CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 28000/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/11/2021 del TRIBUNALE di ANCONAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] udito il di nsore [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile, posto che a seguito dell'introduzione con la legge 23 giugno 2017, n. 103 del comma 2-bis dell'art. 448 codice di rito, applicabile al caso di specie essendo essa entrata in vigore in epoca antecedente alla sentenza impugnata, il pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza di patteggiamento solo per motivi attinenti l'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. Sicché è inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza di patteggiamento con il quale si deduca l'omessa motivazione da parte del giudice in ordine al giudizio di comparazione delle attenuanti generiche, oggetto dell'accordo, non contestato; e, in tal caso, questa Corte provvede a dichiarare l'inammissibilità con ordinanza "de plano" ex art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen. (così Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Rv. 272014 - 01; conforme Sez. 5, Ordinanza n. 28604 del 04/06/2018 Rv. 273169 -01). 2. Alla declaratoria d'inammissibilità del ricorso consegue la condanna dei licorrente al pagamento delle spese di procedimento e al versamento alla Cassa delle ammende della somma di Euro 4.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 4.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deci