note, in quel momento, al magistrato, le riveli subito per costituire od eliminare lo stato di privazione della libertà» (Sez. 4, n. 1365 del 07/10/1994, dep. 1995, Min. tesoro in proc. Franceschetto ed altro, Rv. 201868). Ciò posto, è necessario che il giudice della riparazione accerti, in primo luogo, quali siano gli elementi taciuti o falsamente rappresentati, non potendo questi ritenersi assiomaticamente (con inammissibile presunzione) o in via congetturale, e che valuti, poi, il sinergico nesso di relazione causale tra tale circostanza e l'addebito formulato, dando motivata contezza di come essa abbia influito, concausalmente, nel mantenimento dello stato detentivo (v., ex plurimis, Sez. 4, n. 18711 del 15/02/2006, Carpito, Rv. 234585). 3. Tanto premesso in linea generale, il ricorso, pur con le precisazioni che si dovranno necessariamente effettuare, nel complesso resiste alle censure mosse. Si prende atto che l'ordinanza della Corte di appello giustifica il rigetto della richiesta di equa riparazione in base ad un triplice argomento (pp. 3-4): a) per essere il ricorrente rimasto in silenzio nell'interrogatorio di garanzia e per tutto il processo; b) a causa della frequentazione con soggetti pregiudicati e dello svolgimento da parte di [OSCURATO:PERSONA] di attività illecite; c) per non essere stato, in realtà, l'imputato assolto da tutte le accuse, essendo stato il reato di cui all'art. 73, comma 5, del d.P.R. n. 309 del 1990 dichiarato estinto per prescrizione.3.1.Ebbene, il primo argomento speso dalla Corte di appello non è 'corretto, non avendo la Corte di merito spiegato quali siano gli elementi taciuti (se non con un genericissimo cenno, non altrimenti sviluppato, alla p. 3 dell'ordinanza al tema della conflittualità con la ex convivente) né perché il non aver parlato abbia influito concausalmente nell'applicazione o nel mantenimento della custodia, in chiara violazione del principio puntualizzato, tra le altre, da Sez. 4, n. 18711 del 15/02/2006, Carpito, Rv. 234585 (e di cui si è detto al punto n. 2.8.3. del "considerato in diritto"). In tal senso, sarebbero condivisibile le doglianze difensive. 3.2. Meno ermetico è il riferimento, per quanto scarno, da parte della Corte territoriale alla «molteplicità di legami del Renna con soggetti gravitanti nella criminalità e [al]lo svolgimento [da parte] dell'istante di plurime attività illecite (tra cui le truffe alle assicurazioni)» (così alla p. 3 dell'ordinanza impugnata). Il tema della colpa extraprocessuale non viene però affrontato dall'impugnazione, che sotto tale profilo è aspecifica. 3.3. Né il ricorso si confronta con il cuore dell'argomentazione reiettiva (p. 4), ossia l'intervenuta dichiarazione di prescrizione per uno degli illeciti contestati (come si è visto sub n. 1 del "ritenuto in fatto"). Infatti, come sottolineato dal P.G. nella propria requisitoria scritta (p. 1), la S.C. ha in più occasioni - condivisibilmente - precisato che non è configurabile il diritto alla riparazione per l'ingiusta detenzione in caso di estinzione del reato per prescrizione, a meno che la durata della custodia cautelare sofferta risulti superiore alla misura della pena astrattamente irrogabile o a quella in concreto inflitta, ma soltanto per la parte di detenzione subita in eccedenza, ovvero quando risulti accertata in astratto la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento dell'ingiustizia formale della privazione della libertà personale (Sez. 4, n. 34661 del 10/06/2010, Maugeri, Rv. 248076; Sez. 4, n. 44492 del 15/10/2013, Caturano, Rv. 258086; Sez. 4, n. 5621 del 16/10/2013, dep. 2014, Colucci, Rv. 258607; Sez. 4, n. 22058 del 15/02/2018, Dogaru, Rv. 273264): si tratta condizioni non verificatesi nel caso di specie, in cui non ricorrono i presupposti per riconoscere l'ingiustizia formale ed il periodo sofferto (circa due anni e quattro mesi) risulta inferiore sia alla pena massima edittale prevista per la violazione dell'art. 73, comma 5, del d.P.R. n. 309 del 1990 (quattro anni di reclusione) sia, come puntualmente sottolineato dal P.G. (p. 2 della requisitoria), alla pena per tale delitto applicata in primo grado. 4. Discende, in definitiva, il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente, per legge, al p