CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 2 novembre 1995
Cassazione n. 21779/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 04YT501) [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 02/11/1995 avverso la sentenza del 01/10/2025 della CORTE APPELLO di TORINO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];• 101/RG. 39731 [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe indicata per diversi delitti ; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto il ricorso inammissibile perché fondato su motivi declinati in fatto e meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dal giudice di merito con argomenti corretti e privi di manifeste illogicità in ordine alla quantificazione della pena lì dove a pag. 6 fornisce specifica menzione degli elementi utilizzati per l'esercizio della valutazione discrezionale, escludendo di calcolarla nei minimi edittali; ritenuto che dagli argomenti che precedono consegua l'inammissibilità del ricorso con le conseguenti pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. D P.Q.M