CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 15 luglio 2021
Cassazione n. 27678/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente ORDINANZA sul ricorso 24018-2016 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende; 2021 - ricorrente- 4844 contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA F. DENZA 20, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] D'ILIO e [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 585/2016 della COMM.TRIB.REG.[OSCURATO:PERSONA].DIST. di PESCARA, depositata il 14/06/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15/07/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; z7 Rilevato che: § 1. L'agenzia delle Entrate ha proposto un motivo di ricorso per la cassazione della sentenza n. 585/VII/16 del 14.6.16 con la quale la commissione tributaria regionale dell'Abruzzo, in riforma della prima decisione, ha ritenuto illegittimo un avviso di rettifica e liquidazione per imposta di registro notificato alla [OSCURATO:PERSONA] spa; avviso emesso in relazione ad un atto 2.7.2013 di cessione di quote sociali con collegata fusione per incorporazione, dall'amministrazione riqualificato, ex art.20 d.P.R. 131/86, in termini di unitaria cessione di azienda. Ha resistito con controricorso la società contribuente. § 2. Con istanza 11.11.2020 quest'ultima ha dichiarato di volersi avvalere della definizione agevolata della lite tributaria pendente ex art.6 di 119/18 conv.in I. 136/18; ciò in ragione dell'avvenuta definizione agevolata già conseguita, sullo stesso avviso di rettifica e liquidazione, dalla co-obbligata in solido [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], con ordinanza 14 dicembre 2020, disponeva conseguentemente il rinvio della causa a nuovo ruolo. In data 9 febbraio 2021 l'agenzia delle entrate confermava l'intervenuta regolare definizione della medesima controversia, ex articolo 6 decreto legge citato, da parte della suddetta società co-obbligata in solido, come da comunicazione interna 8 febbraio 2021 della [OSCURATO:PERSONA] di Chieti della medesima Agenzia delle Entrate, con conseguente richiesta di cessnione della materia del contendere. L'avvenuta definizione dalla litor ex rt.6 co: 6A, d,1 119/18 conv.in I. 136/18, mediante la presentazione della domanda ed il pagamento sieglt importi dovuti (nella specie, da parte del coobbligato in solido) determina l'estinzione del giudizio a spese compensate, così come richiesto da entrambe le parti. PQM la Corte V.to l'art.6 d.l. 119/18 conv. c.m. in I. 136/18; Dichiara estinto il processo; Compensa le spese.Ric.n.24018/16 rg. - Adunanza in cam.cons. del 15 luglio 2021 Così deciso nella camera di consiglio della quinta sezione civile riunitasi con modalità da remoto in data 15 luglio 2021. " Il Presidente enico Chi emi .y:FrAro CANCELLERIA i 2 OTT. 2C21 CA :RE