CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 26236/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
unciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 5739/2020proposto da: Agenzia delle Entrate ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del [OSCURATO:PERSONA] pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]) e presso la stessa domiciliata in Roma alla Via dei Portoghesi n. 12; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]; -intimato – -avverso la sentenza n. 5539/2019 emessa dalla CTR Sicilia il 27 /0 9 /2019 e non notificata; udita la relazione della causa svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Ritenuto infatto Avviso accertamento costi indeducibili – Maggiore reddito d’impresa – Notifica ex art. 139 c.p.c. 1. [OSCURATO:PERSONA] impugnava davanti alla [OSCURATO:PERSONA] di Trapani l’avviso con il quale venivano accertati, per l’anno 2006, costi indeducibili per complessivi euro 45.610,00 ed il consequenziale reddito di impresa di euro 85.651,00, eccependo la prescrizione (siccome notificato oltre il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui era stata presentata la dichiarazione dei redditi) e la nullità dell’atto, nonché la irregolarità della notifica. 2. [OSCURATO:PERSONA] accoglieva il ricorso. 3. La sentenza veniva impugnata dall’Agenzia delle Entrate, sostenendo che il ricorso del contribuente era tardivo e, pertanto, inammissibile, e la [OSCURATO:PERSONA] della Sicilia rigettava l’appello, rilevando che il ricorso risultava tempestivo e che era documentata la prescrizione dell’atto impugnato. 4. Avverso la sentenza della CTR l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione, articolando due motivi. Il contribuente non ha svolto difese. 5 Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis cod. proc. civ. risulta regolarmente costituito il contraddittorio. Ritenuto in diritto 1. Con il primo motivo l’Agenzia delle Entrate deduce la violazione degli artt.111 Cost. e 36 d.lgs. n. 546/1992, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4), c.p.c., per aver la CTR reso una motivazione apparente, non idonea far conoscere quali siano le ragioni di fatto e di diritto poste a base della decisione. 2. Con il secondo motivo l’Agenzia delle Entrate lamenta la violazione degli artt. 139 e 140 c.p.c. e 21 d.lgs. n. 546/925, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4), c.p.c., per aver la CTR ritenuto tempestivo il ricorso introduttivo del primo grado di giudizio. 3. Il prim o motivo, da esaminare prioritariamente, è fondato , con conseguente assorbimento del secondo. E’ ormai noto come Le Sezioni Unite (sentenza n. 8053 del 2014) abbiano fornito una chiave di lettura della riformulazione dell'art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c., disposta dall'art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito in legge 7 agosto 2012, n. 134, nel senso di una riduzione al minimo costituzionale del sindacato di legittimità sulla motivazione, con conseguente denunciabilità in cassazione della sola anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella 'mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico, nella 'motivazione apparente', nel 'contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili' e nella 'motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile', esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di 'sufficienza' della motivazione . E’ stato altresì precisato (in termini, Cass. n. 2876 del 2017) che il vizio di motivazione meramente apparente della sentenza ricorre allorquando il giudice, in violazione di un preciso obbligo di legge, costituzionalmente imposto (art.111,comma 6, Cost.), e cioè dell'art. 132 c.p.c., comma 6, n. 4, (in materia di processo civile ordinario) e dell'omologod.lgs. n. 546 del 1992, art. 36, comma 2, n. 4, (in materia di processo tributario), omette di esporre concisamente i motivi in fatto e diritto della decisione, di specificare o illustrare le ragioni e l'iter logico seguito per pervenire alla decisione assunta, e cioè di chiarire su quali prove ha fondato il proprio convincimento e sulla base di quali argomentazioni è pervenuto alla propria determinazione, in tal modo consentendo anche di verificare se abbia effettivamente giud icato iuxta alligata et probata (cfr. Cassn. 2876/2017 ). Non è revocabile in dubbio che ricorra, nel caso di specie, una anomalia motivazionale per motivazione assolutamente carente, o comunque apparente, che si converte in violazione de gli art t . 132, comma 2, n. 4, c.p.c.e 36 d.lvo 546/92 e dà luogo a nullità della sentenza , non avendo la CTR in alcun modo esplicitato l’iter logico attraverso il quale è pervenuta alla decisione di rigetto dell’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate. 4. Il ricorso va, quindi, accolto, con conseguente cassazione della sentenza impugnata e rinvio della causa, per la liquidazione delle spese concernenti i gradi di merito ed il presente giudizio, alla CTR Sicilia in diversa composizione. P.Q.M. La Corte accoglie il primo motivo del ricorso, dichiara assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata con riferimento al motivo accolto erinvia la causa, per la liquidazione delle spese concernenti i gradi di merito ed il presente giudizio, alla CTR Sicilia in diversa composizione. Cosi deciso in Roma, nella camera di consiglio